CONTRIBUTI ALLA VERITÀ: Arringa pronunciata dal Prof. Avv. Carlo Federico Grosso

Arringa pronunciata avanti la Prima Sezione
della Corte di Assise di Appello di Bologna
dal Prof. Avv. Carlo Federico Grosso
del Foro di Torino
Ordinario di diritto penale
nella Università di Torino, per conto delle parti civili

Parte I

Con altri difensori di parte civile ci siamo divisi l'ampia materia di questo processo. Io sono stato incaricato di affrontare la parte che riguarda le posizioni di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro con riferimento alla imputazione di strage.

Le posizioni di Fioravanti e Mambro rispetto al delitto di strage sono caratterizzate dal convergere di una pluralità di elementi indizianti concorrenti. Riassuntivamente, i profili ai quali si affida la prospettiva di accusa sono individuabili nei seguenti elementi: le parole di Sparti, la telefonata di Ciavardini, i rapporti con Mangiameli e l'omicidio dello stesso, la lettera spedita da Volo, le parole della Furiozzi. Questi elementi, che cercherò da un lato di analizzare ad uno ad uno cercando di cogliere la loro efficacia indiziante specifica, e dall'altro di valutare nel loro insieme allo scopo di cogliere la loro efficacia indiziante complessiva, si inseriscono d'altronde su di un quadro di fondo molto significativo che consente di collegare con evidenza la strage che il 2 agosto 1980 ha insanguinato la città di Bologna ai programmi ed alla pratica politica degli ambienti eversivi di destra frequentati dai due imputati.

Agli atti di questo processo vi sono numerosi documenti che consentono di ricostruire l'atteggiamento della destra eversiva negli anni, e nei mesi, immediatamente precedenti la strage del 2 agosto 1980, e la grande attenzione prestata da tale movimento alla utilizzazione dell'omicidio e della strage come strumento forte di approccio rivoluzionario ai problemi politici del paese. Sempre dagli atti del processo emerge d'altronde come la pratica stragista fosse una caratteristica dei movimenti ai quali facevano capo i due imputati, e come gli stessi imputati siano stati coinvolti in episodi di. impiego della violenza omicida per scopi politici.

Ulteriore profilo che deve esser considerato unitariamente agli altri in quell'opera di valutazione complessiva degli elementi indizianti che costituisce momento ineliminabile di valutazione nei processi indiziari, è costituito dalle reazioni che negli ambienti di destra si sono manifestate subito dopo la commissione della strage, e dalle quali si desume chiaramente come in tali ambienti si ebbe subito la consapevolezza della matrice eversiva di destra della strage del 2 agosto.

Questo precisato, esaminiamo innanzitutto gli elementi che consentono di ricondurre la strage al programma eversivo della destra.

Come è stato ripetutamente rilevato e scritto, i documenti prodotti dalla destra eversiva alla fine degli anni settanta, e nello stesso 1980, sono significativi non soltanto per l'ideologia che rivelano, ma anche per la prova che forniscono dell'esistenza di precisi disegni politici che quella destra tendeva a perseguire mediante l'uso della violenza, anche di quella estrema sfociante nella uccisione e nella strage. Poiché la Corte già conosce questa documentazione, avendo analizzato gli atti del processo ed avendo ascoltato la ampia ed esaustiva requisitoria del Procuratore Generale, mi limiterò a citare riassuntivamente il contenuto degli scritti più significativi.

Si può innanzitutto ricordare il manoscritto recante la annotazione "da Tuti a Mario Guido Naldi", rinvenuto il 31 agosto 1980 in una cabina telefonica di Via Irnerio a Bologna, che costituisce una sorta di risoluzione strategica della destra eversiva, e nel quale sono contenute alcune indicazioni significative della metodologia "politica" di quei gruppi: necessità di approfondire, grazie a ben dirette azioni, la frattura e le tensioni tra settori politici, economici e sociali presenti nel paese; necessità di evitare, al momento, lo scontro con le sinistre per non dover combattere su due fronti; necessità di ricorrere ad azioni illegali per ottenere i mezzi finanziari e gli strumenti militari da utilizzare per la lotta rivoluzionaria; opportunità di iniziare la lotta fondandosi su piccoli nuclei di operativi che poi potranno e dovranno collegarsi tra loro.

Secondo, forse ancora più significativo documento è il manoscritto di Carlo Battaglia intitolato "Linea politica" sequestrato a Latina il 10 settembre 1980. In questo documento si legge fra l'altro che "bisogna arrivare al punto che non solo gli aerei, ma le navi e i treni siano insicuri; bisogna ripristinare il terrore e la paralisi della circolazione; bisogna trovarsi d'accordo per distruggere. ed è l'unico modo per restare insieme; dobbiamo lanciare il segnale, raccoglierci; arrecare danni al sistema è un errore..... il sistema te ne chiederà conto; ma provocarne la disintegrazione, questo è il rimedio. Occorre una esplosione da cui non escano che fantasmi".

Ed ancora, si legga la lettera inviata il 28 febbraio 1980 da Carluccio Ferraresi a Roberto Frigato, sequestrata presso l'abitazione di quest'ultimo: "Roberto, mi parli di guerra civile, pensi proprio che avvenga, certo sarebbe una bella cosa, mi ci butterei subito dentro anche se la politica non mi interessa". Lettera particolarmente significativa, in quanto indirizzata a Frigato, del gruppo veneto, ed indica quali erano le aspettative diffuse nei gruppi eversivi all'inizio del 1980, nonché i collegamenti fra i gruppi romano e veneto in quel periodo.

Ulteriormente si può ricordare il documento "Una analisi tattica" sequestrato il 2 agosto 1980 ad Edgardo Bonazzi e ad Angelo lzzo che se ne è dichiarato l'autore, in cui si inneggia apertamente al terrorismo indiscriminato, allo stragismo, al cecchinaggio.

Ed ulteriormente ancora, si pensi al memoriale Pomar su "La disintegrazione del sistema", o ai Fogli di Ordine Nuovo nei quali ancora una volta si considera la guerra armata e lo stragismo strumento primario di lotta politica.

Che d'altronde non si tratti di mere esercitazioni teoriche, di affermazioni farneticanti e velleitarie di persone che non sarebbero mai passate alla azione, è purtroppo dimostrato dalla storia italiana di questi ultimi vent'anni, caratterizzata da ripetuti episodi di violenza omicida e stragista riconducibile proprio alla matrice di quei gruppi eversivi all'interno dei quali maturarono le idee e le azioni dei due imputati di questo processo dei quali ci stiamo occupando. Fra i molti episodi si possono ricordare l'attentato al direttissimo Roma - Torino attribuito a dirigenti della organizzazione La Fenice; la strage di Milano del 17 maggio 1973 per la quale fu condannato Bertoli; l'attentato al C.S.M. del 20 maggio 1970, che, se l'ordigno predisposto fosse esploso, si sarebbe trasformato in una strage sanguinosissima, forse ancora più sanguinosa di quella della stazione di Bologna, e della quale Iannilli si è dichiarato responsabile; l'attentato di Vaiano del 21 aprile 1984. Ma soprattutto si deve ricordare come alla fine degli anni '70 (a cavallo tra il 79 e l'80) le organizzazioni Costruiamo l'azione e Movimento Rivoluzionario Popolare hanno alzato improvvisamente il tiro dell'azione violenta, organizzando in pochi mesi un numero elevatissimo di attentati. La storia di questi attentati è stata ricostruita nelle testimonianze di pentiti quali Aleandri, Iannilli e soprattutto Calore (v. in particolare interrogatorio del 23 settembre 1983), i quali hanno raccontato vicende ed individuato autori di una serie impressionante di bombe e di violenze attraverso le quali si intendeva fiaccare la democrazia italiana.

Alla luce di queste sia pure rapide annotazioni emergono due rilevanti indicazioni di carattere preliminare, i programmi di violenza e di evasione anche stragista evidenziati da documenti e volantini della destra eversiva di quegli anni, la realizzazione concreta di tali programmi fin dall'inizio degli anni settanta, e soprattutto a cavallo fra gli anni settanta ed ottanta, che possono spiegare come nel quadro di una inesorabile escalation di violenza si sia potuti arrivare alle stragi più efferate quali Bologna 2 agosto 1980.

D'altronde, come ho accennato poco fa, appena si diffuse la notizia di quest'ultima strage le reazioni all'interno dei gruppi di destra furono univoche nel senso di ricondurre la sua realizzazione ad una matrice politico/eversiva di destra. In questo senso si possono ricordare i brani della conversazione tenuta nel carcere di Ferrara, in cui si faceva riferimento "ai ragazzini", si precisava che non si era voluto realizzare un massacro così grande, e ci si chiedeva come "hanno fatto a prenderci tutti"; le indicazioni fornite da Guido Naldi, e riferite dall'agente Calipatti nell'immediatezza della strage, circa le responsabilità della strage stessa (Naldi afferma che la strage rappresentava una provocazione del Quex, che la matrice era di destra e rientrava nella faida interna dei vari movimenti di estrema destra, che gli attentatori venivano da fuori Bologna, quasi certamente da Roma, "oserei dire dalle organizzazioni di Ordine Nuovo e di Alleanza Nazionale", che Signorelli era il capo indiscusso di Ordine Nuovo); l'articolo pubblicato su Quex nel marzo 1981 in cui ancora una volta, sia pure distinguendo all'interno della destra, si ricollegava la strage di Bologna alla destra eversiva.

Ed ancora, sulla più specifica riconducibilità della strage alla attività del gruppo eversivo veneto/romano si possono menzionare le parole di Vettore Presilio, il rapporto di Amos Spiazzi, le affermazioni di Giovagnini e di Mirella Robbio. Vettore Presilio, il 1 luglio 1980 ha anticipato la strage al giudice di sorveglianza di Padova, riferendo confidenze che avrebbe avuto da Rinani, e precisando che essa avrebbe dovuto precedere un attentato al giudice Stiz, che sarebbe stata imminente e di eccezionale gravità. Amos Spiazzi, recatosi a Roma nel luglio 1980 ove si attivò per avere notizie sull'ambiente dell'eversione romana, riferì che vi erano tentativi di riunificare in una unica organizzazione vari gruppi che si muovevano separatamente, alcuni dei quali privilegiavano obiettivi indiscriminati ed altri obiettivi selezionati. Giovagnini nel luglio 1980 incontrò a Roma Roberto Fiore leader di Terza Posizione, il quale gli riferì che a Roma il movimento era diventato molto forte, che perseguiva finalità eversive attraverso azioni militari destabilizzanti, che tutti gli appartenenti erano armati e pronti a compiere azioni terroristiche. Mirella Robbio, moglie separata di Paolo Meli, interrogata il 2 luglio 1987 in altro procedimento disse che poco prima della strage di Bologna si presentò da lei il capitano Segatel, che le disse che sapeva che la destra stava preparando qualche cosa di grosso, e la pregò di riprendere i contatti con gli amici di suo marito per sapere che cosa stava maturando, cosa che non fece perché considerava, la cosa troppo rischiosa.

Alla luce di quanto rilevato, appare dunque confermata la riconducibilità della strage di Bologna ai gruppi della destra eversiva. Ma non solo. Dagli atti del processo è ulteriormente possibile cogliere le tracce di collegamenti personali importanti quali Fachini/Cavallini, Cavallini/Fioravanti, Fioravanti/Signorelli, i quali consentono di ribadire gli stretti legami esistenti fra il gruppo eversivo romano di cui faceva parte Fioravanti e quello veneto di Fachini, entrambi implicati, secondo la impostazione della accusa di questo processo, nella strage. I tentativi di smentita di alcuni di questi collegamenti personali nel corso della istruttoria dibattimentale di questo stesso processo dimostrano d'altronde la importanza che gli stessi imputati assegnano alla contestazione di questi legami quale forte supporto alla impostazione accusatoria.

Concludendo questa prima parte della ricostruzione della prospettiva accusatoria, si può affermare che agli atti del processo esistono in primo luogo numerosi elementi che consentono di ricondurre la strage di Bologna alla matrice dei gruppi eversivi di destra ai quali appartenevano Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. In questo quadro gli elementi indiziari specifici a carico dei due imputati acquistano una valenza ed un peso tutti particolari.

Parte II

Analizziamo dunque, ora, gli elementi indiziari specifici che sono emersi a carico degli imputati Fioravanti e Mambro.

Innanzitutto si deve parlare delle testimonianze di Sparti, sulle quali si è già ampiamente soffermato il Procuratore Generale nella requisitoria. Questo elemento indiziario è estremamente significativo. Le parole di Sparti sono precise e sono state ripetute in maniera coerente ed omogenea; il teste ha avuto alcune piccole esitazioni su profili marginali, poi rientrate; le parole di Sparti hanno un riscontro nelle dichiarazioni di De Vecchi; la loro attendibilità non è stata scalfita dai tentativi delle difese degli imputati di metterle in dubbio facendo leva sulle (contraddittorie) controaffermazioni dei due imputati e sulle inattendibili dichiarazioni di un altro teste.

Sparti l’11 aprile 1981 ha dichiarato: "il secondo episodio avvenne direttamente due giorni dopo la strage di Bologna. Subito dopo pranzo Valerio si presentò a casa mia con la Mambro, che io non conoscevo, e parlò di questa in termini elogiativi dicendo che aveva trovato la donna della sua vita e che si trattava di una ragazza decisa e coraggiosa. Mi disse pure che era stata fidanzata a un 'coglione' e che adesso stava con lui. Riferendosi alla strage disse testualmente 'hai visto che botto?', e aggiunse che a Bologna si era vestito in modo da sembrare un turista tedesco, mentre la Mambro poteva essere stata notata per cui aveva bisogno urgentissimo di documenti falsi e le aveva fatto anche tingere i capelli. Pretendeva che in giornata gli facessi avere una patente ed una carta di identità di cui mi fornì le generalità ma non i numeri, per cui presumo che si trattasse di generalità inventate. Feci presente la impossibilità di procurare i documenti in giornata e Valerio si infuriò dicendo che dovevo 'spezzarmi' per darglieli in fretta. In questa occasione io, spaventato dalla enormità della cosa, lo pregai di non parlarmi di queste cose. Lui mi disse che dovevo stare zitto, in quanto anche se a lui fosse successo qualcosa, aggiunse precisamente, 'te lo faccio piangere io Stefanino tuo', alludendo a mio figlio. Riuscii a procurargli tramite Mario i documenti per il giorno dopo, e lui venne a ritirarli l'indomani mattina".

Questa versione è rimasta sostanzialmente intatta in tutte le testimonianze successive dello Sparti: nella testimonianza del 13 maggio 81, in quella del 23 luglio 81, in quella del 5 maggio 82, e nello stesso interrogatorio dell'1 I novembre 1989 in quest'aula davanti alla Corte di Assise che giudicava in sede di appello. Alle dichiarazioni di Sparti, con riferimento al profilo della veridicità dell'episodio raccontato e della data in cui si verificò (4 agosto 1980), la stessa Corte di Assise di Appello ha affermato di credere. La Cassazione ha successivamente confermato la veridicità dell'episodio e della sua data di realizzazione, per cui tali profili hanno acquistato sostanzialmente il sapore del giudicato.

Chiariremo successivamente sulla base di quale ragionamento la Corte di Assise di Appello non ha ritenuto di condividere le conseguenze di tipo probatorio che la pubblica accusa e la parte civile avevano invece giudicato di poter sostenere nella discussione orale, e che già la sentenza di primo grado aveva dimostrato con estrema chiarezza. Ma prima di affrontare questo profilo della discussione vorrei sottolineare, di nuovo molto rapidamente perché il Procuratore Generale si è già ampliamente soffermato sulla vicenda Sparti, come il contenuto della narrazione di Sparti abbia trovato piena sostanziale conferma nella testimonianza di De Vecchi, cioè della persona alla quale lo Sparti si è rivolto, terrorizzato dalle parole di Valerio Fioravanti, per procurarsi quei documenti.

De Vecchi nella sua testimonianza dell'8 dicembre 81 ha sostanzialmente confermato il racconto di Sparti (l'unico punto che in quell'interrogatorio non ha confermato è di avere trattato un documento che riproduceva sembianze femminili; ma successivamente in un ulteriore interrogatorio, e nel confronto con Sparti avvenuto il 6 maggio 1982, ha detto che era possibile che non avesse dato uno sguardo alle foto consegnategli da Sparti, e di non potere pertanto escludere che tali foto e i relativi documenti fossero per una donna). L'importante è, comunque, che il racconto di Sparti, indipendentemente dalla concretezza dei ricordi riguardanti il sesso delle persone cui si riferivano i documenti falsi, sia risultato perfettamente confermato nella sua cronologia e nelle sue linee essenziali.

Le difese degli imputati hanno ovviamente cercato di smantellare il racconto di Sparti, che si presentava come una testimonianza di estrema gravità per i loro assistiti, in quanto anche ad una prima lettura si presentava come prova di una sorta di confessione extraprocessuale del fatto da parte di uno degli esecutori materiali della strage.

Le difese hanno innanzitutto cercato di dimostrare che era impossibile che Sparti il 4 agosto 1980 si trovasse a Roma, in quanto era già partito per le sue vacanze allo Stelvio. Questa prima contestazione è tuttavia clamorosamente caduta, in quanto sulla base di prova documentale è risultato che la famiglia Sparti ha alloggiato a Fondigna, in provincia di Bolzano, presso l'Hotel Hirsch, fra il 9 e l’11 agosto 1980, e pertanto in data certamente successiva all'11 agosto 1980.

Caduta questa prima contestazione, si sostenne che Sparti si trovava nel periodo della strage a Cura di Vetralla, ospite con la famiglia della nonna materna, e non era rientrato a Roma. Questa affermazione si è basata sulla testimonianza della moglie dello Sparti, Maria Teresa Venanzi, che riferì già in istruttoria che il marito l'aveva raggiunta a Cura di Vetralla verso la metà di luglio e soggiunse precisamente: "non posso escludere che tra la sera in cui abbiamo appreso la notizia di Bologna e i giorni in cui siamo partiti per l'Alto Adige mio marito abbia fatto una scappata a Roma, ma posso escludere con certezza che possa essersi trattenuto a Roma più di una giornata. A ben ripensarci posso addirittura escludere che mio marito in detto periodo si sia assestato da Cura di Vetralla per venire a Roma", e confermò sostanzialmente queste affermazioni nella istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado, e le ribadì l'8 gennaio 1988 davanti alla Corte di Assise di Appello.

La testimonianza della Venanzi è stata giustamente giudicata inattendibile dalla sentenza di primo grado di questo processo. Si tratta infatti di testimonianza assolutamente non credibile fatta a grande distanza di tempo rispetto alle vicende riferite. Essa, si è osservato, è innanzitutto contraddittoria, in quanto la teste in primo tempo dichiara che non può escludere che il marito in quel periodo sia venuto a Roma sia pure soltanto per una giornata, ma subito dopo afferma di "poterlo escludere con certezza". Né, si è soggiunto, si tratta di circostanze che nel 1980 potessero essere significative agli occhi del teste al punto da imprimersi saldamente nella sua memoria (la loro importanza scaturì successivamente dalle dichiarazioni del marito), per cui appare impossibile che quella signora a distanza di tempo possa essersi ricordata con sicurezza un particolare così irrilevante come poteva essere quello di una andata e ritorno del marito a Roma da una cittadina che, si badi, distava non molto da Roma stessa.

D'altronde la Venanzi risulta smentita clamorosamente da Cristiano Fioravanti, che il 9 dicembre 1981 ha riferito al Giudice Istruttore: "quando uscii dal carcere il 2 agosto, poiché non avevo soldi, la prima persona che cercai fu lo Sparti, ma non lo trovai. Trovai la domestica Luciana e la madre di Sparti, che mi dissero che Massimo era a Cura di Vetralla, un paese in provincia di Viterbo dove la moglie dello Sparti aveva una casetta. La Luciana mi disse che lo Sparti faceva la spola tra la campagna e il negozio e che avrebbero chiuso definitivamente il negozio per ferragosto".

Agli atti del processo vi è dunque una serie di elementi che dimostrano in maniera incontrovertibile che lo Sparti a cavallo fra luglio e agosto 1980 faceva la spola tra la casetta di campagna dove si trovava la sua famiglia e Roma, il che rivela che il 4 agosto poteva certamente trovarsi a Roma ed avere incontrato Valerio Fioravanti e Francesca Mambro che gli chiesero i documenti di identità di cui egli ha parlato.

Come si difendono tuttavia i due imputati dalla accusa di avere incontrato Sparti il 4 agosto a Roma e di avergli chiesto, anche con atteggiamento minaccioso, quei documenti?

In un primo momento affermano che Sparti si confonde. Certo, afferma Fioravanti, io conoscevo Sparti, e lo avevo incontrato il 3 aprile 1980 quando egli mi consegnò una Golf rossa con la quale mi sono recato in Sicilia, e pertanto egli può aver confuso l'incontro del 3 aprile con quello contestato del 4 agosto. Questa asserita confusione tuttavia non regge, poiché il 3 aprile non c'era un problema di documenti, ma di consegna di una automobile, e Sparti non può aver confuso due oggetti così differenti. Ecco allora che gli imputati prospettano l'idea di una doppia confusione. Sparti, essi sostengono, probabilmente confonde quanto è avvenuto a settembre quando gli chiedemmo, o qualcuno gli chiese, dei documenti per nostri amici terroristi, e cioè Fiore e Adinolfi, che in quell'epoca avevano appunto bisogno di documenti. Quindi, essi sostengono, c'è certamente una confusione di fatti e di date. Egli ci attribuisce un incontro in cui gli avremmo chiesto dei documenti il 4 agosto 1980, mentre in realtà ci incontrò nell'aprile dello stesso anno, e si occupò di documenti nel settembre con riferimento alle esigenze di altre persone.

D'altronde, soggiungono gli imputati, noi non avevamo nessun bisogno di recarci da Sparti per chiedere documenti falsi, perché eravamo perfettamente attrezzati per costruirci da noi tali documenti, per cui l'episodio del 4 agosto è del tutto inventato. Attenti però. In un suo vecchio interrogatorio Fioravanti si era limitato a sostenere che non aveva appunto bisogno di recarsi da Sparti per chiedere documenti falsi in quanto la sua organizzazione era in grado di costruirsi da sola documenti di tale tipo. Nella istruttoria dibattimentale davanti a questa corte di Assise sia Fioravanti che Mambro hanno sviluppato una tesi più articolata. Hanno sostenuto che nel momento in cui decidevano di procurarsi documenti falsi, dovevano fare attenzione a che essi avessero precise caratteristiche, poiché non potevano procurarsi documenti inventati, bensì documenti falsi relativi a persone effettivamente esistenti, in modo che risultasse diminuito il rischio di scoperta della falsità stessa. Il che comportava comunque difficoltà organizzativi molto superiori, che non aveva ragione fossero affrontate per gente come Fiore ed Adinolfi, che furono pertanto dirottati su Sparti. In questo modo probabilmente gli imputati hanno cercato di superare le obiezioni, sollevate nel corso delle discussioni della causa nei precedenti gradi di giudizio, secondo cui non aveva comunque senso che Fioravanti, o qualcuno del suo gruppo (Volo o altri), si preoccupasse di procurare documenti per Fiore ed Adinolfi, che nel settembre 1980 venivano già considerati nemici (tanto da cercare di ammazzarli), in quanto avevano tradito i ragazzini di Terza Posizione. Non si può comunque non rilevare che questa versione dei fatti è arrivata molto tardivamente, tanto da acquistare il sapore di un ultimo, maldestro, tentativo di rafforzare la propria tesi difensiva.

La testimonianza di Sparti rimane dunque elemento indiziario di forte caratura. Occorre, a questo punto, soffermarsi su quanto hanno affermato sulla testimonianza di Sparti la Corte di Assise di Appello, e successivamente la Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di proscioglimento annullata dalla prima.

La Corte di Assise di Appello di Bologna ha ritenuto non probante agli effetti della accusa la testimonianza della quale stiamo discutendo. Respingendo la argomentazione delle difese degli imputati, ha tuttavia affermato che Sparti ha certamente detto il vero riferendo correttamente quanto è avvenuto nel suo negozio il 4 agosto 1980. Più precisamente, la Corte di Assise di Appello ha osservato che la prova che lo Sparti abbia recepito le frasi di Fioravanti e le abbia riferite fedelmente (elementi che essa giudica dunque provati) non è ancora la prova della corrispondenza tra quelle stesse espressioni e la realtà dei fatti, e quindi la prova della responsabilità di Fioravanti per la strage. Quel tremendo accenno alla strage potrebbe essere anche stata una rivelazione partorita dalla mente di un Fioravanti mosso dall'intento soltanto strumentale di caricare di gravità estrema la sua richiesta per ottenere rapidamente i documenti.

Ora, è esatto che dalla testimonianza di Sparti, riconosciuta la sua veridicità , non è desumibile la certezza della responsabilità di Fioravanti e Mambro per la strage alla stazione di Bologna, poiché fra le possibilità alternative c'è anche quella che Fioravanti abbia mentito per conseguire senza intoppi lo scopo pratico immediato che perseguiva. Il punto è che quando si valuta un elemento indiziario è vano cercare la certezza dell'assunto che esso concorre a dimostrare, perché se si pretende la certezza si chiede in realtà la prova, e si nega di conseguenza spazio al processo indiziario, la cui validità è riconosciuta invece dal codice di procedura penale. Di fronte ad un indizio che, ripeto, lascia sempre aperto un margine alla possibilità alternativa a quella della responsabilità dell'imputato, il problema è verificare il grado di attendibilità dell'indizio (in sé ed alla luce del complesso degli elementi indizianti che concorrono nell'episodio), ed il grado di attendibilità della possibilità alternativa.

Ebbene, nel caso di specie un uso corretto delle massime di esperienza induce a ritenere che l'efficacia indiziante delle parole di Sparti rispetto al concorso in strage di Fioravanti e Mambro sia fortissima: quale motivo reale c'era infatti di inventare i particolari raccontati sul botto, sui vestiti, ecc.? Che motivo reale c'era di mostrarsi preoccupatissimi e di rivelare una fretta pressante di avere i documenti falsi richiesti (richiesti, si badi bene, da persone che ancora in quest'aula, di fronte a questa Corte di Assise, hanno sostenuto che la loro organizzazione era perfettamente in grado di procurare qualunque documento falso fosse necessario)? Il comportamento di Fioravanti non è invece indice di una situazione particolarissima, verosimilmente provocata da quanto essi avevano appena contribuito a compiere a Bologna, e che li aveva costretti a riparare a Roma dove intendevano realizzare il giorno dopo una rapina (puntualmente realizzata) per cercare in qualche modo di allontanare i sospetti del ben più tremendo crimine di cui li si poteva accusare? Di una situazione particolarissima, si può soggiungere, che li privava comunque della possibilità di procurarsi per altra via i documenti falsi, e che li aveva quasi di conseguenza costretti a chiedere aiuto a Sparti?

Diversamente da quanto affermato dalla Corte di Assise di Appello sembra dunque che già di per sé la testimonianza di Sparti possegga una fortissima carica indiziante in termini di assoluta plausibilità, non ovviamente di certezza, che Fioravanti abbia confessato davanti a lui la partecipazione alla esecuzione materiale della strage. Illuminanti sono d'altronde, proprio a questo proposito, le considerazioni sviluppate dalla Corte di Cassazione. Osserva la Cassazione che "appare inficiata da contraddittorietà e omessa considerazione di circostanze decisive la motivazione adottata per sostenere la equivocità del senso delle dichiarazioni di Fioravanti. U urgenza di procurarsi documenti per sé e per la sua compagna nella facile previsione dello scatenarsi della reazione degli organi di polizia, è argomento ineccepibile con il quale la sentenza impugnata ha collegato il fatto di Fioravanti alla paventata repressione". Ma, continua la sentenza, "proprio per la riconosciuta riservatezza del Fioravanti e per i rapporti né amichevoli, né confidenziali, che, come la sentenza dichiara, correvano con lo Sparti, l'assunto della strumentale e falsa allusione ad un coinvolgimento suo e della sua compagna nella strage è del tutto contraddittorio; la falsità della allusione, in altre parole, non è meno contrastante con la ritenuta riservatezza del dichiarante di quanto potesse esserlo la sua veridicità. Per di più l'assunto è illogico, perché una ammissione del genere avrebbe esposto il Fioravanti - contro i suoi principi - allo scopo di raggiungere un obiettivo che occorreva chiedersi se non potesse essere da lui agevolmente conseguito altrimenti".

Il richiamo alla importanza che Fioravanti assegnava alla riservatezza è puntualissimo. Fioravanti si è vantato sovente di essere riservatissimo, ed ha affermato di ritenere tale qualità indispensabile (tanto da cercare di assassinare appartenenti alle organizzazioni eversive di destra perché non erano sufficientemente riservati e quindi poco affidabili: si pensi alla affermata inaffidabilità di Ciavardini per la famosa telefonata della quale parleremo in seguito). Ma allora, di fronte a questo indiscutibile atteggiamento, è davvero credibile che l'attento e riservatissimo Fioravanti vada da Sparti, che conosce ma non è certo suo amico, e inventi un collegamento suo e della Mambro con la strage alla stazione di Bologna soltanto per fargli paura ed ottenere così velocemente i documenti richiesti? Quanto alla paura, Fioravanti aveva decine di altri mezzi più semplici ed innocui per incutere timore. Quanto alle parole pronunciate, il collegamento con la strage gli è verosimilmente uscito dal petto, perché era impossibile che gli autori di un fatto tanto grave non sentissero nel cuore il peso di quanto avevano compiuto.

La sentenza della Corte di Cassazione prosegue d'altronde osservando significativamente che la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Bologna "ha pretermesso, come è stato invece rilevato dai ricorrenti, di considerare la cinica spregiudicatezza con la quale il terrorista non aveva esitato a minacciare l'interlocutore nella vita del figlioletto, e di avere presenti i rapporti fra i due. Ben altre volte lo Sparti, che temeva il Fioravanti, si era dovuto prestare alle sue richieste anche per 'favori' più compromettenti e pericolosi dell'acquisizione di documenti falsi, affare che per una persona da tempo interna all'ambiente della malavita come lo Sparti non presentava particolari difficoltà. Sicché è una affermazione gratuita quella della strumentalità delle allusioni alla strage, alla quale la motivazione della sentenza aggancia la sua lettura del comportamento del Fioravanti". D'altra parte, prosegue ancora altrettanto significativamente la Corte di Cassazione, "la sentenza impugnata ha anche trascurato che il coinvolgimento dello Sparti nella attività terroristica dei NAR e la sua complicità in altre imprese dei fratelli Fioravanti in particolare, potevano ragionevolmente giustificare, unicamente all'ascendente intimidatorio che il Valerio sapeva di avere su di lui, la disinvoltura e la schietta indifferenza con la quale egli aveva alluso alla strage e al suo transito per Bologna insieme alla Mambro, nella tranquilla sicurezza che mai il suo interlocutore avrebbe osato rivelare alcunché". In definitiva, conclude la Cassazione, "il carattere di indizio preciso e grave delle dichiarazioni fatte da Fioravanti allo Sparti, intese da quest'ultimo come chiara ammissione di partecipazione del primo alla strage, è stato eliminato dalla sentenza impugnata senza saggiarne la concordanza con gli altri indizi, sulla sola base di congetture illogiche e contraddittorie, per di più non poste a confronto con fatti rilevanti idonei a contrastarle".

La testimonianza Sparti, costituente di per sé indizio grave e preciso, deve dunque essere altresì vagliato alla luce degli altri indizi concorrenti. E nel quadro complessivo degli elementi indiziari acquista una efficacia assolutamente decisiva.

Anche a proposito di questo elemento indiziario la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna ha assunto una posizione negativa, rifiutandogli ogni rilievo. Ma ancora una volta tale Corte ha omesso di considerare particolari importanti, quali, in primo luogo, la circostanza che in un primo tempo Ciavardini, non rendendosi evidentemente conto della importanza delle date, aveva onestamente ammesso che il 1 agosto 1980 non aveva nessun problema di documenti falsi, fornendo in questo modo piena conferma della ragionevolezza dell'impostazione accusatoria.

Se la telefonata di Ciavardini costituisce una conferma di quanto già si ricavava chiaramente dalle parole di Sparti, ulteriore pilastro di accusa nei confronti di Fioravanti e Mambro è la vicenda di Mangiameli, conclusasi con l'omicidio di costui da parte di Fioravanti stesso. Anche a questo riguardo cercherò di essere il più sintetico possibile, compatibilmente con le esigenze di chiarezza.

Mangiameli, leader di Terza Posizione, era persona con la quale Valerio Fioravanti e Francesca Mambro erano stati in stretto contatto nei mesi antecedenti la strage del 2 agosto, in quanto insieme avevano cercato di organizzare la fuga di Concutelli dal carcere. I due attuali imputati avevano addirittura abitato presso la casa palermitana di Mangiameli per un certo periodo per organizzare tale evasione. Risulta dagli atti processuali che il 30 luglio 1980, accompagnati da Mangiameli nei pressi dell'aeroporto di Palermo, erano partiti per Roma. Da Roma avevano fatto una puntata a Taranto, dove avevano una base costituita in occasione della prima parte della operazione liberazione di Concutelli, e rientrati a Roma erano riusciti a partire per Treviso o per Venezia il 31 luglio all'ultimo momento, per raggiungere poi la casa di Cavallini a Treviso.

Mangiameli è stato dunque l'ultima persona che, se si eccettua il ristretto giro di Cavallini, ha visto Fioravanti e Mambro prima della strage di Bologna, ed ha addirittura convissuto con loro un certo periodo. C'era dunque il rischio che Mangiameli avesse saputo, o intuito qualche cosa di preciso sulla partecipazione dei due alla strage di Bologna.

Ma non solo. Qualche tempo dopo la strage venne pubblicato un rapporto che Amos Spiazzi aveva fatto ai servizi sulle attività dei gruppi eversivi di destra romani, ed in cui apparivano le confidenze di tale Ciccio (alias Mangiameli stesso), che stava rimettendo insieme i NAR. Nell'ambiente il collegamento di Ciccio con la strage non poteva sfuggire a nessuno, tanto che il Mangiameli si preoccupò, temette di essere coinvolto, comunicò le sua apprensione alla moglie e a Volo, prese a lanciare pesanti accuse nel tentativo di allontanare da sé possibili sospetti (in questo clima nacque l'iniziativa della lettera anonima spedita da Volo con cui, autoaccusandosi, in realtà egli volle sollecitare una verifica della propria estraneità alla strage).

Ebbene, in questo contesto è maturata la decisione di Fioravanti di eliminarlo. Mangiameli doveva sparire, perché rischiava di diventare l'anello portante di una catena che conduceva inevitabilmente a Valerio Fioravanti come autore della strage. L’omicidio fu commesso, ed il cadavere occultato perché occorreva tenerlo nascosto agli amici ucciso, e soprattutto a sua moglie che, secondo Cristiano Fioravanti, il fratello Valerio intendeva uccidere, forse perché temeva che anch'essa sapesse o avesse intuito qualche cosa.

Valerio Fioravanti e Francesca Mambro hanno confessato l'omicidio Mangiameli fornendo ampi particolari sulla sua modalità e sull'occultamento del cadavere. Hanno cercato tuttavia di spiegarlo sostenendo che egli aveva rubato qualche soldo dalla cassa, non era preciso nelle azioni, sfruttava ignobilmente i ragazzini di Terza Posizione. Ma questa giustificazione non ha senso, perché se fosse stato ucciso per tali ragioni l'omicidio sarebbe stato segnalato subito ai militanti. La spiegazione della uccisione è stata fornita invece dalla già citata testimonianza di Cristiano Fioravanti, il quale disse che il fratello gli aveva confidato che occorreva uccidere oltreché Mangiameli anche la moglie e la figlia in quanto avevano assistito ad una riunione tenuta a casa loro in cui si era deciso l'omicidio di un politico siciliano (Mattarella).

In realtà la spiegazione della decisione di uccidere Mangiameli con riferimento alla sua asserita conoscenza di particolari relativi all'omicidio Mattarella non aveva senso. Mangiameli sarebbe stato correo di tale omicidio, e non aveva pertanto motivo di parlare. Fra l'omicidio di Mattarella e quello di Mangiameli intercorrevano d'altronde otto mesi, ed alla fine di luglio '80 Fioravanti e Mambro erano ancora ospiti di quest'ultimo a Palermo e suoi complici nel tentativo di fare evadere Concutelli. Fioravanti e Mangiameli si lasciarono il 30 luglio '80. Che cosa successe tra tale data e la macabra esecuzione di Mangiameli del settembre successivo? I fatti parlano da soli: la strage di Bologna e la pubblicazione del rapporto di Amos Spiazzi, che rendeva Mangiameli soggetto pericolosissimo per Fioravanti. La decisione di ucciderlo in quel momento trova quindi la sua spiegazione evidente nella necessità di eliminare una persona che, come ho detto testé, rischiava di diventare anello diretto di congiunzione tra Fioravanti e la strage. La sua eliminazione da parte di Fioravanti costituisce quindi elemento indiziario gravissimo a sostegno della partecipazione di Fioravanti a quest'ultima.

Ma non solo. Conferma importantissima di natura documentale delle ragioni per le quali Valerio Fioravanti decise di eliminare Mangiameli è individuabile nel volantino diffuso da Terza Posizione dopo il rinvenimento del suo cadavere. In tale volantino, esaltando la figura della vittima si scriveva fra l'altro: "l'ignobile strage di Bologna ha forse fatto la sua ottantacinquesima vittima? Hanno ucciso Francesco perché aveva avuto, come sempre, il coraggio di dire di no ad ogni losco affare Ebbene, l'equazione sottintesa in questa affermazione è di agevole lettura: Mangiameli è la ottantacinquesima vittima perché identica è la matrice dei suoi assassini e degli autori della strage di Bologna.

In quest'aula, davanti a voi, Fioravanti ha cercato di difendersi sostenendo: ma come, eccezionale l'omicidio Mangiameli? Per noi era invece prassi ordinaria fare fuori i nostri ex amici quando ritenevamo, come nel caso Mangiameli, che essi fossero diventati in qualche modo inaffidabili. t terribile che l'imputato usi questo argomento, e questo riferimento alla loro pratica omicida. Rimane comunque il fatto che lo stesso imputato in questo modo ha confermato che Mangiameli era diventato per loro, ad un certo punto, un pericolo, e per questo venne ucciso.

Parte IV

A questo punto il quadro indiziario di accusa ci sembra solido ed attendibile. Sulle considerazioni di carattere generale che rivelano la riconducibilità della strage ai programmi ed alle prassi di azione 'politica' dei gruppi eversivi di destra di quel tempo, si innestano tre elementi indiziari fortissimi: Sparti, Ciavardini, Mangiameli, univoci nell'indicare Valerio Fioravanti e Francesca Mambro coinvolti nella strage.

Al di là di questi indizi possono essere d'altronde ulteriormente considerati elementi come la lettera anonima di Volo, e le dichiarazioni rese da Raffaella Furiozzi il 25 marzo 1986 al R M. di Bologna circa le confidenze che le fece Diego Macciò sulla presenza di Fioravanti e Mambro alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Nonché le diverse versioni e le contraddizioni negli alibi addotti dagli imputati.

Non è mia intenzione ripercorrere qui nei loro particolari queste distinte versioni e queste contraddizioni. Mi limito ad osservare, richiamando osservazioni già sviluppate in questo processo, che dalla analisi di queste diverse versioni si ricava come gli imputati abbiano cercato piano piano di costruire una storia alternativa alla prospettiva accusatoria. U alibi falso non può evidentemente essere considerato di per sé elemento a carico dell'imputato, perché può esprimere il tentativo disperato di inventare da parte di chi non possiede per sua sfortuna un alibi. Il tentativo di costruire un alibi cercando di modificare le dichiarazioni già rese, pur senza acquisire un valore decisivo, può essere invece utilizzato contro l'imputato: dimostra infatti il tentativo di architettare una storia che sia in grado di contrastare quella, vera, emergente dagli atti del processo.

A questo riguardo mi sembra utile richiamare, ancora una volta, le considerazioni sviluppate dalla Corte di Cassazione nella sentenza che ha annullato quella di Corte di Assise di Appello di Bologna. "La sentenza impugnata - osserva la cassazione - afferma che l'alibi fallito non può essere considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio, e dunque non costituente neppure un indizio. Acquisita aliunde la prova della responsabilità, esso può, e solo allora, costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio. Ma la sentenza impugnata va oltre, affermando che anche l'alibi costruito, e dunque falso, non chiuderebbe definitivamente il varco ad ipotesi diverse da quelle di accusa. Anche questa proposizione in sé è corretta, in quanto la costruzione dell'alibi mentre è indicativa certamente di una maliziosa preordinazione difensiva sintomatica, non per questo riporta tuttavia alla necessaria conseguenza logica della responsabilità, restando aperta la possibilità, niente affatto astratta, del ricorso a tale strumento da parte anche dell'innocente per la sua iattura eventualmente a corto di argomenti difensivi. L’alibi costruito ha comunque una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone fra gli elementi, secondo l'esperienza, probatoriamente rilevanti, ma che deve essere preso in esame considerandolo intanto nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta, e poi valutandolo in correlazione con altri elementi indiziari acquisiti".

Siamo giunti così alla conclusione del nostro discorso. Ad avviso di questa parte civile l'insieme degli elementi indizianti presenti nelle carte del processo rende pressoché certa la partecipazione di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro alla realizzazione della strage di Bologna del 2 agosto 1980.

Al di là del riconoscimento di responsabilità penale, questa difesa ritiene d'altronde importante respingere il tentativo degli imputati di farsi passare per giovani ingenui, mossi comunque da una loro idealità sia pure sbagliata. Niente di tutto questo. Uno dei colleghi di parte civile vi ha meticolosamente elencato gli omicidi commessi, le bombe collocate, gli attentati realizzati. C'è un filo diretto, una precisa sequenza, che lega questi episodi di violenza e di sangue, già gravissimi, e la strage del 2 agosto 1980. Gli imputati si difendono dicendo: certo, abbiamo ucciso, abbiamo messo bombe e organizzato altri attentati, ma la strage di Bologna no, è un episodio efferato che si colloca del tutto al di fuori dei confini delle nostre intenzioni.

Ed invece no. Nel momento in cui, nel 1979, gli eversori di destra decidono di alzare il tiro, è naturale che possano arrivare alla strage di Bologna. Si parte dalle bombe e dagli omicidi, e si perviene alla uccisione di un numero indeterminato elevatissimo di vittime innocenti. Il salto è quantitativo, non di qualità. Può darsi che le dimensioni concrete della strage siano andate oltre i calcoli e gli intendimenti degli ideatori, può darsi che 'i ragazzini' abbiano sbagliato nella esecuzione del crimine. Al di là di questi dubbi possibili rimane la realtà di un delitto immane che costituisce lo sbocco logico di un programma e di una pratica di violenza inaudita, e che ha contraddistinto le tappe di una azione che alcuni giovani hanno creduto di dover intraprendere nel nome di un loro assurdo e terribile concetto di lotta politica.

Sulla base delle convinzioni che noi desumiamo dalla analisi delle carte processuali, chiedo pertanto a questa Corte di Assise di Appello di confermare la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di primo grado.


Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980
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