Sentenza Corte d'Appello di Bologna - Ciavardini

1

N. R. Sent.

 

N. 2001/0034 R.G.

 

SENTENZA

in data 9.3.2002

 

Depositata in cancelleria il

 

Il Funz./Il coll. di Canc.

 

 

Addì

 

notif.estratto sentenza al contumace

il Funz./Il coll. di Canc

 

 

Addì

 

estratto esecutivo al P.G.

 

o al P.M. di

 

e alla Quiestura

 

il Funz./Il coll. di Canc

 

Redatta scheda casellario

il

 

N° Camp. pen.

R. Ric. C.

N. 335/89 R.N.R

 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

La Corte d’Appello di Bologna

sezione PER I MINORENNI

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Giuiseppe Blois Presidente

Dott. Flavio De Santis Consigliere

Dott. Sergio Materia Consigliere

Dott. Silvia Tagliavini Consigliere On.

Dott. Stelio Stella Consigliere On.

udita la relazione della causa fatta all’odierna udienza dal consigliere relatore dott. Sergio Materia:

Inteso l’appellante.

Inteso il Procuratore Generale dr. Gaetano

e i difensori,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale in grado di appello

CONTRO

CIAVARDINI LUIGI – nato a L’Aquila il 29.9.1962

residente a Roma Via G.B. Gisleni, 22 int. 20 – Libero presente

IMPUTATO

1) del delitto p. e p. dall’art. 306 c.p. perché, in concorso con le persone indicate nell’ordinanza del Giudice istruttore di Bologna n.344/80 in data 14 giugno 1986 ( ed in particolare in concorso con Fioravanti Giuseppe Valerio, Mambro Francesca, Cavallini Gilberto ed Egidio Giuliani) costituiva, promuoveva, organizzava, e comunque vi partecipava in Roma, Bologna, una banda armata cion particolare riferimento alla commissione dei delitti: omicidio Maurizio Arnesano del 6 febbraio 1980; omicidio di Franco Evangelista (fatti del Giulio Cesare) del 28 maggio 1980; omicidio del dr. Mario Amato del 23 giugno 1980; strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Imputazione così modificata dal P.M. in udienza:

2) del delitto di cui agli arti. 110, 285, 422 C.P., 2, 4, 6 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (modif. con L. 14 ottobre 1974 n. 497) 21 e 29 L. 18 aprile 1975 n. 110, perché, in concorso con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e con persone da identificare, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commetteva un fatto diretto a portare la strage nel territorio nazionale, concertando, promuovendo, deliberando, organizzando ed eseguendo materialmente il porto e la collocazione di un ordigno esplosivo nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Bologna, con il preventivato voluto fine di uccidere (tenuto conto della potenzialità dell’ordigno e dell’ora dello scoppio - 10,25 del primo sabato di agosto nel più importante scalo ferroviario nazionale) un numero elevatissimo di persone, oltre che di ferirne molte altre altre, cagionando in effetti la morte di 85 persone.

Condotta iniziata in località imprecisata e cessata a Bologna il 2 agosto 1980.

3) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 575, 577 n. 3 C.P., art. I D.L. 15. 12.1979 n.625, perché in concorso con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e con persone da identificare, con le condotte sopra descritte cagionava la morte o istantanea o derivante dalle gravissime lesioni, delle seguenti persone:

Agostini Natalia, Aslas Vite, Alganon Mauro, Abati Maria Idria, Barbari Rosina, Basso Nazareno, Borgianti Euridia, Bertasi Catia, Betti Francesco, Bianchi Paolina, Bivona Verdiana, Bonora Argeo, Bosio Anna Maria, Douduban Breton Irene, Bugamelli Viviana, Burri Sonia, Caprioli Davide, Carli Velia, Casadei Flavia, Castellaro Mirco, Ceci Antonella, Gomez Martinez Francisco, Dall'Olio Franca, De Marchi Roberto, Diomede Fresa Francesco, Diomede Fresa Vite, Di Paola Antonino, Di Vittorio Mauro, Draumard Brigitte, Ebner Berta, Ferretti Lina, Fornasari Mirella, Fresu Angela, Frigero Enrica, Gaioli Roberto, Galassi Pietro, Gallon Manuela, Geraci Eleonora, Gozzi Carla, Kolpinski Andrew Jon, Langonelli Vincenzo, Lascala Francesco Antonio, Laurenti Pierfrancesco, Lauro Salvatore, Lugli Umberto, Mader Eckart, Mader Kaj, Manca Elisabetta, Marangon Mariangela, Merceddu Rossella, Marino Angelina, Marino Domenica, Marino Leoluca, Marzagalli Amorbeno, Mauri Carlo, Mauri Luca, Messineo Patrizia, Mitchell Catherine Helen, Molina Loredana, Montanari Antonio, Natali Milla, Olla Livia, Patruno Giuseppe, Procelli Roberto, Remollino Pio Carmine, Roda Gaetano, Rors Margette, Ruozzi Romeo, Sala Vincenzino, Salvagnini Anna Maria, Secci Sergio, Sekiguchi lwao, Seminara Salvatore, Serravalle Silvano, Sica Mario, Tarsi Angelica, Troiese Marina, Vaccaro Vittorio, Venturi Fausto, Verde Rita, Zappalà Onofrio, Zecchi Paolo, Pettoni Vincenzo, Fresu Maria e Priora Angela.

4) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. 4 L. 2.10.1967 n. 895 mod. dall’art. 12 L. 14.10.74 n.497, con l'aggravante dell'art. 1 D.L. 15.12.79 n. 625 per avere, in concorso con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e con persone da identificare, collocato, nella sala d’attesa di seconda classe della stazione centrale di Bologna delle FF.SS. un ordigno esplosivo, al fine di commettere il delitto sub.2).

In Bologna il 2 agosto 1980.

5) del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 81 cpv., 582, 583 C.P. art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 perché in concorso con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e con persone da identificare, con la condotta di cui sopra, cagionava ad oltre 150 persone lesioni personali multiple, tra le quali alcune di durata superiore ai 40 giorni, aggravate dalla sussistenza di postumi permanenti ed esposizione a pericolo di vita.

In Bologna, 2 agosto 1980.

6) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635, in relazione all'art. 625 n.7, 61 n.7 C.P., perché in concorso con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e con persone da identificare, con la condotta di cui sopra, cagionava la distruzione di una importante porzione degli impianti ferroviari di Bologna e la parziale distruzione di materiale rotabile, con gravissimo danno patrimoniale delle Ferrovie dello Stato, nonché arredi e beni privati.

In Bologna, 2 agosto 1980.

7) del delitto p. e p. dagli arti. 81 cpv., 110, 420 p.p. e cpv. C.P. (come modificato con art. 1 D.L. 21.3.1978 n. 59) perché in concorso con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e con le persone da identificare, collocava l’ordigno allo scopo di danneggiare gli impianti ferroviari di Bologna determinandone il grave danneggiamento e la distruzione della sala d’attesa.

In Bologna, 2 agosto 1980.

Appellante l’imputato Ciavardini Luigi

P.M. appellante contro Ciavardini Luigi

avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Bologna del 30 gennaio 2000 che ha pronunciato il seguente dispositivo:

“Visti gli artt. 533, 530, 2° comma, e 544, 3° comma c.p.p., 29 e 98 c.p. dichiara Ciavardini Luigi colpevole del elitto di cui al capo 1) della rubrica, come emendato dal P.M. in sede di requisitorie conclusive, e, ritenuta la diminuente dell'età minore, lo CONDANNA alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. ASSOLVE CIAVARDI Luigi dai reati ascrittigli ai capi 2), 3), 4), 5), 6) e 7) della rubrica (come modificata dal P.M. quanto all’individuazione dei concorrenti, indicati in FIORAVANTI Giuseppe Valerio, MAMBRO Francesca, CAVALLINI Gilberto ed ignoti) per non aver commesso il fatto. DISPONE trasmettersi al Pubblico Ministero in sede copia degli atti come da lui richiesti: - interrogatori dibattimentali resi da Cavallini Gilberto, CIAVARDINI Luigi, FIORAVANII Giuseppe Valerio e MAMBRO Francesca per la loro trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna affinché valuti la posizione di CAVALLINI Gilberto in ordine all’ipotesi di concorso nei delitti relativi all’esplosione alla stazione di Bologna in data 2 agosto 1980; - verbali dibattimentali di AMICO Rosaria, BENFARI Francesco, Salerno Luciano e SPIAZZI Amos affinché il P.M. possa valutare la rilevabilità degli estremi della falsa testimonianza.”

 

CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:

Rihiede che, in parziale riforma della sentenza appellata, il Ciavardini sia dichiarato colpevole anche dei delitti di cui ai capi 1 ( banda armata come da articolazioni della rubrica, riportate in sentenza), 2 (strage), 3 ( omicidio plurimo ), 4 ( armi ed esplosivi), 5 ( lesioni personali gravissime e plurime ) con dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 6 ( danneggiamento aggravato ) e 7 ( attentato ad impianto di pubblica utilità). Ritenuto più grave il reato di cui al capo 3) con prevalenza delle aggravanti sull’attenuante della minore età e con la continuazione fra tutti i reati condannarlo alla pena di anni 30 di reclusione e £. 4.000.000 di multa, convertiti in euro e con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Si chiede altresì, in conformità con le richieste finali a suo tempo avanzate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minorenni, che riconosciuta la continuazione fra i reati oggetto dell’odierno giudizio con quelli per i quali Ciavardini è stato condannato dal Tribunale per i Minorenni di Roma in data 21/04/94 e quindi con il conseguente aumento la condanna complessiva rimanga comunque quella determinata in anni 30 di reclusione e £. 4.000.000 di multa convertiti in euro con interdizione perpetua dai pubblici uffici per anni cinque.

 

CONCLUSIONI DELLA DIFESA:

L'Avv. Alessandro Pellegrini e l’Avv. Bordoni, per il reato di banda armata, richiedono:

a)     l’assoluzione perché il fatto non sussiste;

b)    l’assoluzione per non aver conunesso il fatto;

c)     la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’esame testimoniale del sen. Francesco Cossiga e di Ramirez Sanchez detto Carlos;

d)    il riconoscimento della veste di semplice partecipe della banda armata e conseguente declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di prescrizione;

e)     il proscioglimento, in applicazione del principio del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto;

f)      il riconoscimento del vincolo della continuazione con altre sentenze passate in giudicato e la rideterminazione della pena;

g)     la riduzione della pena.

Per il reato di strage chiedono altresì che venga rigettato in tutti i suoi punti l’appello proposto dal P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna in relazione all’assoluzione disposta dal primo giudice in favore di Ciavardini Luigi.

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CAPITOLO I

IL GIUDIZIO MINORILE

1. Premessa.

La vicenda processuale di Luigi Ciavardini per la strage alla stazione ferroviaria di Bologna inizia il 10 maggio 1986, quando il Giudice istruttore gli invia comunicazione giudiziaria.

In quel momento l’eccidio era lontano di quasi sei anni e il dibattimento contro gli imputati maggiorenni, ormai completamente istruito, era per iniziare e, di fatto, inizierà il 19 gennaio 1987.

La verità è che le posizioni degli imputati, massime quelle di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, sono da subito apparse strettamente intrecciate a quella di Luigi Ciavardini, minorenne all’epoca del fatto: l’indagine nei confronti degli uni inevitabilmente finiva per interessare anche l’altro; gli indizi che via via si raccoglievano mostravano subito la loro specularità e si riflettevano in pari grado e vicendevolmente su ciascuno dei tre. Spesso, anzi, il pieno apprezzamento degli indizi era possibile solo con riferimento al gruppo degli imputati nel loro complesso.

Questa specularità, in uno con la natura indiziaria del giudizio e con la gravità degli eventi che lo avevano generato, ha acuito il disagio di celebrare per il medesimo fatto due separati processi: uno a carico dei maggiorenni, l’altro nei confronti dell’allora minorenne. Così, il cammino di questo procedimento è stato irrimediabilmente condizionato dall’impossibilità di un’osmosi tra i due giudizi che, in astratto, avrebbero dovuto procedere di pari passo; ed è stato inficiato dal conseguente concreto rischio non solo di creare interferenze, ma anche di frammentare il materiale probatorio e di affidare la ricostruzione dei fatti e delle diverse responsabilità ad indicazioni isolate: insomma, di perdere quella visione dell’insieme che costituiva l’unica chiave di lettura tale da consentire l’accertamento delle responsabilità.

Questo rischio, già paventato dal Giudice istruttore della causa contro gli adulti (sentenza ordinanza 14.6.1986 G.I. Bologna, pag. 479), è stato immediatamente condiviso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che, ricevuto l’incarto il 4 aprile 1987, si “astenne dal compimento di atti istruttori fino alla pronuncia della sentenza (di condanna a carico degli adulti), il dispositivo della quale fu letto nell’udienza dell’11 luglio 1988 e la motivazione depositata il 27 aprile 1989” (richiesta di archiviazione 11.12.1990, pag. 3).

Poco più di un anno dopo, il 18 luglio 1990, quando l’istruttoria a carico di Luigi Ciavardini, ormai ventottenne, aveva appena mosso i primi passi, la Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado: ha assolto tutti gli imputati dal delitto di strage e dai reati connessi, ma ha condannato Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini ed Egidio Giuliani per il reato di banda armata.

A quel punto, l’Ufficio inquirente minorile, preso atto che “la colpevolezza del Ciavardini in ordine alla strage è sempre stata ipotizzata, fin dalle prime enunciazioni dei sospetti, come strettamente vincolata alla colpevolezza del Fioravanti, della Mambro, del Picciafuoco e del Fachini”, ha richiesto l’archiviazione, pur consapevole “della particolare mutevolezza delle vicende come quelle in esame” che avrebbe potuto giustificare “il dibattimento nella speranza dell’annullamento in sede di cassazione della sentenza d’appello e di ulteriori eventi significativi colti dall’attenzione che la polizia giudiziaria non cessa mai di esercitare per delitti così gravi” (richiesta di archiviazione 11.12.1990, pagg. 60 e s.).

Quanto al reato di banda armata, pur esso attribuito al Ciavardini e per il quale il Fioravanti e la Mambro erano stati invece condannati dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna, il Procuratore della Repubblica ha ritenuto che l’imputato fosse già stato giudicato per la sua appartenenza ai Nuclei armati rivoluzionari con sentenza non definitiva di condanna del 26.6.1986 pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Roma. Ha chiesto pertanto che gli atti, previa restituzione al suo Ufficio, fossero trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di quella città.

Il Giudice per le indagini preliminari non ha tuttavia accolto le richieste del Pubblico Ministero e ha disposto alcune integrazioni istruttorie (ord. G.I.P. 1°.4.1991).

Nel frattempo, le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, con decisione 12.2.1992, hanno annullato la sentenza di assoluzione per il reato di strage pronunciata della Corte di Assise d’Appello di Bologna nei confronti di Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Fachini e Sergio Picciafuoco e hanno disposto un nuovo processo. Hanno invece confermato le decisioni assunte dal Giudice di merito nei confronti di Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani in tema di banda armata.

A quel punto, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni ha rinviato a giudizio anche Luigi Ciavardini per i reati di strage (e connessi) e di banda armata (decreto 13.3.1992).

Il dibattimento, inizialmente fissato per il 20 novembre 1992, è stato differito due volte: proprio per consentire che il nuovo processo a carico degli adulti si concludesse.

In effetti, la Prima Corte d’Assise d’Appello di Bologna, con sentenza 16.5.1994, giudicando in sede di rinvio, ha dichiarato Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco colpevoli del reato di strage e degli altri delitti connessi e ha assolto Massimiliano Fachini.

La Suprema Corte di Cassazione è stata nuovamente investita della questione.

Il Tribunale per i Minorenni, all’udienza del 12 dicembre 1994, rilevava ancora una volta l’inscindibile connessione probatoria esistente tra la posizione del Ciavardini e quella dei coimputati; pertanto, constatata l’impossibilità di rinviare nuovamente il dibattimento fino a quando non si fosse formato il giudicato nei confronti dei maggiorenni, sollevava sul punto questione di legittimità costituzionale, sospendendo il processo.

Nelle more del giudizio davanti alla Consulta, la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Penali, con sentenza 23 novembre 1995, ha reso irrevocabile la decisione assunta dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna nei confronti di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro e ha disposto un nuovo giudizio contro Sergio Picciafuoco (questi sarà in seguito definitivamente assolto con sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Firenze del 18 giugno 1996, confermata dalla Corte di Cassazione il 15.6.1997).

La Corte Costituzionale, con ordinanza 13 – 20 maggio 1996, ha infine respinto l’eccezione d’illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Bologna per manifesta infondatezza.

Di là dal giudizio tecnico sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate dal Tribunale per i Minorenni, gli inscindibili vincoli che legano le posizioni di Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini sono stati riconosciuti da tutte le pronunce giurisdizionali che nel corso di questi anni si sono succedute: da ultimo, le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione hanno sottolineato che “quell’attiva e reciproca collaborazione (tra Fioravanti e Ciavardini), accertata con sicurezza, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage del 2 agosto 1980 (...) autorizzava a supporre che (analoga collaborazione) si fosse manifestata anche in relazione a quell’evento – e non è certo casuale il fatto che Ciavardini sia stato rinviato a giudizio dal Tribunale per i Minorenni di Bologna per rispondere del delitto di strage” (sentenza 23.11.1995).

Così, il processo a carico di Luigi Ciavardini ha avuto inizio solo il 18 aprile 1997.

Il dibattimento di primo grado si è svolto in cinquantotto udienze, nel corso delle quali si è dato ingresso alla quasi totalità delle prove richieste dalle parti.

Il dispositivo della sentenza è stato letto all’udienza del 30 gennaio 2000 e la motivazione è stata depositata il 9 aprile successivo.

 

2. La sentenza di primo grado.

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha confermato la validità dell’impianto accusatorio posto a fondamento della decisione irrevocabile assunta contro Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Tutti gli indizi acquisiti in quel processo, arricchiti di particolari emersi nel corso del giudizio minorile, sono stati di nuovo singolarmente vagliati e se ne sono accertate gravità e precisione anche con specifico riferimento alla figura del Ciavardini.

In particolare e per quel che in questa sede maggiormente interessa, i primi giudici hanno ritenuto che gli indizi fornissero la prova certa delle seguenti circostanze:

a)    Luigi Ciavardini, dalla fine del 1979, aveva fatto parte del Nucleo armato rivoluzionario (Nar) guidato da Giuseppe Valerio Fioravanti, nel quale militavano, come elementi di spicco, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini, Egidio Giuliani e Giorgio Vale;

b)    Questa banda armata era cosa completamente diversa (per il nome, per le scelte strategiche, per l’organizzazione interna, per i delitti - fine, per il tempo in cui l’imputato vi partecipò e per il ruolo che vi svolse) da quella nella quale aveva militato pure il Ciavardini e che era stata giudicata dal Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza definitiva del 26.6.1986;

c)     Luigi Ciavardini, nonostante fosse il più giovane del gruppo, con il tempo aveva assunto la qualità di organizzatore: infatti, aveva contribuito alla scelta di azioni di rilievo, aveva in piena autonomia e discrezionalità partecipato al compimento dei crimini più efferati ed in quelle occasioni aveva posto in essere comportamenti audaci e crudeli che erano risultati utili per tutta l’organizzazione;

d)    Il Nar di Fioravanti, a differenza di altre organizzazioni eversive di estrema destra, perseguiva anche intenti stragisti;

e)     Luigi Ciavardini, latitante a seguito dell’omicidio dell’agente della Polizia di Stato Franco Evangelista, nella seconda metà di luglio del 1980 aveva trovato rifugio nei pressi di Treviso, in un “covo” messogli a disposizione da Gilberto Cavallini;

f)      Il 1° agosto 1980 era stato raggiunto da Giuseppe Valerio Fioravanti e da Francesca Mambro: i due lo avevano informato che nella mattinata del giorno successivo avrebbero fatto deflagrare una bomba nella stazione ferroviaria di Bologna;

g)    Luigi Ciavardini il 2 agosto 1980 si sarebbe dovuto incontrare a Venezia con la fidanzata, Elena Venditti, e con due amici, Cecilia Loreti e Marco Pizzari; ma, dopo aver appreso le intenzioni di Mambro e Fioravanti, aveva immediatamente differito l’appuntamento di ventiquattro o quarantotto ore, adducendo l’insorgere di “gravi problemi”;

h)    I “gravi problemi” non erano collegati, come aveva in seguito sostenuto l’imputato, all’impossibilità di disporre di un documento falso “sicuro” e neppure al desiderio di trascorrere qualche giorno in compagnia di Fioravanti e della Mambro: erano invece collegati proprio alla notizia, appena ricevuta, della strage che stava per compiersi;

i)      Più specificatamente, il viaggio a Venezia della Venditti, della Loreti e del Pizzari era stato rinviato essenzialmente perché Ciavardini desiderava essere libero nella giornata del 2 agosto, anche se non si poteva del tutto escludere la simultanea volontà di proteggere la fidanzata e gli amici dal rischio di transitare a Bologna all’ora dello scoppio;

j)      Luigi Ciavardini aveva affermato di aver trascorso la giornata del 2 agosto a Padova insieme a Valerio Fioravanti e Francesca Mambro; ma l’alibi era certamente falso, perché i due maggiorenni, in ora prossima alle 10,25, erano a Bologna per collocare l’ordigno nella sala d’attesa di seconda classe della stazione ferroviaria;

k)     Immediatamente dopo la strage, Cecilia Loreti ed Elena Venditti avevano ripensato alla telefonata di differimento ed erano state assalite da inquietanti sospetti: non appena incontrato Ciavardini, gli avevano chiesto se avesse spostato il giorno dell’appuntamento proprio per partecipare al crimine;

l)      Nei giorni successivi alla strage, la banda di Valerio Fioravanti aveva deciso di uccidere Luigi Ciavardini, per i sospetti che l’improvvida condotta del giovane aveva ingenerato nelle due ragazze.

Tuttavia, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nell’operare la sintesi finale, ha sostenuto che la concordanza di tutti gli indizi, che pure aveva consentito (e consentiva) di affermare in termini d’assoluta certezza la responsabilità dei due maggiorenni per il reato di strage, non escludeva invece di prospettare un’altra ragionevole soluzione per Luigi Ciavardini: questi non partecipò al crimine e “non fu investito di alcun ruolo perché non serviva o addirittura perché potenzialmente dannoso (...) per coloro che stavano per andare a compiere l’attentato. Nondimeno Ciavardini si sentì a disposizione; e, sua sponte, restò a Treviso o da quelle parti, se non altro per raccogliere il racconto di Fioravanti e della Mambro (...) al loro ritorno” (sentenza impugnata, pag. 211 e seg.).

Secondo i primi giudici, tale soluzione trova tre elementi di sostegno:

1)     il 1° agosto Giuseppe Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini si erano scambiati i documenti falsi di cui disponevano. Fioravanti aveva consegnato a Ciavardini una patente di guida intestata ad Amedeo De Francisci, ricevendo a sua volta un documento a nome di Flavio Caggiula. Mentre tale ultimo attestato era “sicuro” (intestato a persona realmente esistente, sconosciuta alle forze dell’ordine), la patente di guida a nome De Francisci era pressoché inutilizzabile, perché l’intestatario era stato da poco arrestato. Secondo il Tribunale, il fatto che Ciavardini non potesse più disporre “di un documento decente, involge seri dubbi sulla convenienza per la coppia Valerio (Fioravanti) – Mambro di portarsi dietro un elemento divenuto a rischio per l’eventualità che qualcosa andasse storto prima o dopo l’attentato.” (pag. 200).

2)     Il 28 maggio 1980, Luigi Ciavardini aveva ucciso l’agente della Polizia di Stato Franco Evangelista: mentre compiva il delitto era rimasto ferito allo zigomo sinistro; era residuata una cicatrice assai vistosa, che rendeva l’immagine del suo viso facilmente memorizzabile; fatto che, ovviamente, secondo l’ottica degli attentatori sconsigliava la sua presenza alla stazione ferroviaria di Bologna la mattina del 2 agosto.

3)     Uno dei cardini su cui si fondava la specifica accusa rivolta all’imputato minorenne era il “baratto”. Fioravanti, Mambro e Cavallini, constatato che Ciavardini non era in grado di tenere il segreto sulla strage, avevano deciso di ucciderlo (retro, punto l). Tale progetto era definitivamente sfumato a seguito dell’arresto del Ciavardini, ma il problema rimaneva: si trattava di impedire che questi, specie se colpito da una condanna a dura pena detentiva, finisse per divulgare le sue conoscenze. Per questo i tre avevano deciso di scongiurare la condanna del giovane per l’omicidio del giudice Mario Amato: avevano confessato le proprie responsabilità, ma avevano ingiustamente attribuito il ruolo in realtà svolto dal Ciavardini al defunto Giorgio Vale. Secondo il Tribunale per i Minorenni, tutte queste erano semplici congetture: infatti, se l’imputato fosse stato partecipe della strage, per accusare i correi avrebbe dovuto accusare se stesso. Quindi, l’oggetto del baratto veniva immediatamente a cadere. Se, viceversa, Ciavardini fosse rimasto ai margini dell’azione stragista, parlare di quel crimine sarebbe stato per lui ugualmente pericolosissimo “visto e considerato che anch’egli faceva parte integrante del gruppo e che la sua estraneità tecnico – giuridica al terribile fatto si articola sul filo di poche sfumature. Insomma, c’era poco da temere dal Ciavardini: perché costui non aveva convenienza a parlare sia nell’uno che nell’altro caso” (sentenza, pag. 214 e seg.).

In ragione di quanto sopra, il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato Luigi Ciavardini colpevole del delitto di organizzazione di banda armata e, applicata la diminuente della minore età, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, interdicendolo per cinque anni dai pubblici uffici. Ha invece assolto l’imputato dal reato di strage e dagli altri crimini a questo collegati, per non avere commesso il fatto.

 

 

3. L’appello del Pubblico Ministero.

Con atto 16 maggio 2001, il Pubblico Ministero ha proposto appello e ha chiesto la condanna dell’imputato anche per il delitto di strage e per i reati teleologicamente connessi di omicidio plurimo aggravato, di detenzione e trasporto di esplosivo e di lesioni personali.

Secondo il Procuratore della Repubblica, il Tribunale ha erroneamente valutato gli indizi e falsamente applicato l’art. 192 del c.p.p..

In particolare, il Pubblico Ministero sostiene che le ragioni prospettate dai primi giudici a sostegno della tesi assolutoria si rivelano inconsistenti anche ad un sommario vaglio critico. Infatti:

-         lo scambio dei documenti tra Ciavardini e Fioravanti avvenne presumibilmente dopo l’attentato; in ogni caso, le mosse dell’imputato nei giorni successivi al due agosto dimostrano che il possesso del documento “De Francisci” non limitò in alcun modo i suoi spostamenti, né lo indusse a modificare la sua condotta di vita. Peraltro, lo stesso Luigi Ciavardini aveva ammesso che non erano i documenti falsi a dare sicurezza: la garanzia, atteso il loro status di terroristi ricercati o clandestini, era costituita dal gruppo in sé e dalla protezione armata che ciascuno di loro riceveva dagli altri.

-         Come si desume dalle testimonianze e dalle fotografie in atti, bastava la montatura di un comune paio d’occhiali per occultare la cicatrice. Del resto, già nel giugno 1980, Ciavardini, benché la ferita lo rendesse più facilmente identificabile, aveva eseguito numerosi appostamenti a viso scoperto nei pressi dell’abitazione del giudice Mario Amato; successivamente, nonostante fosse ricercato per l’omicidio dell’agente di P.S. Franco Evangelista, si era spostato in treno da Roma a Palermo, da Palermo a Treviso, da Treviso a Venezia e da Treviso a Roma e aveva tranquillamente soggiornato in ognuna di queste località.

-         I verbali del dibattimento del processo per l’omicidio del giudice Mario Amato e le dichiarazioni di testimoni e imputati, provavano che l’episodio erroneamente definito “baratto” (non vi era stato sinallagma, ma, piuttosto, un’iniziativa unilaterale dei “maggiorenni”) era realmente accaduto e gli conferivano la valenza d’indizio a carico: Fioravanti, Mambro e Cavallini avevano ritenuto che, se Ciavardini fosse stato condannato ad una lunga pena detentiva per quell’omicidio, avrebbe potuto cedere e confessare la strage, indicando i complici.

La lettura complessiva degli indizi portava dunque ad un’unica certa soluzione: Luigi Ciavardini, al pari di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, era stato autore materiale della strage.

In ogni modo, se pure si fosse ritenuto che Ciavardini non aveva materialmente fatto parte del gruppo che collocò l’ordigno, ebbene anche il tal caso, proprio seguendo il ragionare dei primi giudici, si sarebbe dovuta affermare la sua penale responsabilità a titolo di concorso morale. Infatti: l’imputato era consapevole degli scopi per i quali si era decisa la strage e li condivideva; conosceva alla perfezione il piano delittuoso e, secondo la tesi posta a base della decisione, era stato escluso dall’azione solo per fatti contingenti; la bomba era stata fatta esplodere da suoi strettissimi sodali, con i quali avrebbe dovuto continuare a delinquere dopo il 2 agosto; si era “sentito a disposizione” degli esecutori materiali e aveva atteso il loro rientro alla base comune per ascoltarne il racconto. Il proposito stragista di Giuseppe Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro era stato così rafforzato: i due si erano mossi alla volta di Bologna convinti di poter contare anche sull’appoggio di Luigi Ciavardini.

 

4. L’appello della difesa.

4.1. Anche i difensori di Luigi Ciavardini hanno interposto appello e con il primo motivo, articolato in più profili, hanno eccepito che non sussisteva il delitto di banda armata ritenuto dal Tribunale per i Minorenni.

Infatti il Pubblico Ministero, all’esito del dibattimento, aveva radicalmente modificato l’originaria imputazione: i giudici minorili avevano accolto la tesi dell’accusa e avevano condannato Ciavardini per essere stato promotore di una banda armata di cui avevano fatto parte Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini ed Egidio Giuliani (oltre a Giorgio Vale, deceduto), banda che aveva operato a Roma e Bologna tra la fine del 1979 e l’agosto del 1980 e aveva commesso quattro delitti: l’omicidio dell’agente di P.S. Maurizio Arnesano; l’omicidio dell’agente di P.S. Franco Evangelista; l’omicidio del giudice Mario Amato e la strage alla stazione ferroviaria di Bologna. Sennonché, l’imputazione rivolta ai maggiorenni non era mai stata modificata e questi erano stati condannati con sentenza definitiva per aver promosso una banda armata completamente diversa che, tra l’altro, presupponeva l’unione tra un gruppo eversivo romano e uno veneto, che aveva commesso un maggior numero di reati – fine, solo in parte coincidenti con quelli oggetto del delitto contestato al Ciavardini, che aveva operato per un tempo maggiore (dal 1978 alla fine di agosto del 1980) in un più elevato numero di località: tanto bastava, secondo i difensori, per dimostrare la lacunosità dell’intero costrutto accusatorio.

 

4.2. Soprattutto, a parere degli appellanti, la condanna per banda armata trovava il suo indispensabile presupposto nell’affermazione della penale responsabilità di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro per il reato di strage. Orbene, la sentenza definitiva che aveva condannato i due non era vincolante per il giudice minorile, sicché questi avrebbe dovuto valutare le importanti emergenze processuali che dimostravano che i due maggiorenni non avevano in realtà commesso quel gravissimo crimine. Al contrario, i giudici avevano ritenuto la validità dell’impianto accusatorio in base ad argomenti illogici, gravemente lacunosi e non persuasivi.

In particolare, gli appellanti ricordano che il Tribunale per i Minorenni aveva condiviso la tesi della colpevolezza del Fioravanti e della Mambro essenzialmente in ragione dei seguenti elementi:

A)   le dichiarazioni rese da Massimo Sparti, coimputato dei due in un diverso procedimento;

B)   la valutazione dell’alibi;

C)  la testimonianza resa da Cecilia Loreti;

D)  le presunte motivazioni che avrebbero spinto gli stessi Fioravanti e Mambro, in concorso con altri, a uccidere il 9 settembre 1980 Francesco Mangiameli.

A) Massimo Sparti aveva dichiarato che il pomeriggio del 4 agosto 1980 Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si erano presentati a casa sua; riferendosi alla strage di Bologna, Fioravanti aveva detto “hai visto che botto!”; aveva aggiunto che:

- per passare inosservato, si era vestito in modo da sembrare un turista tedesco;

-         invece la Mambro poteva esser stata notata: per questo “le aveva fatto tingere i capelli” e per questo la donna aveva urgentissimo bisogno di documenti falsi.

Fioravanti non aveva esitato a minacciarlo e così, tra mille difficoltà, era riuscito in breve tempo a procurare i documenti richiesti.

Orbene, secondo la difesa del Ciavardini, le dichiarazioni di Massimo Sparti sono inattendibili e di conseguenza non vi è prova che l’episodio narrato sia realmente accaduto; infatti:

-         Numerosi testi avevano avuto modo di osservare la Mambro da vicino e per lungo tempo durante la rapina dalla stessa perpetrata il 5 agosto 1980: tutti avevano ricordato il colore naturale dei capelli della donna;

-         I documenti che Sparti dice di aver procurato non sono mai stati ritrovati, né risulta che siano stati usati;

-         Nelle notti tra il cinque e l’otto agosto, Francesca Mambro ha pernottato all’Hotel Cicerone, ma, proprio per la mancanza di documenti falsi, è stata costretta a introdursi clandestinamente nella stanza del Fioravanti. Il quale invece, grazie alla patente cedutagli dal Ciavardini, si era registrato sotto il nome Flavio Caggiula;

-         Massimo Sparti, pochi mesi dopo aver reso le dichiarazioni sulla strage, fu ricoverato al Centro Clinico Penitenziario di Pisa, perché lamentava i sintomi di una patologia letale. Il Direttore del centro, dr. Ceraudo, non diagnosticò il morbo: pochi giorni dopo il medico fu licenziato con ignominiosi pretesti. Il sanitario che lo sostituì accertò immediatamente la malattia e così il detenuto fu subito scarcerato. In realtà Sparti sembrava moribondo, invece è ancora vivo e vegeto.

B) Sostengono ancora i difensori dell’imputato che l’inaffidabilità delle dichiarazioni di Massimo Sparti induce a considerare nuovamente e sotto una diversa luce l’alibi fornito per la giornata del due agosto 1980. Infatti, come si è accennato (§ 2. lett. J), Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini hanno concordemente affermato di aver trascorso insieme l’intera giornata a Padova, passeggiando tra le bancarelle di un mercato che si teneva in Prato della Valle. Ma il loro racconto è stato ritenuto falso dai giudici proprio in forza delle dichiarazioni rese dallo Sparti, dalle quali si desumeva che il Fioravanti e la Mambro si erano in realtà recati a Bologna per collocare l’ordigno. Il Tribunale, secondo gli appellanti, ha errato, perché ha omesso di dare il giusto rilievo ad alcune circostanze favorevoli agli imputati:

1)     attraverso una pubblica certificazione si era dimostrato che effettivamente, il 2 agosto 1980, si era tenuto a Padova un mercato in Prato della Valle: ora, i tre giovani romani in tanto potevano essere a conoscenza dell’evento, in quanto vi avevano effettivamente assistito;

2)     gli spostamenti di quel giorno sono stati faticosamente ricostruiti dal Fioravanti, dalla Mambro e dal Ciavardini nel corso degli anni: questo fatto, da un lato dimostra che gli imputati non si erano preventivamente accordati, dall’altro è indice di genuinità del ricordo;

3)     erano stati acquisiti alcuni documenti, sequestrati a Padova a seguito dell’arresto di Giuseppe Valerio Fioravanti, nel febbraio 1981: si tratta di manoscritti redatti da appartenenti ai Nar dai quali traspare la condanna dell’attentato di Bologna, compiuto, secondo gli estensori, da apparati deviati dello stato;

4)     l’agenda del generale Santovito, capo del Servizio segreto militare all’epoca della strage, già alla pagina del 4 agosto 1980 conteneva annotazioni che lasciavano presagire l’inquinamento delle prove, non certo a vantaggio, ma a danno dei Nar di Fioravanti.

Sostengono in definitiva i difensori dell’appellante che se queste circostanze fossero state valutate in uno con l’inattendibilità dello Sparti, avrebbero trasformano l’alibi da un elemento d’accusa in un argomento difensivo.

C) Cecilia Loreti, come si è già ricordato (§ 2. lett. g, h, i e k), ha riferito che Ciavardini, nell’imminenza della strage, telefonò a lei, al Pizzari e alla Venditti per rinviare il viaggio a Venezia. Si legge nella sentenza impugnata che Ciavardini spostò l’appuntamento solo perché aveva appreso da Fioravanti e Mambro che la strage sarebbe stata compiuta il 2 agosto.

Eccepisce la difesa che il fatto narrato dalla Loreti è un indizio debolissimo, contraddittorio e indimostrato; infatti:

-         il Tribunale per i Minorenni non ha tenuto conto della prima testimonianza resa della donna: in quell’occasione la giovane non fece alcun cenno alla telefonata di Ciavardini, né parlò del rinvio del viaggio; inoltre, descrisse il soggiorno a Venezia in termini incompatibili con quelli dalla stessa riferiti nel corso delle successive escussioni;

-         la stessa Loreti ha precisato che la telefonata non fu diretta: Ciavardini si mise in contatto con il padre di Pizzari, il quale, a sua volta, prese contatto con lo zio della Loreti, che, infine, riferì il contenuto della conversazione alla nipote. Ebbene, il padre del Pizzari ha affermato di non aver mai ricevuto, né tanto meno trasmesso il messaggio di Ciavardini.

D) Secondo il Tribunale per i Minorenni, l’iniziativa di uccidere Francesco Mangiameli fu assunta da Giuseppe Valerio Fioravanti e Fancesca Mambro. Mangiameli sapeva del loro coinvolgimento nella strage e si era rivelato un traditore: aveva parlato con un agente dei Servizi segreti, il colonnello Amos Spiazzi, il quale, sia pure in modo criptico, aveva divulgato il contenuto del colloquio in un’intervista rilasciata a un diffuso settimanale, lasciando intendere che il suo informatore era un certo “Ciccio”: Ciccio era appunto il nomignolo di Mangiameli.

Sostiene la difesa che tale ricostruzione non risponde al vero ed è frutto “delle macchinazioni calunniatorie ordite dai pentiti Angelo Izzo e Cristiano Fioravanti”, infatti:

-         la sentenza definitiva sull’omicidio ha accertato che Mangiameli fu ucciso per contrasti personali e politici, affatto estranei alla strage, intervenuti tra la vittima e il Fioravanti;

-         il Mangiameli non si era identificato con il “Ciccio” menzionato da Spiazzi e nulla temeva dal Fioravanti, tant’è che accettò l’appuntamento richiestogli;

-         se Fioravanti avesse voluto uccidere Mangiameli per motivi attinenti alla strage avrebbe raggiunto la vittima nel luogo di sua residenza, a Palermo; invece, i due si incontrarono casualmente a Roma, dove il Mangiameli si era recato in viaggio di piacere.

 

4.3. Con il secondo motivo, la difesa chiede che Ciavardini sia mandato assolto dal reato di banda armata per non aver commesso il fatto.

Secondo l’accusa, tutta l’attività criminale del sodalizio era “finalizzata” alla strage: il fatto stesso che Ciavardini ,“sua sponte”, non avesse compiuto questo crimine, escludeva di per sé la sua partecipazione alla banda armata.

 

4.4. I difensori dell’imputato insistono per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (terzo motivo): contestano le ragioni poste a fondamento dell’ordinanza con la quale era stata rigettata l’istanza di ammissione a teste del senatore Francesco Cossiga e chiedono che, in forza di notizie apparse su un quotidiano, sia escusso anche Ramirez Sanchez, detto Carlos, detenuto in Francia.

 

4.5. Con il quarto motivo, gli appellanti sostengono che Luigi Ciavardini è già stato condannato per il medesimo fatto con sentenza irrevocabile; pertanto non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale: il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decisione del 26 giugno 1986, ha affermato la penale responsabilità di Luigi Ciavardini per aver partecipato a una banda armata che aveva commesso furti, rapine “attentati e altri delitti (...) in Roma e in altri luoghi dal 1978 all’agosto – settembre 1980”.

Era questo l’unico sodalizio criminale cui l’imputato aveva partecipato. Peraltro, la decisione impugnata, nella parte in cui configurava l’esistenza di un diverso gruppo, era illogica e contraria alla ratio dell’art. 306 c.p.; infatti:

-         i primi giudici avevano ipotizzato una banda armata composta da soli quattro o cinque uomini, mentre, in termini giuridici, per banda armata si intende una formazione paramilitare gerarchicamente organizzata in modo permanente, che postula l’intervento di un numero più consistente di persone;

-  nbsp;       in ogni modo, esclusa la strage (dalla quale il Ciavardini era stato assolto) tutti gli altri reati – fine ascritti al gruppo ritenuto esistente dal Tribunale per i Minorenni di Bologna erano stati commessi in Roma, nello stesso periodo in cui era operante la banda oggetto della citata sentenza definitiva.

 

4.6 Il quinto motivo d’appello concerne il ruolo svolto dal Ciavardini in seno alla banda armata. Secondo la difesa, i primi giudici hanno erroneamente ritenuto che l’imputato fosse tra i organizzatori di quel sodalizio: invece, la corretta lettura degli atti conferma che il giovane si limitò a partecipare come semplice gregario; era preventivamente informato delle azioni, ma mai assunse decisioni o operò scelte che valessero per tutta la banda.

 

4.7. Con il sesto motivo, gli appellanti chiedono che in via subordinata sia riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di banda armata contestato nel presente giudizio e gli altri delitti (banda armata ritenuta dal Tribunale di Roma, omicidio Arnesano, Omicidio Evangelista e altri fatti criminosi commessi avanti al liceo G. Cesare, omicidio Amato) oggetto di precedenti condanne ormai irrevocabili.

 

4.8. Con l’ultimo dei motivi d’appello è chiesta la riduzione della pena inflitta.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLO II

LA BANDA ARMATA

1. Premessa.

Nel processo a carico dei maggiorenni, l’accusa aveva ipotizzato l’esistenza di una banda armata frutto dell’accordo tra due diversi gruppi dell’estrema destra eversiva, uno romano e l’altro veneto. Tale sodalizio sarebbe stato costituito da Paolo Signorelli e Massimiliano Fachini, il primo ispiratore, il secondo capo e organizzatore del gruppo veneto; di esso avrebbero fatto parte Roberto Rinani, come collaboratore di Fachini, e per il gruppo romano Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Egidio Giuliani e Gilberto Cavallini, quest’ultimo anche con funzioni di collegamento tra le due componenti.

La Corte d’Assise di Bologna ha accolto la tesi dell’accusa e ha ritenuto che il gruppo di fuoco della banda fosse costituito da Fioravanti, Mambro e Cavallini; che Fachini e Signorelli fossero i “reclutattori e gli ispiratori politici di elementi militarmente validi”; che Giuliani assicurasse supporto logistico all’attività del gruppo e, infine, che Rinani e Picciafuoco fossero gregari dell’organizzazione ( sentenza 11.7.1988, pag. 1143 e segg.).

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna, con la sentenza 18.7.1990, ha mandato assolti tutti gli imputati dal reato di strage. In ordine alla banda armata, i giudici d’appello hanno ritenuto che le prove raccolte non consentissero di risalire alla parte veneta del sodalizio e, soprattutto, a Massimiliano Fachini; ma che l’esame dei gravi attentati posti in essere dalla fine del 1979 dimostrasse l’esistenza di una formazione “più ristretta e agguerrita” di quella descritta nel capo d’imputazione. La banda, dunque, era solo romana, si era formata sotto l’egida di Giuseppe Valerio Fioravanti e ne facevano parte Francesca Mambro, Gilberto Cavallini ed Egidio Giuliani, oltre a Giorgio Vale, Stefano Soderini e Luigi Ciavardini, questi ultimi non compresi nell’originario atto d’accusa.

Con sentenza 12 febbraio 1992, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno annullato la decisione dei giudici di merito e hanno disposto che Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Fachini e Sergio Picciafuoco fossero nuovamente processati per il reato di strage e che la posizione degli ultimi due e di Roberto Rinani, fosse riesaminata anche in ordine al reato di banda armata.

Il giudice di legittimità ha ritenuto corretto il metodo adoperato dalla Corte di merito, che per pervenire alla conclusione della formazione della banda romana del Fioravanti aveva valutato il concorso ricorrente di un gruppo di persone in azioni delittuose collettive di rilevante significato politico. Secondo la Corte di cassazione quel processo logico induttivo a maggior ragione andava seguito in sede di rinvio: infatti, occorreva dapprima accertare le responsabilità individuali per la strage, per poi risalire alla partecipazione alla banda armata. Se Fachini fosse stato ritenuto colpevole di strage, logicamente si sarebbe dovuto riesaminare il problema della formazione della cosiddetta banda romano – veneta, pur senza prefigurare un rapporto di automatica connessione tra le due figure criminose (sent. di legittimità cit., parte motiva, § 4).

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna, in sede di rinvio, ha applicato la regola di giudizio fissata dalla Cassazione e ha concluso che gli indizi raccolti consentissero di attribuire la responsabilità della strage e dei reati a questa connessi a Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Sergio Picciafuoco. La Corte, invece, ha scagionato Massimiliano Fachini dall’addebito di strage ed ha affermato l’estraneità di quest’ultimo e del Rinani alla banda armata.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali ha reso definitiva quest’ultima sentenza, salvo che per la posizione di Picciafuoco (quest’ultimo, come si è accennato, sarà in seguito assolto, sia dal delitto di strage sia da quello di banda armata, con sentenza 18 giugno 1996 della Corte d’Assise d’Appello di Firenze).

Il susseguirsi delle decisioni ha consentito dunque di approdare ad alcuni punti fermi:

1)     la collaborazione tra il gruppo romano e quello veneto non poteva essere configurata nei termini originariamente prospettati dall’accusa. Certamente vi erano stati contatti tra i due sodalizi in relazione a singoli episodi delittuosi (liberazione di Franco Freda dal soggiorno obbligato a Catanzaro, evasione di Pierluigi Concutelli), ma si era trattato di accordi estemporanei, stretti per la necessità di attuare alcune determinate imprese non altrimenti fattibili, che non consentivano di affermare l’esistenza di una stabile fusione degli obbiettivi dei due gruppi;

2)     l’organizzazione politico – delinquenziale oggetto del giudizio era stata costituita alla fine del 1979 da Giuseppe Valerio Fioravanti; di essa facevano parte Francesca Mambro, Gilberto Cavallini, Egidio Giuliani (ed altri non menzionati nell’imputazione, quali Giorgio Vale, Stefano Soderini e Luigi Ciavardini: naturalmente l’affermazione riguardante il Ciavardini non fa stato nel presente giudizio);

3)     la banda aveva operato a Roma e Bologna fino all’agosto del 1980 e si era resa responsabile, oltre che di numerosi altri crimini, di tre omicidi (Arnesano, Evangelista e Amato) e della strage alla stazione ferroviaria di Bologna (sent.16.5.1994, cap. VII, lett. D, §19 e cap. X);

4)     il fatto di banda armata che risulta dalle lettura delle sentenze non è diverso da quello enunciato nell’ordinanza di rinvio a giudizio: infatti, agli imputati era stato in origine contestato di avere promosso, organizzato e diretto un sodalizio criminale finalizzato a commettere una sequenza indeterminata di atti terroristici contro persone individuate e contro obiettivi indeterminati e indiscriminati (artt. 280 e 285 c.p.) che avrebbe operato, con particolari accorgimenti di tattica politica (attentati rivendicati con sigle varie o non rivendicati), fino all’agosto del 1980. Le decisioni non si sono discostate dagli elementi caratterizzanti ed essenziali del fatto contestato (condotta, evento, tempo, modalità operative della banda e suoi fini), ma hanno semplicemente stabilito che la banda era composta da un minor numero di persone e che si era formata in un ambito territoriale più ristretto: di conseguenza non le potevano essere ascritti alcuni dei reati - fine originariamente contestati, ma potevano essergliene addebitati altri non esplicitamente elencati nel capo d’imputazione. Del resto l’imputazione si limitava ad indicare alcuni dei delitti ascrivibili alla banda a titolo meramente esemplificativo, solo al fine di meglio individuare lo scopo essenziale dell’organizzazione, che era quello di commettere più attentati riconducibili alle ipotesi previste dagli artt. 280 e 285 c.p. (Cass., Sez. Un. 12 febbraio 1992, pagg. 152 – 154);

Da quanto sopra può trarsi una prima conseguenza: la banda armata ritenuta dai giudici minorili, per il successivo “stratificarsi delle decisioni che si sono susseguite sul punto”, è esattamente quella che si è venuta delineando nel processo a carico degli adulti. Ne discende che la contraddizione lamentata dalla difesa nella premessa del primo motivo d’appello non sussiste.

 

2. Questioni preliminari.

Si legge nell’atto d’appello che il disposto normativo dell’art.306 c.p. sottende la costituzione di un organismo in forma di reparto militare, articolato in modo gerarchico e permanente, composto da un consistente numero di persone: pertanto, secondo i difensori dell’imputato, il sodalizio ipotizzato dal giudice minorile, costituito da poche persone e senza alcun assetto piramidale, non integrerebbe gli estremi della banda armata (atto d’appello, pag.16, quarto motivo).

Il rilievo è destituito di giuridico fondamento.

La banda armata si perfeziona quando più persone mettono in comune le armi e stringono tra loro un patto di collaborazione allo scopo di raggiungere il fine delittuoso comune, costituito dalla commissione di uno o più reati contro la personalità interna o internazionale dello Stato. Non è richiesto un completo ordinamento di gerarchie e attribuzioni: basta che le persone abbiano stretto tra loro un vincolo associativo che comporti una forma, sia pure imperfetta, di disciplina e organizzazione. Né la lettera, né la ratio della norma esige che la struttura assuma una forma di tipo militare: è sufficiente che disponga di armi, essenziali alla natura violenta della banda.

La legge non indica in alcun modo il numero degli individui necessari e sufficienti a costituire una banda, così che non è possibile determinarlo a priori. La questione, quindi, va decisa con un giudizio di fatto relativo alle circostanze concrete di luogo, di tempo, di persone, di obbiettivo, ecc. Ora non vi è dubbio che la compagine ipotizzata, composta da sei o sette persone, molte delle quali pluriomicide, ideologicamente inquadrate e determinate, ben armate, con disponibilità di esplosivi era certamente in grado di commettere un numero indeterminato di delitti indicati dalla legge come scopo della banda.

Secondo i difensori del Ciavardini il “presupposto indefettibile della banda armata ritenuta dal Tribunale dei Minori, è l’attribuzione della responsabilità della strage alla Mambro e al Fioravanti” (seconda parte del secondo motivo, atto d’appello, pag. 5); inoltre, a parere degli appellanti, nell’ottica accusatoria il sodalizio era esclusivamente finalizzato al compimento della strage: dunque, una volta escluso il concorso di Ciavardini in quel crimine, doveva parimenti escludersi la partecipazione di questi alla banda armata (secondo motivo, atto d’appello pag. 12 e seg.).

Anche tali assunti sono infondati.

Il delitto associativo si configura come reato di mero pericolo ed è perfettamente autonomo: basta la prova della semplice partecipazione alla banda armata per affermare la colpevolezza. Non è necessario che il progetto di violenza terroristica o eversiva sia compiuto ed è del tutto irrilevante che un determinato reato - fine (fosse anche l’unico o il più importante) sia effettivamente perpetrato. Per converso, il sodale, qualunque sia il ruolo svolto in seno alla banda, non è automaticamente responsabile dei delitti programmati e di volta in volta commessi dagli altri associati: la reità può essere affermata solo se vi è prova concreta del suo volontario apporto causale alla realizzazione del delitto (giur. costante, cfr., per tutte, Cass. 21.1.1986, n. 8154). D’altro lato, ferma restando l’assoluta autonomia tra la figura criminosa associativa e quelle dei reati – fine, la partecipazione alla banda armata costituisce pur sempre l’indispensabile premessa logica dell’accertamento del concorso del singolo partecipe ai delitti riferibili all’associazione.

Come si è già affermato, nel procedimento a carico dei maggiorenni, sia nella fase d’appello sia in quella di rinvio, si è invece adoperato il metodo induttivo: dapprima la constatazione che un determinato numero di delitti politici era stato commesso in un certo periodo sempre dallo stesso gruppo di persone ha consentito di delimitare la banda armata al nucleo romano di Giuseppe Valerio Fioravanti. In seguito, la partecipazione al sodalizio delinquenziale del gruppo eversivo veneto è stata definitivamente esclusa, di fatto, proprio attraverso l’accertamento dell’estraneità di Massimiliano Fachini al reato di strage.

Sennonché il ricorso al metodo induttivo per accertare l’eventuale concorso di Luigi Ciavardini nel reato di banda armata è ormai affatto superfluo: infatti, sia l’esistenza del gruppo criminale facente capo a Giuseppe Valerio Fioravanti, sia la partecipazione dell’imputato ai tre omicidi ascritti all’organizzazione è del tutto pacifica, perché sancita da decisioni che hanno acquisito autorità di giudicato (sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma del 26 giugno 1986¸ sentenza del tribunale per i Minorenni di Bologna del 23.2.1990, sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 16.5.1994). In sostanza, si tratta oggi di valutare solo se Ciavardini abbia fatto parte di quel sodalizio, di stabilire quale ruolo eventualmente vi svolse e di verificare se non sia già stato condannato per lo stesso fatto. Questi accertamenti presuppongono una premessa sulle origini storiche e sulle scelte ideologiche e strategiche della banda armata oggetto del presente giudizio.

 

3. Le formazioni dell’estrema destra eversiva alla fine degli anni settanta.

La storia recente dei gruppi dell’estrema destra eversiva, ricostruita dalle sentenze definitive di condanna a carico dei maggiorenni in base alla copiosa documentazione acquisita ed alle molteplici dichiarazioni raccolte, ha inizio con lo scioglimento di Ordine Nuovo, disposto con decreto del Ministero dell’interno del 23 novembre 1973, e con lo scioglimento di Avanguardia Nazionale, avvenuto in forza di analogo provvedimento dell’8 giugno 1976. I tentativi di ricostituire un unico movimento neofascista si rivelarono infruttuosi e così, dalle “ceneri delle disciolte tradizionali organizzazioni” (sent. Assise Bologna, 11 luglio 1988, pag. 954), nacquero numerosi gruppi che esprimevano tendenze diverse, schematicamente riconducibili a tre differenti posizioni: quella tradizionale (o strutturalista), che aveva nel professore romano Fabio De Felice il suo massimo esponente, propugnava la formazione di un nuovo partito fascista rivoluzionario organizzato in forma rigorosamente gerarchica; quella per così dire di centro, espressa da Paolo Signorelli e Massimiliano Fachini, che tentava di incanalare e dirigere le posizioni di diffuso ribellismo delle masse giovanili di destra, senza tuttavia imbrigliarle in strutture organizzative rigide; e infine quella spontaneista, propria di Sergio Calore e Poalo Aleandri, che riteneva ormai superata l’ideologia fascista e guardava con attenzione agli istintivi moti di ribellione degli studenti e dei giovani sottoproletari di destra.

“Costruiamo l’azione” (Cla) per un breve periodo è stato momento di coesione di queste tre linee di tendenza: nasce come organo di stampa fondato dal prof. Fabio De Felice, ma ospita la complessa dialettica di tutta la destra eversiva. Vi collaborano, oltre al fondatore, Aldo Semerari, Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini, Giovanni Melioli, Sergio Calore e Paolo Aleandri. Le idee propugnate da questi ultimi finiscono ben presto per prevalere e il giornale si trasforma in organo “ufficiale” degli spontaneisti.

Lo “spontaneismo armato” non prevedeva un’organizzazione unitaria, con un unico centro direttivo e varie articolazioni in parte autonome; contemplava bensì la formazione di gruppi di militanti poco numerosi e isolati tra loro che attuassero azioni terroristiche anche indiscriminate e non rivendicate, in modo da distruggere la fiducia della popolazione nell’autorità costituita e aumentare “sino ad un limite insostenibile le tensioni politiche, economiche, etniche e geografiche, causando già di fatto uno scollamento irreparabile del tessuto sociale, premessa indispensabile per un estendersi generalizzato della lotta” (documento da “Tuti a Mario Guido Naldi”, trovato a Bologna il 31.8.1980 in una cabina telefononica di via Irnerio). Si legge nello scritto intitolato Formazione elementare (sequestrato a Carlo Battaglia): “Bisogna arrivare al punto che non solo gli aerei, ma le navi e i treni e le strade siano insicure: bisogna ripristinare il terrore e la paralisi della circolazione (...) Trovarsi d’accordo per distruggere è l’unico modo per restare insieme (...) dobbiamo lanciare il segnale e raccoglierci (...) arrecare danni al sistema è un errore: il sistema te ne chiederà conto. Ma provocare la disintegrazione, questo è il rimedio. Occorre un’esplosione da cui non escano che fantasmi”. Dunque, il nemico da abbattere era lo Stato borghese, in tutte le sue articolazioni, e non più i tradizionali avversari di sinistra, con i quali, anzi, poteva essere stretta una momentanea, “torbida e ambigua alleanza” allo scopo di più efficacemente colpire i simboli e gli uomini rappresentativi delle istituzioni democratiche.

Proprio da Cla scaturisce una delle prime formazioni armate spontanee, il Movimento Rivoluzionario Popolare (MRP), di cui, tra gli altri, faceva parte Gilberto Cavallini, allievo di Massimiliano Fachini. Il MRP si rende responsabile di numerosi e gravi fatti eversivi tra cui due campagne di attentati dinamitardi. La prima di esse, ricca di azioni non rivendicate, fu portata a conclusione nel 1978, appunto per saggiare la bontà delle tesi spontaneiste: si sperava che l’attività “esemplare” del MRP spingesse altri gruppi ad organizzarsi e ad operare. In effetti, la tesi trovò ampio riscontro: ai circa quindici attentati compiuti dalla sezione armata di Cla, ne seguirono molti altri (circa sessanta) compiuti da diverse formazioni costituitesi spontaneamente “che si accodarono alla campagna, colpendo anche obiettivi abbastanza omogenei ad essa” (dichiarazioni rese da Sergio Calore al P.M. di Firenze il 1°marzo 1984).

E’ bene precisare che l’uso di ordigni è stato praticato dal Movimento Rivoluzionario Popolare non solo come fatto simbolico, cioè in modo da non provocare vittime e allo scopo di aggregare consensi su obiettivi determinati; bensì anche come strumento di vero e proprio terrore indiscriminato. Infatti, nel tentativo di perpetrare una strage, i due militanti del MRP Bruno Mariani e Marcello Iannilli collocarono un’autovettura piena di esplosivo davanti al Consiglio Superiore della Magistratura: la bomba, che sarebbe dovuta esplodere nelle prime ore del pomeriggio durante una manifestazione, non ha deflagrato per un difetto del timer (dichiarazioni di Sergio Calore cit. e di Paolo Aleandri avanti al T.M. Bologna, pag.4025 esegg.).

Il Fuan (Fronte Universitario di Azione Nazionale) è uno dei gruppi che immediatamente si rende interprete del messaggio spontaneista diffuso dalle colonne di “Costruiamo l’azione” e dalla campagna di attentati dinamitardi attuata dal MRP. La sede del movimento, in via Siena a Roma, è in un primo tempo “centro di raccolta di esperienze, soprattutto delittuose e terroristiche, portate avanti da giovani uniti dall’impazienza rivoluzionaria, privi di un progetto politico globale, ma uniti dal desiderio di praticare azioni militari di contenuto e di rilievo ben superiore al semplice pestaggio degli avversari politici di sinistra” (sentenza Corte d’Assise di Bologna, 11 luglio 1988, pag. 961). Le cose cambiano alla fine del 1978 con il massiccio ingresso nel Fuan dei militanti del gruppo Eur- Monteverde di cui era capo indiscusso Giuseppe Valerio Fioravanti. Questi, appena ventenne, aveva ben assimilato le tesi dello “spontaneismo armato”: voleva “suscitare soprattutto con l’esempio di azioni brillantemente eseguite e ideologicamente ben motivate, gruppi eversivi simili in tutta Italia, capaci di destabilizzare la struttura portante dello Stato; a tale fine obbiettivamente convergendo con l’eversione di sinistra, con la quale, infatti, (...) auspicava una tregua, in vista della lotta contro il comune nemico” (sent. Assise Appello Bologna 16.5.1994, cap. X, § 4). Significativa al riguardo è la rivendicazione voluta da Fioravanti per la rapina all’armeria “Omnia Sport”: “le organizzazioni rivoluzionarie di destra e di sinistra schiacceranno alfine questo lercio sistema in una inesorabile tenaglia rivoluzionaria”. “Nell’ottica di Valerio Fioravanti si doveva, quindi, costituire un arcipelago di gruppi simili tra loro collegati e tra loro collaboranti (ad esempio con forniture di armi e scambio di esperienze) ma non gerarchicamente organizzati” (sent. cit., ivi).

Da quel momento nella sede del Fuan si ritrovano i fratelli Fioravanti, Francesca Mambro, Walter Sordi, Dario Pedretti, Alessandro Alibrandi, Luigi Aronica e numerosi altri elementi di spicco dell’eversione di destra: sono loro che progettano ed eseguono attentati e gravi fatti di sangue (assalto all’emittente “Radio Città Futura”, guerriglia urbana a Centocelle, attentato alla sezione PCI di via del Boschetto, alla sede del quotidiano “il Messaggero”, al cinema Ambra Iovinelli, alla sede del Circolo culturale femminista autonomo, alla sede del PCI dell’Esquilino). Molti di questi crimini sono rivendicati con la sigla NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari): tale denominazione non era patrimonio esclusivo del Fuan, ma era comune a molte formazioni della destra eversiva, unite solo dal richiamo alla matrice fascista e dalla pratica dello spontaneismo armato.

L’attività terroristica del Fuan è finanziata con i proventi di numerosi furti (tra cui quello di armi e bombe SRCM alla Capitaneria di Porto di Ravenna) e rapine (armeria Omnia Sport). In questo campo si rivela preziosa la collaborazione di Massimo Sparti, delinquente comune amico di Cristiano Fioravanti; è lui che fornisce le istruzioni necessarie per commettere i reati contro il patrimonio, recupera targhe e documenti falsi, seleziona gli obiettivi secondo criteri di massima redditività e minimo rischio e ricicla i proventi di furti e rapine (cfr. interrogatorio reso da massimo Sparti l’11.4.1981 al P.M di Roma, pag. 5205 e segg.; le dichiarazioni rese da Cristiano Fioravanti al G.I. di Bologna il 9.12.1981; Sentenza della Corte d’Assise di Roma contro Angelini + 56 del 2.5.1985, coperta da giudicato, acquisita agli atti, faldone n.28).

Nella scia di “Costruiamo l’azione” si muove anche la cosiddetta “banda Giuliani”, nelle cui fila tra gli altri militano, oltre ad Egidio Giuliani, Armando Colantoni e Marco Guerra. Questa formazione, che aveva ampia disponibilità di armi ed esplosivi, si rende responsabile, al pari degli altri gruppi, di attentati terroristici (alla sede della società Honeywell), di rapine (filiale di Vitinia della Cassa di Risparmio di Roma; orefice libico Mardochai) e di furti (moduli per patenti e carte di circolazione presso la Honeywell).

Alcuni dei capi delle fazioni tradizionali e di centro (De Felice, Signorelli, Fachini) incoraggiarono il movimento “spontaneista”: da un lato, favorendo la formazione di nuove bande dotate di ampia autonomia operativa, intendevano accertare la reale ampiezza e la capacità rivoluzionaria delle forze emergenti della destra eversiva; d’altro lato, indottrinando le giovani leve, approvando le azioni dei gruppi e fornendo loro i mezzi necessari, volevano conservare indiscussa la loro leadership, in modo da controllare e gestire politicamente l’attività degli spontaneisti. Del resto, i vecchi dirigenti delle formazioni fasciste tradizionali ben sapevano che l’esperienza dei gruppi autonomi era in ogni caso necessariamente transitoria: il potere poteva essere stabilmente occupato solo da una vasta organizzazione centralizzata, in grado di riunire intorno ad un progetto politico unitario la molteplicità dei militanti che, attraverso la partecipazione alle formazioni spontanee, avesse compiuto in modo irreversibile la scelta terroristica e affinato le proprie capacità militari.

Una sola formazione non condivideva e anzi apertamente condannava lo spontaneismo armato: era nata nel 1977 come “Lotta Studentesca” (altra sigla che, come “Ordine Nuovo”, evoca movimenti di sinistra) e si era in seguito trasformata in “Terza Posizione” (TP). La nuova denominazione voleva esprimere il rifiuto del capitalismo e del comunismo, o forse si rifaceva alla teoria di Franco Freda, secondo la quale le storiche definizioni di destra e sinistra erano ormai superate (i giovani appartenenti a T.P. dichiaravano di non essere più fascisti). Era organizzata secondo un rigoroso ordine gerarchico: alla base erano i CUIB, composti da un ristretto numero di militanti e diffusi nelle scuole, nei quartieri e nei luoghi di lavoro. Ogni Cuib faceva riferimento al comandante del nucleo territoriale. Tutti i comandanti e altri uomini particolarmente rappresentativi del movimento componevano a loro volta il Nucleo centrale. Il vertice della piramide era costituito dalla Legione, aristocrazia del movimento dalla quale sarebbe dovuta emergere la futura classe dirigente. Infine, al Nucleo operativo era delegato il compimento delle attività illegali necessarie per finanziare l’intero organismo. Roberto Fiore, Gabriele Adinolfi, Francesco (Ciccio) Mangiameli e Giuseppe Dimitri occupavano nella Legione posizione di preminenza con funzione di guida. Al nucleo operativo partecipavano Giorgio Vale, Pasquale Belsito, Stefano Soderini e Luigi Ciavardini. “Terza Posizione” intendeva costituire formazioni eversive gerarchicamente organizzate in grado di compiere, nell’ambito di un progetto politico unitario e sotto un’unica direzione, attentati terroristici su obiettivi mirati in tutto il territorio nazionale. Gli avversari politici per elezione erano i comunisti, rei di aver inquinato la struttura sociale e di occupare le istituzioni. Scopo politico dell’organizzazione era quello d’imporre, attraverso un processo rivoluzionario, un proprio modello di Stato né capitalista né comunista, all’interno del quale gradualmente sarebbero dovuti nascere, educati dalle elites rivoluzionarie, gli “uomini nuovi”.

La necessità di schematizzare le posizioni dei movimenti neofascisti che hanno agitato la società italiana sul finire degli anni settanta ha inevitabilmente comportato un’enfatizzazione delle diversità: in vero, i gruppi, le fazioni e le correnti di pensiero di cui si è fatto cenno avevano radici storiche, riferimenti culturali e politici comuni ed erano strettamente collegate sul piano ideologico e personale. Così, ad esempio, i gruppi del nord, facenti capo a Massimiliano Fachini, diffondevano contemporaneamente, oltre ai giornali da loro stessi stampati (“Ordine nuovo-Azione”, “Anno Zero”), anche quelli editi da Cla e da Terza Posizione (dichiarazioni Aleandri al G.I. di Bologna, in ordinanza di rinvio a giudizio per la strage, pag.55). Alcune pubblicazioni sono poi state redatte in comune dai leaders dei vari gruppi; così, i “Fogli d’ordine” sequestrati nell’abitazione di Gian Luigi Napoli, sono opera di Calore, Signorelli, De Felice, Aleandri e Fachini (concordi dichiarazioni di Sergio Calore e Paolo Aleandri); Costruiamo l’azione contribuì a finanziare il convegno nazionale di Terza Posizione, tenuto a Palermo nel settembre del 1978 (dichiarazioni di Sergio Calore all’udienza del 9.12.1987 avanti alla Corte d’Assise di Bologna). Le disponibilità economiche e i mezzi necessari per perpetrare i crimini erano a volte forniti da un gruppo ad un altro: ad esempio, Massimiliano Fachini ha rifornito di armi ed esplosivi la formazione romana Cla, in particolare, il materiale esplosivo, trasportato dallo stesso Fachini o da Gilberto Cavallini, era consegnato a Paolo Aleandri (sent. Assise Bologna 11.7.1988, pag. 975; dichiarazioni di Sergio Calore all’udienza del 9.12.1987); vi è prova di scambi di armi tra Mariani, Colantoni e Giuliani. E’ Giuseppe Valerio Fioravanti che presta a Roberto Fiore, membro della “legione” di Terza Posizione, la pistola con silenziatore che servirà per “azzoppare” un avversario politico (dichiarazioni rese da Valerio Fioravanti al P.M. di Padova e al P.M. di Roma rispettivamente il 10 e il 21.2.1981 – pag. 8421 e 8701); ed è sempre Valerio Fioravanti che regala un mitra “mab 33” modificato nel calcio a Francesco Mangiameli (dichirazioni del Fioravanti al P.M. di Roma 25.10 e 14.12.1985 – pagg. 8711 e segg. e 8471 e segg.). Né sono mancate altre forme d’illecita collaborazione: Fachini “riciclò” nel Veneto l’oro che Cavallini gli portava da Roma, frutto di una rapina commessa dalla banda Giuliani ai danni di un cittadino libico; Valerio Fioravanti, fervente spontaneista, fu chiamato dai vertici di “Terza Posizione” (Fiore, Adinolfi e Mangiameli) a sostituire nella “legione” Giuseppe Dimitri, arrestato nel dicembre 1979; sempre Valerio Fioravanti strettamente collaborò con Francesco Mangiameli nella realizzazione di un piano che doveva portare all’evasione dal carcere di Pierluigi Concutelli, assassino del giudice Occorsio. Accadeva poi spesso che una fazione operasse nel territorio di un’altra e che quest’ultima approvasse tale invasione di campo: gli attentati compiuti il 22 gennaio 1979 a Rovigo (quindi nella giurisdizione del Gruppo del nord di Fachini) sono stati rivendicati dai romani del MRP. Le armi erano a volte detenute in luoghi comuni a più formazioni: in un cascinale sulla via Prenestina, nei pressi di Roma, si trovava l’armamento completo del MRP e della banda Giuliani. Frequenti erano le riunioni tra i vari gruppi: spesso in casa di Signorelli (dichiarazioni Aleandri e Soderini al G.I. Bologna), a volte in locali pubblici (dichiarazioni di Stefano Soderini al G.I. di Bologna, pag. 3200), altre volte a casa di De Felice, i cui figli avevano aderito a “Terza Posizione (dichiarazioni Calore all’udienza del 9.12.1987 avanti alla Corte d’Assise di Bologna); e in un’occasione, secondo quando riferito dal col. Amos Spiazzi in un’informativa indirizzata al SISDE, presso l’Albergo Rosa di Milano.

In questa situazione era pertanto cosa normale che il militante di un gruppo passasse ad un altro, spesso non per motivi ideologici, ma perché guidato da “simpatie personali o iniziative estemporanee”; così come erano frequenti le ipotesi di “doppia appartenenza” (sent. Corte d’Assise d’Appello di Bologna 16.5.1994, cap. X, § 4): è il caso di Gilberto Cavallini che fa parte del Gruppo del Nord di Massimiliano Fachini, ma è anche stabilmente inserito in Cla e in seguito contribuisce alla fondazione del Nar di Fioravanti; o di Egidio Giuliani che conserva stretti rapporti con il MRP pur disponendo di una propria banda. E’ anche il caso di Giorgio Vale, di Stefano Soderini e, come si vedrà, di Luigi Ciavardini che, pur militando nel Nucleo operativo di “Terza Posizione”, sono ugualmente attratti nell’orbita spontaneista di Giuseppe Valerio Fioravanti. Stefano Soderini, nel ricordare la sua doppia militanza in “Terza Posizione”, nel GOA (infra § 7) e, in seguito, nella banda di Fioravanti, ha rilevato come “ogni individuo (nelle organizzazioni eversive di destra) era libero di trovare la propria realizzazione in diverse forme, anche contemporaneamente (... e come) alcune persone siano rimaste spaesate dalla duplice veste da noi (Stefano Soderini, Giorgio Vale, Luigi Ciavardini e Pasquale Belsito) ricoperta ” (memoriale prodotto nel corso del procedimento contro Adinolfi + 35 – Fald. 37, pag. 24.750 e segg.).

In ogni caso: tutte le azioni terroristiche che si inquadravano “in una strategia rivolta a riunificare l’ambiente della destra eversiva, galvanizzandone le energie attraverso atti che in qualche modo rappresentavano un esplicito riconoscimento della leadership dei capi storici e delle tesi politiche delle quali questi erano portatori” (ordinanza di rinvio a giudizio nel procedimento a carico dei maggiorenni, pagg. 525 – 527; sentenza Corte d’Assise di Bologna 11.7.1988, pag. 1021) sono state decise, organizzate e poste in essere con il consenso di tutti i rappresentanti dei vari gruppi; o, quanto meno, sono state sottoposte al vaglio postumo e all’approvazione di tutti i leaders. Ci si riferisce, tra gli altri, a numerosi e gravi delitti:

-         l’omicidio del giudice Vittorio Occorsio;

-         la liberazione del capo storico Franco Freda dal soggiorno obbligato di Catanzaro;

-         il progetto di uccidere l’avv. Giorgio Arcangeli (ritenuto responsabile dell’arresto di Pier Luigi Concutelli), progetto invece conclusosi con la morte dell’incolpevole Antonio Leandri, colpito per errore dagli assassini (Sergio Calore e Giuseppe Valerio Fioravanti);

-         il proposito di far evadere dal carcere Pier Luigi Concutelli;

-         l’omicidio del giudice Mario Amato;

-         il disegno di assassinio del giudice Stiz.

 

4. La genesi del gruppo Nar di Giuseppe Valerio Fioravanti.

Giuseppe Valerio Fioravanti, interrogato dal Procuratore della Repubblica di Padova il 7 e 10 febbraio 1981 e dal Giudice istruttore di Roma il 17, 18 e 19 febbraio dello stesso anno (pagg. 8401 – 8470 di questo procedimento) è sostanzialmente confesso sul reato di banda armata; anche se, per ovvie necessità difensive (in quel periodo negava il coinvolgimento del suo gruppo negli omicidi Arnesano, Evangelista e Amato) è reticente sull’esatta composizione del sodalizio ed è impreciso sulla ricostruzione cronologica degli eventi, che tende a spostare in avanti, in data successiva al 2 agosto 1980.

Fioravanti ammette di aver costituito una “piccola organizzazione (...) sorta per l’aggregarsi di alcune persone che avevano una comune matrice ideologica e un comune passato di estremisti di destra e che erano state costrette o meglio si erano autoconvinte a darsi ad una forma di latitanza preventiva”. Racconta che nell’autunno del 1979 si era associato a Gilberto Cavallini, e che a loro si era presto unita Francesca Mambro. Secondo Fioravanti, solo dopo la strage di Bologna al gruppo si erano aggiunti tre giovani appartenenti al nucleo operativo di “Terza Posizione”: Stefano Soderini, Pasquale Belsito e Giorgio Vale; quest’ultimo, in epoca precedente, gli aveva tuttavia chiesto di aiutare Luigi Ciavardini, ricercato per l’omicidio Evangelista. Valerio Fioravanti confessa che la banda, al momento del suo arresto, disponeva di un ragguardevole armamento: “un centinaio di pistole di vario tipo, dieci mitra e alcune bombe a mano” oltre a giubbotti antiproiettile e attrezzatura varia. Ammette gli scopi eversivi della formazione, anche se, a suo dire, il gruppo si era fino ad allora limitato a perpetrare esclusivamente reati comuni (alcune rapine) per autofinanziarsi.

Invero, lo sviluppo delle indagini, le successive ammissioni di Fioravanti, della Mambro, dello stesso Ciavardini e degli altri sodali, le confessioni rese in seguito da Sergio Calore, Stefano Soderini, Walter Sordi e Cristiano Fioravanti, le dichiarazioni dei testimoni (Cecilia Loreti) e degli imputati in altri procedimenti (Marcello De Angelis) consentono oggi una più precisa e dettagliata ricostruzione dei fatti.

Il 18 giugno 1979 Valerio Fioravanti è tratto in arresto al valico di frontiera di Ponte Chiasso ed è trasferito nel carcere romano di Rebibbia. In quel luogo stringe amicizia con Sergio Calore e Paolo Signorelli. Il giovane, scarcerato alla fine di ottobre, riprende contatto con il Fuan, ma se ne allontana immediatamente: infatti, da un lato la tensione rivoluzionaria all’interno del gruppo è scemata e si è stemperata “in una serie di azioni che premiavano soprattutto il tornaconto personale” (Sent. Corte d’Assise d’Appello di Bologna, cap. X, § 4 – dichiarazioni di Fioravanti cit.); d’altro lato non tardarono a manifestarsi contrasti con Dario Pedretti e Luigi Aronica per il possesso e l’uso delle armi.

Fioravanti, che nel frattempo si era sentimentalmente legato a Francesca Mambro (la donna lo seguirà come un’ombra anche nelle formazioni terroristiche), aderisce allora alla banda che Egidio Giuliani, Sergio Calore e Bruno Mariani avevano costituito dopo il “dissolvimento” di Cla. Proprio nel corso di una rapina perpetrata da questo nuovo gruppo ai danni di un orefice di Tivoli, egli conosce Gilberto Cavallini, entrato come lui a far parte del sodalizio (dichiarazioni di Sergio Calore rese il 14.2.1985 al P.M. di Bologna, riportate integralmente in sentenza Assise Bologna, pag. 1042 e segg.; dichiarazioni rese dallo stesso Calore all’udienza del 9.12.1987 davanti alla Corte d’Assise di Bologna; dichiarazioni confessorie di Fioravanti).

Il 17 dicembre 1979 Sergio Calore e Bruno Mariani sono arrestati nel corso delle indagini sull’omicidio di Antonio Leandri: escono così definitivamente dalla formazione terroristica da loro stessi voluta.

Nello stesso periodo, come si è accennato, Roberto Fiore, Gabriele Adinolfi e Francesco Mangiameli chiamano Valerio Fioravanti a sostituire nella Legione di “Terza Posizione” Giuseppe Dimitri (arrestato il 14 dicembre 1979): i tre ritengono che “Valerio Fioravanti (sia) l’unico personaggio in grado, per carisma e capacità militari, di educare i giovani militanti” (Sent. Assise Bologna, pag. 969 – l’episodio è narrato negli stessi termini da Fioravanti al G.I. di Roma nel corso dell’interrogatorio reso il 19.2.1981 - pag. 8457 e segg. di questo procedimento e da Soderini avanti alla Corte d’Assise di Roma – procedimento contro Adinolfi + 35 - all’udienza del 12.10.1984).

Fioravanti non aderisce apertamente e in modo continuato a “Terza Posizione”, ma non tarda a esercitare il suo “carisma” e a diffondere il credo spontaneista tra i giovani del Nucleo operativo di quella formazione. Luigi Ciavardini racconta ad Elena Venditti che Giorgio Vale “sempre più insoddisfatto della linea che giudicava troppo morbida del movimento spinse il Nucleo operativo ad azioni sempre più gravi e numerose anche attraverso l’aiuto di Valerio Fioravanti, della ragazza di questi, Francesca Mambro, e del Cavallini” (interrogatorio reso da Elena venditti il 13.10.1980 al P.M. Roma, pag.9231 e segg.).

In particolare, dal gennaio 1980 Giorgio Vale, Luigi Ciavardini e Stefano Soderini sono sottratti alla leadership di Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi; e sono organicamente coinvolti nel gruppo di cui, dopo l’arresto di Calore e Mariani, erano rimasti a far parte, oltre al Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini ed Egidio Giuliani (concordi dichiarazioni Walter Sordi e Stefano Soderini ed Elena Venditti).

La banda così formata, pur essendo “chiusa”, si è a volte avvalsa della collaborazione di terzi estranei, delinquenti comuni o terroristi, per il compimento di singole azioni.

E’ dunque questo il sodalizio noto come “i magnifici sette” o i “sette magnifici pazzi” di cui Ciavardini, proprio in quello stesso periodo, si vanta di far parte: i “sei (o sette) pazzi meravigliosi che erano contro tutti e tutto e che erano (...) in grado di ammazzare chiunque avessero voluto” (dichiarazioni rese da Cecilia Loreti al P.M. di Roma il 23.12.1980, da Marco Pizzari al G.I. di Bologna il 14.1.1981; dallo stesso Ciavardini il 4.10.1980, immediatamente dopo il suo arresto, al P.M. di Roma: “E’ vero che facevo parte di un gruppo di sette persone... L’ultima volta che vidi il gruppo dei sette”, da Cristiano Fioravanti al T.M. di Bologna all’udienza del 23.3.1999, secondo il quale il fratello Valerio definiva il suo gruppo “i magnifici sette”).

La stessa Elena Venditti, a quel tempo compagna di Luigi Ciavardini, sua complice in alcune rapine e come lui aderente a “Terza Posizione”, parla dei “sei amici inseparabili di Luigi” e tra loro indica Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Stefano Soderini e Giorgio Vale: racconta che Luigi Ciavardini definiva Valerio Fioravanti e Francesca Mambro “pazzi” (interrogatorio Elena Venditti 24.9.1980 al G.I. di Roma, pag. 9200 e segg.) e che “nell’ambito di terza Posizione si parlava di Valerio Fioravanti e del suo gruppo (...) come pazzi scatenati” (interrogatorio reso il 19.1.1987 avanti al P.M. minorile di Bologna, pag.9227 e segg.).

Dopo la strage di Bologna, Luigi Ciavardini esce dal gruppo (infra § 7) e ne entra a far parte Pasquale Belsito, che, rimasto estraneo ai precedenti delitti commessi dalla banda, il 5 agosto 1980 attivamente partecipa a Roma, in Piazza Menenio Agrippa, alla rapina consumata in danno dell’armeria Fabbrini. Belsito sarà poi coinvolto in pressoché tutte le azioni del Nar di Fioravanti, fino a quando, a seguito degli omicidi dell’Appuntato Enea Codotto e del Carabiniere Luigi Maronese (avvenuti in Padova il 5 febbraio 1981) si procederà alla cattura di Fioravanti e, di conseguenza, la banda stessa si scioglierà (dichiarazioni di Soderini avanti alla Corte d’Assise di Roma all’udienza del 12 ottobre 1984 – Fald. 37, pag. 24770 e segg.; dichiarazioni di Fioravanti sopra cit.).

La sentenza definitiva di condanna a carico dei maggiorenni ha confermato la specifica individualità di questa banda armata, nata quale nuova e originale aggregazione non identificabile con alcuna delle organizzazioni criminali oggetto di precedenti giudizi.

 

5. La vocazione stragista di Giuseppe Valerio Fioravanti e della sua banda.

Fioravanti era fermamente convinto della bontà della tesi spontaneista. Questa aveva trovato una sua prima imperfetta formulazione nel convegno organizzato dall’istituto Pollio (Roma 3 – 5 maggio 1965 - atti in faldone n. 8 di questo procedimento, pagg. 1330 – 1470), si era via via avvalsa di numerosi contributi, per giungere infine, come si è già affermato, ad essere definitivamente teorizzata da quella frangia di “Costruiamo l’azione” che aveva voluto sperimentarla proprio facendo largo uso di ordigni contro obbiettivi indiscriminati. Non a caso, il M.R.P. (banda armata direttamente scaturita da Cla) si era reso responsabile di un grave atto terroristico rilevante ai sensi dell’art. 285 c.p. (attentato al Consiglio Superiore della Magistratura – retro § 3).

Proprio sul finire degli anni settanta lo spontaneismo armato raggiunse la sua massima diffusione negli ambienti dell’estrema destra eversiva, tanto da mettere in seria difficoltà le organizzazioni che propugnavano lo strutturalismo: si è visto che il capo e i giovani combattenti del Nucleo operativo di “Terza Posizione” si sottrassero al rigore gerarchico di quella formazione per confluire nella banda di Fioravanti “che era il contrario esatto della struttura organizzata e propendeva per un’attività caotica di gruppi scollegati tra di loro” (Marcello De Angelis, ud. 9.11.1999).

Nel momento di massima espansione dello spontaneismo armato è redatto da Mario Tuti, in collaborazione con Giorgio Invernizzi, il documento “da Tuti a Mario Guido Naldi”, pressoché integralmente trascritto sia nelle sentenze a carico degli adulti (da ultimo, Assise d’Appello Bologna 16.5.1994, cap.VII, lett. f, § 23), sia nella decisione impugnata (pag. 238 e segg.).

Mario Tuti, esponente di spicco dell’estrema destra eversiva, aveva attivamente praticato la strage, colpendo appunto strutture ferroviarie: il 31 dicembre 1974, il 6 e 7 gennaio 1975 aveva collocato ordigni sulla linea Chiusi – Arezzo e aveva così tra l’altro provocato il disastro di Terontola (sentenza 28 aprile 1976 della Corte d’Assise di Arezzo, passata in giudicato).

Lo scritto, rinvenuto il 31 agosto 1980 in una cabina telefonica di via Irnerio a Bologna, è stato a ragione considerato una sorta di summa della dottrina spontaneista: Tuti, memore del fallimento delle vecchie organizzazioni extraparlamentari di destra, sostiene la necessità di disarticolare “il sistema” colpendo le strutture, i mezzi e gli uomini del regime attraverso la formazione di “gruppuscoli di poche persone”, politicamente omogenei e fortemente motivati, ma isolati tra di loro, che solo dopo essersi misurati in progressive azioni di lotta potranno tendere ad ampliarsi, a ramificarsi e a collegarsi. In tal modo si sarebbe favorita la formazione di una gerarchia sana, fondata sul merito e sulle capacità; inoltre, la moltitudine dei gruppi, la loro autonomia e la mancanza di collegamenti tra essi, avrebbe impedito alle forze repressive del regime di stroncare in un sol colpo l’attività rivoluzionaria. Scopo finale della strategia è la sollevazione di popolo e la guerra civile: forme, queste, necessarie per conseguire l’abbattimento dello “Stato borghese” e la presa del potere da parte degli uomini nuovi. Per raggiungere il fine, i militanti devono agire spregiudicatamente, dimenticando le regole legali e quelle proprie della “morale borghese”. La loro unica preoccupazione deve essere quella di infliggere al “nemico le massime perdite morali e materiali” senza esporsi a rischi: il numero di innocenti (definiti “neutrali”) che inevitabilmente finiranno per cadere vittime di una simile strategia è del tutto irrilevante. Tuti giudica il “cecchinaggio”, cioè l’eliminazione fisica dei singoli avversari politici, un metodo valido dal punto di vista tattico, utile soprattutto per aumentare il consenso, ma di per sé non sufficiente a provocare la crisi delle istituzioni. E’ l’attentato terroristico, “non necessariamente rivendicato”, il vero “aereo da bombardamento del popolo”: per la sua capacità di devastazione, è lo strumento che i piccoli gruppi spontanei di combattenti devono usare per scatenare l’offensiva contro le forze del regime. L’impressione prodotta da simili catastrofici eventi, sia sul nemico sia su quelle forze favorevoli alla guerra civile (“i simpatizzanti e i rivoluzionari che finora hanno solo parlato di rivoluzione”), produrrà l’estendersi generalizzato della lotta armata, favorito anche dall’inevitabile “recrudescenza della repressione da parte delle forze di polizia e della magistratura del regime” e porterà la popolazione “a disprezzare lo stato, per la sua incapacità a difendersi e a difenderla”.

Il documento non contiene dunque idee nuove ed originali: la sua importanza è tutta nell’elaborazione politica frutto dell’analisi della situazione di allora dello spontaneismo armato. Infatti, i gruppi formatisi nel 1978 e ‘79, come si è accennato, avevano già posto in essere i dettami elencati nello scritto e si erano resi responsabili di numerosi attacchi terroristici indiscriminati compiuti con uso di esplosivo. Basta al riguardo ricordare gli attentati dinamitardi a tre diverse sedi del Partito Socialista Italiano; quello alla sezione del P.C.I. nella zona Alberone di Roma e quello all’ACEA – Centrale del latte; la distruzione di due sedi di Autonomia Operaia e, soprattutto, le azioni destinate a portare la strage al C.S.M. (di cui già si è detto) e alla sezione del Partito Socialista Italiano del Testaccio: in questo caso, l’ordigno, collocato sul davanzale della finestra di una sala in cui si teneva un’affollata riunione, non deflagrò perché la polvere pirica si era inumidita (sentenza definitiva 2 maggio 1985 della Corte d’Assise di Roma, in sentenza 16 maggio 1994 Corte d’Assise di Bologna, cap. VII, lett. F, § 28.1).

Valerio Fioravanti e Francesca Mambro non solo condividevano totalmente le tesi esposte nel documento “da Tuti a Mario Guido Naldi” (come dimostra il carteggio - tra l’altro indice di stretta familiarità - che i due tennero con il Tuti subito dopo la loro cattura), ma più degli altri erano già stati fedeli interpreti delle tesi in esso esposte: la sentenza definitiva di condanna pronunciata a carico dei maggiorenni ricorda i numerosi episodi delittuosi oggetto di condanne ormai definitive, nel corso dei quali Giuseppe Valerio Fioravanti e i suoi complici “diedero concreta dimostrazione di non avere alcuna remora ad usare ordigni esplodenti e di perseguire obbiettivi che contemplavano anche di mettere a repentaglio l’incolumità e la stessa vita di una molteplicità di persone simultaneamente; persone non preventivamente individuate né conosciute; persone caratterizzate soltanto per l’appartenenza ad un ambiente o per la frequentazione di un luogo che si volevano colpire e a cui si voleva dare un segno della propria presenza” (Sent. Assisse d’Appello di Bologna 16 maggio 1994, cap. VII, lett. F, § 28). Infatti, il 9 gennaio 1979 Valerio Fioravanti aveva fatto irruzione nella sede dell’emittente “Radio città futura” e aveva lanciato ordigni incendiari. Le cinque donne intente al lavoro avevano cercato di darsi alla fuga, ma erano state inseguite da Valerio Fioravanti e atterrate a colpi di mitra e di pistola alle gambe. Il 16 giugno 1979 due uomini dei Nar si erano introdotti con violenza nei locali alla sezione del P.C.I. “Esquilino” di Via Cairoli a Roma durante un’affollata riunione. Avevano esploso colpi di pistola ad altezza d’uomo e avevano lanciato due bombe a mano. Erano rimaste ferite venticinque persone, alcune in modo molto grave. Valerio Fioravanti è stato ritenuto responsabile del crimine con sentenza 2 maggio 1985 della Corte d’Assise di Roma, divenuta definitiva (cosiddetto processo Nar 1; acquisita agli atti del presente procedimento, faldone n. 28).

Proprio la banda costituita da Fioravanti sul finire degli anni settanta era quella che maggiormente rispondeva al modello di “gruppo spontaneo” disegnato da Tuti: era composta da poche persone, tutte di provato coraggio; la dedizione di ognuno dei sodali alla “causa” era assoluta; ogni forma di organizzazione gerarchica era bandita; la rivoluzione era un obbiettivo immediato da perseguire attraverso una “escalation militare (che) sarebbe stata micidiale”; la sicurezza dei militanti e il raggiungimento dello scopo erano garantiti dall’assoluta autonomia e segretezza, “l’intento (di Fioravanti) era quello di commettere fatti sempre più rilevanti che, per un lato evidenziassero la presenza della destra e dall’altro facessero venir fuori gli elementi più preparati e disponibili alla lotta armata mimetizzandoli fra i farfalloni assai numerosi nell’ambiente (ai quali il gruppo doveva rimanere occulto). In tal modo il discorso spontaneista si sarebbe diffuso a macchia d’olio, rendendo difficile la repressione e sempre più complessa la comprensione di ciò che stava effettivamente accadendo all’interno dell’ambiente. Era il discorso del cosiddetto spontaneismo diffuso (...)” (tutte dichiarazioni rese da Stefano Soderini al P.M. di Roma nell’ambito del procedimento contro Adinolfi + 35, confermate all’udienza del 2.11.1987 avanti alla Corte d’Assise di Bologna – Fald. 17, pag. 3184 e segg.; sent. Assise Bologna, pag. 1067 e segg.). Le dichiarazioni di Valerio Fioravanti sugli intenti del suo gruppo combaciano perfettamente con quelle di Soderini: è significativo al riguardo il disprezzo espresso verso i “fascisti bucolici”, che “pensavano di fare la rivoluzione, ma tra vent’anni”; verso i “camerati” che sperperavano il bottino delle rapine per proprio tornaconto personale; verso “Terza Posizione”, che era incapace di organizzare azioni rivoluzionarie perché paralizzata dalla burocrazia indotta dalla sua stessa organizzazione gerarchica (interrogatori cit.).

Del resto, proprio Mario Tuti, nel commentare dal carcere l’omicidio del giudice Mario Amato (materialmente eseguito da Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini il 23 giugno 1980), affermava: “il loro comunicato (opera di Francesca Mambro e Gilberto Cavallini, n.d.r.) è stata la migliore conferma delle nostre tesi, ed è veramente motivo di soddisfazione vedere che un gruppo di camerati operanti in un ambiente completamente diverso dal nostro e a diretto contatto con la realtà, sono giunti praticamente alle nostre conclusioni e lasciando da parte le parole, sono passati all’azione portando a segno un colpo veramente esemplare” (missiva inviata il 13 luglio 1980 da Mario Tuti a Enrico Tomaselli, in atti).

La disponibilità da parte del gruppo di ingenti quantità di esplosivo è pacifica: già nel marzo del 1977 Valerio Fioravanti, appena diciannovenne, era in possesso di tre chili di tritolo in polvere che occultava nella sua camera da letto (dichiarazioni rese dallo stesso Fioravanti al P.M. di Roma il 13.3.1984 – pag. 8808 e seg.). Cristiano Fioravanti ammette di aver recuperato ingenti quantità di esplosivo nel mare di Ponza, prelevandolo anche per conto del fratello Valerio da relitti della seconda guerra mondiale. Giampiero Testani aveva concesso al suo amico Valerio Fiorvanti l’uso di una grotta in località Formello (Roma); questi vi aveva occultato 35 Kg. di tritolo in polvere, “saponette” del medesimo materiale, balestite granulare, e altro materiale esplodente (dich. di Cristiano Fioravanti del 14.4.1981). Massimo Sparti aveva messo a disposizione dei fratelli Fioravanti una baracca in Cura di Vetralla (VT) ove i due avevano depositato armi ed esplosivi solo in parte ritrovati (sentenza 2.5.1985 Corte d’Assise di Roma citata, pag.259). Egidio Giuliani con Bruno Mariani e Sergio Calore deteneva l’intero arsenale del M.R.P. e del gruppo Giuliani – Colantoni, arsenale che dopo l’arresto di Calore e Mariani è ereditato dalla nuova formazione di Fioravanti: cento pistole, quindici mitra, bombe a mano SRCM e ad ananas, lanciarazzi americani M72 ed esplosivo vario (dichiarazioni di Sergio Calore al P.M. di Bologna cit.). Le dichiarazioni confessorie di Cristiano e Valerio Fioravanti provano la facilità con la quale i due erano in grado di procurarsi grandi quantità di esplosivi in qualunque momento. Valerio ammette di essere un esperto in grado di confezionare ordigni (int. cit.).

La sentenza definitiva di condanna della Corte d’Assise d’Appello di Bologna delinea la personalità del Fioravanti, ricordando i numerosi omicidi e gli altri crimini efferati da questo commessi e riportando i giudizi unanimi espressi su di lui da amici e complici. Vale la pena di riportarli:

-         “Valerio Fioravanti è un pazzo e Francesca Mambro è la sua succube disposta a fare qualunque cosa Valerio le dica di fare; Valerio Fioravanti non ha mai esitato di fronte a nessun crimine e non avrebbe avuto remore ad eseguire l’attentato (la strage di Bologna) se gli avessero, ad esempio, promesso una partita di fucili mitragliatori” (Walter Sordi al G.I. di Bologna il 15.3.1984);

-         “Cavallini criticò (...) la strage (di Bologna) ed affermò che Giusva (Giuseppe Valerio Fioravanti) era un folle poiché aveva realizzato una cosa eccessiva. (...) Cavallini (...) si espresse con la frase Giusva merita il soprannome di folle” (Rafaella Furiozzi al G.I. di Bologna il 25.3.1986);

-         “Giuliani mi disse che se la strage era stata opera della destra, non poteva essere estraneo il Fioravanti o uno del suo gruppo, dato che si trattava di individui folli” (Laura Lauricella al G.I. di Bologna il 2.6.1982).

“Ora, quelle riportate sono, indubbiamente, soltanto delle valutazioni soggettive, ma interessa qui notare che l’attributo della follia era riconosciuto a Valerio Fioravanti (e al suo gruppo) da una pluralità di fonti, l’una autonoma rispetto all’altra, tanto da far ritenere che, lungi dal trattarsi di un’azzardata opinione isolata, quel giudizio corrispondesse ad un modo assai diffuso di valutare il personaggio da parte di chi gli era più vicino. E per follia, evidentemente, si intendeva qualche cosa che esorbitava dalla normalità rappresentata da omicidi, rapine e assalti di ogni genere, ossia dalle gesta praticate abitualmente da criminali terroristi come Giuliani, Cavallini e Sordi, autori, appunto, di quei giudizi” (sent. cit., ivi).

In questa sede merita menzione l’opinione di Francesco Mangiameli, che in seguito cadrà vittima proprio del gruppo Fioravanti, che affermava essere la “banda Cavallini” formata da “scellerati”, “pazzi disposti a tutto, senza fede politica” (dichiarazioni di rese da Alberto Volo alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna il 10.3.1990, pag.1307), devono essere inoltre ricordate le analoghe frasi di Elena Venditti (“pazzi scatenati”, retro, § 4), per sottolineare come tutti questi giudizi singolarmente coincidano con quello che lo stesso Ciavardini aveva di sé e dei suoi sodali: “pazzi meravigliosi”.

In sostanza, molteplici elementi convincono che la strategia di lotta eversiva attuata dalla banda armata di Giuseppe Valerio Fioravanti contemplava, fin dall’inizio, la possibilità di una strage e che molti dei sodali, per formazione politica, cultura, personalità e pregresse esperienze erano in grado di attuarla.

 

6. Se Luigi Ciavardini partecipò alla banda armata di Giuseppe Valerio Fioravanti.

Si è già affermato che i motivi d’appello con i quali la difesa chiede l’assoluzione dell’imputato dal delitto di banda armata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso devono essere rigettati (cap. II, §§ 1 e 2). Ne discende che la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui ha ritenuto la partecipazione di Luigi Ciavardini al Nar di Fioravanti.

E’ in ogni modo opportuno ricordare che l’imputato, immediatamente dopo il suo arresto (4.10.1980) ha confessato al Pubblico Ministero di Roma “che c’era un gruppo di sette persone di cui facevo parte che era dedito a (...) attività illegale. Di questo gruppo conoscevo le generalità dei due che ho sopra menzionati (Giorgio Vale e Valerio Fioravanti, n.d.r.)... C’era una donna che era la fidanzata del Fioravanti...Non c’era un vero e proprio capo, ma comunque era il Fioravanti a dare le direttive”. Nel corso dello stesso interrogatorio Luigi Ciavardini ha ammesso che proprio il gruppo dei sette si era reso responsabile dei fatti accaduti avanti al liceo Giulio Cesare (omicidio dell’agente di P.S. Evangelista e ferimento degli agenti di P.S. Manfreda e Lorefice) (pag. 9319 e segg.).

Peraltro è pacifico che Luigi Ciavardini ha commesso, in concorso con gli altri componenti della banda, almeno tre dei reati – scopo per i quali il sodalizio era stato formato; difatti con sentenze irrevocabili si è accertato che:

-         il 6 febbraio 1980 Luigi Ciavardini, con Giuseppe Valerio Fioravanti e Giorgio Vale, aggredì l’agente di P.S. Maurizio Arnesano e gli sottrasse l’arma. Il poliziotto è stato deliberatamente (e inutilmente) ucciso nel corso della medesima azione delittuosa, ma i giudici minorili hanno ritenuto che Ciavardini non volle l’evento più grave e lo hanno condannato per la sola rapina (sentenza 26 giugno 1986 del Tribunale per i Minorenni di Roma confermata il 7.12.1988 dalla Corte d’Appello);

-         il 28 maggio 1980 Luigi Ciavardini, in concorso con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e altri, ha assassinato l’agente di P.S. Franco Evangelista e ha contribuito al ferimento degli agenti Manfreda e Lorefice (sentenze cit.);

-         il 23 giugno 1980 Luigi Ciavardini, in concorso con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e Stefano Soderini, ha ucciso il giudice Mario Amato (sentenza 23 febbraio 1990 del Tribunale per i Minorenni di Bologna).

Giuseppe Valerio Fioravanti, dal canto suo, ha confessato il reato di banda armata (retro, § 4) e, all’udienza dell’8 maggio 1986 avanti alla Corte d’Assise di Roma, ha apertamente parlato di una “doppia militanza” di Giorgio Vale, Luigi Ciavardini e Stefano Soderini in Terza Posizione e nel suo gruppo (cfr. atti prodotti nel giudizio di primo grado dal P.M. all’udienza del 26.3.1999).

Le dichiarazioni rese da Stefano Soderini, Walter Sordi, Marcello De Angelis e Cecilia Loreti costituiscono ulteriori elementi a carico dell’imputato.

Delle affermazioni di Cecilia Loreti circa l’appartenenza di Luigi Ciavardini al “gruppo dei sei pazzi meravigliosi” si è già detto.

Stefano Soderini riferisce che Luigi Ciavardini era stato introdotto nel “gruppo Fioravanti – Cavallini” (verb. 22.12.1986 G.I. Bologna) da Giorgio Vale e che con quella banda, alla quale lui stesso aveva aderito, si era reso responsabile degli omicidi Arnesano, Evangelista e Amato (verb. 24.1.1986 G.I. Bologna).

Walter Sordi ha dichiarato che Ciavardini in epoca di poco precedente all’omicidio Arnesano era entrato in contatto con il gruppo di Valerio Fioravanti, ed aveva finito per collaborare anche con questo.

Marcello De Angelis, a lungo interrogato dal Tribunale per i Minorenni nel corso del giudizio di primo grado, ha sottolineato come Ciavardini, pur essendo un operativo di “Terza Posizione”, avesse aderito al “gruppo Fioravanti”, attuando con questa banda azioni terroristiche (Omicidio Evangelista e fatti del Giulio Cesare) che si ponevano in netto contrasto con i programmi degli strutturalisti.

La partecipazione di Luigi Ciavardini al sodalizio criminale è dunque dimostrata.

 

7. L’eccezione del ne bis in idem.

Sostengono i difensori dell’imputato che il loro assistito è gia stato giudicato per il medesimo fatto di banda armata dal Tribunale per i Minorenni di Roma che, con sentenza del 26 giugno 1986 ormai definitiva, lo ha condannato per questo e per numerosi altri reati, alla pena di anni tredici di reclusione e £.1.000.000 di multa.

Il motivo è infondato.

La sentenza dei giudici romani si riferisce alla partecipazione di Luigi Ciavardini a “Terza Posizione”. Già il capo d’imputazione è al riguardo chiarissimo perché menziona esplicitamente quel sodalizio è fa espresso riferimento alla sua organizzazione rigorosamente gerarchica, citando i “nuclei territoriali”, “la legione” e il “nucleo operativo”. “Le violenze, le intimidazioni e gli attentati di vario genere” enunciati nell’imputazione sono dunque quelli esclusivamente ascrivibili all’attività di “Terza Posizione”.

Proprio la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma ricostruisce le tappe della militanza di Luigi Ciavardini in varie formazioni terroristiche, soprattutto avvalendosi delle dichiarazioni (giudicate concordi e attendibili) di Walter Sordi e di Stefano Soderini, nonché delle parziali ammissioni rese dallo stesso imputato. L’arresto di Nistri (retro, § 3) aveva scompaginato il nucleo operativo di “Terza Posizione”. Così Luigi Ciavardini e gli altri appartenenti a quella formazione avevano dato vita ad un autonomo gruppo armato: il G.O.A., che, pur non ponendosi ad esclusivo servizio di Fiore, Adinolfi e Mangiameli, aveva compiuto attentati su mandato della “legione” (al Vigile Tomasini, all’abitazione di tal Girardi, all’Uonna Club). Il G.O.A. ebbe tuttavia vita breve, perché Giorgio Vale, cooptato in “Terza Posizione”, provvide a ricompattare i ranghi del Nucleo operativo. Sennonché lo stesso Vale ben presto aderì al gruppo Fioravanti e portò con sé anche Ciavardini. Questi, pur rimanendo affiliato a “Terza Posizione”, di fatto, sfuggi agli ordini di Fiore, Adinolfi e Mangiameli ed entrò a far parte della nuova banda. In seguito, Ciavardini pose in essere “una serie di comportamenti sprovveduti” (Walter Sordi, pag. 54 sent. T.M. Roma cit.; cfr. anche dichiarazioni rese il 20.1.1988 dallo stesso Sordi alla Corte d’Assise di Bologna, pag.1062 e segg.) che, nell’agosto del 1980, portarono alla rottura con il gruppo Fioravanti. Era allora rientrato in “Terza Posizione” e aveva assunto un ruolo primario nel Nucleo operativo sotto la guida di Massimiliano Taddeini, succeduto a Giorgio Vale. Racconta Walter Sordi che Luigi Ciavardini, una volta espulso dal Nar di Fioravanti, fu “accolto a braccia aperte” da Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi. Questi lo reintegrarono immediatamente in “Terza Posizione”: grazie alle sue capacità, il Nucleo operativo non avrebbe sofferto la mancanza di Pasquale Belsito e Stefano Soderini (udienza del 1°.10.1984 avanti alla Corte d’Assise di Roma, nel processo contro Adinolfi + 35 – pag. 1003 di questo procedimento).

Proprio in base a tale ricostruzione, la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma esplicitamente precisa che tutti i fatti elencati nell’imputazione “sono collegati esclusivamente a Terza Posizione o ai suoi appartenenti”, “ad eccezione di quelli riguardanti (gli omicidi) Arnesano ed Evangelista” (pag. 60) commessi sì dal Ciavardini, ma nell’ambito della sua partecipazione alla banda armata di Valerio Fioravanti; partecipazione che non è stata in alcun modo valutata nel corso di quel giudizio.

Dunque, Luigi Ciavardini non è già stato condannato per il medesimo fatto con sentenza irrevocabile. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Roma del 26 giugno 1986 non porta nel presente giudizio il limite negativo della preclusione.

 

8. Il ruolo svolto da Luigi Ciavardini nella banda armata.

Il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto che Luigi Ciavardini non sia stato semplice gregario o mero partecipe della banda armata, ma che, invece, abbia assunto il ruolo di organizzatore. La difesa ha proposto apposito motivo d’appello chiedendo la riforma di questa statuizione.

E’ importante ricordare che la qualità di organizzatore può essere assunta anche in un periodo successivo a quello della formazione della banda armata. Inoltre, tale qualifica compete non solo a chi coordina e dirige l’altrui attività (che, anzi, queste sono le mansioni tipiche dei “capi”), ma anche a chi svolge compiti più modesti, purché essenziali per la banda. L’organizzatore, si legge nelle decisioni di legittimità, deve inoltre essere relativamente “infungibile”: la sua sostituzione, insomma, non deve essere cosa semplice (cfr. Cass. 10.5.1993, n.11344).

La vita di una banda armata si sviluppa su vari piani: quello ideologico, caratterizzato dall’elaborazione della linea politica e dalla formazione del programma generale; il piano dell’attuazione, basato sulla scelta dei metodi di lotta e sull’elaborazione degli schemi necessari a realizzare il programma; e ancora il piano operativo, proprio di coloro che commettono in concreto i delitti – scopo. Anche in quest’ottica per così dire verticale, la qualifica di organizzatore compete a chi svolge attività essenziale e (relativamente) infungibile, indifferentemente dal piano (o dai piani) di competenza.

Luigi Ciavardini, anche per la giovane età, non ha avuto la statura del politico, ma si è dimostrato un alacre manovale del crimine; tale suo ruolo, all’interno della banda di Fioravanti, è andato via via crescendo d’importanza. Aveva esordito all’ombra di Giorgio Vale: questi, riferiscono Walter Sordi e Stefano Soderini, lo “portava con sé” quando incontrava Fioravanti. Il primo compito, almeno per quel che è dato sapere, gli è stato affidato proprio da Vale: doveva svolgere “un’accurata indagine” (Walter Sordi avanti al Tribunale per i Minorenni di Roma – Sentenza 26.6.1986, pag. 66) per individuare la possibile vittima di una rapina. Ha finito con l’indicare l’agente Maurizio Arnesano, che prestava servizio presso l’ambasciata di Libia (a pochi metri dall’abitazione dello stesso Ciavardini), dipingendolo come “uno che regalava il mitra”. Valerio Fioravanti, che in seguito brutalmente ucciderà Maurizio Arnesano dopo averlo disarmato, non ha tuttavia apprezzato il lavoro di Ciavardini: gli aveva assicurato per bottino una “Beretta 92S” e, invece, si era dovuto accontentare di una più modesta “Beretta 51” (Walter Sordi al T.M. Roma – sent. cit. pag. 66).

Nonostante l’esordio non brillante, il prestigio di Ciavardini in seno alla banda è in seguito rapidamente cresciuto. Infatti, nei mesi che seguirono l’omicidio Arnesano, il giovane, sia pure al di fuori del gruppo Fioravanti, commise crimini che destarono approvazione e clamore negli ambienti della destra eversiva. Il 18 marzo 1980, in concorso con Stefano Piscopo e Stefano Soderini, per futili motivi di vendetta, lanciò una bottiglia incendiaria nell’abitazione del vigile urbano Antonio Tomasini, provocando un incendio. Il 26 marzo, in concorso con Pasquale Belsito, Giorgio Vale ed Elena Venditti (che fa da “palo”), si introdusse, armi in pugno, nello studio professionale di Roberto Dragosei e Pietro Garau. Quest’ultimo è stato prima violentemente spintonato, poi gli vennero puntate le pistole alla nuca. I quattro s’impossessarono così di numerose armi da fuoco detenute dal Dragosei. Il 16 aprile, insieme a Giorgio Vale e ad altri due complici, aggredì a mano armata Vittorio Palese, addetto alla vigilanza dell’agenzia E di Roma della Banca d’America e d’Italia, lo immobilizzò e gli sottrasse la pistola. Si introdusse poi nell’Istituto di credito, minacciando con le armi da fuoco i clienti e gli impiegati, e si impossessò in tal modo di £.28.500.000.

Per cui, quando nei giorni immediatamente precedenti il 28 maggio 1980, Giorgio Vale gli propone di svolgere un ruolo determinante nell’azione che la banda Fioravanti ha deciso di compiere davanti al liceo Giulio Cesare di Roma, Ciavardini “vive come un momento di promozione, quasi un salire di importanza nel gruppo eversivo” (sent. cit. Tribunale per i Minorenni di Roma pag. 81, nella parte in cui riporta le dichiarazioni rese dall’imputato in dibattimento). Si trattava di attaccare e uccidere i poliziotti in servizio davanti alla scuola. I terroristi implicati nel crimine hanno sostenuto che il loro unico obiettivo era quello di disarmare gli agenti e che il fatto è degenerato per la reazione delle vittime. In vero lo scopo di rapina era del tutto secondario perché l’azione aveva essenzialmente finalità eversive ed era espressione della strategia di provocazione e di terrore teorizzata da Giuseppe Valerio Fioravanti: lo dimostrano il modo in cui fu portato a compimento il delitto, le concordi dichiarazioni di Cristiano Fioravanti e Stefano Soderini, le contraddizioni e le incongruità del racconto dei protagonisti (Sent. Corte d’Assise di Roma del 16.7.1986, coperta da giudicato). Ciavardini ha predisposto il crimine, rubando uno degli scooter che dovevano servire per l’attentato e commissionando altro analogo furto a Carmelo Imbimbo, a lui “legato da un forte vincolo di amicizia e dipendenza” (sent. T.M. Roma cit. pag.93). Si è recato sul luogo del delitto armato di una pistola con silenziatore e, quando i correi desistono perché contrariamente al previsto gli agenti non erano in divisa e adoperavano veicoli privi di contrassegni, ha deciso autonomamente di agire, trascinando gli altri nell’azione. Si è avvicinato ad una delle autovetture ed ha esploso tre colpi contro l’agente Franco Evangelista, detto “Serpico”, stretto collaboratore del giudice Mario Amato, uccidendolo. Gli agenti Manfreda e Lorefice hanno accennato ad una reazione, ma sono stati immediatamente colpiti e gravemente feriti dagli altri terroristi. Ciavardini si è così trovato nel mezzo del tiro dei suoi stessi sodali, ma non ha perso la calma e si è impossessato della pistola dell’uomo che aveva appena ucciso. In quel momento è rimasto ferito al volto da un proiettile esploso da un suo complice.

Il modo in cui Ciavardini ha commesso il delitto e quello in cui ha attuato la fuga dal luogo dell’attentato (si è impadronito di un taxi e ha ferito il conducente con un colpo di pistola; ha minacciato con l’arma una automobilista di passaggio, la ha sequestrata e la ha costretta a trasportarlo altrove), sono indice dell’elevato grado di professionalità nel crimine raggiunto dal giovane terrorista. Il ruolo svolto da Ciavardini durante l’azione e l’assistenza e l’aiuto a lui prestati dagli altri sodali dopo il fatto (lo fanno curare da medici compiacenti, lo aiutano a calarsi nella clandestinità fornendogli documenti falsi e rifugi sicuri) dimostrano che il giovane era stato ormai definitivamente accolto nella nuova banda armata e che, per la risolutezza e l’audacia dimostrati, gli era stato attribuito un ruolo di notevole importanza.

La fiducia riposta nelle capacità del giovane trova conferma nella distribuzione dei compiti per l’ulteriore passo di quella “micidiale escalation militare” decisa da Fioravanti: l’assassinio del giudice Mario Amato. Gilberto Cavallini s’incarica dell’esecuzione dell’omicidio e pretende che al suo fianco ci sia Luigi Ciavardini (dichiarazioni rese il 15.10.1982 da Walter Sordi al G.I. di Bologna; sentenza Tribunale per i Minorenni di Bologna 23 febbraio 1990, passata in giudicato, pagg. 15, 21, 33 e 34). L’intero gruppo decide di emulare, con intento celebrativo, l’azione di Pierluigi Concutelli contro il giudice Vittorio Occorsio: Ciavardini avrebbe dovuto parcheggiare un’autovettura davanti a quella del magistrato e rimanere alla guida, pronto alla fuga; Cavallini sarebbe dovuto uscire improvvisamente dal baule e falciare il giudice a colpi di mitra mentre questi era intento all’avviamento del motore. Cavallini e Ciavardini effettuarono numerosi sopralluoghi nei pressi dell’abitazione di Amato e tentarono varie volte di assassinare il giudice, ma non riuscirono mai a collocare la vettura in modo idoneo all’azione (dichiarazioni di Cristiano Fioravanti rese il 13 aprile 1981 al P.M. di Roma; dichiarazioni rese da Stefano Soderini al G.I. di Bologna il 24.1.1986; sent. T.M. Bologna, cit. pagg. 11 – 12). “Valerio Fioravanti, stanco di attendere l’uccisione di Amato (anche se forse non sapeva che questi dal 24 giugno avrebbe fruito di un periodo di congedo ordinario), dette ordine di modificare il piano (... si doveva) freddarlo a bruciapelo con la pistola per poi fuggire su una motocicletta” (sent. T.M. Bologna cit., pagg. 12 – 13).

Il 17 giugno, Ciavardini e Cavallini prendono alloggio in casa di Soderini; nel pomeriggio dello stesso giorno è rapinata la motocicletta necessaria all’azione; nei giorni 19, 20 e 21 giugno Cavallini e Ciavardini tentano l’omicidio, ma devono desistere, perché Amato è in compagnia della figlia, una bambina.

Il 23 giugno 1980, lunedì, i due si fermano nei pressi dell’abitazione del magistrato: Cavallini si apposta vicino alla fermata dell’autobus, Ciavardini resta in sella, pronto alla fuga. Quando il giudice arriva, Cavallini gli si avvicina alle spalle e lo uccide con un colpo di pistola alla nuca. Ciavardini accosta e i due fuggono in sella alla motocicletta. Poco dopo Ciavardini telefona a Soderini e gli comunica che “tutto è andato bene” (dichiarazioni di Soderini cit.; sent. Corte d’Assise di Bologna 2 luglio 1988).

L’excursus mostra come il ruolo di Luigi Ciavardini in seno alla banda armata di Valerio Fioravanti, pur essendo sempre rimasto a livello operativo, era via via cresciuto e rivestiva i caratteri dell’essenzialità e dell’infungibilità. La risolutezza e l’audacia dimostrati lo rendevano infatti indispensabile nelle “operazioni militari” e nessun altro era in grado, al pari di lui, di conservare la necessaria freddezza nel pieno dell’azione. Non a caso la sua presenza si rivela indispensabile nel fatto avvenuto davanti al liceo Giulio Cesare che, per le sue “finalità politiche di carattere generale tese a creare insicurezza e grave preoccupazione tra la gente” (Sent. G.I. Bologna nel proc. pen. contro Ballan Marco + 20), rappresenta la prima vera azione terroristica del gruppo. E non a caso il ventottenne Cavallini, uno dei capi della banda, esperto terrorista pluriomicida, sceglie lui tra tutti gli altri per commettere l’attentato che deve rappresentare una svolta determinante per l’intera destra eversiva: “L’omicidio Amato, voleva avere il significato di abbandonare i metodi delle lotte tra i giovani di opposta fede politica, di svincolarsi dal passato e di dirigere semmai l’azione contro lo Stato e i suoi esponenti” (dichiarazioni di Gilberto Cavallini alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna, udienza 1° dicembre 1989 – pag. 3596 di questo procedimento).

Del resto, proprio le caratteristiche di essenzialità e infungibilità rendono il carattere “avventato e ciarliero” di Ciavardini tollerabile agli altri sodali, tutti istruiti alla massima riservatezza e al segreto. Significativi di questo carattere sono almeno due episodi: il giovane si era vantato di aver ucciso l’agente Evangelista e aveva esibito la ferita come un trofeo (sent. T.M. Roma 26.6.1986, pag. 63). Il giorno prima dell’assassinio di Mario Amato, Marco Pizzari, in presenza di Cecilia Loreti, “rampogna Ciavardini per avere ucciso un poliziotto e costui, per tutta risposta, si dice pronto ad uccidere anche dei giudici. Tra poco un altro porco – esclama – sta per essere ammazzato. Prenditela con Marrone, gli fa Pizzari. E Ciavardini di rimando: Marrone non vale un cazzo. Ti va bene Amato?” (T.M. Bologna sent. 23.2.1990, pag. 14 e atti ivi citati; cfr. anche, sul medesimo argomento, dichiarazioni del 24.1.1986 rese da Stefano Soderini al G.I. di Bologna – pag.3205).

La sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto Luigi Ciavardini organizzatore della banda armata non merita dunque censura. Deve essere di conseguenza disatteso il motivo d’appello proposto dalla difesa sul punto.

 

9. Conclusioni.

I motivi d’appello con i quali i difensori chiedono che il loro assistito sia mandato assolto dal reato di banda armata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso devono essere dunque rigettati. Parimenti deve essere respinto il motivo di gravame subordinato, con cui si chiede di accertare che Luigi Ciavardini, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, partecipò alla associazione criminale come semplice gregario.

Possono al contrario ritenersi provate le seguenti circostanze:

a)     Luigi Ciavardini, è responsabile del reato previsto dall’art.306 c.p., per aver partecipato alla banda armata costituita da Giuseppe Valerio Fioravanti;

b)    Luigi Ciavardini non è mai stato giudicato per tale reato: la sentenza del 26 giugno 1986 del Tribunale per i Minorenni di Roma passata in giudicato riguarda la formazione eversiva denominata “Terza Posizione”, di cui pure l’imputato era partecipe;

c)     la banda armata oggetto del presente giudizio era composta, fino all’agosto del 1980, da Giuseppe Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini, Francesca Mambro, Giorgio Vale, Egidio Giuliani, Luigi Ciavardini e Stefano Soderini;

d)    la banda praticava lo “spontaneismo armato” secondo l’idea che in seguito sarà rappresentata da Mario Tuti nel documento denominato “da Tuti a Mario Guido Naldi”: lo strumento stragista costituiva un dato proprio del progetto eversivo e terrorista elaborato da Fioravanti e condiviso da tutti i sodali;

e)     la banda disponeva di esplosivi e, in ogni caso, era in grado di procurarseli in quantità ingenti e in breve tempo; quantomeno Giuseppe Valerio Fioravanti aveva la capacità tecnica di costruire ordigni;

f)      lo stesso Giuseppe Valerio Fioravanti si era già reso responsabile di alcuni attentati dinamitardi indiscriminati;

g)     il progetto di lotta armata della formazione era binario: da un lato si voleva commettere un gran numero di atti terroristici di gravità crescente, ideologicamente ben motivati e da rivendicare, in modo da far nascere per emulazione molti analoghi gruppi eversivi in tutta Italia, capaci di destabilizzare la struttura portante dello Stato, a tal fine obbiettivamente convergendo con l’eversione di sinistra, con la quale si auspicava una tregua. Ma d’altro lato si dovevano compiere attentati terroristici indiscriminati e da non rivendicare, allo scopo di generare insicurezza nella popolazione, che sarebbe stata portata così a disprezzare lo stato “per la sua incapacità a difendersi e a difenderla” e che avrebbero prodotto l’estendersi generalizzato della lotta armata, favorito anche dall’inevitabile “recrudescenza della repressione da parte delle forze di polizia e della magistratura del regime”. L’azione complessiva doveva dare l’impressione di una “micidiale escalation militare”;

h)     Il ruolo di Luigi Ciavardini all’interno della banda è andato crescendo di importanza fino ad assumere i caratteri dell’essenzialità e della infungibilità. Il giovane aveva dato indiscutibile prova di risolutezza, audacia e freddezza e tali sue doti lo rendevano insostituibile, soprattutto nelle “azioni militari” che presentavano un elevato livello di rischio;

i)       nei primi giorni di agosto del 1980 Luigi Ciavardini pone in essere “una serie di comportamenti sprovveduti” che determinano la sua espulsione dalla banda.

* * *

 

 

 

 

 

CAPITOLO III

LA STRAGE

1. L’ideazione.

1.1. Le dichiarazioni di Luigi Vettore Presilio.

Nei giorni immediatamente precedenti il 23 giugno del 1980 Luigi Vettore Presilio, detenuto nel carcere di Padova, incontrò casualmente il suo difensore, avv. Franco Tosello: disse di avere necessità di un colloquio urgente in quanto doveva riferirgli cose molto importanti sul terrorismo e, in particolare, su un attentato che stava per essere compiuto contro il giudice Calogero o contro il giudice Zen. L’incontro fu più volte sollecitato, anche mediante l’invio di un telegramma.

Nel corso del successivo colloquio, avvenuto il 1° luglio, il detenuto, incalzato dalle domande del suo difensore sull’attentato al dr. Calogero o al dr. Zen, precisò che:

-         doveva essere invece colpito il giudice Stiz di Treviso, noto perché le sue indagini avevano provocato l’incriminazione e l’arresto, per la strage di Milano del 12 dicembre 1969, di Franco Freda e Giovanni Ventura, esponenti di spicco dell’estrema destra eversiva;

-         l’attentato doveva essere compiuto in settembre, prima che il magistrato potesse avere notizia dell’eventuale conferma della condanna dei due neofascisti da parte della Corte d’Appello di Catanzaro;

-         i terroristi avrebbero agito travestiti da carabinieri e si sarebbero serviti di un’autovettura (che già stavano facendo approntare da un carrozzaio) dotata di dispositivi e contrassegni militari.

L’ 8 luglio pervenne all’avvocato Tosello una lettera di Vettore Presilio (inviata il giorno precedente – cfr. timbri postali sulla busta, pag. 5766 e seg.) che sollecitava un colloquio con il Magistrato di sorveglianza: perché, “prima di quel fatto (l’attentato al giudice Stiz) si sentirà per televisione e quotidiani una notizia che farà molto ma molto scalpore” (dichiarazioni avv. Tosello al P.M. di Bologna 27.8.1980; lettera di Vettore Presilio e telegramma in copia, pag. 5768 e seg.).

Nel corso dell’incontro con il giudice, avvenuto il 10 luglio, Vettore Presilio dichiarò che:

-         esponenti di un’organizzazione dell’estrema destra eversiva, che già in passato si erano avvalsi della sua opera, gli avevano proposto di partecipare ad un attentato contro il giudice Stiz;

-         l’agguato doveva avvenire entro il mese di settembre del 1980 lungo il percorso tra l’abitazione del magistrato e il Tribunale;

-         i terroristi si sarebbero travestiti da carabinieri e avrebbero adoperato un’autovettura modificata in modo da renderla uguale a quelle in uso all’Arma;

-         il medesimo gruppo di terroristi, prima di assassinare il giudice Stiz, aveva deciso di compiere un attentato di eccezionale gravità che avrebbe “riempito le pagine dei giornali”.

Il 6 agosto del 1980, a strage avvenuta, il Magistrato di sorveglianza di Padova inviava una relazione sul colloquio al Procuratore della Repubblica di Bologna (pag. 5765). Il Vettore Presilio, interrogato la sera di quello stesso giorno da due sostituti procuratori, dichiarava di aver ricevuto le notizie e la proposta da un altro detenuto; questi gli aveva riferito “che prima di settembre e prima dell’attentato a Stiz vi sarebbe stato altro attentato di tali proporzioni per cui ne avrebbe parlato la prima pagina di tutti i giornali del mondo (...) quest’ultimo attentato – a quanto aveva saputo – si sarebbe verificato nella prima settimana di agosto” (relazione 6.8.1980 della Procura della Repubblica di Bologna).

Nel corso di un successivo interrogatorio Vettore Presilio indicava in Roberto Rinani il compagno di detenzione che lo aveva informato; successivamente era effettuata ricognizione formale e Presilio identificava con certezza il Rinani.

Roberto Rinani, noto esponente di un gruppo eversivo di destra operante in Padova, era uomo di Massimiliano Fachini (sentenza definitiva della Corte d’Assise d’appello di Bologna a carico dei maggiorenni, cap. IX, § 1.1.2). Si era costituito in Carcere il venerdì 31 maggio 1980 e per sei giorni era stato sottoposto a regime d’isolamento. Non ostante ciò Vettore Presilio, suo vecchio amico (avevano frequentato i medesimi ambienti politici ed erano stati entrambi dirigenti della sezione del M.S.I. del quartiere Arcella di Padova), siccome addetto alla lavanderia della Casa di reclusione, era riuscito ugualmente a parlargli: nel corso di quel primo incontro Rinani si era limitato a criticare la “linea morbida” della destra. I due si erano nuovamente incontrati il sabato successivo, 7 giugno 1980: il Rinani sperava di tornare libero entro l’11 giugno. Erano invece passati 15 o 20 giorni senza che intervenisse il provvedimento di scarcerazione (trascrizione delle dichiarazioni rese da Vettore Presilio l’11 agosto 1980, pag. 5781, 5785 di questo procedimento). A quel punto Roberto Rinani, preso da sconforto, aveva incominciato a fornire a Vettore Presilio, che sapeva appartenere alla sua stessa area politica, le confidenze di cui si è detto.

Questa cronologia deve essere posta in relazione con il progredire delle rivelazioni fatte da Vettore Presilio: nel corso del primo casuale incontro con l’avv. Tosello, avvenuto intorno al 20 giugno, Vettore Presilio era in possesso solo d’informazioni confuse sull’attentato a un giudice (parla di Calogero o di Zen). Il 1° luglio il dichiarante sapeva che si sarebbe dovuto colpire il giudice Stiz e conosceva nei minimi termini il piano predisposto dai terroristi per l’agguato. Tuttavia, solo nella missiva inviata all’avv. Tosello il 7 luglio, Vettore Presilio mostra di essere a conoscenza dell’attentato di eccezionale gravità che avrebbe dovuto precedere l’assassinio del giudice e di cui avrebbero parlato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo.

Del resto lo stesso Vettore Presilio fornisce un importante riscontro: proprio in occasione dell’omicidio del giudice Amato, il Rinani, dopo aver detto che di magistrati “dovrebbero farne fuori uno al giorno”, raccontò dell’attentato al giudice Stiz, illustrando i modi in cui sarebbe dovuto avvenire (trascrizione cit., pag. 5807).

Infine, solo dopo la strage, nel corso di un informale incontro con i giudici bolognesi, Vettore Presilio rivelò di aver appreso che l’attentato di eccezionale gravità sarebbe stato compiuto nella prima settimana di agosto.

Il Vettore Presilio ha rivelato i fatti di cui era venuto a conoscenza “con il dichiarato proposito di ottenere dei vantaggi personali, giungendo fino a un aperto ricatto nei confronti dei magistrati che lo interrogavano: egli, poi, aveva un curriculum di delinquenza comune di tutto rispetto, oltre a un passato di alcolizzato” (sent. Corte d’Assise d’Appello di Bologna 16.5.1994, cap. IX, § 1.1.1). Ma proprio tali circostanze, come si legge nella sentenza della Corte d’Assise di Bologna dell’11 luglio 1988 (pag. 601 e segg.), in uno con i numerosi riscontri, rafforzano la convinzione che le dichiarazioni rese dal Presilio al suo avvocato e al magistrato di sorveglianza di Padova rispecchino fedelmente le confidenze ricevute dal Rinani e dimostrino che l’ambiente dell’eversione neofascista padovana, di cui era leader indiscusso Massimiliano Fachini, fosse informato fin dai primi giorni del luglio 1980 dell’imminenza di una strage.

Infatti, “se Vettore (Presilio) avesse avuto qualche carta utile da giocare, l’avrebbe fatto immediatamente. Invece, durante il periodo di detenzione precedente la costituzione del Rinani, non si mosse. Costituitosi il Rinani, nel giro di un paio di settimane Vettore (Presilio) fu in grado di tentare di utilizzare importanti confidenze come merce di scambio, per ottenere di essere posto in libertà. Le stesse modalità della spendita delle notizie ricevute attestano che il Vettore le utilizzò immediatamente dopo esserne entrato in possesso: si precipitò nella sala colloqui, per conferire con l’avv. Tosello, che era venuto ad incontrare altri detenuti; in seguito adottò in rapida successione iniziative di vario tipo per dar seguito a quel primo fugace contatto che non aveva sortito l’effetto desiderato (dapprima uno sconosciuto, poi la figlia del Presilio si recarono nello studio dell’avvocato per versare del denaro; seguì il telegramma del cliente: “urge sua presenza”); infine, palesò l’intenzione di barattare le sue conoscenze come merce di scambio.” (sent. cit., ivi).

La successione dei tempi e l’eccezionale gravità dell’evento terroristico in seguito accaduto, provano che Rinani intendeva appunto riferirsi alla strage di Bologna.

Proprio l’immediatezza con la quale le informazioni erano spese conferma che Presilio apprese del progetto di assassinio del giudice Giancarlo Stiz e del grave attentato che avrebbe dovuto precederlo solo dopo l’uccisione del dr. Mario Amato.

Un’ultima annotazione: più volte Luigi Vettore Presilio, nel rendere le dichiarazioni di cui si è detto, aveva manifestato preoccupazioni per la sua incolumità. Puntualmente, il 25 novembre 1980, è stato accoltellato nel carcere di Padova da quattro individui travisati, armati di coltello e di tondini acuminati: ha riportato gravi ferite.

Due giorni dopo, interrogato presso gli Ospedali riuniti di Padova dal Giudice istruttore di Bologna (pag. 5825 e segg.), ha dichiarato: “Sono stato accoltellato certamente per punizione in relazione alla pubblicazione sull’“Espresso” di notizie riguardanti la deposizione che ho reso a voi magistrati di Bologna. Infatti le stesse persone che mi hanno colpito mi hanno informato che la ragione della loro azione era quella di punirmi per aver parlato (...). Ha questo punto è chiaro che non intendo rendere ulteriori dichiarazioni.”

 

1.2. L’avvertimento a Jeanne Cogolli.

Mauro Ansaldi, interrogato il 9.5.1983 dal Giudice istruttore di Bologna, nel confermare le dichiarazioni in precedenza rese nell’ambito di una diversa inchiesta, ha testualmente affermato: “Nel corso della mia attività politica ho avuto modo di conoscere Fabrizio Zani e Jeanne Cogolli (...) è vero che la donna (...) ebbe a dirmi di avere incontrato nei giorni immediatamente precedenti la strage del 2 agosto 1980, Massimiliano Fachini il quale le disse di andar via il più presto possibile da Bologna perché di lì a qualche giorno sarebbe accaduto qualcosa di grosso (...) Io chiesi alla Cogolli se era a conoscenza della partecipazione del Fachini alla strage ed ella mi rispose dicendomi che la cosa era possibile in quanto il Fachini era rimasto legato al vecchio ambiente della destra – per intenderci quello di Freda – e conseguentemente continuava ad essere portatore di ideologie stragiste. Comunque la Cogolli disse che a suo parere il Fachini era a conoscenza quantomeno dell’ambiente dal quale era scaturito l’attentato alla stazione.”

Paolo Stroppiana ha confermato le affermazioni dell’Ansaldi: “...la Cogolli mi disse(...) che in un periodo di tempo antecedente alla strage di Bologna del 2 agosto 1980, aveva incontrato a Bologna Massimiliano Fachini, il quale le aveva detto di allontanarsi da Bologna perché doveva succedere qualcosa e che era meglio che andasse via dalla città per evitare di essere coinvolta. Mi fu chiaro che quanto riferito dalla Cogolli poteva significare una cosa soltanto: che Fachini in qualche modo era a conoscenza in anticipo della strage...”.

Jeanne Cogolli ha negato persino di conoscere Massimiliano Fachini (il 13 dicembre 1984 al Giudice istruttore di Bologna), ma le dichiarazioni di Mauro Ansaldi e Paolo Stroppiana sono certamente attendibili perché si avvalorano tra loro e sono perfettamente coerenti, prive di intenti calunniatori e non ispirate da volontà malevola nei confronti di Fachini. Sul punto si richiamano integralmente le considerazioni esposte al riguardo nella sentenza della Corte d’Assise di Bologna dell’11 luglio 1988, pag. 836 e segg., e nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna 16 maggio 1994, cap. IX, § 1.2.

Peraltro è provato che la Cogolli, nei giorni immediatamente precedenti il 2 agosto 1980, lasciò effettivamente Bologna (sent. Corte Assise Bologna cit., pag. 848 e segg.); mentre gli spostamenti di Massimiliano Fachini consentono di collocare il suo incontro con la donna in data assai prossima al 26 luglio 1980 (sent. cit., ivi).

L’avvertimento di Massimiliano Fachini a Jeanne Cogolli è dunque perfettamente sovrapponibile alle dichiarazioni di Vettore Luigi Presilio: negli ultimi giorni del luglio 1980 questi sa che “al più presto” (“nella prima settimana di agosto” dice Presilio) sarebbe stata fatta brillare una bomba alla stazione ferroviaria di Bologna.

 

1.3. L’appunto riservato del colonnello Amos Spiazzi.

Il 28 luglio 1980 il Capo del Centro SISDE di Bolzano inviò l’appunto riservato redatto dal colonnello Amos Spiazzi al direttore nazionale del SISDE (pag. 2845 e segg.). Lo Spiazzi aveva condotto nella seconda metà di luglio un’inchiesta a Roma sui gruppi terroristici di estrema destra. Si legge nell’appunto che un certo “Ciccio” aveva ricevuto da Stefano Delle Chiaie “il delicato incarico di coordinare l’attività terroristica dei quattro gruppi dei Nar” che in quel momento agivano ed operavano autonomamente in Roma con iniziative individuali, spesso in contrasto tra loro.

Spiazzi riferisce che, attraverso un contatto, era riuscito ad ottenere un appuntamento con “Ciccio”. L’incontro era avvenuto il 17 luglio 1980 alla Stazione Termini. “Ciccio”, che si era presentato in compagnia di “due elementi che a distanza e con circospezione gli forniscono sicurezza”, gli aveva esposto che:

1)     l’attività terroristica di estrema destra era attuata “nella Capitale, da quattro gruppi dei Nuclei armati rivoluzionari i quali, operando autonomamente e soprattutto con carattere di individualità, non riuscivano, per mancanza di un vero e proprio coordinamento, a condurre con continuità azioni militari complesse e di rilievo”;

2)     aveva ricevuto da Stefano Delle Chiaie il compito di coordinare l’attività dei Nar affinché i quattro gruppi operassero “con unità di comando e di azione” e di reperire armi (ed esplosivo) ad ogni costo, acquistandole (senza limiti di prezzo) ovvero procurandole in altro modo (rapine, furti, ecc.)”;

3)     ad uccidere il sostituto procuratore Mario Amato era stato uno dei quattro gruppi Nar. Egli, tuttavia, non aveva saputo indicare quale banda avesse effettivamente condotto l’azione, “perché la decisione di eliminare il magistrato (...) sarebbe emersa poco prima dell’evento, durante una cena alla quale avrebbero partecipato una decina di persone, facenti parte dei quattro gruppi Nar. In tale circostanza qualcuno dei presenti avrebbe rappresentato l’opportunità dell’eliminazione fisica del dr. Amato, senza peraltro fissare nel dettaglio i termini dell’azione, né attribuire i relativi compiti a questa o a quella persona. Tuttavia, proprio per effetto di quella inesistente unità di comando e di azione che caratterizza i Nar, qualcuno dei presenti alla cena, nei giorni successivi, avrebbe provveduto, all’insaputa degli altri, a portare a termine il criminoso disegno, uccidendo il magistrato”;

4)     Recentemente, presso l’albergo Rosa di Milano si era tenuta una riunione “nel corso della quale i due elementi romani appartenenti al gruppo Nar controllato da “Ciccio” avrebbero chiesto di acquistare armi (senza limiti di prezzo), avendo deciso di procedere, dopo il periodo estivo, alla eliminazione fisica di altro magistrato.”.

Ora, tutte le informazioni fornite da “Ciccio” al colonnello Amos Spiazzi, una volta depurate dalle presunzioni, dalle considerazioni logiche e dai convincimenti dell’estensore dell’appunto riservato, sono, in buona sostanza, esatte. Infatti:

a)     la sigla “Nar era patrimonio comune di tutte le formazioni della destra eversiva (cap. II, § 3); peraltro, come si è affermato (cap. II, § 3), quasi tutti gli aderenti al nucleo operativo di “Terza Posizione” in quel periodo militavano contemporaneamente nei Nar (v. retro, § 6); lo stesso Giuseppe Valerio Fioravanti solo pochi mesi prima era stato chiamato a sostituire Giuseppe Dimitri nella “Legione” (retro cap. II, § 4) e non aveva mai in modo esplicito rifiutato l’incarico (cfr. interrogatori resi da Elena Venditti al P.M. di Roma il 24.9.1980 e al G.I. di Bologna il 14.1.1981, pag. 9214 e pag. 9225);

b)    Il colonnello Spiazzi usa dunque il termine Nar in modo generico: intende far riferimento a tutti i gruppi dell’estrema destra eversiva che nel luglio del 1980 operavano in Roma; del resto l’equivoco era assai comune e, spesso, era voluto (cfr., ad esempio, le dichiarazioni rese il 21.12.1983 da Rosaria Amico, moglie di Mangiameli, al Giudice istruttore di Bologna - pag. 24344 e segg.- e la lettera anonima indirizzata il 30.8.1980 dallo stesso Mangiameli e da Aberto Volo alla Squadra Politica della Questura di Palermo, in cui si parla di “cellule di Terza Posizione o Nar”);

c)     “Terza posizione” discendeva direttamente da Avanguardia Nazionale e conservava forti legami con i dirigenti di quella disciolta organizzazione neofascista (cfr. dichiarazioni di Walter Sordi del 1°.10.1984, avanti alla Corte d’Assise di Roma, nel processo contro Adinolfi + 35). Non a caso, Giuseppe Valerio Fioravanti descrive “Terza Posizione” come “una copia in piccolo di Avanguardia Nazionale” e dice che Stefano Delle Chiaie, leader di quell’organizzazione (di cui non condivideva le idee), era definito “senza ironia, come capo mondiale del fascismo” (int. reso il 14.12.1985 al G.I. di Bologna – pag. 8719). Giuseppe Dimitri, membro della legione di “Terza Posizione”, militava contemporaneamente in Avanguardia Nazionale, teneva stretti contatti epistolari proprio con Delle Chiaie e si recava spesso a Parigi per incontrarlo, condotte, queste, ben viste dagli altri dirigenti di “Terza Posizione” (dichiarazioni di Sergio Calore e di Stefano Soderini rese, rispettivamente, alle udienze del 9.12 e del 2.11.1987 della Corte d’Assise di Bologna; sui rapporti tra Delle Chiaie e Dimitri cfr., anche, sent. Corte d’Assise di Bologna, pag. 1601 e segg. e le numerose dichiarazioni ivi cit.);

d)    Francesco Mangiameli, detto “Ciccio”, leader di “Terza Posizione”, fin dal 1975 era referente di Avanguardia Nazionale in Sicilia; aveva continuato a tenere contatti con quella struttura clandestina a Roma ed era diventato “punto di riferimento nell’isola per detta organizzazione” (dichiarazioni di Sergio Calore, udienza cit. che trovano conferma nelle conformi dichiarazioni rese da Marco Affatigato e Angelo Izzo, testualmente riportate alla pag. 1025, nota 104 della Sentenza della Corte d’Assise di Bologna dell’11.7.1988). La moglie di Stefano Delle Chiaie, Leda Pagliuca Minetti, riferì a Giulia Racaniello che “Ciccio Mangiameli era alle dipendenze” del marito (dichiarazioni rese dalla Racaniello nell’istruttoria a carico dei maggiorenni, in sent. da ultimo cit., ivi);

e)     Avanguardia Nazionale, era da sempre favorevole allo strutturalismo e tendeva ad organizzare gerarchicamente in un unico organismo internazionale le varie fazioni neofasciste: era pertanto logico che in Italia si appoggiasse a “Terza Posizione”, che era rimasta l’unica formazione apertamente contraria allo spontaneismo;

f)      Proprio nel momento in cui il col. Amos Spiazzi svolgeva la sua indagine, “Terza posizione” effettivamente acquisiva notevoli mezzi finanziari ed armi: Leonardo Giovagnini, capo dell’emittente privata “Radio Mantakas”, ha riferito di aver incontrato nel luglio del 1980 Roberto Fiore, membro della “legione”. Questi gli disse “che il movimento a Roma era diventato molto forte e che in sostanza perseguiva finalità eversive nel senso che (...), attraverso azioni militari destabilizzanti, si riprometteva di creare i presupposti per una rivoluzione di popolo.” Gli disse anche “che il movimento era armato e che aveva mezzi sufficienti per riuscire nell’intento”;

g)     “Ciccio”, di là dalle false indicazioni fornite da Spiazzi per non consentirne l’identificazione (giovane romano, ecc.), era certamente Francesco Mangiameli: tra tutti gli aderenti a “Terza Posisizione” solo lui era soprannominato in quel modo (dichiarazioni rese il 21.12.1983 da Rosaria Amico, vedova di Mangiameli, al G.I. di Bologna); inoltre il contenuto del documento che inizia con le parole “il dottor Prati” redatto dallo stesso Spiazzi non lascia dubbi al riguardo. Il colonnello del SISDE ha in seguito dichiarato che, per rendere il contenuto dell’appunto più credibile ai suoi capi, aveva falsamente affermato di aver incontrato “Ciccio”. La circostanza non è di per sé rilevante, perché le notizie, come si evince dal loro stesso contenuto e dal riferimento personale a “Ciccio”, potevano provenire esclusivamente da Mangiameli. Sta di fatto che l’incontro è collocato il 17 luglio 1980 alla Stazione Termini: luogo in cui Mangiameli, subito dopo la metà di luglio, è effettivamente transitato. Infatti, il dirigente di terza Posizione in quei giorni lasciò la sua casa di Tre Fontane, in provincia di Trapani, per recarsi a Roma, Milano e Porto Gruaro, dove avrebbe dovuto definire gli ultimi dettagli del piano di evasione di Pierluigi Concutelli, (Testimonianza resa il 28.5.1896 alla Corte d’Assise di Roma da Gaetano Vaccaro, pag. 24.688; dichiarazioni rese da Mauro Addis alla Corte d’Assise di Bologna il 2.12.1987, pag. 8950 e da Rosaria Amico al P.M. di Roma il 24.9.1980; pag. 24350). Gli ulteriori motivi esposti nella sentenza impugnata (pag. 180 e segg.), che si intendono in questa sede integralmente riportati, convincono che Spiazzi e Mangiameli effettivamente si incontrarono e che l’agente segreto ricavò da quel colloquio le notizie trasfuse nell’appunto riservato;

h)     Anche le informazioni sull’omicidio del giudice Mario Amato contenute nell’appunto di Spiazzi hanno trovato conferma. Come si è visto la mancanza “di unità di comando e di azione” e il modo indiretto di impartire gli ordini caratterizzava effettivamente i gruppi dell’estrema destra eversiva e i rapporti con i capi storici del movimento (v. retro, cap. II, § 3). Proprio durante la fase di preparazione dell’assassinio Luigi Ciavardini aveva rivelato a Stefano Soderini che anche un’altra banda stava in quello stesso momento, in via del tutto autonoma, preparando l’omicidio del Giudice e aveva fatto espresso riferimento al gruppo di Pierluigi Scarano. Questi era “legatissimo a Signorelli” (dichiarazioni rese il 28.10.1985 da Gianluigi Napoli al G.I. di Bologna), che lo “considerava come un figlio” (interrogatorio di Paolo Signorelli del 6 maggio 1987). Ciavardini era tuttavia certo delle maggiori capacità della banda Fioravanti: “arriveremo prima noi”, disse. Proprio la concorrenza tra le varie bande spiega la fretta di Fioravanti, che “stanco di attendere l’uccisione di Amato (...) dette ordine di modificare il piano” (sent. T.M. Bologna 23.2.1990, pag. 12 e seg. – retro cap. II, § 8). E’ dunque evidente che i vari gruppi si erano messi all’opera dopo aver raccolto un unico contestuale input. Peraltro, lo stesso Giuseppe Valerio Fioravanti racconta del “generale consenso” che si era creato nell’ambiente della destra eversiva intorno all’uccisione del giudice Mario Amato “tanto che si può parlare di questo omicidio come di qualcosa che fa parte del patrimonio comune dei fascisti” (dichiarazioni del 10.2.1981 al P.M. di Padova – pag.8417);

i)       La decisione di uno dei gruppi Nar “di procedere, dopo il periodo estivo, all’eliminazione fisica di altro magistrato” si sovrappone perfettamente, quanto alla scelta della vittima (un giudice) e al tempo (dopo l’estate), alle rivelazioni, fatte nello stesso momento, ma in tutt’altro contesto e senza alcuna connessione, da Vettore Luigi Presilio.

L’appunto riservato non menziona in alcun modo il progetto di strage. Tuttavia, alcuni vaghi segni della possibilità di commettere quel crimine dovettero essere percepiti da Spiazzi. Infatti, dopo lo scoppio della bomba, il colonnello non ebbe alcun dubbio nell’attribuire l’eccidio ai gruppi eversivi romani d’estrema destra: rilasciò un’intervista al settimanale “L’Espresso” (pubblicata sul numero del 24 agosto 1980, uscito in edicola il 18 precedente), nella quale sostanzialmente riportava il contenuto dell’appunto e, sia pure in termini ambigui, lasciava intendere che la strage era riconducibile ai Nar operanti in Roma ed era in qualche modo collegata al tentativo di “Ciccio” di far confluire tutti i gruppi eversivi in “Terza Posizione”.

Nell’appunto il progetto di uccidere dopo Mario Amato un altro giudice è attribuito al “gruppo Nar controllato da Ciccio”, cioè a Terza Posizione. Si tratta di un mero sospetto di Spiazzi, come peraltro risulta dal contenuto del documento sequestrato nell’abitazione del colonnello nel corso di una perquisizione avvenuta nel 1983, documento che inizia con le parole “il dottor Prati”. Nello scritto, redatto da Spiazzi a mo’ di promemoria, è ben precisato che “non si sa bene chi sia l’ideatore di un nuovo massacro (...uccisione di un magistrato con scorta completa di CC) se un certo Chicco (Furlotti) o Ciccio (Mangiameli insospettabile)” e che la convinzione di Spiazzi (che si definisce il dottore) di esser proprio il Mangiameli la mente del crimine deriva unicamente dal fatto che “Ciccio è un agente di Delle Chiaie, provocatore...”. E valga il vero: l’identità della persona che aveva progettato l’assassinio non è stata riferita dallo Spiazzi al suo ufficio in termini di certezza. Il SISDE, si legge nello scritto, nonostante la contraria convinzione espressa dal suo collaboratore, ha appuntato i sospetti su “Chicco” Furlotti, adducendo che l’informazione, nella parte relativa a “Ciccio”, era apparsa assurda per “l’insospettabilità” di Mangiameli.

 

1.4. Prime conclusioni.

Gli avvenimenti sopra illustrati, tutti certamente avvenuti prima della strage di Bologna, provano che:

a)     una delle bande armate neofasciste operanti in Roma si era incaricata di uccidere a Treviso il giudice Giancarlo Stiz;

b)    L’assassinio doveva essere perpetrato nel settembre del 1980: i terroristi avrebbero agito travestiti da carabinieri ed avrebbero adoperato un’autovettura modificata in modo da sembrare uguale a quelle in uso all’Arma;

c)     Il medesimo gruppo di terroristi, prima di commettere l’omicidio, doveva far esplodere un ordigno nella stazione ferroviaria di Bologna;

d)    gli effetti dell’attentato dinamitardo dovevano essere tanto gravi da “riempire le prime pagine dei giornali di tutto il mondo”;

e)     la decisione di commettere questi gravissimi crimini assunse contorni definitivi dopo l’assassinio del giudice Mario Amato;

f)      il progetto terroristico, come era prassi nell’ambiente delle bande neofasciste e come era avvenuto per l’assassinio del giudice Amato, fu discusso dai leaders delle altre fazioni dell’estrema destra eversiva.

Si tratta allora di valutare se vi siano elementi che consentano di individuare la banda che si assunse l’incarico di dare esecuzione al progetto eversivo.

 

1.5. Il disegno di strage e quello di attentato al giudice Giancarlo Stiz.

Nell’autunno del 1979 Massimiliano Fachini e Gilberto Cavallini avevano deciso di uccidere un magistrato in Veneto, territorio d’elezione del gruppo del nord. L’attentato doveva essere attribuito alle Brigate Rosse: per questo si era pensato di rivendicarlo con un falso comunicato della formazione d’estrema sinistra. L’esecuzione del crimine era stata affidata da Giovanni Melioli, uomo di Fachini, a Giuseppe Valerio Fioravanti che a quell’epoca era stato appena scarcerato e non era ancora entrato a far parte del gruppo di Sergio Calore (dichiarazioni rese da Sergio Calore il 4.10.1985 al G.I. di Bologna; il 9.12.1987 alla Corte d’Assise di Bologna e l’11.6.1997 al T.M. di Bologna; retro, cap. II, §4).

Fioravanti e gli altri terroristi avrebbero dovuto agire travestiti da Carabinieri: il giudice doveva essere fermato ad un finto posto di blocco e doveva essere ucciso con colpi di fucile “Garant” o simile (dichiarazioni rese da Sergio Calore il 9.12.1987 alla Corte d’Assise di Bologna).

Massimiliano Fachini e Roberto Raho ordinarono a Paolo Aleandri di procurare le divise dell’Arma, una da carabiniere e una da ufficiale. Aleandri ottenne le uniformi tramite Pancrazio Scorza e le affidò in custodia a Giancarlo Rocchi (dichiarazioni di Paolo Aleandri del 21.10.1981 al P.M. di Roma e del 7.1.1988 alla Corte d’Assise di Bologna; interrogatorio di Pancrazio Scorza 20.10.1981, in sentenza Assise Bologna cit. pag. 1078).

Naturalmente, l’obiettivo doveva essere scelto in funzione della rivendicazione: in sostanza si doveva colpire un magistrato indifferente ai gruppi neofascisti, ma inviso all’ambiente dell’estrema sinistra. Marco Guerra racconta di aver appreso da Bruno Mariani (personaggio assai vicino a Massimiliano Fachini) “che Massimo Fachini e Gigi Cavallini avevano progettato di commettere un attentato ai danni del Giudice Fais di Padova. (...) detto magistrato stava indagando sul conto dell’autonomia operaia, sostenendo che la stessa costituiva la naturale riserva delle Brigate Rosse. L’attentato doveva poi essere rivendicato proprio con un volantino siglato “Brigate Rosse”, al fine di avallare la tesi seguita dal giudice Fais. Era loro intendimento (di Fachini e Cavallini) fare in modo che l’autonomia operaia fosse criminalizzata e costretta alla latitanza, ciò al fine di ingenerare una reazione rivoluzionaria a catena e determinare il sorgere di uno Stato forte e poliziesco; quest’ultima conseguenza avrebbe consentito il facile inserimento di vari camerati all’interno dell’apparato statuale...” (dichiarazioni rese avanti alla Corte d’Assise di Bologna il 6.10.1987 e riportate nella sentenza 11.7.1988 a pag. 1080 e seg.).

Questo progetto omicida fu abbandonato quando era in avanzata fase esecutiva.

Nessun elemento consente di affermare che a quell’epoca il bersaglio dei terroristi fosse il giudice Giancarlo Stiz.

Sergio Calore ha dichiarato di non ricordare il nome del magistrato che doveva essere ucciso, nome che pure certamente gli fu fatto: nessun’ulteriore indicazione è stato in grado di fornire, benché gli inquirenti gli abbiano più volte sottoposto i nomi del dr. Stiz, del dr. Calogero e del dr. Palombarini (dichiarazioni cit.).

Paolo Aleandri non sapeva che le divise gli erano state commissionate per attentare alla vita di un giudice e credeva che servissero per commettere una rapina a scopo di autofinanziamento (sent. Assise Bologna pag. 1078, nota 167 e atti processuali ivi cit.).

Valerio Fioravanti, commentando con Stefano Soderini le prime confessioni di Sergio Calore, affermò che il giudice da colpire non era quello indicato (quindi, non era né il dr. Stiz, né il dr. Calogero, né il dr. Palombarini), ma un altro, di cui fece il nome: Soderini di quel nome ricorda solo che era “straniero” (dichiarazioni rese da Stefano Soderini avanti alla Corte d’Assise di Bologna il 9.12.1987).

Peraltro, il dr. Stiz era detestato da tutta la destra eversiva: infatti, le indagini da lui svolte avevano portato all’arresto di Franco Freda e Giovanni Ventura per la strage di Milano del 12 dicembre 1969. Dunque, l’attentato alla sua vita, al pari di quello contro il dr. Mario Amato, doveva necessariamente essere rivendicato dai Nar: il delitto era funzionale agli scopi immediati dei gruppi neofascisti e la rivendicazione da parte delle Brigate Rosse sarebbe apparsa inattendibile.

Tutto ciò rafforza la credibilità delle dichiarazioni rese da Marco Guerra e costituisce ulteriore riscontro alle affermazioni di Vettore Presilio e al contenuto dell’appunto riservato redatto dal col. Amos Spiazzi: la decisione di uccidere a Treviso il giudice Giancarlo Stiz fu presa solo dopo l’assassinio del sostituto procuratore di Roma dr. Mario Amato.

Giuseppe Valerio Fioravanti ha negato ogni suo coinvolgimento sia nella fase preparatoria dell’omicidio di un giudice veneto da rivendicare a nome delle Brigate Rosse, sia nel progetto di assassinio del dr. Giancarlo Stiz (dichiarazioni rese il 14.12.1985 al G.I. di Bologna – pag. 8711 e segg.). La versione difensiva è smentita da numerosi elementi:

a)     le concordi dichiarazioni di Paolo Aleandri, Sergio Calore, Marco Guerra e Stefano Soderini provano l’attiva partecipazione di Giuseppe Valerio Fioravanti al progetto di assassinio di un giudice veneto; progetto elaborato da Massimiliano Fachini e Gilberto Cavallini che prevedeva di rivendicare l’attentato con un falso volantino delle Brigate Rosse;

b)    quanto al disegno di uccidere il dr. Giancarlo Stiz, lo stesso Giuseppe Valerio Fioravanti confessa che la strategia politica del suo gruppo (nato quando il progetto di uccidere un giudice in Veneto rivendicando l’attentato a nome delle B.R. era stato ormai abbandonato) “una volta interrotta la guerra ai compagni” necessariamente si riduceva “all’attacco alla Polizia e alla Magistratura” e che egli era disposto “a portare avanti (tale attacco) senza preclusioni morali e senza preclusioni sul tipo di obbiettivo scelto” (int. cit.);

c)     infatti, la banda di Fioravanti, fin dalla sua costituzione, ha ucciso o ferito esclusivamente poliziotti e magistrati: Arnesano, Manfreda, Lorefice, Evangelista e Amato; dichiara al riguardo Stefano Soderini : “il progetto era di colpire gli uomini dello Stato e con l’omicidio Arnesano Fioravanti voleva alzare il tiro e cominciare a uccidere i magistrati e le persone in divisa e attraverso questo articolare un discorso di attacco alo Stato” (il 2.11.1987 avanti alla Corte d’Assise di Bologna, pag. 3246);

d)    la decisione di Fioravanti di colpire solo giudici e poliziotti, senza escludere azioni stragiste, trova conferma nelle dichiarazioni rese il 13 novembre 1985 da Gianluigi Napoli al Giudice istruttore di Bologna: “(Giovanni) Melioli mi disse che aveva avuto uno scontro proprio con Valerio Fioravanti e altre persone, perché costoro volevano collocare, su progetto di Valerio Fioravanti, un ordigno esplosivo potentissimo nella toilette di un bar frequentato da personale della Questura di Roma, pur sapendo che avrebbero coinvolto avventori di ogni genere trattandosi di un posto molto frequentato. Mi risulta che tale progetto venne discusso e rifiutato dal Melioli qualche tempo prima della strage del 2 agosto 1980”; giova ricordare che Fioravanti non ha smentito queste dichiarazioni, anzi, nell’intento di difendersi dall’accusa di strage, ha solo precisato: “di attentati alla Polizia se ne pensano cento, ma in effetti si devono scartare tutti quelli troppo pericolosi come ad esempio quelli contro bar frequentati da poliziotti frequentati anche da altre persone che sarebbero coinvolte innocentemente”(riportato in sent. Assise Bologna, pag.693);

e)     il coinvolgimento di Melioli, stretto collaboratore di Fachini, anche in questo progetto di attentato, ulteriormente dimostra che le più importanti azioni terroristiche, da qualunque gruppo ideate, erano in ogni caso sottoposte al vaglio dei capi storici (retro, cap. II, § 3; cap. III, § 1.4, lett. f)

f)      il progetto di uccidere il dr. Giancarlo Stiz rispondeva alla medesima logica criminale che aveva spinto la banda Fioravanti a perpetrare l’omicidio del dr. Mario Amato: i due magistrati erano i simboli della lotta dello Stato all’eversione neofascista; la loro eliminazione fisica doveva essere “patrimonio comune dei fascisti” (Fioravanti, supra, cap.III. § 1.3, lett. h) e avrebbe dovuto esaltare tutto l’ambiente dell’estrema destra eversiva: la dura reazione repressiva dello Stato, innescata da quelle azioni e diretta verso quel medesimo ambiente, avrebbe dovuto indurre molti giovani a scendere in campo per compiere atti emulativi e calarsi nella latitanza (retro, cap. II, § 5 e § 9 lett. g);

g)     Giuseppe Valerio Fioravanti aveva già elaborato il piano operativo per uccidere un magistrato veneto e sapeva dove trovare gli strumenti a suo tempo approntati; peraltro quel piano ben si adattava alle nuove esigenze, perché il dr. Stiz, a differenza del dr. Amato, usufruiva di una scorta armata;

h)     Gilberto Cavallini abitava a Treviso, dove poteva disporre di molti punti d’appoggio (come dimostra l’ospitalità offerta a Luigi Ciavardini in un covo mai scoperto); ciò avrebbe facilitato la preparazione del crimine e agevolato la fuga degli esecutori;

Gli elementi fin qui esposti, perfettamente coerenti tra loro, costituiscono un formidabile riscontro alle dichiarazioni rese da Cristiano Fioravanti e da Raffaella Furiozzi.

Interrogato dal Giudice istruttore di Bologna il 14 maggio e il 9 dicembre 1981 (atto testualmente riportato nella sentenza della Corte d’Assise di Bologna 11.7.1988, pag. 146 e seg.), Cristiano Fioravanti ha dichiarato che nel settembre del 1980, proprio nel momento in cui il programma delittuoso prevedeva l’assassinio del giudice Stiz, il gruppo disponeva di due divise da carabiniere, un tesserino e una divisa da finanziere ed era pronto a far modificare autovetture in modo da farle apparire simili a quelle militari. La modifica doveva essere eseguita presso la carrozzeria di Milano ove in seguito fu ucciso il brigadiere Lucarelli: omicidio di cui furono chiamati a rispondere Gilberto Cavallini e Stefano Soderini (cfr., anche, dichiarazioni rese da Mauro Addis il 13.1.1982 al P.M. di Bologna).

Ogni commento è superfluo: le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti sono perfettamente sovrapponibili a quelle rese, in diverso contesto e in modo affatto autonomo, da Luigi Vettore Presilio.

L’attendibilità di Cristiano Fioravanti è stata attentamente vagliata in questo e in numerosi altri giudizi e il suo contributo è stato sempre ritenuto fondamentale per l’accertamento di innumerevoli e gravissimi episodi di terrorismo: i fatti narrati, come del resto è avvenuto nel caso in esame, “hanno trovato ampie conferme e riscontri, anche di natura oggettiva” (sent. Corta d’Assise Bologna 11 luglio 1988, pag. 1001 e segg.).

Proprio le rivelazioni di Vettore Presilio, immediatamente comunicate dal Magistrato di Sorveglianza di Padova agli organi di Polizia (relazione cit., pag.5765), le faide e l’ondata di arresti che colpirono gli ambienti dell’estrema destra eversiva a seguito della strage di Bologna impedirono che il progetto di assassinare il giudice Giancarlo Stiz fosse portato a termine.

Raffaella Furiozzi ha riferito le confidenze ricevute dal suo compagno, Diego Macciò, nel frattempo deceduto: questi aveva appreso da Gilberto Cavallini che Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro avevano maturato la decisione di compiere la strage di Bologna dopo il “fallimento politico” dell’omicidio Amato. “Infatti, con l’uccisione del giudice romano ci si riprometteva di sconvolgere l’ambiente di destra attraverso l’esaltazione che quel gesto avrebbe prodotto e la repressione che avrebbe innescato spingendo molti incerti alla latitanza e ad un programma preciso di lotta armata (...) Sennonché, per ragioni che non conosco non vi fu quella reazione repressiva dello Stato, per cui gli effetti politici dell’omicidio Amato non vi furono così come ci si riprometteva. Vi fu allora l’episodio della carica esplosiva collocata in un furgone davanti a Palazzo Marino a Milano. L’azione fu ideata da Cavallini e da persona soprannominata il capro, certamente di Roma, che non so meglio precisare. L’attentato, che era diretto a realizzare un effetto più devastante rispetto all’omicidio Amato e quindi ad innescare quella reazione che l’omicidio del magistrato non era riuscito ad ottenere, si dimostrò anch’esso un fallimento. Qualche giorno dopo ci fu la strage di Bologna: furono Giusva e Francesca a prendere l’iniziativa dopo il fallimento dell’azione di Cavallini” (dichiarazioni rese il 25.3.1986 al P.M. di Bologna e in seguito sempre confermate nei successivi interrogatori).

Raffaella Furiozzi è un testimone duplicemente de relato (Diego Macciò le aveva raccontato ciò che a sua volta aveva appreso da Gilberto Cavallini): pertanto, non può riferire dettagli, né indicare con precisione tempi e modi di azioni cui non ha assistito. Tuttavia, il nucleo centrale della sua testimonianza è assolutamente credibile, non solo perché si integra perfettamente con le circostanze sopra elencate, ma perché trova ulteriori elementi di conferma.

I rapporti tra Raffaella Furiozzi e Diego Macciò “erano certamente tali da giustificare la rivelazione, dall’uno all’altra, di notizie anche assai scottanti. Non soltanto i due erano sentimentalmente legati, ma militavano nella medesima organizzazione armata: al punto che la donna fu tratta in arresto a seguito del conflitto a fuoco con le forze dell’ordine nel quale il Macciò perse la vita” (sent. cit. pag. 869).

Gilberto Cavallini ha negato di aver conosciuto Diego Macciò: come si è detto Raffaella Furiozzi fornisce particolari (soprannome di Egidio Giuliani, appartenente alla banda Fioravanti, valutazioni politiche sull’omicidio Amato) che il Macciò può aver appreso solo da Cavallini. Inoltre i due ebbero a frequentare bande eversive di estrema destra aventi la medesima estrazione, nello stesso periodo (settembre 1980 – settembre 1983) e in uguale ambito tepritoriale (Milano). Non a caso Cavallini fu arrestato con Andrea Calvi, che appcrteneva alla medesima formazione della quale Macciò era uno dei capi (sent. cit. pag. 870).

Raffaella Furiozzi, “lungi dal mostrare animosità o intenti gravatori nei confronti delle persone coinvolte dalle sue dichiarazioni, ha viceversa mostrato grande senso di responsaailità, ribadendo puntigliosamente (anche nel corso della fase istruttoria del giudizio minorile) i limiti delle sue conoscenze e non facendo mistero del travaglio interiore generato dal confermare accuse di cui ella non conosceva la fondatdzza, per aver appreso le notizie da persona deceduta (e quindi non in grado di confermarle) la quale, a sua volta le aveva attinte da altra persona. Un siffatto atteggiamento processuale è apparso alla Corte ispirato da accenti di sinceritá e depone nel senso della genuinità delle dichiarazioni della donna” (sent. cit- pag. 861).

Inoltre, come si è già affermato, “lo sbandamento derivante dalla repressione successiva alla strage costituiva un datto previsto e funzionale ad acquisire a detta strategia nuove forze qualificate” (Cass. Sez. Un. 12.2.1992, n. 6682).

Le circostanze siferite dalla Furiozzi sull’attentato a Palazzo Marino certamente non assumono alcun rilievo di indizio o di prova in ordine alla responsabilitâ di Giuliani e Cavallini per l’attentato a Palazzo Marino (il primo, unitamente a Benito Allatta e a Silvio Pompei è stato assolto dal Tribunale di Milano e il secondo è stato prosciolto dal Giudice istruttore di quella città).

Si deve tuttavia ricordare che le dichiarazioni della donna anche su questo punto hanno trovato specifiche conferme:

1)     l’attentato fu commesso il 30 luglio 1980. Un ordigno posto all’interno di un’autovettura esplose alle h.0,55; altre bombe, collocate nelle vicinanze, non deflagrarono per un difetto dell’innesco (rapporto C.C. Milano del 30.10.1880, in sent. Assise Bologna 11.4.1988 pag. 149 e seg.);

2)     L’attenvato fallì e non ebbe la sperata risonanza nei media perché i Consiglieri comunali avevano lasciato il palazzo pochi minuti prima, al termine di una seduta del Consiglio (rapporto cit., ivi);

3)     Laura Lauricella, convivente di Egidio Giuliani membro della banda Fioravanti, ha riferito che fu il suo uomo ha fornire a Benito Allatta e Silvio Pompei l’esplosivo necessario per l’attentato (dichiarazioni rese al G.I. di Bologna il 20.5.1981 e il 2.6.1982, testualmente riportate nella sentenza della Corte d’Assise di Bologna del 11.7.1988, pag. 150 e segg.);

4)     Egidio Giuliani era effettivamente soprannominato il Capro, come si deduce con certezza dalle dichiarazioni di Walter Sordi, Cristiano Fioravanti e Sergio Calore (cfr. sent. Assise Bologna cit. pag. 1097, nota 191 e atti istruttori ivi cit.);

5)     Angelo Izzo ha dichiarato di aver appreso da Marcello Iannilli che l’attentato, deciso da Cavallini e Giuliani, fu materialmente realizzato da Pompei e Allatta con esplosivo fornito da Giuliani e che gli ideatori speravano di provocare almeno tre o quattro morti (dichiarazioni rese il 25.3.1986 al P.M. di Bologna);

6)     Marco Guerra, all’udienza del 6 ottobre 1987 avanti alla Corte d’Assise di Bologna, ha descritto un modo particolarmente singolare che aveva Egidio Giuliani di confezionare bombe: tubi di piombo riempiti con polvere da mina. Esattamente uguali a quelli rimasti inesplosi nei pressi di Palazzo Marino.

 

1.6. Conclusioni

Gli elementi sopra illustrati, non smentiti da alcun’altra risultanza istruttoria, provengono da fonti diverse, tra loro affatto indipendenti: sono coerenti gli uni con gli altri e si corroborano a vicenda. Nel loro insieme costituiscono un primo indizio: infatti, da essi, in base a un principio di consequenzialità logico – giuridica, può trarsi la convinzione che la banda di Giuseppe Valerio Fioravanti, di cui Luigi Ciavardini faceva parte, dopo il “fallimento politico” dell’omicidio Amato (che, contrariamente alle attese, non aveva innescato una reazione repressiva dello Stato tale da provocare la necessaria funzione di “ricompattamento” dei ranghi dell’eversione di destra) alza il tiro e, in attuazione della proggettata “micidiale escalation militare” (retro, cap. II, § 5), decide di eliminare un altro giudice che, come Mario Amato fosse inviso a tutto l’ambiente del neofascismo. Sceglie il dr. Giancarlo Stiz. Per compiere l’attentato Fioravanti rispolvera il proggtto di assassinio di un magistrato in Veneto; progetto che lui stesso aveva elaborato con Fachimi e Cavallini prima di costituire la sua banda. Per ottenere il massimo effetto destabilizzante e attuare quella strategia “binaria” di cui si è detto (cap. II. § 9, lett. g) la banda decide di far precedere l’assassinio del giudice da un attentato dinamitardo alla stazione ferroviaria di Bologna che doveva produrre effetti così devastanti da “riempire le prime pagine dei giornali di tutto il mondo”.

Tale indizio, di per sé solo insufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, dovrà in ogni caso essere valutato in sede applicativa con gli altri acquisiti al processo.

 

2. La fase preparatoria.

2.1.Gli spostamenti di Luigi Ciavardini dal 28 maggio al 1°agosto 1980

Luiei Ciavardini era rimasto ferito il 28 maggio 1980, mentre assassinava l’agente di P.S. Franco Evangelista.

Giuseppe Valerio Fioravanti aveva subito incaricato Massimo Sparti (per il ruolo da questi svolto cfr. cap. II, § 3) di procurare un medico che prestasse le prime indispensabili cure. Dalle dichiarazioni rese da Luigi Ciavardini al Giudice istruttore di Roma il 4 e il 7 ottobre 1980, da quelle rese da Massimo Sparti al Pubblico Ministero di Roma l’11 aprile 1981 e, infine, da quanto affermato da Cristiano Fioravanti al Giudice istruttore di Bologna il 9 dicembre 1981 (“qualora avessimo avuto bisogno di documenti falsi... ci rivolgevamo allo Sparti. So che mio fratello Valerio, come lo stesso Cavallini, è stato sempre in contatto con (...) Sparti”) sembra potersi arguire che la patente di guida a nome Flavio Caggiula fornita in quella stessa occasione a Luigi Ciavardini in vista della sua latitanza, fu fatta confezionare proprio da Massimo Sparti (altre diverse dichiarazioni di Ciavardini indicano però in Cavallini l’autore della contraffazione).

Dopo essere stato sommariamente medicato, Ciavardini era rimasto a Roma ed aveva condotto la sua ordinaria esistenza, anzi aveva esibito la ferita come un trofeo, vantandosi dell’assassinio appena compiuto (Luigi Fratini afferma che Ciavardini si presentò in Piazza Iacini mostrando le ferite e vantandosi dell’omicidio appena perpetrato- pag. 23968; cfr. anche dichiarazioni di Cecilia Loreti 23.9.1981 al G.I. Roma, pag. 9271 e segg. e di Elena Venditti al P.M. di Roma il 24.9.1980).

Poco tempo dopo Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini erano andati in automobile a Padova e poi a Venezia; in quest’ultima città l’imputato era stato definitivamente curato in una clinica privata da un medico compiacente (Cecilia Loreti al P.M. di Roma 23.9.1980, pagg. 9275 e segg.). Dopo qualche giorno i due erano tornati a Roma e avevano iniziato gli appostamenti presso l’abitazione del giudice Amato; appostamenti effettuati tutti a volto scoperto. Si erano poi trasferiti in casa di Soderini in attesa del momento favorevole all’azione. Ciavardini non aveva mutato stile di vita, come dimostrano l’incontro con Cecilia Loreti e Marco Pizzari (retro, cap.II, § 8), le dichiarazioni di Stefano Soderini (cit.) e quelle rese dallo stesso Ciavardini: “Successivamente ai fatti del Giulio Cesare tutti e sette i componenti del gruppo ci incontrammo ripetutamente sia a Villa Borghese che a via di Villa Massimo e tra l’altro si discusse la possibilità di un mio espatrio” (al P.M. di Roma il 4.10.1980, pag. 9330); eventualità, questa, che deve esser stata subito scartata, sia perché superflua, sia perché, come già affermato, Luigi Ciavardini era ritenuto insostituibile nell’azione che stava per essere compiuta (retro, cap. II, § 8).

Il delitto era stato infine consumato.

L’omicidio del giudice Mario Amato, “patrimonio comune dei fascisti”, era stato approvato da Terza Posizione e anche Francesco Mangiameli aveva condiviso le ragioni dell’assassinio, come è dimostrato non solo dall’appunto riservato del col. Amos Spiazzi, ma soprattutto dalle dichiarazioni rese da Alberto Volo al P.M. di Roma subito dopo l’uccisione dello stesso Mangiameli (interrogatorio del 15.9.1980). Del resto, Luigi Ciavardini, che di quel crimine era stato uno degli esecutori materiali, per intercessione di Giuseppe Valerio Fioravanti nella prima quindicina di luglio si era recato a Palermo, ospite proprio del leader siciliano di Terza Posizione (interrogatorio reso da Elena Venditti il 24.9.1980 al G.I. di Roma, pag. 9201 e segg.; interrogatorio reso da Luigi Ciavardini al P.M. minorile di Bologna il 18.9.1991, pag. 9376 e segg.).

Valerio Fioravanti decise di inviare Ciavardini in Sicilia dopo l’emissione del provvedimento restrittivo per i fatti del Giulio Cesare. Sennonché, se lo scopo era quello di evitare la cattura del giovane ricercato, la misura dovette essere intesa da Fioravanti, da Ciavardini e da Mangiameli come un accorgimento meramente prudenziale assai limitato nel tempo. Infatti, Luigi Ciavardini si recò in Sicilia in treno, senza prendere nessuna particolare precauzione; giunto a destinazione fu sistemato in un piccolo appartamento adibito ad ufficio: Mangiameli non gli consigliò di restare rintanato in quel nascondiglio, come si conveniva ad un latitante. Al contrario, gli procurò una guida (un giovane siciliano di Terza Posizione) che gli “fece fare una visita turistica della città di Palermo”, lo accompagnò a pranzo e a cena in diversi ristoranti, lo condusse al mare a Mondello. L’unica raccomandazione che Francesco Mangiameli diede a Ciavardini, dettata dalla necessità di evitare grane allo stesso Mangiameli, piuttosto che dall’esigenza di proteggere l’ospite, “fu quella di uscire presto la mattina e di rientrare tardi la sera per evitare di esser visto da qualcuno di quelli che abitavano lo stabile” (dichiarazioni rese dall’imputato al G.I. di Palermo il 21.6.1986).

Luigi Ciavardini sarebbe dovuto tornare a Roma alle h. 9,30 del giorno 14 luglio 1980, ma il treno arrivò con sei ore di ritardo (dichiarazioni rese il 24 settembre 1980 da Elena Venditti al Giudice istruttore di Roma, pag. 9201; registrazione di Ciavardini sotto il falso nome di Flavio Caggiula presso l’Albergo Nuova Italia di Roma).

Se ne deduce che il giovane lasciò Palermo nella tarda serata del 13 luglio 1980. Quello stesso giorno erano arrivati nel capoluogo siciliano Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro: per due notti alloggiarono all’Hotel Politeama per poi trasferirsi, anch’essi ospiti di Francesco Mangiameli, nella casa al mare di Tre Fontane.

Luigi Ciavardini ha dichiarato di non aver incontrato a Palermo Valerio Fioravanti e Francesca Mambro: “apprendemmo soltanto a Treviso (il 1° agosto successivo n.d.r.) che eravamo stati contemporaneamente ospiti del Mangiameli in Sicilia” (interrogatorio reso avanti al G.I. di Palermo il 21 giugno 1986). La sentenza impugnata ha condiviso questa versione difensiva: “In Sicilia Ciavardini non s’incrocia, o almeno non risulta né è argomentabile da alcunché, con Valerio (Fioravanti) e la Mambro” (pag.109).

Invero, è incredibile, oltre che del tutto irragionevole, che “amici inseparabili” (Venditti, supra, cap. II, § 4), affiliati ad un unico gruppo criminale, custodi di terribili segreti, reduci da un grave delitto, pronti a delinquere ancora insieme (Ciavardini faceva parte del commando che avrebbe dovuto di lì a poco procurare in modo cruento l’evasione dal carcere di Pierluigi Concutelli - cfr. interrogatorio reso il 10.12.1980 da Elena Venditti al G.I. Roma pag. 9239 e seg.; dichiarazioni di Cristiano Fioravanti e Stefano Soderini rese al G.I. di Bologna rispettivamente il 4.2.1986 e il 9.12.1981), da giorni separati senza la possibilità di comunicare, pur sapendo di incrociarsi nello stesso luogo ospiti della medesima persona, neppure si siano cercati.

La circostanza è ancor più inverosimile se si tiene conto delle dichiarazioni rese il 18 settembre 1991 dallo stesso Ciavardini al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna (pag. 9379): secondo l’imputato a Palermo non arrivarono solo Fioravanti e Mambro, ma anche Giorgio Vale (il quale, peraltro, era già stato ospite di Mangiameli nel giugno – pag. 9311). Proprio Vale gli comunicò che non poteva più restare in Sicilia: così i due tornarono insieme a Roma in treno. La presenza di Giorgio Vale in Sicilia il 13 luglio 1980 è peraltro certa, siccome confermata anche da Francesca Mambro e da Elena Venditti. La prima racconta di averlo incontrato casualmente vicino all’Hotel Politeama mentre era in compagnia del Mangiameli: il Vale le disse che sarebbe rientrato quella sera stessa a Roma (al G.I. di Palermo il 24.6.1986, pag.8905). La Venditti ha dichiarato, sia pure in modo dubitativo, che Ciavardini le disse della presenza a Palermo anche di Giorgio Vale.

Luigi Ciavardini, dopo aver trascorso la notte tra il 14 e il 15 luglio all’albergo Nuova Italia, si fermò per un’intera settimana a Roma. In quei giorni condusse una vita affatto normale: appena arrivato andò a pranzare in una trattoria in via Trionfale, presso Piazza Igea e quasi ogni giorno si incontrò con la fidanzata a Piazza Augusto Imperatore (cfr. dich. Elena Venditti 24.9.80, pag. 9200 e segg. e Luigi Ciavardini al P.M. di Roma 4.10.1980, pag. 9319 e segg.)

Il 21 luglio si recò in treno a Venezia con Elena Venditti; la coppia soggiornò per tre notti all’albergo Casanova: la ragazza esibì i suoi documenti, mentre il giovane fu registrato sotto il falso nome di Flavio Caggiula (dichiarazioni rese da Elena Venditti il 24.9.1980 al P.M. di Roma e accertamenti di P.G. sull’albergo). Il viaggio, tuttavia, non ebbe scopi esclusivamente sentimentali: Luigi Ciavardini si doveva incontrare con Gilberto Cavallini, incaricato di predisporre un alloggio ove il minorenne sarebbe dovuto restare. Lo stesso Ciavardini finisce con l’ammettere: “Mi trattenni a Venezia per un paio di giorni, per cercare di incontrarmi col Cavallini, preciso che era Giorgio Vale a tenere i contatti e, quindi, io avrei dovuto attendere a Venezia l’arrivo del Cavallini. Dopo un paio di giorni il Cavallini mi raggiunse...” (davanti al G.I. di Palermo il 21.6.1986, pag. 9303 e segg.). Il racconto combacia perfettamente con quello di Elena Venditti: “Ritengo che il gruppo di Fioravanti, Mambro, Cavallini e altri non si fidi di me perché quando mi recai per la prima volta a Venezia insieme a Ciavardini, verso il 21 luglio, egli (...) si allontanò senza di me per vedere e sapere se nel rifugio potevo essere ammessa anche io. Tornò dicendomi che ciò non era possibile e lo motivò con la mancanza di posto, ma io capii che si trattava di mancanza di fiducia” (al P.M. il 24 settembre 1980 di Roma, pag. 9216).

L’intuizione di Elena Venditti è esatta: i due si separano il 24 luglio e Luigi Ciavardini, ottemperando alla consegna del silenzio impostagli da Cavallini, si rifiuta di rivelare alla sua donna l’indirizzo dell’alloggio dove rimarrà fino al 5 agosto. La giovane si reca allora a Castelfranco Veneto, a far visita alla partoriente moglie di Roberto Fiore, dove rimarrà fino al 28 o al 29 luglio (dichiarazioni rese da Fulgida Guidolin, compagna di Roberto Fiore, il 25.9.1980) per poi incontrarsi con l’amica Cecilia Loreti, della quale rimarrà ospite prima a Roma e poi a Ladispoli (dichiarazioni Venditti cit., ivi).

I due, prima di lasciarsi, decidono di incontrarsi nuovamente a Venezia e fissano un appuntamento per il 2 agosto 1980: la moglie di Roberto Fiore a quell’epoca avrebbe già dovuto partorire ed Elena Venditti voleva vedere il neonato; sarebbe arrivata da Roma in treno in compagnia di Cecilia Loreti e Marco Pizzari, avrebbero così potuto trascorrere ancora qualche giorno insieme.

E’ pacifico che l’appuntamento era stato fissato per il 2 agosto 1980 (nessuna contestazione è stata mossa al riguardo dalla difesa); in ogni caso il dato è facilmente desumibile:

a)     dalle dichiarazioni rese da Cecilia Loreti: “dovendo partire il primo agosto per Venezia (...) il 2 agosto vi fu la strage e io collegai le due cose” (23 dicembre 1980 al G.I. di Roma), ove il collegamento telefonata – strage ha un senso solo se si colloca l’appuntamento nella giornata del 2 agosto;

b)    dal tenore delle dichiarazioni rese dalla stessa Loreti al Giudice istruttore di Bologna il 5 maggio 1982 e alla Corte d’Assise di Bologna il 1° ottobre 1987: “La Venditti aveva preventivato di recarsi a (rectius di partire per) Venezia il 1° agosto dovendo recarsi a trovare una sua cugina cui le era nato un bambino”; “dovevamo partire il 1° - 2 agosto” (Elena Venditti ha precisato che i tre dovevano servirsi di un treno notturno, quindi la partenza era fissata nella notte tra il 1° e il 2 agosto);

c)     dal tenore delle dichiarazioni rese da Luigi Ciavardini stesso da cui si evince che l’appuntamento era stato fissato per un giorno successivo a quello in cui arrivarono a Treviso Valerio Fioravanti e Francesca Mambro (1° agosto 1980) e fu differito di 48 ore (interrogatorio reso al P.M. minorile di Bologna il 27.7.1990, pag.9433 e segg.).

 

2.2. Le ragioni che portarono Luigi Ciavardini a Treviso.

Luigi Ciavardini ha cercato in ogni modo di impedire la ricostruzione dei suoi movimenti nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 1° agosto 1980.

Per molti anni ha negato di essere stato a Palermo e a Treviso nel luglio del 1980: solo il 24 ottobre 1984 ha sostenuto l’alibi fornito da Fioravanti e Mambro, limitandosi a qualche generica ammissione sulla sua permanenza in Veneto (pag. 9443 e segg.). Nel corso dei successivi interrogatori ha reso dichiarazioni contrastanti e imprecise. Infine, il 18.9.1991, tra mille reticenze e in termini meramente probabilistici, ha semplicemente adeguato la sua versione a quanto già emergeva dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni di testimoni e coimputati.

Gilberto Cavallini ha dichiarato: “Qualche giorno prima della fine del mese di luglio (forse anche una settimana) ero a Treviso e mi raggiunse Ciavardini, ma mi pare più probabile che incontrai Ciavardini a Roma e lo condussi con me a Treviso. Luigi aveva difficoltà di alloggio e soprattutto la cicatrice della ferita riportata in occasione dell’uccisione dell’agente Evangelista, rendeva più prudente che lui si allontanasse da Roma. Trovai per Luigi un alloggio a poca distanza della casa della Flavia Sbrogliavacca, dove abitavo io” (dichiarazioni rese il 13.12.1989 al P.M. minorile di Bologna).

L’imputato ha confermato: “Sono giunto a Treviso qualche giorno dopo la metà di luglio del 1980 (... in) automobile. Con me vi era o Vale o Valerio Fioravanti o (..) Cavallini (...) la ferita del Giulio Cesare era talmente evidente che era necessario che qualcuno mi accompagnasse nei miei spostamenti” (al P.M. minorile di Bologna il 18.9.1991, pag. 9377).

In realtà, la vita condotta da Luigi Ciavardini tra il 28 maggio e il 24 luglio 1980 dimostra che, contrariamente a quanto affermato dai protagonisti di questa vicenda, non furono la cicatrice al volto e neppure la latitanza a spingere Luigi Ciavardini a Treviso.

Infatti, se fosse stata la ferita al volto a destare preoccupazione, Ciavardini sarebbe stato allontanato da Roma immediatamente dopo il 28 maggio 1980, quando la lesione era aperta e non poteva essere facilmente occultata. Il 24 luglio, a due mesi di distanza, la ferita era stata curata, si era ormai rimarginata, non necessitava più di bendaggi e poteva essere nascosta dalla montatura di un semplice paio d’occhiali (cfr. dichiarazioni rese il 23.9.1980 a Ufficiali di P.G della Questura di Roma da Cecilia Loreti).

Lo stesso Luigi Ciavardini, che per ovvie ragioni difensive ha sempre enfatizzato la gravità della lesione e l’evidenza dello sfregio che ne era derivato, si lascia sfuggire: “intorno alla fine di giugno 1980 venne rimosso il bendaggio fisso (...) Per coprire la ferita usavo in genere occhiali da vista, talvolta con copertura Polaroid” (il 18.9.1991 al P.M. minorile di Bologna, pag. 9379)

Del resto, fino al 24 luglio la presenza a Roma di Ciavardini non aveva destato alcuna preoccupazione né aveva in nessun modo ostacolato i piani della banda: anzi, lo stesso Cavallini, durante la fase preparatoria e l’esecuzione dell’omicidio del giudice Amato, aveva preteso di avere al suo fianco Ciavardini, nonostante la ferita riportata solo pochi giorni prima rendesse l’immagine del suo viso più facilmente memorizzabile (retro, cap. II, § 8).

Si è già parlato dello spirito con cui fu vissuta la parentesi palermitana successiva all’emissione del provvedimento restrittivo per l’omicidio dell’agente di P.S. Franco Evangelista e di come in Sicilia si ritrovarono anche Fioravanti, Mambro e Vale: in ogni modo dal 14 al 21 luglio Luigi Ciavardini tornò a Roma e non modificò il suo ordinario tenore di vita, non usò particolari accorgimenti e non fu oggetto di speciale protezione (eppure non mancarono i contatti con il più esperto Giorgio Vale e con Stefano Soderini). Disponeva certamente di un rifugio sicuro, perché dormì in albergo solo il giorno del suo arrivo: peraltro, l’imputato non ha mai sostenuto di essersi recato a Treviso per necessità di alloggio.

Si è anche detto di come la coppia Ciavardini – Venditti sia andata in treno da Roma a Venezia, e abbia trascorso tre giorni in quella città alloggiando in albergo e facendo vita da turista.

La banda era ricca, avendo accumulato i proventi di numerose rapine: oltre alla “cassa comune” gestita da Vale, dalla quale i sodali potevano prelevare in caso di necessità (dichiarazioni rese da Ciavardini il 21.6.1986 al G.I. di Palermo e il 4.10.1980 al P.M. di Roma), ognuno dei sette disponeva di un proprio cospicuo patrimonio: “Ciavardini mi disse di aver circa 18/19 milioni (di lire) provenienti sicuramente dalla rapina fatta a Vigna Clara (...) Il Vale girava invece con circa 30 milioni (di lire) in banconote” (C. Venditti al P.M. di Roma il 24.9.1980 e L. Civardini, atti cit.). Dunque non sono stati certo problemi economici a impedire che Ciavardini si allontanasse definitivamente da Roma fin dal 28 maggio o dalla data di emissione del mandato d’arresto.

Infine, il gruppo avrebbe potuto procurare un rifugio lontano da Roma anche immediatamente dopo l’assassinio dell’agente Evangelista o del giudice Amato: si consideri, ad esempio, la rapidità con la quale Mauro Addis è riuscito a reperire l’appartamento di Lido di Gandoli (Taranto) in vista dell’azione che doveva portare all’evasione di Pierluigi Concutelli (dichiarazioni Mauro Addis rese il 13.1.1982 al P.M. di Bologna, pag. 4705 e il 2.12.1987 avanti alla corte d’Assise di Bologna; testimonianza resa il 28.5.1986 da Gaetano Vaccaro alla Corte d’assise di Roma); o, ancora, la facilità con cui la banda si trasferì a Bologna e acquisì un appartamento a Padova in data prossima alla cattura di Giuseppe Valerio Fioravanti (interrogatori resi dal Fioravanti al P.M. di Padova il 7 e il 10 febbraio 1981).

In sintesi: la tesi difensiva esposta ad apertura di questo paragrafo è falsa.

L’imputato è reticente sulle effettive ragioni che determinarono il suo trasferimento a Treviso dal 24 luglio al 6 agosto 1980; queste ragioni potranno essere individuate solo tenendo conto delle seguenti circostanze:

a)     la banda di Giuseppe Valerio Fioravanti, nei giorni successivi all’omicidio del giudice Mario Amato (23 giugno 1980), si era assunta il compito di assassinare a settembre in Treviso il dr. Giancarlo Stiz: l’omicidio sarebbe stato preceduto da un devastante attentato dinamitardo alla stazione ferroviaria di Bologna;

b)    Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro il 13 luglio giungono a Palermo: sono attesi da Francesco Mangiameli, leader meridionale di Terza Posizione, che da alcuni giorni ospita anche Luigi Ciavardini, organizzatore della banda con compiti esecutivi e militante nel nucleo operativo di Terza Posizione;

c)     Massimiliano Fachini, capo indiscusso del gruppo del Nord, era già stato reso edotto delle intenzioni della banda (dichiarazioni di Vettore Luigi Presilio e avvertimento a Jeanne Cogolli);

d)    Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro appena giunti a Palermo informano Francesco Mangiameli del piano terroristico: questi il 17 luglio incontra a Roma, alla Stazione Termini, il colonnello Amos Spiazzi, agente del SISDE, al quale comunica l’imminente assassinio di un magistrato in Veneto;

e)     dopo l’arrivo di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, Luigi Ciavardini lascia improvvisamente e senza alcuna plausibile ragione Palermo. Il viaggio verso Roma, secondo le dichiarazioni dello stesso imputato, è fatto in compagnia di Giorgio Vale, giunto in Sicilia quello stesso giorno con Fioravanti e Mambro;

f)      da Roma Giorgio Vale prende contatto con Gilberto Cavallini, che dopo aver assassinato il giudice Mario Amato è rientrato a Treviso, luogo di sua residenza, e lo incarica di trovare una base in quella città;

g)     il 21 luglio tutto è pronto e Ciavardini parte per Venezia dove incontrerà Cavallini;

h)     il 24 luglio Ciavardini si trasferisce a Treviso e solo da quel momento le regole di prudenza si fanno più rigorose: Elena Venditti, donna di Ciavardini, sua complice in numerose azioni delittuose e come lui appartenente a Terza Posizione, era rimasta vicina al suo uomo, ma è allontanata con un pretesto. Non le è fornita alcuna indicazione che le consenta di mettersi in contatto con Ciavardini o di individuare il luogo ove questi dimora;

i)       una settimana dopo anche Valerio Fioravanti e Francesca Mambro giungono a Treviso per ripartirne dopo quarantotto ore, quando la strage di Bologna era stata appena compiuta;

j)       il 6 agosto anche Luigi Ciavardini rientra definitivamente a Roma.

Dunque, l’unica possibile conclusione è che la permanenza a Treviso di Luigi Ciavardini sia stata predisposta da Giuseppe Valerio Fioravanti per dare attuazione al piano terroristico che la sua banda si era incaricata di portare a termine.

 

2.3. Gli spostamenti di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro dal 13 luglio al 1° agosto 1980.

Si è già accennato che Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, dopo aver alloggiato per due notti all’Hotel Politeama di Palermo, si trasferirono nella casa al mare di Mangiameli, a Tre Fontane, nei pressi di Mazara del Vallo.

Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesco Mangiameli erano impegnati nella realizzazione di un progetto comune: avevano deciso di far evadere dal carcere Pierluigi Concutelli, assassino del giudice Vittorio Occorsio. A promuovere l’iniziativa era stato proprio Mangiameli, amico di lunga data di Concutelli; il piano era in preparazione da molti mesi ed era ormai in avanzata fase di realizzazione. I due uomini erano d’accordo su ogni dettaglio: Fioravanti avrebbe pensato a procurare soldi e mezzi e avrebbe provveduto all’esecuzione materiale del crimine, mentre Mangiameli doveva raccogliere le informazioni necessarie sugli spostamenti del detenuto. “(Il) discorso dell’evasione ci trovò pienamente d’accordo, era l’unico discorso su cui potevamo essere veramente d’accordo e Mangiameli a quel punto era una specie di simbolo di una continuità ideale...” (dichiarazioni rese il 5.4.1986 da Valerio Fioravanti alla corte d’Assise di Roma nel procedimento contro Amico Rosaria + 11; pag. 8584).

Infatti, a metà luglio Francesco Mangiameli, su incarico di Valerio Fioravanti, incontra a Roma Giorgio Vale che gli affida del denaro, si reca poi a Portogruaro, dai genitori di Concutelli per avere conferma dei prossimi spostamenti del detenuto, quindi a Milano dove consegna il denaro a Mauro Addis; questi si incarica di reperire un appartamento a Taranto, luogo in cui di lì a poco Concutelli sarebbe stato processato.

In seguito, Valerio Fioravanti, per giustificare l’omicidio di Mangiameli, ha affermato che già durante il suo soggiorno a Tre Fontane erano sorti gravi dissidi con il suo ospite in ordine all’evasione di Concutelli: in particolare, per quel che in questa sede interessa, il siciliano avrebbe rivelato ad estranei particolari del piano dell’evasione, avrebbe sottratto del denaro e si sarebbe rivelato un codardo. La sentenza di primo grado a carico dei maggiorenni (pag.693 e segg) e quella definitiva di appello pronunciata in sede di rinvio (cap. VII, lett. C, § 10 e seg.), entrambe acquisite agli atti di questo giudizio, hanno dimostrato l’inesistenza di questi dissidi. Gli argomenti adoperati da quei giudici sono assolutamente condivisibili e devono intendersi integralmente riportati in questa sede. Si deve tuttavia rilevare:

a)     quanto alla propalazione di segreti è sintomatico che Mangiameli, durante il viaggio effettuato alla metà di luglio, abbia rivelato a Spiazzi che uno dei gruppi Nar operanti a Roma aveva deciso di assassinare un altro giudice ed abbia invece completamente taciuto i preparativi di evasione di Concutelli: del resto, come sottolinea la sentenza definitiva della Corte d’Assise d’Appello di Bologna, di quest’ultima iniziativa egli era “addirittura il promotore e (...) aveva da temere più di ogni altro dalla divulgazione del piano al di fuori dell’ambiente” (ivi);

b)    la sottrazione di fondi è da escludere perché Mangiameli consegnò puntualmente i soldi ricevuti da Giorgio Vale a Mauro Addis, che se ne servì per comperare un’autovettura rubata da lasciare a Taranto (luogo ove sarebbe dovuta avvenire l’evasione) e per prendere in locazione la villetta a Lido di Gandoli da utilizzare come covo (dichiarazioni di Gaetano Vaccaro cit. e di Mauro Addis alla Corte d’Assise di Bologna il 2.12.1987, pag. 4721) ;

c)     la codardia, che secondo Fioravanti si era manifestata durante una rapina a Padova (int. reso l’8.5.1986 avanti alla Corte d’Assise di Roma nel procedimento contro Amico Rosaria + 11), non giustificava in alcun modo dissidi o discussioni: ad essa non c’è rimedio e in ogni caso Mangiameli non doveva far parte del gruppo che avrebbe materialmente procurato l’evasione (dichiarazioni di Cristiano Fioravanti e Stefano Soderini rese al G.I. di Bologna rispettivamente il 9.12.1981 e il 4.2.1986 e di Gaetano Vaccaro alla Corte d’Assise di Roma il 28.5.1986).

In realtà, Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si sono recati in Sicilia essenzialmente per discutere con Francesco Mangiameli il progetto terroristico che prevedeva la strage a Bologna e l’assassinio del giudice Stiz. Infatti:

1)     i due immediatamente dopo il loro arrivo informarono l’ospite siciliano del progetto terroristico che intendevano attuare. Francesco Mangiameli lasciò la Sicilia il 15 luglio ed era già a conoscenza del piano, che come si è detto era stato elaborato solo alcuni giorni prima (retro, §§ 1.1, 1.2., 1.4, 1.5, 1.6); piano che Mangiameli in parte rivelò, il 17 successivo, al colonnello Amos Spiazzi;

2)     lo stesso Mangiameli aveva condiviso le ragioni dell’assassinio del giudice Mario Amato (retro, in questo capitolo, § 2.1) e il contenuto dell’appunto riservato redatto da Amos Spiazzi prova che il leader siciliano di Terza Posizione era d’accordo anche sull’uccisione del giudice Stiz: non a caso l’agente del SISDE attribuisce il disegno di “procedere, dopo il periodo estivo, all’eliminazione fisica di altro magistrato” “al gruppo Nar controllato da Ciccio”. Peraltro, il progetto politico di Terza Posizione contemplava anche la possibilità di attentati terroristici su obbiettivi mirati in tutto il territorio nazionale (retro, cap. II, § 3) e le parole pronunciate proprio in quel periodo da Roberto Fiore (riportate da Leonardo Giovagnini, retro § 1.3, lett. g) dimostrano che la formazione era pronta a compierli;

3)     anche Massimiliano Fachini, indiscusso capo del Gruppo del Nord, in quello stesso periodo era stato messo al corrente: dalla sua condotta (informa amici e collaboratori senza cenni di disapprovazione e dà per scontato che l’esplosione a Bologna sarebbe presto avvenuta e che le indagini avrebbero coinvolto gli ambienti dell’estrema destra eversiva – questo il senso dell’avvertimento a Jeanne Cogolli) si desume che egli aveva almeno ritenuto utile la strategia per gli scopi perseguiti dall’eversione di destra.

A questi elementi di carattere storico si devono aggiungere alcune considerazioni logiche.

Il disegno politico sotteso al piano terroristico era in estrema sintesi questo: l’attentato dinamitardo alla Stazione di Bologna, per i suoi effetti catastrofici (“ne avrebbe parlato la prima pagina di tutti i giornali del mondo” retro, § 1.1.), da un lato doveva disorientare la popolazione portandola “a disprezzare lo stato, per la sua incapacità a difendersi e a difenderla” (documento “da Tuti a Mario Guido Naldi”, retro cap. II, § 5); d’altro lato doveva scatenare una violenta azione repressiva delle forze dell’ordine e della “magistratura del regime” (documento cit., ivi). Tale azione sarebbe stata rivolta in modo indiscriminato contro tutti i gruppi neofascisti: per questo l’attentato aveva un chiaro intento celebrativo, rappresentato dalla scelta di Bologna come città da colpire, dalla data prossima al sesto anniversario della strage dell’Italicus (perpetrata il 4.8.1974), per la quale stava per essere disposto il rinvio a giudizio di Mario Tuti, Luciano Franci e Piero Malentacchi e dall’obbiettivo che si era individuato, una struttura ferroviaria, appunto. La condanna e la profonda disapprovazione dell’“ingiusta” e violenta reazione dello Stato avrebbe coagulato tutta la destra eversiva: i militanti incerti e ancora vicini alle istituzioni sarebbero stati così facilmente indotti alla lotta allo Stato. Di lì a poco quegli stessi uomini avrebbero trovato ulteriore elemento di pathos nell’uccisione (questa volta rivendicata) del giudice Stiz.

Queste le premesse necessarie alla sollevazione di popolo e alla guerra civile.

Ma il piano per funzionare necessitava di alcuni indispensabili presupposti: l’esecrazione nei confronti dello Stato doveva essere capillarmente diffusa in tutto l’ambiente della destra eversiva attraverso messaggi indiretti e tuttavia capaci di influenzare e condizionare; messaggi che solo organizzazioni già radicate sarebbero state in grado di divulgare efficacemente. I colpiti dall’azione repressiva o gli indignati che decidevano di schierarsi dovevano essere guidati, istruiti, armati, aiutati nella formazione di nuovi gruppi o incanalati nelle organizzazioni già esistenti da rivoluzionari esperti, ché altrimenti si correva il rischio di una loro inutile dispersione.

Solo la convergenza di tutti i leaders delle formazioni estremiste avrebbe dunque garantito il pieno raggiungimento degli scopi che l’azione si prefiggeva. In sostanza, l’accelerazione del processo rivoluzionario sarebbe stata tanto più impressionante, quanto più estesa fosse stata la preventiva adesione politica sul progetto terroristico.

Guadagnare la fiducia di Mangiameli voleva dire poter contare sull’appoggio politico anche delle fazioni strutturaliste, che nel sud del paese rappresentavano la totalità dell’eversione di destra.

Ma il compito di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si rivelò tutt’altro che semplice: la linea politica di Terza Posizione, del tutto approvata dal loro ospite, a differenza di quella propria di molti gruppi spontanei (retro, cap. II, § 3), non prevedeva la possibilità di atti terroristici indiscriminati rivolti contro soggetti che non fossero avversari politici (cfr., per tutte, le dichiarazioni rese da Maurizio De Angelis in questo giudizio e da Walter Sordi alla Corte d’Assise di Roma il 1°.10.1984 nel procedimento contro Adinolfi + 35). Infatti, Francesco Mangiameli non condivise il progetto: Alberto Volo, interrogato subito dopo l’assassinio del leader meridionale di Terza Posizione (verbale 15.9.1980), ha confermato che Mangiameli disapprovò “la strage, perché si era colpito nel mucchio”.

Nella casa di Tre Fontane, riferisce Rosaria Amico vedova di Mangiameli, il clima si fece insopportabile: banali episodi degeneravano in violenti litigi (interrogatorio del 24.9.1980, pag. 24350 e segg.). Dal canto suo Francesca Mambro ha riferito: “Impostammo dei discorsi di tipo politico col Mangiameli e constatammo la completa diversità delle nostre vedute specie a livello etico per cui i rapporti con lui giunsero alla frattura” (al P.M. di Roma il 12.4.1984, pag. 8822).

Certo “i discorsi di tipo politico” e la “diversità di vedute a livello etico” non erano fondati su valutazioni meramente teoriche e la “frattura” doveva apparire quasi insanabile ai romani se è vero che Francesca Mambro proprio nel luglio del 1980, a Tre Fontane, prese per la prima volta in considerazione la possibilità di uccidere Mangiameli (interrogatorio cit., pag.8824). I rapporti tuttavia non si ruppero definitivamente: subito dopo la strage, forse nell’estremo tentativo di coinvolgere Mangiameli, Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si recarono ancora una volta in Sicilia (infra § 3.5.6 lett. m).

Esclusa la vicenda dell’evasione di Pierluigi Concutelli, su cui regnava il massimo accordo, non resta che una sola possibilità: l’aperto dissidio fu generato dalla mancata condivisione da parte di Francesco Mangiameli del progetto di strage (a meno di non voler condividere le fantasiose versioni via via fornite dagli impauriti comprimari, secondo i quali la lite avvenne perché “Valerio portava il cappello in casa” o perché “aveva sottratto un giornaletto alla figlia di Mangiameli”).

Del resto la “frattura” non poté essere provocata da motivi banali, perché fu talmente profonda da determinare il definitivo abbandono di ogni possibile collaborazione: Mangiameli dismise persino l’idea, a lui particolarmente cara, di far evadere dal carcere Pierluigi Concutelli. Il leader siciliano di Terza Posizione alla fine di agosto riferì al suo amico Gaetano Vaccaro, esponente palermitano di Terza Posizione, che il progetto di fuga era stato ormai accantonato perché non aveva più fiducia in Fioravanti, che gli era sembrato “un po’ pazzo” e col quale aveva avuto screzi (testimonianza di Gaetano Vaccaro alla Corte d’Assise di Roma cit.).

La mattina del 30 luglio 1980 Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro lasciarono Tre Fontane.

Francesca Mambro sostiene che Mangiameli “li cacciò via di casa” benché lei e Valerio lo avessero pregato di farli rimanere: infatti, in quel momento non disponevano di documenti d’identità falsi e correvano il rischio di essere catturati; ma il loro ospite fu irremovibile (interrogatorio reso il 21.12.1985 al P.M. di Roma –pag. 8894 e segg - e dichiarazioni rese l’8 maggio 1996 alla Corte d’Assise di Roma, pag. 8847 e segg.). La tesi di Francesca Mambro, esternata molti anni dopo i fatti, sembra trovare conferma in una specifica circostanza: il 10 luglio 1980 a Roma era stato rinvenuto un giubbotto che Giuseppe Valerio Fioravanti aveva perso. Nelle tasche erano state trovate alcune fotografie del Fioravanti stesso, cocaina, proiettili per pistola, la pianta del luogo ove era stata abbandonata la motocicletta usata per commettere l’omicidio del giudice Mario Amato e due certificati anagrafici di Amedeo De Francisci. Valerio Fioravanti durante il suo soggiorno in Sicilia disponeva di un documento falso intestato, appunto, ad Amedeo De Francisci (registrazione presso l’Hotel Politeama).

Sennonché la tesi di Francesca Mambro si rivela costruita a posteriori: la coppia aveva con grande anticipo e accuratamente preparato la sua partenza. Qualificandosi come Rosalia e Lorenzo Cucco, aveva da qualche tempo prenotato posti sugli aerei in partenza da Palermo per Roma, e precisamente: su quello delle h. 15,30 del 29 luglio; su quello delle h. 17,45 del 30 luglio e, infine, su quello delle h. 17,45 del 1° agosto 1980. La circostanza non è oggetto di contestazione. In ogni caso, Cristiano Fioravanti racconta che il fratello adoperava spesso lo pseudonimo di “Cucco” e lo stesso Valerio Fioravanti ammette, sia pure con riserva, di avere fatto uso di quel nome per il viaggio di ritorno a Roma (dichiarazioni rese il 17.11.1989, pag. 8675). Gli accertamenti anagrafici disposti nella fase istruttoria del procedimento a carico dei maggiorenni hanno escluso che a Palermo o Roma esistessero altre persone così nominate.

I coniugi Mangiameli accompagnarono i loro ospiti all’aeroporto di Palermo: in automobile “vi era un silenzio glaciale per tutto il viaggio” (dichiarazioni rese da Rosaria Amico al G.I. di Bologna il 21.12.1983). I due scesero lontano dall’aerostazione ben prima delle h. 17,45 (orario di partenza di uno degli aerei su cui avevano prenotato). Infatti, riuscirono a trovar posto sul volo delle h. 11,10 e s’imbarcarono come mr. e mrs. De Franceschi.

Da quel momento e fino alle h. 23,45 del 31 luglio le tracce di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si perdono.

Solo il 2 dicembre 1987, Mauro Addis, davanti alla Corte d’Assise di Bologna, smentendo le sue precedenti affermazioni, ha dichiarato che nel pomeriggio del 31 luglio 1980 incontrò Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro a Taranto e li accompagnò a vedere i locali che dovevano servire da covo per la fuga di Concutelli. I tre cenarono poi insieme; infine Addis accompagnò la coppia (che non aveva mai visto prima e che gli si presentò adoperando gli pseudonimi di Riccardo e Marta) fino all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Francesca Mambro è stata interrogata nel corso della stessa udienza subito dopo Addis e ha confermato le dichiarazioni del suo amico; così, per la prima volta, ha accettato di parlare dei movimenti suoi e del suo uomo tra il 30 e il 31 luglio 1980: da Roma erano partiti in treno per Taranto allo scopo di accertare se l’appartamento trovato da Addis fosse idoneo allo scopo. La sera del 31 luglio, dopo cena, Addis li aveva accompagnati da Taranto a Fiumicino, dove per un pelo erano riusciti a prendere l’ultimo aereo per Venezia, quello delle h.23,45; si erano imbarcati adoperando ancora una volta il nome di De Franceschi.

Poco dopo anche Valerio Fioravanti ha confermato questa versione dei fatti.

La Corte condivide e fa proprie le motivazioni riportate nella sentenza impugnata: “il viaggio a Taranto (...) non (è) mai avvenuto: perché il percorso ferroviario (...) comportava – come si è accertato attraverso rilevazioni della Polfer (...) circa dieci ore di viaggio e tre cambi di treno, una cosa assolutamente inconcepibile per Valerio (Fioravanti) e la Mambro, abituati a spostarsi con ben altra rapidità (...), senza contare che tutta quella fatica per andare semplicemente a prendere le chiavi della casa di Gandoli e visionarla, senza che fosse di imminente realizzazione il piano concernente Concutelli, non aveva alcun senso. Deve perciò opinarsi che l’Addis – che al tempo delle sue dichiarazioni era divenuto amico della coppia (...), tanto da essere stato il loro testimone di nozze, e riconoscente nei loro confronti perché Valerio (Fioravanti) si era auto-accusato dell’omicidio Todaro- Paxou proprio per salvare esso Addis – abbia voluto fornire un assist alla coppia in questione, favorendo l’assunto che nei giorni immediatamente precedenti la strage Valerio (Fioravanti) e la Mambro si stavano occupando di tutt’altre cose” (pag. 111 e seg.).

Nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 1980, all’una, Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro giungono all’aeroporto di Treviso: ad attenderli è Gilberto Cavallini.

Quando il processo a carico del minorenne era appena iniziato, la contestuale presenza in Sicilia e il successivo convergere nell’imminenza della strage di Luigi Ciavardini, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro a Treviso, è apparso sospetto al Giudice istruttore di Palermo dr. Giovanni Falcone: “il Giudice istruttore chiede al Ciavardini come mai Fioravanti e la Mambro siano andati a casa di Cavallini, nonostante la presenza di esso Ciavardini e nonostante che per essi fosse abbastanza ragionevole rientrare a Roma, com’è dimostrato dal fatto che, all’indomani della strage di Bologna vi fanno ritorno”. La risposta di Ciavardini è a dir poco sorprendente e non merita commenti: “non c’era nulla di preordinato nella nostra contemporanea presenza a casa del Cavallini; è stata praticamente una coincidenza accidentale” (interrogatorio del 21 giugno 1986, pag. 9310).

Nei giorni compresi tra il 1° e il 3 agosto Valerio Fioravanti consegna a Luigi Ciavardini la falsa patente di guida intestata ad Amedeo De Francisci e riceve in cambio il documento a nome Flavio Caggiula.

E’ vero, come si legge nella sentenza appellata, che tale ultimo documento era sicuro (intestato a persona realmente esistente sconosciuta alle forze dell’ordine), mentre la patente di guida a nome De Francisci era pressoché inutilizzabile a seguito del rinvenimento del giubbotto di Valerio Fioravanti e dell’arresto del vero De Francisci.

Ma non è stata certo la necessità di effettuare lo scambio a portare Valerio Fioravanti e Francesca Mambro a Treviso.

A Roma, dove erano giunti nella tarda mattinata del 30 luglio, i due godevano di rifugi sicuri (in effetti, come si è già affermato, riescono a far perdere le loro tracce). Proprio a Roma avevano la possibilità di ottenere con facilità e in breve tempo un nuovo documento: infatti, nella capitale risiedeva Massimo Sparti, falsario del gruppo, il quale già in altre occasioni aveva rifornito la banda (e prima ancora gli appartenenti al FUAN, retro, cap. II, § 3) di attestati falsi. In ogni modo, il viaggio a Treviso certamente comportava l’attraversamento di posti di polizia aeroportuale e l’elevata possibilità di controlli, peraltro intensificati proprio quel giorno a seguito dell’attentato a Palazzo Marino: era dunque molto più prudente non muoversi e attendere la consegna di un nuovo documento o il rientro di Ciavardini o effettuare lo scambio di documenti a mezzo d’intermediari o per posta.

 

2.4. Conclusioni.

L’esposizione degli avvenimenti accaduti nel luglio del 1980 consente di trarre le seguenti conclusioni:

a)     il 13 luglio Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Giorgio Vale si recano a Palermo: scopo del viaggio è essenzialmente quello di convincere Francesco Mangiameli della necessità di attuare il progetto terroristico che prevedeva in agosto (retro, dichiarazioni di Luigi Vettore Presilio, § 1.1) un gravissimo attentato dinamitardo alla stazione ferroviaria di Bologna e a settembre l’omicidio a Treviso del giudice Giancarlo Stiz;

b)    si decide di inviare Luigi Ciavardini, latitante e ospite di Mangiameli, a Treviso, dove Gilberto Cavallini sarebbe stato incaricato di organizzare una base per la banda;

c)     Luigi Ciavardini e Giorgio Vale rientrano a Roma, e quest’ultimo prende contatto con Gilberto Cavallini che già si trova nella città veneta;

d)    Valerio Fioravanti e Francesca Mambro restano in Sicilia ma i loro sforzi si rivelano vani: Mangiameli approva l’omicidio del giudice Stiz, ma non condivide la strage. Ne scaturisce una lite;

e)     Luigi Ciavardini il 24 luglio è a Treviso nel rifugio approntato da Cavallini e almeno fino al 28 luglio non conosce la data esatta in cui sarà collocato l’ordigno: infatti, fissa un appuntamento con Elena Venditti a Venezia proprio per il 2 agosto; appuntamento che avrebbe facilmente potuto disdire o spostare di persona fino a quando la sua amica rimase a Castelfranco Veneto ospite della coppia Fiore - Guidolin

f)      Del resto, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro quella data non l’avevano ancora stabilita con esattezza: il loro rientro a Roma era programmato in un periodo compreso tra le h. 17 del 29 luglio e le h.19,30 del 1° agosto, data quest’ultima incompatibile (attesi i successivi movimenti della coppia) con il giorno e l’ora in cui effettivamente avvenne l’esplosione (h. 10,25 del 2 agosto);

g)     Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro lasciano la Sicilia il 30 luglio 1980 alle h.11,10: quella stessa mattina era stata diffusa la notizia del fallito attentato a Palazzo Marino di Milano (commesso alle h.1,55 del 30 luglio);

h)     come si ricorderà Raffaella Furiozzi, nel riferire le confidenze fatte da Gilberto Cavallini a Diego Macciò, aveva appunto dichiarato che erano stati Fioravanti e la Mambro “a prendere l’iniziativa della strage dopo il fallimento” dell’azione a Palazzo Marino;

i)       il 1° agosto 1980 Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini sono nuovamente insieme a Treviso;

j)       la ragione del ricongiungimento non è da ricercare nello scambio di documenti avvenuto in quei giorni tra Fioravanti e Ciavardini.

 

3. La fase esecutiva.

3.1. La telefonata di Luigi Ciavardini.

Si è già accennato che Luigi Ciavardini ed Elena Venditti, il 24 luglio 1980, avevano deciso di incontrarsi nuovamente a Venezia e ed avevano fissato un appuntamento per il 2 agosto: il parto della moglie di Roberto Fiore era previsto appunto per quei giorni ed Elena Venditti voleva vedere il neonato. Sarebbe arrivata da Roma in treno in compagnia di Cecilia Loreti e Marco Pizzari, e avrebbe così potuto trascorrere ancora qualche giorno insieme al suo uomo (retro, § 2.1).

I tre giovani avevano deciso di partire nella notte tra il 1° e il 2 agosto 1980 (retro § 2.1 – dichiarazioni rese da Elena Venditti alla Corte d’Assise di Bologna il 1.10.1987, pag. 9262), per giungere a Venezia nella mattinata del 2 agosto.

Cecilia Loreti, interrogata il 23.12.1980 dal giudice istruttore di Roma, ha dichiarato: “Ricordo che, dovendo partire il primo agosto per Venezia, giunse a casa di Marco (Pizzari) una telefonata di un amico, che poi era il Ciavardini, il quale disse di non partire più in quanto vi erano dei gravi problemi. Il due agosto vi fu la strage e successivamente io collegai le due cose, tanto che mi preoccupai di chiedere al Ciavardini, che vidi il successivo giorno quattro, quali erano questi problemi e lui mi disse genericamente che aveva avuto da fare per via di alcuni documenti che doveva attendere”. Nuovamente escussa il 5 maggio 1982 dal Giudice istruttore di Bologna ha confermato: “Quando arrivammo il 3 agosto (rectius 4 agosto) alla stazione di Venezia, aspettammo per un paio d’ore il Ciavardini, in quanto la Venditti ci disse che sarebbe venuto a trovarci. Ciavardini arrivò col treno e ripartì in serata stessa, dovendo tornare a Treviso, dove dormiva presso degli amici, dei quali non ci precisò l’identità. Ricordo che commentammo la strage il giorno successivo, quando ci vedemmo a Castelfranco Veneto. Io e la Venditti chiedemmo al Ciavardini se non vi era una relazione tra la strage e la sua telefonata che faceva riferimento a gravi problemi; il Ciavardini si mostrò offeso per quel sospetto e addusse la giustificazione dei documenti, precisando che gli furono consegnati in prestito successivamente al primo agosto.”

Elena Venditti il 1° agosto 1980 era ospite a Ladispoli di Cecilia Loreti e le due ragazze non disponevano di telefono: Ciavardini, secondo il racconto della testimone, avvertì il padre di Marco Pizzari, fidanzato di Cecilia Loreti , amico d’infanzia e vicino di casa dello stesso Ciavardini; questi a sua volta chiamò a Ladispoli lo zio della Loreti, il quale riferì il contenuto del colloquio.

I difensori dell’imputato hanno sostenuto (retro, cap. I, § 4.2, lett. C) che il fatto narrato dalla Loreti è un indizio debolissimo, contraddittorio e immotivato. Infatti, nella sua prima testimonianza (il 23.9.1980 al giudice istruttore di Roma) la giovane non parlò della telefonata di Ciavardini, né accennò al rinvio del viaggio; inoltre, descrisse il soggiorno a Venezia in termini incompatibili con quelli in seguito narrati dalla stessa testimone nel corso delle successive deposizioni. La difesa ha inoltre dedotto che il padre di Pizzari, interrogato nel corso del presente giudizio, ha affermato di non aver mai ricevuto e tanto meno trasmesso il messaggio di Ciavardini.

I rilievi sono destituiti di fondamento.

Effettivamente Cecilia Loreti fu interrogata una prima volta il 23 settembre 1980 alle h.17,20 e successivamente quello stesso giorno alle h. 21. In quelle prime occasioni, la teste riferì sommariamente del viaggio a Venezia ma non parlò del differimento della partenza (pag. 9267 e segg. e pag. 9271 e segg.).

La circostanza è facilmente spiegabile: la Loreti era ascoltata esclusivamente per accertare fatti di eversione accaduti a Roma prima del luglio 1980. In particolare, i primi due verbali sono stati redatti mentre era in corso una vasta operazione di polizia durante la quale si era data esecuzione a numerosi provvedimenti d’arresto emessi dalla Procura della Repubblica di Roma per fatti gravissimi; provvedimenti che avevano colpito molti aderenti romani a Terza Posizione, tra i quali Elena Venditti e altri amici e conoscenti di Cecilia Loreti.

La giovane è stata sentita la prima volta da ufficiali di Polizia Giudiziaria, senza l’assistenza di un difensore, in un clima di sospetto: si volevano raccogliere elementi sull’omicidio del giudice Mario Amato e appurare quale aiuto la Loreti avesse prestato a Luigi Ciavardini durante la latitanza. Quelle dichiarazioni sono costate alla giovane l’incriminazione per favoreggiamento personale. E’ stata così nuovamente interrogata a distanza di poche ore dal giudice istruttore alla presenza di un difensore d’ufficio.

E’ dunque comprensibile che in quelle condizioni i sospetti che nutriva nei confronti dell’amico sulla strage siano stati, forse inconsapevolmente o forse per paura, “censurati” (ben conosceva le capacità omicide del giovane e del “gruppo dei sei pazzi meravigliosi”). Non a caso in tutte le dichiarazioni rese in quel concitato 23 settembre del 1980 è indicata Trieste, non Treviso, quale sede del rifugio segreto di Ciavardini.

Cecilia Loreti è nuovamente interrogata tre mesi più tardi, il 23 dicembre 1980, dopo la cattura di Luigi Ciavardini, alla presenza del proprio difensore di fiducia e in un clima meno teso. Il discorso cade casualmente su Luca De Orazi, conosciuto dalla Venditti e all’epoca inquisito per la strage: come inequivocabilmente emerge dal verbale, proprio quel fortuito richiamo all’eccidio di Bologna sollecita il ricordo della teste : “a proposito di questo fatto (la strage di Bologna n.d.r.)...” (pag. 9288).

Tanto premesso occore ricordare:

a)    “quanto al profilo soggettivo (...) la teste è sempre stata coerente e assolutamente lineare, mentre non può esserle attribuita alcuna ostilità – del resto mai nemmeno prospettata dalla difesa (neppure nel corso del giudizio minorile n.d.r.) - nei confronti del prevenuto, dal momento che alla data del dicembre 1980 mancava ancora quasi un anno all’insorgere del contrasto che avrebbe portato all’uccisione – 30 settembre 1981 – del Pizzari” (assassinato da esponenti dei Nar, tra cui la Mambro e Cavallini, perché ritenuto responsabile di aver segretamente denunciato alle Autorità il nascondiglio di Giorgio Vale, provocandone la morte durante il tentativo d’arresto – Sentenza definitiva della Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 16.5.1994, Cap. VII, lett. B, § 6)

b)    Elena Venditti (donna di Ciavardini durante la latitanza e sua complice in numerosi delitti) ha ammesso che il viaggio fu effettivamente rinviato a seguito di un contatto telefonico tra Ciavardini e la Loreti (14 maggio 1982 al G.I. di Bologna, pag. 9243 e segg);

c)     sempre Elena Venditti ha confermato le modalità della comunicazione: Ciavardini telefonò al padre di Pizzari che a sua volta chiamò lo zio della Loreti;

d)    anche Luigi Ciavardini ha dichiarato: “E’ vero che la gita fu rinviata su mia iniziativa (...) Quando avevo bisogno di comunicare con la Venditti lo facevo per mezzo della Loreti, perché la Venditti era nota come mia fidanzata e, considerata la mia latitanza, la cosa poteva presentare dei rischi. La Loreti abitava a Ladispoli in un appartamento privo di telefono. Nello stesso edificio, in altro appartamento, abitava lo zio della Loreti (...). Io chiamavo questo signore e lui mi faceva parlare con la Loreti. Così fu fatto probabilmente in prossimità del 2 agosto. (...) Lo scambio dei documenti (De Francisci contro Caggiula n.d.r.) avvenne la sera del 30 se Valerio arrivò a Treviso il 30 o la sera del 31 se arrivò il 31 (...) da questo fatto desumo che la telefonata la feci il 31 nella prima ipotesi o il 1° agosto nella seconda” (al P.M. minorile di Bologna il 27 luglio 1990, pag. 9435). Siccome è certo (retro § 2.3) che Valerio Fioravanti e Francesca Mambro giunsero a Treviso all’una di notte del 1° agosto, si deve concludere, per ammissione dello stesso imputato, che la telefonata di differimento fu fatta appunto il 1° agosto 1980.

In forza di tali elementi non è lecito dubitare dell’esistenza della conversazione, della data in cui avvenne e del suo contenuto.

E’ sintomatico che lo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nel richiedere l’archiviazione (cfr. retro, cap. I, § 1), affermi: “la spontaneità della dichiarazione resa dalla Loreti al Giudice Istruttore di Roma il 23 dicembre 1980 (senza che sul punto le fossero state rivolte domande), la coerenza con cui nelle successive occasioni la donna ha sempre mantenuta la sua versione e soprattutto il collegamento che la donna ha stabilito tra il differimento del viaggio e la strage (operazione mentale che sarebbe stata impossibile se la comunicazione del Ciavardini fosse pervenuta dopo la notizia del delitto) inducono a ritenere maggiormente attendibile la Loreti che la Venditti (...) a questo punto non sembra più possibile dubitare che la telefonata sia avvenuta prima del due agosto...” (richiesta d’archiviazione del P.M. minorile 11.12.1990, pag. 39 e segg.).

Si deve peraltro ricordare che le dichiarazioni di Cecilia Loreti sono state più volte attentamente vagliate, sia nel giudizio contro i maggiorenni, sia in altri procedimenti, sia in questo processo; la conclusione è stata sempre la stessa: “non solo e non tanto per la sua veste di testimone, quanto per gli importantissimi riscontri che hanno trovato le sue informazioni (...) deve giungersi ad affermare che la deposizione di Cecilia Loreti è integralmente degna di fede ” (Sentenza definitiva Corte d’Assise d’Appello di Bologna, cap. VII, lett. B, § 6).

Nessun rilievo assume la circostanza che a distanza di circa vent’anni il padre di Marco Pizzari non conservi ricordo di quella conversazione telefonica e non trovi nella sua agenda il numero dell’utenza telefonica di Ladispoli dello zio della Loreti: infatti, tutti i protagonisti (Loreti, Venditti e Ciavardini) concordano nell’affermare che quella telefonata effettivamente fu fatta secondo le modalità illustrate ed ebbe quel preciso contenuto.

 

3.2. Le ragioni che indussero Luigi Ciavardini a differire l’appuntamento.

Luigi Ciavardini solo dal luglio 1990 in poi ha sostenuto che i “gravi problemi” che lo indussero a chiedere alla fidanzata e agli amici di non partire erano dovuti al fatto di non poter disporre di un falso documento credibile: “Quando Valerio arrivò a Treviso, in serata (rectius nella notte) mi chiese di restituirgli il documento Caggiula e diede a me un altro documento, intestato ad Amedeo De Francisci che era stato arrestato, arresto avvenuto, se non sbaglio, verso metà luglio. Non si poteva andare in giro con quel documento” (interrogatorio reso il 27 luglio 1990 al P.M. minorile di Bologna, pag. 9435). Lo stesso Ciavardini spiega che differì l’appuntamento anziché annullarlo definitivamente perché sperava, “nel frattempo, di trovare un documento più valido”(int. cit.).

Tali giustificazioni sono palesemente inattendibili. Infatti:

1)     lo stesso Ciavardini, nel corso dell’interrogatorio reso al G. I di Bologna il 5 giugno 1982, si era rifiutato di riferire i reali motivi del rinvio e, quando gli erano state contestate le concordi dichiarazioni della Loreti e della Venditti (“chiesi al Ciavardini, che vidi il successivo giorno quattro, quali erano questi problemi e lui mi disse genericamente che aveva avuto da fare per via di alcuni documenti”), aveva affermato che nei primi giorni di agosto del 1980 non aveva alcun problema di documenti “e non è stato certo per tale problema che non ho pernottato a Venezia”;

2)     Elena Venditti ha dichiarato che Luigi Ciavardini “oltre al documento intestato a Flavio Caggiula (...) ne aveva un altro intestato a Marco Arena; quest’ultimo lo aveva fin da prima che fosse colpito da ordine di cattura” (interrogatorio reso al G.I. di Roma il 24 settembre 1980);

3)     le dichiarazioni della Venditti trovano conferma al momento dell’arresto di Ciavardini, avvenuto il 4 ottobre 1980: in quell’occasione l’imputato era appunto in possesso del falso documento intestato a Marco Arena;

4)     Luigi Ciavardini afferma che il giorno successivo allo scambio delle false patenti di guida (2 agosto 1980) si recò a Padova al mercato di Prato della Valle in compagnia di Cavallini, Mambro e Fioravanti; risulta allora davvero incomprensibile per qual motivo il documento “De Francisci” gli impedisse di andare a Venezia a incontrare la fidanzata e gli consentisse invece di andare a Padova con gli amici;

5)     il quattro agosto i problemi relativi al possesso del documento “bruciato” non erano stati ancora risolti e non lo saranno neppure in seguito, tant’è che il giorno sei di quello stesso mese Ciavardini era ancora in possesso della stessa patente; allora non si capisce perché l’appuntamento non fu definitivamente annullato e perché gli amici il 2 agosto non potessero raggiungerlo e il 4 agosto invece sì;

6)     del resto appare inverosimile che un giovane disinvolto e ormai esperto a muoversi in latitanza sia incapace di organizzarsi per superare il banale problema di alloggio senza documenti;

7)     Ciavardini, dopo lo scambio di documenti con Fioravanti, non limitò in alcun modo i suoi movimenti, né prese particolari precauzioni (benché il compimento della strage avesse determinato una forte intensificazione dei controlli e una più pregnante ricerca dei latitanti appartenenti all’area dell’estrema destra eversiva); infatti:

1)     il giorno quattro l’imputato va in treno a Venezia e trascorre il pomeriggio con la sua fidanzata e in serata sempre in treno fa rientro a Treviso;

2)     il giorno cinque è alla guida di un’autovettura rubata e a seguito di un incidente esibisce al conducente antagonista proprio la patente De Francisci;

3)     il giorno 6 si reca a Castelfranco Veneto, poi a Mestre e infine torna a Roma in treno in compagnia della Venditti, della Loreti e del Pizzari, sempre avendo al seguito quel documento.

Pertanto, i “gravi problemi” che hanno giustificato il rinvio dell’incontro non possono essere in alcun modo collegati allo scambio di patenti false avvenuto nella notte del 1° agosto 1980 tra Fioravanti e Ciavardini.

La mancanza di documenti fu solo una scusa che Ciavardini inventò con la Venditti e la Loreti per giustificare il differimento della gita.

Molti anni dopo, quella banale scusa è stata trasformata dall’imputato in argomento difensivo: per la necessità di far coincidere il più possibile la versione dei fatti da lui prospettata con le dichiarazioni rese da Elena Venditti e Cecilia Loreti.

Del resto, nel corso di questo procedimento, sono state contestate all’imputato tali evidentissime contraddizioni e questi ha nuovamente cambiato versione: “probabilmente lo spostamento è avvenuto perché essendo venuti la Mambro e Fioravanti a Treviso era un’occasione per stare con loro un giorno, due giorni, il tempo che si stava insieme lì”.

Non vi è dubbio (l’imputato del resto lo conferma) che i motivi che indussero Luigi Ciavardini a rinviare l’appuntamento con Elena Venditti siano da ricercare nell’incontro avvenuto nella notte del 1° agosto 1980 con Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali era già pervenuta alla conclusione che “quell’attiva e reciproca collaborazione (tra Fioravanti e Ciavardini, n.d.r.), accertata con sicurezza, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage del due agosto 1980, non solo autorizzava a supporre che si fosse manifestata anche in relazione a quell’evento (...) ma si armonizzava con la più favorevole ipotesi, e cioè con la preventiva conoscenza ( da parte di Ciavardini, n.d.r.) di quello che sarebbe dovuto accadere a Bologna il 2 agosto 1980” (sent. 23.11.1995, cit.).

Si è già esposto che Luigi Ciavardini era stato trasferito da Palermo a Treviso per disposizione di Giuseppe Valerio Fioravanti. E’ altresì certo che almeno fino al 28 luglio Luigi Ciavardini ha ignorato la data esatta in cui sarebbe stato collocato l’ordigno esplosivo alla stazione ferroviaria di Bologna.

Si è anche affermato che la rottura tra Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesco Mangiameli si è consumata alla fine di Luglio: il ventaglio di prenotazioni aeree fatte dalla coppia Fioravanti - Mambro tra il 29 di quel mese e il 1° agosto successivo convince che la data precisa dell’attentato a Bologna fu stabilita con esattezza solo il 30 luglio, in singolare coincidenza con il diffondersi della notizia del fallito attentato di Milano a Palazzo Marino. Del resto, come si è sostenuto, gli intenti celebrativi che la strage doveva necessariamente avere erano compatibili con le generiche indicazioni fornite da Vettore Luigi Presilio (“nella prima settimana di agosto”, quindi, tra il 1° e l’8) e da Massiliano Fachini (“al più presto”, quindi in data indeterminata, ma successiva e prossima al 26 luglio).

All’una di notte del 1° agosto Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro erano sbarcati all’aeroporto di Venezia; Gilberto Cavallini li aveva accompagnati a Treviso. Dopo poco avevano incontrato Luigi Ciavardini. Il gruppo si era così ricongiunto nell’imminenza della strage.

Ne discende che l’ipotesi immediatamente formulata dalla Loreti e dalla Venditti - si resero conto dell’enormità della scusa inventata da Ciavardini e pensarono che strage e telefonata fossero intimamente connesse - “è quella imposta dalla logica più elementare a chi – come la Loreti ( e la Venditti), appunto – sa che il Ciavardini è attivamente impegnato in imprese terroristiche” (sentenza definitiva della Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 16.5.1994, cap. VII, § 6)

Il viaggio a Venezia, dunque, è stato rinviato solo perché Ciavardini nella notte aveva appreso da Giuseppe Valerio Fioravanti e da Francesca Mambro i dettagli del piano criminoso e aveva saputo che il giorno successivo, 2 agosto 1980, sarebbe stata fatta esplodere la bomba alla stazione ferroviaria di Bologna.

E valga il vero che Luigi Ciavardini il 1° agosto fu improvvisamente indotto (cfr. retro § 2.5, lett. e) a differire l’appuntamento del giorno successivo per gravi problemi che insorsero a seguito dell’arrivo di Fioravanti e Mambro: problemi che fino al 31 luglio non c’erano e che già il 3 agosto non esistevano più.

E’ da escludere che la telefonata sia stata fatta solo per proteggere la fidanzata e gli amici: per evitare cioè che questi transitassero dal capoluogo emiliano proprio in coincidenza o in prossimità dello scoppio.

A quell’epoca due soli treni provenienti da Roma e diretti a Venezia arrivavano a Bologna in orario prossimo a quello dell’esplosione (h. 10,25): il primo (E596) partiva dalla stazione Tiburtina alle h. 5,22 e arrivava a Bologna alle h. 10,53; il secondo (E572) partiva alle h. 5,44 e sostava a Bologna alle h. 10, 46.

Sennonché la Venditti ha più volte ribadito che il terzetto aveva “programmato di partire da Roma nella notte” (interrogatorio reso il 14.5.1982 al G.I. di Bologna cit.: “avremmo dovuto partire da Roma nella notte tra il due e il tre – rectius tra il 1° e il 2 -; cfr. anche dichiarazioni rese il 1°.10.1987 avanti la Corte d’Assise di Bologna “la partenza doveva essere tra il 1° e il 2 agosto, ma rimandammo”).

Ora, il 2 agosto, alle 5,22 c’è già luce: nessuno definirebbe quell’ora come notturna.

Dunque i tre avrebbero dovuto prendere l’unico altro treno utile: l’E710 partiva da Roma Tiburtina a mezzanotte e due minuti, quindi senza alcun dubbio di notte, sostava a Bologna dalle h. 5,29 alle h. 5,58 e arrivava a Venezia alle h. 8,15.

Ed era proprio quello il treno prescelto.

Infatti:

-         l’appuntamento fu differito di sole quarantotto ore (effettivamente Marco Pizzari, Elena Venditti e Cecilia Loreti pernottarono all’Hotel Diana di Venezia nella notte tra il 4 e il 5 agosto, come risulta dall’apposito accertamento dei carabinieri di quella città);

-         Luigi Ciavardini ha “bloccato” la partenza degli amici fissata per la notte tra il 1° e il 2 agosto e ha differito l’appuntamento, nel corso di un’unica conversazione telefonica. Se così non fosse si dovrebbero ipotizzare due telefonate: una il 1° agosto, con la quale il viaggio è stato annullato o rinviato a data da destinarsi; un’altra nella serata del 2 o durante il 3 agosto per fissare il nuovo appuntamento. Ora nessuno dei protagonisti (Loreti, Venditi e Ciavardini) ha mai parlato di due conversazioni. Inoltre, Cecilia Loreti avrebbe avuto certamente memoria di due avvisi: ché se una sola telefonata è bastata a mettere in sospetto lei e la Venditti, figuriamoci due, fatte per giunta a cavallo dell’evento strage;

-         l’esplosione del 2 agosto aveva provocato danni gravissimi al più importante nodo ferroviario d’Italia: ne derivarono per alcuni giorni notevoli disagi e indicibili ritardi per i viaggiatori. Peraltro, a seguito dell’attentato, le confederazioni sindacali avevano indetto proprio per la mattina del 4 agosto una serie di manifestazioni che avrebbero ancor di più acuito i ritardi dei convogli (cfr. rapporto della Digos di Bologna del 1°.4.1997);

-         Cecilia Loreti, Marco Pizzari ed Elena Venditti ben sapevano che sarebbero andati incontro ad un viaggio disastroso, ma l’appuntamento era stato ormai fissato e non potevano in alcun modo mettersi in contatto con Luigi Ciavardini (“Nè la Venditti né la Loreti avevano la possibilità di rintracciarmi, di modo che ero io che dovevo, di volta in volta, farmi vivo”. Dichiarazioni rese da Luigi Ciavardini al G.I. di Bologna il 5.6.1982, cit.);

-         infatti, la Venditti racconta che il treno rimase fermo a Firenze per un’ora e la Loreti parla di un’altra sosta di due ore e mezza alla stazione di Bologna per una manifestazione (il fatto trova conferma nel rapporto della Digos cit.);

-         i tre tuttavia riuscirono ad arrivare a Venezia nelle primissime ore del pomeriggio (verosimilmente prima delle 14): Cecilia Loreti riferisce che giunti alla stazione ferroviaria di Venezia attesero per due ore l’arrivo di Ciavardini; sia la Loreti, sia la Venditti dichiarano di aver trascorso l’intero pomeriggio in compagnia del giovane che ripartì in treno per Treviso quella stessa sera (dichiarazioni rese dalla Loreti il 5.5.1985 al G.I. di Bologna - pag. 9292 – e dalla Venditti il 24.9.1980 al G.I. di Roma – pag. 9203).

Ora, in quelle condizioni di gravissima emergenza, di disordine totale e di ritardi a tempo indeterminato, è chiaro che l’unico treno in grado di arrivare a destinazione prima delle h. 15 era, appunto, l’E710: infatti, gli altri due treni, giunti a Venezia necessariamente in serata, non avrebbero consentito a Ciavardini di trascorrere “l’intero pomeriggio” in compagnia degli amici.

Ne discende che anche per giungere a Venezia il 4 agosto i tre si servirono del treno in partenza da Roma Tiburtina nella notte tra il 3 e il 4 alle h. 00.02.

Ebbene, la nozione stessa di appuntamento (che Ciavardini e la Venditti si fossero dati un appuntamento è circostanza assolutamente pacifica ammessa da tutti i protagonsti), presuppone necessariamente la conoscenza non solo del giorno, ma anche dell’ora e del luogo determinati per l’incontro.

Sennonché le stesse modalità della conversazione telefonica di differimento (Ciavardini parlò con il padre di Pizzari che riferì allo zio della Loreti, il quale, a sua volte, comunicò con la nipote) convincono che l’imputato si limitò a spostare il giorno, lasciando invariati ora e luogo dell’incontro.

E’ dunque certo che anche il 2 agosto il terzetto doveva salire sul treno delle 00,02: sostando a Bologna tra le h. 5,29 e le h. 5,58, per arrivare a Venezia alle h. 8,15.

Luigi Ciavardini sapeva bene che, se l’appuntamento non fosse stato differito, la fidanzata e gli amici sarebbero transitati da Bologna in orario affatto sicuro. E infatti le programmate modalità di realizzazione dell’attentato (doveva produrre effetti devastanti di eccezionale gravità) prevedevano che l’esplosione avvenisse nel momento di massimo afflusso di viaggiatori: quindi, sicuramente non tra le cinque e trenta e le sei del mattino. Inoltre i terroristi dovevano muovere da Treviso senza insospettire Flavia Sbrojavacca, donna di Cavallini, che ignorava la loro vera identità e attività. Era dunque impossibile che la bomba esplodesse prima del momento in cui effettivamente deflagrò: le h.10 e 25.

Quattro ore e mezza, quindi, dopo la partenza da Bologna e oltre due ore dopo l’arrivo a destinazione del treno che la Venditti, la Loreti e il Pizzari avrebbero dovuto prendere.

Dunque: Luigi Ciavardini differì l’incontro non per proteggere l’incolumità fisica dei suoi amici (il rischio che potessero transitare a Bologna in concomitanza con lo scoppio non esisteva e in ogni caso non fu neppure percepito dall’imputato); ma perché, dopo il colloquio avvenuto nella notte con Fioravanti e Mambro, sapeva bene di non essere più lui stesso disponibile per la mattina del 2 agosto 1980 all’appuntamento di Venezia.

 

3.3. Gli alibi.

La sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 16.5.1994 ricorda che l’alibi è un mezzo di difesa con il quale l’imputato vuole dimostrare di essersi trovato altrove quando fu commesso il reato (Cap. VII, lett. D, § 17).

Nel nostro caso, Luigi Ciavardini sostiene di aver trascorso tutta la mattina del 2 agosto a Padova, passeggiando insieme a Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro tra le bancarelle di un mercatino di Prato della Valle: quindi, assai lontano dalla stazione di Bologna.

Invero, gli alibi forniti nell’immediatezza del fatto da Luigi Ciavardini, Giuseppe Valerio Fiorvanti e Francesca Mambro erano tra loro assolutamente incompatibili e affatto diversi.

Luigi Ciavardini il 4 ottobre 1980, a soli due mesi dall’eccidio, ha dichiarato che il 2 agosto si trovava a Palermo, ospite di Francesco Mangiameli (pag. 9320).

Giuseppe Valerio Fioravanti, quando la Procura della Repubblica di Bologna ha emesso ordine di cattura nei suoi confronti per la strage (19.9.1980), ha raccontato al fratello Cristiano che il 2 agosto era al mare a Iesolo con Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e Flavia Sbrojavacca. Dopo il suo arresto, il 25 maggio 1981 (l’eccidio era lontano di meno di dieci mesi) ha dichiarato che nei primi giorni d’agosto lui e la Mambro erano ospitati da Gilberto Cavallini e Flavia Sbrojavacca nella loro casa di Fontane, nell’immediata periferia di Treviso: aveva trascorso l’intera giornata del 2 agosto in quella località, con Gilberto Cavallini e Francesca Mambro (pag. 8694).

Quest’ultima, immediatamente dopo l’arresto, ha raccontato che effettivamente lei e Valerio Fioravanti erano ospitati in casa della Sbrojavacca, ma che il 2 agosto 1980 si erano recati a Padova in compagnia di Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini (interrogtaorio reso il 29.3.1982 al G. I. di Bologna, pag. 8828).

Fioravanti e Ciavardini hanno allora iniziato lentamente a convergere verso l’alibi fornito dalla donna. Il processo di avvicinamento è stato lungo e contraddittorio: la sentenza della Corte d’Assise di Bologna dell’11 luglio 1988, acquisita agli atti di questo giudizio, alle pagg. 641 – 673 (che devono intendersi qui richiamate), ha puntualmente e attentamente ricostruito tale processo.

Sta di fatto che Luigi Ciavardini solo il 24 ottobre 1984, oltre quattro anni dopo il suo primo interrogatorio, ha finito con l’aderire alla versione difensiva di Francesca Mambro: effettivamente il 2 agosto 1980 era andato a Padova con gli altri tre. Sennonché, Giuseppe Valerio Fioravanti in quello stesso periodo ancora non ricordava la presenza di Ciavardini (interrogatorio reso il 26.4.1984 al G.I. di Bologna) e solo venti mesi più tardi, il 14.12.1985, finalmente rammenterà che “Il Ciavardini il 2 agosto era con noi a Treviso”.

Infine, alcuni anni più tardi, i due uomini ricorderanno (adeguandosi a quanto la Mambro andava sostenendo dal 12.4.1984 – al P. M. di Roma, pag. 8823) che la notte tra 1° e il 2 agosto dormirono tutti insieme nella casa di Fontane, ove si trovavano anche Cavallini, la Sbrojavacca e il loro bambino, che a quell’epoca aveva solo 20 giorni (dichiarazioni rese da Giuseppe Valerio Fioravanti il 10.11.1989 alla Corte d’Assise di Bologna, pag. 8648 e segg.; dichiarazioni rese da Gilberto Cavallini il 16.12.1989 al P.M. minorile di Bologna; dichiarazioni di Luigi Ciavardini al T.M. di Bologna all’udienza del 3.5.1999).

Anche la versione definitiva (gita a Padova per fare acquisti al mercato di Prato della Valle) nel corso degli anni ha subito vari adattamenti: in particolare, e per quel che maggiormente interessa, l’orario di partenza dei quattro da Treviso per Padova, sempre fermamente ancorato a quello in cui la Sbrojavacca usciva di casa con il bambino per recarsi dalla madre (o a quello in cui la madre della Sbrojavacca si presentava a prelevare figlia e nipote), ha subito un notevole spostamento in avanti: “la Flavia usciva verso le otto” aveva dichiarato in un primo tempo Fioravanti (25.5.1981). Francesca Mambro, tre anni più tardi (interrogatorio del 25.8.1984), ha invece affermato che la Sbrojavacca tutte le mattine usciva di casa verso le 9 – 9,30 e per quel che attiene specificatamente la mattina del due agosto ha ricordato: “quando arrivò la mamma di Flavia noi facemmo nascondere il Ciavardini in una stanza (circostanza che solo nel corso di questo giudizio sarà vagamente confermata da Ciavardini) perché la madre di Flavia non protestasse per la presenza anche di quest’altro ospite. Poi, saranno ormai state le 10 – 10,30 (...) io, Valerio, Ciavardini e Cavallini andammo con la vettura di questi a Padova”. Dopo numerose altre oscillazioni (la donna all’udienza del 18.11.1989 avanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna dichiarò: “partimmo per (Padova) verso le 9”) Valerio Fioravanti e Francesca Mambro hanno fornito la loro definitiva versione il 5.11.1995 al P.M. di Milano, affermando di essere giunti a Padova tra le h. 10 e le h.11.

I molti anni trascorsi non sono tuttavia bastati per rendere conformi i vari alibi. Ancora all’epoca della pronuncia di condanna della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 16 maggio 1994, permanevano numerose contraddizioni: la persona da cui i protagonisti avevano appreso la notizia della strage (Gilberto Cavallini o Flavia Sbrojavacca); l’autovettura che avevano usato per recarsi a Padova (una o due auto; Opel o B.M.W.); l’orario in cui Flavia Sbrojavacca aveva lasciato la sua abitazione per andare dalla madre; se Maria Teresa Brunelli, madre di Flavia Sbrojavacca, fosse andata o no a prendere la figlia.

Tuttora, ad oltre vent’anni dall’evento, alcune discordanze permangono.

Anzi, dal 1995 le versioni fornite si sono divaricate sulle ragioni della presenza a Padova di Cavallini, con riflessi non indifferenti sugli orari: secondo Ciavardini, Cavallini aveva appuntamento con una persona che doveva abradere i numeri di matricola da alcune armi, lasciò i tre amici in Prato della Valle e tornò di lì a poco, verso mezzogiorno (dichiarazioni rese al T.M. di Bologna all’udienza del 3.5.1999). Fioravanti e Mambro hanno da ultimo sostenuto che Cavallini doveva incontrare a Padova un certo “zio Otto” (soprannome di Carlo Digilio) per affidargli la filettatura della canna di una pistola; si separarono alle h.10,30 e si rincontrarono due ore dopo (dichiarazioni rese al G.I. di Milano il 5.11.1995). Cavallini, dopo aver fornito versioni contrastanti, ha raccontato che a Padova lo aspettava un uomo, detto “il sub” (persona diversa dal Digilio, l’incontro con il quale ha definito “impossibile”) che avrebbe dovuto filettare alcune canne di pistola, lasciò i suoi amici a Prato della Valle ove tornò verso mezzogiorno (al T.M. di Bologna all’udienza del 2.6.1997).

Sostiene la difesa di Luigi Ciavardini che proprio questa lenta e faticosa ricostruzione degli spostamenti del 2 agosto 1980, da un lato dimostra che gli imputati non si erano preventivamente accordati, dall’altro è indice di genuinità del ricordo.

Al riguardo non può che ricordarsi quanto si legge, in risposta ad un’analoga eccezione, nella sentenza 23.11.1995 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro:

“Il rilievo non può essere condiviso.

Deve, innanzi tutto, precisarsi che se, in linea generale, non può contestarsi che spesso i cattivi o imprecisi ricordi sono espressione della spontaneità e genuinità con la quale un soggetto ricostruisce il passato, altrettanto non può dirsi quando la ricostruzione ha riferimenti specifici con un grave episodio delittuoso rispetto al quale un soggetto abbia immediatamente percepito il rischio di un personale coinvolgimento: in questi casi alla precisione e costanza del ricordo contribuisce la necessità stessa della propria difesa da un’accusa ingiusta, ma possibile.

E tale pericolo fu percepito da entrambi gli imputati, tant’è che Mambro lo rivelò a Cavallini, ed entrambi gli imputati, pur negando la loro partecipazione alla strage, hanno sempre riconosciuto che, appresa la notizia di quanto era successo a Bologna il 2 agosto 1980, essi immediatamente ebbero il timore che il loro gruppo poteva essere additato come il maggiore indiziato: e, del resto, tutte le fonti d’informazioni attribuivano quella strage alla destra eversiva.

Inoltre non è esatto che un alibi non sia stato offerto dagli imputati, ma è vero, invece, che la sua consistenza si è rivelata, secondo l’appropriata conclusione del giudice di rinvio, contraddittoria e non affidabile.”

Tutto ciò, ovviamente, vale anche per Luigi Ciavardini, con un’aggravante: il giovane, a differenza dei maggiorenni, fornì spontaneamente il suo alibi il 4 ottobre 1980, nell’immediatezza del fatto, quando ancora nessun sospetto si era addensato su di lui per il reato di strage e senza che gli inquirenti gli rivolgessero alcuna specifica domanda (si parlava genericamente della sua partecipazione a “Terza Posizione” e gli si era chiesto se avesse conosciuto Francesco Mangiameli). Ebbene in quel momento egli era già stato espulso dalla banda armata e ogni rapporto con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini era cessato (retro, cap. I, § 7 e § 9, lett. i ). Mai come in questo caso il troppo zelo si è trasformato in boomerang.

Non solo l’alibi di Luigi Ciavardini si è rivelato contraddittorio e inaffidabile, ma è stato sostanzialmente smentito da tutti coloro a cui era stato affidato.

Infatti, l’aiuto di Gilberto Cavallini è stato assai tiepido: interrogato nel corso del presente giudizio si è trincerato dietro molti “non ricordo”, “non ne sono sicuro”, “io non posso ricordare dettagliatamente quello che è avvenuto 17 anni fa” ecc. In precedenza tutte le sue dichiarazioni si basavano su un presupposto: il ricordo della giornata trascorsa a Padova era frutto di una ricostruzione ex post fatta da lui, Mambro e Fioravanti: “tempo dopo la strage, essendo apparsi sui giornali i nomi di Fioravanti Valerio e di Francesca Mambro come in qualche modo coinvolti nella strage, parlando tra noi cercammo di ricostruire dove ci trovassimo il due agosto 1980 e aiutando reciprocamente le nostre memorie pervenimmo alla conclusione che all’ora in cui scoppiò la bomba noi eravamo a Padova, se non ricordo male in Piazzza delle Erbe o Prato della Valle. In ogni caso eravamo insieme e non certo a Bologna. Ricordo questo perché scherzando gli dissi che in caso di necessità potevo fornirgli io l’alibi” (al G.I. di Bologna 8.2.1986; cfr. sul punto anche la sentenza delle Sez. Un. 23.11.1995 cit. ).

Flavia Sbrojavacca ha reso dichiarazioni vaghe e non ha fornito alcun credibile elemento che consenta di ricostruire con esattezza i giorni in cui Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro furono suoi ospiti. Nulla ha saputo precisare su quanto Cavallini e suoi amici abbiano fatto il 2 agosto 1980.

La donna peraltro, per le evidenti reticenze e per le numerose contraddizioni in cui è incorsa, appare palesemente e totalmente inattendibile:

-         interrogata una prima volta dal Giudice istruttore di Venezia il 28 settembre 1984 ha fornito pochi scarni elementi da cui può esclusivamente dedursi che Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro erano suoi ospiti da qualche giorno quando il figlio compì un mese, cioè il 10 agosto 1980;

-         davanti alla Corte d’Assise di Bologna il 21 ottobre 1987 la donna ha ricordato che il 2 agosto 1980 Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro erano presso di lei e che partirono uno o due giorni dopo. La Sbrojavacca non ha saputo precisare la data di arrivo dei due, né ha fornito altre indicazioni sulla giornata del due agosto. Peraltro, il tardivo ricordo non è stato ancorato ad alcun preciso riferimento;

-         nel corso di questo giudizio la Sbrojavacca ha dichiarato di avere ricordi assai vaghi, non ha confermato alcuna delle sue precedenti dichiarazioni, affermando di aver perso ogni riferimento e di non essere perciò in grado di precisare in quali giorni Fioravanti e Mambro furono suoi ospiti. Ha però escluso che Ciavardini possa aver dormito a casa sua nella notte tra il 1° e il 2 agosto 1980 (cfr. dichiarazioni rese: al T.M. di Bologna il 14.4.1999; alla Corte d’Assise di Bologna il 21.10. 1987 – integralmente riportate nella sentenza della Corte d’Assise d’appello di Bologna del 16.5.1994, cap. VII, lett. D, §17.3; al P.M. minorile di Bologna il 16.12.1989);

Maria Teresa Brunelli - teste più volte riconosciuta come assolutamente credibile - ha affermato di aver visto (casualmente) la Mambro a Treviso nei primi di agosto, ma ha escluso in modo categorico che Fioravanti, Mambro e Ciavardini possano aver dormito in quei giorni a casa della figlia: “mi recavo a casa di mia figlia per aiutarla in tutti i sensi praticamente ogni giorno. Avevo le chiavi di casa sua. (...) Escludo che la Mambro e il Fioravanti abbiano dormito a casa della Flavia” (dichiarazioni rese il 24 settembre 1984 al G.I. di Venezia). Nel corso del processo celebrato in sede di rinvio dalla Corte d’Appello di Bologna, Valerio Fioravanti ha preso atto di queste dichiarazioni e ha sorprendentemente e repentinamente cambiato la sua versione, contraddicendo, ancora una volta, il precedente racconto degli imputati: “L’unica nostra preoccupazione (sua, della Mambro e di Ciavardini, n.d.r.) in quel tempo era che la madre della Sbrojavacca non ci trovasse presenti in quella casa” (verbale d’udienza 5.11.1993, pag. 8664).

La testimonianza della Brunelli, le poco credibili dichiarazioni della Sbrojavacca e le inverosimili circostanze riferite da Fioravanti, Mambro e Ciavardini (affermano che la notte tra il 1° e il 2 agosto dormirono insieme in casa di Cavallini, senza che la Sbrojavacca, madre di un bambino di soli venti giorni d’età, si accorgesse della presenza di Ciavardini e senza che la Brunelli, che pure disponeva delle chiavi e provvedeva tutti i giorni alle pulizie domestiche, avvertisse la presenza dei numerosi ospiti - l’appartamento è di soli 80 mq) convincono che i tre alloggiarono altrove: verosimilmente insieme, nel covo allestito da Cavallini per Ciavardini.

Quanto alle dichiarazioni rese da Carlo Digilio (detto zio Otto) si deve preliminarmente rilevare che:

-         Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si sono ricordati improvvisamente dell’incontro tra Gilberto Cavallini e zio Otto il 15 novembre 1995: quando erano trascorsi più di quindici anni dall’evento; quando la Corte d’Assise di Bologna, giudicando in sede di rinvio, li aveva riconosciuti autori della strage e quando mancavano solo otto giorni alla pronuncia definitiva delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che avrebbe reso definitiva la loro condanna all’ergastolo;

-         i due hanno fornito questa inedita versione del loro alibi al Giudice di Milano, autorità non competente, mentre deponevano come testimoni nel procedimento relativo alla strage di Piazza Fontana (Milano, 12 dicembre 1969);

-         Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro non hanno confermato questo nuovo alibi davanti al Tribunale per i Minorenni e, anzi, quando l’argomento è stato specificatamente sottoposto dal Pubblico Ministero alla loro attenzione, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere (udienza del 1°.6.1999).

Carlo Digilio, detto Zio Otto, interrogato dal tribunale per i Minorenni di Bologna all’udienza del 22 ottobre 1999 (in faldone n.33, pag. 20234 e segg.) ha dichiarato che alle h. 12,30 del 2 agosto 1980 Gilberto Cavallini lo aveva telefonicamente avvertito che gli avrebbe portato un mitragliatore “Mab modello 38” (o un pezzo di tale arma) affinché lo riparasse. In effetti, aveva poi visto il Cavallini alle h. 13,30 di quello stesso giorno, a Venezia però, non a Padova.

Ebbene, in precedenza Carlo Digilio aveva categoricamente escluso di aver visto Cavallini il 2 agosto: aveva solo parlato con lui per telefono alle h.12,30 e poi, dopo pranzo, aveva trovato il pezzo di arma da riparare sul davanzale della finestra del Tiro a segno di Venezia (cfr. dichiarazioni rese da Carlo Digilio al P.M. di Bologna l’11.3.1997, pag. 24016 e segg.).

Inoltre, Fioravanti e Mambro, come si deduce con certezza dal tenore delle loro dichiarazioni, sostengono che Cavallini aveva preso appuntamento con zio Otto prima di partire da Treviso per Padova; al contrario Carlo Digilio è fermo nel dichiarare che Cavallini lo preavvertì del suo arrivo solo alle h.12,30 del 2 agosto.

Infine, Digilio colloca l’incontro in luogo diverso (Venezia) da quello indicato dagli imputati (Padova) e, soprattutto, in orario (le h.13,30) affatto compatibile con quello in cui fu commessa la strage (h.10,25): Bologna dista da Padova 115 Km e da Venezia 155 Km; ovviamente, si tratta di distanze percorribili in autostrada.

L’indicazione di Carlo Digilio, personaggio di dubbia moralità, collaboratore di Massimiliano Fachini, esperto nella fabbricazione clandestina di armi e fornitore di esplosivi (cfr. dichiarazioni di Sergio Calore avanti al T.M. di Bologna 11.6.1997 e sentenza della Corte d’Assise di Venezia 25.7.1987 a carico di Cicuttini Carlo ed altri, relativa, tra l’altro, alla strage di Peteano, pag. 241 e segg. e atti ivi cit., agli atti di questo procedimento alla pag. 1929 e segg., faldone 10) rappresenta dunque l’estremo maldestro tentativo fatto da Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro di puntellare un alibi altrimenti incredibile.

I difensori dell’imputato, come si è accennato (cap. I, § 4.2, lett. B, n. 2), hanno introdotto un nuovo specifico elemento di valutazione della tesi del loro assistito.

Attraverso una pubblica certificazione si è dimostrato che effettivamente, il 2 agosto 1980, si era tenuto a Padova un mercato in Prato della Valle: ora, i tre giovani romani in tanto potevano essere a conoscenza dell’evento, in quanto vi avevano effettivamente assistito.

Il motivo è destituito di fondamento.

Innanzitutto non è affatto da escludere che Fioravanti, Mambro e Ciavardini, nella tarda mattinata del 2 agosto siano effettivamente passati da Prato della Valle, anzi la testimonianza di Carlo Digilio sembra proprio confermare questa versione: Cavallini telefonò a zio Otto alle h.12,30, quando l’esplosione era già avvenuta da oltre due ore; un’ora più tardi il solo Cavallini fu visto a Venezia. Non a caso, la stessa Francesca Mambro, nel fornire il suo alibi definitivo, indica una circostanza perfettamente compatibile con quest’ipotesi: “Quando (Gilberto Cavallini) tornò faceva molto caldo, era il primissimo pomeriggio, e il mercato stava smobilitando nel senso che stavano già ritirando i banchetti o comunque c’era poco movimento di persone” (dichiarazioni rese al G.I. di Milano il 12.7.1995, pag. 8993 e segg.).

In secondo luogo, la lettura degli atti processuali convince che Padova era un punto di ritrovo assiduamente frequentato da tutti gli affiliati alla banda ed era città perfettamente conosciuta dai protoganisti di questa vicenda: “Padova costituiva un luogo d’incontro per la sua posizione geografica (...)” (interrogatorio reso da Giuseppe Valerio Fioravanti al P.M. di Padova il 10.2.1981, pag. 8401 e segg.). Del resto basta leggere il verbale dell’udienza tenuta l’8 maggio 1986 dalla Corte d’Assise di Roma nel corso del procedimento contro Amico Rosaria + 11: Fioravanti prende atto che la Corte non può conoscere Padova come la conosce lui e, per raccontare come si svolse la rapina al distretto militare di quella città, fa una particolareggiata descrizione proprio della zona monumentale prossima a Prato della Valle, non lesinando paragoni con luoghi di Roma noti ai membri del collegio giudicante (pag. 8489 e segg). Cecilia Loreti, della cui attendibilità si è già parlato, racconta che Ciavardini “da Roma fu accompagnato, credo in macchina, a Padova da più amici. Ricordo che diceva sempre che erano sei amici per la pelle, di cui si fidava ciecamente. A Padova restò qualche giorno e presso gli amici di questa città lasciò il giubbotto di Marco (Pizzari) che era tutto sporco di sangue, perché lo aveva usato per tamponare la ferita (riportata mentre assassinava l’agente di P.S. Franco Evangelista, n.d.r.)” (interrogatorio reso al G. I. di Roma il 23.9.1980). Ancora, i fatti che precedettero la cattura di Fioravanti (omicidio dei Carabinieri Enea Codotto e Luigi Maronese) dimostrano che la banda usava occultare armi in Padova, in posti che presupponevano una profonda conoscenza dei luoghi e disponeva di basi sicure in quella città. Anche Stefano Soderini racconta di aver trascorso alcuni periodi a Padova “in una casa che era uno dei nostri punti d’appoggio” e racconta degli stretti rapporti tra Giuseppe Valerio Fioravanti e Angelo Manfrin, un delinquente comune che aveva messo a disposizione del gruppo un appartamento in Padova (dichiarazioni rese il 3.6.1987 avanti alla Corte d’Assise di Bologna, pag. 3236 e 3240). Infine, Gilberto Cavallini, capo con Fioravanti della banda armata e amico intimo di quest’ultimo e della Mambro, abitava a soli 55 Km da Padova: come si desume dai racconti dello stesso Fioravanti (cfr., per tutti, interrogatorio reso il 10.2.1981 al P.M. di Padova, pag. 8401 e segg.) era un profondo conoscitore di quella città.

Risulta chiaro che gli imputati hanno cercato di far convergere le loro versioni difensive al solo scopo di conferire reciproca attendibilità ai loro alibi: l’affannosa ricerca di riscontri esterni si è dimostrata vana, a volte addirittura dannosa.

In definitiva, l’alibi di Luigi Ciavardini si è progressivamente strutturato attraverso ripetute contraddizioni, che non si possono ragionevolmente spiegare come plausibili, accidentali sfasature di un alibi fallito.

Gli adattamenti successivi delle dichiarazioni da lui rese, le incongruenze interne della sua stessa posizione, la inconciliabilità con il deposto di Maria Teresa Brunelli e di Flavia Sbrojavacca costituiscono elementi indicativi di una costruzione artificiosa: che consente di qualificare l’alibi non come semplicemente fallito, ma come vero e proprio alibi falso. Luigi Ciavardini se lo costruisce: esso assume così una valenza indiziante che lo rende uno degli elementi probatoriamente rilevanti.

Il falso alibi sarà dunque esaminato in sede di sintesi finale in correlazione con gli altri elementi acquisiti al processo (cfr. Sentenza 12.2.1992 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – parte motiva, § 3/e, n. 4).

 

3.4. L’alibi: ulteriori considerazioni.

Francesca Mambro ha fornito il suo alibi il 29 marzo 1982, quando Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini avevano già dato diverse versioni.

Sono stati i due uomini che nel corso degli anni, in forza di progressivi lenti aggiustamenti, si sono sostanzialmente adeguati al racconto della donna.

I tre imputati hanno insistito con pervicacia, contraddicendosi e offrendo riscontri che di volta in volta si sono rivelati falsi. Loro stessi hanno fatto sì che un alibi inconsistente, semplicemente destinato a fallire, diventasse un vero e proprio alibi falso: con un incessante lavorio hanno così trasformato un argomento difensivo in un indizio a loro carico.

Certamente questa condotta, protrattasi per anni, posta in essere da esperti terroristi, non può essere attribuita a casualità o, peggio ancora, a stupidità.

Peraltro l’alibi, ridotto alle sue linee essenziali e spogliato dalle contraddizioni e dai riscontri che, via via forniti, si sono rivelati falsi, si riduce a una proposizione (i tre affermano di essersi allontanati da Fontane di Treviso al mattino per farvi rientro nel pomeriggio) affatto compatibile con la loro presenza a Bologna quando fu commesso il crimine.

Si osserva al riguardo:

-         Francesca Mambro era stata vista nei primi giorni d’agosto a Fontane di Treviso da Maria Teresa Brunelli (dichiarazioni della Brunelli sopra citate);

-         la terrorista, pertanto, in nessun caso avrebbe potuto dichiarare che in quei giorni si trovava in una diversa località;

-         Flavia Sbrojavacca, della cui totale inattendibilità si è detto, tra il 1° e il 3 agosto è stata spesso con Francesca Mambro e Valerio Fioravanti (la circostanza è pacifica ed è ammessa, oltre che da Mambro e Fioravanti, anche da Cavallini; la stessa Sbroiavacca ricorda di aver commentato l’avvenuta strage insieme ai due): sennonché in quel periodo “Luigi (Ciavardini)...a Treviso girava sempre insieme con Fioravanti e con la Mambro” (dichiarazioni rese il 24.9.1980 da Elena Venditti al P.M. di Roma, pag. 9215);

-         si è detto che Fioravanti, Mambro e Ciavardini non dormirono presso la Sbroiavacca; è però pacifico che i tre trascorsero molte ore in quella casa insieme a Cavallini. Lo dichiarano concordemente i protagonisti; inoltre Ciavardini ha descritto l’appartamento e si è orientato perfettamente quando gli è stata esibita la pianta dell’immobile;

-         Flavia Sbrojavacca a quel tempo ignorava persino quale fosse la vera identità del suo uomo (credeva si chiamasse Gigi Pavan) e nulla sapeva dell’attività delinquenziale e terroristica professionalmente svolta da lui (pensava fosse un rappresentante di commercio) e dai suoi amici;

-         Fioravanti ha raccontato che immediatamente dopo la strage aveva appreso dai giornali che era ricercata una donna bionda: la Mambro temeva di essere incriminata perché aveva i capelli di quel colore e perché le sue idee politiche erano note. Tuttavia non si tinse i capelli proprio per non insospettire la Sbrojavacca, che “avrebbe potuto chiedere ragione del travisamento” (interrogatorio reso il 25 maggio 1981 al G.I. di Bologna, pag. 8694 e segg.). I due, dunque, si cautelavano nei confronti della donna perché sapevano che non era condizionabile;

-         nel momento in cui Francesca Mambro ha reso il suo alibi Flavia Sbrojavacca era latitante all’estero, in luogo incognito: era pertanto irraggiungibile. E’ rientrata in Italia solo due anni più tardi, nel settembre 1984: quando Giuseppe Valerio Fioravanti aveva ammesso di essersi recato a Padova da Treviso in compagnia della Mambro e di Cavallini; e quando Ciavardini aveva raccontato di aver trascorso la giornata del 2 agosto a Padova con due amici;

E’ dunque evidente che Francesca Mambro ha costruito quel determinato alibi perché non voleva rischiare di essere smentita dalla Brunelli e dalla Sbrojavacca. E’ stato poi gioco forza che Fioravanti si adeguasse.

E’ al riguardo sintomatico che uno dei punti su cui lentamente tutti hanno finito per convergere è quello relativo all’autovettura usata per spostarsi: non più la B.M.W grigia di Cavallini, ma la Opel Kadet famigliare di colore bianco che apparteneva proprio alla Sbrojavacca (cfr. dichiarazioni rese da Luigi Ciavardini nel corso del dibattimento di primo grado, all’udienza del 3.5.1999; dichiarazioni rese da Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro al G.I. di Milano il 5.11.1995, cit.).

Da quanto sopra discende che l’alibi falso, per non essere contraddetto, è stato costruito su una circostanza vera che ne costituisce il nucleo essenziale: la mattina del 2 agosto 1980 Giuseppe Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini si allontanarono insieme da Treviso a bordo dell’autovettura della Sbrojavacca e in quel luogo tutti tornarono nel pomeriggio del medesimo giorno. Questo era il fatto che la Sbrojavacca poteva raccontare avendovi assistito lei stessa.

 

3.5. Le dichiarazioni di Massimo Sparti.

3.5.1. Del ruolo svolto da Massimo Sparti all’interno delle organizzazioni terroristiche dell’estrema destra eversiva.

La posizione di Massimo Sparti è stata già sommariamente tratteggiata allorché si è parlato dei rapporti tra il gruppo Eur – Monteverde e il Fuan (cap.II, § 3).

La sentenza della Corte d’Assise di Roma del 2.5.1985 contro Angelini + 56 (cosiddetto processo Nar 1), passata in giudicato e acquisita agli atti di questo giudizio (faldone n. 28), descrive Massimo Sparti come un delinquente comune di 46 anni che aveva casualmente stretto amicizia con alcuni giovani militanti nell’estrema destra eversiva e aveva così egli stesso iniziato a gravitare in quell’area politica, divenendone anzi pedina essenziale: dispensava consigli su come perpetrare i furti e le rapine necessari per finanziare il gruppo, spesso direttamente partecipando alla commissione dei crimini; provvedeva a riciclare i bottini; offriva rifugio ai sodali e nascondeva armi ed esplosivo; ma, soprattutto, l’attività tesa a procurare targhe, libretti di circolazione di autovetture e documenti personali falsi era a lui direttamente affidata: a questa provvedeva con l’ausilio di Fausto De Vecchi e Mario Ginesi, detto “Ossigeno”, che disponeva di un attrezzato laboratorio (sentenza cit. pag. 259 e segg.; pag. 305 e segg.).

Cristiano Fioravanti, interrogato dal Giudice istruttore di Bologna il 9.12.1981 nell’ambito del processo a carico dei maggiorenni, ha confermato queste circostanze: “Sempre e sino al momento del mio arresto, qualora avessimo avuto bisogno di documenti falsi, o di targhe o libretti di circolazione, ci rivolgevamo allo Sparti, il quale usava come suo tramite Fausto De Vecchi; questi si rivolgeva al falsario che io sapevo essere tale “Ossigeno”, un vecchio fascistone che frequentava un bar dalle parti della Magliana. So che mio fratello Valerio, come lo stesso Cavallini, era stato sempre in contatto con il “signor Massimo”, cioè con Sparti”.

La citata sentenza della Corte d’Assise di Roma (ivi) afferma che Sparti, al momento del suo arresto, incominciava a defilarsi dal gruppo, perché preoccupato dalle crescenti iniziative “militari” di Giuseppe Valerio Fioravanti: queste, per la gravità e per il taglio decisamente politico, innalzavano troppo la soglia di rischio e non gli procuravano i profitti che erano pur sempre lo scopo ultimo della sua attività.

 

3.5.2. Delle dichiarazioni riguardanti la strage.

Come si è accennato (cap. I, § 4.2.) Massimo Sparti, interrogato l’11 aprile 1981 dal Pubblico Ministero di Roma, ha dichiarato che il pomeriggio del 4 agosto 1980 Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si erano presentati a casa sua; riferendosi alla strage di Bologna, Fioravanti aveva detto “hai visto che botto!”; aveva aggiunto che:

-         per passare inosservato, si era vestito in modo da sembrare un turista tedesco;

-         invece la Mambro poteva esser stata notata: per questo “le aveva fatto tingere i capelli” e per questo la donna aveva urgentissimo bisogno di documenti falsi.

Fioravanti non aveva esitato a minacciarlo (paventandogli la possibilità di far del male al figlio) e così, tra mille difficoltà e sempre “tramite Mario” Ginesi, era riuscito in breve tempo a procurare i documenti richiesti (pag. 5205 e segg.).

Si sono anche brevemente esposte le censure mosse a queste dichiarazioni nell’atto d’appello dai difensori dell’imputato (altre più ampie valutazioni al riguardo – di cui pure si darà conto nel corso della trattazione - sono contenute nella memoria difensiva depositata nel processo di primo grado all’udienza del 10 gennaio 2000 – pag. 24717 e segg.), censure che per chiarezza di trattazione è opportuno in questa sede ricapitolare:

-         Numerosi testi avevano avuto modo di osservare la Mambro da vicino e per lungo tempo durante la rapina dalla stessa perpetrata il 5 agosto 1980: tutti avevano ricordato il colore naturale dei capelli della donna;

-         I documenti che Sparti dice di aver procurato non sono mai stati ritrovati, né risulta che siano stati usati; del resto Fioravanti non aveva alcun bisogno di ricorrere a Sparti (di cui peraltro diffidava) perché aveva a sua disposizione altri più fidati falsari;

-         Nelle notti tra il cinque e l’otto agosto, Francesca Mambro ha pernottato all’Hotel Cicerone, ma, proprio per la mancanza di documenti falsi, è stata costretta a introdursi clandestinamente nella stanza del Fioravanti. Il quale invece, grazie alla patente cedutagli dal Ciavardini, si era registrato sotto il falso nome di Flavio Caggiula;

-         Massimo Sparti, pochi mesi dopo aver reso le dichiarazioni sulla strage, fu ricoverato al Centro Clinico Penitenziario di Pisa, perché lamentava i sintomi di una patologia letale. Il Direttore del centro, dr. Ceraudo, non diagnosticò il morbo: pochi giorni dopo il medico fu licenziato con ignominiosi pretesti. Il sanitario che lo sostituì accertò immediatamente la malattia e così il detenuto fu subito scarcerato. In realtà Sparti sembrava moribondo, invece è ancora vivo e vegeto.

 

3.5.3. Il contesto complessivo dell’interrogatorio.

Prima di valutare quella specifica parte dell’interrogatorio reso da Massimo Sparti l’11 aprile 1981 che riguarda la partecipazione di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro all’attentato terroristico compiuto il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, è opportuno analizzare il complesso delle dichiarazioni rilasciate dallo Sparti in quella stessa occasione.

Massimo Sparti era stato sottoposto a fermo di polizia il 9 aprile 1981, perché indiziato dei reati di associazione sovversiva, banda armata, concorso in rapina ed altro (cfr. provvedimento di convalida esteso in calce al verbale). Interrogato due giorni dopo alla presenza di un sostituto del suo difensore di fiducia, ha ammesso le proprie responsabilità; ha poi descritto crimini, anche di natura terroristica, cui aveva direttamente partecipato o di cui era venuto a conoscenza frequentando giovani, tra i quali i fratelli Fioravanti, Alessandro Alibrandi, Stefano Tiraboschi e altri appartenenti all’area dell’estrema destra eversiva.

Orbene, quelle dichiarazioni hanno sempre trovato ampia e circostanziata conferma nello sviluppo delle indagini istruttorie e nelle sentenze ormai definitive che anche su di esse si basano (per tutte, cfr. Corte d’Assise di Roma 2.5.1985 cit. e Tribunale Roma 9.12.1986, in giudicato il 27.11.1991). Peraltro lo stesso Giuseppe Valerio Fioravanti, via via che sono state riscontrate le dichiarazioni di Sparti anche attraverso le progressive ammissioni di Cristiano Fioravanti, ha finito per confessare molti dei crimini attribuitigli in quel primo interrogatorio dal chiamante. Ci si riferisce, tra gli altri, ai seguenti episodi delittuosi:

a)     rapina all’armeria Centofanti;

b)    rapina alla filatelia Biancastelli;

c)     rapina alla filatelia Meoli Claudi;

d)    rapina a Gabriella Palazzoni;

e)     rapina ai coniugi Barone Leporace;

f)      attentato a Radio Città Futura;

g)     furto di bombe armate in una caserma di Pordenone;

h)     assalto al camion dei Granatieri di Sardegna;

i)       rapina dei mitra ai danni di una pattuglia di Carabinieri a Siena;

j)       rapina al distretto militare di Padova;

k)     detenzione, per conto dei Fratelli Fioravanti, di armi ed esplosivo (in parte ritrovati) in un magazzino di Cura di Vetralla (VT);

l)       altre rapine commesse a Treviso e Trieste da Fioravanti e Cavallini.

Certo, la verifica di alcuni degli episodi narrati in quell’occasione è mancata (rapporti con il dr. Domenico Sica e attentati al negozio del dichiarante).

In ogni caso, la mole stessa dei riscontri e delle conferme giudiziarie esclude in radice la tendenza di Sparti, paventata dalla difesa dell’imputato, alla millanteria e all’affabulazione.

 

3.5.4. La natura giuridica delle dichiarazioni.

Passando all’esame della parte dell’interrogatorio che riguarda i fatti di questo processo, deve essere anzitutto condiviso l’assunto della difesa che qualifica la deposizione di Massimo Sparti come dichiarazione resa da imputato di un reato collegato a quello per cui si procede, con riferimento al 4° comma dell’art.192 del c.p.p., in relazione all’art. 371, 2° comma, lett. b stesso codice (si veda, sul punto, la sentenza 12.2.1992 delle Sez. Un. della Suprema Corte di Cassazione, parte motiva, § 3 lett. c): infatti, Sparti ebbe a riferire del colloquio quando era imputato di numerosi delitti con il Fioravanti; delitti in ordine ai quali, come si è affermato, aveva reso diffuse dichiarazioni accusatorie, compresa quella in questione. Tale qualità (d’imputato in reato connesso) tuttora perdura: difatti, il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha escusso lo Sparti nelle forme previste dall’art. 210 c.p.p., non solo per le ragioni sopra esposte, ma anche perché il dichiarante ha ammesso di aver fornito documenti falsi alla Mambro (i difensori sostengono che non si è mai proceduto per tale reato) ed è stato sottoposto ad indagini preliminari per il delitto di calunnia, commesso, proprio per aver reso le dichiarazioni in esame, in danno di Francesca Mambro e Giuseppe Valerio Fioravanti. Indagini, queste ultime, conclusesi con l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

 

3.5.5. La valutazione data alle dichiarazioni di Massimo Sparti nei precedenti giudizi.

Il tema della credibilità di Massimo Sparti, proprio in quanto imputato di delitti collegati a quelli per cui si procede, è stato dettagliatamente, accuratamente e compiutamente vagliato da tutte le sentenze che si sono occupate del caso, anche con riferimento ai problemi sollevati nella memoria difensiva prodotta nel presente procedimento all’udienza del 10.1.2000.

La decisione della Corte d’Assise di Bologna dell’11 luglio 1988 (pag. 630 e segg.) e quella della Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 16 maggio 1994 hanno ritenuto Sparti totalmente attendibile.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 23 novembre 1995, ha esaminato nuovamente le questioni relative: a) all’accertamento di riscontri alle dichiarazioni dell’imputato di reato connesso; b) alla verifica della sufficienza e dell’adeguatezza di tali riscontri; c) all’intrinseca attendibilità dello Sparti.

All’esito dell’attento vaglio i giudici di legittimità hanno definitivamente affermato che “la polivalenza indiziaria riconosciuta (...) alle dichiarazioni rese da Massimo Sparti, lungi dall’essere il risultato di una diffusa utilizzazione di ipotesi e congetture, è conseguente ad una corretta valutazione delle risultanze acquisite, valutazione compiuta secondo quei criteri metodologici che erano stati evidenziati da questa Corte in relazione all’applicazione del 2° comma dell’art. 192 c.p.p.: pertanto essa si sottrae ai rilievi dedotti dagli imputati ricorrenti”.

Perfino la decisione della Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 18.7.1990, che pure aveva mandato assolti tutti gli imputati dal reato di strage, ritenne il colloquio tra Sparti e Fioravanti effettivamente avvenuto nel contesto e con i contenuti descritti dal dichiarante: anche quei giudici affermarono che Giuseppe Valerio Fioravanti pronunciò le allusive battute sulla strage e si mostrò compiaciuto del delitto, tanto da indurre il suo interlocutore – che colse in quelle frasi un’ammissione di responsabilità – a troncare il discorso.

Le riserve esposte in quella sentenza non riguardavano dunque la credibilità intrinseca ed estrinseca di Massimo Sparti, che certamente aveva detto la verità, ma erano appuntate sull’ambiguità delle dichiarazioni di Fioravanti, il quale avrebbe volontariamente fatto quelle allusioni alla strage e alla sua presenza alla stazione di Bologna (in realtà l’uomo poteva anche essere transitato da quel luogo il successivo 3 agosto) per intimidire l’interlocutore, dal quale intendeva ottenere rapidamente dei documenti falsi (i difensori di Ciavardini, sia pure in via subordinata, fanno propria questa tesi nella memoria cit., pag. 4 e seg.).

Sennonché i giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione

“inficiata da contraddittorietà e omessa considerazione di circostanze decisive (...): proprio per la riconosciuta riservatezza del Fioravanti e per i rapporti né amichevoli, né confidenziali che (...) correvano con lo Sparti, l’assunto della strumentale e falsa allusione ad un coinvolgimento suo e della sua compagna nella strage è del tutto contraddittorio: la falsità dell’allusione, in altre parole, non è meno contrastante con la ritenuta riservatezza del dichiarante di quanto potesse esserlo la sua veridicità. Per di più l’assunto è illogico, perché un’ammissione del genere avrebbe esposto il Fioravanti – contro i suoi principi – allo scopo di raggiungere un obiettivo che occorreva chiedersi se non potesse essere da lui agevolmente conseguito altrimenti.

La sentenza impugnata ha invece pretermesso (...) di considerare la cinica spregiudicatezza con la quale il terrorista non aveva esitato a minacciare l’interlocutore nella vita del figlioletto, e di avere presenti i rapporti tra i due.

Ben altre volte lo Sparti, che temeva il Fioravanti, si era dovuto prestare alle sue richieste anche per favori più compromettenti e pericolosi dell’acquisizione di documenti falsi, affare che per una persona da tempo interna all’ambiente della malavita come lo Sparti, non presentava infine particolari difficoltà. Sicché è un’illazione gratuita quella della strumentalità delle allusioni alla strage, alla quale la sentenza impugnata aggancia la sua lettura del comportamento del Fioravanti, e solamente ipotetico e astratto, ossia congetturale, è il senso finalistico e riduttivo a esso attribuito.

D’altra parte, la sentenza impugnata ha anche trascurato che il coinvolgimento dello Sparti nell’attività terroristica dei Nar e la sua complicità in molte imprese dei fratelli Fioravanti in particolare, potevano ragionevolmente giustificare, unitamente all’ascendente intimidatorio che il Valerio sapeva di avere su di lui, la disinvoltura e la schietta indifferenza con la quale egli aveva alluso alla strage e al suo transito per Bologna insieme alla Mambro, nella tranquilla sicurezza che mai il suo interlocutore avrebbe osato rivelare alcunché.

In definitiva, il carattere di indizio preciso e grave delle dichiarazioni fatte dal Fioravanti allo Sparti, intese da quest’ultimo come chiara ammissione di partecipazione del primo alla strage, è stato eliminato dalla sentenza impugnata senza saggiarne la concordanza con gli altri indizi, sulla sola base di congetture illogiche e contraddittorie, per di più non poste a confronto con fatti rilevanti idonei a contrastarli” (Sent. cit., parte motiva, § 3, lett. e, n.1).

 

3.5.6. Premesse alla valutazione dei motivi d’appello. I riscontri.

Per ciò che attiene gli specifici motivi dedotti dalla difesa di Luigi Ciavardini nell’atto d’appello, occorre brevemente premettere che:

a)    Sostiene la difesa dell’imputato che Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro non avevano alcuna necessità di ricorrere a Sparti: Cavallini era un abile falsario e poteva preparare di sua mano il documento falso per la donna. Effettivamente i due si erano rivolti a lui, che era certamente in grado di procurare l’attestato o di confezionarlo, ma non celermente. Infatti, la stessa Francesca Mambro, interrogata il 25 agosto 1984 dal Giudice istruttore di Bologna, ha dichiarato “d’altra parte, (...nei primi giorni d’agosto del 1980, n.d.r.) ero in procinto di farmelo fare (un documento falso, n.d.r.) e se ne stava occupando Cavallini. Ricordo che si era scelto un nome veneto, Smania Morena”. In effetti si è accertato che dal 6 al 13 settembre 1980 Francesca Mambro ha utilizzato una falsa patente di guida intestata a Morena Smania per registrarsi presso l’Hotel Holiday Inn di Roma (cfr. tabulato dell’albergo, pag. 20539) e che la vera Morena Smania, cliente dell’agenzia gestita dalla famiglia Sbrojavacca, aveva dimenticato i suoi documenti sul bancone di quell’esercizio (cfr. Sentenza 4.10.1991 del Tribunale di Roma, pag. 22141);

b)    Massimo Sparti, sin dal primo interrogatorio, ha riferito che Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro gli raccontarono che il giorno 3 agosto, domenica, si erano recati a Milano proprio per cercare di ottenere, senza riuscirci, un documento per la donna. Ha altresì riferito che la coppia giunse a casa sua in automobile. Entrambe le circostanze sono state accertate. Valerio Fioravanti e Francesca Mambro sostengono di essere rientrati a Roma il 3 agosto in compagnia di Gilberto Cavallini, partendo in treno direttamente da Treviso e portando come bagaglio le armi (quelle “personali oltre ad un paio di pistole mitragliatrici” – dichiarazioni di Valerio Fioravanti rese il 24.2.1981 e il 17.2.1982 rispettivamente al G. I. di Bologna e al G.I. di Roma, pag. 7197 e segg. e pag. 8721 e segg.; dichiarazioni rese da Francesca Mambro il 27.4.1982 al G.I. di Bologna, pag. 8929 e segg.). Ora tale versione, di per sé incredibile (esperti terroristi, noti alle forze dell’ordine come militanti di quelle formazioni eversive di estrema destra su cui già si erano addensati i sospetti, che il giorno successivo alla strage viaggiano in treno e transitano persino da Bologna, incuranti dei rigorosissimi controlli di polizia e avendo al seguito un cospicuo numero di voluminose armi con relative munizioni), è smentita dal fatto che il 5.8.1980 Valerio Fioravanti era già in possesso di un’autovettura Volkswagen Golf di colore nero (risultata in seguito provento di furto) targata Milano, automobile che si era procurata appunto in quella città e i cui documenti erano stati alterati: al nome del reale proprietario era stato sostituito quello di Giuseppe Caggiula. Come si ricorderà, la falsa patente di guida consegnata tra il 1° e il 3 agosto da Ciavardini a Fioravanti era appunto intestata a Flavio Caggiula (dichiarazioni rese da Cristiano Fioravanti il 14.5.1981 e il 6.5.1982 al G.I. di Bologna, confermate all’udienza del 16.9.1997 nel procedimento di primo grado; accertamento di violazione al codice della strada redatto il 16.9.1980 dalla Polizia Stradale di Rovigo: in quell’occasione Fioravanti era alla guida del veicolo ed esibì libretto di circolazione e patente rispettivamente intestati a Giuseppe e Flavio Caggiula). Peraltro lo stesso Mauro Addis, altro falsario di cui la banda si serviva, esperto soprattutto nel trasformare autovetture rubate, sostituendo le targhe ed alterando i documenti e i numeri distintivi (dichiarazioni rese il 13.1.1982 da Mauro Addis al P.M. di Bologna, pag. 4705 e segg.), ha affermato che proprio il 3 agosto Valerio Fioravanti e Francesca Mambro “dal Veneto, dove erano, sarebbero arrivati a Milano, poi insieme da Milano, saremmo tornati a Taranto”, negando tuttavia che l’incontro sia poi in realtà avvenuto (dichiarazioni rese all’udienza dell’8.7.1997 avanti al T.M. Bologna, in faldone n.18). Se ne deduce che effettivamente Fioravanti e Mambro il 3 agosto 1980 si recarono da Treviso a Milano, si procurarono l’autovettura rubata e con quella fecero rientro a Roma, senza essere tuttavia riusciti ad ottenere il documento falso che abbisognava alla donna;

c)     in ogni caso è pacifico che il 4 agosto Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro erano già a Roma (lo ammettono concordemente entrambi i prevenuti) e che la sola Mambro era sfornita di un documento falso, ché Fioravanti aveva ricevuto da Ciavardini quello intestato a “Flavio Caggiula”: circostanze queste che Sparti non avrebbe potuto conoscere se non avesse di persona incontrato i due a Roma proprio nel pomeriggio del 4 agosto;

d)    Francesca Mambro ha confermato che, prima di commettere la rapina in via Menenio Agrippa (5.8.1980), lei e Valerio Fioravanti si recarono a casa di Massimo Sparti e gli chiesero di procurare con estrema urgenza due documenti falsi: tali documenti tuttavia non erano destinati a lei, bensì a Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi (interrogatorio reso il 25.8.1984, cit.);

e)     Giuseppe Valerio Fioravanti , sia pure con qualche incertezza, aveva reso dichiarazioni conformi a quelle della Mambro (interrogatorio reso il 26 aprile 1984 al G.I. di Bologna, pag. 8706 e segg); in seguito il suo tentativo di spostare in avanti di circa un mese la data della richiesta fatta a Sparti, coinvolgendo il fratello (interrogatorio del 14 dicembre 1985, pag. 8711), è stato frustrato proprio da Cristiano Fioravanti: “non mi risulta che in quel periodo (fine d’agosto primi di settembre 1980, n.d.r.) allo Sparti fossero stati richiesti documenti da mio fratello per Fiore e Adinolfi. Una richiesta del genere sicuramente non è stata fatta da me.” (dichiarazioni rese all’udienza del 22 marzo 1990 davanti alla Corte d’Appello di Bologna); resta così confermata la data del 4 agosto indicata dalla Mambro, con una precisazione però:

f)      in realtà, Fiore e Adinolfi il 4 agosto 1980 non avevano bisogno di documenti falsi, perché a quell’epoca non erano ricercati, non erano in clandestinità e non meditavano la fuga: infatti, solo il 28 agosto 1980 fu spiccato ordine di cattura nei loro confronti e le concordi dichiarazioni di Elena Venditti e Cecilia Loreti provano che il 6 agosto Roberto Fiore era a Castelfranco Veneto con la compagna e la figlia appena nata. Peraltro, come si è già affermato, i rapporti tra il gruppo Nar e Terza Posizione si erano irrimediabilmente deteriorati, tanto che già nei primi giorni di settembre Fioravanti aveva deciso di uccidere Fiore e Adinolfi (circostanza, questa, sempre pacificamente ammessa da Valerio Fioravanti e da Francesca Mambro): “dunque è assolutamente inconcepibile che Valerio F. si adoperasse per recare un aiuto ai due esponenti di Terza Posizione e nello stesso tempo li cercasse per sopprimerli” (sent. Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 16.5.1994, cap. VII, lett. A, § 2.3);

g)    al contrario, Francesca Mambro ammette che immediatamente dopo la strage, in occasione del suo spostamento a Roma, aveva effettivamente bisogno di un documento falso (interrogatorio reso il 21.12.1985, al P.M. di Roma, pag. 8894); dunque è vero che i due documenti richiesti a Sparti il 4 agosto servivano per la Mambro e non per Fiore e Adinolfi;

h)    proprio il fatto che la Mambro potesse esser stata riconosciuta il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna giustificava l’“urgentissimo bisogno di documenti falsi”. Infatti, da quel momento la donna doveva definitivamente calarsi nella clandestinità (cosa che effettivamente avvenne: il 5 agosto, la Mambro perpetrò a viso scoperto ed armi in pugno la rapina di Piazza Menenio Agrippa): le era pertanto indispensabile una nuova identità. Sparti riferisce che Fioravanti gli chiese i documenti perché la Mambro “poteva essere stata notata”, ma si tratta all’evidenza solo di un’espressione imprecisa: per elementare nozione di esperienza comune un documento falso può solo agevolare la latitanza o la vita clandestina, ma non può risolvere i problemi derivanti da un già avvenuto riconoscimento. Sparti in sostanza si limita a riportare quel che Fioravanti gli disse : “la Mambro poteva esser stata notata per cui aveva bisogno urgentissimo di documenti falsi” omettendo (come probabilmente fece il suo interlocutore) l’inciso, superfluo perché del tutto scontato, “per entrare in clandestinità”;

i)      Sparti aveva inizialmente affermato di aver richiesto i documenti “tramite Mario” (Ginesi): questi ha però negato la circostanza. Sparti, messo a confronto con il Ginesi, ha ammesso di aver mentito: in realtà, si era rivolto a Fausto De Vecchi e aveva taciuto la verità per non coinvolgere l’amico;

j)      Fausto De Vecchi ha immediatamente ammesso che a Roma, il 4 o il 5 agosto 1980, lo Sparti “che aveva fretta ed era terrorizzato” gli ordinò due documenti falsi (cfr. sul punto il riscontro fornito dalla testimonianza del dr. Alfredo Lazzerini, funzionario dell’UCIGOS, resa all’udienza del 28.9.1999 e dall’informativa UCIGOS del 26.5.1983, pag. 12232 e segg.) e tale versione ha sempre tenuta ferma, confermandola anche nel corso del giudizio di primo grado. Circa l’attendibilità del De Vecchi la Corte condivide e fa proprie le considerazioni esposte nella sentenza appellata (pag. 78 e segg): basta del resto richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, nella sentenza del 23 novembre 1995:

“Determinante (...) è stata la deposizione resa da Fausto De Vecchi: costui non solo confermò che Sparti si era a lui rivolto per ottenere quei documenti, ma offrì riscontri su tutte le circostanze essenziali. De Vecchi confermò che la richiesta gli fu fatta il 4 o il 5 agosto 1980; essa aveva ad oggetto la preparazione di due documenti falsi, una patente ed una carta d’identità; e, soprattutto, ribadì che Sparti a lui aveva sottolineato la particolare premura che aveva nel dover consegnare quei documenti a chi glieli aveva richiesti”;

k)     Maria Teresa Venanzi, moglie di Massimo Sparti, e Luciana Torchia, cameriera, hanno precisato che il 4 agosto 1980 la famiglia Sparti si era trasferita in ferie a Cura di Vetralla: ma, mentre in un primo tempo avevano affermato di non poter escludere che l’uomo il 4 agosto 1980 si fosse recato a Roma (dichiarazioni rese il 5 maggio 1982 al G.I. di Bologna) in seguito hanno affermato di esser certe che Massimo Sparti non si era mai mosso dal luogo di villeggiatura (dichiarazioni rese l’8 gennaio 1990 avanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna). Ora, queste seconde dichiarazioni sono palesemente inattendibili: innanzitutto, sono sconfessate da tutte le circostanze di cui alle precedenti lettere; in secondo luogo sono contraddette dalle dichiarazioni di Cristiano Fioravanti (9.12.1981 al G.I. di Bologna): “(il 2 agosto) la Luciana mi disse che Sparti faceva la spola tra la campagna e il negozio e che avrebbero definitivamente chiuso il negozio per ferragosto” (la Torchia conferma che C. Fioravanti, il 2 agosto, appena scarcerato, si recò a casa di Sparti e lei lo ricevette). Infine sono smentite da Fausto De Vecchi che ha sempre ribadito di aver incontrato Sparti a Roma, nei primi giorni d’agosto, subito dopo la strage. Come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 23 novembre 1995) “queste due testimonianze, lungi dallo screditare le accuse dello Sparti, finiscono anch’esse per rappresentare la riprova di come lo Sparti non abbia mentito nell’indicare nel 4 agosto 1980 il giorno in cui quella richiesta di documenti falsi era stata fatta a lui da Fioravanti e Mambro”;

l)      in questa sede resta da sottolineare che: a) secondo Cristiano Fioravanti Maria Teresa Venanzi, moglie separata di Sparti, aveva concorso con il marito (e, quindi, con tutti i giovani dell’estrema destra eversiva che questi frequentava) nel compimento di “tutte” le azioni delittuose (faldone n.6, interrogatorio reso il 1°.12.1977 alla Corte d’Assise di Roma). In effetti, la sentenza 9 dicembre 1986 del Tribunale di Roma, in giudicato il 27.11.1991 dopo parziale riforma in appello, l’ha ritenuta tra l’altro responsabile delle rapine commesse in danno di Biancastelli, Meoli Claudi e Barone Leporace; b) le vicende legate alla separazione dei coniugi Sparti – Venanzi (cfr. infra lett. m) dimostrano che “chi ha svolto il ruolo del prevaricatore è stata, semmai, la moglie e non già il marito” (sentenza Corte d’Assise d’Appello di Bologna cit. , ivi); c) Luciana Torchia non ha nascosto che andava “molto d’accordo con la signora (Maria Teresa Venanzi)”, mentre il marito non le “era per niente simpatico”;

m)  secondo Sparti, Fioravanti andò a ritirare i documenti il successivo giorno 5, verso le h. 10 del mattino: in quell’occasione disse “che doveva andare in Sicilia con la Mambro”. La difesa di Ciavardini sostiene che Sparti mente, perché quel viaggio non fu mai fatto (memoria difensiva cit.). Invero, Cristiano Fioravanti afferma che suo fratello, intorno all’8 agosto 1980, partì per la Sicilia. Il ricordo di Cristiano Fioravanti è certamente preciso perché è ancorato a due specifici episodi: “il giorno prima che (Valerio) partisse per la Sicilia ci incontrammo e parlammo (...) della rapina all’armeria (commessa il 5.8.1980); al ritorno dalla Sicilia “la Francesca mi disse che si era sentita male per il sole d’agosto” (interrogatori resi il 9.12.1981 e il 6.5.1982 al G.I. di Bologna e il 25.1.1983 al G.I. di Palermo, confermati nel corso del dibattimento di primo grado al’udienza del 23.3.1999). Peraltro, lo stesso Valerio Fioravanti ha più volte ammesso di essersi recato in Sicilia nell’agosto del 1980, dopo la strage: “Visitai con la Mambro a Palermo il Mangiameli, dopo la strage” (interrogatorio reso alla Corte d’Assise di Bologna all’udienza dell’8.3.1984, pag. 8728 e segg.); “Nell’agosto del 1980 sono stato a casa di Mangiameli a Tre Fontane, assieme a Francesca” (19.2.1981 al P.M. di Roma, pag. 8758); “sono tornato in Agosto a Tre Fontane” (10.2.1981 al P.M. di Padova, pag. 8401; cfr. anche interrogatorio reso al G.I. di Bologna, il 24.2.1981, pag. 7197 e segg.);

n)    infine, Sparti ha spiegato le ragioni che lo hanno indotto, nel corso dell’interrogatorio reso il 5 maggio 1982 al Giudice istruttore di Bologna, a ipotizzare che l’incontro con Fioravanti e Mambro potesse essere avvenuto non il 4 agosto, bensì in settembre: subì forti pressioni in tal senso dal suo avvocato e, soprattutto, dalla moglie, da cui si era appena separato. Nelle dichiarazioni successive a quella del 5 maggio 1982, la prima delle quali fu resa il 31 gennaio 1987 al P.M. di Bologna, Sparti ha ribadito che la verità era quella in precedenza affermata e ha sostenuto con risolutezza che l’incontro era avvenuto il 4 agosto 1980 (cfr. per tutte, dichiarazioni rese all’udienza del 30 settembre 1987 avanti alla Corte d’Assise di Bologna). Le già convincenti ragioni illustrate dal dichiarante per giustificare quell’unica variazione all’originario racconto hanno trovato un’ importante conferma documentale nell’istanza datata 25 gennaio 1986, sottoscritta per presa visione dal Presidente della IX Sezione Civile del Tribunale di Roma, nella quale lo Sparti afferma che la separazione coniugale gli era stata “estorta” dalla moglie “con l’assicurazione, pure dello studio De Cataldo (...), che era solo una finzione per la magistratura e per la sicurezza dei figli. Ho taciuto sui tentativi di farmi modificare la versione sulla strage di Bologna, sui suggerimenti a tacere su eventuali ricordi di fatti e persone in merito ad alcuni episodi di terrorismo...”. La Sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna del 16 maggio 1994 ha attentamente esaminato il contenuto del documento anche in relazione all’episodio che ne determinò la scoperta (fu sequestrato dai Carabinieri di Fidenza nel corso di un’operazione che portò all’incriminazione di Sparti e di De Vecchi) ed è pervenuta alla conclusione che lo scritto costituisce una genuina, inoppugnabile ed eloquente spiegazione delle ragioni che indussero Sparti a modificare l’originario racconto (Cap. VII, lett. A, § 1). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali (sentenza 23 novembre 1995) ha ampiamente condiviso quella motivazione. La sentenza impugnata ha nuovamente analizzato il documento e, anche in ragione delle peculiari circostanze in cui è stato rinvenuto, ha correttamente affermato la sua assoluta attendibilità: “non potendosi diversamente opinare che lo Sparti si sia fatto trovare in flagranza di reato (in ciò oltremodo coinvolgendo l’amico De Vecchi) allo scopo di far trovare una certa lettera a bella posta precostituita” (pag. 95). Non resta altro da aggiungere se non che: la tesi, sostenuta nel dibattimento di questa fase del giudizio dalla difesa dell’imputato, secondo la quale Sparti avrebbe abilmente formato quel documento al fine di utilizzarlo come un salvacondotto che gli consentiva di delinquere impunemente, non trova alcun riscontro in atti; ed è inoltre smentita dalla condanna a otto mesi di arresto inflitta allo stesso Sparti e al De Vecchi dal Pretore di Fidenza, proprio a seguito dei fatti che portarono al sequestro del documento.

 

3.5.7. Le questioni concernenti il colore dei capelli di Francesca Mambro e il fatto che i documenti non furono usati né ritrovati: irrilevanza.

Tanto premesso, si può affermare che la questione del colore dei capelli di Francesca Mambro perde ogni rilevanza: è pacifico, per ammissione della stessa Mambro e per tutti gli altri motivi sopra elencati, che la donna, pressata dalla necessità di avere al più presto documenti falsi, il 4 agosto si recò a casa di Sparti in compagnia di Giuseppe Valerio Fioravanti. Quest’ultimo richiese, nei termini riferiti dal falsario, due documenti.

Se ne deduce che Massimo Sparti nel pomeriggio di quel giorno certamente vide di persona Francesca Mambro.

Peraltro, Valerio Fioravanti ha raccontato: “dai giornali abbiamo appreso che in relazione alla strage di Bologna, veniva ricercata una donna bionda e la Mambro temeva di poter essere coinvolta, anzi era sicura che se fosse stata rintracciata sarebbe stata senz’altro incriminata, dato che si conoscevano le sue idee politiche, era bionda ed in quei giorni gli ambienti cosiddetti fascisti erano sotto pressione. Era da escludere il fatto che la Mambro si tingesse i capelli, poiché in tal caso la Sbrojavacca avrebbe potuto insospettirsi e chiedere ragione del travisamento” (interrogatorio reso il 25 maggio 1981 al G.I. di Bologna, pag. 8694 e segg.).

Dunque, la coppia si pose effettivamente il problema del colore dei capelli della Mambro e meditò sull’opportunità di tingerli.

Di contro, Massimo Sparti nel corso dell’interrogatorio reso il 23 luglio 1981 ha dichiarato che fu Valerio Fioravanti a parlargli della tintura senza che lui vi facesse alcun caso.

Pertanto è credibile che Giuseppe Valerio Fioravanti abbia fatto a Sparti confidenze sull’argomento in esame senza che la Mambro si fosse effettivamente tinta i capelli; mentre le deduzioni dello Sparti paiono essere frutto, oltre che di valutazioni meramente soggettive, anche di suggestione indotta dalle parole pronunciate dal Fioravanti.

I motivi che in seguito indussero Francesca Mambro a non far uso dei documenti consegnati da Sparti per accedere con il suo uomo all’Hotel Cicerone possono essere i più vari e sono assolutamente indifferenti al giudizio; parimenti irrilevante è il fatto che quei documenti non siano stati ritrovati nel corso delle successive perquisizioni. Si deve però rilevare che Francesca Mambro, al momento del suo arresto, fu trovata in possesso di un documento falso intestato a Irene De Angelis: ebbene l’attestato presenta caratteristiche del tutto simili a quelle che Fausto De Vecchi, riferendo informalmente al dr. Alfredo Lazzerini nel carcere di Rebibbia, ha attribuito alla carta d’identità che egli procurò a Sparti nell’agosto del 1980 (cfr. informativa UCIGOS del 26.5.1983, pag. 12232 e segg.).

3.5.8. La scarcerazione di Sparti: genesi dei sospetti.

Resta da valutare l’unico specifico motivo introdotto dalla difesa dell’imputato in questo giudizio.

Giuseppe Valerio Fioravanti, interrogato il 3 e il 12 luglio 1995 dal Giudice istruttore di Milano nell’ambito di indagini relative alla strage di Piazza Fontana, ha dichiarato di aver letto nell’ordinanza pronunciata dal Giudice istruttore di Bologna il 3.8.1994 un riferimento al prof. Oggioni, medico chirurgo intimo di Licio Gelli, iscritto alla loggia massonica P2.

L’Oggioni lavorava in una clinica privata ed era in contatto con il colonnello Mannucci Benincasa del SISDE, ritenuto responsabile di “depistaggi”.

Secondo Fioravanti, tale vicenda poteva essere collegata alla scarcerazione di Massimo Sparti: egli, infatti, era stato ritenuto affetto da cancro al colon dai medici di una clinica privata sita in Toscana, diagnosi, questa, non condivisa dai sanitari del carcere di Pisa ove lo Sparti era detenuto. La malattia si era poi rivelata inesistente, tant’è che Sparti era vivo e vegeto.

In sostanza Fioravanti ha sostenuto che la diagnosi di neoplasia era falsa ed era servita solo a determinare la scarcerazione del detenuto: ambienti “piduisti” avevano così premiato Sparti per le dichiarazioni mendaci da lui rese sulla strage di Bologna.

Si è già affermato che Massimo Sparti, a seguito delle affermazioni di Fioravanti, è stato inquisito per calunnia e che il relativo procedimento è stato archiviato per infondatezza della notizia di reato.

 

3.5.9. Segue: ricostruzione del fatto.

Nel corso del dibattimento di primo grado è stato dettagliatamente escusso il dr. Francesco Ceraudo che all’epoca dirigeva il Centro clinico carcerario di Pisa.

L’esame di questa testimonianza e degli altri atti acquisiti consente la seguente ricostruzione:

-         Massimo Sparti era stato trasferito al carcere di Pisa nell’agosto del 1981 ed era stato subito ricoverato nel Centro clinico, perché appariva molto deperito e “dimostrava una sofferenza enorme” (testimonianza dr. Ceraudo);

-         dimesso il 17 settembre, fu nuovamente ricoverato alla fine dell’anno con diagnosi di deperimento organico;

-         il dr. Ceraudo, direttore del centro, sospettò la presenza di una malattia neoplastica e prescrisse una radiografia del tubo digerente;

-         l’esame eseguito il 21 dicembre 1981 dal prof. Michelassi, in seguito deceduto, effettivamente ipotizzò la presenza di una grave patologia gastrica;

-         il dr. Ceraudo prescrisse allora un esame esofago – gastrico – duodenoscopico che ha “un potere dirimente maggiore rispetto a una radiografia” (dichiarazioni dr. Ceraudo);

-         l’indagine, condotta dal dr. Alfonso Capria, escluse la presenza di patologie gravi;

-         tuttavia il deperimento organico di Sparti non accennava a diminuire, tanto che lo stesso dr. Ceraudo si oppose ad un intervento chirurgico di routine cui il paziente doveva essere sottoposto per risolvere un’infermità (non grave) accertata dal dr. Capria;

-         il 28 gennaio 1982 il dr. Ceraudo, a seguito di accesi contrasti insorti tra lui e il direttore del carcere per fatti inerenti la gestione dell’istituto, fatti che avevano indotto il dr. Ceraudo a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria, fu inopinatamente destituito;

-         dopo circa quindici giorni, il nuovo dirigente del Centro clinico carcerario, dr. Biagini, informò il dr. Ceraudo che il prof. Michelassi, dopo aver eseguito una “TAC”, aveva diagnosticato un formazione neoplastica al pancreas;

-         il 3 marzo 1982 Massimo Sparti fu scarcerato, perché le sue condizioni di salute erano incompatibili con il regime carcerario: il dr. Biagini aveva certificato che il detenuto era affetto da un processo neoplastico a carico della testa del pancreas con impegno linfonodale retroperitoneale e metastasi;

-         il 30 marzo successivo Massimo Sparti fu sottoposto presso l’ospedale S. Camillo di Roma a intervento chirurgico;

-         la cartella clinica è andata distrutta in un incendio avvenuto il 20 settembre 1991, quindi circa quattro anni prima che Fioravanti rendesse le sue dichiarazioni. E’ tuttavia rimasta la scheda dell’intervento: vi si legge che l’esplorazione dello stomaco, del duodeno, del fegato e del pancreas eseguita a mezzo di una “laparotomia xilo – ombelicale” ha dato esito negativo e che è stata invece riscontrata “la presenza di numerose ghiandole aumentate di volume in corrispondenza della piccola curva e preaortiche”;

-         a seguito della denuncia presentata dal dr. Ceraudo, il direttore del carcere e alcuni sottufficiali del Corpo di Polizia Penitenziaria furono arrestati e condannati;

-         nel 1985 il dr. Ceraudo fu reintegrato nel posto di dirigente del Centro clinico carcerario: esaminò la cartella clinica di Sparti e trovò l’annotazione di un tumore gastrico (non al pancreas); seppe inoltre che prima della “TAC” era stata eseguita un’ecografia che non aveva evidenziato patologie gravi.

 

3.5.10. Segue: infondatezza del motivo.

Questa sommaria ricostruzione dei fatti consente innanzi tutto di escludere la fondatezza dei sospetti manifestati da Giuseppe Valerio Fioravanti al Giudice istruttore di Milano:

a)    il prof. Gianluigi Oggioni, ortopedico intimo di Licio Gelli e iscritto alla loggia massonica “coperta” P2, non ha mai visitato, curato e neppure incontrato Massimo Sparti;

b)    Massimo Sparti non è mai stato ricoverato, curato o sottoposto ad analisi o accertamenti presso cliniche private in Toscana o altrove;

c)     Massimo Sparti, fino al momento della sua scarcerazione, è stato curato esclusivamente presso il Centro clinico del carcere di Pisa; gli accertamenti diagnostici sono stati eseguiti esclusivamente presso strutture sanitarie pubbliche.

Ma anche la più articolata tesi proposta dai difensori dell’imputato nella memoria depositata all’udienza del 10 gennaio 2000 e nell’atto d’appello, è del tutto destituita di fondamento:

1)si è accennato (retro, lett. l) che Massimo Sparti il 5 maggio 1982, quando era stato scarcerato da soli due mesi, nel corso di un interrogatorio reso al Giudice istruttore di Bologna, ha cambiato la sua precedente versione, ipotizzando che l’incontro con Fioravanti e Mambro potesse essere avvenuto, non il 4 agosto, ma in settembre.

Hanno ragione i difensori quando sostengono che Sparti, rendendo quelle dichiarazioni, non ha ritrattato un bel niente (infatti, ha ribadito che il colloquio con Fioravanti e Mambro era realmente avvenuto nei termini in precedenza descritti), ma si è limitato a modificare, per altro in modo insignificante, la data in cui l’incontro poteva essere avvenuto.

Sennonché quella piccola modifica inficiava alla radice il racconto di Sparti, rendendolo incredibile. Infatti, la frase “hai visto che botto” seguita dalle note considerazioni, pronunciata nel settembre 1980, era del tutto inverosimile: un mese dopo la strage il dichiarato “bisogno urgentissimo di documenti falsi” non aveva più alcun senso. Inoltre, la correzione di data rappresentava una notevole marcia indietro rispetto alla categorica affermazione (fatta nei precedenti interrogatori e in seguito sempre ribadita) di essere stato a Roma e non a Cura di Vetralla il 4 agosto: è sintomatico poi che le dichiarazioni di Sparti si andassero in quel momento ad allineare, indubbiamente rafforzandole, a quelle (anch’esse possibiliste) rese nello stesso 5 maggio 1982 da Maria Teresa Venanzi e Luciana Torchia (retro lett. k e l).

Allora è da escludere che la scarcerazione possa essere stata un “premio” per le false accuse rivolte contro Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro: perché in tal caso Sparti, appena scarcerato, non avrebbe modificato in senso favorevole ai due imputati la sua precedente versione, ma, semmai, avrebbe rincarato la dose.

2)La difesa dell’imputato lascia intendere che a premiare Sparti siano stati ambienti vicini alla loggia massonica “Propaganda due” o, in ogni caso, ad organismi “deviati” dello Stato: ebbene, nessuna prova (anche di natura meramente indiziaria) consente di affermare che il dr. Biagini e il prof. Michelassi fossero affiliati alla “P2” o contigui a logge massoniche coperte o legati da amicizia o da vincoli di qualsivoglia natura a esponenti di quel mondo o che fossero in ogni modo vicini ad uomini o apparati dello Stato infedeli;

3)le vicissitudini professionali del dr. Ceraudo (destituzione dall’incarico di Dirigente del Centro clinico carcerario e successiva sua reintegrazione) non sono in alcun modo connesse con la Vicenda Sparti, ma furono esclusivamente causate dai forti contrasti con il direttore del carcere e con alcuni sottufficiali del corpo di Polizia Penitenziaria;

4)lo stesso dr. Ceraudo ha attestato che Sparti non simulava, ma presentava realmente sintomi gravi e preoccupanti (deperimento organico e “sofferenza enorme”);

5)anche il dr. Ceraudo, dopo aver valutato le condizioni generali di Sparti, pensò che il paziente fosse affetto da neoplasia dell’apparato digerente. Peraltro il deperimento organico continuò anche dopo l’esame endoscopico e dovette preoccupare non poco il Dirigente del Centro, tanto da indurlo a non autorizzare l’intervento chirurgico di routine di cui si è detto;

6)se Sparti avesse simulato la malattia, dopo la sua scarcerazione non si sarebbe fatto ricoverare e certamente non si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico;

7)infine, i sanitari dell’Ospedale S. Camillo esclusero la presenza di una neoplasia solo dopo aver direttamente esaminato gli organi interni (stomaco, duodeno, fegato e pancreas). Ebbene, la scelta da parte di medici pubblici specialisti di una procedura chirurgica esplorativa prova che esami meno invasivi non erano evidentemente in grado di dare sufficienti certezze sull’inesistenza del morbo.

 

3.5.11. Ulteriori considerazioni.

Per chiudere l’“argomento Sparti” si deve ricordare quanto esposto dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna nella sentenza 16 maggio 1994, al cap. VII, lett. A, § 4, a proposito delle minacce che Giuseppe Valerio Fioravanti rivolse a Massimo Sparti:

“Le minacce profferite dal Fioravanti ebbero due distinti obiettivi.

Solo la prima minaccia fu diretta a ottenere i documenti: feci presente l’impossibilità di procurare documenti in giornata e Valerio s’infuriò dicendomi che dovevo spezzarmi ma darglieli in fretta.

La seconda minaccia, invece, riguardò un argomento diverso: in quest’occasione io, spaventato dall’enormità della cosa, lo pregai di non parlarmi neppure di queste cose; lui replicò che io dovevo comunque stare zitto in quanto anche se a lui fosse successo qualche cosa ci sarebbe stato qualcuno che me l’avrebbe fatta pagare e aggiunse precisamente “te lo faccio piangere io Stefanino tuo” alludendo a mio figlio.

Tale minaccia, particolarmente grave e assai circostanziata, fu formulata, come si vede, per scongiurare il rischio che Sparti facesse parola delle confidenze fattegli da Valerio Fioravanti sulla strage.

Orbene, questa minaccia rappresenta un inequivocabile elemento di conferma dell’estrema gravità delle confidenze fatte da Valerio F. a Sparti; essa, nel contempo, consolida il convincimento circa la portata confessoria, in ordine alla partecipazione di Valerio F. alla strage, delle medesime confidenze.”

 

3.5.12. Valutazione delle dichiarazioni di Massimo Sparti.

La totale attendibilità di Massimo Sparti è dunque confermata: le frasi di Giuseppe Valerio Fioravanti, con le quali chiaramente era ammessa la presenza sua e della Mambro a Bologna nel giorno in cui fu perpetrata la strage e con le quali si alludeva a una diretta partecipazione dei due alla commissione di quel delitto, in uno con le minacce profferite dallo stesso Fioravanti contro Sparti, costituiscono indizio preciso e grave e hanno indubbia natura confessoria.

 

4. Gli avvenimenti successivi alla strage.

4.1. L’espulsione di Luigi Ciavardini dalla banda di Fioravanti e il proposito di ucciderlo.

Immediatamente dopo la strage di Bologna, Luigi Ciavardini è espulso dalla banda di Giuseppe Valerio Fioravanti perché pone in essere “una serie di comportamenti sprovveduti” (retro, cap. I, § 7 e § 9).

Il fatto in sé è assolutamente certo e non è mai stato oggetto di contestazioni: ne parlano, tra gli altri, Giuseppe Valerio e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini, Walter Sordi, Elena Venditti e, naturalmente, lo stesso imputato.

Ora le ragioni che portarono alla rottura dovettero essere gravissime: non ci si limitò a “scaricare” Ciavardini (così si esprime Cristiano Fioravanti – 6.5.1982 al G.I. di Bologna), ma si decise di ucciderlo.

L’imputato, nel corso del dibattimento di primo grado (verbale d’udienza del 3.5.1999), ha cercato di ridimensionare l’episodio e ha sostanzialmente negato che i suoi ex sodali avessero maturato il proposito di assassinarlo.

Invero la sua “condanna a morte” era stata decretata: lo ha raccontato Elena Venditti (interrogatorio reso il 24.9.1980 al P.M. di Roma, pag. 9215 e pag. 9221), ne hanno parlato Cristiano Fioravanti e Mauro Addis (interrogatori resi rispettivamente il 22.3.1985 - confermato nel dibattimento di primo grado all’udienza del 26.3.1999, faldone n.20 – e l’8.7.1997 avanti al T.M. di Bologna) e lo ha dichiarato più volte in modo assai esplicito lo stesso Ciavardini (il 4.10 e il 12.11.1980 al P.M. e al G.I di Roma, pag. 9319 e segg.; cfr. anche sent. Corte d’Assise di Bologna 11.7.1988, pag. 682; Corte d’Assise d’Appello 16.5.1994, cap.VII, lett. B, § 7.1; sentenza appellata, pag. 156).

Del resto, Roberto Fiore, proprio per sottrarlo al pericolo, intorno alla metà d’agosto fece trasferire il giovane in Sicilia presso Mangiameli (dichiarazioni rese da Luigi Ciavardini al P.M. di Roma il 4.10.1980, pag. 9319 e segg.). E’ da notare che Ciavardini arriva a Palermo quando da poco se ne sono allontanati Francesca Mambro e Valerio Fioravanti (retro § 3.5.6 lett. m), e sarà costretto a far rientro a Roma pochi giorni più tardi, in coincidenza con l’uscita nelle edicole del settimanale “L’Espresso” contenente l’articolo “Neri, rossi e travestiti – Colloquio con Amos Spiazzi” (retro, cap. 1, § 1.3 e infra § 4.3).

Verso la metà di settembre, quando era ormai rientrato a pieno titolo nel nucleo operativo di Terza Posizione, Ciavardini temette a tal punto per la sua incolumità fisica da presentarsi armato e scortato da amici a loro volta armati ad un incontro con Giorgio Vale in Piazza Barberini a Roma: lo riferisce Stefano Soderini nel memoriale del 1986 (in atti, a pag.12) e lo conferma Francesca Mambro: “Ciavardini, condizionato da altri di Terza Posizione, venne ad un appuntamento con il Vale con qualche suo amico che gli fungeva da copertura” (interrogatorio reso il 21.12.1985, pag. 8894 e segg.).

Soprattutto, di quella programmata esecuzione vi è prova documentale: il 21 ottobre 1981, Gilberto Cavallini, Giorgio Vale, Francesca Mambro, Stefano Soderini e altri uccidono a Roma il capitano della Digos Francesco Straullo e il suo agente di scorta Ciriaco Di Roma. Nel volantino di rivendicazione, stilato da Francesca Mambro e Gilberto Cavallini, si legge: “Nuclei Armati Rivoluzionari, Gruppo di fuoco Franco Anselmi. Ancora una volta la Giustizia Rivoluzionaria ha seguito il suo corso, e ciò sia di monito per gli infami, gli aguzzini e i pennivendoli ...altri dovranno ancora pagare (e tra questi coloro) che hanno osato prendere le difese di un infame qual è Ciavardini Luigi”.

Ora, le ragioni che hanno determinato il proposito di assassinare Ciavardini sono necessariamente insorte tra il 1° e l’8 agosto 1980: come si è affermato, il gruppo composto da Giuseppe Valerio Fioravanti, Gilberto Cavallini, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, si era ricongiunto a Treviso in perfetta armonia nella notte tra il 1° e il 2 agosto 1980 e nessun dissidio esisteva tra loro; qualche giorno dopo, invece, e precisamente tra il 6 e l’8 agosto successivi, Fioravanti e Cavallini avevano già deciso di uccidere Ciavardini. Infatti, dopo la rapina in Piazza Menenio Agrippa (5 agosto) e prima della partenza di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro (restano a Roma all’Hotel Cicerone fino all’8 mattina) si ritrovano a cena in un ristorante di Roma Cristiano e Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini, Giorgio Vale e altri. In quell’occasione “sia Valerio che Gigi (Cavallini) ne dissero di tutti colori nei riguardi di Ciavardini in quanto lo consideravano un idiota e lo accusavano di aver bruciato il documento falso a nome De Francisci Amedeo con un incidente automobilistico a Treviso; e poi perché aveva riferito alla Venditti i nomi degli autori dell’omicidio Evangelista e comunque andava dicendo in giro vantandosi di aver ucciso un poliziotto. Quella sera sia (Valerio) che Cavallini dicevano che era loro intenzione di farlo scomparire...” (dichiarazioni rese da Cristiano Fioravanti il 6.5.1982, il 22.3.1985 e il 3.4.1986 – ove peraltro è precisato che “farlo scomparire” significava “eliminarlo fisicamente”- confermate nel dibattimento di primo grado all’udienza del 23.3.1999).

Tuttavia Giuseppe Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, nel corso della cena di cui si è parlato, non rivelarono a Cristiano Fioravanti quali erano i reali motivi per i quali avevano deliberato di uccidere Ciavardini. Infatti, tali motivi non potevano risiedere nel carattere “avventato e ciarliero” del giovane e nelle sue improvvide precedenti vanterie (cfr. Cap. I, § 8), che erano già conosciute e tollerate dall’intero gruppo. Da tempo era stato emesso ordine di cattura per i fatti del “Giulio Cesare” e anche Fioravanti e Cavallini erano latitanti: il fatto che Ciavardini parlasse dell’omicidio Evangelista con la Venditti e tenesse con la ragazza contatti strettissimi (pretendeva d’introdurla nel rifugio di Treviso), era storia ormai risaputa che non aveva suscitato rancori, come dimostra l’affiatamento dimostrato dal gruppo fino al 2 agosto 1980.

Vero è che nei giorni compresi tra il 3 e il 6 agosto Luigi Ciavardini aveva effettivamente tenuto un comportamento che, agli occhi dei suoi più anziani ed esperti sodali, deve essere apparso sconsiderato, imprudente e inutilmente pericoloso: contravvenendo alle precise disposizioni impartitegli da Giuseppe Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, il 4 agosto era andato a trascorrere il pomeriggio a Venezia, in compagnia dei suoi amici, tutti estranei al gruppo; il giorno successivo, per raggiungere Elena Venditti (che, come si ricorderà - § 2.1 – non era stata ammessa nel rifugio veneto), aveva fatto uso di un’autovettura rubata lasciata a Treviso da Cavallini, per di più si era distratto alla guida e aveva avuto un incidente stradale. Aveva allora esibito la patente intestata ad Amedeo De Francisci al conducente del veicolo antagonista e, quando questi aveva proposto di denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice, si era fatto violento e lo aveva aggredito.

Queste avventate condotte sono state immediatamente segnalate a Gilberto Cavallini (verosimilmente dagli amici fidati che ospitavano Ciavardini): questi ha ordinato l’immediato ritorno a Roma del giovane (dichiarazioni rese da Gilberto Cavallini al T.M. di Bologna all’udienza del 9.7.1997). Per colmo, Ciavardini ha fatto il viaggio da Treviso a Roma in compagnia di Elena Venditti, Cecilia Loreti e Marco Pizzari e si è presentato al Cavallini, che lo attendeva alla stazione Termini, con al seguito i tre amici che mai avrebbero dovuto incontrarlo, perché estranei al gruppo, non clandestini né latitanti (gli episodi sopra riportati sono concordemente narrati da tutti protagonisti: cfr. Stefano Soderini alla Corte d’assise di Bologna il 20.1.1988, pag. 1093 e seg.; Gilberto Cavallini al P.M. minorile di Bologna il 16.12.1989, pag. 3617; ancora Cavallini al T.M. Bologna verb. 9.7.1997; Francesca Mambro al P.M. di Roma il 21.12.1985, pag. 8894 e segg.; Elena Venditti al P.M. di Roma il 24.9.1980, pag. 9209 e segg.; Cecilia Loreti al G.I. di Bologna il 5.5.1982, pag. 9292).

Ora, il comportamento di Ciavardini, per quanto gravemente sconsiderato, non era certamente tale, neppure in quei temibili anni, da giustificarne l’assassinio. Difatti, Gilberto Cavallini racconta: “in quell’occasione (l’incidente d’auto) Ciavardini fece uso della patente intestata ad uno dei fratelli De Francisci, e questo ci fece molto arrabbiare. Non è vero che per questa ragione intendessimo uccidere Luigi: ad un diciottenne errori simili vanno perdonati.” (al P.M. minorile di Bologna il 16.12.1989, pag. 3617 e segg.).

Peraltro, la perdita del giovane sarebbe stata gravissima per il gruppo, non solo per gli strettissimi vincoli d’amicizia che legavano “i sette magnifici pazzi”, ma soprattutto perché, come si è già affermato, Ciavardini, per la sua determinazione, l’audacia e la freddezza, era elemento infungibile della banda, massime nelle azioni militari che presentavano un elevato livello di rischio.

Tra l’altro, Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini fino al 2 agosto 1980 avevano formato un sodalizio strutturato su intenti comuni: tutte le vicende e le azioni erano state condivise con un’intensità tale da consentire a ciascuno di loro di superare momenti difficili e pericolosi, mantenendo sempre molto coeso il gruppo. Improvvisamente dopo il due agosto la precedente coesione si rompe: è impensabile che tale cambiamento sia dipeso da un evento di modesta portata interrelazionale. L’inversione del legame d’amicizia e la immediata costruzione della figura di un soggetto di cui non ci si può fidare (nemico), costituisce un dato fondamentale. Il mutato atteggiamento di Fioravanti e Mambro deve necessariamente esser messo in relazione con l’unico evento importante accaduto in quel breve arco di tempo: la strage di Bologna.

Ma vi è di più: le condotte sopra descritte mal si conciliano con quell’accusa d’infamia, che, come si legge nel volantino di rivendicazione degli omicidi Straullo e Di Roma, è il vero motivo della deliberata uccisione.

Lo stesso Giuseppe Valerio Fioravanti spiega che cosa debba intendersi per “infame”: “Infame penso possa definirsi la persona che pur presentandosi come camerata e godendo della fiducia che ne consegue, arreca danno ad altro o ad altri camerati o per malafede o per leggerezza ripetuta o per divertimento o addirittura per denaro o ancora per stupidità. Quali esempi di infami per malafede penso agli infiltrati, per leggerezza ripetuta penso a quelli delle Edizioni Europa o ai tipi da bar, per stupidità come esempio porto Ciavardini che ha messo a repentaglio la sicurezza degli altri per vantarsi con le sue ragazzine. Non so cosa Ciavardini abbia detto né mi interessa saperlo” (interrogatorio reso il 21 febbraio 1981 al P.M. di Roma, pag. 7189 e segg.).

Dunque, Giuseppe Valerio Fioravanti ha deciso di uccidere Ciavardini perché questi, tra il 1° e l’8 agosto 1980, aveva messo a repentaglio la sicurezza degli altri membri del gruppo “per vantarsi con le sue ragazzine”.

Il riferimento alla telefonata fatta da Ciavardini per differire l’appuntamento preso per il 2 agosto a Venezia e ai sospetti che quella conversazione aveva immediatamente provocato, non poteva essere più chiaro: con quella telefonata, persone estranee al gruppo erano state messe nella condizione di sospettare la partecipazione del Ciavardini stesso e degli altri alla commissione della strage. Non solo: l’aver preso l’appuntamento nel periodo in cui il crimine doveva essere commesso e averlo poi differito in modo talmente maldestro da ingenerare pesanti dubbi sulla responsabilità del gruppo, era di per sé indice di insanabile pericolosità: in condizioni critiche il giovane avrebbe potuto rivelare o far capire ciò che in nessun caso doveva sapersi.

Del resto lo stesso Ciavardini riferisce che i suoi ex sodali volevano ucciderlo perché ritenevano la sua “presenza fisica una sorta di bomba vagante qualora foss(e) stato preso” (interrogatorio reso il 12.11.1980 al G.I. di Roma), lo ritenevano cioè una persona che, “essendo a conoscenza di cose che riguardavano un delitto gravissimo, aveva dimostrato di essere un inaffidabile chiacchierone e, quindi, un uomo irrimediabilmente pericoloso per gli autori del crimine” ( sentenza 16.5.1994 della Corte d’Assiese d’Appello di Bologna, cap. VII, lett. B, § 8.1).

Ancora: “Ciavardini dopo l’episodio Mangiameli espresse timori per la sua incolumità fisica in quanto era già preoccupato per via degli screzi che vi erano stati con il Gigi (Cavallini)” (Elena Venditti 24.9.1980, cit): dunque il giovane si preoccupa seriamente quando apprende che era stato ucciso un uomo che aveva commesso il suo stesso errore: Spiazzi, proprio a seguito delle confidenze di Mangiameli, aveva sospettato che la strage di Bologna fosse opera dei Nar (retro, in questo capitolo, § 1.3 e infra § 4.3). In quegli stessi giorni apprende che dovevano essere uccisi anche Roberto Fiore, Gabriele Adinolfi e Marcello De Angelis (esponenti di spicco, come il Mangiameli, di Terza Posizione) e capisce che Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro avevano iniziato la sistematica eliminazione di tutti coloro che in qualunque modo potessero rivelare elementi utili all’accertamento della loro partecipazione al reato di strage (V. retro, in questo capitolo, § 2.3).

 

4.2. La decisione di nascondere la partecipazione di Luigi Ciavardini all’omicidio del giudice Mario Amato.

La partecipazione di Luigi Ciavardini all’assassinio del Giudice Mario Amato è stata accertata con sentenza che ha acquistato autorità di cosa giudicata (Tribunale per i Minorenni di Bologna 23.2.1990, acquisita agli atti di questo giudizio). L’imputato, dopo avere per lunghi anni negato il suo coinvolgimento nel crimine ostacolando in tutti i modi l’accertamento della verità (cfr. decisione citata), ha finito per ammettere le sue colpe solo dopo esser stato condannato.

La Corte d’Assise di Bologna, con sentenza 5 aprile 1984 passata in giudicato, ha condannato per lo stesso crimine Gilberto Cavallini quale autore materiale del delitto, Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro come concorrenti: il primo ha confessato di aver deciso con il Cavallini l’omicidio e di avere compiuto le attività preparatorie; la seconda, tra l’altro, ha rivendicato la responsabilità politica del fatto. In seguito è stato condannato come ausiliatore anche Stefano Soderini (per una sommaria ricostruzione del fatto cfr. retro, cap. II, § 8).

Nel corso dell’istruttoria del procedimento e poi durante il processo celebrato avanti alla Corte d’Assise di Bologna i tre imputati maggiorenni (Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini) hanno confessato le loro rispettive responsabilità: hanno concordemente indicato Giorgio Vale (nel frattempo deceduto) come conducente della motocicletta usata per compiere l’omicidio ed hanno così negato la partecipazione di Ciavardini al delitto. Cristiano Fioravanti ha confermato le dichiarazioni degli imputati.

E’ dunque evidente che i quattro si misero preventivamente d’accordo ed elaborarono questa versione menzognera al solo scopo di evitare che Luigi Ciavardini fosse condannato per quel delitto. Questo scopo perseguirono con veemenza: il 16 marzo 1984 è chiamato a deporre Aldo Tisei. Deve smentire la tesi degli imputati. Cristiano Fioravanti gli aveva confidato che mentiva per non scontrarsi con il fratello, con Cavallini e con la Mambro: la motocicletta usata dagli assassini del giudice Amato era in realtà condotta da Ciavardini e non da Vale.

La reazione dei tre imputati confessi alle prime parole di conferma pronunciate da Tisei fu di una tale inaudita violenza da costringere il Presidente del collegio a disporre la loro espulsione dall’aula (sentenza Corte d’Assise di Bologna del 5.4.1984 cit., pag. 173 e segg.).

E’ da escludere che Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini intendessero offrire aiuto a Luigi Ciavardini per amicizia, per solidarietà, per debito di riconoscenza o perché appartenenti alla medesima aerea politica. Si è dimostrato che avevano deliberato di ucciderlo perché lo ritenevano un “infame per stupidità” e le ragioni che avevano fatto maturare quel proposito non erano venute meno, anzi: il giovane, interrogato il 4.10.1980 immediatamente dopo il suo arresto, aveva sostanzialmente confessato di far parte di una banda armata composta da sette persone; aveva accusato Giuseppe Valerio Fioravanti di esserne il capo e aveva fatto i nomi di Francesca Mambro e Giorgio Vale come appartenenti al gruppo. Aveva poi apertamente esternato i suoi timori per le “presunte azioni che il citato gruppo aveva intenzione di fare contro” di lui, precisando che gli erano giunte voci secondo le quali Giuseppe Valerio Fioravanti e Giorgio Vale lo cercavano per ucciderlo (pag. 9319 e segg.); infine, aveva ammesso di aver partecipato ai fatti del Giulio Cesare insieme a Fioravanti, Mambro e Vale: si era però attribuito un ruolo affatto marginale e aveva addossato agli altri le maggiori responsabilità.

Dunque, i timori di Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro erano fondati: Ciavardini, preoccupato per la propria incolumità fisica e sottoposto a regime di detenzione, parlava.

Non a caso la patente d’“infame” ancora lo bollava un anno dopo il suo arresto (il comunicato di rivendicazione dell’omicidio Straullo è del 21.10.1981).

Per indagare i motivi che indussero i tre maggiorenni a favorire Ciavardini occorre dunque considerare che questi, come si è affermato, doveva essere ucciso perché non rivelasse ciò che sapeva sulla strage di Bologna. Sennonché il giovane, apprese le cattive intenzioni di Fioravanti e degli altri membri della banda, reagì duramente: si presentò con scorta armata all’appuntamento fatale. Di lì a pochi giorni fu arrestato (4.10.1980).

La pronta e dura reazione di Luigi Ciavardini e la sua successiva cattura resero il piano omicida di difficile se non impossibile realizzazione.

Ma il problema restava: Ciavardini, a maggior ragione se detenuto, poteva “per stupidità” arrecare danno irreparabile a Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Deponevano per questa eventualità non solo i sospetti che era riuscito ad ingenerare in Cecilia Loreti ed Elena Venditti e la condotta processuale assunta immediatamente dopo il suo arresto; ma anche la sua giovane età, il fatto che non fosse mai stato in una casa di reclusione per adulti e che non gli fossero ancora state inflitte condanne definitive. Sicché era lecito sospettare che se fosse diventato concreto il pericolo di una condanna all’ergastolo (a quell’epoca la pena per un crimine di questa gravità poteva essere tale anche per un minorenne) o in ogni modo ad una lunga pena detentiva, Ciavardini avrebbe potuto cedere e riferire quel che sapeva sulla strage.

Per questo bisognava impedire a tutti i costi che fosse accertata la sua responsabilità in ordine all’assassinio del dr. Mario Amato.

In sostanza il motivo per il quale i tre maggiorenni autonomamente decisero di favorire Ciavardini era lo stesso per il quale avevano programmato di ucciderlo: non volevano che raccontasse quel che sapeva della strage di Bologna.

Questa deduzione, imposta dalla logica più elementare, trova conferma in importanti acquisizioni istruttorie.

Angelo Izzo, interrogato dal G.I. di Bologna l’8 aprile 1986 (pag. 2685 e segg.) ha dichiarato: “Cristiano (Fioravanti) mi riferì che il fratello Valerio gli aveva detto di continuare a tener fuori Ciavardini dalle accuse per l’omicidio Amato perché costui sapeva delle cose sulla strage di Bologna. Anzi non ricordo se Cristiano mi abbia detto, però in altra occasione, che Ciavardini poteva “incastrarlo” per la strage alla stazione di Bologna. Al discorso concernente Ciavardini era presente la Furiozzi. Debbo però precisare che già in precedenza altre volte Cristiano, anche su mia sollecitazione, mi aveva detto che Valerio gli aveva chiesto di Tener fuori da ogni accusa concernente l’omicidio Amato, Ciavardini.”.

Raffaella Furiozzi, immediatamente chiamata a testimoniare sul punto, ha affermato: “E’ vero, io ero presente ad una conversazione tra Cristiano Fioravanti e Angelo Izzo, a Paliano, (...) Cristiano riferì ad Angelo Izzo che il fratello lo aveva invitato a coprire le responsabilità di Luigi Ciavardini per l’omicidio Amato in quanto Ciavardini “sapeva cose inerenti alla strage di Bologna”.

Nel processo di primo grado a carico dei maggiorenni Angelo Izzo e Raffaella Furiozzi hanno confermato queste loro dichiarazioni.

Infine, nel 1984 Giuseppe Valerio Fioravanti e Sergio Calore preannunciano agli inquirenti di voler definitivamente chiarire i rapporti tra gruppi eversivi dell’estrema destra e stragi e lasciano intendere di esser disposti a far nomi. In realtà ( e nella migliore delle ipotesi) si trattava di mera difesa: i due terroristi intendevano limitarsi ad esporre il loro pensiero politico, per concludere che le stragi potevano essere opera dei servizi segreti deviati e dei vecchi “fascisti tramoni”, ma non potevano in nessun modo essere ricondotte agli esponenti dello spontaneismo armato.

Ebbene, prima di iniziare il percorso di “chiarificazione” Fioravanti chiede di poter avere un confronto sul tema con Luigi Ciavardini e la richiesta è accolta. I due s’incontrano nel carcere di Sollicciano il 15 febbraio 1984 alla presenza del Pubblico Ministero di Firenze (il verbale è in atti a pag. 9473, faldone 22).

Fioravanti brevemente espone il suo progetto a Ciavardini: questi risponde che da un punto di vista umano potrebbe anche essere d’accordo, ma che in ogni caso non è in grado di valutare le implicazioni politiche di un simile discorso.

Incassato il rifiuto di Ciavardini a collaborare, Fioravanti rientra nel carcere di Ascoli Piceno e pubblicamente si dissocia da Calore con una lettera che quello stesso 15 febbario 1984 ottiene di poter inviare al settimanale “L’Espresso” (agli atti, pag. 8799).

Si è già affermato che Ciavardini non aveva la statura del politico, ma era un manovale del crimine (retro, cap. II, § 8); peraltro a quell’epoca non era neppure indiziato per la strage: la comunicazione giudiziaria gli sarà inviata solo due anni e tre mesi più tardi. Allora il bisogno di confrontarsi con lui prima di fare dichiarazioni che, sia pure indirettamente, potevano riguardare la strage di Bologna (Ciavardini era necessariamente estraneo ad altri episodi stragisti) e la necessità di aderire senza discutere alle sue istanze, fino al punto da sconfessare in pochi attimi una linea difensiva concordata con Sergio Calore, preannunciata agli inquirenti e resa di pubblico dominio, possono essere giustificati in un solo modo: Luigi Ciavardini custodiva segreti sulla strage che lo rendevano temibile e pericoloso.

 

4.3 Il movente dell’omicidio di Francesco Mangiameli.

Il 9 settembre 1980 Francesco Mangiameli è assassinato con tre colpi di pistola alla testa. Il cadavere, dopo essere stato zavorrato, è fatto scomparire nelle acque di un lago artificiale in Spinaceto di Roma.

La Corte d’Assise di Roma, con sentenza 16 luglio 1986 che ha acquistato autorità di cosa giudicata, ha condannato per l’omicidio Giuseppe Valerio e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Giorgio Vale e Bruno Mariani. Gli imputati hanno reso piena confessione.

Luigi Ciavardini è assolutamente estraneo al crimine. L’omicidio è stato commesso cinque settimane dopo la strage: il giovane era stato espulso dalla banda ed era già stata deliberata la sua uccisione.

Il contenuto del colloquio tra Francesco Mangiameli e il col. Amos Spiazzi è stato già diffusamente illustrato (in questo capitolo, § 1.3).

Si è anche affermato che il 13 luglio 1980 Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si erano recati a Palermo e che scopo del viaggio era essenzialmente quello di convincere Francesco Mangiameli della necessità di attuare il progetto terroristico che prevedeva in agosto un gravissimo attentato dinamitardo alla stazione ferroviaria di Bologna e a settembre l’omicidio a Treviso del giudice Giancarlo Stiz (retro, in questo capitolo, § 2.3).

Si è detto che Francesco Mangiameli non condivise il progetto di strage: ne scaturì un’aspra discussione con i due terroristi romani (retro, § 2.3).

Si è poi accennato al fatto che il col. Amos Spiazzi, nel corso del colloquio con Mangiameli, dovette percepire un qualche vago segno premonitore della possibilità di commettere la strage. Infatti, dopo l’eccidio di Bologna, constatato che le sue informazioni non avevano avuto alcun seguito presso il SISDE, rilasciò un’intervista al settimanale “L’Espresso” che fu pubblicata, con il titolo “neri, rossi e travestiti – colloquio con Amos Spiazzi” sul numero del 24 agosto 1980, uscito in edicola il 18 precedente. Spiazzi ha sostanzialmente riferito al cronista il contenuto dell’appunto riservato e, sia pure in termini ambigui, ha lasciato intendere che la strage era riconducibile ai Nar operanti in Roma ed era in qualche modo collegata al tentativo di “Ciccio” di far confluire tutti i gruppi eversivi in Terza Posizione (retro § 1.2).

Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro hanno dichiarato di non aver mai letto quell’intervista. Invero, come è logico, quell’articolo ebbe largo seguito nell’area dell’estrema destra eversiva (Dario Mariani e Marcello De Angelis hanno ammesso di averlo letto – cfr. verbali relativi alle udienze del 2..6.1997 e del 9.11.1999) sia per il suo contenuto; sia, soprattutto, perché Amos Spiazzi era strettamente legato a quegli ambienti: era tra l’altro inquisito come appartenente al movimento golpista “Rosa dei Venti”;

 

Si è anche esclusa la rilevanza dei principali motivi che secondo Giuseppe Valerio Fioravanti avrebbero determinato l’omicidio (propalazione di segreti, sottrazione di fondi, codardia - retro, § 2.3).

Nel corso del giudizio a carico dei maggiorenni sono state indicate molte altre ragioni che avrebbero determinato l’assassinio. In particolare, secondo gli imputati, Mangiameli: aveva strumentalizzato i giovani di Terza Posizione; era privo di scrupoli e qualità morali; mostrava pregiudizi razziali verso Giorgio Vale (mulatto) e altri simili.

L’assoluta genericità, incredibilità e insufficienza di tali motivi non merita commento. La loro sproporzione rispetto al proposito di uccidere non solo Mangiameli ma anche la moglie e la figlia (dichiarazioni di Cristiano Fioravanti al P.M. di Firenze del 26.3.1986) è già stata oggetto di ampia ed esaustiva motivazione nella sentenza impugnata, in quelle di condanna dei maggiorenni per la strage e in quelle di legittimità intervenute sul punto. La decisione di primo grado è al riguardo ampiamente condivisibile e non merita censura.

Le sentenze di condanna degli imputati maggiorenni, ritenute corrette sul punto dalle decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno ritenuto certo il collegamento tra l’omicidio Mangiameli e la pubblicazione sul settimanale “L’Espresso” dell’intervista rilasciata da Amos Spiazzi.

Invece, i difensori dell’imputato sostengono che la sentenza definitiva intervenuta sull’omicidio di Francesco Mangiameli ha individuato il movente nei dissidi personali e politici esistenti tra la vittima e i suoi assassini: pertanto, è da escludere ogni collegamento tra il crimine e l’intervista rilasciata da Amos Spiazzi. Del resto, si legge nei motivi d’appello (pag.11) “la stessa dinamica dell’omicidio testimonia di ciò: se realmente Valerio Fioravanti avesse ucciso Mangiameli per il timore che questi rivelasse il coinvolgimento del Fioravanti nella strage di Bologna, e se tale pericolo fosse sorto d’improvviso alla fine d’agosto del 1980, è da ritenere che sarebbe stato il Fioravanti a recarsi a Palermo (dove risiedeva il Mangiameli) e a sopprimere l’uomo. Invece il Mangiameli fu ucciso a Roma (...)”.

L’eccezione riguardante il movente è già stata esaminata dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna (sentenza 16 maggio 1994, cap. VII, lett. C, § 11 e) e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali (sentenza 23 novembre 1995).

Si deve pertanto ribadire ancora una volta che la decisione definitiva del 16 luglio 1986 pronunciata dalla Corte d’Assise di Roma afferma solo che gli imputati, con le loro molteplici e contraddittorie versioni, avevano prospettato svariate ipotesi, tutte possibili e ciascuna compatibile con le risultanze acquisite. I giudici, tuttavia, si sono limitati ad illustrare le varie prospettazioni, senza privilegiarne alcuna e senza prendere posizione (sent. cit., pag. 105 e segg.).

Quanto al resto, si deve aggiungere:

-         proprio le modalità con cui il crimine è stato eseguito (il cadavere è stato zavorrato e affondato in un lago artificiale) convincono che il vero movente e lo stesso omicidio dovevano restare segreti anche ai militanti dell’estrema destra eversiva. Per questo il delitto è perpetrato a Roma, territorio d’elezione della banda Fioravanti, ché in ogni altro luogo sconosciuto agli assassini occultamento del cadavere e segretezza del delitto sarebbero stati assai più difficili;

-         la tardività e genericità della rivendicazione (avvenuta in modo vago, un anno più tardi, in occasione dell’omicidio del capitano della Digos Francesco Straullo) “ è in contrasto con le regole più elementari della funzione didattica – di esempio e monito - che quelle esecuzioni normalmente assolvono nell’ambito degli adepti” (sentenza corte d’Assise di Bologna 16.5.1994, cap. VII, lett. C, § 11); le stesse modalità della rivendicazione, pertanto, escludono che l’omicidio sia stato determinato da contrasti politici tra Fioravanti e la vittima;

-         i contrasti personali tra Fioravanti e Mangiameli non erano gravi e in ogni modo non erano tali da giustificare un omicidio.

La difesa di Luigi Ciavardini ha poi sostenuto che Francesco Mangiameli non si riconobbe nel “Ciccio” citato nell’intervista di Spiazzi.

La tesi è destituita di fondamento.

Spiazzi e il leader siciliano di terza Posizione si erano effettivamente incontrati; il contenuto del colloquio era esattamente quello riportato dal settimanale. Dunque, nessun dubbio poteva avere Mangiameli. Al riguardo la vedova ha dichiarato: “Ricordo con sicurezza che mio marito si identificò nel Ciccio di cui all’intervista su L’Espresso dell’agosto ‘80 (rilasciata da) Amos Spiazzi. Ricordo anzi che avemmo una discussione quando leggemmo sul giornale il testo dell’intervista perché io mi preoccupai (...). Mio marito che, dopo la lettura dell’intervista aveva detto: questi mi vogliono incastrare...quando mi vide preoccupata disse che in fondo si trattava di cavolate e cercò di sminuire l’importanza della cosa.” (dichiarazioni rese da Rosaria Amico al G.I. di Bologna il 21.12.1983, pag. 24344, che confermano analoghe precedenti affermazioni e che, in seguito, sono state sempre tenute ferme).

Del resto, Francesco Mangiameli percepì immediatamente il pericolo cui lo aveva esposto l’intervista di Spiazzi: subito dopo la pubblicazione abbandonò il suo domicilio, mandò via Luigi Ciavardini, che, per intercessione di Roberto Fiore, si era rifugiato presso di lui proprio per sfuggire a Fioravanti piuttosto che alle forze dell’ordine (retro, § 4.1); e si trasferì poi con la moglie e la figlia presso l’amico e sodale Alberto Volo. In seguito, sempre con la moglie e la figlia, si rifugiò a Cannara, nei pressi di Perugia, ospite della famiglia Davì.

I difensori dell’imputato hanno sostenuto che Mangiameli non aveva nulla da temere e che gli spostamenti descritti altro non erano che un viaggio di piacere.

La tesi è smentita dalla lettura delle dichiarazioni rese da Rosaria Amico, Alberto Volo e Lorenzo Delfino (cognato di Mangiameli sentito per rogatoria il 26.8.1998).

Si trattò di una vera e propria fuga: nessuno dei parenti di Mangiameli e dell’Amico era informato dei loro spostamenti; per sostenere se stesso e la propria famiglia durante il viaggio, Francesco Mangiameli aveva indotto la moglie a impegnare i gioielli di famiglia.

Del resto, la percezione del pericolo è provata dalla lettera anonima, in realtà scritta da Alberto Volo, inviata alla Squadra politica della Questura di Palermo il 30 agosto 1980. Lo scritto, contenente un chiaro riferimento all’intervista apparsa su “L’Espresso” (“non sopporto i travestiti”), attribuiva la strage di Bologna agli esponenti palermitani di Terza Posizione, tra i quali esplicitamente menzionava Francesco Mangiameli e Alberto Volo. Lo scopo, già perseguito da Volo in altra occasione con lo stesso mezzo, era evidente: si volevano provocare indagini di polizia cha al più presto potessero accertare e rendere pubblica l’assoluta estraneità alla strage degli incolpati.

La difesa di Ciavardini ritiene che siano state le “macchinazioni calunniatorie ordite dai pentiti Angelo Izzo e Cristiano Fioravanti” a far credere che l’assassinio di Francesco Mangiameli sia stato perpetrato per scongiurare il pericolo della divulgazione di segreti concernenti la strage alla stazione di Bologna.

Il rilievo è destituito di fondamento.

Angelo Izzo e Cristiano Fioravanti, con spontanee dichiarazioni rispettivamente rese il 25 e il 26 marzo 1986, avevano sostanzialmente lasciato intendere che il movente dell’omicidio Mangiameli era da ricercare nell’assassinio di Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia, ucciso a Palermo il 6 gennaio 1980. “Valerio mi disse che (lui e Cavallini, n.d.r.) avevano ucciso un politico siciliano in cambio di favori promessi (al) Mangiameli...per decidere l’omicidio del politico siciliano vi era stata una riunione in casa di Mangiameli e in casa vi erano anche la moglie e la figlia di Mangiameli”(dichiarazioni rese da Cristiano Fioravanti il 26.3.1986 testualmente riportate nella sentenza impugnata, pag. 174) .

Tre giorni dopo, il 29.3.1986, Cristiano Fioravanti ha spiegato le ragioni per le quali si era deciso ad accusare di quell’assassinio il fratello: “Preciso meglio che io ho amato molto mio fratello e ho dedicato a lui la mia vita poiché ero convinto che agisse per ragioni esclusivamente ideali e pure. Sennonché, dopo le accuse recentemente mossegli a proposito della strage di Bologna (si riferisce al mandato di cattura emesso il 10.12.1985 dal G.I. di Bologna riepilogativo delle risultanze emerse a carico di Giuseppe Valerio Fioravanti in ordine al reato di strage, n.d.r.) ho cominciato a dubitare che mio fratello fosse invece inserito in un giro diverso e che le motivazioni delle sue azioni fossero più oscure. Ho deciso pertanto di metterlo definitivamente alla prova, Io so, infatti, per avermelo lui stesso rivelato, che egli è coinvolto nell’omicidio Mattarella. Se egli lo ammetterà, continuando però a negare la partecipazione alla strage di Bologna, ne dedurrò che di quest’ultima è innocente. Se negherà invece l’omicidio Mattarella, che io come ho detto so che ha commesso, ne dedurrò che è possibile un suo effettivo coinvolgimento nella strage di Bologna.”

E’ noto che Giuseppe Valerio Fioravanti non ha confessato l’omicidio di Piersanti Mattarella; anzi, da quel crimine è stato definitivamente assolto (Gilberto Cavallini è stato prosciolto in istruttoria).

Dunque, la difesa di Ciavardini sembra prospettare questa ipotesi: Cristiano Fioravanti ha deliberatamente accusato dell’omicidio di Piersanti Mattarella il fratello, sapendo che questi non avrebbe mai confessato; così, attraverso le spiegazioni da lui stesso successivamente fornite, è riuscito a precostituire la prova dell’esistenza di un nesso tra la strage di Bologna e l’omicidio di Francesco Mangiameli.

La costruzione non trova alcun conforto negli atti processuali: ogni intento calunniatorio di Cristiano Fioravanti circa l’accusa di strage rivolta al fratello è da escludere in radice.

Il convincimento che l’omicidio Mangiameli sia direttamente connesso con la strage di Bologna non si fonda, né mai si è fondato, sulle dichiarazioni di Cristiano Fioravanti.

Infatti:

-         Valerio Fioravanti e Francesca Mambro l’8 agosto 1980, quando la profonda diversità di opinioni con Mangiameli sulla strage era da tempo manifesta, si recarono per qualche giorno in Sicilia (retro §§ 2.3 e 3.5.6 lett. m): è pertanto certo che nel periodo immediatamente precedente l’uscita del settimanale l’idea omicida era di là da venire e nessun sospetto vi era sulla affidabilità e riservatezza del leader palermitano di Terza Posizione;

-         al contrario, il 2 settembre 1980, il crimine era già entrato nella sua fase esecutiva: una settimana prima dell’assassinio, Giorgio Vale comunicò a Stefano Soderini che bisognava uccidere Francesco Mangiameli; forse sarebbe stata necessaria la sua partecipazione al crimine e anche la sua autovettura poteva servire (sentenza 16 luglio 1986 della Corte d’Assise di Roma, pag. 111)

-         è dunque evidente che la decisione di uccidere Mangiameli fu presa in concomitanza con la diffusione dell’intervista a Spiazzi;

-         l’articolo dimostrava in modo inequivocabile che “Ciccio” era disposto a parlare dell’attività terroristica dei gruppi Nar operanti in Roma;

-         Francesco Mangiameli era stato messo al corrente del progetto stragista e non lo aveva condiviso;

-         tutto questo lasciava presagire che il leader siciliano di Terza Posizione, rappresentante di Avanguardia Nazionale, contrario allo spontaneismo armato, potesse diffondere notizie sulla strage alla stazione ferroviaria di Bologna e indicarne gli autori;

-         i militanti palermitani di terza Posizione, tre giorni dopo il ritrovamento del cadavere di Francesco Mangiameli, diffusero un volantino nel quale il loro leader è definito la “ottantacinquesima vittima dell’ignobile strage di Bologna”; nello stesso volantino si legge : “Amos Spiazzi – uomo dei servizi segreti, ex imputato in quel processo della Rosa dei Venti dietro cui aleggiava l’ombra di Andreotti – in una puerile e provocatoria intervista al settimanale L’Espresso allude a un certo Ciccio coinvolto, a suo dire, in faccende relative ai Nar. E’ forse l’ultimo avviso, lasciato in chiave come sempre. Adesso, quasi per caso, affiora a Tor dei Cenci la prova del macabro e orrendo finale” (documento in atti, pag. 1507);

-         “il volantino – e, dunque, le valutazioni in esso contenute – scaturivano dall’ambiente di T.P. più vicino a Mangiameli (...) che, necessariamente, a lui faceva riferimento e da lui riceveva non solo le direttive, ma anche le informazioni e le confidenze che in un gruppo di sodali politici inevitabilmente ci si scambia” (sentenza Corte d’Assise d’Appello di Bologna 16.5.1994, cap. VII, lett. C § 14);

-         in quell’ambiente nessun dubbio vi era che l’omicidio di Mangiameli fosse intimamente connesso con la strage e, quindi, che gli autori della strage fossero anche gli assassini di Mangiameli (sent. cit., ivi);

-         Rosaria Amico, vedova di Mangiameli, fin dal 12 settembre 1980, aveva saputo da Roberto Fiore che ad assassinare suo marito era stata la banda di Giuseppe Valerio Fioravanti (sent. cit., ivi);

-         “gli autori del volantino, quindi, basandosi su elementi di prima mano provenienti dallo stesso Mangiameli, nonché dall’ambiente sia politico che famigliare a lui più vicino, giunsero, nell’immediatezza dei fatti, a formulare giudizi a) sulla stretta dipendenza dell’omicidio dalla strage; b) sul ruolo determinante dell’intervista a Spiazzi; c) sulla riconducibilità agli autori della strage anche della eliminazione del Mangiameli” (sent. cit., ivi);

-         non a caso Fioravanti aveva deciso di uccidere l’intero gruppo dirigente di Terza Posizione. Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi sarebbero stati i primi a cadere. Non dovevano nutrire sospetti: per questo il cadavere di Mangiameli era stato occultato (Sentenza Corte d’Assise di Roma cit. pag.103 e seg.);

-         Francesca Mambro ha ammesso che, nel luglio 1980, durante la permanenza sua e di Giuseppe Valerio Fioravanti a Tre Fontane “l’Amico (moglie di Mangiameli, n.d.r.) non aveva il comportamento tipico delle donne siciliane: essa assisteva liberamente ai nostri discorsi e noi non adottavamo alcuna cautela per evitare che ci ascoltasse” (dichiarazioni rese il 24 giugno 1986 al G. I. di Palermo, dr. Giovanni Falcone);

-         da tali dichiarazioni si evince con certezza che la Amico (e la figlia) ha ascoltato discorsi sul progetto stragista che Fioravanti e la Mambro illustravano a Mangiameli (degli scopi del viaggio in Sicilia dei due terroristi si è detto; il richiamo alla “cautela” è indice della delicatezza e pericolosità degli argomenti affrontati);

-         trovano così conferma le dichiarazioni rese da Cristiano Fioravanti al P.M. di Firenze il 26 marzo 1986: “dai discorsi fattimi capii che avevano deciso di agire non solo nei confronti del Mangiameli, ma anche nei confronti della moglie e perfino della bambina. Mio fratello Valerio quella mattina che ci vedemmo diceva che al limite interessava più la bambina che lo stesso Mangiameli”;

Gli elementi sopra elencati e quelli in precedenza esposti confermano che la decisione di uccidere Francesco Mangiameli è maturata a seguito delle rivelazioni da questi fatte al col. Amos Spiazzi.

Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro assassinarono Francesco Mangiameli per eliminare un testimone, ritenuto inaffidabile, della loro responsabilità per la strage.

Ne discende che “il proposito di eliminare Mangiameli ha avuto caratteri sorprendentemente sovrapponibili a quello di uccidere Ciavardini.

Invero, in entrambi i casi il piano di eliminazione è maturato:

-         malgrado fosse stato preceduto da un lungo periodo di collaborazione con Fioravanti e Mambro in imprese delicate e altamente qualificanti sul terreno terroristico – eversivo;

-         subito dopo il 2 agosto;

-         quando uno specifico evento (la telefonata alla fidanzata, in un caso; le confidenze a Spiazzi, nell’altro) ha rivelato a Valerio Fioravanti e Francesca Mambro la inaffidabilità di un testimone delle loro gesta” (sent. Corte d’Asssie d’Appello di Bologna, cit., cap. VII, lett. C, § 16).

 

4.4. I manoscritti di Giuseppe Valerio Fioravanti rinvenuti il 5 febbraio 1981.

La difesa di Luigi Ciavardini ha sostenuto che i documenti sequestrati a Padova nel gennaio 1981, contenenti giudizi assai critici sulla strage di Bologna, costituirebbero un elemento sintomatico dell’estraneità dei Nar a quel crimine.

Il rilievo è destituito di fondamento.

I manoscritti di cui si parla sono stati trovati nell’autovettura di Giuseppe Valerio Fioravanti il 5 febbraio 1981. Il terrorista era stato da poco arrestato.

Questo il testo di uno degli scritti riguardanti la strage di Bologna (gli altri sull’argomento sono di analogo tenore):

Voluto organizzato e realizzato da Cossiga e soci, l’eccidio di Bologna trova la sua collocazione nel periodo in cui il potere è alla ricerca di credibilità tra le masse, coinvolto com’è in pesanti scandali.

Essa avviene altresì quando i rivoluzionari hanno ormai chiari gli obbiettivi da colpire per smembrare le strutture portanti del potere: attacchi a banche, armerie, carceri, ministeri, magistrati, mercenari torturatori della Digos e dei CC si susseguono ormai da mesi.

Da qui nascono, per il potere, l’esigenza della strage e della susseguente criminalizzazione delle organizzazioni rivoluzionarie, polo di aggregazione del malcontento popolare dilagante...” (pag. 11752, faldone 25).

Ebbene, il testo di questo manoscritto (e degli altri simili) costituisce semmai la conferma dell’esattezza del risultato cui si è pervenuti sulla base degli altri elementi acquisiti al processo: esso è fedele espressione delle tesi illustrate nel documento “da Tuti a Mario Guido Naldi” (retro cap. II, § 5) ed è perfettamente coerente con il progetto politico sotteso alla strage (in questo capitolo § 2.3): l’attentato dinamitardo alla stazione ferroviaria di Bologna doveva disorientare la popolazione portandola a disprezzare lo Stato. La violenta azione repressiva delle forze dell’ordine e della “magistratura di regime” doveva appunto apparire come ingiusta criminalizzazione delle organizzazioni rivoluzionarie, polo di aggregazione del malcontento popolare dilagante.

 

4.5. L’azione dei servizi segreti.

Si legge nell’atto d’appello che nell’agenda del gen. Santovito, capo del SISMI – Servizi segreti militari – all’epoca della strage di Bologna, sono contenuti appunti manoscritti sull’attentato del 2 agosto e su altri atti terroristici che i Nar si sarebbero apprestati a compiere: sono i prodromi del futuro inquinamento delle indagini da parte dei Servizi che danneggerà Valerio Fioravanti e i suoi amici.

L’argomento difensivo è inconferente.

Il tema dello sviamento delle indagini da parte dei Servizi segreti è stato diffusamente trattato nel procedimento a carico dei maggiorenni (sentenza sella Corte d’Assise di Bologna 11.7.1988 pag. 1345 e segg; sentenza Corte d’Assise d’Appello di Bologna 16.5.1994, cap. VII, lett. F, § 29). Quelle decisioni sono pervenute alla conclusione, ampiamente condivisa da questo Collegio, che “i sevizi non solo si astennero dal tramare contro gli imputati, ma, anzi, dispiegarono il loro intervento, in un momento nodale per l’inchiesta (ci si riferisce alla risposta del Sismi ai quesiti formulati nell’ottobre 1981 dal G.I. di Bologna, n.d.r.), a favore del gruppo terroristico nel quale i prevenuti si identificavano” (sent. da ultimo cit., ivi).

Quanto allo specifico argomento difensivo portato nel presente giudizio, si deve rilevare che non esiste alcun nesso tra gli appunti contenuti nell’agenda del generale Santovito e gli elementi di prova dei quali si è fin qui discusso.

Sostengono ancora i difensori dell’imputato che il Senatore Francesco Cossiga, allora Presidente del Consiglio, all’esito di una riunione alla quale aveva partecipato anche il generale Santovito, attribuì la paternità della strage di Bologna all’estrema destra eversiva: in seguito egli si dolse di quest’affermazione e disse di essere stato ingannato da informazioni fuorvianti. La difesa appellante ha chiesto che fosse disposta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e che il Senatore Francesco Cossiga fosse ammesso a testimoniare sul punto.

L’istanza è inammissibile.

La prova richiesta è manifestamente superflua e irrilevante: il Senatore Francesco Cossiga, come si legge nella sentenza impugnata, si è limitato ad esprimere una convinzione personale e, nell’audizione avanti al Comitato parlamentare per i Servizi, un giudizio politico. Del resto è evidente che se il Senatore Cossiga, che peraltro all’epoca rivestiva un’altissima carica istituzionale, avesse conosciuto fatti o persone che in qualunque modo avessero potuto essere utili alle indagini sulla strage, ebbene in tal caso certamente avrebbe compiuto il suo dovere, riferendo quanto a sua conoscenza alle competenti autorità.

La difesa dell’imputato ha anche chiesto l’escussione di Ramirez Sanchez, detto “Carlos”, noto terrorista internazionale: si legge in un articolo apparso su un quotidiano che i servizi segreti della Repubblica Democratica Tedesca (DDR) avrebbero compiuto accertamenti su gruppi terroristici collegati al Ramirez; accertamenti che in un qualche modo interessavano anche i fatti per cui è processo.

L’istanza non può essere accolta: anche in questo caso l’assoluta genericità della fonte (non è dato sapere in che termini e su quali fatti, circostanze o persone il Sanchez possa riferire) depone per la manifesta superfluità e irrilevanza del mezzo istruttorio.

 

* * *

CAPITOLO IV

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEGLI INDIZI

1.    Il metodo.

E’ noto che l’indizio è un fatto certo dal quale si peviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare: secondo una metodologia induttiva fondata su regole consolidate e affidabili basate sull’esperienza. Bisogna aggiungere che, di norma, il fatto indiziante è significativo di una pluralità maggiore o minore di fatti non noti, tra i quali quello da provare ( Cass., Sez. Un. 12 febbraio – 4 giugno 1992, n.6682).

A differenza dell’indizio, la prova indiziaria (disciplinata dall’art. 192 c.p.p.) consiste nell’esame complessivo di una molteplicità d’indizi gravi, precisi e concordanti che, valutati secondo criteri di rigida consequenzialità logico/giuridica, permettono la ricostruzione del fatto e l’accertamento delle responsabilità: con certezza tale da escludere ogni altra possibile soluzione logica.

Pertanto, dopo aver verificato la gravità e precisione di ciascun singolo indizio, occorre procedere ad un giudizio globale e unitario che, attraverso l’integrazione e la somma degli elementi indizianti, superi l’ambiguità propria di ognuno di essi e consenta di raggiungere la prova logica del fatto non noto.

In definitiva, il coacervo d’indizi deve essere tale da dimostrare l’improponibilità d’ogni altra plausibile soluzione maggiormente favorevole all’imputato. Come in ogni fatto di esperienza, non occorre ricercare la certezza scientifica della colpevolezza in assoluto: bisogna invece escludere le ipotesi che sono prive di riscontri e che, in forza di un inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, prospettano uno svolgimento dei fatti contrario alla verosimiglianza. Diversamente “non si dovrebbe più parlare di prova indiziaria e di indizi atti a sostenerla, ma di dimostrazione per absurdum secondo regole proprie delle scienze esatte non esportabili, come tali, nell’esercizio dell’attività giurisdizionale” (Cass. Sez. I, 24 marzo 1992, n.173).

 

2.    Sintesi degli indizi.

Gli indizi raccolti a carico di Luigi Ciavardini in ordine alla sua partecipazione al reato di strage sono stati finora singolarmente vagliati, al fine di apprezzare la valenza qualitativa di ognuno di essi.

Si deve ora procedere all’esame complessivo e unitario di tali elementi: il processo di sintesi può essere facilitato da una loro sommaria elencazione.

Essi si sostanziano nei seguenti fatti:

1)     agli inzi del 1980 Luigi Ciavardini aderisce alla banda armata di Giuseppe Valerio Fioravanti;

2)     la banda praticava lo “spontaneismo armato” secondo l’idea che in seguito sarà rappresentata da Mario Tuti nel documento denominato “da Tuti a Mario Guido Naldi”: lo strumento stragista costituiva un dato proprio del progetto eversivo e terrorista elaborato da Fioravanti ed era condiviso da tutti i sodali;

3) &nbnbsp;   la banda disponeva di esplosivi e, in ogni caso, era in grado di procurarseli in quantità ingenti e in breve tempo; quantomeno Giuseppe Valerio Fioravanti ed Egidio Giuliani erano in grado di costruire ordigni anche di notevole potenza;

4)     lo stesso Giuseppe Valerio Fioravanti si era già reso responsabile di alcuni attentati dinamitardi indiscriminati;

5)     il progetto di lotta armata della formazione era binario: da un lato si voleva commettere un gran numero di atti terroristici di gravità crescente, ideologicamente ben motivati e da rivendicare; d’altro lato si dovevano compiere attentati terroristici indiscriminati. L’azione complessiva doveva dare l’impressione di una “micidiale escalation militare”;

6)     il ruolo di Luigi Ciavardini all’interno della banda è andato crescendo di importanza fino ad assumere i caratteri dell’essenzialità e della infungibilità. Il giovane partecipa alla commissione di efferati crimini e dà indiscutibile prova di risolutezza, audacia e freddezza: tali sue doti lo rendono insostituibile, soprattutto nelle “azioni militari” che presentano un elevato livello di rischio;

7)     le dichiarazioni di Luigi Vettore Presilio, Mauro Ansaldi e Paolo Stroppiana e l’appunto riservato redatto nel luglio 1980 da Amos Spiazzi indicano che:

a)    una delle bande armate neofasciste operanti in Roma si era incaricata di uccidere a Treviso il giudice Giancarlo Stiz;

b)    il medesimo gruppo di terroristi, prima di commettere l’omicidio, doveva far esplodere un ordigno nella stazione ferroviaria di Bologna;

c)     gli effetti dell’attentato dinamitardo dovevano essere tanto gravi da “riempire le prime pagine dei giornali di tutto il mondo”;

d)    la decisione di commettere questi gravissimi crimini assunse contorni definitivi dopo l’assassinio del giudice Mario Amato, materialmente commesso il 23 giugno 1980 da Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini;

8)     le dichiarazioni rese da Cristiano Fioravanti e Raffaella Furiozzi, in uno con gli altri elementi indicati nel cap. III al §1.5., indicano nel NAR di Giuseppe Valerio Fioravanti la banda armata che si era incaricata di portare a termine il complesso progetto terroristico;

9)     Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro il 13 luglio giungono a Palermo: sono attesi da Francesco Mangiameli, leader meridionale di Terza Posizione, che da alcuni giorni ospita anche Luigi Ciavardini;

10)dopo l’arrivo di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, Luigi Ciavardini lascia improvvisamente e senza alcuna plausibile ragione Palermo;

11)il 24 luglio Luigi Ciavardini si trasferisce a Treviso dove è atteso da Gilberto Cavallini;

12)Luigi Ciavardini è reticente sulle effettive ragioni che determinarono la sua permanenza a Treviso dal 24 luglio al 6 agosto 1980;

13)il 1° agosto 1980 Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro raggiungono Luigi Ciavardini a Treviso;

14)quello stesso giorno Luigi Ciavardini, adducendo il sopravvenire di non meglio precisati “gravi problemi”, con una telefonata fa rinviare la partenza, già fissata per la notte tra il 1° e il 2 agosto 1980 da Roma per Venezia, della sua fidanzata Elena Venditti e degli amici Marco Pizzari e Cecilia Loreti;

15)in seguito, Luigi Ciavardini mente agli amici sul motivo del rinvio, falsamente affermando che esso è stato determinato da problemi di documenti;

16)Elena Venditti e Cecilia Loreti, conoscendo l’attività terroristica esercitata da Luigi Ciavardini, collegano la telefonata al compimento della strage e sospettano che Luigi Ciavardini sia implicato nel crimine;

17)il rinvio del viaggio non è stato disposto per proteggere la fidanzata e gli amici: per evitare cioè che questi transitassero dal capoluogo emiliano proprio in coincidenza o in prossimità della deflagrazione;

18)Luigi Ciavardini differisce l’incontro: lui stesso non era più disponibile per l’appuntamento di Venezia nella mattina del 2 agosto 1980 perché voleva tenersi libero;

19)la mattina del 2 agosto Luigi Ciavardini si allontana da Treviso insieme a Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini;

20)Luigi Ciavardini, Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro costruiscono un alibi falso per la mattina del 2 agosto: essi mentono quando affermano di essere stati a Padova e di aver passeggiato tra le bancarelle di un mercato che si teneva a Prato della Valle;

21)le dichiarazioni di Massimo Sparti indicano che Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro il 2 agosto 1980 sono alla stazione ferroviaria di Bologna e partecipano direttamente al compimento della strage;

22)Fioravanti e Mambro, a strage avvenuta, decidono di uccidere Luigi Ciavardini, “infame per stupidità”: la telefonata con la quale egli aveva differito l’appuntamento di Venezia e i sospetti che quella conversazione aveva ingenerato in Elena Venditti e Cecilia Loreti lo avevano trasformato in una “bomba vagante”;

23)Fioravanti e Mambro, constatata l’impossibilità di uccidere Ciavardini, constatato altresì che questi continua a non essere in grado di tenere il segreto, decidono di nascondere la sua partecipazione all’omicidio del giudice Mario Amato: vogliono allontanare il pericolo di una sua condanna a lunga pena detentiva; in tal modo sperano che non riveli ciò che sa sulla strage di Bologna;

24)Fioravanti e Mambro uccidono Francesco Mangiameli che sapeva della loro partecipazione alla strage e, rivelando segreti ad Amos Spiazzi, si era trasformato, al pari di Ciavardini, in una “bonba vagante”.

Nel giudizio a carico degli adulti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali (sentenze 12 febbraio 1992 e 23 novembre 1995) ha riconosciuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti:

-         la telefonata di Luigi Ciavardini per differire la partenza della fidanzata Elena Venditti e degli amici Cecilia Loreti e Marco Pizzari da Roma alla volta di Venezia, fissata per la notte tra il 1° e il 2 agosto 1980;

-         le dichiarazioni rese da Massimo Sparti sul contenuto del colloquio avuto il 4 agosto 1980 con Giuseppe Valerio Fioravanti;

-         l’alibi falso offerto dagli imputati per la giornata del 2 agosto;

-         il movente dell’omicidio di Francesco Mangiameli.

Quanto al resto, possono essere riprese le valutazioni espresse nella sentenza 16 maggio 1994 della Corte d’Assise d’Appello di Bologna, che perfettamente si attagliano al caso di specie:

“Questo Collegio rileva che i medesimi caratteri ha, senza ombra di dubbio, anche la massima parte degli indizi enumerati, in virtù dell’elevata capacità dimostrativa del thema probandum che essi possiedono e in forza dell’univocità pressoché assoluta che li contraddistingue.

A tutto ciò si deve aggiungere che il complesso indiziario in esame ha la peculiarità di essere costituito da un numero invero cospicuo di elementi; che le circostanze indizianti sono scaturite da fonti molteplici ed indipendenti tra loro; che, infine, la valutazione simultanea di tutte consente di superare la relativa ambiguità indicativa (Cass. 12 febbraio 1992, p. 91) delle poche, residue circostanze che non sono dotate dei medesimi caratteri di gravità o di precisione delle altre.”

 

3. Infondatezza delle ragioni che hanno indotto i primi giudici ad assolvere Luigi Ciavardini dal reato di strage.

Come si è ricordato, il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha confermato la validità dell’impianto accusatorio posto a fondamento della decisione irrevocabile assunta contro Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Tutti gli indizi acquisiti in quel processo, arricchiti di particolari emersi nel corso del giudizio minorile, sono stati di nuovo singolarmente vagliati e se ne sono accertate gravità e precisione anche con specifico riferimento alla figura del Ciavardini.

Tuttavia, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nell’operare la sintesi finale, ha sostenuto che la concordanza di tutti gli indizi, che pure aveva consentito (e consentiva) di affermare in termini d’assoluta certezza la responsabilità dei due maggiorenni per il reato di strage, non escludeva invece di prospettare un’altra soluzione per Luigi Ciavardini: secondo il Tribunale, questi non partecipò al crimine e “non fu investito di alcun ruolo perché non serviva o addirittura perché potenzialmente dannoso (...) per coloro che stavano per andare a compiere l’attentato. Nondimeno Ciavardini si sentì a disposizione; e, sua sponte, restò a Treviso o da quelle parti, se non altro per raccogliere il racconto di Fioravanti e della Mambro (...) al loro ritorno” (retro cap. I, § 2).

Come si è affermato, a parere dei primi giudici tale soluzione trova conferma in tre ragioni: 1) Lo scambio di documenti avvenuto nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto tra Giuseppe Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini; 2) la cicatrice al volto di Luigi Ciavardini; 3) l’inconsistenza della tesi che collega la decisione di nascondere la partecipazione di Luigi Ciavardini all’omicidio del giudice Mario Amato alla volontà di ottenere il suo silenzio sulla strage.

Si è gia affermato che tali ragioni sono assolutamente infondate.

Per l’irrilevanza della cicatrice al volto si rinvia a quanto esposto al cap. III, § 2..2.

La condotta tenuta dai fratelli Fioravanti, da Francesca Mambro e da Gilberto Cavallini nel corso del processo per l’omicidio del giudice Mario Amato assume certamente qualità d’indizio a carico. Al riguardo si legga il § 4.2 del capitolo III.

Quanto alla ragione sub 1) è importante ribadire che lo scambio di documenti con Fioravanti non limitò in alcun modo i movimenti di Ciavardini (benché il compimento della strage avesse determinato una forte intensificazione dei controlli e una più pregnante ricerca dei latitanti appartenenti all’area dell’estrema destra eversiva). Infatti:

1)     il giorno quattro l’imputato va in treno a Venezia e trascorre il pomeriggio con la sua fidanzata e in serata, sempre in treno, fa rientro a Treviso;

2)     il giorno cinque è alla guida di un’autovettura rubata e a seguito di un incidente esibisce al conducente antagonista proprio la patente De Francisci;

3)     il giorno 6 si reca a Castelfranco Veneto, poi a Mestre e infine torna a Roma in treno in compagnia della Venditti, della Loreti e del Pizzari, sempre avendo al seguito quel documento.

A queste e alle altre ragioni già illustrate al cap. III, § 3.2., se ne devono aggiungere altre ancora, ben più pregnanti.

a)    Il documento “De Francisci” diventa insicuro dopo il 10 luglio 1980, giorno in cui a Roma viene ritrovato il giubbotto di Giuseppe Valerio Fioravanti. Ebbene si è visto che Fioravanti, dopo quel giorno, non modificò i suoi ritmi di vita e non prese alcuna particolare precauzione: anzi attraversò l’Italia avendo con sé quel solo documento d’identità; per di più viaggiò in aereo da Palermo a Roma e da Roma a Venezia e affrontò tranquillamente (a poco più di un mese dalla strage di Ustica e dell’omicidio Amato) la elevata possibilità di essere sottoposto a controlli aeroportuali.

b)    Nel corso del dibattimento di primo grado, all’udienza del 3 maggio 1999 è stato chiesto all’imputato se non fosse più pericoloso muoversi con il documento “De Francisci”. Questa la testuale risposta:

“la gita a Padova (alibi per il 2 agosto, n.d.r.), intesa come questa andata a Padova era stata organizzata da noi quattro, di cui io ero il latitante ultimo, però c’era Cavallini che era in una situazione e Fioravanti e Mambro in altrettanta situazione (Cavallini era evaso, Fioravanti era ricercato e la Mambro era in clandestinità, n.d.r.). Eravamo quattro persone che all’epoca giravano armate, quindi la situazione era un po’ diversa, se non fosse stato per una vita, se ognuno singolarmente non si doveva muovere per conto proprio ed avere delle attenzioni particolari, stando tutti e quattro insieme c’era una forma di copertura un po’ reciproca, quindi l’andare insieme e comunque lo stare insieme, visto che c’era un legame ormai tra noi, era una cosa quasi normale. Ripeto (...), forse non è comprensibile, però si stava in un gruppo di persone che bene o male vivevano un altro tipo di vita. In quell’occasione la trasgressione era intesa anche come una forma di tranquillità, nella trasgressione era più tranquillo stare insieme”.

In sostanza è lo stesso imputato che contraddice una delle ragioni poste a fondamento della sua assoluzione: gli appartenenti alla banda ritenevano più sicuro muoversi in gruppo quando trasportavano armi o esplosivi. Questa esigenza di reciproca protezione prevaleva su ogni altra ragione di prudenza, ivi compresa quella che avrebbe consigliato a un latitante di non affrontare un viaggio, se privo di documenti falsi attendibili.

Del resto, questa regola di esperienza ha trovato applicazione pochi mesi dopo la strage: il 13 novembre 1980, a Siena, una pattuglia di Carabinieri ferma per un controllo l’autovettura su cui viaggiavano Cristiano Fioravanti, Vale e Mambro. I tre, alla richiesta di documenti rispondono spianando le armi.

 

4.    Conclusioni.

La decisione irrevocabile assunta contro gli imputati maggiorenni è assolutamente condivisibile: Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro sono colpevoli del reato di strage commesso il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna.

I motivi d’appello proposti nel presente giudizio dalla difesa dell’imputato sono infondati.

Le ragioni che hanno determinato l’assoluzione in primo grado di Luigi Ciavardini sono inconsistenti.

I numerosi indizi già presi in esame dal Tribunale per i Minorenni sono gravi e precisi. La loro concordanza è certa: se si pone ogni fatto in relazione agli altri il senso complessivo degli eventi si delinea con chiarezza.

La permanenza a Treviso di Luigi Ciavardini è predisposta da Giuseppe Valerio Fioravanti per dare attuazione al piano terroristico che la sua banda si era incaricata di portare a termine (strage a Bologna e successivo assassinio del giudice Stiz a Treviso).

Nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto 1980 Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro raggiungono a Treviso Luigi Ciavardini e lo informano che il giorno successivo sarà collocato l’ordigno alla stazione ferroviaria di Bologna.

Luigi Ciavardini nella giornata del 1° agosto annulla l’appuntamento preso con Elena Venditti, Cecilia Loreti e Marco Pizzari per il giorno successivo e differisce l’incontro di quarantotto ore. Mente agli amici sul motivo del rinvio, falsamente affermando che esso è determinato da problemi di documenti: il differimento è in realtà disposto perché Luigi Ciavardini, dopo il colloquio avvenuto nella notte con Fioravanti e Mambro, sapeva bene di non essere più lui stesso disponibile per la mattina del 2 agosto 1980 all’appuntamento di Venezia.

Orbene, in assenza di elementi di segno contrario, tanto già basterebbe per affermare che Luigi Ciavardini la mattina del 2 agosto 1980 era a Bologna insieme a Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.

Del resto, tutti i fatti accaduti dopo la strage (prima il proposito di uccidere Ciavardini; poi l’assassinio di Francesco Mangiameli, infine l’intenzione di evitare la condanna di Ciavardini per l’omicidio del giudice Amato) univocamente confortano tale conclusione.

L’ipotesi che si legge nella sentenza di primo grado (“non è investito di alcun ruolo perché non serve o addirittura perché potenzialmente dannoso (...) per coloro che stanno per andare a compiere l’attentato. Nondimeno Ciavardini si sente a disposizione; e, sua sponte, resa a Treviso o da quelle parti, se non altro per raccogliere il racconto di Fioravanti e della Mambro (...) al loro ritorno”) è la pura e semplice prospettazione di una mera possibilità, non sostenuta da elementi di prova o indiziari, apertamente in contrasto con ogni e qualsiasi verosimiglianza, del tutto svincolata dalla realtà che emerge dalla lettura degli atti.

Ma vi è di più.

Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, la mattina del 2 agosto 1980 Luigi Ciavardini non restò a Treviso, ma si allontanò a bordo dell’autovettura di Flavia Sbrojavacca in compagnia di Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini. Tornò, sempre insieme ai suoi amici, nelle prime ore del pomeriggio. Non ha mai detto dove quel giorno sia andato e nel corso degli anni ha costruito un alibi falso: mente quando afferma di aver trascorso la mattina del 2 agosto a Padova, insieme a Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, passeggiando tra le bancarelle di un mercato che si teneva in Prato della Valle (cap. III, §§ 3.3 e 3.4).

Ciavardini è uomo d’azione e di appartenenza: lo dimostra la sua storia personale sia precedente sia successiva al 2 agosto.

E’ ambizioso, risoluto, audace. Il suo ruolo all’interno della banda cresce rapidamente: diventa insostituibile, soprattutto nelle azioni militari che, come l’attentato alla stazione ferroviaria di Bologna, presentavano un elevato livello di rischio.

I rapporti personali con Valerio Fioravanti e Francesca Mambro erano strettissimi: insieme avevano compiuto gesta eroiche e insieme vivevano la drammatica esperienza della latitanza e della clandestinità, vicendevolmente aiutandosi.

Fino al 2 agosto 1980 nessun segno evidenzia o lascia intravedere la benché minima frattura nel rapporto di amicizia e fiducia o il cambiamento di questo stile di vita.

E’ impensabile che, dopo essere stato messo a parte del progetto e dopo essersi liberato da tutti gli impegni che aveva assunti, trovandosi nello stesso tempo e nello stesso luogo con gli amici e sodali che stanno per compiere l’attentato alla stazione ferroviaria di Bologna, punto d’arrivo del progetto politico e della “micidiale escalation militare” fortemente voluti da tutti i membri della banda, parta con loro alla volta dell’obiettivo, ma se ne stia in disparte o a mani levate. Questa non solo sarebbe ipotesi contraria ad ogni logica giuridica; ma costituirebbe una dissonanza assolutamente ingiustificata rispetto al carattere e alla personalità di Luigi Ciavardini (uomo d’azione e d’appartenenza, ambizioso, risoluto, audace) e alla posizione che questi rivestiva all’interno del gruppo (organizzatore insostituibile nelle azioni militari).

Così come è impensabile che Giuseppe Valerio Fioravanti nel momento in cui deve portare la sua banda a realizzare l’azione più clamorosa e pericolosa del programma politico, azione che secondo il suo sentire aprirà le porte alla rivoluzione da lui stesso fortemente voluta, dopo aver messo sull’avviso l’unico uomo che gli ha dato prova sicura della freddezza e determinazione indispensabili per portare a compimento il crimine, parta con lui e rinunci senza alcun plausibile motivo alla complicità.

Luigi Ciavardini il 2 agosto 1980 era Bologna con Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro: con loro commise la strage alla stazione ferroviaria.

La penale responsabilità dell’imputato per il delitto previsto dall’art. 422 del codice penale (capo n. 2 della rubrica) e per gli altri crimini ad esso teleologicamente connessi deve essere dunque affermata.

 

5. Il ruolo.

La presenza di Luigi Ciavardini a Bologna la mattina del 2 agosto, le mansioni da lui svolte in seno alla banda armata (di organizzatore, ma con funzione esclusivamente operativa), l’audacia e la risolutezza da lui dimostrate in precedenti azioni, inducono a ritenere che nell’esecuzione della strage gli fu affidato un compito determinante, non di sorveglianza o copertura, bensì direttamente connesso alla materiale esecuzione del crimine.

 

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CAPITOLO V

L’IMPUTABILITA’ E LE PENE

2.    L’imputabilità.

La Corte ritiene che Luigi Ciavardini, all’epoca dei fatti di cui si discute e in relazione ai reati per i quali è stata accertata la sua responsabilità, fosse soggetto maturo.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha giudicato Ciavardini per fatti commessi nello stesso periodo, è giunto alla medesima conclusione (sentenza 26 giugno 1986, ormai definitiva, acquisita agli atti, pag. 3287 e segg.). Agli atti di quel processo era stata allegata una perizia disposta dal Giudice istruttore di Roma sulla personalità del reo. Anche il consulente aveva concluso per la piena imputabilità di Luigi Ciavardini. L’atto è stato acquisito al presente giudizio.

Del pari il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nel condannare l’imputato per l’assassinio del giudice Mario Amato (e reati connessi), lo ha ritenuto perfettamente capace d’intendere e di volere (sentenza 23 febbraio 1990, anch’essa definitiva, acquisita agli atti).

La lettura degli atti convince che Luigi Ciavardini era perfettamente consapevole dell’antisocialità dei crimini che ha commesso: era prossimo ai diciotto anni, partecipava con fervore alle attività delinquenziali di una banda di terroristi proprio perché ne condivideva pienamente il progetto.

Era cosciente della gravità ed efferatezza delle sue azioni, ma era altrettanto convinto della loro necessità politica. La pratica del terrorismo più feroce, come le sue stesse dichiarazioni provano, era frutto di una precisa scelta ideologica maturata in torbidi anni nei quali il miraggio della rivoluzione ha accecato le coscienze di molti giovani.

Né rileva il fatto che il suo pensiero politico fosse espressione di barbarie ed inciviltà: la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 23 febbraio 1990 ricorda che “il giudizio legale di maturità non è giudizio politico: attiene alla capacità d’intendere e di volere come categoria empirica di collegamento della condanna alla responsabilità giuridico – morale del soggetto”.

Gli stessi vincoli di amicizia, di collaborazione e di reciproco sostegno che aveva stretto con i suoi sodali (quasi tutti maggiorenni) provano la piena capacità d’intendere e di volere del giovane.

Del resto il potere di autodeterminazione è dimostrato dal fatto che Ciavardini si è ben presto reso autonomo dalla famiglia, si è destreggiato perfettamente nella clandestinità e ha superato con disinvoltura le difficoltà cui era quotidianamente esposto nel periodo di latitanza.

Luigi Ciavardini era certamente conscio della disumanità della strage: il disvalore sociale di un simile crimine risiede nella sua stessa enormità. L’annientamento di decine di innocenti era espressione di un preciso disegno politico – eversivo liberamente condiviso dal giovane, che, in attuazione di quel medesimo disegno, aveva già ucciso due uomini.

 

2. Le pene.

Il delitto di concorso in danneggiamento e quello di concorso in attentato ad impianti di pubblica utilità, rispettivamente previsti dagli artt. 110, 635, in relazione agli artt. 625 n.7 e 61 n.7 c.p., e 110 e 420 p.p. e cpv. c.p. come modificato dall’art. 1 d.l. 21.3.1978, n.59, ascritti ai capi n. 6 e 7 della rubrica, sono estinti per effetto del decorso del tempo. Occorre dichiararne la prescrizione.

Gli altri reati possono essere uniti dal vincolo della continuazione, essendo tutti certamente espressione del medesimo disegno criminoso.

Il delitto più grave è quello previsto dall’art. 422 c.p., strage, punito con l’ergastolo. Ritenuta la diminuente per la minore età, anche in forza della sentenza 28 aprile 1994, n.168 della Corte Costituzionale, la pena deve essere in concreto determinata in anni trenta di reclusione.

Ai sensi dell’art. 29 c.p. deve essere disposta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Con il sesto motivo d’appello i difensori dell’imputato hanno chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione con altre sentenze passate in giudicato.

Il motivo non può essere accolto.

In questo giudizio si è applicata la pena detentiva nella misura massima. L’imputato è stato condannato per il reato più grave tra quelli per i quali, anche in precedenti processi, era stato giudicato. Le altre sentenze sono coperte da giudicato e le pene inflitte sono già state interamente scontate. La disciplina del reato continuato, ricorrendo i presupposti di legge, potrà essere applicata solo in sede esecutiva. Infatti, il codice di rito prevede esclusivamente una deroga al principio del giudicato: è quella disciplinata dall’art. 671. Il giudice dell’esecuzione può applicare la disciplina della continuazione ogni qualvolta ravvisi l’unicità del disegno criminoso (sempre che l’esistenza di tale condizione non sia stata esplicitamente esclusa dal giudice della cognizione), anche se la precedente condanna è intervenuta per un reato meno grave (cfr., per tutte, Cass. 8.10.1996, n.9577).

Naturalmente il settimo motivo dell’appello dell’imputato, con il quale si chiedeva la riduzione della pena, resta assorbito.

 

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P.Q.M.

Visto l’art. 605 c.p.p.

in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 30 gennaio 2000, emessa nei confronti di Ciavardini Luigi,

DICHIARA

CIAVARDINI Luigi colpevole dei reati a lui ascritti ai capi n. 1), 2), 3), 4) e 5) della rubrica e, ritenuta la diminuente per la minore età, e con la continuazione tra detti reati, lo

CONDANNA

alla pena di anni trenta di reclusione.

Visto l’art.29 c.p.

DICHIARA

CIAVARDINI Luigi interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di CIAVARDINI Luigi in ordine ai reati di cui ai capi 6) e 7) perché estinti per prescrizione.

Bologna 9 marzo 1992

Il Consigliere estensore

dr. FLAVIO DE SANTIS

Il Presidente

dr. GIUSEPPE BLOIS

 


Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980
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