A CURA DELLA ASSOCIAZIONE FAMILIARI VITTIME
MOTIVIAVVOCATURA DELLO STATO
A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE PROPOSTA NELL'INTERESSE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DEGLI INTERNI
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
ENTE FERROVIE DELLO STATO
AVVERSO
LA SENTENZA DIBATTIMENTALE 18 LUGLIO 1990
DELLA SEZ. II DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI BOLOGNA
NEL PROCEDIMENTO PENALE
CONTRADDISTINTO DAL NUMERO 32/89 REG. GEN. APP.
A CURA
ASSOCIAZIONE FAMILIARI VITTIME
Non occorrono spiegazioni.
È dalla /orza degli argomenti che il
lettore deve comprendere e giudicare da
quale parte sta la ragione e il diritto.
INDICE
I |
- |
Sull'assoluzione degli imputati del delitto di strage |
Pag. |
10 |
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A |
- |
Illegittimità del criterio metodologico di individuazione e del principio di valutazione delle prove. Illogicità manifesta della motivazione |
" |
10 |
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B |
- |
Omesso esame di punti decisivi, risultanti in maniera certa ed univoca da elementi di straordinaria rilevanza e significazione probatoria |
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omissis |
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C |
- |
Omesso esame delle risultanze processuali, già valutate dal giudice di I° grado con riferimento ad episodi e documenti nei quali si inquadra la strategia stragista e l'insorgere dei rapporti tra terroristi e personaggi dei servizi segreti |
" |
15 |
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1.1 |
- |
Omesso esame di fatti, attestati da giudicato penale, che contraddistinguono gli attentati stragisti del 1969 |
" |
16 |
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1.2 |
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Rilevanza delle questioni |
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16 |
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1.3 |
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I singoli attentati del 1969 e l'unitaria strategia nella quale si inseriscono |
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17 |
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1.4 |
- |
L'impostazione politico - strategica che ha preceduto gli attentati del 1969 - Gli atti del convegno Pollio |
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18 |
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1.5 |
- |
Il verificarsi di coincidenze di interessi e l'insorgere di stabili rapporti tra uomini dei servizi segreti ed esponenti del movimento nazionalrivoluzionario |
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19 |
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1.6 |
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I rapporti in atto al luglio 1980 tra il gruppo di Valerio Fioravanti ed i servizi segreti controllati dalla P2 (SISMI e SISDE) - L'omicidio di Francesco Mangiameli |
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21 |
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1.7.1 |
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La strategia politica dell'eversione neofascista successiva all'impostazione teorica del convegno Pollio - "La nostra azione politica" |
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omissis |
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1.7.2 |
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"La disintegrazione del sistema" |
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omissis |
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1.7.3 |
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Il manoscritto di Tuti |
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omissis |
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1.7.4 |
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La riedizione francese del 1978 de "La disintegrazione del sistema" |
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omissis |
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1.7.5 |
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"La lotta politica di Avanguardia Nazionale" |
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omissis |
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1.7.6 |
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"Formazione elementare" |
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omissis |
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1.7.7 |
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"Fogli d'Ordini" del M.P.O.N. |
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omissis |
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1.7.8 |
- |
"La progressione Rivoluzionaria" |
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omissis |
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1.7.9 |
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"Prospettive dell'Azione Rivoluzionaria" |
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omissis |
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1.7.10 |
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"Costruiamo l'Azione" |
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omissis |
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1.7.11 |
- |
"Posizione teorica per un'azione legionaria" |
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omissis |
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1.7.12 |
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"I 23 punti della lotta tercerista" (Lo spontaneismo non è un fine) |
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omissis |
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1.7.13 |
- |
"Linea politica" |
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24 |
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1.7.14 |
- |
Importanza dei dati probatori attestati dalla documentazione illustrata - Gravità dell'omesso esame di tutti i dati da parte del giudice di II grado |
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25 |
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1.8.1 |
- |
Gli attentati terroristici successivi al 1969, secondo gli accertamenti contenuti in sentenze passate in giudicato; la loro esecuzione, con la collusione dei servizi segreti deviati, in funzione mimetica e di "provocazione" delle formazioni di sinistra |
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28 |
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1.8.2 |
- |
Le bombe di Trento del 1971 - Provocazione nei confronti della sinistra e depistaggio delle indagini. L'"originalità" della linea difensiva: i collaboratori del SID mettono le bombe per "spillare quattrini", ritenuta semplicemente "assurda" dal G.I. di Trento |
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28 |
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1.8.3 |
- |
La strage di Peteano del 31 maggio 1972. I servizi segreti prontamente accorrono per proteggere gli autori e per depistare le indagini dell'A.G., calunniando persone innocenti |
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30 |
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1.8.4 |
- |
La provocazione di Camerino - La sentenza della Corte d'Assise di Macerata; le dichiarazioni del Col. Antonio Viezzer; i documenti di Stefano Delle Chiaie; l'intervento di Massimiliano Fachini nel SID ed i suoi criminali rapporti con il cap. La Bruna |
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31 |
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1.8.5 |
- |
L'attentato del 7 aprile 1973 a Genova sul treno Torino - Roma. La sua documentata funzione provocatoria con finalità di depistaggio delle indagini dell'A.G. sulla strage di Piazza Fontana. La fuga in Spagna degli autori della strage |
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33 |
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1.8.6 |
- |
Gli attentati stragisti del 1974 - 1975 |
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34 |
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1.9.1 |
- |
Considerazioni finali sui denunciati vizi di nullità dell'impugnata sentenza |
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38 |
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1.9.2 |
- |
Gravità dell'errore di base che ha comportato la totale dispersione del più rilevante e significativo materiale di prova. Illogicità della motivazione |
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omissis |
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1.9.3 |
- |
Circolarità delle prove e metodica assunta per la loro "demolizione" |
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omissis |
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1.9.4 |
- |
Ulteriori vizi di nullità; motivazione simulata, assunzione di un erroneo principio di valutazione degli indizi |
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omissis |
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1.9.5 |
- |
Perplessità assoluta della motivazione, contraddittorietà della medesima, totale impossibilità di controllare il ragionamento seguito, che rimane del tutto oscuro |
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omissis |
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1.9.6 |
- |
Ancora sulla metodologia usata per motivare l'assoluzione degli imputati di strage - Illegittimità del criterio |
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omissis |
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1.10.1 |
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L'attribuzione della strage alla banda armata romano - veneta |
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38 |
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1.10.2 |
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I documenti provenienti da Amos Spiazzi e le sue dichiarazioni |
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44 |
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1.10.3 |
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L'attentato al "magistrato veneto", progetto comune del gruppo romano - veneto. Le rivelazioni di Vettore Presilio e gli accertamenti di Spiazzi; i riscontri. L'omesso esame del giudice di II grado |
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49 |
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1.10.4 |
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La convergenza dei dati probatori - I dati in possesso dei Sevizi Informativi prima della strage del 2 agosto, la loro mancata utilizzazione - La copertura del gruppo NAR di Valerio Fioravanti |
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53 |
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1.10.5.1 |
- |
La rilevanza degli elementi di prova provenienti da Mirella Robbio, Mario Guido Naldi e Leonardo Giovagnini. Illegittimità della motivazione |
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56 |
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1.10.5.2 |
- |
L'illegittimità della motivazione addotta in merito alle dichiarazioni rese da Leonardo Giovagnini - Ulteriore conferma dei già denunciati vizi di illegittimità della motivazione addotta per l'utilizzazione dei dati di prova provenienti da Amos Spiazzi |
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56 |
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1.10.5.3 |
- |
Gli ulteriori dati provenienti da Naldi e Robbio - Le dichiarazioni di Stefano Nicoletti, l'assoluta omogeneità dell'unitario quadro probatorio |
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59 |
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La responsabilità degli imputati del delitto di strage |
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1.11.1.1 |
- |
L'assoluzione di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Nullità della sentenza per illegittimità derivata dalla motivazione |
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62 |
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1.11.1.2 |
- |
Il travisamento delle risultanze probatorie di ordine generale, l'omesso esame di punti decisivi e l'illegittimità del criterio metodologico |
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62 |
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1.11.1.3 |
- |
La valutazione dei dati provenienti dalla fonte Sparti - Erroneità del principio di valutazione - Contraddittorietà ed "assurdità" della motivazione |
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65 |
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1.11.1.4 |
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La valutazione degli ulteriori dati probatori a carico degli imputati Fioravanti e Mambro. La mancanza di un alibi. Illogicità manifesta della motivazione; contraddittorietà interna della medesima; travisamento delle risultanze processuali; omesso esame delle medesime a) I capelli della Mambro b) Gli alibi e le menzogne degli imputati c) La telefonata di Ciavardini d) L'omicidio di Francesco Mangiameli |
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74 74 74 78 81 |
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1.11.2.1 |
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L'assoluzione di Sergio Picciafuoco - Errata applicazione del principio di valutazione delle prove; contraddittorietà ed illogicità della motivazione; travisamento dei fatti |
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83 |
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1.11.2.2 |
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L'internità di Picciafuoco al gruppo Mangiameli- Fioravanti - I documenti falsi |
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87 |
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1.11.2.3 |
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La politicizzazione di Sergio Picciafuoco - Gli accertamenti dei Carabinieri - Leonardo Giovagnini |
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90 |
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1.11.2.4 |
- |
L'elenco dei camerati di Gilberto cavallini, la data dell'arruolamento di Picciafuoco da parte del terrorismo neofascista |
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91 |
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1.11.2.5 |
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I passaporti provenienti dall'Austria |
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93 |
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1.11.2.6 |
- |
La presenza di Picciafuoco alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980 - E' la presenza di un componente del gruppo Mangiameli - Fioravanti - Le menzogne dell'imputato |
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94 |
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L'assoluzione di Massimiliano Fachini - Illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione - Travisamento delle risultanze probatorie - Nullità per illegittimità derivata |
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1.11.3.1 |
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La fonte d'accusa Vettore Presilio |
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99 |
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1.11.3.2 |
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Fachini e l'esplosivo ovvero la relazione biunivoca che lega il secondo al primo - Le risultanze probatorie ancorché certe devono essere pregiudizialmente disattese - Illogicità della motivazione - Ulteriore applicazione dell'illegittimo criterio di valutazione delle prove di cui sub A |
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100 |
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1.11.3.3 |
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Il preannuncio di strage contenuto nell'avvertimento di Fachini alla Cogolli - Illegittimità e contraddittorietà della motivazione - Ennesima applicazione dell'illegittimo criterio di valutazione delle prove di cui sub A - Motivazione omessa |
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102 |
Le assoluzioni di Paolo Signorelli e Roberto Rinani - Nullità della sentenza per illegittimità derivata dalla motivazione - Illogicità manifesta della motivazione - Omesso esame di punti decisivi - Motivazione carente |
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1.11.4.1 |
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L'assoluzione di Paolo Signorelli |
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105 |
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1.11.4.2 |
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L'assoluzione di Roberto Rinani |
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106 |
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II - Sull'assoluzione degli imputati dal delitto di banda armata |
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2.1.1 |
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Nullità della sentenza per motivazione apparente e mancante - Premessa |
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omissis |
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2.2 |
- |
I delitti riferibili all'organizzazione armata - Mancata motivazione - Omesso esame di punti decisivi |
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omissis |
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2.3.1 |
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I singoli rapporti interpersonali Fioravanti - Signorelli |
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107 |
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2.3.2 |
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Cavallini - Fachini |
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109 |
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2.3.3 |
- |
Gli ulteriori rapporti interpersonali - Omesso esame delle circostanze relative ad altri delitti commessi in concorso tra gli imputati di competenza di altra A.G., il dispositivo della cui sentenza è stato acquisito con ordinanza dal giudice di II grado del 20.6.1990 |
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111 |
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2.4 |
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Riepilogo delle singole posizioni, secondo i dati valorizzati dal P.M. sui quali è caduto l'omesso esame del giudice di II grado |
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omissis |
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III - Sull'assoluzione degli imputati dal delitto di associazione eversiva. Omesso esame di punti decisivi - Motivazione carente - Travisamento dei fatti - Illogicità della motivazione - Illegittimità del principio di valutazione delle prove |
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3.1.1 |
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Illegittimità delle ordinanze dibattimentali di reiezione delle richieste formulate dalle parti civili e dal P.G. ai sensi dell'art. 520 c.p.p./1930. Illegittimità della motivazione - Nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione - Motivazione carente ed illogica |
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omissis |
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3.1.2 |
- |
La gestione degli effetti politici dell'attentato stragista - Gestione preventiva e successiva - Importanza del dato probatorio |
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112 |
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3.1.3 |
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L'"impunità" del crimine è coessenziale al perseguimento del suo fine politico - Illogicità della motivazione |
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113 |
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3.1.4 |
- |
Il riferimento all'attentato di Peteano - L'errore di metodo e l'illogicità della motivazione |
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114 |
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3.1.5 |
- |
L'attentato di Terontola del 6.1.1975 - L'omesso esame di punti decisivi e l'illogicità della motivazione |
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115 |
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3.1.6 |
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La gravità dell'errato principio di valutazione delle prove - La nullità della sentenza impugnata |
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117 |
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3.2.1 |
- |
L'omesso esame delle componenti strutturali dell'associazione - La posizione di Licio Gelli - Illogicità della motivazione - Motivazione apparente |
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120 |
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3.2.2 |
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Il ruolo dell'imputato e la suo volontà eversiva |
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121 |
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3.2.3.1 |
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I rapporti con l'eversione neofascista - I tentativi di colpo di Stato |
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122 |
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3.2.3.2 |
- |
I rapporti dopo la ristrutturazione del 1977 - In Italia con gli ordinovisti - De Felice - Semerari - Signorelli - Nullità della sentenza per illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione - Omesso esame di punti decisivi |
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124 |
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3.2.3.3 |
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I rapporti con Stefano Delle Chiaie e con Avanguardia Nazionale - L'omesso esame di punti decisivi; il travisamento dei fatti; l'illogicità nella motivazione - La posizione di Giorgi |
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129 |
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3.3 |
- |
La componente avanguardista - La posizione degli imputati Tilgher, Ballan e Giorgi |
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135 |
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3.4 |
- |
La posizione di Francesco Pazienza - illogicità della motivazione; motivazione carente; omesso esame di punti decisivi |
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136 |
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3.5 |
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L'attività di intossicazione delle indagini e di depistaggio dei servizi Informativi rivelatrice del fatto associativo. La condotta dei Gelli, Musumeci, Pazienza e Belmonte - Illogicità e conttraddittorietà della motivazione |
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139 |
MOTIVI
a sostegno della dichiarazione
d'impugnazione proposta
nell'interesse delle
parti civili costituite
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI
MINISTERO degli INTERNI
MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA
ENTE FERROVIE dello STATO
AVVERSO
la sentenza dibattimentale 18 luglio 1990
della sez. II della Corte d'Assise d'Appello
di Bologna nel procedimento penale
contraddistinto dal numero 32/89 Reg. Gen. App.
L'impugnata sentenza appare censurabile sotto plurimi profili.
Di particolare evidenza è il vizio di omessa e carente motivazione che inficia di illegittimità le pronunce assolutorie emesse nei confronti di ogni singolo imputato, per ciascun reato. A ciò si accompagna il vizio di omessa valutazione di vasti e decisivi settori del materiale di prova, che nei momenti di autonoma e specifica valutazione, ai quali dovevano rilevare, sono stati totalmente ignorati.
***
I — Sull'assoluzione degli imputati dal delitto di strage.
Errata assunzione del criterio metodologico di ricostruzione e di individuazione delle risultanze probatorie in ordine al delitto di strage. Carente ed omessa motivazione. Violazione del principio di valutazione delle prove. Illogicità manifesta della motivazione.
***
A - Illegittimità del criterio metodologico di individuazione e del principio di valutazione delle prove. Illogicità manifesta della motivazione.
In via più generale la Corte è anche incorsa in vizio di illegittimità motivazionale per aver inteso adottare quale criterio di valutazione delle prove, un principio che evitasse ogni comparazione ed ogni valutazione congiunta dei fatti e soprattutto dei legami che pongono in significativa relazione singole condotte ed episodi.
Con motivazione generica, ma apparente, solo formalmente corretta, fondata su stilemi infarciti di mere locuzioni verbali, totalmente prive di concretezza e di nessun effettivo significato rispetto non soltanto alle risultanze processuali, ma anche e soprattutto alle ampie considerazioni con le quali le stesse sono state filtrate e valorizzate dal giudice di I grado, si è affidato il supporto motivazionale della sentenza a ragionamenti affetti da paralogismo, da salti logici e da parziali ed errate argomentazioni sui fatti processuali, talvolta addirittura stravolti nel loro pacifico significato.
Gli errori di metodo, quanto a criterio adottato, e di motivazione, quanto ad illogicità della medesima, si evidenziano immediatamente in tutta la loro devastante portata, già nel primo momento in cui si delinea l'impalcatura che sorregge la decisione.
Così invero nel capitolo quinto "Le linee del quadro probatorio per il delitto di strage" si vengono a stabilire i punti salienti che caratterizzano il modo con il quale il giudice di II grado ha inteso rapportarsi al materiale probatorio ed il criterio metodologico assunto per valutare gli elementi rilevanti alla configurazione delle responsabilità per questo delitto.
In via di metodo viene segnalato il pericolo che deriva dall'accorpare in un unico suggestivo contesto probatorio svariati fatti che sono intervenuti in un notevole arco di tempo, secondo una lettura unitaria che si sospetta che possa essere influenzata dall'assunto da dimostrare.
Se il risultato di una siffatta operazione è ritenuto non affidabile, il metodo seguito a tal proposito dal giudice di I grado viene denunciato come fragile.
Non si è però addotto alcun avvenimento, fatto, episodio o documento che possa indubbiare la correttezza, la congruenza, la rilevanza e l'esattezza dell'individuazione dei fatti significanti operata dalla Corte di I grado e delle correlazioni che, legando reciprocamente i vari episodi, li pongano in conseguente risalto, in ragione di riscontrate connessioni oggettive e di personaggi. In termini assolutamente generici e criptici, il giudice di II grado si è limitato ad individuare nella propria ignoranza, ovvero nell'ignoto, una possibile causa invalidante dei risultati conseguiti dopo anni di laboriosissime, complesse e mai superficiali indagini, e soprattutto dopo l'espletamento di un'istruttoria dibattimentale di primo grado di notevoli dimensioni, la cui ampiezza è stata in massima parte determinata dalle istanze e dalle prospettazioni difensive degli imputati, tutte prese in considerazione e tutte puntualmente sottoposte a verifica.
Con un dubbio di ordine meramente congetturale, ma del tutto ingiustificato il giudice di II grado ha supposto che potrebbe pur sempre esistere un qualche importante avvenimento che, sfuggito alle indagini degli inquirenti ed alle difese degli imputati, potrebbe incrinare l'unitarietà del quadro probatorio individuato dal giudice di I grado. A prescindere dalla gravità dell'errore in tema di principio di diritto in cui è caduta la Corte di Assise d'Appello, che ha affidato il suo argomentare ad un ragionamento tanto ipotetico, quanto generico ed incomprensibile e tale da sottrarsi ad ogni controllo sulla sua effettiva rilevanza al caso concreto, è da ricordare come la Corte di I grado, all'esito delle analisi compiute su ogni singolo fatto ed episodio, individuato dagli inquirenti o offerto al tema probandum dalla difesa degli imputati, avesse avvertito l'indefettibile necessità di sottoporre a congiunta valutazone tutti i fatti, nessuno escluso (neppure quelli — lo si ripete ancora una volta — forniti dagli imputati).
II giudice di I grado non già in virtù di una cernita frutto di pregiudizio, ma all'esito di una amplissima analisi di tutto il materiale di prova, si è dato carico di quel compito che dovrebbe essere proprio di ogni giudice che ritiene di dover perseguire il solo fine dell'accertamento della verità, ponendo a valutazione congiunta tutte le risultanze processuali, fossero esse di apparente segno positivo ovvero negativo per la tesi dell'accusa.
La doverosa valutazione congiunta degli elementi che compongono gli episodi del processo non è tanto, come sempre, assai opportuna, ma addirittura assolutamente necessaria nel presente procedimento, ad evitare che fatti di grande significazione, se analizzati solo isolatamente possano venire ad essere "sterilizzati" dalle nebbie argomentative della Corte di II grado che, facendo leva sulla causalità, meramente possibile (ancorché estremamente improbabile), valgono esclusivamente a far disperdere il loro formidabile e determinante apporto probatorio.
È in realtà da ricordarsi che (quale esatto contrario dell'errato metodo assunto dalla Corte d'Assise d'Appello) non è solo un principio fondamentale che deve sovraintendere al procedimento di valutazione delle prove, non solo un elementare principio della logica, ma anche una regola della scienza statistica, quella che vuole che al sommarsi delle circostanze di singolo possibile plurimo senso, si accresca con progressione geometrica l'indice di affidabilità dei fatti che si vengono a stagliare nel quadro delle reciproche convergenze, con una progressione costante che, al limite del suo manifestarsi, fa relegare nel novero dell'irrazionale e addirittura nell'impossibile ogni residuo, eventuale dubbio al proposito.
Pertinente e congruo riferimento a ciò ha del resto espressamente fatto il giudice di I grado laddove ha anche tenuto conto di questo elementare principio (v. ad esempio a pag. 786 "con il moltipllcarsi delle coincidenze diminuisce in ragione geometrica la possibilità che esse siano frutto di causalità"), che assume importanza decisiva in complessi procedimenti aventi ad oggetto delitti di straordinaria gravità, per poter debitamente apprezzare nella loro effettiva valenza elementi di prova estremamente significativi, che diventano di eccezionale ed insuperabile rilevanza se valutati insieme, ma che se isolati, frazionati e disancorati dal quadro in cui sono oggettivamente inseriti, possono prestarsi ad una (comunque sorprendente) opera demolitoria, che sembra voler perseguire il solo (incredibile) fine di mandarli dispersi in mille sterili rivoli, di cui non si possa più cogliere il loro comune confluire in un unico imponente ed univoco corso.
Il giudice di II grado in maniera incongrua, immotivata ed errata si è in realtà visto costretto ad incorrere in un siffatto errore, di straordinaria gravità, laddove ha dovuto dare conto di una decisione assolutoria che non si può supportare, se non contraddittoriamente, con un corretto e legittimo metodo di valutazone delle prove.
Sconcertante, ma sintomatica di tutto ciò, è l'opera di preventiva sterilizzazione delle prove di cui si è data subitaneo e principale carico la Corte di II grado, nel momento in cui ha voluto ripudiare, perché non affidabile, quel metodo di valutazione congiunta dagli elementi di prova seguiti dal giudice di I grado, che non tanto si segnalava come particolarmente opportuno o necessario nel presente procedimento (come del resto in ogni altro procedimento) quanto e soprattutto stava in concreto ad attestare il formidabile e non diversamente contrastabile risultato che da esso univocamente era doverosamente conseguibile.
Se non in ragione di una incontrollabile, generica e pretestuosa supposizione del giudice di II grado, si fosse in realtà effettivamente ritenuto non sufficientemente ed adeguato al tema probandum, in quanto non in grado di fornire risultati certi e sicuri, il metodo adottato dalla Corte d'Assise (in maniera comunque palesemente legittima e doverosa e addirittura pienamente rispondente al principio di valutazione congiunta delle prove, pure desumibile dall'art. 192 c.p.p.), si sarebbe potuto ed anzi dovuto denunciare il medesimo come inidoneo ai fini in questione, in virtù di diverso apprezzamento del giudice dell'appello, il quale però avrebbe dovuto assolvere a tal proposito all'onere di una motivazione chiara, comprensibile e soprattutto adeguata alle argomentazioni di segno contrario che, in maniera tanto completa quanto concreta, sono valorizzate nella sentenza di I grado.
Al diretto raffronto con quanto è stato ampiamente e congruamente (ed in ragione del massimo ed esauriente impegno valutativo) osservato dalla Corte d'Assise, si è in realtà inteso sottrarre il giudice di II grado, ricorrendo a stilemi motivazionali di ordine affatto generale, adattabili a qualsiasi delitto ed a qualsiasi procedimento, con assoluta astrazione dal materiale del procedimento, non disdegnando neppure strabilianti sconfinamenti nell'assurdo e nel paradosso.
Se è quindi per sottrarsi ad un impietoso diretto confronto con il giudice di primo grado che la Corte d'Assise d'Appello ha rifiutato di prendere in esame le ampie, esaurienti, logiche, congrue e specifiche motivazioni che sorreggono la sua decisione (la considerazione estremamente positiva della sentenza di primo grado da parte di questa difesa non soffre di limitazioni, neppure per quella parte di essa che, non condivisa, è stata oggetto di impugnazione, dovendosi dare atto che il metodo assunto ed i principi adottati sono giuridicamente corretti e validi ancorché possano non essere condivise alcune valutazioni; espresse comunque con onestà intellettuale, con pienezza di analisi, con rigore logico, in assoluta aderenza al materiale del processo), è però addirittura abissale il vuoto di motivazione che inficia di invalidità la sua decisione e rende inaccettabili le gratuite, generiche, incontrollabili ed in parte persino incomprensibili critiche mosse all'operato della Corte d'Assise.
È cosi, infatti, che il giudice dell'appello ha motivato il proprio meditato rifiuto di prendere in alcuna considerazione, secondo valutazone congiunta, tutti gli elementi di prova già bene valorizzati in primo grado: "Non deve dimenticarsi che fatti, avvenimenti e personaggi, cuciti in unico tessuto accusatorio, possono delineare plausibili o, forse, soltanto suggestivi percorsi probatori" e "quegli stessi fatti sottoposti all'analisi del giudice potrebbero non esaurire il quadro delle vicende significative, in un determinato arco di tempo, e sottrarre, in tal modo, alle considerazioni conclusive, momenti determinanti, in senso positivo o negativo, per l'ipotesi di accusa".
A questa proccupazione di premessa della Corte d'Assise di Appello (astrattamente condividibile), non è però seguita alcuna analisi che in qualche modo servisse ad evidenziare come le risultanze probatorie prese ad eventuale parziale esame dal giudice di I grado potesse non esaurire il quadro delle risultanze probatorie rilevanti".
Il giudice dell'appello non è però stato in grado di indicare alcun elemento concreto che potesse giustificare il suo "possibilismo giuridico" e valesse così a far fondatamente ritenere non affidabile il risultato già utilmente conseguito in prime cure, debitamente valorizzato, con motivazione completa ed esauriente, dalla Corte d'Assise.
Nel percorso motivazionale della sentenza di II grado, da cui prende le mosse il tanto infelice, quanto sorprendente, ragionamento svolto in ordine al principio da applicarsi in tema di valutazone delle risultanze probatorie, la sola e semplice, immotivata e quindi ingiustificata supposizione (trattasi di dubbio meramente ipotetico) che il materiale di prova raccolto potesse "non esaurire" il quadro delle vicende significative, è stata ritenuta necessaria e sufficiente a far relegare nel novero dell'inutilizzabile questo formidabile materiale di prova, di straordinaria importanza, come meglio si valorizzerà in seguito.
Si è però così incorsi in palese illegittimità, essendosi dato non consentito ingresso nel procedimento volto all'accertamento della verità giudiziaria ad "un possibilismo giuridico", tale da deformare la stessa essenza della "verità giudiziaria", la quale non è verità assoluta: è soltanto una "verità" emergente dal processo e ottenuta attraverso congegni, regolati dalle norme... In linea generale occorre rilevare — e tanto si impone come derivazione della precisata natura della "verità giudiziaria" — che il potere del giudice circa l'accertamento dei fatti non è illimitato, essendo tutta l'attività conoscitiva fortemente condizionata da una serie di comandi legislativi.
Ossia la ricerca della verità qui, come in altri settori, s'ispira a quei valori che sono certamente nel metodo regolante lo svolgimento della ricerca.
E soltanto così, peraltro si afferma un ideale processuale in sintonia con le esigenze pratiche del procedimento, si delimita la funzione della c.d. libertà morale del giudice, la quale è libera valutazione delle prove nel rispetto dei limiti nascenti dal metodo probatorio di cui al vigente sistema etico, normativo e, si puntualizza la nuova visione dell'intera fenomenologia processuale ribadita dalla Costituzione all'art. 27, comma 2 (così, ex multis, Cass. Sez. I Pen. 9 febbraio 1976, imp. Rapetti).
In ordine al criterio metodologico assunto dalla Corte d'Assise d'Appello, oggetto della presente censura di ordine generale, è da osservarsi, in via conclusiva, non senza un marcato senso di sconcerto, che, qualunque sia il metodo che il giudice intenda di dover adottare per approcciarsi al materiale di prova, oggetto della sua valutazione può e deve essere unicamente il "processualmente noto", intendendosi per tale ciò che è attestato dagli atti del procedimento, nel mentre "l'ignoto" non può, per definizione, costituire "traccia significante" da porre ad oggetto della "ad probatio".
L'ignoto in tanto può trovare spazio nel procedimento di valutazione delle prove, in quanto può servire, nel procedimento di verifica, da stimolo al giudice per la prospettazione di ipotesi congetturali che valgono a delineare, con il limite della razionalità, eventuali sensi alternativi a quelli già desunti dall'accusa nella configurazione degli addebiti a carico degli imputati, per verificare cioè, da un punto di vista logico e propositivo, la "tenuta" del materiale posto a fondamento dell'accusa.
Affermare che il quadro probatorio delineato del giudice di I grado potrebbe non essere completo in quanto non è dato sapere se, al di là delle emergenze del procedimento, non vi possa essere un qualche significativo elemento che, sfuggito alle indagini ed all'attenzione di tutte le parti del processo, potrebbe sconvolgere le linee unitarie, omogenee e convergenti delle conseguite risultanze probatorie, equivale a negare in radice per qualsiasi delitto (e persino per quelli che fossero commessi in udienza sotto la diretta osservazione del giudice) la possibilità di accertare la sua verità legale.
Il criterio metodologico adottato dalla Corte d'Assise d'Appello, per poter preliminarmente e pregiudizialmente espungere dal materiale di prova utilizzabile, le granitiche prove critiche che si delineano in esito alla valutazione unitaria, o meglio, congiunta degli episodi e dei fatti, compiutamente addebitati agli imputati, equivale a negare in radice il concetto stesso di giustizia.
È invero sempre possibile che l'ignoto possa sconvolgere le risultanze del noto, ma il processo si celebra e la giustizia si attua solo con il noto.
Non solo in sede di ordine generale la Corte di II grado ha fatto erroneo ricorso all'ignoto per gratuitamente e pregiudizialmente indubbiare le risultanze probatorie positivamente valorizzate dal giudice di I grado, ritenendosi così libera di evitare ogni confronto con quest'ultimo sul terreno delle concrete motivazioni, ma anche in seguito — giova anticiparlo — per le singole posizioni degli imputati (sconvolgente è la sortita compiuta nell'"assurdo" di cui ha dato sfoggio il giudice di II grado per motivare le assoluzioni di Fioravanti, Mambro e Picciafuoco dal delitto di strage), si è sovente fatto ricorso all'ignoto per indubbiare le positive risultanze degli atti processuali, al di là delle stesse prospettazioni della difesa (che è stata evidentemente frenata da un, per lei insuperabile, pudore e non ha osato insultare la logica e l'intelligenza di chi ancora crede nella possibilità di rendere o avere giustizia).
Per rimanere nei limiti di questa parte dei motivi d'impugnazione che, seguendo l'iter motivazionale della decisione impugnata, riguarda il criterio metodologico e di individuazione dei fatti salienti ed il principio di valutazione delle risultanze probatorie per il delitto di strage, si deve osservare che nessun concreto ed effettivo pregio può riconoscersi al momento per così dire conclusivo degli strabilianti passi sopra esaminati, laddove per cercare di dare una plausibile giustificazione all'illegittimità con la quale si è inteso distruggere il complesso delle risultanze probatorie rilevanti per il delitto di strage, rifiutando aprioristicamente il principio di valutazione congiunta delle medesime, si è gratuitamente
e sempre genericamente denunciato il pericolo di una ricerca della verità condotta sulla scorta di un criterio metodologico che privilegi l'analisi di "ampi e indistinti movimenti e sommovimenti, sociali o politici, più spesso oggetto di libere interpretarioni piuttosto che di precisi accertamenti e di utilizzare poi quei pretesi dati, del tutto insicuri ed incompleti, per successivi passaggi nell'iter probatorio".
L'osservazione del giudice dell'appello è tanto esatta, quanto inconferente al presente procedimento.
Se con essa si intendeva criticare l'operato del giudice di I grado, addebitando a quest'ultimo l'adozione di un tal aberrante criterio metodologico, la precisazione della Corte d'Assise d'Appello sarebbe da considerare del tutto falsa. Le risultanze probatorie del delitto di strage e l'analisi dei singoli fatti significanti e dei singoli comportamenti rilevanti sono stati, infatti, rispettivamente ricostruite e condotte sulla scorta di specifici avvenimenti ed episodi, con rigore di metodo ed ampiezza argomentativa (cfr. sentenza di I grado da pag. 542 a pag. 919), che non tanto ha privilegiato quanto e soprattutto ha esclusivamente praticato l'analisi di singoli e concreti fatti, non disdegnando però, siccome è doveroso ed anzi indispensabile, di porre poi a raffronto e a congiunta valutazione l'insieme dei dati utilmente individuati, senza mai indulgere a congetture e supposizioni di sorta.
Se invece con la precisazione in questione la Corte voleva non già criticare il giudice di I grado, bensì più semplicemente enunciare l'esatto criterio che da un punto di vista generale ed astratto, deve servire per la ricerca della verità nel processo, devesi osservare come detta inconferente notazione sarebbe pur sempre un vero e proprio fuor d'opera capace solo di generare infondati sospetti, dal momento che nessuna parte del procedimento ha mai sostenuto che la ricerca della verità per il delitto di strage debba essere condotta sulla base di un'analisi sociologica o politica di interi "movimenti e sommovimenti oggetto di libere interpretazioni".
Se la motivazione della Corte d'Appello non può quindi che restare criptica, è però da sottolineare come la stessa sia valsa a costituire il pretesto per il quale, lungi dall'essersi voluta evitare una valutazione di tipo sociologico o politico di ampia portata (da nessuno compiuta e da nessuno richiesta), si è ritenuto di poter legittimamente omettere il doveroso confronto valutativo di tutti gli elementi di prova che sono rimasti isolati e disancorati dal più rilevante e significativo quadro dal quale sono stati arbitrariamente distolti.
Ciò peraltro non bastava neppure per giustificare un verdetto assolutorio, che desta un senso di sconcerto speculare all'indignazione che suscita la constatazione del modo con il quale si è giunti a tale incredibile conclusione: occorreva anche, per rendere astrattamente plausibile ogni possibile dubbio interpretativo che pure renderebbe testimonianza delle nebbie che hanno avvolto il ragionamento della Corte di II grado, ignorare quella mole del materiale probatorio (di portata ampia ed univoca) che non avrebbe reso neppure proponibili i dubbi — tanto incredibili quanto di devastanti conseguenze — che si è ritenuto di doversi porre per inficiare l'evidenza probatoria.
Dall'inconferente, gratuita e addirittura lapalissiana precisazione che oggetto del procedimento penale sono solo i fatti da ricercare e non le libere interpretazioni sulla storia del paese o sulla storia di interi movimenti, il giudice di II grado non ha tratto alcuna effettiva ed utile conseguenza, se non quella, palesemente illegittima, di ritenersi libero di distruggere la rilevanza probatoria del compendio degli elementi di prova e di poter ignorare una parte considerevole ed importantissima del materiale d'accusa onde rendere formalmente proponibili dubbi che sono in realtà meri pretesti argomentativi necessari per cercare di supportare una decisione che non è motivabile.
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C— Omesso esame delle risultanze processuali già valutate dal giudice di I grado, con riferimento ad episodi e documenti nei quali si inquadra la strategia stragista e l'insorgere dei rapporti tra terroristi e personaggi dei servizi segreti.
Prima di ciò è però necessario osservare come le argomentazioni svolte dal giudice di II grado, in via generale, in merito alle risultanze processuali significative della responsabilità del delitto di strage, siano palesemente illegittime, in quanto viziate da omessa e carente motivazione, nonché da illogicità della medesima e da omesso esame (è mancata anche la semplice menzione) di ulteriori prove documentali di oggettiva consistenza e rilevanza, nonché, infine, da travisamento dei fatti.
Seguendo le argomentazioni svolte dalla Corte d'Assise di Appello nell'ordine, con il quale si articola la sua motivazione, va osservato quanto segue.
L'analisi di fatti e documenti del passato compiuta dal giudice di I grado in ordine allo stragismo o meglio alla strategia stragista, si compone di due assai distinti momenti aventi autonoma, differenziata rilevanza ai fini del procedimento.
1.1 — Omesso esame dei fatti, attestati da giudicato penale, che contraddistinguono gli attentati stragisti del 1969.
Con un primo ordine di valutazioni si sono, infatti, analizzati comportamenti ed avvenimenti, in parte straordinariamente singolari, che si sono sempre puntualmente verificati in occasione di tutti gli innumerevoli attentati stragisti di cui, a partire dalla primavera del 1969 (e più precisamente a partire dal 15 aprile 1969), è rimasto vittima il paese. Se l'arco temporale preso a necessario esame è ampio (ma per la verità neppure troppo, trattandosi di appena un decennio), è sorprendente dover constatare come le strutture criminali che hanno consumato quei delitti nell'ambito di una feroce, ma lucida, progettualità politica, e persino alcuni personaggi, siano rimasti immutati nel tempo.
Ancora alla vigilia della strage del 2 agosto 1980 erano operanti e rilanciati nello scenario politico del momento, che vedeva compiutamente rivitalizzata una riedita e meditata strategia stragista: strutture, personaggi e progettabilità specifica.
La situazione esistente a quella data ed i fatti che inducono a ritenere che questa strage, pur con le mutate condizioni del momento, in parte di ordine politico ed in parte soggettive, sia del tutto corrispondente a quella che l'hanno preceduta negli anni, fanno più propriamente parte di un secondo, assai importante, ordine di valutazioni compiute dal giudice di I grado sulla scorta:
— dei dati del passato oggettivamente certi, per essere contenuti in sentenze passate in giudicato;
— delle dichiarazioni provenienti da personaggi che sono stati i principali protagonisti di quasi tutte le vicende passate, ed anche di quelle prossime ed addirittura successive alla consumazione della strage oggetto del giudizio;
— della documentazione, il più delle volte clandestina, che rappresenta l'elaborazione teorica, compiuta da importanti personaggi, che contiene una lucida, cinica ed univoca teorizzazione politica dell'attentato stragista;
— da ammissioni e soprattutto da scritti provenienti dagli stessi imputati.
1.2 — Rilevanza delle questioni.
Per quanto attiene al primo ordine di valutazioni, val la pena di osservare che non è affatto vero che per molti episodi del passato nei quali si è articolata quella che, all'esito della valutazione, è apparsa essere una vera e propria strategia stragista che ha insanguinato il paese, non sia stato possibile accertare giudizialmente fatti e responsabilità. Vero è al contrario che per la maggior parte dei plurimi attentati stragisti, la giustizia, pur con le mille difficoltà che le sono state ad arte frapposte, è riuscita a fare il suo corso, ancorché molti e tra questi il disattento giudice di II grado, pare non vogliano rendersi conto di ciò.
Lo Stato repubblicano e la sua forma democratica, già dopo vent'anni dalla nascita, hanno dovuto fare i conti con una strategia politica di brutale e sconvolgente ferocia che, muovendo da un sostanziale disprezzo verso il popolo, non considerato e valutato nella sua componente umana, l'ha utilizzato solo quale "carne da macello", per la sperimentazione a fini politici di criminali strumenti di possibile condizionamento del potere, mediante la diffusione del terrore nei cittadini.
1.3 — I singoli attentati del 1969 e l'unitaria strategia nella quale si inseriscono.
Preceduta da una assai significativa impostazione politico — strategica di ampio respiro e di autorevole ispirazione, diretta a preparare il terreno di sperimentazione della strategia stragista e di possibile conseguente gestione dei suoi effetti sul piano politico, nella primavera del 1969 prende l'avvio, per la prima volta una intensa compagna di vili e mostruosi attentati diretti contro la popolazione dello stato democratico.
Dal 15 aprile (attentato stragista al Rettorato di Padova), al 12 dicembre 1969 (strage di Piazza Fontana), si sono verifìcati nel paese ben 22 attentati terroristici con finalità di strage.
Per la massima parte di questi attentati del tutto certo (non solo per le confessioni di alcuni autori, ma anche per le oggettive risultanze), è l'unitaria ideazione da parte di un'unica organizzazione.
Per ben 17 di questi attentati la giustizia del nostro paese è riuscita a conseguire un positivo risultato accertando, con decisioni passate in giudicato, la responsabilità penale dei neofascisti appartenenti alla cellula veneta di Ventura, Freda ed altri camerati. Come bene ha valorizzato e motivato il giudice di I grado, in concreto e non già sulla scorta di mere illazioni, frutto del nichilismo logico che pare avere attanagliato la Corte di II grado, e come è comprovato dalle sentenze allegate agli atti, non è in alcun modo dubitabile l'univoca e certa realtà che emerge dai drammatici episodi del 1969, o meglio dalle relative decisioni dell'autorità giudiziaria, che hanno accertato quella realtà e condannato gli autori della massima parte di quei crimini: la destra terroristica neofascista, con una unitaria matrice ideativa ed organizzativa, ha consumato una serie di attentati che dovevano rientrare in una programmata strategia politica che prevedeva, come suo preciso momento del suo articolarsi, anche la strumentalizzazione, tramite attività di infiltrazione e provocazione, dei gruppi della sinistra che dovevano apparire i responsabili degli attentati, sia per mimetizzare la matrice di destra, sia per canalizzare la conseguente prevedibile reazione politica.
Tre sono i singolarissimi dati di straordinaria gravità e rilevanza che vengono ad imporsi all'attenzione per gli attentati stragisti del 1969;
— un'accurata opera di studio e di elaborazione teorica e culturale della linea politico strategica dei cui risultati terranno conto gli autori della successiva campagna terroristica e stragista, o comunque nel cui ambito si colloca detta campagna;
— l'attiva congiunta presenza, nell'opera di impostazione politica, di uomini dei servizi segreti, di giovani neofascisti e di personaggi, che all'indomani del marzo 1981, risulteranno iscritti alla Loggia massonica P2;
— l'attività di favoreggiamento di cui, infedeli personaggi dei servizi segreti, si daranno incredibile carico non disdegnando di servirsi anche di mezzi criminali, per sottrarre alle indagini dell'autorità giudiziaria uomini della cellula veneta neofascista, facendoli anche fuggire all'estero, non appena le attenzioni dei magistrati si rivolgeranno nei loro confronti.
Questi tre momenti, tutti ampiamente documentati e valorizzati con pertinente ed esauriente motivazione del giudice di I grado costituiscono punti fermi della sua decisione.
Le relative prove sono del tutto affidabili, essendo costituite: a) da documenti scritti elaborati nell'ambito di quella specifica impostazione strategico — politica; b) dal giudicato intervenuto in alcuni procedimenti penali di grande significato; c) dalle stesse confessioni di alcuni autori di quegli episodi.
Per essere più concreti, in perfetta aderenza al compito motivazionale di cui si è dato precipuo carico il giudice di I grado, va ricordato che non pare in alcun modo discutibile sia la matrice neofascista degli attentati stragisti del 1969, sia l'unitaria organizzazione della quasi totalità dei medesimi (con la sola eccezione degli attentati che si qualificano come più gravi solo per il numero delle vittime causato, e non già per la loro oggettiva pericolosità, ovvero per l'intrinseca possibilità di nuocere alla incolumità delle persone).
Così, secondo la cronologica scansione degli attentati che seguirono il primo del 15 aprile, il 25 dello stesso mese si verificarono altri due attentati a Milano. In quello consumato alla stazione, per mere fortuite circostanze, rimasero ferite solo venti persone.
Degli attentati del 25 aprile, come di quello del precedente giorno 15, Franco Freda si vantò con il Pan di essere l'autore.
Il 21 maggio, il 19 agosto ed il 25 ottobre 1969 vengono rinvenuti inesplosi tre ordigni esplosivi collocati rispettivamente presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma, presso la Corte di Cassazione e presso il Tribunale di Torino.
Gli ordigni, del tutto identici tra di loro (il contenitore di legno è del medesimo modello, come sempre uguale è risultato il confezionamento dell'ordigno: miscela esplosiva composta di tritolo e tetrile, presenza di elettrocalamita e di detonatori e batterie avvolti con un medesimo nastro adesivo di color rosso) denotano un'unica mano.
Giovanni Ventura ha ammesso di aver collocato il 12 maggio 1969, su incarico di Franco Freda, l'ordigno successivamente rinvenuto a Torino.
La deflagrazione non si verifìcò per il medesimo difetto di confezionamento dei tre ordigni, il che testimonia come il loro collocamento avvenne contemporaneamente lo stesso 12 maggio 1969; ed invero a seguito del constatato errore di confezionamento si adottò una modifica (come dichiarato da Ventura).
Il nuovo modo di confezionamento dell'ordigno risulta già adottato per l'attentato eseguito il 24 luglio 1969 alla stazione di Milano.
Per questo attentato, come per gli altri dieci consumati contemporaneamente nella notte tra 1'8 ed il 9 agosto 1969 su vari convogli ferroviari, si cambiò infatti il sistema di temporizzazione e si fece uso di orologi di marca "Rhula".
1.4 — L'impostazione politico — strategica che ha preceduto gli attentati del 1969 — Gli atti del convegno Pollio.
Per quanto attiene all'impostazione politico — strategica che ha preceduto gli attentati del 1969, va ricordato come la sentenza di I grado con motivazione esemplare (ma estremamente significativa sul punto, per l'ampia motivazione e per la profondità delle valutazioni, è anche la sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro sulla strage di Piazza Fontana) ha esaminato la singolare linea politico teorica che emerge dagli atti del convegno delll'Istituto Pollio, finanziato dal SID (e più precisamente dall'Ufficio R del col. Rocca) ed organizzato da Eggardo Beltrametti, che è anche uno dei relatori unitamente a Guido Giannettini, Enrico De Boccard, Pino Rauti, Torchia Giorgio, Carlo De Risio.
Partecipò al convegno anche Stefano Delle Chiaie, come risulta da espressa ammissione contenuta nella documentazione autografa sequestrata all'imputato all'atto del suo arresto avvenuto a Caracas, totalmente ignorata (nella sua stessa esistenza) dalla Corte d'Appello che pure, accogliendo un'istanza di questa difesa, ne aveva disposto l'integrale acquisizione agli atti del processo, ordinando a tal fine la rinnovazione del dibattimento (questa documentazione è di grandissima importanza ad alti fini, come si vedrà in seguito).
I relatori Rauti, Beltrametti, Giannettini e Torchia risulteranno poi assunti dallo Stato Maggiore Difesa, diretto dal gen. Aloja e devoluti alle esigenze del SID delTAmm. Henke.
Perché risulti chiaro il senso di quel convegno e dell'impostazione politico — strategica adottata, val la pena di ricordare i punti sui quali si raggiunse l'unità d'intento degli intervenuti: l'inadeguatezza dei regimi democratici a fronteggiare il pericolo della sinistra, ed anzi si denuncia come le libertà democratiche servano solo ad alimentare il cancro comunista, la cui avanzata nel territorio è di massimo allarme ("siamo arrivati agli ultimi cinque minuti", sarà il preoccupato grido di Giannettini), è tale da evidenziare l'urgente necessità di varare un piano di contromisure che "non può essere solo di difesa ma anche e soprattutto di contrattacco".
A tal fine occorre costituire gruppi di autodifesa ben decisi, risoluti ed "implacabili", capaci di portare un'efficace offensiva con risoluzione e spregiudicatezza (nel testo: "che non esitino ad accettare la lotta nelle condizioni meno ortodosse con l'energia e la spregiudicatezza necessarie"). Ancor più esplicita è la considerazione sul fatto che la conquista dell'animo della popolazione si consegue con due metodi, che possono anche non essere portati avanti simultaneamente: l'azione psicologica ed il terrorismo. Viene coniato il termine con il quale qualificare la strategia che si rende necessario predisporre: "controguerra rivoluzionaria", che dovrà essere coltivata da "gruppi permanenti di autodifesa", ovvero da "soldati in clandestinità".
Ne è mancato, nell'illustrazione dell'allarmante situazione dell'avanzata comunista, un riferimento particolare alla città di Bologna "Perdura in Italia la paura del terrore comunista... sino al punto che in una grande città italiana come Bologna diverse persone rifuggono dal manifestare la loro opinione o dal comunicare determinate notizie per telefono (atti del convegno, pag. 51).
Questa indicazione di Bologna come emblema e città simbolo del comunismo in Italia è di particolare significato in uno studio politico strategico che si pone il dichiarato fine di attaccare con ogni metodo e mezzo il comunismo. Nasce in ogni caso in questo convegno il mito di Bologna, come simbolo del nemico da combattere.
Non si tratta certo — com'è evidente — di allucinanti fameticazioni di vecchi nostalgici o di utopiche teorizzazioni di velleitari tramoni, o di aspiranti cattivi maestri; l'autorevolezza dei relatori, la presenza a livello di finanziatore prima e di indiretto reclutatore poi dei partecipanti del servizio segreto del nostro Stato, la lucidità drammatica, ma eloquente della linea politico — strategica varata, la sua evidente finalità politica, sono dati del tutto certi di cui ha fatto debito, pertinente e motivato uso il giudice di primo grado al fine di poter valutare appieno l'insorgere non casuale ed altrimenti incomprensibile dei rapporti tra alcuni personaggi, alcuni dei quali particolannente attivi in occasione degli avvenimenti per i quali è processo e che rivestono la qualifica di imputati.
1.5 — II verificarsi di coincidenze di interessi e l'insorgere di stabili rapporti tra uomini di servizi segreti ed esponenti del movimento nazionalrivoluzionario.
L'equivoca coincidenza di interessi, che saranno destinati a diventare stabili, che ebbe a constatarsi in quell'occasione tra un settore del nostro Servizio Segreto e uomini che di lì a poco saranno protagonisti di eventi criminali di grande rilevanza; l'interessamento con il quale il medesimo Servizio Segreto farà, prima, espatriare in Spagna Pozzan, ricercato per le indagini sulla strage di Piazza Fontana, dopo averlo anche munito di passaporto falso, e di poi agevolerà la latitanza parigina di Giannettini e preparerà anche la possibile latitanza in Spagna di Freda e Ventura ed il tentativo d'evasione dal carcere di Monza di quest'ultimo; l'insorgere di stabili rapporti tra detto Servizio ed in particolare del Cap. La Bruna con uomini della cellula veneta ed in particolare con Massimiliano Fachini, (soprattutto per l'allestimento di operazioni di gravissima provocazione nei confronti della sinistra, di cui v'è precisa e attendibile prova documentale nelle carte di Delle Chiaie, stranamente ignorate dalla Corte d'Appello, ma anche con uomini di Avanguardia Nazionale ed in particolare con Maurizio Giorgi e Stefano Delle Chiaie, sono dati tanto certi, quanto necessari per valutare il modo il quale si è verificato, e nel tempo utilmente collaudato, l'ambiente nel quale si muovono ed agiscono gli imputati del delitto di associazione eversiva oggetto del presente giudizio.
Ancorché la disamina e la valutazione di quegli avvenimenti, di singolarissima e straordinaria rilevanza, attenga, infatti, più propriamente al reato associativo, è evidente come il relativo dato probatorio, totalmente ignorato dal giudice dell'appello, che con ciò è incorso in vizio di illegittimità per omesso esame di punti decisivi dell'incolpazione, è indispensabile per valutare gli avvenimenti che immediatamente precedono e seguono la consumazione della strage del 2 agosto 1980.
La documentazione politica del Convegno dell'Istituto Pollio è anche estremamente rilevante per la migliore comprensione e valorizzazione delle tematiche interne del movimento neofascista, che arriveranno a teorizzare lucidamente la valenza tattica e strategica dell'atto terroristico in genere e dell'attentato stragista in particolare, quale meditata, possibile ed a volte necessitata tappa della "progressione rivoluzionaria", con prospettazioni politiche che troveranno particolare riedizione e riadeguamento alle mutate esigenze dei tempi, in occasione della strage del 2 agosto 1980.
Queste teorizzazioni, a lungo studiate ed approfondite con l'esperienza negli anni maturata, non sono certo l'irresponsabile sfogo emotivo di menti malate, ma il meditato risultato di una elaborazione, il più delle volte congiunta (si pensi ad esempio al cd. "documento di Nuoro" alla cui preparazione ha contribuito una ventina di camerati di alto lignaggio), cinica e spieiata quanto si voglia, ma estremamente razionale, che ha espressamente calcolato o meglio preventivato anche gli effetti che l'inevitabile repressione dello Stato potrà e dovrà arrecare al suo intemo.
Sbigottisce per altri versi la gravità dell'errore in cui pare voler essere caduto il giudice dell'appello che, dopo aver ritenuto di poter bollare come pure farneticazioni che non meritano alcun interessamento le elaborazioni teoriche sull'attentato stragista riedite alla vigilia della strage del 2 agosto 1980, dalle formazioni neofasciste, si è poi mostrato amleticamente dubbioso ed assolutamente incapace di comprendere il significato, a suo avviso contraddittorio, di una strage voluta da un ambiente che avrebbe dovuto colludere con infedeli organi delle istituzioni e però ha subito le conseguenze della repressione. Se si fosse prestata la dovuta attenzione al materiale del processo e soprattutto alle esatte considerazioni della Corte di I grado, si avrebbe avuto modo di osservare come la repressione da parte dello Stato, che è logico prevedere che sarebbe conseguita ad un attentato terroristico, specie se particolarmente efferato, era stata accuramente programmata come momento necessario e benefico per la riaggregazione delle forze dello spontaneismo armato che erano diventate sempre più incontrollabili.
Al giudice di II grado, che ha inteso ignorare gli scritti eversivi che a questo proposito assumono importanza e rilevanza certamente decisiva per poter valutare la genesi della volontà stragista all'interno del gruppo di Valerio Fioravanti, è pure sfuggito che la teorizzazione in questione non è stata elaborata da vecchi arnesi del passato che stavano perdendo potere e ascendente verso i giovani spontaneisti, ma — il dato è estremamente significativo addirittura all'inteeno dei movimenti giovanili praticanti la lotta armata, i cui teorizzatori si preoccupavano di celare alla massa dei militanti la vocazione a diventare il predestinato bersaglio della repressione che si voleva innescare.
Il dato, di oggettiva consistenza e di indubbia rilevanza, viene poi a riscontrare positivamente quanto dichiarato, con chiarezza e con assoluta precisione, da diverse fonti, tra le quali si ricordano Walter Sordi, Angelo Izzo e Raffaella Furiozzi.
Questi ultimi (v. dichiarazioni rese in istruttoria al P.M. di Bologna in data 25.3.1986, confermate all'udienza dibattimentale del 25.11.1987, cfr. sul punto, sentenza di I grado, tra l'altro, pag. 1075 e segg.) hanno in particolare dichiarato che il gruppo di Valerio Fioravanti con l'uccisione del giudice Mario Amato si era ripromesso "di sconvolgere l'ambiente di destra attraverso l'esaltazione che quel gesto avrebbe prodotto e la repressione che avrebbe innescato spingendo molti incerti alla latitanza e ad un programma preciso di lotta armata" (così Furiozzi); "... l'omicidio del dott. Amato venne realizzato dai NAR per scuotere l'ambiente e provocare la repressione su un ambiente disgregato, che, costretto alla latitanza, si sarebbe aggregato attorno ad un preciso progetto di lotta armata" (così Izzo). Senonché la repressione che era seguita all'omicidio del magistrato romano era apparsa troppo blanda ed inefficace, del tutto inadeguata in ogni caso al fine interno voluto: è così che Valerio Fioravanti e soci camerati avevano deciso di alzare il tiro, consumando un delitto di maggiore gravità ed allarme sociale, capace di innescare lo scopo repressivo voluto.
1.6 — I rapporti in atto al luglio 1980 tra il gruppo di Valerio Fioravanti ed i servizi segreti controllati dalla P2 (SISMI e SISDE). L'omicidio di Francesco Mangiameli.
Non è neppure casuale, quindi, come più volte sottolineato da questa difesa, che nel luglio 1980 il gruppo di Valerio Fioravanti, tramite soprattutto il ruolo ed il personaggio di Francesco Mangiameli (che si incontrerà con il col. Amos Spiazzi, fonte del SISDE), farà di tutto per lasciare orme preventive che possano poi far ricondurre la consumazione della strage a responsabilità dei militanti di Terza Posizione, quegli stessi militanti che, in maniera apparentemente incomprensibile, all'indomani della strage Valerio Fioravanti cercherà di sopprimere e che, quanto ad un importante dirigente che pure faceva parte del suo gruppo di fuoco, effettivamente ucciderà occultandone addirittura il cadavere, dopo averlo zavorrato, nei fondali di un laghetto.
Ma neppure è casuale quindi l'allestimento, sempre nel luglio 1980, da parte del gruppo di Valerio Fioravanti del covo di Taranto, per opera di quel medesimo dirigente di T.P., Francesco Mangiameli.
Sempre non casuale è, ancora nel luglio 1980, l'improvviso ed apparentemente ingiustificato interesse del Col. del SISMI Giuseppe Belmonte per la zona di Taranto e la sua sorprendente iniziativa di contattare, dopo lungo periodo, il M.llo Sanapo ("Mi chiese se avessi ancora delle conoscenze a Taranto... tutte le volte che ebbi modo di incontrarmi con il col. Belmonte costui era sempre di passaggio, in quanto proveniva da Taranto o era diretto a quella città"), per poi coinvolgerlo, dopo un anno, nell'operazione di depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna, che prende il nome di "operazione terrore sui treni".
È appena il caso di osservare come la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, che è stata in grado di apprezzare solo un risibile interesse economico da parte degli uomini dei servizi Segreti, che il 12 gennaio 1981 sono giunti al punto di collocare in un treno una valigia piena di armi e di esplosivo, avente composizione del tutto compatibile (solo) con quella usata dai terroristi che operarono il 2 agosto 1980, per conseguire un illecito profitto economico (?!), non abbia neppure preso in esame, né isolato e certamente neppure congiunto con le altre singolarissime circostanze, il fatto che il SISMI deviato di Santovito, Musumeci, Belmonte e Pazienza, mostrò un'improvvisa attenzione per la zona di Taranto, esattamente nello stesso momento in cui Francesco Mangiameli da un lato ivi appresta, in tutta ma apparentemente ingiustificata fretta, un covo (in località balneare, che, sebbene ormai spopolata nel periodo invernale, sito in pericolosa vicinanza con una caserma della guardia di finanza e di una stazione dei carabinieri, verrà frequentato esattamente sino al 12.1.1981 dallo spavaldo e temerario gruppo di Valerio Fioravanti che farà, di più, del tutto indisturbato ma appariscente sfoggio di varie automobili rubate, con targhe false di diverse città, che scorazzavano tranquillamente in quella deserta località turistica, frequentata nell'inverno 80 — 81 solo da terroristi latitanti, carabinieri e guardie di finanza) e dall'altro lato diventa fonte confidenziale del SISDE nella persona del Col. Amos Spiazzi.
Che tutto ciò possa essere il frutto del convergersi fortuito di molteplici circostanze casuali è pressoché logicamente inverosimile, e diventa certamente non prospettabile alla luce dei comportamenti del tutto analoghi a quelli tenuti nel luglio 80 dal SISMI di Belmonte, Santovito, Musumeci e Pazienza e dal SISDE di Grassini, Cioppa e Spiazzi, che nel passato tennero altri infedeli uomini dei Servizi Segreti, per ciò detti "deviati", in occasione di altri attentati stragisti. Logica vuole che, nell'ambito di queste singolari e peculiari circostanze, la costante appartenenza di questi infedeli servitori dello Stato alla Loggia Massonica P2, assuma significato e rilevanza assai diverse dalla mera casualità. Così invero sono risultati iscritti alla Loggia P2 gli uomini del vecchio SID, dai direttori del Servizio Miceli e Maletti, agli assai attivi Cap. La Bruna e col. Viezzer e quelli dei rinnovati SISMI, dal direttore Gen. Santovito, al suo braccio destro Gen. Musumeci, e SISDE, dal Gen. Grassini al Vice direttore Cioppa.
Casualità o meno, le circostanze in parola sono certamente meritevoli di attenzione da parte del giudice che deve indagare sulla strage e sulle deviazioni dai loro fini istituzionali che sono state addebitate ad appartenenti dei Servizi Segreti, che si assume abbiano protetto gli esecutori del crimine.
L'omesso esame delle risultanze processuali sopra ricordate costituisce, ad avviso delle impugnanti Amministrazioni dello Stato, eclatante vizio di legittimità della sentenza per omesso esame di punti decisivi; di più ancora, i fatti nei quali si inseriscono quegli episodi completandoli e significandoli in maniera univoca e compiuta, sono stati totalmente travisati dalla Corte d'Assise d'Appello che, non a caso, non è più riuscita a comprenderli e in parte li ha, pertanto, ritenuti insicuri per le possibili loro plurime interpretazioni, in parte, apprezzandoli nella loro apparente contraddittorietà, li ha espunti dal quadro del materiale utilizzabile e in parte, infine, li ha valutati nell'esatto contrario del loro palese significato.
L'insorgenza di rapporti tra il gruppo di Valerio Fioravanti (quanto meno tramite Francesco Mangiameli) e uomini dei Servizi deviati, in epoca strettamente antecedente la strage, evidenzia come l'opera di protezione ed agevolazione dei terroristi sia stata predisposta addirittura prima che il crimine fosse commesso, nella piena consapevolezza da parte dei medesimi servizi che il gruppo terrorista stava per compiere una serie di micidiali attentati.
Il giudice di II grado, che ha voluto ignorare tutta quella cospicua mole del materiale probatorio che evidenzia la gestione per così dire successiva della strage del 2 agosto 1980 da parte dei Servizi deviati, men che meno ha inteso volgere la sua attenzione alla "gestione preventiva" del delitto da parte dei medesimi Servizi deviati; così facendo si è però sottratto al dovere di cercare di rendere giustizia in questo procedimento, sottovalutato e banalizzato fino alla grottesca riduzione del movente del crimine commesso da Santovito e suoi degni colleghi ad un inaccettabile, perché manifestamente illogico e smentito (come si tratterà in seguito) dalle risultanze del processo — totalmente ignorate —, dolo di peculato.
Di converso, si è tratteggiata la figura di Valerio Fioravanti quale spavaldo giovanotto romano, campione dello spontaneismo armato, dimenticandosi che, all'indomani della strage, questo terrorista di consueta esperienza stava cercando di fare terreno bruciato attorno a sé, sopprimendo i capi e i dirigenti di Terza Posizione, ad arte accusati e fatti accusare, di essere oscuri manipolatori e strumentalizzatori di inesperti ed ingenui giovani spontaneisti e non riuscendo però a dare alcuna spiegazione accettabile dell'omicidio dell'amico Francesco Mangiameli, la cui uccisione è stata foriera di grande inquietudine all'interno dello stesso gruppo che insieme al Fioravanti l'ha materialmente ucciso e soprattutto da parte della stessa Francesca Mambro, prima che decidesse di legare definitivamente la sua sorte a quella di colui che è poi diventato suo coniuge.
Sul punto val la pena di ricordare come nel corso del procedimento sia stata sequestrata una assai eloquente lettera scritta da Francesca Mambro a Mario Tuti in data 16.11.1982 (cfr. atti allegati al cd. rapporto Quex della DIGOS di Bologna in data 16.5.1984), nella quale la prima si mostra particolarmente contrariata per il comportamento assunto durante un confronto tenuto pochi mesi prima con Cristiano Fioravanti e così si esprime "... forse dipende dai nuovi pentiti che hanno smontato tutto il mio interrogatorio coi giudici e l'errore madornale che ho fatto cercando di smentire Cristiano durante un confronto proprio a proposito di Mangiameli, praticamente ho messo su tutta una storia inventata di sana pianta per screditarlo e mi ritrovo con dubbi assillanti" (sottolineatura dello scrivente).
Il confronto al quale fa riferimento la Mambro (del resto l'unico tra costoro) è avvenuto il 29 aprile 1982 nella casa circondariale di Pisa, davanti al G.I. di Roma Carlo Maestro e così è stato verbalizzato: "Invitato Fioravanti Cristiano a ripetere in presenza della Mambro quanto già riferito all'ufficio lo stesso dichiara:
Fioravanti:
Io e Giorgio Vale abbiamo prelevato Mangiameli a Porta Pia e lo abbiamo portato a Castelfusano dove ci aspettavate tu e Valerio. Vale e Valerio hanno sparato a Mangiameli dietro una siepe mentre io e te attendevamo.
Mambro:
Non capisco questo atteggiamento. Tu sai bene che quel giorno il Vale non lo ha visto nessuno... io non faccio l'infame e non dico quello che è successo quel giorno anzi quello che mi è stato raccontato. A me è stato raccontato che Mangiameli è stato ucciso da elementi della malavita per regolamento di conti; così mi aveva raccontato Valerio. Io credo che Mangiameli sia stato portato via per una discussione e che questa discussione sia poi degenerata perché qualcuno non dà eccessivo valore alla vita.
Fioravanti:
II corpo del Mangiameli fu affondato con dei pesi per poter avere il tempo di rintracciare Fiore e Adinolfi nonché la stessa moglie di Mangiameli".
Se si ricorda che Francesca Mambro ha fatto parte del manipolo omicida che ha ucciso Francesco Mangiameli e che, innocente o colpevole che sia, non può avere dubbi di sorta, nella pienezza della sua consapevolezza e delle sue interne conoscenze, della propria e della responsabilità di Valerio Fioravanti o meno per la strage del 2 agosto 1980, i "dubbi assillanti" che si ritrova a proposito dell'omicidio di Francesco Mangiameli non possono che concernere i reali intenti che hanno determinato Valerio Fioravanti a sopprimere Francesco Mangiameli e gli sconcertanti contatti che l'uccisore intratteneva, quanto meno tramite l'ucciso, con i Servizi Segreti deviati.
Sono pervero, assai verosimilmente i rapporti collusivi intrattenuti con questi ultimi, in epoca strettamente antecedente la strage, dal gruppo di Valerio Fioravanti, che inducono la Mambro a "dubbi assillanti", sul significato dell'omicidio di Francesco Mangiameli, al quale anch'essa ha direttamente partecipato, e di tutte le loro azioni criminali.
È pure da ricordare, come ha dichiarato Fioravanti Cristiano, che il fratello, nello stesso momento in cui uccideva Mangiameli, coltivava analoghe intenzioni omicide nei confronti della moglie e della figliuola di quest'ultimo, nonché dei leaders di Terza Posizione, ma anche, sempre in quel medesimo ristrettissimo periodo di tempo che si colloca verso la metà di settembre 1980, di De Angelis e Luigi Ciavardini, come da quest'ultimo confessato nei suoi primissimi interrogatori dopo l'arresto del 4.10.1980, venendo sul punto riscontrato dalle dichiarazioni di Elena Venditti (v. interrogatorio Ciavardini del 12.11.1980 al G.I. di Roma in es. testi — Vol. X/A — 3 cart. 113, aff. 52 e segg. — verso la metà dello scorso settembre — "colsi nell'ambiente da me frequentato delle voci che riguardavano la mia possibile eliminazione fisica, così come analogamente era accaduto per Marcello De Angelis... — da parte — di un gruppo di giovani che ritenevano la mia presenza fisica una sorta di "bomba vagante"; così anche nell'interrogatorio del 4.10.1980, lo stesso giorno della cattura, ai P.M. di Roma, loc. cit. aff. 11 e segg., ricorda come l'Elena Venditti lo avvertì che il gruppo dei sette di cui il Ciavardini aveva fino ad allora fatto parte, e cioè al gruppo di Valerio Fioravanti, lo stava cercando per ucciderlo).
La Mambro, con i suoi dubbi assillanti e con sue preoccupazioni del 1982 sul fatto che i "nuovi pentiti" avevano smontato le interessate menzogne da lei profuse negli interrogatori resi agli inquirenti, non poteva del resto prevedere che la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, dopo otto anni, sarebbe riuscita a dare sorprendente nuova credibilità a ciò che era stato "smontato" e, addirittura, a cogliere apprezzati "accenti di verità", nell'eloquio di Valerio Fioravanti, che veicolava nuovamente menzogne del tutto analoghe a quelle della Mambro.
Per quel che attiene al denunciato vizio di legittimità di cui si tratta, va ribadito, anche sotto il profilo in argomento, la gravità dell'omesso esame di questi punti decisivi.
Quanto sopra appena accennato in ordine ai vuoti motivazionali, di eccezionale gravità, che si rinvengono nella gravata decisione della Corte d'Assise d'Appello verrà in seguito ripreso quando si tratterà delle specifiche motivazioni che sorreggono la valutazione di non colpevolezza dei singoli imputati del delitto di strage. È però necessario osservare come la illogicità manifesta, i travisamenti dei fatti e l'omesso esame di aspetti assai rilevanti e certamente decisivi, che affliggono le specifiche motivazioni addotte dal giudice dell'appello, sono del tutto coerenti con i vizi di ordine generale che li hanno preparati, ovvero sono del tutto speculari con le omesse valutazione che inficiano di illegittimità il criterio assunto per delimitare (in maniera assolutamente incongrua) il materiale probatorio da utilizzarsi per giungere al convincimento sulla fondatezza o meno delle incolpazioni, ed agli aberranti principi che hanno indotto a scartare dal quadro delle risultanze processuali, fatti e circostanze del tutto certe ed affidabili (e persino accertate in sentenze passate in giudicato), pregiudizievolmente e genericamente indubbiate nella loro possibile significazione dell'ignoranza della Corte, ovvero dall'ignoto, — ovviamente — del tutto sconosciuto, ma pur sempre astrattamente possibile.
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1.7.13 — "Linea politica".
Chiaramente ispirato alla strategia stragista è il documento "Linea Politica" sequestrato a Latina il 2 agosto 1980 a Carlo Battaglia.
È già significativo osservare come il documento risulti essere stato spedito dal Veneto, e precisamente da Padova, a quel Carlo Battaglia che fa parte del gruppo romano dei Signorelli, Semerari, De Felice, ed altri, ed è più propriamente il referente di Signorelli a Latina.
In questo documento, in maniera del tutto esplicita, si afferma: "... bisogna arrivare al punto che non solo gli aerei, ma le navi e i treni e le strade siano insicure: bisogna ripristinare il terrore e la paralisi della circolazione... diamo un segno inequivocabile della nostra presenza... ci riconosceranno. Ci seguiranno perché ciò che vogliamo è ciò che essi vogliono: la distruzione del mondo borghese... dobbiamo convincerli che non si può edificare nulla finché rimangono anche solo le rovine... trovarsi d'accordo per distruggere è l'unico modo di restare insieme... dobbiamo lanciare un segnale e raccoglierci... Arrecare danni al sistema è un errore: il sistema te ne chiederà conto. Ma provocare la disintegrazione, questo è il rimedio.
OCCORRE UNA ESPLOSIONE DA CUI NON ESCANO CHE FANTASMI".
Questa assai eloquente espressione di origine letteraria, tratta dal libro "Occidente" di Ferdinando Camon, conferma il ruolo funzionale di spiegazione politica della scelta stragista che rivestiva questo (tutt'altro che farneticante) documento, e dimostra come la progettualità rivoluzionaria si fosse già attestata a questa drammatica e tragica tappa.
1.7.14 — Importanza dei dati probatori attestati dalla documentazione illustrata — Gravità dell'omesso esame di detti dati da parte del giudice di II grado.
I documenti sopra appena accennati non esauriscono tutto il ricco ed univoco materiale a disposizione, ma sono comunque significativi della gravità dell'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado che non si è neppure avveduto dell'esistenza di queste risultanze probatorie di tipo oggettivo che, se valutate, avrebbero certamente sconvolto il quadro estremamente oscuro ed a volte addirittura incomprensibile del suo ragionamento, come stanno a dimostrare le gratuite illazioni e congetture che lo contraddistinguono e che servono solo a rendere dubbio o comunque dubitabile ciò che tale non è.
È invece assolutamente necessario (ma persino ovvio) che ogni giudizio di affidabilità o meno del materiale di prova rilevante ad ogni capo d'imputazione sia condotto tenendo presente tutte le relative risultanze. Nella specie la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha semplicemente ignorato l'esistenza di questi scritti clandestini dell'area neofascista, molti dei quali risultano redatti dagli stessi imputati, che hanno il pregio di costituire un punto fermo, di oggettiva consistenza, nell'ambito delle risultanze probatorie.
Così, invero, la Corte d'Assise d'Appello non ha ritenuto di dover condividere quella valorizzazione accusatoria del giudice di I grado che prende le mosse dalla reazione dei camerati incarcerati nell'ambito delle indagini che seguirono alla strage del 2 agosto e che, univocamente, quanto al loro contenuto, attribuivano il gesto criminale all'azione di "ragazzini" del loro ambiente.
L'intero giudizio critico del giudice di I grado è stato minato alla radice, essendosi indubbiato l'univoco significato del dato di partenza, essendo apparso alla Corte d'Assise d'Appello contraddittorio che la notizia provenisse dalle medesime fonti che evidenziavano i guasti subiti dai militanti a seguito della repressione. Osserva ad esempio il giudice dell'appello come proprio il Naldi avesse osservato che "la repressione che ha falcidiato i camerati non sarebbe mai potuta avvenire senza il supporto emozionale delle stragi".
Da questa inconciliabile contraddizione la Corte d'Assise d'Appello ha dapprima desunto la non tranquillizzante "utilizzabilità di quei dati come fondamento... dell'accusa" e di poi ha proposto una rilettura dei medesimi "con criteri di più ampia apertura ad ipotesi diverse".
L'apertura a possibili diverse ipotesi interpretative ha però condotto il giudice di II grado ad arenarsi immediatamente nelle secche di un ragionamento "aperto" a tutto, anche allo assurdo, impossibilitato come è stato, con spirito critico offuscato, a svolgere alcuna valutazione selettiva in virtù delle regole dell'induzione, per l'assoluta mancanza di punti fermi.
Se invero si fosse tenuto conto che la strategia stragista non era un indefinito coacervo di "farneticazioni", non attribuibili in "paternità"... ad un gruppo, o ad altri organismi, ben individuati o strutturati, ma piuttosto alle considerazioni ed elaborazioni di singoli, senza che sia stato possibile, sul piano probatorio, riconoscere concrete e specifiche programmazioni e piani di azione" (sic. pag. 290), ma risultava invece dall'esame degli ignorati documenti come una lucida e studiata tappa di una assai ben definita teorizzazione, che ha impegnato l'intero movimento soprattutto alla vigilia della strage del 2 agosto, si sarebbe potuto evitare di distruggere con gratuite illazioni e dubbi ingiustificati ed anzi più propriamente assurdi, un importante settore del materiale di prova.
Se si fosse tenuto conto che la "repressione" era stata per l'appunto espressamente teorizzata come funzionale al progetto rivoluzionario dalle medesime forze eversive che avevano partorito la strategia stragista, si sarebbe potuto disporre di un formidabile ulteriore elemento di giudizio che, assai verosimilmente, avrebbe reso più facilmente comprensibile quella contraddizione logica che ha paralizzato sul nascere ogni capacità valutativa del giudice di II grado.
L'omesso esame di importante materiale documentale, di straordinaria rilevanza per il processo, come puntualmente sta a testimoniare la gravità degli errori in cui è caduto il giudice di II grado, ci ha costretto ad una illustrazione, che, ancorché estremamente succinta nei contenuti, va oltre i limiti che sarebbero propri del giudizio di legittimità; si è peraltro ritenuto indispensabile rappresentare l'univoco significato di queste prove, di oggettiva consistenza, totalmente ignorate.
I documenti sopra accennati dimostrano infatti come nell'arco di oltre un decennio la teorizzazione rivoluzionaria sia rimasta del tutto omogenea, ad onta dell'apparente, a volte notevole, diversità degli ambienti operanti nel momento; ciò che è rimasto inalterato nel tempo è, in altri termini, la strategia politica del movimento nazionalrivoluzionario. I significati costanti e salienti della documentazione sopra esaminata, provenga essa dagli ambienti per così dire storici del neofascismo (quali gli scritti di Freda), ovvero sia il frutto delle più recenti esperienze dello spontaneismo armato, valgono da un lato a riscontrare le dichiarazioni rese da testimoni e pentiti di grande importanza (si pensi, ad esempio, alte dichiarazioni, tra gli altri, di Calore, Aleandri, Izzo, Soderini, Sordi e Napoli che rilevano soprattutto, quanto al capo d'imputazione in argomento, alla posizione degli imputati Fachini, Signorelli e Fioravanti) e dell'altro a costituire prova oggettivamente apprezzabile di circostanze indispensabili per un corretto procedimento deduttivo.
In via di estrema sintesi, gli elementi forniti dai documenti in questione ed i conseguenti apporti probatori sui quali è caduto il vizio di omesso esame, sono i seguenti.
— È evidente una carica di intolleranza radicale verso il comunismo ed una disponibilità all'azione sul piano concreto ed alla ricerca di alleanze. L'avvertita difficoltà di un progetto tanto ambizioso quale la presa del potere e la consapevolezza delle difficoltà che si sarebbero incontrate, evidenzia la lucidità dell'operata ed assai meditata scelta di cercare punti di convergenza con altre forze disponibili al perseguimento degli stessi obiettivi. Di ciò da compiuta e significativa prova la documentazione, tra le altre, dell'area spontaneista, di cui è stato uno dei protagonisti Valerio Fioravanti, sulla Progressione Rivoluzionaria.
— Anche alla luce dei realistici programmi sopra illustrati è possibile comprendere la stessa storia delle collusioni, di cui è stato possibile acquisire prova certa, tra l'ambiente nazionalrivoluzionario, settori deviati delle istituzioni, e gruppi di potere con vocazione eversiva.
— Di straordinaria importanza è la constatazione di come il movimento nazionalrivoluzionario, e soprattutto la sua componente (ovvero il suo aspetto) costituente lo spontaneismo armato, rappresentasse lo strumento disponibile anche a subire gli effetti della repressione, il più delle volte ricercata e attentamente programmata, ed a giocare un ruolo di servizio in favore di ambienti politici ad esso collegati che provvederanno costantemente a coprire i concreti atti terroristici da questi realizzati nell'arco di circa un millennio dalla nostra storia recente.
— I programmi eversivi sviluppatesi tra i gruppi del neofascismo negli anni 1978 — 1980 risultano l'espressione e la continuazione del progetto eversivo studiato e progettato negli anni precedenti, nel senso che non costituiscono una scelta a cui essi si avvicinarono per la prima volta, ma il nuovo atteggiarsi della precedente strategia che nel 1980 ha privilegiato la riedizione del messaggio delle stragi.
— Cinicamente e tragicamente realistica è la teorizzazione dello stragismo come fase strumentale di un disegno politico che ha lo scopo di bloccare o comunque di condizionare l'evoluzione democratica dello Stato. La perfetta consapevolezza di operare anche in via strumentale ad un più organico ed elevato disegno politico, fa sì che l'atto terroristico non possa essere considerato un gesto folle, ma un gesto che ha per coloro che l'hanno studiato e teorizzato la dignità di atto di guerra diretto ad imporre una linea politica che si ritiene irrinunciabile.
La strage non è soltanto lo strumento per destabilizzare il sistema politico, ma anche la ineluttabile conseguenza di scelte politiche dello Stato non gradite, che si puniscono, pertanto, in ragione delle collusioni che verifìcatesi nel passato, non potevano essere sciolte all'improvviso senza provocare le più tragiche e drammatiche reazioni.
— La strage, alla luce di univoche ed estremamente significative enunciazioni teoriche del movimento nazionalrivoluzionario, assume quindi una funzione polivalente.
— L'impunità concessa o comunque assicurata al predetto movimento sino alla strage del 2 agosto, rappresenta la sopravvivenza del vecchio rapporto di solidarietà e la volontà di strumentalizzazione reciproca degli obiettivi da ciascuno perseguiti (tutto ciò è di straordinaria rilevanza per la valutazione dei rapporti intessuti direttamente od indirettamente dal gruppo di Valerio Fioravanti e comunque delle evidenti collusioni alla vigilia della strage del 2 agosto, tra quest'ultimo ed uomini dei servizi segreti deviati del SISDE e del SISMI).
— Dalla strategia delineata nelle relazioni del convegno Pollio, a quella del documento "La nostra linea Politica" o del documento sulla "Progressione Rivoluzionaria", si ricava una sorprendente impostazione programmatica, rimasta immutata nel tempo e assai singolarmente condivisa da tutti gli ambienti del movimento nazionalrivoluzionario (ivi compreso quello dello spontaneismo armato) che, quanto ai contenuti, risulta perfettamente sovrapponibile al programma eversivo della loggia massonica P2. Più propriamente anzi quei documenti costituiscono la concreta esplicitazione del medesimo programma attuato dalla P2.
— La semplice analogia delle impostazioni non proverebbe molto, in quanto tanto la P2, quanto le relazioni del Convegno Pollio e quanto i documenti clandestini della area terroristica non esauriscono certo l'anticomunismo viscerale all'epoca esistente. Ciò che invece crea un assai rilevante rapporto tra questi programmi è il carattere catalizzatore delle iniziative, dirette a creare un centro di coordinamento di quel genere di iniziative.
— Il Convegno dell'Istituto Pollio, ma anche quello successivo sulla "guerra rivoluzionaria" del 1971, risultano poi essere stati finanziati dai Servizi Segreti controllati dalla P2 e vedono la partecipazione e l'adozione di esponenti di rilievo del mondo politico e militare della loggia di Gelli.
— L'analogia tra il programma de "La nostra Linea Politica" e del documento su "La Progressione Rivoluzionaria" con il programma della P2 è specifica ed oggettiva (si ricordi come nel primo si afferma "la prima fase è dunque questa: infiltrazione, informazione e pressione dei nostri elementi sui nuclei vitali dello Stato... Per condurre tale azione è evidente che bisogna disporre di grossi mezzi finanziari... Per corrompere o finanziare i gruppi politici che possono esserci utili", e come straordinariamente analogo sia il documento manoscritto sequestrato il 2.6.1979 a Paolo Signorelli, riconosciuto come proprio dall'imputato che ha precisato che lo stesso rappresentava lo schema di un suo intervento politico orale, laddove si precisa quale debba essere l'"attuazione dei tempi della guerra rivoluzionaria: 1 preparazione, 2 infiltrazione nei settori scuola, università, mondo del lavoro, categorie professionali, amministrazioni dello Stato". I concetti espressi, (di grandissimo rilievo è la constatazione come a ciò non sia estranea neppure la documentazione proveniente dallo spontaneismo armato), non hanno nulla di intrinsecamente rivoluzionario e confliggono totalmente, denunciandone la palese erroneità, con l'archetipo del militante nazionalrivoluzionario che il giudice di II grado ha immotivatamente ed "istintivamente" inteso assumere a parametro delle proprie valutazoni della condotta dei singoli imputati e segnatamente del giovane baldanzoso Valerio Fioravanti, le cui palesi, in quanto oggettivamente comprovate, menzogne (come si dirà in seguito) sono apparse allo smarrito giudice di II grado (che ha ritenuto di poter giudicare ignorando una parte assai notevole e rilevante delle risultanze probatorie) non prive di "accenti di verità".
1.8.1 — Gli attentati terroristici successivi al 1969, secondo gli accertamenti contenuti in sentenze passate in giudicato; la loro esecuzione, con la collusione dei servizi segreti deviati, in funzione mimetica e di "provocazione" delle formazioni di sinistra.
Sulla scorta di quella programmazione e teorizzazione che ha preceduto gli episodi stragisti del 1969 e che aveva tra l'altro concepito l'atto terroristico in via mimetica ed in funzione anche provocatoria delle formazioni di sinistra, si pongono alcuni attentati dinamitardi di cui è possibile desumere i dati significativi da sentenze definitive dell'autorità giudiziaria che hanno condannato i neofascisti autori di quei gesti criminali, ovvero hanno assolto gli imputati dalle formazioni di sinistra che, con la collusione dei Servizi Segreti cd. deviati, erano stati falsamente incolpati.
Anche questi episodi, di per sé estremamente eloquenti, sono stati completamente ignorati dalla Corte d'Assise d'Appello che è poi — ovviamente — apparsa smarrita nel momento in cui doveva valutare l'esistenza di rapporti tra gli imputati di questo procedimento, personaggi ed infedeli uomini dei Servizi Segreti, con i quali i primi hanno da sempre colluso, secondo l'addebito accusatorio.
1.8.2 — Le bombe di Trento del 1971 — Provocazione nei confronti della sinistra e depistaggio delle indagini. L'"originalità" della linea difensiva: i collaboratori del SID mettono le bombe per "spillare quattrini", ritenuta semplicemente "assurda" dal G.I. di Trento.
Il 19.1.1971 veniva rinvenuto davanti al Palazzo di Giustizia di Trento un ordigno che esplodeva durante le operazioni di recupero. Altro ordigno veniva rinvenuto e disattivato nell'aprile '71 davanti alla Questura di Trento e sempre in quel mese un'altra bomba esplodeva infine nei pressi del monumento di Cesare Battisti.
Nel corso delle indagini, provocate da un articolo con il quale il giornale Lotta Continua aveva accusato che la bomba del 19.1.1971, il cui intento stragista non si era realizzato per mera casualità, era stata fatta collocare dalla Polizia di Trento al fine di farne attribuire la responsabilità alla sinistra extraparlamentare, venivano arrestati il neofascista Zani Sergio, autore materiale dell'attentato, il Dott. Morlino, dirigente l'Ufficio Politico della Questura, ed i colonnelli Santoro, comandante il gruppo Carabinieri di Trento, e Pignatelli, dirigente del locale centro CS del SID, con l'accusa di favoreggiamento.
Si accertava che nell'autunno del 1970 il SID di Trento si era assicurato la collaborazione dello Zani e di tale Widmann, ignorando peraltro che i due erano informatori della Guardia di Finanza.
Il Pignatelli, venuto a conoscenza del rapporto che lo Zani ed il Widmann intrattenevano con G. di F. e Questura, era però intervenuto pesantemente, minacciando di denunciarli ove non avessero subito interrotto la collaborazione con gli altri organi investigativi. Nel contempo il Col. Pignatelli induceva il Col. Santoro (al quale aveva indicato nel Col. Siragusa della Guardia di Finanza, il "bombarolo" di cui lo Zani gli aveva fornito i connotati) a sottoscrivere un promemoria nel quale si rilevava la "vocazione dinamitarda" di taluni ufficiali della Guardia di Finanza. A questo proposito il G.I. di Trento, nell'ordinanza del 28.6.1977 ha valutato l'intervento del Col. Pignatelli, osservando che lo stesso "acquista i contorni di una sofisticata ed abilissima regia avente come scopo, per l'appunto, l'insabbiamento delle indagini. Se si considera poi che la tesi dallo stesso prospettata, secondo cui i confidenti non fossero altro che volgari truffatori che piazzavano bombe per farle reperire onde spillare quattrini è a dir poco paradossale, dato il rischio pazzesco rispetto alla posta in gioco... l'atteggiamento del Pignatelli assume contorni a dir poco inquietanti, apparendo agevole collocare i fatti... nell'ambito della c.d. strategia della tensione alla quale, del resto, ha fatto cenno... lo stesso Zani".
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Se già nel 1977 ad un giudice istruttore poteva apparire "a dir poco paradossale" attribuire siffatti incredibili comportamenti e scopi a due "collaboratori" esterni dei Servizi, l'opposta stupefacente conclusione a cui è pervenuta nel 1990 la Corte d'Assise d'Appello, a proposito di un analogo comportamento tenuto dai rappresentanti del vertice assoluto del Servizio Segreto Militare, nel corso delle indagini svolte in merito ad una strage di enorme gravità, è non solo compiutamente sintomatica del cattivo uso della "logica", fatto da questo giudice, ma testimonia ancora una volta, la gravità dell'errore in cui lo stesso è versato nel momento in cui ha ritenuto di voler ignorare i significativi dati accertati nel corso di altri procedimenti penali, che dimostrano, se non altro, l'avvenuta utilizzazione da parte dei c.d. Servizi Segreti deviati dei medesimi strumenti "d'intervento in determinate occasioni secondo efficaci tecniche collaudate nel tempo.
Ancorché la presente notazione inerisca più propriamente al capo d'imputazione relativo al delitto di associazione eversiva, si è ritenuto opportuno fin d'ora svolgervi un accenno a dimostrazione della gravità dell'errore metodologico più sopra denunciato.
Per completezza va poi soggiunto che i dati sopra ricordati si integrano perfettamente, fornendo e ricevendo a loro volta riscontro, con altri elementi probatori che, come al solito, o sono stati valutati solo isolatamente, o sono stati completamente ignorati dalla Corte d'Assise d'Appello che si è quindi posta nella condizione di non poter più nulla comprendere e meno che mai motivare.
— Così ad esempio nel memoriale Pomar, svilito nel suo significato dal giudice di II grado che è stato in grado di apprezzare — si fa per dire — solo i dati più appariscenti di immediata evidenza, a proposito degli attentati di Trento si afferma che i timers usati, di tipo assai raro, erano identici a quelli a suo tempo acquistati da Freda ed utilizzati per gli attentati del 1969.
— Sergio Calore (v. ad esempio, dichiarazioni al P.M. del 13.12.1984) ha affermato, a proposito degli attentati del 1969, di aver saputo da Freda che i timers in questione erano stati utilizzati dal Fachini per confezionare gli ordigni e che quelli non utilizzati erano stati occultati in casa dell'avanguardista De Eccher, esponente di rilievo della cellula trentina di cui pure faceva parte Sergio Zani.
— Angelo Izzo ha poi singolarmente dichiarato che i timers non utilizzati dal Fachini per gli attentati di quel periodo erano stati "murati" dal De Eccher.
Sul punto è anche rilevante quanto dichiarato da Vincenzo Vinciguerra (v. ad esempio dichiarazione al P.M. del 19.7.1984), ma anche dal Fioravanti (inter. del 7.1.1984 al P.M. Vigna).
Trattasi, com'è evidente, di una serie notevole di dichiarazioni che riflettono conoscenze frutto di distinte ed autonome esperienze dei dichiaranti, che da un lato si integrano perfettamente tra di loro e dall'altro convergono in maniera univoca e confermano anche la rilevanza di un documento decisamente sottovalutato dal giudice di II grado, che in maniera peraltro coerente con il suo non felice modo di rapportarsi al materiale probatorio, ha semplicemente ignorato l'esistenza delle suindicate dichiarazioni.
1.8.3 — La strage di Peteano del 31.5.1972 — I Servizi Segreti prontamente accorrono per proteggere gli autori e per depistare le indagini dell'A.G.. calunniando persone innocenti.
I fatti relativi alla strage consumata a Peteano il 31.5.1972 sono di straordinaria importanza e di estrema affidabilità, sia perché accertati da sentenza di condanna passata in cosa giudicata, sia perché si incentrano sull'assai significativa figura dell'autore, Vincenzo Vinciguerra, che definitivamente condannato all'ergastolo, unitamente al correo Carlo Cicuttini (il Vinciguerra in particolare non ha voluto appellare la sentenza 25.7.1987 con la quale la Corte d'Assise d'Appello di Venezia lo ha condannato alla pena dell'ergastolo, facendola così passare in giudicato), è fonte tanto qualificata — essendo il principale autore del delitto e protagonista di rilievo del mondo dell'eversione neofascista fino al periodo prossimo alla strage del 2.8.1980 —, quanto attendibile per i positivi riscontri sortiti, in maniera addirittura sorprendente ed anzi per alcuni versi (può esserlo affermato solo ora) straordinariamente stupefacente come è provato dalle ultimissime vicende della storia del nostro paese, siccome rivelate per la prima volta dalle massime autorità dello Stato verso la fine del 1990.
Dopo la consumazione del grave attentato terroristico del 31.5.1972, nel quale furono dilaniati dall'esplosione alcuni militari dell'arma dei Carabinieri e tre di loro, in particolare, persero la vita, le indagini stavano inutilmente indirizzandosi verso la cellula neofascista del Vinciguerra. In particolare una fonte confidenziale della Guardia di Finanza di Trento aveva segnalato come Vincenzo Vinciguerra si fosse quasi vantato del delitto, facendo chiaramente intendere di esserne stato l'autore.
Di particolare rilievo è il fatto che assai più tardi Vincenzo Vinciguerra dichiarerà che tutti i particolari riferiti da quell'informatore della Guardia di Finanza erano perfettamente rispondenti a verità.
Di fatto però, non appena le indagini stavano per volgersi contro Vinciguerra e gli ordinovisti veneto — trentini, scattò immediatamente un meccanismo di copertura per gli autori della strage, neppure richiesto da questo esecutore materiale del delitto.
In particolare — riferisce il Vinciguerra — si mossero il Col. Santoro ed il Cap. La Bruna; il primo convocando Cristiano De Eccher, al quale disse di sapere che l'autore della strage era il Vinciguerra, il quale pertanto doveva dileguarsi; il secondo recandosi da Massimiliano Fachini, ammonendolo che era ora di "smetterla con certe fesserie", come la strage consumata dal Vinciguerra.
È stato cosi che il Vinciguerra venne fatto espatriare clandestinamente in Spagna ove passò agli ordini di Stefano Delle Chiaie. Uguale sorte (destinazione in terra iberica ed analogo arruolamento alla corte del Delle Chiaie) aveva già condiviso l'altro autore del delitto, Carlo Cicuttini.
Estremamente significativo (cfr. sentenza Corte d'Assise di Venezia cit.) è poi il modo con il quale si è realizzata la fuga di quest'ultimo: accompagnato da Massimiliano Fachini a Roma, da Paolo Signorelli, potè varcare un valico clandestinamente nei pressi di Ventimiglia con l'ausilio di camerati liguri che erano in rapporto col Signorelli. Fatti espatriare gli esecutori materiali del delitto, si depistarono le indagini verso persone innocenti che vennero arrestate ed imputate della strage.
Il Vinciguerra, dopo essere stato arruolato dal Delle Chiaie, in Spagna, e dopo la trasferta compiuta in Sudamerica, una volta finito il clima di "ospitalità" e le possibilità di "lavoro" assicurate dal regime franchista, è ritornato in Italia poco prima che iniziasse la campagna terroristico — stragista del 1980, per autodenunciarsi della strage di Peteano.
Notevole è la dichiarazione resa in tal senso dal Vinciguerra (cfr. tra le altre, quella rilasciata al G.I. di questo procedimento il 19.7.1984) "Dopo il dirottamento di Ronchi dei Legionari (n.d.r. altro episodio delittuoso commesso il 6.10.1972 dal Vinciguerra, per il quale però non venne posta in essere alcuna copertura, né alcun depistaggio) ebbi conoscenza dell'esistenza di una vera e propria strategia ispirata, diretta e condotta da persone inserite negli apparati pubblici, che per raggiungere i propri scopi politici, prevedeva anche di servirsi di attentati o facendoli eseguire da persone inconsapevoli o eseguendoli direttamente e comunque istigando e dando di fatto copertura a coloro che li eseguivano, quando ciò fosse stato funzionale al perseguimento dei fini strategici da loro individuati. Avvenne così che nel corso dell'attentato di Peteano, di cui mi sono assunto la responsabilità, autonomamente scattò in mio favore, senza che io lo avessi in qualche modo richiesto o sollecitato, una copertura da parte dei Servizi informativi all'epoca operanti e singolarmente riguardante soltanto la mia responsabilità nell'attentato di Peteano... Ebbi finalmente chiara consapevolezza che esisteva una vera e propria struttura occulta capace di porsi come direzione strategica degli attentati e non come in precedenza avevo pensato una serie di rapporti umani di affinità politica tra persone operanti all'interno degli apparati statali e persone operanti nel nostro ambiente".
1.8.4 — La provocazione di Camerino — La sentenza della Corte d'Assise di Macerata; le dichiarazioni del Col. Antonio Viezzer; i documenti di Stefano Delle Chiaie; l'internità di Massimiliano Fachini nel SID ed i suoi criminali rapporti con il Cap. La Bruna.
Il 10.11.1972 i Carabinieri di Camerino rinvenivano in un casolare nei pressi di Svolte di Fiungo notevoli quantità di anni, esplosivo e munizioni.
Nell'arsenale erano anche custoditi alcuni fogli cifrati che, una volta decodificati, consentirono ai Carabinieri di denunciare, con rapporto del Capitano Giancarlo D'Ovidio, i pretesi responsabili di quel deposito, tali Guazzaroni Carlo, Loris Campetti ed altri esponenti locali della sinistra.
La Corte d'Assise di Macerata con sentenza 7.12.1977 assolse però gli imputati, evidenziandone la "provocazione" che pareva essere stata montata nei loro riguardi.
È tra l'altro da osservare come "il Resto del Carlino" pubblicò in data 1.11.1972 un "troppo tempestivo" articolo, nel quale si indicavano i nomi dei presunti responsabili del deposito, nomi che in realtà, secondo la versione ufficiale delle indagini, sarebbero divenuti noti agli inquirenti solo a seguito dell'opera di decodificazione dei fogli cifrati, avvenuta qualche giorno dopo.
È poi importante notare che il giornalista che ebbe ad incorrere in questo spiacevole incidente lavorativo, rendendo con ciò palese la sua contiguità con i Servizi Segreti "deviati", è il noto avanguardista Guido Paglia, autore nel medesimo lasso di tempo, di una dettagliata relazione su Avanguardia Nazionale e sul tentativo di golpe del 1970, che il Cap. La Bruna ebbe cura di farsi predisporre prima di effettuare la trasferta spagnola per andare a incontrare Stefano Delle Chiaie, tra la fine di novembre ed i primi del dicembre 1972.
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È così del tutto comprensibile come nei documenti sequestrati a Caracas a Stefano Delle Chiaie, manoscritti e dattiloscritti con correzioni autografe di questo imputato, sia consentito di leggere notazioni inedite di straordinaria importanza sulla "provocazione di Camerino".
Fin da ora si sente peraltro l'esigenza di segnalare la gravità — addirittura sconcertante — dell'errore in cui è versata la Corte dell'Assise d'Appello di Bologna che ha totalmente ignorato questi documenti dell'imputato Stefano Delle Chiaie, che assumono rilevanza determinante per molteplici aspetti del procedimento, pur dopo aver disposto, con sua ordinanza dibattimentale, la rinnovazione parziale del dibattimento ex art. 520 c.p.c, prev., in accoglimento della richiesta dello scrivente difensore di parte civile, al fine di consentire l'acquisizione integrale di tutte le "carte" sequestrate a Caracas, in quanto ritenute indispensabili al fine di decidere.
Del resto che queste "carte" rivestissero importanza decisiva ai fini del giudizio è pienamente comprovato dal fatto che il giudice dell'appello nel momento in cui si è accinto a motivare il suo verdetto assolutorio, si è visto costretto a "dimenticarsi" persino dell'esistenza di quelle prove, che in precedenza, nel corso del dibattimento, erano state da lui ritenute non solo e non tanto pertinenti ma addirittura assolutamente indispensabili per la sua decisione.
Con ciò si denuncia un ulteriore autonomo vizio di nullità dell'impugnata sentenza, per omessa motivazione censurabile ex artt. 524, n. 1 e 475, n. 3 c.p.p. prev.
Ritornando all'episodio di Camerino è da ricordare come il Col. Viezzer, coinvolto nelle indagini condotte dall'autorità giudiziaria romana, per l'accertamento di fatti criminosi relativi alla Loggia P2 (venne in particolare arrestato perché accusato di aver consegnato al giornalista Pecorelli il dossier M. Fo. BIALI) predispose per i magistrati inquirenti un articolato memoriale nel quale denunciava il La Bruna come l'ufficiale che aveva "trafficato" con il giornalista ucciso ed indicava nel Magg. Giancarlo D'Ovidio e nel M.llo Esposito coloro che avrebbero potuto informarlo, senonché — aggiungeva il Viezzer — questi ultimi non potevano parlare perché in stato di perenne ricatto dal La Bruna.
Infatti l'Esposito aveva coadiuvato il La Bruna nel compimento di fìnti attentati alle sedi del MSI, che avevano il fine di agevolare questo partito (che poteva così sfruttare la pubblicità del fatto, vestendo i panni della vittima), nella conduzione della campagna elettorale del 1972.
Il D'Ovidio poi era — sempre a dire del Viezzer — ricattabile per aver montato assieme al La Bruna la provocazione di Camerino.
Nel documento "Questi frammenti di storia di A.N....", dattiloscritto con correzioni autografe di Stefano Delle Chiaie (Rep. 1/1—7), sequestrato all'atto dell'arresto dell'imputato a Caracas, quest'ultimo ricorda espressamente la dichiarazione resa all'A.G. dal Col. Viezzer e così la commenta: "il Col. Antonio Viezzer ha dichiarato: "A mettere su il deposito di armi a Svolte di Fiungo furono Antonio La Bruna e Giancarlo D'Ovidio... il maresciallo del SID Mario Esposito (lo stesso che accompagnò Pozzan in Spagna) dava una mano al La Bruna nel collocare bombe davanti alle sedi del M.S.I". Quello che Viezzer dimenticò di dire è che l'autore del famoso codice Debrè (n.d.r. codice rinvenuto nell'arsenale con i fogli cifrati, che per l'appunto consentì la loro decodificazione) fu Giannettini ed il fornitore delle armi dell'arsenale individuato, Massimiliano Fachini. Insomma il giro degli amici".
1.8.5 — L'attentato del 7.4.1973 a Genova sul treno Torino — Roma — La sua documentata funzione provocatoria con finalità di depistaggio delle indagini dell'A.G. sulla strage di Piazza Fontana — La fuga in Spagna degli autori della strage.
Evidenti finalità provocatorie e di depistaggio delle indagini in corso sulla strage di Piazza Fontana, riveste l'attentato compiuto nei pressi di Genova, sul treno Torino — Roma il 7.4.1973 da camerati appartenenti al cd. Circolo "La Fenice", che agiva in stretto collegamento con l'analogo circolo ("Drieu de la Rochelle") fondato a Tivoli da Paolo Si-gnorelli.
Il principale organizzatore ed ideatore dell'attentato stragista del 7.4.1973, Giancarlo Rognoni dichiarerà del resto che all'epoca il Signorelli era il suo "superiore gerarchico" (v. dich. del 21.10.1973, Giancario Rognoni dichiarerà del resto che all'epoca il Signorelli era il suo "superiore gerarchico" (v. dich. del 21.10.1985 al G.I. Dott. Grassi).
Addosso all'incauto attentatore (Nico Azzi), rimasto ferito, vennero poi rinvenuti volantini e giornali che avrebbero dovuto far indirizzare le indagini nei confronti della sinistra. Gli stessi imputati hanno poi confessato che era stata da loro prevista una falsa rivendicazione telefonica a nome del circolo anarchico "XXII ottobre" contenente la richiesta di liberazione dei membri di questo gruppo.
Su questo attentato stragista la magistratura è riuscita a fare, se non piena, almeno ampissima luce. I neofascisti del circolo "La Fenice" Giancarlo Rognoni, Mauro Marzorati, Federico De Min e Nico Azzi, sono stati condannati con sentenza della Corte d'Assise di Genova del 25.6.1974, confermata in appello e divenuta definitiva.
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Di particolare rilievo è quanto dichiarato da Sergio Calore che ricorda lo sconcerto dei camerati del Circolo "Drieu De La Rochelle" allorché appresero che l'Azzi era stato sorpreso sul treno nel momento in cui stava per eseguire l'eccidio con indosso evidenti strumenti di provocazione e depistaggio (volantini e giornali di sinistra).
Solo pochi giorni prima era infatti stato fatto venire a Tivoli il dirigente del Circolo "La Fenice", Giancarlo Rognoni, su iniziativa dell'amico Paolo Signorelli.
I discorsi fatti dal Rognoni in quell'occasione e l'attentato nel corso del quale era rimasto ferito il fido camerata Azzi, gettavano infatti ombre inquietanti anche su Paolo Signorelli.
Ricorda Calore, come costui, con evidente imbarazzo ammise che l'attentato di Genova, organizzato dal Circolo "La Fenice", aveva finalità "provocatorie", ma precisò che ciò era stato programmato per una giusta causa, per far cioè ritornare gli inquirenti della strage di Piazza Fontana sulle originarie piste battute, che da ultimo erano state improvvidamente abbandonate.
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Di grande rilievo è infine osservare che, essendo materialmente impossibile cercare di depistare le indagini dell'A.G. relative all'attentato del 7 aprile 1973, dal momento che il neofascista Azzi era stato così "sfortunato" da ferirsi e da farsi prendere con le mani nel sacco, di talché l'usuale (programmato) intervento dei Servizi Segreti deviati per coprire la responsabilità di questo ennesimo attentato stragista, non poteva sensatamente aver luogo, si operò pur sempre profìcuamente su due fronti per arginare i guasti. Da un lato si cercò, da un punto di vista oggettivo di limitare la rilevanza del delitto a quel solo attentato ed ai quei soli dirigenti e frequentatori del Circolo La Fenice, evitando accuratamente ogni ulteriore compromissione di personaggi di maggiore spicco, tra i quali il Prof. Paolo Signorelli. E così l'assai acuta e pericolosa osservazione del G.I. secondo la quale l'attentato stragista del 7 aprile 1973 era "verosimilmente collegato ad altri attentati" da eseguirsi su scala nazionale (cfr. pag. 10 ordinanza 6 marzo 1974), rimase allo stato nel quale si segnala, che è quello di una supposizione sia pure estremamente attendibile che, privata però, di ogni concreto sostegno per altri doverosi accertamenti, da parte degli investigatori, è stata per così dire "depotenziata".
D'altro lato è stata principale cura del "giro degli amici" (per dirla con l'espressione di Delle Chiaie) quella di assicurare una cautelare fuga all'estero dei responsabili. Non è quindi certamente casuale che tutti gli autori della strage, con la sola eccezione di Nico Azzi arrestato nella flagranza del reato, e cioè Giancarlo Rognoni, Mauro Marzorati e Federico De Min siano stati fatti espatriare clandestinamente in Spagna.
Ma neppure casuale può essere il fatto che anche questi personaggi, che si erano macchiati di una strage, trovarono sicuro ed affidabile rifugio presso il solito Delle Chiaie, che aprì prontamente loro le porte di quell'"ostello dello stragista", precedentemente varcate da Vinciguerra e Cicuttini, autori della strage di Peteano, e che pure in seguito si apriranno nuovamente per accogliere Augusto Cauchi, imputato degli attentati toscani del 1974 — 1975 e soprattutto della strage di Terontola del 6 gennaio 1975, e che pure si spalancheranno in tutta la loro ampiezza, nella nuova sede sudamericana, all'indomani della strage del 2 agosto 1980, secondo l'"offerta pubblica", fatta dal tenutario Delle Ghiaie ai terroristi dei NAR e quella per così dire individuale e privata rivolta in particolare a Valerio Fioravanti ed al suo gruppo; Gilberto Cavallini in effetti troverà rifugio per ben due volte, prima della cattura, in Bolivia, nel mentre Valerio Fioravanti, che ha confermato quanto a tal proposito dichiarato dal fratello Cristiano con dovizia di particolari, non ritenne opportuno accettare la "tutela" di Delle Chiaie, che gli era stata proposta da Tilgher una prima volta, e da Tilgher e Ballan, una seconda.
1.8.6 — Gli attentati stragisti del 1974 — 1975.
Il biennio 1974—1975 è caratterizzato da una intensa campagna stragista che trova il suo culmine negli attentati del 4 agosto 1974 al treno Italicus e del 6 gennaio 1975 a Terontola, lungo la linea ferroviaria.
Tutte le sentenze intervenute nel corso del procedimento penale relativo alla strage del 4 agosto 1974 al treno Italicus (tuttora pendente), a prescindere dagli alterni verdetti emessi nei confronti dei singoli imputati, accusati di esserne gli autori materiali, hanno evidenziato:
— che l'attentato è stato consumato nell'ambito di un programma terroristico della destra neofascista varato in occasione della campagna referendaria del 74, che ha privilegiato lo strumento stragista per il perseguimento di una più vasta e coinvolgente finalità eversiva;
— che nell'ambito, dei gruppi cui era stata demandata la realizzazione del programma, quello facente capo a Luciano Franci e Mario Tuti si era in particolare dotato di notevoli quantità di esplosivo ed aveva più volte mostrato la sua predilezione a colpire le vie di comunicazione ed in particolare linee ferroviarie e treni;
— che nell'ambito degli stretti rapporti esistenti tra i gruppi terroristici e dei collegamenti tra i personaggi, per così dire trasversali delle organizzazioni di formale appartenenza (l'ordinovista Tuti, già in stretto collegamento con il Signorelli ed il Pugliese verrà fatto fuggire all'estero, usufruendo di aiuti congiunti degli ordinovisti e degli avanguardisti, i quali in particolare gli forniranno un passaporto falso con le generalità di un loro camerata, al momento "pulito"), massiccia era l'inquietante presenza della loggia massonica P2, tanto che nel corso delle indagini, venne addirittura a rappresentare una pista alternativa alla responsabilità degli imputati;
— che egualmente, ed altrettanto certa era non solo la presenza dei Servizi Segreti, ma addirittura la sconcertante opera di copertura fornita da alcuni investigatori aretini ai terroristi toscani.
Di grande valore è in tal senso la motivazione della sentenza di I grado del 20 luglio 1983 della Corte d'Assise di Bologna che, pur assolvendo per insufficienza di prove gli imputati dal delitto di strage, non manca di evidenziare, nella ricostruzione degli elementi a carico di questi ultimi, le circostanze sopra accennante, bilanciate peraltro, quanto all'individuazione delle responsabilità dei singoli, dal dubbio circa l'effettiva partecipazione alla strage di questi imputati, ovvero di altri camerati a loro pur sempre "vicini".
A seguito di ampia rinnovazione del dibattimento, la Corte di Assise d'Appello di Bologna ha ritenuto poi di poter superare le perplessità che avevano indotto il giudice di I grado alla formula dubitativa, e, fermo restando il cd. quadro storico nel quale si collocano le tre circostanze sopra enucleate, arricchito anzi di ulteriori, importanti apporti probatori, con sentenza 18 dicembre 1986 ha condannato alla pena dell'ergastolo Tuti e Franci.
Ma anche la sentenza 16 dicembre 1978 con la quale la Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, la decisione di condanna, contiene l'importante conferma della legittimità e della correttezza dell'operato del giudice di II grado (ma, come detto, anche di quello di I grado) nel momento in cui ha ricostruito la campagna terroristica del 74 e l'ha attribuita alla destra neofascista, pure ritenuta, in particolare, responsabile della strage del 4 agosto 1974.
Così infatti la Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare: "Passando alla parte della sentenza impugnata concernente il contesto storico, sociale e politico in cui avvennero i fatti di cui è processo, il limite di tale disamina — sempre che sia ancorata alle risultanze processuali, esclusiva fonte del convincimento del giudice — è costituito dal solo risultato logicamente raggiungibile, ossia l'individuazione dell'area eversiva alla quale può essere fatta risalire la matrice degli attentati. E, nella specie, correttamente è stato ritenuto che detta area sia da identificarsi in quella di gruppi eversivi della destra neofascista" (v. pagg. 28 — 29).
Per quel che rileva ai fini del procedimento penale relativo alla strage del 2 agosto 1980 ed al significato del presente motivo d'impugnazione, volto ad evidenziare la gravità dell'errore, addirittura devastante delle risultanze processuali, con il quale si è ritenuto di poter ignorare fatti e dati del passato prossimo (solo sei anni dividono la campagna nella quale è stata consumata la strage del treno Italicus da quella in cui è inserito l'attentato alla stazione di Bologna), siccome emergono da procedimenti dall'A.G., devesi osservare come, nell'ambito della copertura e dei rapporti tra terroristi e Servizi Segreti, la Corte d'Assise d'Appello di Bologna era stata in grado di poter anche utilizzare ulteriori prove, di grandissima significazione e rilevanza, acquisite nel corso del presente procedimento, di cui il giudice della strage del 4 agosto 1974 non aveva potuto invece disporre.
Va in tal senso ricordato che se è vero che Franci e Tuti non sono (ancora) stati ritenuti colpevoli della strage del 4 agosto 1974 (e non è dato sapere, vista la sconcertante alternanza delle decisioni, se mai lo saranno, nel momento in cui il relativo procedimento verrà ad essere definito), è altrettanto vero che gli stessi Franci e Turi, ma anche Augusto Cauchi, sono stati ritenuti responsabili dei fatti del gennaio 1975, culminati con la strage di Terontola del 6 gennaio 1975 che in base alle conformi sentenze di I e II grado, e della conferma della Corte Suprema, doveva provocare una immane carneficina, di proporzioni, quanto a numero di vittime, di gran lunga superiori a quelle della strage del 4 agosto 1974.
Per sfuggire ai provvedimenti restrittivi emessi per questi episodi criminosi, Tuti ucciderà due poliziotti ad Empoli e fuggirà all'estero.
Meno cruento ed assai più agevole è stato invece l'espatrio di Cauchi il quale fu in tempo preavvertito dell'opportunità di rendersi latitante.
Dei rapporti tra il Cauchi ed i Servizi Segreti deviati, dai quali ha ricevuto protezione e copertura fino ad essere agevolato per la latitanza, e la loggia massonica P2 si erano conseguite nel procedimento relativo alla strage del 4 agosto 1974 alcune prove di ordine rappresentativo orale, fondato soprattutto sulle rivelazioni di alcuni pentiti (come Brogi, Balani, Affatigato, Vinciguerra) e di alcuni testimoni (come Alessandra De Bellis, moglie del Cauchi, ed Aurelio Fianchini).
Nel presente procedimento è stato possibile acquisire ulteriori prove a significativa conferma e migliore delucidazione di queste circostanze, di natura documentale e di consistenza "oggettiva".
In particolare a seguito dell'ordinanza dibattimentale 13 giugno 1988 della Corte d'Assise, è stato possibile acquisire un documento relativo ad un rapporto del Centro SISMI di Firenze del 20 dicembre 1977 (va osservato come questo centro negli anni 73 — 75 ai quali fa riferimento il rapporto, era diventato una sorta di ufficio privato di Licio Gelli), nel quale si dà atto che fin dalla primavera del 1974 Augusto Cauchi era diventato collaboratore del locale centro SID.
Stupefacente è osservare come l'autore di questo rapporto, sebbene direttamente interessato, in quanto responsabile dell'ufficio anche nel 1974, debba ammettere che la collaborazione era servita ad escludere la responsabilità di tale Batani, camerata toscano facente parte del medesimo gruppo del Cauchi, dall'attentato dinamitardo consumato il 22 aprile 1974 a Maiano. Afferma, in altri termini, il Servizio Informazioni che il Cauchi, divenuto collaboratore, aveva fornito la rassicurante confidenza circa la estraneità del Batani (ma anche sua e dei suoi amici camerati, come Franci e Tuti) da questo attentato.
A puntuale conferma dell'opera di superprotezione di cui aveva sempre beneficiato il Cauchi da parte dei Servizi Segreti, il documento SISMI riferisce come questo suo collaboratore, già ricercato per i fatti del gennaio 75, nel momento in cui si era dato alla latitanza, e precisamente il giorno 26 ovvero 27 gennaio 1975, telefonò al centro SID di Firenze dicendo di farsi richiamare, non appena fosse stato rintracciato l'ufficiale con il quale egli era in collegamento, in quel momento assente, presso il posto telefonico pubblico della stazione di Milano.
L'organo di sicurezza dello Stato, a significativa dimostrazione della fedeltà alle istituzioni che doveva salvaguardare, si guardò bene dall'attivare le forze di polizia per far arrestare presso il posto telefonico di Milano ed assicurare così alla giustizia — come era suo dovere — quel pericoloso terrorista latitante, ma, al contrario, assecondò la richiesta di quest'ultimo e fece richiamare il fuggiasco dall'ufficiale "incaricato", dopo alcune ore, durante le quali il Cauchi era rimasto in paziente e fiduciosa attesa.
Per completezza, si soggiunge che, in base a quanto scritto nel rapporto SISMI, Cauchi chiese che gli venisse "preparato", ovvero assicurato un incontro con il sostituto procuratore della Repubblica di Arezzo Dott. Marsili, iscritto alla loggia massonica P2 e genero di Licio Celli. Sebbene il Dott. Marsili avesse manifestato la sua disponibilità ad accedere alla richiesta del latitante, quest'ultimo avrebbe, infine, preferito (munito assai verosimilmente del salvacondotto dei Servizi deviati) andare a rifugiarsi presso l'ostello dello stragista, aperto in Spagna da Stefano Delle Chiaie.
Se questi sono i confessabili rapporti che il responsabile del Centro Informazioni di Firenze ha ritenuto di poter rivelare, pur con evidente cautela ed ovvia preoccupazione personale, di cui fa espressa fede l'espressione a tal fine usata: "Giannettini DOCET" (non si sa se con incomparabile impudenza o più sottile autoironia), è da convenirsi sull'estrema significazione del documento in questione.
Sul versante dei rapporti tra il gruppo terroristico toscano, di cui faceva parte Augusto Cauchi e la loggia massonica di Licio Celli si è poi conseguita un'importantissima conferma documentale da parte di Stefano Delle Chiaie.
Tra i documenti di quest'ultimo sequestrati a Caracas, si segnalano a tal fine i seguenti:
a) Nel documento dattiloscritto, con correzioni autografe, di cui a Rep. 11/2—5, che inizia con "Premessa", nell'apposito capitolo dedicato alla strage dell'Italicus, si legge "Sono gli anni del caos e della instabilità nell'area ordinovista. In Toscana elementi del Sid mantengono regolari contatti con elementi fuoriusciti di O.N. (n.d.r. l'organizzazione politica era stata sciolta nel novembre 1973 con decreto del Ministero dell'Interno).
Cauchi, durante la sua latitanza, mi racconterà di questi contatti e dei sovvenzionamenti ricevuti da un gruppo di benpensanti dell'aretino".
b) Nel documento di cui al Rep. 1/1—4 (13), con indice delle parti manoscritte e correzioni autografe di Stefano Delle Chiaie, nel paragrafo relativo all'attentato del 4 agosto 1974 si legge "Augusto Cauchi confermò di aver riscosso contributi in denaro dai massoni della sua zona. Ha però affermato di essere stato un semplice esattore dell'AVV. Ghinelli. federale del M.S.I.
Inoltre dice che era Massimo Batani l'uomo al corrente della struttura".
Può, in linea di sintesi, affermarsi che gli elementi di prova acquisiti nel corso del presente procedimento avvalorano significativamente le conclusioni alle quali era già giunta la Corte d'Assise d'Appello nella sentenza 18 dicembre 1986 relativa all'attentato del 4 agosto 1974, che sul punto — come già osservato — ha conseguito la conferma di "legittimità" da parte della Corte di Cassazione.
La sentenza in questione, dopo aver dato atto che già la decisione del giudice di I grado aveva attribuito la strage del 4 agosto 1974 al terrorismo neofascista, ha anche avuto modo di osservare come "quest'avviso, debolmente motivato, ha ricevuto in sede di rinnovazione parziale del dibattimento sostanziose conferme ed importanti arricchimenti". Le peculiari vicende dell'eversione neofascista in quegli anni e la sua implicazione in tentativi golpisti alla cui realizzazione era strumentalmente preordinata la campagna stragista nel cui ambito si colloca anche l'attentato al treno Italicus, e soprattutto l'impunità o comunque le coperture e gli aiuti di cui il fenomeno terrorista ha beneficiato da ambienti e personaggi accomunati dalla contiguità o dalla militanza nella loggia massonica P2 e dai suoi rapporti con il venerabile maestro Licio Gelli, sono momenti tra i più significativi e rilevanti della sentenza 18 dicembre 1986 della Corte d'Assise d'Appello che ha giudicato gli imputati Tuti e Franci e che sono stati semplicemente ignorati nell'impugnata sentenza.
1.9.1 — Considerazioni finali sui denunciati vizi di nullità dell'impugnata sentenza.
I dati più rilevanti che emergono dall'esame degli attentati stragisti che hanno preceduto quello del 2 agosto 1980 sulla scorta dei soli episodi certi, e cioè di quelli che risultano accertati in sentenze passate in giudicato, sono di grandissima rilevanza per il presente procedimento e non meritano certo di andare pregiudizialmente dispersi con la gratuita, generica affermazione, tanto vistosamente immotivata, quanto assolutamente non rispondente a verità, secondo la quale questi "fatti, avvenimenti e personaggi... possono delineare... suggestivi percorsi probatori, ma la incertezza e la connessione tra eventi diversi resta spesso insuperabile e rende ancora più fragile ed insicuro un tale metodo di ricostruzione"... di talché "... la riferibilità di stragi ed attentati ad un'unica ed esclusiva matrice di destra non può avere i caratteri della certezza in quanto anche nei procedimenti penali relativi ad altri avvenimenti stragisti, tale certezza non si è, allo stato, raggiunta".
.........
1.10.1 — L'attribuzione della strage alla banda armata romano — veneta.
Il giudice dell'appello ha ritenuto che le valutazioni espresse a questo riguardo dalla Corte d'Assise non fossero da condividersi per una serie di considerazioni inerenti ai dati probatori che sarebbero stati erroneamente valorizzati nella motivazione di I grado.
Senonché, ancora una volta, il giudice dell'appello è dovuto ricorrere ad una sconcertante e vasta opera di "totale travisamento del fatto", che si è tentato di "nascondere" con una motivazione assolutamente carente, non controllabile, e con l'"omesso esame di punti decisivi".
Prima di esporre in dettaglio le censure che devono addebitarsi all'impugnata sentenza, va segnalato anche il modo scorretto e malizioso con il quale, con la trattazione delle questioni valutate in questo paragrafo, si è formalmente inteso anche giustificare l'inusitato criterio metodologico denunciato nel paragrafo precedente. Ed invero nel mentre il giudice di I grado aveva avuto l'accortezza di esaminare in maniera compiuta e corretta una notevole serie di dati probatori, verificatisi prima della strage del 2 agosto 1980, siccome rivelatori di una espressa progettualità politica che privilegiava anche l'attentato indiscriminato, riedita dagli ambienti neofascisti veneto e romano alla vigilia dell'attentato (sintomatica è la stessa intitolazione del 2.1.1.3 "Riconducibilità dell'attentato, quale impennata di una progettualità terroristica, ai poli romano e veneto della eversione neofascista", cfr. sent. I grado, pag. 586), la Corte d'Assise d'Appello ha distorto sia le argomentazioni svolte, sia le motivazioni addotte, sia soprattutto la rilevanza dei dati probatori cosi esaminati in prime cure, affermando che tutto ciò verrebbe a comprovare che "la strage proviene dalla banda armata romano — veneta" (pag. 293 sent. impugnata).
Al contrario i dati probatori in questione valgono solo a dimostrare che in qualificati ed attendibili ambienti dell'eversione neofascista, già dal mese di luglio 1980 si era perfettamente al corrente che di lì a poco si sarebbero verifìcati degli attentati stragisti: sono queste vere e proprie agghiaccianti anticipazioni di una strage, che provengono dal di dentro del movimento, che per di più sono munite di "certificazione" attestante la loro "data certa", e che si integrano perfettamente, completando il quadro probatorio, con ciò che, già all'epoca (com'è pure documentalmente provato) avevano accertato gli organi di Sicurezza del nostro Stato).
La valutazione di quest'ultimo dato, di straordinaria importanza e di rilevanza assolutamente decisiva, è stata totalmente omessa dal giudice di II grado.
In ogni caso è del tutto evidente la forzatura con la quale si è voluto introdurre del tutto a sproposito il riferimento alla banda armata, e subito appresso la trattazione di questo delitto.
In realtà è assolutamente necessario, ad evitare confusione, sottovalutazioni e palesi travisamenti, esaminare con compiutezza questi dati probatori nelle sedi alle quali più propriamente rilevano, per poi eventualmente utilizzarli, una volta verifìcati e analizzati, anche nell'ambito valutativo proprio di altro reato connesso.
La prima vicenda presa ad esame è quella che vede per protagonista Vettore Presilio.
Il travisamento — veramente grave e sconcertante — compiuto dal giudice dell'appello obbliga lo scrivente difensore a ricordare, sia pure per sommi capi, i fatti.
a) Verso la fine di giugno del 1980, un detenuto del carcere di Padova, tale Vettore Presilio invitava il proprio avvocato a recarsi ad urgente colloquio con lui, unitamente al magistrato di sorveglianza. A quel difensore, che era evidentemente occupato da altri più pressanti impegni o che, forse non riteneva così veramente urgente la convocazione, giungeranno nei giorni successivi ulteriori solleciti e persino un telegramma, con il quale il Vettore, segnalando che ciò che doveva riferire era di sconvolgente gravità, lo diffidava a procurargli con ogni sollecitudine l'incontro con il giudice di sorveglianza, ammonendolo che in difetto, si sarebbe reso corresponsabile di quell'evento eccezionalmente grave che stava per accadere.
Fu così che il 10 luglio 1980 il giudice di sorveglianza di Padova, Dott. Tamburino, si recava in carcere unitamente all'Avv. Tosello, che nel frattempo gli aveva consegnato il messaggio del proprio cliente, per sentire da quel detenuto quali fossero le preoccupanti e gravi notizie che egli doveva riferire.
Il Vettore così dichiarava:
a) che esponenti di un'organizzazione eversiva di estrema destra, nella quale egli aveva militato in precedenza, gli avevano proposto di partecipare ad un attentato contro il giudice Stiz di Treviso;
b) che l'attentato era programmato per il settembre prossimo;
c) che il piano con il quale doveva essere eseguito era già stato ideato e da quanto appreso, sarebbe stata usata un'Alfetta "truccata" da autovettura dei Carabinieri, ed i terroristi avrebbero utilizzato divise dell'Arma di cui erano già in possesso;
d) che prima dell'attentato al giudice Stiz si sarebbe però verificato ad opera dello stesso gruppo eversivo "un attentato di eccezionale gravità" che avrebbe riempito "le pagine dei giornali di tutto il mondo".
Le notizie riferite dal Vettore al Dott. Tamburino, che si integrano e chiariscono gli avvenimenti all'Avv. Tosello circa un fatto gravissimo che sarebbe accaduto nella prima settimana di agosto, sono compiutamente riportate nella relazione che questo magistrato ha svolto in merito alle informali dichiarazioni ricevute dal detenuto e non si prestano ad equivoci di sorta (v. relazione contenute in Vol. X/A—1 cart. 30 aff. 1).
È pure da tener presente che era stata cura del Dott. Tamburino di "allertare", fin dal primo momento il dirigente della locale DIGOS, al quale aveva fatto consegnare dall'Avv. Tosello copia del messaggio del Vettore.
Non è solo quindi alle dichiarazioni che il teste Vettore ha reiteratamente reso dopo la strage, fino al momento in cui, dopo essere stato gravemente ferito in carcere e dopo essersi sentito (con evidente fondamento) pesantemente minacciato, ha preferito ritrattare tutto, giungendo a negare di aver scritto all'Avv. Tosello il messaggio del 7.7.1980 che gli veniva subito (e che egli prontamente strappava di mano all'inquirente, distruggendolo ed ingoiando i pezzetti di carta — agli atti è così rimasta una fotocopia del medesimo), di aver mai colloquiato con il proprio avvocato e con il Dott. Tamburino, che si deve e può fare riferimento.
La prima e ovviamente più attendibile notizia sulle dichiarazioni rese dal Vettore il 10.7.1980 è costituita dalla relazione svolta dal Dott. Tamburino.
Da questa relazione risulta estremamente chiaro che l'attentato che doveva precedere quello alla vita del Dott. Stiz programmato per settembre, era di assai più grave portata di questo ultimo.
Per il Vettore, ma soprattutto per la fonte di quest'ultimo, l'attentato al giudice Stiz era invero un episodio criminale per così dire minore e quasi normale tant'è che era stato invitato a prenderne parte), nel mentre quell'altro "fatto" che l'avrebbe preceduto e che rivestiva carattere di particolare segretezza (tant'è che non gli era stato anticipato alcun particolare, come invece era accaduto per le modalità con le quali si doveva attentare alla vita del magistrato di Treviso), era di "eccezionale gravità".
Tanto il Dott. Tamburino, che l'Avv. Tosello (il quale ha precisato nelle sue deposizioni testimoniali che il fatto di "eccezionale gravità" era stato riferito dal Vettore nei termini generici, ma assai chiari, con i quali lo aveva appreso, che evidenziavano l'oggettiva diversità e la ben più grave portata di questo "fatto" rispetto all'attentato individuale programmato per settembre, aggiungendo che il Vettore aveva anche specificato che il gravissimo prossimo evento che tanto lo aveva preoccupato e lo preoccupava, si doveva verificare nella prima settimana di agosto) lo stesso 2 agosto 1980, allorché appresero della tragedia che si era consumata a Bologna, immediatamente pensarono a quanto aveva loro dichiarato Vettore Presilio.
La migliore riprova che nella scala dell'apprezzamento personale del Vettore quel fatto di sconvolgente gravità, che doveva accadere la prima settimana di agosto, fosse assai diverso e capace di arrecare un maggiore allarme sociale è del resto contenuta nel messaggio che il 7.7.1980 il Vettore invia al suo difensore, Avv. Tosello.
In questo messaggio il detenuto che aveva in precedenza già segnalato al suo avvocato di essere venuto a conoscenza di importanti notizie che riguardavano un possibile attentato al Dott. Stiz, programmato per il mese di settembre, visto che il richiesto colloquio con il Dott. Tamburino tardava a verifìcarsi, ammoniva l'Avv. Tosello a "non prendersela sotto gamba" perché prima di quel fatto di cui gli aveva già parlato (attentato al Dott. Stiz) si sarebbe verifìcato, ad opera dello stesso gruppo eversivo, un fatto di sconvolgente gravità che avrebbe fatto parlare i giornali e le televisioni di tutto il mondo.
Ancora più e meglio di quanto, è comunque possibile desumere dalle dichiarazioni rese dopo il 2.9.1980 da Vettore Presilio ai magistrati che lo hanno reiteratamente esaminato, la relazione scritta del Dott. Tamburino, il messaggio scritto (accorato appello e severo ammonimento) inviato il 7.7.1980 dal detenuto al proprio avvocato e le dichiarazioni testimoniali rese infine dall'Avv. Tosello, sono le fonti più genuine ed attendibili sul contenuto delle dichiarazioni rese il 10.7.1980.
La corte d'Assise d'Appello di Bologna, nel momento in cui ha ritenuto di voler sottoporre ad accurata analisi e verifica le dichiarazioni rese nel luglio 1980 dal detenuto Vettore Presilio, per controllare se fosse esatta la conclusione tratta da tutte le persone che fino a quel momento si sono dovute occupare di loro (dal Dott. Tamburino, all'Avv. Tosello, al P.M., al G.I. alle parti del presente procedimento ed infine alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna), in base alla quale si è pacificamente ritenuto che verso la fine del mese di giugno '80 il detenuto Vettore Presilio era venuto a conoscenza di un preannuncio di strage, ha totalmente omesso di valutare le predette fonti di più affidabile conoscenza di quei fatti, ma ha preferito fare esclusivo riferimento solo ad una successiva dichiarazione resa l'11.8.1980 ai P.M. Nunziata e Dardani, dalla quale ha tratto la convinzione che fino ad ora si sono tutti sbagliati, perché in realtà il Vettore Presilio, quando parlava di un attentato che avrebbe preceduto quello in programma per il mese di settembre contro il Dott. Stiz, intendeva pur sempre riferirsi ad un attentato ad una persona e non già ad un attentato indiscriminato.
Se così è — soggiunge il giudice di II grado — il riferimento alla strage del 2 agosto da parte del detenuto Vettore Presilio è errato in radice, più ancora che arbitrario.
La motivazione con la quale si è inteso distruggere l'importante dato probatorio che si ricava dalla vicenda Vettore è però non solo palesemente illegittima, per essersi omessa ogni considerazione in ordine alle più attendibili, univoche e rilevanti ulteriori fonti di conoscenza dei fatti del 10.7.1980, ma è anche il frutto di uno spaventoso travisamento dei fatti.
Non è infatti affatto vero che Vettore Presilio nell'esame dell'11.8.1980 abbia affermato che l'attentato che doveva precedere quello al giudice Stiz era pure sempre di tipo individuale, da rivolgersi contro un singolo bersaglio.
Il giudice di II grado si è così espresso: "... le parole utilizzate in quella circostanza richiamano, nel loro significato ultimo, ad un fatto di terrorismo diretto pur sempre contro un soggetto o un bersaglio determinato, sia pure di rilievo tale da suscitare enorme clamore (v. pag. 294).
Il giudice di II grado non si è infatti accorto che quell'altro attentato di tipo individuale che doveva precedere quello al dott. Stiz, di cui effettivamente parla il Vettore nell'esame dell'11.8.1980, è del tutto diverso da quello assai più grave che doveva accadere nella prima settimana di agosto; ed anzi, più precisamente, Vettore ha inteso evidenziare questi due attentati di tipo individuale per contrapporli a quello, assai più grave e diverso anche "nel tipo", che era stato programmato per la prima settimana di agosto.
Val la pena di riportare la trascrizione della dichiarazione resa l'11.8.1980 da Vettore Presilio al P.M. di Bologna (da Vol. X/A—1 cart. 30 aff. 20).
Vettore dopo aver ribadito e chiarito che la fonte di quanto riferito era il neofascista veneto Rinani, con lui detenuto nel carcere di Padova in quel periodo, riporta le parole di questo ultimo "(anche) se mi tengono dentro... ne succederà(nno) di belle... ne sentiremo di belle e senz'altro Stiz non riuscirà a sentire la sentenza dell'ergastolo... insomma si è riferito a Freda (n.d.r. si riferisce al processo di Catanzaro per la strage di Piazza Fontana) ecco e "vedrai che la prima settimana di agosto tutta l'opinione pubblica mondiale, italiana e mondiale ne parlerà".
P.M. "Ma in che senso ne parlerà? "Non del Stiz?"
Vettore "Prima di Stiz".
P.M. "Poi! di un altro...".
Vettore "Però prima di Stiz c'era un esponente padovano (di) Questo esponente padovano non so se lui sapesse il nome o non ha voluto dirmelo".
P.M. "Che doveva essere ucciso".
Vettore "O ferito, o ucciso".
P.M. "Ho capito.
Vettore "poi è saltato fuori con Stiz, la macchina, le divise e particolari che io non avrei dato neanche al più confidente dei confidenti, sono già pazzo io a confidarmi con voi. Mi sto giocando il 70% della mia vita... comunque poi è saltato fuori che la prima settimana di agosto...".
P.M. "Che sarebbe avvenuto la prima settimana di agosto? uno dei due omicidi? Stiz o quella persona?.
Vettore "... un altro fatto".
La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha evidentemente equivocato e non si è accorta che quell'altro attentato "individuale", che pure era previsto prima di quello al magistrato Stiz e che doveva attingere un personaggio di Padova era diverso da quello che aveva maggiormente allarmato e preoccupato il Vettore.
Ancor più grave e meno giustificabile è l'errore in cui è caduto il giudice dell'appello, in quanto non si è neppure avveduto che era stata addirittura cura del P.M. interrogante di approfondire e chiarire se questi tre attentati (al dott. Stiz, all'esponente padovano e quello che doveva accadere la prima settimana di agosto) fossero o meno dello stesso tipo.
È ben vero che la risposta fornita dal Vettore all'espressa domanda del P.M. non è, al pari di altri brani delle dichiarazioni cosi come sono registrate, comprensibile e non è stata neppure compresa dal personale tecnico che ha effettuato la trascrizione del nastro, ma del tutto chiara ed univoca è la sottolineatura conclusiva che, nell'immediatezza della risposta di Vettore, compie il P.M.
P.M. "io chiedo questo: quando ha fatto riferimento ad un episodio che sarebbe accaduto la prima settimana di agosto, si riferiva ad un attentato oppure si riferiva... (parole non comprese)".
Vettore "Un attentato".
P.M. "Un attentato. Ecco. A una persona?".
Vettore "(parole incomprensibili) matematicamente".
P.M. "Era un fatto diverso quindi dall'attentato a Stiz e a quell'esponente padovano. Lei così l'ha percepito?".
Vettore'"Io così l'ho percepito".
Palese è, in altri termini, l'incredibile travisamento del fatto, che ha indotto il giudice dell'appello a "sbarazzarsi" pregiudizialmente del dato probatorio che proviene da Vettore Presilio, le cui dichiarazioni, giova sottolinearlo, hanno sortito una serie di riscontri addirittura impressionanti, come già bene valorizzato dal G.I. nell'ordinanza di rinvio a giudizio (cfr. pag. 284 e segg.) e dalla Corte di I grado.
Sconcertante è poi anche il modo, per così dire criptico, con il quale il giudice di II grado pare essersi preoccupato di porsi al riparo delle preventivabili e certamente preventivate critiche che il suo sconvolgente operato avrebbe provocato. Si è infatti affermato che a tale innovativo risultato egli era pervenuto a seguito di "attenta rilettura e del riascolto del brano di conversazione registrato (Vettore interrogato e sollecitato dal P.M.) che gli aveva consentito di comprendere il "significato ultimo" delle dichiarazioni del Vettore.
La semplice effettiva "rilettura" smentisce clamorosamente il giudice dell'appello e bolla come stravagante, gratuita e soprattutto non vera la sua "interpretazione".
In ogni caso, non solo ragioni "estetiche", ma anche e soprattutto l'obbligo che incombe di rendere intellegibile con adeguata motivazione il ragionamento seguito e le conclusioni tratte, imponeva al giudice dell'appello, nel momento in cui, per la prima volta, dopo oltre dieci anni di indagini, di studi, di analisi effettuati da più parti con il massimo grado di impegno e capacità, riteneva di dover affermare che fino a quel momento erano tutti caduti in errore e che la progettualità terroristica anticipata, con agghiacciante precisione, da Roberto Rinani a Vettore Presilio escludeva o comunque non prevedeva l'attentato stragista (di talché solo il gioco delle fortuite coincidenze aveva fatto ritenere che il gravissimo attentato programmato per la prima settimana di agosto potesse identificarsi con la strage del 2 agosto 1980), l'obbligo di una puntuale e precisa motivazione.
Prima ancora che illegittimo, è anche offensivo distruggere il lavoro compiuto con anni di lavoro e mortificare l'impegno da molti profuso per la ricerca della verità, con un "sberleffo motivazionale" del tipo: "dopo aver ben letto e riascoltato, io e solo io ho compreso il significato ultimo di ciò che il testimone voleva dire".
Ma se il "brano di conversazione" genericamente richiamato in sentenza è quello sopra riportato, se il significato letterale delle espressioni del testimone non consente affatto la stravagante conclusione tratta dal giudice di II grado, costui doveva evidenziare con chiarezza, il fatto storico ovvero il dato fattuale che, sfuggito all'attenzione di tutti, gli consentiva una innovativa conclusione e non già rifugiarsi in un'affermazione generica, che per essere condivisa presuppone un "atto di fede".
Quanto più innovativa ed importante è la diversa valutazone che il giudice d'appello può effettuare su di un dato di prova, tanto maggiore è il suo onere di motivazione al riguardo, che nel caso di specie non può certo ritenersi soddisfatto dalle genetiche assicurazioni (per di più clamorosamente smentite dagli atti) circa l'attenzione con la quale si sarebbe dedicato all'esame di un determinato atto, che gli avrebbe consentito di penetrare nel suo "significato ultimo", senza null'altro di specifico e controllabile, aggiungere, ed addurre al riguardo.
Di più ancora, l'"originale" interpretazione data alle dichiarazioni dell'11.8.1980 di Vettore Presilio non solo non è sorretta da adeguata motivazione, non solo è smentita dal tenore letterale delle espressioni usate, non solo è contraddistinta da altre fonti di prova assai qualificate (relazione del Dott. Tamburino e deposizione dell'Avv. Tosello), ma è anche contrastata da ulteriori dichiarazioni rese dal medesimo teste, (ovviamente) ignorate dalla Corte d'Assise d'Appello.
Così, ad esempio, nel verbale di dichiarazioni del 6 agosto 1980 (le prime rese ai magistrati di Bologna, loc. cit. aff. 2 segg.) si legge "il compagno di detenzione (n.d.r. Roberto Rinani) nel corso di quel mese (n.d.r. giugno 1980) gli fece la proposta di partecipare ad un attentato contro il giudice Stiz... e lo informò che prima di settembre e prima dell'attentato a Stiz, vi sarebbe stato altro attentato di tali proporzioni per cui ne avrebbe parlato la prima pagina di tutti i giornali del mondo. Precisava che quest'ultimo attentato... si sarebbe verificato nella prima settimana di agosto".
Queste dichiarazioni sono poi state ulteriormente confermate il successivo giorno 8.8.1980 al medesimo P.M. di Bologna (cfr. verbale 8.8.1980, loc. aff. 9 e segg.) nel corso di un'ampia deposizione nella quale il Vettore ha confessato il ruolo da egli rivestito nel passato nell'area dell'eversione neofascista veneta ed ha, in particolare, riferito significative circostanze su Massimiliano Fachini e sul ruolo di esperto di esplosivi.
* * *
La conclusione che in merito alle dichiarazioni rese da questo testimone ha tratto il giudice di II grado e cioè che "la testimonianza del Vettore non può essere utilizzata per attirare Fachini nell'orbita di un'area che pensava ad attentati indiscriminati, come quella romana" (cfr. sent. pag. 295) è pertanto censurabile per la nullità che affligge la sua motivazione, sotto i plurimi aspetti sopra illustrati.
Fin da ora si deve inoltre sottolineare un altro dato probatorio che emerge dal dichiarato di questo testimone, che è anche estremamente significativo della gravità degli errori (che paiono addirittura meditati e — straordinariamente — conseguenzialmente rispondenti alle illegittimità che li hanno resi possibili), con i quali si è "costruita" l'assoluzione degli imputati, rappresentato dal riferimento tutt'altro che generico e confuso all'attentato al magistrato di Treviso (Dott. Stiz) che era stato programmato dal gruppo di Rinani e Fachini per il mese di settembre 1980.
Il riferimento a questo attentato (di cui il Vettore riferisce particolari significativi quali la data, l'uso di un'autovettura truccata da gazzella dell'Arma, da parte di terroristi in divisa da Carabinieri) ha trovato una serie impressionante di positivi riscontri sia nell'ambiente veneto che in quello romano, talché può senz'altro affermarsi che il comune progetto di attentato alla vita del magistrato veneto (che per primo si era occupato della pista veneta per la responsabilità della strage di Piazza Fontana) è l'ulteriore comprova del legame esistente in quel momento tra il gruppo di Fachini — Rinani — Raho (il quale aveva effettuato i pedinamenti al Dott. Stiz!) e Melioli e quello romano di Fioravanti. Mambro, Signorelli ed altri.
La separazione — distinzione tra le diverse progettualità terroristiche di questi due poli dell'eversione neofascista dell'epoca è quindi (come si dirà in seguito) l'ulteriore arbitrario risultato — affermazione che la Corte d'Assise d'Appello si è vista costretta a dover pretestuosamente, ma necessariamente perseguire, nell'opera edificatoria del suo incredibile manufatto assolutorio.
1.10.2 — I documenti provenienti da Amos Spiazzi e le sue dichiarazioni.
Proseguendo nell'intento demolitorio delle risultanze di prova che riconducono all'eversione neofascista romano — veneta la progettualità stragista in atto alla data del 2.8.1980, secondo le straordinarie "anticipazioni" oggettivamente accertate in epoca immediatamente antecedente la strage, il giudice di II grado si è occupato della vicenda che vede per protagonista il teste Amos Spiazzi (cfr. sent. p. 298 e segg.).
Le circostanze rivelate da questo testimone e soprattutto quelle che, nonostante l'atteggiamento di chiusura omertosa del Col. Spiazzi, è stato possibile accertare secondo l'oggettiva (perché documentale) rilevanza dei mezzi di conoscenza, sono state palesemente stravolte dal giudice di II grado che non è più stato in grado di governare la confusione con la quale ha dimostrato di non aver neppure esaminato fatti diversi ed assolutamente distinti, tant'è che giunge ad affermare che in un determinato rapporto confluirebbero dati che sono influenzati da alcuni avvenimenti che erano nel frattempo intervenuti, quali l'omicidio del magistrato Mario Amato e la strage alla stazione di Bologna.
Senonché l'"attento" giudice di II grado non si è avveduto che quel rapporto è stato redatto il 28.7.1980, sulla base di dati raccolti il precedente giorno 17, di talché è quanto meno "bizzarro" ritenere che quei dati possano essere stati influenzati dalle conseguenze della strage alla stazione di Bologna. Di più ancora le osservazioni della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, oltre ad essere confuse, sono negativamente influenzate dalle illegittime motivazioni con le quali ha inteso rendere a sé stessa dubbio ciò che era ed è processualmente certo. Tale è il dato probatorio rappresentato dall'omicidio Mangiameli (v. quanto più sopra illustrato sub 1.6) e l'incapacità di comprendere i comportamenti terroristici alla luce delle conseguenze repressive che si sono abbattute sull'intero movimento (v. quanto più sopra osservato sub 1.5 e sub 1.7.14).
Lo stravolgimento dei dati processuali e la confusione degli avvenimenti compiuta dal giudice di II grado, obbliga ad un preliminare impegno di chiarimento dell'intera vicenda che ruota attorno al Col. Spiazzi e che, ad un certo punto, verrà ad attestare che Francesco Mangiameli nel luglio 1980, a Roma, aveva anticipato la campagna stragista varata dal movimento nazional — rivoluzionario.
È innanzitutto da sottolineare, a testimonianza dell'opera di inaudita e grave copertura di cui ha beneficiato da parte dei Servizi Segreti "deviati" il terrorismo neofascista ed in particolare Valerio Fioravanti ed il suo gruppo, che ancorché importanti dati relativi sia alla strage alla Stazione di Bologna, sia all'omicidio del Dott. Mario Amato, che all'omicidio di Francesco Mangiameli fossero stati acquisiti dai Servizi Segreti fin dal 1980, il relativo rapporto sia stato accuratamente celato alle varie autorità giudiziarie interessate e sia venuto alla luce solo alla fine del 1983, a seguito di un infortunio occorso al Col. Spiazzi, che pure tutto ha fatto per tenerlo nascosto e per minimizzare la rilevanza.
a) Nella primavera del 1983 l'A.G., che indagava in ordine ad un traffico di armi che vedeva implicati alcuni personaggi sospettati di far parte dell'eversione neofascista, intercettava sull'utenza telefonica di uno di costoro una conversazione che impegnava all'altro capo del telefono il Col. Amos Spiazzi. Dal tenore del colloquio si ricavava l'ammissione da parte di questo ultimo di aver ricettato una pistola ed alcune munizioni. Emessi di conseguenza il provvedimento di cattura e di perquisizione domiciliare, il Col. Spiazzi veniva tratto in arresto; presso il suo domicilio si rinveniva un inquietante appunto dattiloscritto di 3 pagine (cfr. Esami testimoniali acquisiti ex art. 165 bis c.p.c., aff. 13 e segg. in Vol. X/A—5 cart. 232/bis) che iniziava con le parole "Il dott. Prati...", dal quale si evinceva come detto "Dott. Prati" fosse un collaboratore dei Servizi Segreti (con i quali operava per il tramite di un funzionario avente come nome di battaglia "Dott. Baroni") che era giunto ad un momento critico del suo rapporto.
In maniera particolare l'attenzione degli inquirenti veniva attratta dalla seguente annotazione "Ultimo piacere. La situazione è tragica ci sono le morti di Amato e dei giudici di Bologna. I NAR sembrano preparare altre morti. Non si sa bene chi sia l'ideatore di un nuovo massacro se un certo Chicco (Parlotti) o Ciccio (Mangiameli insospettabile). Se v'è un VERO pericolo bisogna andare. Il Dottore appura che Ciccio è un agente di Delle Chiaie, provocatore, che ha mandato in galera per conto della polizia dei malavitosi (affermazioni concordi di R.G. e T.). La destra sospetta anche che la strage che egli progetta (uccisione di un magistrato con scorta (picchetto) completa di CC) sia a conoscenza della polizia o SISDE. II Dottore si impegna a far sapere se vi è sospetto di accordo. Riferito. La notizia viene considerata interessante ma si punta su Chicco e non su Ciccio per ragioni oscure. Data la importanza della notizia il dottore insiste presso il CSS perché si faccia qualche cosa. Data l'inerzia assoluta vi è la certezza che anche il CSS protegga Mangiameli che è quindi provocatore o che non credano alla notizia (si insiste sull'assurdità e l'insospettabilità). Allora il Dottore propaga la notizia con intervista per: avvisare la destra che il protetto provocatore è il Ciccio e non il Chicco; perché desista dall'iniziativa vistosi scoperto o qualcuno lo fermi.
Interviene invece la mala che attraverso l'ulteriore conferma lo ferma per sempre. A questo punto si spera che tutto sia finito. È quasi scaduto un anno".
b) Potendosi seriamente ritenere sulla scorta dell'appunto, che il "Dottor Prati" avesse svolto un ruolo di collaboratore con i servizi segreti con riferimento alla strage di Bologna ("ci sono i morti di Bologna") e che aveva a tal fine raccolto utili notizie su Francesco Mangiameli, il quale però era stato "protetto" dai superiori del "Dott. Prati", fino a costringere quest'ultimo ad "un'intervista" per fermare il gruppo dei medesimi Mangiameli e bloccare così la pericolosissima progettualità terroristica che stava perseguendo ("perché desista dall'iniziativa vistosi scoperto"), ed apparendo, infine, verosimile che l'appunto medesimo contenesse flashes biografici del recente passato del medesimo Amos Spiazzi, identifìcabile in tutto nel "Dott. Prati", l'A.G. di Bologna che indagava sulla strage del 2.8.1980 chiedeva ai direttori dei Servizi Segreti, che dopo lo scandalo seguito alla pubblicazione della lista rinvenuta a Castiglion Fibocchi, erano stati completamente rinnovati nei vertici, di far sapere se il Col. Amos Spiazzi fosse stato nel passato un loro collaboratore e se in tale veste avesse fornito notizie sulla strage di Bologna e su Francesco Mangiameli, ucciso l'11.9.1980 da Valerio Fioravanti, Francesca Mambro ed altri.
Il SISDE ammetteva quindi che fino a pochi giorni prima, e cioè fino al momento dell'arresto appena avvenuto, il Col. Spiazzi aveva svolto funzioni di collaboratore del Centro di Bolzano, che aveva competenza anche per il Veneto, ove era in contatto con un funzionario (Benfari) avente nome di copertura "Baroni".
Aggiungeva il nuovo direttore del SISDE che lo Spiazzi, nella sua veste di collaboratore, verso metà luglio 1980 si era recato in missione a Roma ove aveva attinto alcune notizie che erano state oggetto del rapporto 28 luglio 1980, n. 1888/2765—2 di prot., che era pervenuto alla Direzione di Roma il 31.7.1980, data certa perché comprovata dal protocollo d'arrivo e dall'appunto manoscritto apposto in calce dal gen. Grassini, all'epoca direttore del Servizio. Si trasmetteva, quindi, copia del rapporto in questione (cfr. vol. III bis — Rapp. Giud. A cart. 132/ bis aff. 11 e segg.). In esso si legge:
1) Stefano Delle Chiaie che aveva stabili rapporti di lavoro con i Servizi Informativi di Spagna, Argentina, Cile e Portogallo, aveva concorso alla nascita dello spontaneismo armato ed in particolare dei NAR, le cui azioni stavano peraltro diventando sempre più caotiche e difficilmente controllabili.
2) A tal fine il Delle Chiaie si stava da ultimo avvalendo della collaborazione di certo "Ciccio", di cui veniva fornita una sufficiente chiara descrizione fìsica e politica. Detto Ciccio disponeva di ingenti mezzi finanziari, inviatigli da Delle Chiaie, al fine "di coordinare l'attività terroristica dei quattro gruppi NAR che, al momento, agiscono ed operano autonomamente in Roma, con iniziative individuali, spesso in contrasto tra loro" (n.d.r. la sottolineatura è contenuta nel rapporto).
3) la fonte (n.d.r. e cioè lo Spiazzi) il 17.8.1980 si era incontrato a Roma con il "Ciccio", tramite i buoni uffici della "nota Racaniello Giuliana" che gli aveva procurato l'incontro, ed in esito al colloquio la fonte aveva appreso:
— che i NAR stavano dando corso ad un'attività terroristica posta in essere, sostanzialmente, da quattro gruppi, che operavano con difficoltà di coordinamento;
— che Ciccio era stato pertanto incaricato da Stefano Delle Chiaie di coordinare l'attività militare dello spontaneismo armato praticato dai NAR e di "reperire armi" (ed esplosivo) ad ogni costo, acquistandole (senza limiti di prezzo) ovvero procurandole in altro modo (rapine, furti, ecc);
— che ad uccidere il Dott. Mario Amato il 23 giugno 1980 era stato uno dei gruppi dei NAR, dopo che l'omicidio era stato deciso dai responsabili dei quattro gruppi "durante una cena" comune;
— che nell'ambito dei gruppi dei NAR, sui quali Ciccio stava esercitando le sue funzioni di controllo e di coordinamento, si era maturato il progetto "di procedere, dopo il periodo estivo, all'eliminazione fisica di altro magistrato".
c) In maniera a dir poco sorprendente si accertava inoltre che sull'"Espresso" del 24 agosto 1980 (reperibile nelle edicole fin dal 17 agosto) era apparsa un'intervista rilasciata dal Col. Amos Spiazzi al giornalista Giuseppe Nicotri con il titolo "Neri, Rossi e Travestiti" nella quale lo Spiazzi aveva affermato:
— che i NAR stavano coordinandosi ed organizzandosi in maniera unitaria grazie al lavoro svolto da tale "Ciccio".
Del resto anche Stefano Delle Chiaie era personalmente interessato a quest'opera di unificazione dello spontaneismo armato, tant'è che era più volte rientrato clandestinamente in Italia per questo progetto (aggiungeva in particolare lo Spiazzi con evidente cognizione di causa) "un superlatitante come lui deve essere ben protetto anche da certi apparati statali se può permettersi di girare a piacimento per l'Italia dove è ricercato per strage";
Il rapporto SISDE del 28 luglio 1980 e l'intervista concessa il 5 agosto 1980 da Amos Spiazza al giornalista Nicotri sono, oggettivamente, strettamente collegati tra di loro, così come è attestato nell'appunto "Dott. Prati".
È inoltre certo che Francesco Mangiameli appena letta l'intervista si riconoscerà immediatamente, come dichiarato dalla moglie e dagli amici, nel "Ciccio" di cui parlava Amos Spiazzi e sarà preso da grande preoccupazione.
Ma non solo Mangiameli riconoscerà se stesso in colui che il Col. Spiazzi aveva indicato come il "Ciccio", verosimile responsabile della strage del 2 agosto 1980, ma tutto l'ambiente dell'eversione neofascista non avrà alcun dubbio al proposito ed interpreterà addirittura l'intervista come un messaggio di morte emesso dai Servizi Segreti a carico di Francesco Mangiameli.
Non è suggestivo notare come il "messaggio" verrà in effetti raccolto da Valerio Fioravanti che l'11 settembre 1980 ucciderà l'amico "Ciccio" e ne occulterà il cadavere in un laghetto.
d) A dimostrazione, ancora una volta documentale, di come tutto l'ambiente neofascista avesse perfettamente compreso, se non altro, chi era quel "Ciccio" che, secondo Amos Spiazzi, si era reso responsabile della strage del 2 agosto 1980, v'è il volantino distribuito da Terza Posizione (i cui leaders, Fiore ed Adinolfì, dovevano seguire la stessa sorte di Mangiameli, secondo le intenzioni omicide di Valerio Fioravanti) all'indomani (13 settembre 1980) del ritrovamento del cadavere di Mangiameli:
"Roma. 11 settembre 1980: ennesimo delitto di Stato, vittima è il Prof. CICCIO MANGIAMELI, dirigente di "TERZA POSIZIONE"...
.........
3) Ma forse il momento di migliore apertura con la giustizia lo Spiazzi lo realizza il 20 maggio 1983 allorché il G.I. dottor Grassi (loc. cit., aff. 33 — 34) ammette:
II mio appunto "il dottor Prati" contiene effettivamente dei riferimenti alla strage di Bologna, come più volte l'Ufficio mi ha fatto rilevare. Sino ad ora ho risposto in modo incompleto sul punto, in quanto il mio difensore Avv. Bezicheri mi aveva raccomandato di affermare che quell'appunto non si riferiva a Bologna in quanto, così facendo, non vi sarebbe stato alcun nesso tra la mia posizione processuale ed il Tribunale di Bologna. Ciò evidentemente in sintonia con il ricorso in cassazione per incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna. Si dà atto che l'ultima parte di questo verbale è stata dettata personalmente dall'imputato su autorizzazione del G.I. Non è dunque vero quanto affermo a foglio 3 di questo interrogatorio, ove dico che non metto in alcun modo in relazione la strage di Bologna con le notizie apprese durante il viaggio a Roma.
A d.r. "l'intervista all'Espresso del 5 agosto 1980 la rilasciai, oltre che per prevenire azioni future, anche ritenendo che la strage di Bologna fosse stata eseguita proprio nell'ambito di quei progetti dei quali si era parlato a Roma e che avevo riferito al Baroni.
Ero spaventato dall'inerzia delle Forze dell'Ordine e dei Servizi e mi domandavo come mai non erano state arrestate quelle persone sulle quali esistevano così pesanti indizi. Naturalmente con l'intervista non potevo denunciare tutto questo apertamente: mi sarei esposto ad un rischio tremendo; ritenni tuttavia di dover fare il possibile perché Mangiameli fosse fermato". Preciso dunque che dopo la mia indagine romana, confermai al Baroni la pericolosità dei NAR e del Ciccio e confermai altresì che vi era un imminente pericolo di gravi attentati terroristici con le armi e gli esplosivi che il Mangiameli si stava procurando...".
Può quindi in sintesi concludersi come lo Spiazzi per così dire "documentale", sia del tutto conforme e chiaramente univoco: il documento "Dottor Prati", il rapporto SISDE 28 luglio 1980 e l'intervista al giornalista Nicotri che compare sull'Espresso del 24 agosto 1980, sono tra di loro sovrapponibili e si integrano perfettamente con le parziali ammissioni dello Spiazzi "testimoniale" sopra ricordate.
Di straordinario rilievo è poi il fatto che notizie tanto importanti e rilevanti a più fini investigativi (si pensi alle notizie riguardanti l'uccisione del Dott. Mario Amato, avvenuta appena un mese prima), come quelle contenute nel rapporto 28 luglio 1980, saranno tenute nascoste dai Servizi Segreti e mai, comunicate alle competenti A.G., come era preciso obbligo imposto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, alle quali saranno accuratamente sottratte fino al settembre 1983 allorché, dopo l'arresto di Spiazzi ed il sequestro del dattiloscritto "il dottor Prati", si ritenne di poterne rendere edotta l'A.G. che aveva arrestato il collaboratore che aveva accertato i fatti oggetto del rapporto 28 luglio 1980.
La gravità del comportamento del SISDE è di tutta evidenza se si tiene conto che quel rapporto del luglio 1980, che è di straordinaria (e quindi pericolosissima) importanza per le indagini relative alla strage del 2 agosto 1980, contiene (in ogni caso) notizie assai importanti su "Ciccio" Mangiameli, il quale, come riportato nel rapporto medesimo si era incontrato il 17 luglio 1980 con il collaboratore SISDE che l'aveva contattato a Roma.
Questo stesso collaboratore — era perfettamente noto al Servizio d'appartenenza — aveva poi rilasciato un'intervista assai compromettente per Ciccio "Mangiameli" che subito dopo era stato ucciso.
Quel rapporto 28 luglio 1980 verrà, in altri termini, negato anche all'A.G. che indagava sull'omicidio di Francesco Mangiameli, anche dopo che Terza Posizione aveva diffuso quel volantino sopra illustrato che, senza mezzi termini, accusava Amos Spiazzi, ma anche e soprattutto i Servizi Segreti, di aver commissionato l'omicidio di Francesco Mangiameli per coprire la responsabilità della strage del 2 agosto ("l'86a vittima della strage alla stazione di Bologna").
Il SISDE, cosi gravemente accusato non solo nulla farà per fare chiarezza sulle responsabilità (eventuali) del suo collaboratore Amos Spiazzi, non solo negherà le importanti notizie in suo possesso all'A.G. che in quel momento era in una fase assai delicata ed importante delle indagini, con ciò violando l'obbligo imposto dalla legge n. 801/1977, ma addirittura continuerà a tenere a libro paga il col. Amos Spiazzi sino alla primavera 1983, allorché si verificò quell'infortunio che ne provocò l'arresto.
In altri termini e sotto altro angolo di visuale, pur di tenere nascosta l'anticipazione della strage del 2 agosto 1980, il SISDE preferirà tacere, accettando anche il "disonore" che gli arrecava l'offesa con la quale Terza Posizione l'aveva accusato di aver commissionato l'omicidio Mangiameli, e seguendo con preoccupata apprensione le indagini che l'A.G. romana stava compiendo su questo omicidio, giungendo al punto di pretendere dal Col. Spiazzi una completa relazione (il giorno stesso della audizione) sul contenuto delle dichiarazioni che aveva reso al P. M. di Roma (Dott. Summa) che, dopo la diffusione del volantino di Terza Posizione, l'aveva subito convocato per sentirlo quale testimone (cfr. relazione in atti).
Il direttore dell'epoca del centro SISDE di Bolzano, Dott. Salerno, presso il quale dipendeva lo Spiazzi, nel corso della testimonianza resa al dibattito di I grado, di fronte alle domande con le quali gli è stato reiteramente chiesto la spiegazione di come tutto ciò sia stato possibile, ha con chiarezza affermato che ogni decisione al riguardo era stata espressamente presa dal direttore del Servizio, Gen. Grassini. al quale solo, del resto, la legge n. 801/77 imponeva l'obbligo di rapporto all'A.G.
Ancorché in circostanza si direttamente più rilevante per le valutazioni che si impongono in ordine al delitto di associazione eversiva, è da sottolineare come in quello stesso momento in cui si sarebbe dovuto far pervenire all'A.G. bolognese le notizie attinte dal col. Spiazzi ancor prima che la strage fosse compiuta, il SISDE nella persona del suo direttore, Gen. Grassini, e del suo vice, Elio Cioppa (entrambi risultati iscritti alla loggia massonica P2) aveva appena ricevuto l'ordine di Licio Gelli di far battere all'autorità giudiziaria bolognese che, indagando sulla strage del 2 agosto 1980, aveva emesso già in data 28 agosto degli ordini di cattura che aveva falcidiato non già solo le vittime predestinate (i ragazzini di Terza Posizione), ma, in maniera drammaticamente pericolosa, gli stessi vertici del movimento nazionalrivoluzionario, una depistante "pista internazionale".
1.10.3 — L'attentato al "magistrato veneto", progetto comune del gruppo romano — veneto. Le rivelazioni di Vettore Presilio e gli accertamenti di Spiazzi; i riscontri. L'omesso esame del giudice di II grado.
Il rapporto 28 luglio 1980 non contiene solo accertamenti che si integrano perfettamente con l'intervista del 5 agosto 1980 e che a chiare lettere vengono a comprovare come la strategia di unificazione dello spontaneismo armato prevedesse imminenti attentati di grande pericolosità (tale è la sola conclusione che è lecito trarre dalla segnalata "incetta" di armi ed esplosivi, con ogni mezzo ed a qualsiasi costo, di cui si stava dando carico Francesco Mangiameli).
Spiazzi nel rapporto di luglio 1980 riferisce anche di aver potuto accertare nel corso della trasferta romana come i giovani dei N.A.R., controllati da "Ciccio" Mangiameli, che già avevano ucciso il sostituto della Repubblica di Roma, Dott. Mario Amato, avevano progettato l'uccisione di "altro magistrato", subito dopo le ferie estive.
Il gruppo N.A.R. che ha ucciso il dott. Mario Amato è, per l'appunto, quello di Valerio Fioravanti, che proprio a partire dagli inizi del 1980 si era posto in stabile collegamento operativo con "Ciccio" Mangiameli, instaurando rapporti che, dopo essersi sempre più intensificati nel corso di quei mesi, si sono improvvisamente troncati il 9 settembre 1980 con l'uccisione dell'amico da parte di Fioravanti e Mambro.
Costoro, non certo per dedicarsi ad oziose ferie, erano stati "ospiti" della casa di Mangiameli per tutta la seconda metà del mese di luglio, fino a quando si allontanarono da Palermo in maniera incredibilmente misteriosa (non è stato mai possibile accertare nulla a tal proposito, mentre non può non destar perplessità il fatto che i due il giorno 30 luglio si erano fatti accompagnare in macchina dai coniugi Mangiameli verso Punta Raisi, facendosi peraltro lasciare dai loro ospiti all'incrocio con la strada che porta all'aeroporto, ad oltre 7 chilometri di distanza dalla loro asserita meta; nel mentre è certo che nessun passeggero sia partito da Palermo con le false generalità indicate da Fioravanti e Mambro), dopo che sempre in quel mese era stato già allestito, ad opera del medesimo "Ciccio" Mangiameli, il covo di Taranto (ed anzi, la moglie di Mangiameli ha precisato che proprio nel momento in cui Fioravanti e Mambro erano loro ospiti in Sicilia, "Ciccio" si era dovuto allontanare lasciando da soli gli amici per andare ad allestire un covo a Taranto (è anche notevole, osservare, come la moglie di Mangiameli nel settembre 1980, fornirà ai magistrati che indagavano sull'omicidio del marito un'esatta descrizione del luogo ove quest'ultimo aveva reperito il covo.
Questo covo continuerà, nonostante ciò, ad essere frequentato da Fioravanti e camerati fino al 12 gennaio 1981 e verrà "scoperto" solo nel dicembre 1981, allorché il P.M. di Bologna, di fronte agli insuccessi degli investigatori, munito dei soli verbali delle dichiarazioni rese da alcuni "pentiti" che descrivevano i luoghi e di una piantina della zona, si recherà nella località e nel giro di "pochi minuti" identificherà la casa che Mangiameli si era procurata per la necessità del gruppo terroristico di cui faceva parte).
Il rapporto 28 luglio 1980 di Spiazzi afferma dunque che il gruppo NAR di Mangiameli e Fioravanti ha progettato l'uccisione di un altro magistrato dopo le ferie estive.
L'appunto "II dottor Prati" (ricordato sub. 1.10.2 a), che, riporta come le ulteriori fonti informative romane dello Spiazzi (tra le quali la nota Racaniello Giulia, intima di Stefano Delle Chiaie) ebbero all'epoca a confermare ciò che "Ciccio" stesso aveva già confidato allo Spiazzi medesimo, circa l'intenzione del suo gruppo di uccidere un altro magistrato, secondo un progetto che prevedeva una finta auto dei Carabinieri e divise dell'Arma, si integra perfettamente con le rivelazioni e le anticipazioni di Vettore Presilio. Costui, infatti, il 10 luglio 1980 riferì al dott. Tamburino che il progetto di omicidio del giudice Stiz, programmato dal gruppo di Massimiliano Fachini per il mese di settembre, sarebbe stato eseguito da terroristi divisati da carabinieri, che all'uopo si erano già procurati un'Alfetta da "truccare" da "gazzella".
Lo Spiazzi documentale è, in altri termini, totalmente sovrapponibile sul punto con le rivelazioni del Vettore.
Di più ancora, le dichiarazioni che su questo progetto criminale sono state rese da una notevole serie di persone, vengono univocamente a confermare come il progetto accertato da Spiazzi sia assolutamente il medesimo rivelato da Vettore e che a questo attentato lavoravano insieme il gruppo romano di Fioravanti — Mangiameli e quello veneto di Massimiliano Fachini. Di grande rilevanza sono sul punto le dichiarazioni rese da Calore, Aleandri, Marco Guerra, Cristiano Fioravanti e Napoli Gianluigi.
Queste dichiarazioni non solo valgono a fornire autonomo riscontro alle rivelazioni di Vettore Presilio da un lato, ed agli accertamenti romani di Amos Spiazzi, dall'altro, ma evidenziano anche l'unitarietà del comune progetto, le concordate modalità esecutive e lo stato — pervero avanzato — delle attività preparatorie. Di più ancora è notevole sottolineare come le fonti, assai diverse, provengano da differenti ambienti facenti capo sia al gruppo veneto del Fachini che a quello romano di Fioravanti.
Così, ad esempio, Marco Guerra è inserito nel gruppo di Egidio Giuliani che, tramite Gilberto Cavallini aveva stabilito rapporti (ed assai profìcui come si dirà in seguito) con Massimiliano Fachini, ma che pure era strettamente collegato con il gruppo NAR di Valerio Fioravanti.
Sergio Calore, che ammetterà rapine ed omicidi (omicidio Leandri del 17 dicembre 1979) con Valerio Fioravanti, era pure in stretti rapporti con Massimiliano Fachini. Del resto è la figura ed il ruolo del personaggio di Gilberto Cavallini, che da un lato è un vero e proprio "figlioccio" di Massimiliano Fachini, dal quale non si è mai distaccato (neppure negli anni successivi, quanto entrambi saranno ristretti in carcere) e d'altro era diventato un "partner" fondamentale e stabile di Valerio Fioravanti nelle imprese criminali da loro compiute nel 1980, che lega in maniera del tutto evidente i due gruppi e le comuni progettualità terrori-stiche.
Tra le molte dichiarazioni in tal senso, si ricordano le seguenti, già raccolte in sede istruttoria, che sono state puntualmente confermate in sede dibattimentale.
Sergio Calore, al G.I. di Bologna il 4 ottobre 1985 (vol. 9/A—l/ bis — Int. A — Cart. 7 aff. 38) "Sul progetto di attentato ad un magistrato nel veneto di cui ho parlato in altri atti posso precisare che... seppi da Valerio Fioravanti che... egli era stato contattato da Melioli il quale lo aveva incontrato a Roma proponendogli di compiere un attentato nei confronti di un magistrato veneto, escludo fosse Calogero, non ricordo se fosse Stiz o Palombarini".
.........
Aleandri Paolo, il 10 marzo 1985 al P.M. di Bologna (loc. cit. aff. 64) "Fachini Massimiliano mi riferì che era un suo radicato proposito quello di realizzare un attentato contro un giudice veneto che si era occupato o si stava occupando di processi contro la destra e la sinistra. Mi fece il nome di questo giudice ma in questo momento non lo ricordo (n.d.r. Aleandri dichiarerà successivamente, come pure al dibattimento, che quel nome era "straniero", forse Fais o forse, come sembrava di meglio ricordare, Stiz).
In altra occasione vidi Raho, stretto collaboratore di Fachini e seppi da lui che era in possesso di informazioni più dettagliate su questo magistrato che aveva certamente pedinato o comunque controllato".
Marco Guerra (cfr. dich. al P.M. di Roma il 13 maggio 1981) riferì di aver appreso che Massimiliano Fachini e Gilberto Cavallini avevano progettato un attentato ad un magistrato veneto.
Addirittura le modalità esecutive dell'attentato, siccome accertate da Spiazzi e rivelate da Vettore trovano riscontro nelle dichiarazioni rese da alcuni testimoni.
Aleandri Paolo (cfr. dich. al G.I. di Roma il 21 ottobre 1981 ed il 9 maggio 1983) riferì come egli stesso, dopo essersi procurate tramite Scorza Pancrazio, alcune divise da carabinieri, ebbe a consegnarle a Massimiliano Fachini che ne aveva fatto richiesta.
Cristiano Fioravanti (cfr. dich. 9 dicembre 1981) riferisce che Cavallini ed il fratello Valerio avevano occultato quelle divise da carabinieri, unitamente ad un'autovettura che era stata "truccata" da mezzo dell'Arma, presso la Carrozzeria ove, poi, venne ucciso il brigadiere Ezio Lucarelli (in quell'officina si rinvenne all'epoca di questo omicidio l'autovettura della moglie di Cavallini ed una patente di guida con false generalità di Cavallini Gilberto).
Queste dichiarazioni, che unitamente ad altre, pure convergenti ed univoche, da un lato confermano e riscontrano le informative sullo Spiazzi e del Vettore e dall'altra evidenziano la loro perfetta sovrapponibilità logica, sono state totalmente ignorate dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna.
Il giudice di II grado ha infatti esaminato (ed in maniera pure assai errata) isolatamente queste due fonti di prova; ha "occultato" i legami che le uniscono in maniera sorprendente e oggettivamente non superabile, ed è conseguenzialmente stato costretto a dover totalmente ignorare i formidabili riscontri testimoniali che hanno sortito e che consentono di acquisire non solo conferme, ma che addirittura offrono ulteriori, preziosi supporti probatori.
Ancora una volta gli errori in cui è incorso il giudice di II grado hanno procurato una serie di ulteriori guasti al giudizio e può anzi affermarsi che il complessivo quadro delle risultanze probatorie ne è uscito irrimediabilmente devastato.
I travisamenti dei fatti, le ulteriori contraddittorietà motivazionali, le vaste omissioni in cui pure successivamente incorrerà il giudice di II grado (che, ad esempio, non sarà in grado di rinvenire le prove di legami operativi tra il gruppo terroristico veneto di Massimiliano Fachini e quello romano di Fioravanti, ed ha così ritenuto di poter distruggere le risultanze probatorie delle responsabilità degli imputati per il delitto di banda armata loro contestato), ha largamente attinto ai "vuoti" che si erano precedentemente creati nel suo singolare "percorso" motivazionale, per supportare un incredibile verdetto assolutorio che, seppure potrebbe apparire rispondente agli stravolgimenti compiuti ed alle sconcertanti omissioni delle valutazioni, se solo confrontato con l'efficace sintesi del (comunque ancor più ricco) materiale di prova e con le pertinenti, congrue e logiche considerazioni, della sentenza di I grado, non può non destare sconforto ed incredulità.
Le considerazioni, in conclusione, svolte dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, per cercare di separare ciò che non è separabile, ovvero per cercare di sminuire la valenza probatoria delle informative Spiazzi e Vettore, che sono intrinsecamente straordinariamente importanti e affidabili per essere state raccolte prima della strage del 2 agosto 1980 ed anzi alla vigilia dell'attentato, danno luogo a palesi vizi di illegittimità della motivazione. A quanto finora illustrato, si aggiunge l'illogicità del ragionamento seguito per spezzare il legame rappresentato dal comune progetto d'omicidio del dott. Stiz. Ha invero affermato la Corte di II grado che il dato non sarebbe significativo perché sull'onda dell'entusiasmo e dell'emotività procurata dall'omicidio del Dott. Amato, poteva l'ambiente coltivare in maniera autonoma altri progetti di attentato contro magistrati. Si è già visto come ciò non sia accettabile perché a tale gratuita considerazione, frutto di un mero "possibilismo giuridico" (cfr. quanto osservato sub. A), si è potuto pervenire dopo esscrsi totalmente ignorate sia le prove relative alla specificità dei progetti, sia le prove relative all'unicità dell'attentato.
Di più ancora, non ci si è neppure avveduti che il progetto di omicidio del dott. Stiz era stato posto all'attenzione del groppo veneto e romano ancor prima dell'omicidio del dott. Amato.
Di più ancora non ci si è neppure accorti, che al di là di quanto accertato dallo Spiazzi e rivelato dal Vettore, ed anche confermato dalle dichiarazioni testimoniali sopraccennate (tutte convergenti nell'univoco senso evidenziato), non esiste agli atti del procedimento nulla che attesti che un qualsiasi gruppo della destra terroristica, all'epoca, si fosse posto, anche quale mera possibile ipotesi di lavoro, di poter eseguire un attentato ad un altro magistrato, diverso da quello veneto che era stato programmato per settembre.
La considerazione della Corte d'Assise d'Appello, ove non fosse — come in realtà è — un'arbitraria ed ingiustificata mera illazione (frutto di quel "possibilismo giuridico", al quale si è sovente dovuto far illegittimo ricorso per distruggere verità processualmente accertate), si sarebbe dovuta fondare su circostanze che la supportassero. Così, però, non è accaduto, né — come osservato — poteva accadere.
Di più ancora, la motivazione in contestazione è anche illogica in quanto non tiene conto che l'uccisione di un magistrato da parte del terrorismo di destra è stato evento assolutamente eccezionale.
A questo tipo di delitto il terrorismo di destra, a differenza di quello di sinistra, ha fatto ricorso solo in casi di estrema necessità. Due soli sono del resto i magistrati uccisi dai neofascisti, Vittorio Occorsio il 10.7.1976 e Mario Amato il 23.6.1980, ad entrambi non si è perdonato di svolgere con competenza ed imparzialità, e quindi in maniera inaccettabilmente pericolosa, il loro compito.
Al di fuori di questi due attentati eseguiti e di quel terzo progettato ai danni del Dott. Stiz, la destra terrorista non ha mai pensato di colpire, stando alle prove raccolte nelle mille indagini fino ad ora svolte, alcun ulteriore magistrato.
La grande significazione che riveste, pertanto, l'attentato al Dott. Stiz, siccome desumibile dall'insieme di più convergenti fonti di prova, non può andare dispersa con l'illogica (e non vera) affermazione che vorrebbe siffatto tipo di attentato rispondente ad una generale e diffusa progettualità dell'ambiente, che lo renderebbe per così dire ordinario, e comunque tutt'altro che singolare; di talché sarebbe possibile che il progetto d'attentato ad un magistrato da eseguirsi nel mese di settembre, accertato dallo Spiazzi, fosse diverso da quello programmato sempre per settembre dal gruppo di Massimiliano Fachini ai danni di un magistrato veneto, rivelato dal Vettore.
Il "dubbio", gratuitamente concepito dalla Corte d'Assise d'Appello è in realtà un illegittimo pretesto motivazionale, che trova smentita nelle risultanze di prova, che sono state (in massima parte) totalmente ignorate, o (per il residuo) completamente travisate.
È pertanto, da ritenersi che la decisione della Corte d'Assise non sia rimasta in alcun modo scalfita dall'illegittima e sconcertante motivazione addotta dal giudice dell'appello, essendo processualmente certo che le suaccennate prove testimoniali si integrano perfettamente con il rapporto 28.7.1980. frutto degli accertamenti compiuti in Roma da Amos Spiazzi, ma anche con il suo documento "II Dottor Prati", e con le anticipazioni e le rivelazioni fatte il 10.7.1980 da Vettore Presilio al giudice Tamburino di Padova, ed attestato, come incredibilmente ha omesso di valutare la Corte d'Assise d'Appello, l'esistenza nell'estate 1980 di una progettualità terroristica varata di comune accordo dall'eversione neofascista veneta e romana.
1.10.4 — La convergenza dei dati probatori — I dati in possesso dei Servizi Informativi prima della strage del 2 agosto, la loro mancata utilizzazione — La copertura del gruppo NAR di Valerio Fioravanti.
Come sopra osservato, è di notevole gravità l'apparente disinteresse mostrato dai Servizi Segreti alle segnalazioni che provenivano dal carcere di Padova, ove il Dott. Tamburino aveva fatto subito consegnare copia del messaggio scritto dal Vettore in data 7 luglio 1980 al dirigente la locale DIGOS, e dagli ambienti dello spontaneismo armato di Roma, ove Amos Spiazzi aveva svolto i suoi accertamenti nei giorni a cavallo del 17 luglio.
Le preoccupanti ed allarmanti segnalazioni dello Spiazzi non sono state in alcun modo utilizzate, nonostante l'evidente urgenza e la prospettata possibilità di agevolare l'immediato riscontro, avendo lo Spiazzi affermato di essersi incontrato personalmente con il "Ciccio". È ancora da sottolineare come queste informative non vennero mai recapitate ad organi di P.G. o ai magistrati che indagavano sulla strage, nemmeno dopo l'intervista rilasciata in agosto da Amos Spiazzi all'Espresso e neppure dopo che il G.I. di Bologna, che pure non disponeva di quegli accertamenti, che apparivano di straordinaria rilevanza ai fini istruttori, aveva emesso mandato di cattura contro Stefano Delle Chiaie per quella strage.
Tutto ciò apparve, a ragione, ad Amos Spiazzi come un singolare comportamento di oggettiva copertura di "Ciccio" Mangiameli e di ciò che egli ed il gruppo NAR nel quale era inserito, aveva progettato e stava eseguendo.
L'unica giustificazione che potrebbe in tal senso accamparsi per escludere il significato che è altrimenti necessariamente attribuibile allo sconcertante comportamento tenuto in particolare dal SISDE, ma — devesi aggiungere — anche dal SISMI, attesa la strana circolarità delle informative raccolte dall'uno o dall'altro Servizio e la singolare contiguità di azione in "anomali" casi di particolare rilevanza, nonostante la rivalità che li divideva (come si tratterà in seguito), sarebbe quella di una sorta di "impreparazione" ovvero di sottovalutazione di queste informative da parte dei competenti servizi.
L'errore professionale che potrebbe in tal senso escludere quella che oggettivamente appare una chiara ed evidente ed univoca operazione di "copertura", si sarebbe realizzato prima che accadesse la strage del 2.8.1980, allorché non si sarebbe data la dovuta importanza alle rivelazioni del Vettore ed alla gravità della situazione accertata da Amos Spiazzi. Un siffatto sbaglio, ancorché potrebbe non suonare ad onore delle capacità professionali di esperti ufficiali assai preparati e qualificati, sarebbe pur sempre logicamente possibile.
Ciò che non è però spiegabile in alcun modo è l'incredibile disinteresse mostrato dopo la consumazione della strage e, addirittura, dopo l'intervista di Spiazzi all'Espresso.
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Tiensi a sottolineare l'estrema importanza che questa difesa di parte civile attribuisce alle risultanze processuali di cui sta trattando.
La significativa gestione "preventiva" e "successiva" della strage da parte del SISDE, rappresenta infatti l'unico settore del materiale di prova che, assai sottovalutato in sede istruttoria, non ha trovato adeguata valutazione nella sentenza di I grado.
Su questa circostanza si dovrà tornare in seguito quando si tratterà del reato di associazione eversiva; ai fini del motivo d'impugnazione in esame è sufficiente evidenziare come sia del tutto certo che il comportamento tenuto in queste circostanze, soprattutto dopo l'intervista del 5.8.1980, è di oggettiva copertura di Ciccio Mangiameli e di coloro che di lì a pochi giorni saranno i suoi assassini, Francesca Mambro e Valerio Fioravanti.
Ma se le risultanze processuali valgono ad escludere che la "disattenzione" o l'incapacità professionale possano essere le cause di quell'oggettiva opera di copertura assicurata al Mangiameli, dopo che era stata consumata la strage del 2.8.1980, dette risultanze evidenziano come siffatta giustificazione non possa essere neppure accampata per il periodo di tempo che ha preceduto la strage.
È, infatti, assolutamente certo che gli ufficiali dei Servizi Informativi del nostro Stato ai primi del luglio 1980 erano già in situazione di grande allarme, in quanto i loro stessi Servizi d'appartenenza avevano accertato e segnalato il fondato pericolo che la destra neofascista si accingesse a varare una micidiale campagna stragista.
Nel corso del dibattimento di I grado, a seguito di ordinanza 16.12.1987 della Corte d'Assise di Bologna, si è acquisita tra gli altri documenti provenienti dai Servizi Informativi, anche copia della "Situazione Mensile del terrorismo — giugno 1980".
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Per il terrorismo di destra la situazione è del tutto opposta, di esso si denuncia con toni allarmanti la grave pericolosità. Queste le conclusioni; "si evidenzia, infine, la particolare pericolosità del terrorismo di destra che... può realizzare imprese terroristiche imprevedibili con alta potenzialità distruttiva e destabilizzante".
Ancora una volta le capacità professionali e le conoscenze del settore indagato che hanno consentito ai Servizi Informativi di giungere a formulare queste previsioni di prossimi attentati stragisti si sono rivelate sorprendentemente e drammaticamente esatte, e sono testimonianze della serietà dell'impegno profuso e dell'attendibilità della rete informativa di cui disponevano.
Sulla scorta di questa prova oggettiva di quali fossero le "conoscenze" dei nostri Servizi Informativi ai primi del luglio 1980 sulla pericolosità del terrorismo di destra, del quale si temeva che potesse al più presto "realizzare imprese imprevedibili con alta potenzialità distruttiva" (agghiacciante è questa previsione di una prossima strage), è possibile ritenere che le rivelazioni di Vettore Presilio o gli accertamenti di Amos Spiazzi possano essere stati sottovalutati o siano passati inosservati?
Ancora una volta la risposta non è affidata a ragionamenti critici ispirati alla logicità ovvero alla plausibilità (che pure porterebbero ad escludere una tale possibilità, per di più stridente con le alte capacità professionali dimostrate nella relazione), ma è oggettivamente documentata dalle risultanze processuali.
Nel rapporto inviato dal "Baroni", dipendente del centro SISDE di Bolzano, in data 28.7.1980 al "Signor Direttore del SISDE", dopo essersi riportati gli esiti degli accertamenti compiuti in Roma dallo Spiazzi, si esprimono le seguenti valutazioni a proposito delle notizie (cfr. doc. cit., loc. cit., aff. 17—18) "È possibile che le notizie acquisite dalla fonte siano vere. Tale ipotesi, che naturalmente può essere più compiutamente valutata da Codesta Direzione, che dispone dei necessari elementi di riscontro, appare comunque verosimile (specie per quanto concerne l'organizzazione o l'operatività dei NAR se si considera l'individualismo dei NAR lamentato da "Ciccio" e i tentativi operati da questo ultimo per riunire i quattro gruppi sotto un unico "Comando", sembrano trovare riscontro nelle valutazioni espresse ai sottopar. 1 h) e 2 e) del documento: SITUAZIONE MENSILE DEL TERRORISMO GIUGNO 1980, trasmesso con lettera nr. 1/8680 in data 11.7.1980 di Codesta Direzione (1° Divisione)".
In effetti la relazione in questione era riuscita a formulare quell'agghiacciante previsione di una prossima strage sulla scorta delle conoscenze "interne" e dopo aver analizzato ai punti 1 h) e 2 e) l'omicidio Amato ed il relativo volantino di rivendicazione dei NAR, dopo aver cioè valutato quel medesimo gruppo terroristico nel quale si riteneva che fosse inserito (come effettivamente lo era) Ciccio (Mangiameli).
Ma anche le date di questi documenti sono estremamente eloquenti:
— in data 11 luglio 1980 viene trasmessa al Centro SISDE di Bolzano la relazione sulla situazione mensile del terrorismo — giugno 1980 (la complessità delle cui valutazioni e l'ampiezza delle analisi effettuate evidenzia come la stessa sia stata redatta almeno qualche giorno prima), che segnala come possibile una prossima strage da parte del terrorismo di destra;
— il 10.7.1980 Vettore Presilio fa allarmanti e preoccupanti rivelazioni al giudice Tamburino di Padova e denuncia la possibilità che nella prima settimana di agosto la destra neofascista veneta compia un attentato di immane portata, tale "da riempire la prima pagina dei giornali di tutto il mondo";
— il 27.7.1980 il Centro SISDE di Bolzano formalmente comunica alla direzione del Servizio l'esito degli accertamenti di Amos Spiazzi, che ha constatato come i NAR, sotto la guida di tale Ciccio, da lui espressamente contattato, stanno accaparrando armi ed esplosivo in grande quantità in vista di prossime azioni.
Sulla base di queste prove oggettive è del tutto certo come non solo — quel che più conta ai fini del motivo di ricorso di cui si sta trattando — i dati probatori rappresentati dalle rivelazioni di Vettore Presilio e dagli accertamenti di Amos Spiazzi si "controllino reciprocamente" e siano perfettamente sovrapponibili, ma anche che la copertura assicurata, con la più totale e sorprendente inazione, dai Servizi Informativi al gruppo NAR di Valerio Fioravanti ed a Ciccio Mangiameli, con assoluta coscienza che con ciò si stava agevolando chi era già stato segnalato da un proprio collaboratore come possibile autore di una prossima strage, e denunciato poi dal medesimo collaboratore come responsabile della strage avvenuta il 2 agosto 1980, è un dato tanto certo del procedimento, quanto totalmente ignorato dal giudice dell'appello.
Se è poi vero che anche il giudice di primo grado non ha svolto al riguardo le valutazioni che si evidenziano come logicamente conseguenziali (v. al riguardo i motivi di impugnazione proposti da questa difesa avverso la sentenza di I grado), è altrettanto vero che per altro verso la Corte d'Assise di Bologna ha esattamente valutato quei medesimi dati di prova per fondare su di essi la verifica dell'attendibilità delle risultanze provenienti da Vettore Presilio ed Amos Spiazzi; a ciò si contrappone invece l'impressionante "deserto" motivazionale del giudice di II grado, desolante quadro dei guasti del suo singolare metodo di selezione delle prove e dell'illegittima valutazone compiuta su dati parziali, incompleti e travisati.
1.10.5.1 — La rilevanza degli elementi di prova provenienti da Mirella Robbio, Mario Guido Naldi e Leonardo Giovagnini — Illegittimità della motivazione.
Un fugace ed incongruo cenno dedica la sentenza impugnata alle dichiarazioni di Leonardo Giovagnini.
Del dichiarato di questo testimone si apprezza un "qualche interessante significato", in senso accusatorio, "ma non per le responsabilità in ordine al delitto di strage, bensì per quanto si dirà a proposito della banda armata costituita dal Fioravanti" (cfr. pag. 301 sent. imp.).
Per quel che infatti conceme la verifica del possibile raffronto tra quanto deposto dal Giovagnini e gli elementi di prova provenienti dalla fonte Spiazzi, osserva il giudice di II grado, come a suo (immotivato) avviso non sussista alcun nesso di logica sovrapponibilità, come invece ritenuto dalla Corte di I grado.
Con questa laconica ed anzi puramente assertiva motivazione (che appare anche carente, contraddittoria ed illogica), si liquidano come inutilizzabili ai fini valutativi della responsabilità degli imputati del delitto di strage le dichiarazioni del teste Giovagnini, e forse anche quelle dei testimoni Robbio Mirella e Mario Guido Naldi.
Dell'esistenza infatti di questi due testimoni v'è la sola traccia costituita dall'indicazione del loro cognome nell'intitolazione del paragrafo 5 in argomento ("Naldi, Robbio, Giovagnini", cfr. pag. 301 sent.).
Su "Robbio e Naldi", e sulle loro dichiarazioni non si esprime però alcuna valutazione: i relativi dati di prova sono stati del tutto ignorati.
Delle due l'una: o la Corte, che aveva in animo di valutare anche le dichiarazioni di questi due testimoni subito dopo quelle del Giovagnini, per mera dimenticanza, ha omesso ogni esame al riguardo; ovvero ha ritenuto che fosse sufficiente dar atto di essersi resa conto della loro esistenza per far implicitamente desumere dalla successiva mancata utilizzazione dei dati probatori da essi provenienti una motivazione di non utilizzabilità.
In entrambi i casi del tutto evidente è l'illegittimità in cui è incorso il giudice di II grado.
La parte di motivazione che si articola nel paragrafo 5 è sintomatica dell'estrema, sconcertante superficialità con la quale è stato condotto l'esame del materiale di prova e del conseguente vizio che inficia di nullità il giudizio finale.
È stata addirittura cura del giudice di II grado di "documentare" l'errore in cui è incorso nel momento in cui ha omesso qualsiasi esame in ordine a dati probatori della cui esistenza ed astratta rilevanza alla questione valutativa oggetto di motivazione, aveva egli stesso fornito espresso riconoscimento.
La totale diversità, poi, del contenuto delle dichiarazioni della Sig.ra Robbio e del giovane Naldi (quanto alle assai differenti situazioni di cui sono stati diretti spettatori), rispetto a quella del Giovagnini (che riferisce ben altre circostanze), rende palese come la (incongrua) motivazione adottata in esito alla valutazione espressa sul deposto di questi testimoni, non sia "implicitamente" estendibile agli altri due testimoni.
1.10.5.2 — L'illegittimità della motivazione addotta in merito alle dichiarazioni rese da Leonardo Giovagnini — Ulteriore conferma dei già denunciati vizi di illegittimità della motivazione addotta per l'ultimazione dei dati di prova provenienti da Amos Spiazzi.
Palesemente illogica, incongrua e gravemente carente è, come accennato, la motivazione con la quale si è ritenuto di dover escludere, per difetto di rilevanza, il dichiarato del Giovagnini dal quadro probatorio del delitto di strage.
Di questo testimone, aderente al movimento Terza Posizione, si ricorda come egli nel luglio del 1980 si incontrò a Roma con Roberto Fiore (leader, unitamente ad Adinolfì e Mangiameli di questo movimento), dal quale apprese che T.P. era diventata molto forte e che disponeva delle armi, dei mezzi e degli uomini sufficienti per compiere "azioni militari destabilizzanti", ovvero "azioni terroristiche".
Le dichiarazioni raccolte dal Giovagnini da Roberto Fiore nel luglio 1980 a Roma, sono apparse a tutti (e soprattutto al giudice di I grado) conformi all'esito degli accertamenti compiuti a Roma da Amos Spiazzi il 17 luglio 1980 e soprattutto alle dichiarazioni da questi raccolte dall'altro leader di T.P., Francesco Mangiameli.
Amos Spiazzi ebbe infatti ad accertare che Francesco Mangiameli (e quindi il suo movimento) disponeva "di ingenti mezzi finanziari"; aveva ricevuto l'incarico di "reperire armi ed esplosivo ad ogni costo", stava coordinando l'attività di tutti i gruppi NAR per porli sotto più efficace controllo che ne consentisse o agevolasse l'"unità di comando e di azione".
Il giudice dell'appello ha però fatto confusione incredibile, peraltro coerente con la totale disattenzione in precedenza mostrata verso gli scritti dell'area neofascista, ed ha ritenuto che la crescita organica di Terza Posizione ed il potenziamento di uomini e di mezzi di cui si vantava Roberto Fiore, sia in contrasto con l'agire confuso, e comunque non risoluto, dei NAR, ovvero dei giovani praticanti lo spontaneismo armato, che, a suo avviso, è desumibile dagli accertamenti di Spiazzi.
La totale confusione del ragionamento è pari solo al travisamento dei fatti.
Non v'è dubbio (cfr. sentenza emessa a carico dei NAR dalla autorità giudiziaria romana ed acquisita agli atti del processo) che l'ambiente dei giovani praticanti lo spontaneismo fosse caratterizzato dal proliferare di azioni criminali autonome, soprattutto rapine, che perseguivano il fine della "diffusione" della pratica della lotta armata e della selezione dei militanti.
Neppure è dubbio che lo "spontaneismo" non è il casuale frutto del momento politico, ma risponde ad una "tappa strategica" espressamente studiata, programmata e teorizzata dal movimento rivoluzionario che aveva anche previsto i modi ed i tempi con i quali si doveva realizzare la successiva "reductio ad unitatem" dei vari gruppuscoli, per consentire un graduale controllo e coordinamento delle varie azioni (v. scritt. teorici illustrati sub 1.7). È poi appena il caso di osservare che non è mai esistito un gruppo "NAR"; NAR è stata una sigla con la quale qualsiasi gruppuscolo poteva rivendicare le azioni militari compiute, e cioè un'etichetta messa a disposizione di chiunque.
Non è inoltre in alcun modo dubbio che altro era il movimento di Terza Posizione, o meglio il suo Nucleo Operativo, al quale era demandato il compito di svolgere azioni criminali, caratterizzato da una marcata militarizzazione dei suoi componenti, tenuti al massimo rispetto dalla "gerarchia" e delle decisioni dei capi (v. al riguardo le sentenze emesse dall'A.G. romana su T.P.), ben altro era invece la "galassia" dello spontaneismo armato.
Neppure è in alcun modo dubbio che T.P., attraverso il suo Nucleo operativo ed il "carisma" del suo capo militare, Beppe Di Mitri, già alla fine del 1979 avesse iniziato l'opera di coordinamento dei giovani spontaneisti (v. sentenze acquisite, nonché una serie notevolissima di specifiche dichiarazioni rilasciate da molti giovani di quell'ambiente, tra i quali si ricordano, Sordi, Cristiano Fioravanti, Latini, Casali, Gentile, Vaccari, Soderini, Ansaldi, Stroppiana, Izzo). A seguito dell'arresto di Di Mitri (dicembre 1979) il Nucleo Operativo di T.P. si pose in unitario collegamento operativo con il gruppo formato da Fioravanti, Cavallini e Mambro.
Colui che formalmente subentrò al Di Mitri, quale capo militare di T.P., Giorgio Vale ritenne infatti necessario far fronte alla perdita subita a seguito dell'arresto dello stimatissimo suo predecessore, affiancandosi a Valerio Fioravanti, che, quanto meno di fatto, prese il ruolo di Di Mitri.
Che non si sia trattato di autonoma iniziativa del Vale lo dimostra sia il fatto che tutta la struttura militare di T.P., e cioè tutto il suo nucleo operativo, cominciò a delinquere insieme a Valerio Fioravanti, ed insieme effettuarono rapine che servivano anche al finanziamento del Movimento Terza Posizione, sia dalla presenza nel gruppo del Fioravanti, a livello politico—dirigenziale, fin dagli inizi del 1980, di un leader di grande livello di T.P., quale Francesco Mangiameli.
Il movimento di Terza Posizione è del resto di chiara ispirazione — derivazione avanguardista e, nella prospettiva rivoluzionaria, di grande respiro, attentamente programmata nella quale si muoveva, doveva necessariamente occuparsi di venire a "coordinare" le azioni militari dell'ambiente.
Del resto che Terza Posizione sia "nata" da Avanguardia Nazionale non è solo desumibile da ciò che con dovizia di particolari hanno riferito Sergio Latini, Cristiano Fioravanti ed altri.
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A prescindere dalla matrice ideologico — organizzativa di T.P., è in ogni caso del tutto certo che il suo nucleo operativo, i suoi singoli militari (Giorgio Vale, Luigi Ciavardini e Stefano Soderini) già agli inizi del 1980 iniziarono ad operare insieme a Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini.
Con costoro non solo effettuarono rapine di notevole rilievo, ma anche efferati ed emblematici omicidi quali quello dell'agente Arnesano, nel gennaio 1980, quello di altro agente, nel maggio 1980 e soprattutto quello perpetrato il 23.6.1980 contro il Dott. Mario Amato.
Per questo omicidio sono già stati condannati con sentenza definitiva Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini e Stefano Soderini.
Per Giorgio Vale è sopravvenuta la morte del reo, mentre per Luigi Ciavardini, all'epoca minorenne, il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha emesso sentenza di condanna, confermata dalla Corte d'Appello.
È quindi palese come le dichiarazioni fatte da Fiore a Giovagnini si integrino perfettamente con quelle di Mangiameli a Spiazzi, venendo entrambe a fornire prove dell'accrescimento del livello militare di T.P. e della crescente pericolosità delle loro azioni (Valerio Fioravanti stava lavorando con loro) e della finalità di controllo della galassia NAR che con ciò T.P., ed in particolare modo Francesco Mangiameli, stava perseguendo (Valerio Fioravanti aveva conseguito all'intemo dello spontaneismo armato una posizione di prestigio e di carisma tali che lo facevano considerare come vero successore del Di Mitri).
Lungi, quindi, dal contraddirsi, i dati probatori in questione, così "stravolti", dal giudice di II grado, si presentano come del tutto convergenti e certamente rilevanti ai fini del giudizio.
In via di estrema semplificazione, l'arbitraria ed illogica confusione fatta tra realtà totalmente diverse come quelle del movimento di Terza Posizione, di cui alla dichiarazione di Giovagnini e quella dell'ambiente dei NAR, di cui ai documenti ed alle dichiarazioni di Amos Spiazzi, è motivo di illegittimità della motivazione con la quale, da un lato si è gravemente compromessa la valutazone del dato proveniente da Amos Spiazzi (v. quanto osservato sub 1.10.2, 1.10.3 e 1.10.4), e dall'altro si è ritenuto di non poter utilizzare per il giudizio sulle responsabilità per il delitto di strage, quanto proveniente dal Giovagnini.
1.10.5.3 — Gli ulteriori dati provenienti da Naldi e Robbio — Le dichiarazioni di Stefano Nicoletti, l'assoluta omogeneità dell'unitario quadro
Di Mirella Robbio e Mario Guido Naldi la Corte d'Assise d'Appello, come già osservato, si è dimenticata di effettuare qualsiasi esame.
Alla conseguente palese illegittimità che deriva alla motivazione, si aggiunge il vizio che, dalla mancata utilizzazione di questi dati di prova, riverbera i suoi effetti sul modo, necessariamente incompleto, con il quale si sono valutati i pochi dati probatori individuati e quindi esaminati, con i quali si integravano perfettamente quelli di cui si è totalmente omesso l'esame. Anche per i dati esaminati che provengono da Vettore e da Spiazzi, il ragionamento del giudice di II grado, oltre ad essere in sé marcatamente viziato, risulta inevitabilmente fuorviato dal mancato esame di elementi di prova che ai primi si collegano perfettamente, convalidandone senso e rilevanza probatoria.
Così invero Mario Guido Naidi ha dichiarato di aver appreso dai dirigenti di Terza Posizione, Fiore ed Adinolfi, che il movimento clandestino nella primavera del 1980 (coevamente alla avvenuta cooptazione di Valerio Fioravanti) stava conducendo azioni di lotta armata partico-larmente significative. Come emblematico del tipo di azioni da compiere gli era stato segnalato l'attentato perpetrato ai danni di una sezione del partito comunista dell'Esquilino, ove due giovani dei NAR avevano fatto irruzione, e mentre uno aveva esploso colpi di pistola contro le circa 50 persone presenti, l'altro aveva lanciato due bombe a mano, causando il ferimento di 25 di costoro (per l'attentato, effettivamente avvenuto come dichiarato dal Fiore al Naldi, veggasi la sentenza N.A.R. — Fuan della Corte d'Assise di Roma).
È evidente come le dichiarazioni del Naldi confermino appieno quelle del Giovagnini e come entrambe siano complementari agli accertamenti dello Spiazzi e valgano a riscontrare positivamente quanto dichiarato a quest'ultimo dal Mangiameli.
Di grande importanza, anche quale ulteriore comprova del "quadro delle conoscenze dei Servizi Informativi alla data del luglio 1980 e dal particolare modo con il quale gli organi di Polizia si erano attivati per cercare di attingere notizie volte a prevenire quegli attentati di cui pure Vettore e Spiazzi avevano loro direttamente o indirettamente riferito, e che, anche a prescindere da queste due fonti, appaiono come possibili in base alle notizie direttamente raccolte all'intemo dell'ambiente terrorista, con particolare riferimento al comportamento del gruppo che aveva già assassinato Mario Amato (cfr. relazione sulla situazione mensile del terrorismo — giugno 1980), è la dichiarazione di Mirella Robbio.
Questa testimone ha ricordato che pochi giorni prima che si verificasse la strage alla stazione di Bologna e, più esattamente una o due settimane prima, il cap. Segatel era andato a trovarla a Genova per dirle che "sapevano che la destra stava preparando qualcosa di veramente grosso", e per invitarla pertanto a cercare di riprendere i contatti con i neofascisti genovesi, già camerati del gruppo di suo marito, intimo di Paolo Signorelli, Mauro Meli (anche lui a suo tempo latitante in Spagna il quale, tra l'altro, fu colui che portò a termine la fuga all'estero presso Delle Chiaie di altro stragista, Carlo Cicuttini, che dal Veneto era stato inviato da Massimiliano Fachini a Roma presso Paolo Signorelli, il quale lo aveva quindi affidato al gruppo genovese del Meli per farlo espatriare clandestinamente, come in effetti avvenne), per cercare di raccogliere notizie al riguardo. La Robbio, che da tempo aveva troncato i rapporti con quell'ambiente, giudicò la proposta troppo rischiosa e la rifiutò.
Appena accaduta la strage alla stazione di Bologna, al Cap. Segatel che si era nuovamente recato da lei, la Robbio si dichiarava assai amareggiata, sentendosi in qualche modo responsabile di non aver accettato quella proposta che avrebbe forse potuto evitare l'eccidio di Bologna, tant'è che per superare il senso di colpa che le era derivato, decideva di collaborare con la giustizia, riferendo tutti gli episodi a sua conoscenza del passato di suo marito e di altri camerati.
Se è assai verosimile che in realtà Mirella Robbio non sarebbe riuscita a fermare quei risoluti terroristi, che con la protezione di alti criminali, funzionari dello Stato, quali il gen. Santovito, il gen. Musumeci il col. Belmonte, ed il consulente — segretario del direttore del SISMI, Francesco Pazienza, stavano allestendo un covo per loro assai importante, dopo aver deciso di alzare ulteriormente il tiro, una volta commesso, l'omicidio di Mario Amato, è significativo rimarcare come anche il cap. Segatel al luglio 1980 sapesse che la destra neofascista stava accingendosi a compiere "qualcosa di veramente grosso", tant'è che all'indomani del 2 agosto ritenne di dover "rimproverare" la Robbio.
Il comportamento di questo Capitano genovese conferma, in altri termini, quanto già in precedenza osservato circa la totale copertura offerta anche dal Sisde al gruppo omicida di Mario Amato, che il suo collaboratore, Amos Spiazzi, aveva, in luglio, indicato come assai pericoloso ed il 5 agosto denunciato come autore della strage commessa tre giorni prima a Bologna.
Tutti questi dati di prova, provenienti da ambienti assai diversi, si integrano e si saldano tra di loro in maniera addirittura sorprendente.
Ulteriore e per così dire decisiva prova dell'assoluta unitarietà ed univocità di questo ricco ed eloquente quadro probatorio, che solo un irresponsabile intento distruttivo, quello stesso che sembra aver ispirato il giudice di II grado, può frantumare e disperdere, proviene dalle dichiarazioni di Stefano Nicoletti.
Costui, detenuto per delitti comuni, apprese nel carcere di Rimini da Edgardo Bonazzi che ideatori dell'attentato di Bologna erano stati Paolo Signorelli e Massimiliano Fachini, e che la strage si era risolta, al di là delle previsioni, in un non programmato massacro, per colpa degli esecutori. Il programma originario, che a causa poi delle proporzioni assunte dalla strage di Bologna, non si era più realizzato, aveva, infatti, previsto, l'esecuzione di attentati dinamitardi, di conseguenze assai meno gravi di quelle del 2.8.1980, nelle città di Milano, Bologna e Genova.
Non occorre per quel che rileva ai fini del discorso in argomento, ricordare come le dichiarazioni di Stefano Nicoletti abbiano sortito positivi riscontri, in senso addirittura totale e come questo testimone (trattasi di vero e proprio testimone) abbia dato prova di assoluta attendibilità (pregevoli e puntuali sono le considerazioni svolte a tal proposito dal giudice di I grado, v. quanto osservato a pag. 616 e segg. della sentenza della Corte d'Assise), è qui invece necessario sottolineare quali fossero i bersagli della strategia in atto nel luglio 1980: Milano, Bologna e Genova.
A Milano, nella notte tra il 30 ed il 31 luglio 1980 si verificherà un gravissimo attentato a Palazzo Marino, sede del Consiglio Comunale, la cui seduta era fortunatamente terminata poco prima della deflagrazione dell'ordigno.
A Bologna, tre giorni dopo si compierà il massacro alla Stazione.
A Genova, terza città da colpire secondo il programma riferito dal Nicoletti, si era recato il capitano dei Carabinieri Segatel, avendo saputo che era in preparazione "qualcosa di veramente grosso" negli ambienti della destra eversiva.
Al quadro probatorio nel quale si collocano in maniera organica, univoca e convergente tutti questi dati di prova devono essere restituiti i tasselli che il giudice di I grado ha posto a fondamento della sua motivazione e che la Corte d'Assise d'Appello ha incredibilmente ignorato, per poi valutarne solo pochissimi, in maniera ovviamente approssimativa ed incongrua, annaspando nel buio di un ragionamento appena abbozzato, condotto per di più con lo stravolgimento delle risultanze probatorie prese a sommario e parziale esame. Se l'aver confuso l'"attentato ad un esponente veneto" con il clamoroso attentato che si sarebbe ve-rifìcato la prima settimana di agosto e che avrebbe richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica di tutto il mondo; se l'aver equivocato il movimento di Terza Posizione con lo spontaneismo armato dei gruppi dei NAR; se l'aver ignorato la parte più importante e rilevante dei documenti provenienti da Amos Spiazzi; se l'aver totalmente ignorato la documentazione scritta elaborata dall'area eversiva in quel particolare movimento; se l'aver completamente omesso di prendere in esame i dati di prova provenienti da altre fonti testimoniali, è l'approfondimento con il quale il giudice di II grado ha ritenuto di voler rivalutare le risultanze processuali e sottoporre a verifica la sentenza di I grado che, con affermazione che forse voleva essere ironica parendo altrimenti ipocrita, ha asserito di voler lasciare intatta per quanto non diversamente valutato, la conclusione che deve trarsi nel rispetto dei termini minimi di quella razionalità che deve sempre sorreggere una motivazione che non sia solamente apparente, è la palese nullità dell'impugnata sentenza, per illegittimità della sua motivazione.
È, infine, appena il caso di osservare come il principio di valutazione delle prove di cui all'art. 192 del vigente codice di rito penale, entrato in vigore dopo l'emissione della sentenza di I grado, alla cui applicazione fa ovvio riferimento (dal momento che l'art. 245 disp. atti e transitoria lo rende immediatamente applicabile) la decisione di II grado, non vale certo a giustificare la illegittimità con le quali detto giudice ha "stravolto" le risultanze probatorie.
La nuova norma, che conferma un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, formatosi sotto il previgente codice di procedura, non consente infatti di valutare le risultanze processuali solo in parte (e addirittura in minima parte); né legittima l'esame isolato e solo frazionato di singoli dati di prova e neppure consente che gli elementi esaminati vengano utilizzati nel procedimento valutativo in maniera incompleta, ma conferma anzi che la valutazone deve essere compiuta in maniera esauriente e completa. Il rispetto del principio di valutazione sancito dall'art. 192 c.p.p. è in realtà un mero pretesto verbale del giudice di II grado, che mal si presta a fare da alibi della sua sconcertante sentenza, tanto più che la decisione di I grado è caratterizzata dal concreto ed effettivo rispetto di questo principio, com'è comprovato dal massimo rigore della sua motivazione, nella quale tutti gli elementi di prova sono stati compiutamente analizzati sia isolatamente che congiuntamente agli altri e sottoposti a tutti i possibili tipi di riscontro possibile.
Se è vero, in altri termini, che l'art. 192 c.p.p. ha dato dignità normativa a principi che ormai da tempo erano pacificamente affermati in giurisprudenza, è anche vero che esso contiene un'opportuna, espressa valorizzazione di quel nesso che deve collegare il principio del libero convincimento del giudice con l'obbligo di motivazione.
Quest'obbligo rappresenta invero il limite del primo ed, in altri termini, il confine dell'arbitrio, che non può più essere aggirato con l'uso di clausole di stile, come ha fatto il giudice di II grado.
* * *
I motivi di nullità fino ad ora illustrati attengono alle illegittimità della motivazione addotta dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna per supportare, in maniera comune a tutti gli imputati del delitto di strage, il verdetto assolutorio emesso nei loro confronti.
Per brevità si ometterà quindi di riproporre nei riguardi di ogni singola posizione i motivi fino ad ora fatti valere, i quali assumono rilevanza nei confronti di ogni singola motivazione assolutoria; il loro accoglimento comporterà di conseguenza l'annullamento della sentenza di assoluzione di tutti gli imputati.
È poi da segnalare come i vizi fino ad ora denunciati hanno stimolato al giudice di II grado ulteriori illegittime motivazioni di ordine specifico, che del resto si rilevano come logicamente conseguenziali alle precedenti valutazioni.
Nel mentre si tratterà nei successivi paragrafi, per ogni singolo imputato, di questi ulteriori vizi di ordine specifico, è fin da ora da dedurre, quale ulteriore motivo di illegittimità del ragionamento seguito per ogni singola posizione, l'illegittimità derivata dalla sua motivazione.
* * *
La responsabilità degli imputati del delitto di strage.
1.11.1.1 — L'assoluzione di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro — Nullità della sentenza per illegittimità derivata dalla motivazione.
La sentenza di secondo grado prima di passare a considerare le prove ritenute più importanti per la valutazione della responsabilità di questi due imputati, ritiene doveroso dare atto che il giudizio di verifica delle risultanze specifiche che si accinge a compiere è comunque influenzato dalle considerazioni critiche in precedenza svolte.
Quanto più sopra osservato circa la gravità degli errori compiuti dal giudice di II grado, che sono stati oggetto della censura fino ad ora mossa, trova così espressa conferma: "Deve... osservarsi ricapitolando brevemente il risultato della analisi sin qui svolta, che al tema delle prove più direttamente e specificamente coinvolgenti il Fioravanti si perviene al termine di un percorso indiziante di minore gravità e significatività" (cfr. pag. 343).
I vizi di legittimità con i quali si sono preliminarmente disperse le risultanze probatorie poste a fondamento del quadro valutativo di ordine generale, hanno così spiegato i loro effetti negativi, in senso addirittura devastante, nei confronti di ulteriore giudizio; tutti i ragionamenti svolti con specifico riguardo ai dati di prova più precisi della condotta indiziante del delitto non solo sono signifìcatamente influenzati dai risultati in precedenza conseguiti — come dà atto il giudice di II grado —, ma devono anche tener conto di quei mirabili principi di ordine generale in precedenza formulati, tra i quali spicca, per l'assurdità che lo contraddistingue, quello che vuole che la "verità processuale" diventi dubbia e non sufficiente a sorreggere un verdetto di condanna, ove venga incrinata da un punto di vista logico da pure illazioni, frutto di "possibilismo giuridico".
L'illegittimità della motivazione specifica del giudizio assolutorio di Valerio Fioravanti è da individuarsi, quindi, in primo luogo nelle illegittimità precedenti che — come espressamente affermato dalla Corte d'Assise d'Appello — hanno influenzato le sue successive valutazioni specifiche.
1.11.1.2 — II travisamento delle risultanze probatorie di ordine generale, l'omesso esame di punti decisivi e l'illegittimità del criterio metodologico.
Due soprattutto sono i filoni di prova che, non reggendo alla più penetrante analisi del giudice di II grado, sono crollati, facendo venir meno i conseguenti indizi di reità, in ordine al delitto di strage.
a) Innanzitutto, osserva la Corte d'Assise di Appello "il postulato di partenza, che riconosceva nel terreno della destra eversiva le radici uniche del fenomeno stragista in Italia, non ha trovato dimostrazione piena e convincente, residuando ampi, ed oscuri, spazi per ipotesi alternative" (v. pag. 344).
Al riguardo devesi osservare che l'affermazione della Corte d'Assise d'Appello è ingiustificata, inconferente ed addirittura ridicola sotto tre ordini di profili.
È in primo luogo da ribadirsi che nessuno, e certamente non il giudice di I grado si è dato carico del "postulato" che vorrebbe che ogni attentato stragista, e quindi anche quello del 2 agosto 1980, debba essere ascritto alla destra neofascista.
Di questa vera e propria "idiozia" (v. sopra quanto osservato sub 1.9.2 e 1.9.6) falsamente attribuita dal giudice dell'appello a quello di I grado, è esente la sentenza della Corte d'Assise che non si è posta un postulato di partenza, né ha condotto il procedimento valutativo sotto l'influenza, o addirittura con il pregiudizio di base che vorrebbe per "presupposta" la responsabilità della destra in ordine ad ogni attentato stragista.
In termini totalmente diversi, il giudizio di I grado ha constatato, ad altri evidenti fini probatori, da un lato quale sia il comportamento tenuto da determinati personaggi in occasione di attentati stragisti che, sentenze passate in giudicato, hanno attribuito alla destra neofascista, e d'altro lato una vera e propria ideologia che, dopo aver analizzato i possibili vantaggi politici che si potevano conseguire e gli svantaggi che sarebbero potuti conseguire, dal ricorso ad attentati terroristici di tipo indiscriminato, ha teorizzato che la funzione strategica della strage, è rinvenibile negli scritti elaborati da personaggi dell'ambiente neofascista.
In secondo luogo l'analisi dei dati provenienti da altri procedimenti penali che portano alla constatazione che di tutti gli attentati stragisti subiti dal nostro paese, il 20% circa è rimasto impunito, per non essersi trovati i responsabili, ovvero per essere rimasti assolti gli imputati al definitivo esito dei relativi procedimenti penali, nel mentre per il residuo 80% circa, sono state emesse sentenze di condanna, passate in giudicato, consente di affermare che tutti i procedimenti penali relativi ad attentati stragisti che si siano conclusi con l'individuazione degli autori, questi sono risultati sempre e solo appartenere alle formazioni della destra neofascista.
Il dato che, lo si ripete ancora una volta, non è rilevante al fine della valutazone della responsabilità degli imputati del delitto di strage, nel presente procedimento, né a tal fine è stata utilizzato dal giudice di I grado, conferma sotto altro versante quello che proviene dall'analisi della documentazione ideologica della destra neofascista; entrambi attestano invero che la "teoria" è anche diventata "prassi" rivoluzionaria.
All'esito di queste due prime valutazioni è quindi consentito constatare che l'attentato stragista teorizzato e praticato dalle formazioni neofasciste in quegli episodi per i quali sono intervenuti giudicati in condanna, non è il tragico risultato di un gesto folle ed isolato di menti esaltate, ma il meditato strumento politico di una precisa strategia varata in determinati momenti.
È, in terzo luogo, da sottolineare come tutto ciò assuma rilievo probatorio a fini totalmente diversi da quelli che esplicano effetti per la valutazione della responsabilità di Valerio Fioravanti.
È, in altri termini, falso affermare che le valutazioni che si devono esprimere sulla scorta delle constatazioni dei dati relativi ad attentati stragisti del passato, siano state utilizzate dal giudice di I grado per il formarsi del suo convincimento della responsabilità di Valerio Fioravanti per il delitto di strage, di talché il diverso opinamento su tali valutazioni di ordine generale da parte del giudice di II grado, legittimerebbe un suo differente atteggiamento nell'esame delle prove più direttamente significative per la responsabilità di questo imputato, che si pretenderebbe essere dalle altre influenzate o influenzabili.
Anche in questo caso l'"alibi" che la Corte d'Assise d'Appello tenta di costruirsi per cercare di giustificare le offese alla logica ed ai principi fondamentali che di lì a poco verrà ad arrecare trattando delle prove più significative a carico di questo imputato, fornisce adeguata comprova degli "stravolgimenti" compiuti e della straordinaria gravità delle omissioni che inficiano la sua "incredibile" motivazione.
Nei paragrafi che precedono si è avuto modo di accennare al comportamento in concreto tenuto da Valerio Fioravanti e dal suo gruppo alla vigilia della strage; questo comportamento ovvero la micidiale escalation di violenza delle azioni compiute, aveva "attirato" le preoccupanti attenzioni delle forze dell'ordine che già investigavano sui gravissimi crimini commessi in quei primi sei mesi del 1980 da un gruppo dell'area terroristica del neofascismo (che solo in seguito si saprà essere quello in cui agiva Valerio Fioravanti) con impressionante progressione di feroce violenza che, unitamente agli accertamenti compiuti, facevano temere al luglio 1980 il prossimo vcrificarsi di "imprese terroristiche imprevedibili con alta potenzialità distruttiva e destabilizzante" (cfr. Situazione mensile del Terrorismo — giugno 1980, cit.).
Si è poi anche avuto modo di accennare all'opera di oggettiva copertura ciononostante assicurata, sia prima che dopo il 2 agosto 1980, da uomini dei Servizi Segreti a quel medesimo gruppo (di Valerio Fioravanti) che pure aveva suscitato le preoccupazioni (purtroppo dimostratesi fondate) delle forze dell'ordine.
Nel mentre quest'ultimo aspetto delle risultanze probatorie è rimasto in ombra nella decisione di I grado, il primo è quello che, al di là delle non vere illazioni del giudice di I grado, ha costituito il quadro generale di introduzione alle valutazoni delle prove a carico di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.
A ciò si contrappone la decisione di II grado che da un lato ha totalmente omesso di esaminare entrambi questi aspetti delle risultanze probatorie (il secondo, in particolare, era stato soprattutto valorizzato nell'impugnazione di questa parte civile), e dall'altro si è "inventata" un diverso "quadro introduttivo", di ordine generale sul quale incentrare tanto agevoli quanto gratuite critiche, che potessero fare da "schermo" alle assurdità della motivazione che veniva ad esprimere e che, in maniera concretamente controllabile (per la genericità delle espressioni usate e la desolante vastità delle omissioni) potessero giustificare la dispersione dei più significativi elementi di prova.
b) Si è, poi, desunta una minore incisività delle prove specifiche a carico di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, ma anche degli altri imputati di strage, per essere crollata l'impalcatura del delitto di banda armata.
Ed invero la Corte d'Assise d'Appello si è per così dire "procurata" di assicurare ai propri errori gli effetti più devastanti del materiale di prova ed ha, come più volte si è in precedenza osservato, sorprendentemente premesso alla valutazone delle prove a carico degli imputati del delitto di strage, la trattazione del delitto di banda armata.
Anche a prescindere dall'illegittimità della motivazione con la quale si è ritenuto di assolvere taluno imputato e di condannare invece altri (ma non si è capito, in concreto, neppure per quale imputazione!) per il delitto di banda annata, è da ribadire che un siffatto modo di procedere è assolutamente scorretto ed illogico. La valutazone della condotta rilevante ai fini del delitto di banda armata è un "posterius" di ordine logico rispetto a quella dei comportamenti degli imputati del delitto di strage. Gli inquirenti, ed il giudice di I grado, dall'esame solo dei singoli comportamenti significativi per le responsabilità individuali per il delitto di strage sono arrivati alla conclusione della reità degli imputati.
Le condotte individualmente rilevanti per il delitto di strage sono poi state ritenute, unitamente agli altri elementi di prova, indizianti anche dell'esistenza di una struttura organizzativa permanente, finalizzata al raggiungimento di scopi comuni. Se quindi del tutto corretto è il modo di procedere, che in primo luogo valga ad accertare l'esistenza di rilevanti, concreti comportamenti individuali e, al positivo esito di questa valutazione, valga ad indagare sull'esistenza di una più complessa struttura associativa, illogico è partire da questo secondo più complesso aspetto, esaminandolo senza poter fruire dell'indispensabile contributo di quei dati che insorgono dall'individuazione delle condotte dei singoli (che sono in realtà i gradini di partenza). Così operando non solo si sono "distrutte" le risultanze processuali del delitto associativo (per la cui completa valutazione difettavano — quanto meno — i dati più importanti) ma da ciò si sono pure tratti ulteriori malefici effetti che hanno condotto ad una più compromessa valutazione degli elementi di prova del delitto di strage.
1.11.1.3 — La valutazione dei dati provenienti dalla fonte Sparti — Erroneità del principio di valutazione — Contraddittorietà ed "assurdità" della motivazione.
La valutazione espressa da pag. 345 a pag. 353 dalla Corte d'Assise d'Appello sui dati di prova provenienti da Massimo Sparti perviene a vette di pura "assurdità" e sorprendente illogicità, tali da suscitare il massimo sdegno, prima ancora che sconcerto ed incredulità. Si sarebbe fortemente tentati di limitarsi a riportare "virgolettandola" l'intera motivazione addotta, perché di per sé estremamente eloquente, ma la "tragedia giudiziaria" che con questa allucinante motivazione la Corte d'Assise d'Appello ha voluto consumare, induce peraltro a prendere in esame ciò che non meriterebbe alcun commento per difetto dei requisiti minimi di serietà e di presentabilità logica.
Val la pena di premettere, in via di estrema sintesi, e nel suo nucleo essenziale, il contenuto delle dichiarazioni rese da Sparti.
Arrestato dalla Digos romana nell'ambito di un'operazione che aveva consentito l'arresto di Cristiano Fioravanti, l'11.4.1981 Sparti accettava di collaborare con gli inquirenti e ricostruiva con precisione una serie notevole di gravi episodi criminali di cui era venuto a conoscenza nell'ambito degli stretti rapporti intessuti con i fratelli Fioravanti ed il gruppo di giovani che si ricollegavano a Valerio.
Il grado di possibili conoscenze dello Sparti in questo settore, oltre che da totali positivi riscontri che hanno sortito tutte le sue dichiarazioni, è attestato assai significativamente da Cristiano Fioravanti: "Sparti era un padre per noi".
Lo stesso Cristiano aveva addirittura a lungo vissuto a casa di Sparti. L'arresto è stato peraltro vissuto da questo ultimo come la "liberazione da un lungo incubo".
Più volte, infatti, spaventato dalla terribile e sempre crescente propensione criminale di Valerio, aveva invano tentato di tirarsi indietro. Era giunto ad inviare all'A.G. romana denunce anonime nella speranza di far bloccare Valerio Fioravanti, non riuscendo ad avere il coraggio di farlo direttamente per le continue e gravi minacce che Valerio rivolgeva a lui ed alla sua famiglia (per convincerlo a custodire le bombe a mano trafugate a Pordenone, ad esempio, Valerio Fioravanti si era così espresso "sai quanto mi frega di ammazzare suo figlio").
Per quanto attiene alla strage alla stazione di Bologna, Sparti dichiarava che lunedì 4 agosto 1980 Valerio Fioravanti, insieme a Francesca Mambro, era andato a trovarlo a Roma. Appariva entusiasta ed euforico, si riferì alla strage del sabato precedente, con tono compiaciuto, affermando testualmente: "hai visto che botto" e aggiunse che nel mentre lui a Bologna si era vestito in maniera da sembrare un turista tedesco, la Mambro temeva di essere stata riconosciuta, per questo motivo abbisognava, con la massima urgenza di due documenti falsi, una patente ed una carta d'identità, in quanto aveva deciso il suo passaggio alla latitanza preventiva.
Esterrefatto per la gravità della confessione che Valerio aveva inteso rendergli sulla loro responsabilità per la strage di due giorni prima, Sparti rispose di non voler sapere nulla e che preferiva che neppure gli parlasse di "siffatte cose". Valerio per "tranquillizzarlo" aveva replicato, a questo punto, a mò di commento, che tanto lui avrebbe comunque dovuto stare zitto perché se gli fosse successo qualcosa, ci sarebbe stato chi gliela avrebbe fatta pagare, aggiungendo testualmente "te lo faccio piangere io Stefanuccio tuo" (n.d.r. il figliolo di Sparti, oggetto di minacce in precedenti occasioni).
Questo è dunque, nei suoi tratti essenziali, il contenuto delle dichiarazioni di Massimo Sparti.
Queste dichiarazioni, di straordinaria rilevanza e gravità, costituiscono il perno centrale delle prove a carico di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.
L'esigenza principale, ed anzi esclusiva, avvertita da tutte le parti del procedimento, ovviamente per contrapposte finalità, è stata quella di sottoporre il dichiarato dello Sparti alla più attenta, meticolosa ed approfondita opera di riscontro, apparendo chiaro che se fossero risultate vere le sue rivelazioni, ciò sarebbe stato fortemente indiziante della responsabilità di questi imputati.
Sul personaggio Sparti e assai spesso — purtroppo per questo sventurato, che in esito a ciò ha perso l'intera famiglia e si trova ora solo ed abbandonato da tutte le persone che gli erano care — contro di lui, si sono svolte aspre battaglie.
Limitandoci a quelle processuali, va ricordato il particolare accanimento mostrato, com'è ovvio, dalla difesa degli imputati, che nulla ha risparmiato e nell'intento di una guerra totale è pure incorsa in clamorosi insuccessi, veri e propri "autogol" di significativa gravità, che hanno dimostrato l'infondatezza e addirittura l'artificiosità dei falsi ostacoli che si era disperatamente cercato di frapporre.
Così, tra l'altro, la presenza a Roma dello Sparti il 4 agosto 1980; le modalità di richiesta dei documenti falsi per la Mambro; il procacciamento degli stessi da parte di una terza persona; i termini concreti delle falsificazioni; le modalità di consegna di due documenti il successivo 5.8.1980; il comportamento precedente e successivo ai giorni 4 e 5 di Massimo Sparti, sono, tra le altre, circostanze che sono state esplorate in ogni possibile direzione.
Né sono mancati, com'era del resto prevedibile, tentativi di grave intimidazione e pesanti minacce a Sparti ed alla sua famiglia; ulteriori e per così dire complementari tentativi di intimidazione a coloro che potevano fornire riscontro positivo alle dichiarazioni di Sparti; induzione di testimonianze che, nella prospettazione della richiesta (prontamente preannunciata e pubblicizzata con una vera e propria campagna stampa, quale "asso nella manica" degli imputati Fioravanti e Mambro) avrebbero dovuto comprovare, smentendo Sparti, ciò che però, prima dell'escussione venne per altra via dimostrato essere oggettivamente falso e che si sono risolte quindi in grottesche contorsioni logiche di retromarcia della difesa ed in penosi farfugliamenti degli imbarazzatissimi testimoni. All'esito di tutto ciò, ed addirittura con il contributo della difesa degli imputati, le cui contestazioni si erano rivelate del tutto non vere, Massimo Sparti è risultato positivamente riscontrato in senso addirittura totale e come tale è stato ritenuto attendibile dal giudice di I grado.
Gli elementi di prova provenienti da Massimo Sparti e la veridicità delle circostanze da questi dichiarate sono momenti della decisione di I grado che secondo l'avviso della Corte d'Assise d'Appello, meritano di essere condivisi. Questa è sul punto la conclusione del giudice dell'appello (cfr. p. 348 sent. imp.) "SPARTI ha detto il vero riferendo della visita del Fioravanti e della Mambro; egli ha pure riferito del contenuto del colloquio avuto col giovane amico e della sua pressante richiesta di documenti "freschi"...
Lo SPARTI ha, infine, percepito e riferito il tremendo accenno del FIORAVANTI ad un coinvolgimento, suo e della Mambro, nella strage avvenuta a Bologna appena due giorni prima.
I motivi che sostengono il convincimento della Corte sono quelli stessi che i primi giudici hanno compiutamente esposti".
In realtà nel mentre si deve convenire sulla compiuta esposizione dei motivi espressi dal giudice di I grado a fondamento della propria valutazione, si deve constatare anche per questa parte della decisione di II grado, che pure è "favorevole" all'accusa, una spaventosa carenza di motivazione, talché anche la sentenza di condanna di Fioravanti e Mambro che si fosse fondata sulle banalizzanti, riduttive, inadeguate ed incomplete valutazioni, per cosi dire riassuntive di quelle richiamate, sarebbe pure sempre stata inficiata da illegittimità. Non è, infatti, attendibile ciò che Sparti dichiara perché "convincente", ovvero perché il dichiarante difetta "di uno specifico interesse alla menzogna sul punto", ovvero perché in altre occasioni ha detto il vero, ovvero perché, quando alla richiesta ed alla consegna dei documenti, è stato riscontrato dal De Vecchi.
Non è solo per questo che Sparti è stato ritenuto e deve essere ritenuto attendibile.
Il deposto di costui costituisce, all'evidenza, un elemento di prova insuperabile, perché ha superato tutti gli ostacoli possibili, perché ha costretto gli imputati Fioravanti e Mambro ad un significativo mendacio progressivo, fino al punto di farli cadere in contraddizioni così aperte da costituire esse stesse ulteriori basi indizianti a loro carico; perché ha sortito positivi riscontri assoluti e totali, fino al punto da consentire l'identificazione di uno dei documenti falsi (la carta d'identità) consegnati in quella occasione per la necessità di Francesca Mambro, tra quelli sequestrati all'atto del loro successivo arresto (avvenuto nella primavera del 1982). in base alla descrizione fornita dalla "irregolarità" della falsificazione (si accenna a questo ulteriore importante riscontro perché è — forse — l'unico sfuggito al pur completo esame del giudice di I grado).
Tutto ciò è stato comunque ritenuto vero e condivisibile anche dalla Corte d'Assise d'Appello, ancorché sembri che la medesima non si sia resa sufficientemente conto dei relativi motivi.
Eppure se è giudizialmente vero che Valerio Fioravanti. insieme a Francesca Mambro. il 4.8.1980 ebbe a confessare a Massimo Sparti la loro propria responsabilità per la strage appena commessa, non è altrettanto certo che Valerio Fioravanti non abbia mentito a Massimo Sparti, vantandosi di un crimine che in realtà non aveva eseguito (!).
Così si esprime al riguardo il giudice dell'appello "Quel tremendo accenno alla strage potrebbe essere stata la rivelazione di un'altrettanto tremenda responsabilità, ma potrebbe anche essere stata partorita dalla mente eccitata dal FIORAVANTI" (cfr. pag. 349 sent. imp.).
La Corte si è così posta "d'ufficio" un dubbio amletico, oltrepassando di gran lunga anche le più ardite prospettazioni della difesa, che come sopra accennato non si era neppure risparmiata plateali tentativi di "sabotaggio" delle risultanze processuali.
Se a tanto non aveva "osato" la difesa degli imputati, la Corte d'Assise d'Appello, che già in precedenza aveva affermato di volersi attenere ad un principio in base al quale la verità giudiziaria, per poter "stabilizzare" i suoi effetti in termini di definitiva affidabilità, deve resistere a qualsiasi "possibilismo giuridico", dimostrandosi in altri termini non scalfìbile da qualsiasi astratta illazione di segno contrario, ha attinto a questo incredibile principio ispiratore di tutti i suoi convincimenti, l'assurdo che le ha consentito di cogliere una non superabile ambiguità nel dato probatorio in questione.
Secondo il giudice dell'appello, quindi, Sparti è certamente veritiero, ma, forse, è falso Fioravanti quando si vanta con lui di aver commesso la strage alla stazione di Bologna.
È sufficiente sottolineare quel "forse", per dar ingresso ad un dubbio paralizzante, ed insuperabile, ma anche ridicolo, paradossale, ingiustificato ed assurdo, più ancora che illogico, che ha "sterilizzato" questo straordinario elemento di prova.
Prima ancora di evidenziare l'assurdità ovvero la gratuita illogicità della motivazione, è da ribadirsi — ancora una volta — l'illegittimità del criterio valutativo in sé e per sé, per gli stessi motivi in precedenza illustrati sub A.
Nell'eccepire l'illegittimità di una motivazione che valuti ciò che è processualmente noto in relazione ad assertive supposizioni logiche, fondate sul "possibilismo giuridico", si è citata una precedente decisione della Sez. I della Corte di Cassazione che, per l'evidenza del principio enunciato, si segnala tra le pochissime che si sono viste "costrette" a prendere in esame una questione che parrebbe addirittura ovvia.
In quel precedente l'imputato aveva impugnato la sentenza con la quale la Corte d'Assise d'Appello lo aveva condannato per omicidio volontario, perpetrato nel corso di una colluttazione, sostenendo che in realtà si trattava di omicidio preterintenzionale. Deduceva al riguardo che non si poteva escludere che un qualche movimento della vittima, durante la colluttazione, avesse potuto rendere fatale il colpo di pistola che l'aveva attinta e che altrimenti tale non sarebbe stato.
Al riguardo la Corte di Cassazione, ha così pronunciato: "Che vi sia potuto essere durante la colluttazione, un movimento della vittima con le conseguenze innanzi indicate, non è, in astratto impossibile;... ma (la circostanza) sembra introdurre... un possibilismo giuridico tale da deformare la stessa essenza della "verità giuridica", la quale non è verità assoluta: è soltanto una "verità" emergente dal processo e ottenuta attraverso congegni regolati specificamente dalle norme".
Se nel precedente in argomento la Corte di Cassazione ha ritenuto giuridicamente inammissibile la prospettazione di una circostanza che, pur avendo astratta possibilità di essere, non era però avvalorata dagli atti processuali, nel caso di specie l'astratta illazione della Corte d'Assise d'Appello, oltre a non essere suffragata ad alcun atto del processo, è per di più illogica, ed anzi addirittura paradossale.
Quale sarebbe, infatti per il giudice dell'appello il motivo che potrebbe aver indotto Valerio Fioravanti a mentire allo Sparti ed a vantarsi con lui di una strage non commessa? È presto detto, per l'ineffabile giudice di II grado, Fioravanti si sarebbe determinato a questa falsa confessione in quanto "mosso dall'intento, soltanto strumentale, di caricare di gravità estrema la sua richiesta di ottenere documenti e vincere definitivamente ogni resistenza ed obiezione dello SPARTI" (cfr. pag. 349, sent. imp).
L'illogicità, ovvero la contraddittorietà logica della motivazione è già d'intuitiva evidenza, ma il ragionamento della Corte di II grado si spinge oltre e trova completa significazione nell'"assurdo".
Se era, infatti, pensabile che Valerio Fioravanti si fosse venuto a trovare in una situazione disperatissima ovvero, come ipotizza il giudice di II grado, di "gravità estrema" tale da fargli apparire necessario o comunque opportuno accusarsi falsamente di una strage non compiuta, occorreva, sempre da un punto di vista meramente congetturale, ipotizzare quale avrebbe potuto essere la drammatica evenienza che poteva averlo a ciò indotto.
La migliore risposta che la Corte di II grado è riuscita ad ipotizzare è la seguente: Valerio Fioravanti temeva di essere accusato (falsamente) insieme a Francesca Mambro della strage avvenuta due giorni prima a Bologna (!!!).
Dovendosi quindi rendere precauzionalmente latitante con quest'ultima, che necessitava a tal fine di documenti falsi, aveva rivolto la relativa richiesta allo Sparti e per indurlo alla più sollecita collaborazione gli aveva (falsamente) confessato di aver commesso quella strage di cui temeva di essere (falsamente) accusato (!!!).
La contraddittorietà della motivazione è palese; l'irrazionalità della massima d'esperienza cui ha fatto ricorso il giudice dell'appello, che vorrebbe che fosse logico ed anzi addirittura "probabile" un siffatto schizofrenico comportamento del Fioravanti è superiore ad ogni commento; l'appiglio, per così dire concreto, alle carte processuali, è sconcertante e per di più errato per il palese travisamento delle relative risultanze.
La Corte d'Appello si è infatti pure preoccupata di rintracciare un qualche dato da poter valorizzare o comunque inserire nell'ambito delle sue (irrazionali) asserzioni.
E così si è accorta (ma l'aveva già denunciato Amos Spiazzi nella sua intervista a "L'ESPRESSO" del 5.8.1980) che subito dopo la strage vi erano state delle rivendicazioni a nome dei NAR, che, a differenza delle altre che pure erano intervenute, sembravano attendibili (le medesime, tra le tante riascoltate nella loro registrazione, che Cristiano Fioravanti indicherà come verosimili, affermando che parevano effettivamente essere state fatte da qualcuno di loro), che la stampa aveva raccolto segnalando che tra gli attentatori potesse esservi anche una donna.
Per vincere dunque la preoccupazione di essere falsamente accusati di una strage non commessa, Fioravanti e Mambro avrebbero deciso di accusarsi del delitto pur di procurarsi tramite Sparti falsi documenti per la latitanza della donna. D'altro canto, ha osservato la Corte di II grado, gli imputati decisero nel contempo di commettere un'azione che consentisse loro di smentire la rivendicazione della strage a nome dei NAR. Fu così, prosegue la Corte d'Assise d'Appello, che in effetti, Fioravanti e Mambro, il 5 agosto 1980, commisero una rapina a Piazza Menenio Agrippa.
Senonché la possibile motivazione di questa rapina non è tanto il frutto di una congettura della Corte d'Assise d'Appello, ma addirittura il risultato di un perfetto capovolgimento di una precisa risultanza processuale.
In termini assolutamente più intelligenti e logicamente più presentabili era stata infatti cura della difesa degli imputati, nell'intento di attaccare sotto ogni profilo le dichiarazioni dello Sparti, e di denunciare la falsità di quest'ultimo, osservare come il tono per così dire compiaciuto con il quale Valerio Fioravanti si sarebbe vantato di avere commesso la strage e l'atteggiamento spavaldo ed entusiastico di cui avrebbe fatto sfoggio in occasione dell'incontro del 4.8.1980, strideva con l'intento che pure egli aveva smentito la rivendicazione che vi era stata a nome dei NAR; proprio per dimostrare nei fatti l'inconciliabilità di questo tipo di attentato indiscriminato con le usuali azioni dei NAR, aveva infatti "improvvisato" una rapina per il 5 agosto, che avevano per l'appunto rivendicato con un volantino nel quale si affermava che i NAR commettevano rapine e non stragi.
Senonché l'affermazione di Fioravanti e Mambro, sebbene sarebbe stata di consistenza marginale anche ove avesse risposto a verità, non tanto si è dimostrata processualmente non provata, ma addirittura non vera.
Gli imputati, più in particolare, hanno affermato che dopo la consumazione di questa rapina redassero a Vigna Clara a casa di Stefano Soderini il volantino di rivendicazione a firma "NAR Nucleo Zeppelin", battuto a macchina da Cavallini, con il quale spiegavano le ragioni del loro gesto.
Di per sé la motivazione pretesa dagli imputati, come osservato, anche ove fosse vera, nulla potrebbe togliere all'imputazione essendo fin troppo evidente che la costante ambiguità d'agire di Valerio Fioravanti ben avrebbe potuto giustificare anche il ricorso ad una simulata smentita, ciononostante si è conseguita la prova della falsità delle dichiarazioni degli imputati. Il volantino di rivendicazione non è mai stato trovato; se quindi l'intento della rapina fosse effettivamente stato così straordinariamente importante come quello riferito dagli imputati, il mancato ritrovamento e pubblicazione del messaggio da parte della stampa alla quale era destinato, avrebbe suggerito l'opportunità di divulgarlo nuovamente, ovvero — quanto meno — di aggiungere anche una rivendicazione orale, è, poi, impossibile che di siffatta importante motivazione non fossero a conoscenza almeno i complici di una rapina che sarebbe stata decisa ed anzi addirittura improvvisata proprio a questo fine.
In realtà così non è.
Luigi Ciavardini, già nel suo primo interrogatorio dopo l'arresto del 4.10.1980, ha affermato a proposito della rapina dell'armeria di Piazza Menenio Agrippa, pur non avendovi partecipato, di essere sicuro del fatto che a commetterla fossero stati Vale e Fioravanti, in quanto costoro già da un mese prima della sua esecuzione ne discutevano. Della motivazione della stessa, Ciavardini ha affermato di non sapere assolutamente nulla.
Stefano Soderini, che ha partecipato alla rapina del 5 agosto 1980 ed anzi secondo le indicazioni degli imputati Fioravanti e Mambro, il volantino di rivendicazione sarebbe stato battuto a macchina a casa sua, ha affermato di non averlo mai visto. Ha aggiunto che effettivamente doveva essere redatto un volantino a firma NAR Nucleo Zeppelin, ma ha escluso che sia stato battuto a macchina presso la sua abitazione ed ha precisato di non aver mai saputo quale avrebbe dovuto essere il messaggio di quel volantino ovvero di non aver prestato, all'epoca particolare attenzione alla questione. Per quanto riguarda Stefano Soderini è da sottolineare come nel medesimo interrogatorio in cui ha reso queste dichiarazioni, lo stesso non ha invece avuto alcuna difficoltà a confessare che a casa sua era stato stilato nel giugno 1980 il volantino di rivendicazione dell'omicidio del Dott. Mario Amato, con ciò confessando la sua concorrente responsabilità per questo delitto dal quale stava uscendone giudizialmente indenne con una formula assolutoria ormai quasi conseguita e che, a seguito di ciò, si tramuterà in verdetto di condanna per questo omicidio, così confessato.
Ma è soprattutto Sergio Calore che smentisce definitivamente le dichiarazioni di Fioravanti.
In sub 1.6 si è accennato alla lettera 16.11.1982 indirizzata da Francesca Mambro a Mario Tuti. Questa lettera si inserisce in un ampio rapporto epistolare intercorso tra Mambro — Tuti e Fioravanti e rientra nell'ambito di un (dichiarato) tentativo di "prevenire" i guasti che i pentiti stavano arrecando al movimento nazionalrivoluzionario, mediante una "controstoria" da scriversi all'intemo, dopo aver fatto però chiarezza sugli attentati stragisti del passato e sugli episodi più gravi rimasti "oscuri" (è appena il caso di osservare come la totalità degli interessati da Tuti, a Fioravanti, a Concutelli e Signorelli si siano alla fine tirati indietro, dopo essersi peraltro scambiati accuse di non poco conto). Nell'ambito dei contatti preventivi, avviati per sondare la disponibilità dei vari camerati a tale progetto, particolarmente intensi furono i colloqui tra Sergio Calore e Valerio Fioravanti. Al primo per la precisione è, infatti, da attribuirsi il merito di aver ritenuto indispensabile fare opera di pulizia interna su tutti gli episodi più gravi ed invero Calore (ma anche Aleandri) confesserà la propria responsabilità per gli attentati stragisti del 1979 siglati — M.R.P. —.
Sta di fatto che il dibattito su questi ed altri gravissimi episodi tra Calore e Fioravanti (come confermato anche da quest'ultimo) è durato parecchi mesi nel corso dei quali hanno entrambi rivisitato episodi del passato di cui erano stati protagonisti.
Nell'ambito di queste discussioni Calore, che pure ha sempre cercato di "aiutare" l'amico Valerio, ha dichiarato che questo ultimo nella primavera del 1982 gli parlò anche della rapina del 5 agosto 1980; gli disse infatti che la stessa era stata rivendicata con la sigla gruppo Zeppelin perché essi volevano in tal modo manifestare solidarietà nei confronti di tale Ennio Di Scala (che, avendo la testa a dirigibile, era per l'appunto soprannominato "Zeppelin") arrestato nel corso delle indagini per l'omicidio Evangelista; volevano, infatti, smentire che costui potesse essere ritenuto un infame, come si stava dicendo nel loro ambiente.
Alla precisa domanda degli inquirenti e del Presidente della Corte di I grado, Sergio Calore ha decisamente escluso che Valerio Fioravanti, pur parlandogli della rapina del 5 agosto 1980 negli esatti termini che egli aveva riferito, avesse mai accennato al fatto che con l'ideazione di detta rapina avessero anche voluto proclamare la loro estraneità alla strage. Se si ricorda quale era all'epoca l'oggetto del dibattito in corso, è del tutto certo che fino alla primavera del 1982 né Fioravanti, né la Mambro avevano ancora concepito la loro menzogna sul preteso scopo di questa rapina. Solo in seguito forniranno, in effetti, questa falsa versione.
Oltre a ciò è da ribadirsi che non è mai stato ritrovato il volantino di rivendicazione della rapina; che Valerio Fioravanti pur subissando gli inquirenti bolognesi di una valanga di dichiarazioni, a partire dal febbraio 1981, per proclamare e cercare di comprovare la sua estraneità alla strage, per molti anni non riferirà di questo preteso scopo rivendicativo del delitto del 5.8.1980, pur peraltro parlando di questa rapina, che nel mentre, infine, lo scopo dichiarato da Fioravanti a Sergio Calore è del tutto compatibile con la sigla rivendicativa, la denominazione "Zeppelin" nessun significato avrebbe potuto rivestire con il preteso scopo di affermare l'estraneità dei NAR alla strage alla stazione di Bologna.
La pretesa motivazione della rapina del 5.8.1980, secondo le mendaci dichiarazioni degli imputati avrebbe dovuto rispondere all'esigenza da loro dichiarata agli inquirenti per la prima volta negli interrogatori del 1984 nei seguenti eloquenti termini (cfr. int. Mambro 25.8.1984) "Decidemmo subito dopo aver rilevato la condotta dei mass — media nei nostri confronti... la volontà politica di criminalizzare i NAR... di compiere un gesto concreto attraverso il quale proclamare l'assoluta estraneità nostra alla strage di Bologna. Decidemmo perciò la rapina in via Menenio Agrippa per indicare ai giovani... del radicalismo di destra il tipo di lotta che intendevamo condurre. Quindi non solo una presa di distanza del cosiddetto stragismo; ma anche un'indicazione concreta della via da seguire nella lotta politica".
Se queste fossero state davvero le motivazioni del gesto, pervero la grandissima importanza politica, per il loro gruppo, è assolutamente impossibile che nessuno dei compiici di quel delitto, nessuno degli amici più intimi, tra i quali lo stesso fratello di Valerio Fioravanti, ne abbia mai saputo nulla, né prima, né dopo la rapina del 5.8.1980 (e ciò fino al 1984): davvero singolare sarebbe, poi, anche l'omessa mancata divulgazione all'estero di questa finalità; visto che — stando alle dichiarazioni degli imputati — i loro assorbenti e preoccupati intenti sarebbero per l'appunto stati quelli di fornire "un'indicazione concreta della via da seguire sulla lotta politica".
Straordinariamente grave appare in definitiva il sorprendente capovolgimento delle risultanze probatorie compiute dal giudice di II grado, ha dato per certo, senza ovviamente motivare in alcun modo, ciò che è certo nel suo esatto contrario.
Conta, poi, qualcosa il fatto che il giudice di I grado avesse, con la sua eccellente motivazione, dimostrato la palese (ma del resto del tutto evidente) menzogna degli imputati anche a questo proposito?
Cosa pretendere di più da una Corte d'Appello che ha pure affermato nelle sue premesse, a pretestuosa giustificazione degli abissali vuoti motivazionali ai quali avrebbe dovuto far necessario ricorso, che per quanto non espressamente motivato, in stretta aderenza al suo ruolo di giudice dell'impugnazione, si dovevano ritenere per richiamate le condivise motivazioni del giudice di I grado.
Così, invero, nel caso di specie, di fronte all'assoluta carenza di motivazione del giudice dell'appello, si dovrebbe ritenere per richiamata la motivazione espressa in primo grado.
Senonché questa motivazione si è attestata a conclusioni semplicemente opposte a quelle date addirittura per scontate dal giudice dell'impugnazione.
Affermare, quindi, che a questo proposito la motivazione che ha volutamente adottato la Corte d'Assise d'Appello è internamente contraddittoria è pervero la minima censura che può muoversi avverso questa sconcertante sentenza che ha consumato un vero e proprio scempio nei confronti delle risultanze processuali.
Anziché valorizzare in termini apodittici una circostanza (quale quella della motivazione della rapina del 5.8.1980) assolutamente marginale, che vale non tanto a sottolineare il comportamento processuale e la callidità delle loro menzogne profuse solo a partire dal 1984, quanto a supportare quell'atteggiamento di euforia e di grande soddisfazione e compiacimento per la strage appena compiuta, di cui Valerio Fioravanti faceva sfoggio il 4.8.1980 e che si incrinerà solo dopo la pubblicazione dell'intervista a l'Espresso di Amos Spiazzi e l'emissione degli ordini di cattura dell'A.G. bolognese che si erano abbattuti sui capi del movimento e non sui "ragazzini", vittime predestinate della repressione, quando si vedrà costretto a prendere le distanze da un delitto che era divenuto "scomodo" e che proprio perché si era risolto in un massacro, era stato esecrato dall'ambiente, e cercherà di fare terreno bruciato intomo a sé, uccidendo Mangiameli e cercando di uccidere Ciavardini, De Angelis, Fiore, Adinolfi, ma anche moglie e figlia di Francesco Mangiameli, la Corte d'Assise d'Appello meglio avrebbe fatto a chiedersi se la pretesa motivazione della rapina del 5.8.1980, quand'anche fosse stata divulgata almeno all'interno del movimento nazionalrivoluzionario, avrebbe potuto essere presa in alcuna considerazione dai destinatari.
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Del resto Melioli pochi giorni prima del 2.8.1980, era dovuto intervenire personalmente con alcuni giovani dei NAR, con i quali ebbe un aspro scontro, per farli desistere dal proposito di collocare, su progetto di Valerio Fioravano, un ordigno esplosivo in un bar assai frequentato di Roma.
Ma ancora la vocazione stragista e la ferocia disumana di quell'autentica belva che era Valerio Fioravanti sono oggettivamente testimoniati da una serie di attentati gravissimi, compiuti con l'uso di esplosivo dal suo gruppo in quel preciso lasso di tempo. La pregevole motivazione contenuta nella sentenza di I grado a proposito dell'estrema gravità degli attentati dinamitardi eseguiti dal gruppo di Valerio Fioravanti, parte dei quali anche confessati dal fratello Cristiano (cfr. sentenza di I grado pag. 687 e segg.), fa forse parte di quella implicitamente richiamata dal giudice di II grado, o forse, quest'ultimo non si è neppure avveduto di questo ulteriore "oggettivo ostacolo" alla sua contraddittoria motivazione.
Per finire sul dato di prova in argomento, che riveste, come è evidente, carattere assolutamente decisivo per la posizione di Mambro e Fioravanti, va ulteriormente osservato, in linea di estrema sintesi quanto segue.
Il dubbio che il giudice dell'appello sembra adombrare sullo scopo di una così pericolosa confidenza del Fioravanti allo Sparti, giustificato dal fatto che tra i due non esisteva un rapporto di tale intimità da giustificarla (cfr. pag. 350), non ha nessuna ragione di prospettazione concreta dal momento che è del tutto pacifico come solo un mese prima Valerio Fioravanti aveva confidato allo Sparti, con la medesima baldanza con la quale si vanterà della strage, di aver ucciso Mario Amato ("hai visto che mira", "l'abbiamo tanato" furono le espressioni compiaciute di fine giugno 1980).
Anche per la responsabilità di Valerio Fioravanti in ordine all'omicidio di Mario Amato, la dichiarazione di Sparti ha sortito positivi riscontri in ogni direzione, come è attestato dalla sentenza di condanna di Fioravanti, Mambro per quel delitto, passata in giudicato ed acquisita agli atti.
Il dubbio della Corte si risolve pertanto in una mera illazione, smentita da un significativo precedente analogo comportamento tenuto da Valerio Fioravanti poco tempo prima, e non suffragata da alcun aggancio con le risultanze degli atti processuali.
Addirittura ridicola è poi la ricostruzione di una "necessaria coerenza psicologica" del personaggio Valerio Fioravanti di cui si è dato carico il giudice dell'appello per affermare, ancora una volta gratuitamente, che l'immagine di questo imputato quale feroce terrorista "tenace e convinto assertore di una lotta tanto più efficace quanto più protetta e coperta all'esterno", parrebbe stridere con quella "del giovane chiacchierone che esalta la sua impresa più micidiale" (cfr. pagg. 350 — 351 sent. imp.).
Un minimo di logicità potrebbe riconoscersi a questa considerazione dal giudice dell'appello se la stessa fosse stata espressa per supportare un convincimento di dubbio sulla sincerità dello Sparti. Così non è, lo Sparti è stato ritenuto sicuramente veritiero; ed allora non si capisce per quale motivo Valerio Fioravanti dovrebbe essere considerato un imperdonabile "chiacchierone" e la logica non ne soffrirebbe, se la strage di cui si accusava non era stata da lui in effetti commessa. Si scomoda addirittura la "necessaria coerenza psicologica dei personaggi" (sic) per valorizzare questa osservazione, che, solo eufemisticamente, può definirsi "bizzarra".
Ma forse la Corte avrebbe voluto scrivere una nuova biografia del personaggio Valerio Fioravanti, che non sarebbe più la belva che ha trucidato un numero impressionante di persone, non risparmiando neppure gli amici più intimi; che il 9.1.1979 non ha esitato a sparare raffiche di mitra contro donne inermi che cercavano di scappare dal rogo in cui voleva che bruciassero insieme alle attrezzature di Radio Città Futura, alle quali aveva dato fuoco con bombe incendiarie; che nel 1980 aveva ucciso poliziotti ed un magistrato, così ricalcando in maniera impressionante addirittura gli esempi dell'escalation della guerra rivoluzionaria ("si inizia con l'uccisione di poliziotti, contabili, magistrati") illustrata sub 1.7, che doveva concludersi con "un'esplosione dalla quale"... non dovevano uscire "che fantasmi".
Se così fosse, sarebbe stato interessante conoscere anche le motivazioni che avrebbero potuto indurre la Corte d'Assise di Appello a rendere in tal modo al personaggio "la necessaria coerenza psicologica" di cui riteneva dovergli fare riconoscimento.
Tiensi infine ad osservare che l'illazione per la quale Fioravanti avrebbe mentito allo Sparti, accusandosi falsamente di una strage non compiuta, al fine di intimorirlo e renderlo così più duttile ad evadere con urgenza la sua richiesta ("per premere in maniera irresistibile", v. pag. 353 sent. imp.) è del tutto avulsa dagli atti processuali, i quali invece attestano come Sparti fosse già perfettamente a conoscenza della disumana ferocia del giovane Valerio (già sapeva, ad esempio, come ricordato, per una precedente confessione di quest'ultimo, che egli era l'uccisore di Mario Amato) e lo temesse a sufficienza o senza che vi fosse bisogno di questa "idiota" bugia, da parte di "un personaggio" che non è un idiota, né mitomane, ma che ha abbassato la guardia della riservatezza per lo stato di esaltazione ed il "delirio di onnipotenza" in cui versava per la soddisfazione del massacro compiuto (del tutto coerente la vera "psicologia" dell'imputato, siccome accertata nelle perizie psichiatriche acquisite agli atti), sia perché riteneva di avere "in pugno" la persona alla quale si confidava.
La gravità del vizio di illegittimità che inficia il ragionamento seguito dalla Corte d'Assise d'Appello è di estrema evidenza; il dato probatorio proveniente da Massimo Sparti ha, nella stessa costruzione del giudice di II grado, importanza assolutamente decisiva per le responsabilità degli imputati Mambro e Fioravanti.
Se infatti dei due momenti di cui si compone la "confessione" di Fioravanti allo Sparti, il primo, e cioè quello che attiene all'estrinsecazione della confessione ed alla sua percezione da parte del teste, è — come ha ritenuto la Corte d'Assise d'Appello — da considerarsi vero, nel mentre è dubbio il secondo, che appartiene all'interno della psiche del dichiarante, la valutazione di questo dato probatorio, che vale a saldare dichiarato ed esistente, è all'evidenza momento fondamentale e di per sé risolutivo dell'incolpazione di questi due imputati.
1.11.1.4— La valutazione degli ulteriori dati probatori a carico degli imputati Fioravanti e Mambro. La mancanza di un alibi. Illogicità manifesta della motivazione; contraddittorietà interna della medesima, travisamento delle risultanze processuali; omesso esame della medesima.
Il carattere assolutamente decisivo di questa palese, illegittimità di ordine specifico, che pure si aggiunge a quelle in precedenza illustrate che, a loro volta, costituiscono vizi autonomamente invalidanti della sentenza impugnata, esime da ogni ulteriore considerazione. Ciononostante, per completezza, può dedicarsi un fugace cenno alle ulteriori argomentazioni del giudice dell'appello.
a) I capelli della Mambro.
La questione relativa al "colore dei capelli della Mambro" e cioè se sia vero che la stessa si presentò allo Sparti il 4 agosto 1980 con i capelli "tinti" perché, come pure avrebbe dichiarato in quella circostanza Valerio Fioravanti, riteneva con ciò di rendere più difficile la sua identificazione ove fosse stata notata alla stazione di Bologna, e quella relativa agli alibi degli imputati per il giorno 2 agosto 1980, sono del tutto simili, pur con l'evidente loro differenza di "peso": più marginale la prima, di ben maggiore rilevanza la seconda.
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b) Gli alibi e le menzogne degli imputati.
Così ancora, soprattutto necessitati dall'esigenza di respingere le accuse che provenivano dalla precisa deposizione dello Sparti, gli imputati hanno cercato di "montare" un proprio alibi per il giorno 2 agosto 1980.
La mancanza d'alibi è di per sé elemento assolutamente inutilizzabile per l'attribuzione della responsabilità; vero è, infatti, in senso assai diverso, che la positiva prova di un alibi vince qualsiasi contrario indizio di colpevolezza.
Il fatto che un imputato, privo di alibi, menta per costruirsene uno, non può di norma essere indice di colpevolezza.
Nel caso di specie però le circostanze che marcano la progressività del mendacio degli imputati vengono a fornire anche la prova di un accordo collusivo raggiunto dopo quasi quattro anni dalla strage, con quello stesso Luigi Ciavardini che essi, dopo aver ucciso Francesco Mangiameli, ricercavano per sopprimerlo e farlo tacere per sempre, in quanto temevano che egli rappresentasse per loro, se arrestato, (si riporta la medesima espressione proferita da Luigi Ciavardini nei suoi interrogatori successivi all'arresto del 4 ottobre 1980) "una bomba vagante", quelle medesime circostanze vengono a costituire altrettanti indizi della loro colpevolezza.
Di più, nell'ambito della propensione alla callida menzogna di cui hanno dato sfoggio gli imputati che, dopo aggiustamenti estremamente significativi, verrà a farli attestare su di una versione in qualche modo rabberciata tra di loro ed il Ciavardini solo nel 1984, si colgono dati di grande significazione probatoria da un punto di vista critico.
Di più ancora, le circostanze relative al mendacio speso per accampare falsi alibi, non si sono solo verificate nell'ambito del processo, dopo l'arresto degli imputati, analoghe, ancorché diverse, menzogne avevano diffuso nel loro ambiente durante la latitanza.
Le pregevoli e complete considerazioni svolte al riguardo dal giudice di I grado sono state ritenute criticabili dal giudice di II grado nei seguenti termini:
"Può ribattersi che le contraddizioni degli imputati, in verità non eclatanti, possono trovare ampia spiegazione proprio nella considerazione della veridicità dell'alibi, se autentico e non artatamente costruito.
Risalire, nella memoria, ad una giornata, sul piano personale non particolarmente significativa, può indubbiamente spiegare le discrepanze tra i ricordi, e le ricostruzioni, individuali" (sic. pag. 359).
A questa stupefacente valutazone critica, la Corte d'Assise d'Appello è pervenuta applicando, evidentemente, leggi di esperienza storica e di logica formale solo a lei note, che nulla hanno a che vedere con l'umano sentire.
Per di più la valutazone in parola è in aperta contraddizione con quella espressa in merito ai motivi che avrebbero indotto Valerio Fioravanti a confessare a Massimo Sparti la sua responsabilità per la strage.
Di più ancora, v'è contrasto assoluto tra questa gratuita illazione della Corte e le risultanze processuali.
Il 2 agosto 1980 non è stata dunque "sul piano personale" degli imputati, secondo il giudice di II grado, una giornata particolarmente significativa. Anche, volendosi dimenticare che costoro agivano in una realtà di lotta armata alla quale era per lo meno contigua la consumazione di una carneficina come quella avvenuta il 2 agosto 1980, può sentitamente ipotizzarsi che quella drammatica esplosione li possa aver lasciati indifferenti, sì da non rappresentare un evento che si stagliava dalla serie degli ordinali avvenimenti del loro quotidiano, sì da sollecitare in qualche modo la loro attenzione e quindi la loro memoria? Ma non sarebbero forse costoro, in siffatta prospettazione, gli unici soggetti processuali di questo giudizio (ivi compresi, avvocati, periti, familiari delle vittime, investigatori, testimoni, camerati irriducibili ovvero pentiti) per i quali il 2 agosto 1980 è stato un giorno come gli altri, o meglio, come felicemente si esprime il giudice dell'appello, "una giornata non particolarmente significativa". Ma forse la Corte ha voluto proiettare nei confronti della posizione di questi imputati, la propria personale considerazione sul 2 agosto 1980; in tal senso si spiegherebbe l'impegno valutativo e motivazionale di cui ha dato sfoggio che così risulterebbe del tutto coerente con l'apprezzamento "poco significativo" del delitto, del procedimento e delle sue risultanze.
La Corte si è però dimenticata che poche pagine prima, per distruggere la confessione resa il 4 agosto 1980 da Fioravanti a Sparti, meglio non aveva ritenuto di poter fare che ipotizzare una menzogna del primo motivata dalle pressanti necessità di darsi alla latitanza preventiva, perché temevano di essere accusati di questo delitto. Anzi, proprio perché mossi da questa gravissima preoccupazione, il giorno successivo alla strage, ha sempre aggiunto la Corte, avevano lasciato il Veneto per recarsi a Roma dallo Sparti.
Già alla sera del 2 agosto e la mattina del successivo 3, quel drammatico sabato non poteva, pertanto, più essere per loro una giornata come le altre, "poco significativa", avendo essi perfettamente capito (innocenti o colpevoli che fossero) che quel giorno sarebbe diventato il più importante della loro vita.
Ma la Corte, ancora una volta, ha anche "superato" la difesa degli imputati che a tanto non aveva osato spingere le sue pur spregiudicate (o meglio, ci sia consentito, disperate) prospettazioni.
Tra le moltissime ammissioni degli imputati, si ricorda ad esempio quanto dichiarato da Francesca Mambro nell'interrogatorio del 27 aprile 1982 laddove, dopo aver descritto nei minimi particolari come avrebbero impiegato la giornata del 2 agosto 1980 (dal viaggio a Padova con l'Opel Rekord della moglie di Cavallini, alla visita ad un mercatino regionale), ha aggiunto "sono sicura che si trattava del 2 agosto perché in seguito più volte siamo riandati a quella giornata paventando di essere criminalizzati per questo fatto in quanto... si era diffusa l'opinione che... fosse una strage fascista".
Le discrepanze che caratterizzano, poi, le differenti versioni fornite dagli imputati (ma anche da Luigi Ciavardini) fino al momento in cui (v. int. 26 aprile 1984) Fioravanti accetta di adeguare su di un possibile terreno comune le sue precedenti versioni a quelle — pure assai mutate nel tempo — di Francesca Mambro, ed analoga scelta compie (v. int. 24 ottobre 1984) Luigi Ciavardini, sono caratterizzate da eclatanti ed importantissime divergenze.
Tali sono ad esempio la presenza o meno con loro di Luigi Ciavardini, non solo per quanto riguarda quel giorno, ma addirittura in quel lasso di tempo ed in quel covo del Veneto.
La Mambro, ad esempio, è la prima che afferma che quel giorno Ciavardini era con loro (v. int. 27 aprile 1982). La circostanza era stata però decisamente esclusa da Valerio Fioravanti (v. ad es. int. 25 maggio 1981) e lo sarà ancora per molto tempo (v. int. 2 giugno 1982 nel quale dichiara di essere assolutamente certo che in quel periodo Ciavardini non era con loro), finché nell'interrogatorio del 26 aprile 1984, per la prima volta, affermerà che effettivamente anche Ciavardini era con loro quel giorno, anzi, aggiungerà per giustificare le precedenti contrastanti dichiarazioni proferite con l'assicurazione dell'assoluta certezza, Ciavardini dormiva con loro nel medesimo covo, e proprio perché era latitante e in particolare non doveva esser fatto vedere alla suocera del Cavallini, l'avevano così bene "nascosto", che lui poi si era dimenticato di quella presenza (!).
Ma anche Cavallini solo nell'interrogatorio del 24 ottobre 1984 dichiarerà per la prima volta, che in quel periodo stava nel covo veneto insieme agli altri due, senonché a dimostrazione della sua scarsa levatura (quella stessa che facendolo considerare "l'anello debole", ovvero "una bomba vagante", aveva indotto Fioravanti e Mambro nel settembre 1980 a "dargli la caccia" per sopprimerlo) all'assai acuta domanda del G.I. che gli chiedeva se nella sua latitanza veneta avesse mai dormito in un covo ovvero in una casa dove vi era un neonato, è stato costretto a rispondere di non ricordarsi nulla a tal proposito. Sul punto evidentemente la versione non era stata ben concordata tra gli imputati, dal momento che gli altri due, che pure avevano chiamato a soccorso Cavallini e la moglie (Flavia Sbroiavacca), avevano affermato che in quel periodo convivevano tutti quanti sotto il medesimo tetto, insieme al figlio di Cavallini, nato il 10 luglio 1980, che non poco impegnava tutti loro; la presenza della bambina del capo, appena nata, che da pochissimi giorni aveva lasciato l'ospedale dove era venuta alla luce, era certo tale da non poter passare inosservata, se non altro per le "necessarie cure" dei genitori, da una persona che con costoro avesse oggettivamente convissuto.
Ma ancora più significative sono le menzogne che essi riferiscono a Cristiano Fioravanti, o comunque fanno riferire da costui agli inquirenti.
Nell'int. del 14 maggio 1981, quando le versioni dovevano ancora essere meglio concordate, la rapina del 5 agosto 1980 all'armeria di Piazza Menenio Agrippa viene spesa per il fine per il quale — assai verosimilmente — era stata consumata (oltre a quello di esprimere solidarietà a "Zeppelin" Di Scala) ed invero nel mentre si confessano le responsabilità di questa rapina, commessa da Valerio Fioravanti, Mambro, Cavallini, Vale, Belsito e Soderini si sottolinea che, attesa la meticolosità con la quale Valerio preparava le azioni, era assolutamente impossibile che lui e la Mambro si trovassero fuori Roma nei giorni prima e cioè il 2 agosto 1980.
Ancora C. Fioravanti nell'int. del 6 maggio 1982 dichiara che nel mentre il fratello Valerio non gli aveva mai voluto dire dove si trovava il 2 agosto 1980. Francesca Mambro gli aveva confidato che aveva passato quel giorno in compagnia di Valerio, Vale e Cavallini.
Sempre C. Fioravanti il 29 agosto 1982 è però costretto a cambiare versione ed afferma di aver appreso dal fratello e dalla Mambro di aver passato la giornata del 2 agosto 1980 a casa di tale Vian.
Ma il 23 agosto 1985 C. Fioravanti fornisce una nuova versione ed afferma che il fratello gli ha sempre detto che il 2 agosto 1980 era a Iesolo con la Mambro e Cavallini. Aggiunge di non aver mai saputo della presenza di Ciavardini con loro.
Ma ancora il 22 marzo 1985 C. Fioravanti precisa meglio e tenta anche di armonizzare le precedenti versioni riferitegli dal fratello, e così afferma che quest'ultimo gli aveva detto di aver trascorsa la giornata del 2 agosto 1980 a lesolo, al mare, con la Mambro e Cavallini presso la casa dei suoceri di quest'ultimo. Se poi prima aveva detto che erano stati da tale Vian, si era sbagliato perché anche quest'ultimo aveva una casa a Iesolo, ove gli è stato assicurato che il 2 agosto 1980 fossero Valerio e la Mambro. Esclude pertanto che gli abbiano detto che con loro vi fosse Luigi Ciavardini ed aggiunge che la cosa gli sarebbe comunque sembrata poco credibile, perché i due ce l'avevano a morte con Ciavardini che consideravano un "idiota" per le sue leggerezze.
Infine il 25 aprile 1986 Valerio Fioravanti crolla e testualmente afferma "Se prima ero assolutamente convinto della estraneità di mio fratello alla strage di Bologna, oggi non so più cosa pensare".
Di grande significato sono poi le dichiarazioni rese agli amici camerati da V. Fioravanti e F. Mambro quando erano ancora in latitanza.
Val la pena di soffermarsi anche su questo aspetto perché la relativa vicenda è stata valutata in termini assolutamente inadeguati dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna.
Walter Sordi (v. dep. al dibattimento di I grado, nonché dich. rese in istruttoria il 15 dicembre 1983) ha riferito che Cavallini, che gli aveva confessato che Valerio non era ciò che voleva apparire, essendo personaggio assai "losco"; a mò di esempio disse che non era affatto vero che il 2 agosto 1980 era rimasto con lui e la moglie a Treviso. Né — aggiungeva Cavallini — era neppure vero, almeno per quanto gli risultava, che Valerio Fioravanti fosse stato in quel giorno in Puglia (n.d.r. il riferimento al covo di Taranto è sorprendente) insieme a Belsito e Vale, come a lui aveva invece affermato.
A questo punto fa osservare il Sordi che in effetti proprio a lui il Belsito, che avrebbe dovuto essere in Puglia il 2 agosto 1980 con il Fioravanti, aveva invece smentito la circostanza ed aveva anzi precisato che dove fosse stato Valerio Fioravanti tra la fine di luglio 1980 (allorché lasciò Francesco Mangiameli) ed il 5 agosto 1980, quando commisero insieme la rapina all'armeria di Piazza Menenio Agrippa, era rimasto un mistero per tutti loro.
La Corte che concorda con il giudice di I grado, con la sicura attendibilità di quanto dichiarato da W. Sordi, ipotizza però un eventuale intento di calunnia del Cavallini, o comunque un malanimo dello stesso nei confronti di Valerio Fioravanti e si "sbarazza" del dato probatorio, così liquidandolo "Le confidenze del Cavallini al Sordi potrebbero collocarsi in un vasto ventaglio di ipotesi, tutte legate ai complessi e mutevoli rapporti intersoggettivi, ed al tornaconto del momento, in un ambiente ben lontano da principi di rigore morale".
Senonché non si è accorto il giudice dell'appello che il "de relato" proveniente dal Cavallini si era arricchito delle conoscenze dell'ambiente (Vale e Belsito), tutte di significato accusatorio nei confronti dell'imputato, delle quali pure occorreva pertanto tener conto nel momento in cui si compiva l'esame di queste circostanze, che di conseguenza appare largamente carente.
Le risultanze probatorie illustrate in questo paragrafo rivestono duplice rilevanza ai fini del giudizio, da un lato esse stesse danno vita ad autonomi indizi di colpevolezza, d'altro lato confluiscono nell'univoco unitario senso di far crollare il falso alibi artatamente costruito nel tempo dagli impiegati, e sottolineano il mendacio dei medesimi, comunque oggettivamente comprovato da loro parziali "ammissioni" e dai vistosi "aggiustamenti" cui poi sono stati costretti nel tempo.
Sotto quest'ultimo profilo, in via estremamente riduttiva ma comunque sufficiente ai fini della richiesta di cassazione della sentenza impugnata, va osservata l'erroneità della motivazione che si pone in contrasto con quel principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in base al quale "L'alibi mendace dell'imputato può contribuire alla formazione di un giudizio di colpevolezza, unendosi ad altri indizi singolarmente insufficienti a legittimare un'affermazione di responsabilità, perché, se non può porsi a carico dell'imputato il fallimento del suo sforzo di offrire al giudice la prova della propria innocenza, certamente il mendacio dell'alibi, che investa circostanze essenziali e appaia finalizzato alla sottrazione del colpevole alla punizione, non può che rilevare contro di "lui" (cosi ex multis, Cass. Sez. I, 8 maggio 1980, imp. Geraci; Cass. Sez. I, 16 novembre 1983, imp. Ragusa).
c) La telefonata di Ciavardini.
L'elemento di prova che proviene dalla telefonata fatta da Luigi Ciavardini il 31 luglio 1980 alla fidanzata Elena Venditti ed all'amica Cecilia Loreti per pregarle di procrastinare al successivo 3 la loro partenza da Roma per Venezia (dove avevano appuntamento), già programmata per il giorno 1 agosto, in quanto vi erano "dei gravi problemi" per i quali non dovevano prendere il treno né l'1 né il 2 agosto e che, appena avvenne la strage, fece immediatamente temere alla Loreti che Ciavardini (e forse anche la Venditti) fosse in qualche modo implicato nell'attentato (tant'è che appena lo incontrò chiese chiarimenti) è stato valutato in termini di ambiguità, o meglio di duplice possibile significato, tale da farlo ritenere non utilizzabile ai fini del giudizio.
Potrebbe in altri termini essere vera, per il giudice di II grado, la versione alternativa a quella accusatoria, fornita nel tempo dagli imputati che vorrebbe che la causa del rinvio dell'arrivo della fidanzata del Ciavardini, fosse stata determinata da un problema di falsi documenti bruciati o da restituire a Fioravanti.
Senonché Ciavardini effettivamente, secondo la dichiarazione della Loreti, il 3 agosto 1980 rispose alla gravissima accusa che gli aveva mosso sulla sua implicazione con la strage del giorno prima, con la prima menzogna che gli veniva in mente, ed affermò, infatti, che il motivo per il quale aveva loro raccomandato di non partire prima del 3 agosto era che fino al 2 egli doveva aspettare la consegna di alcuni documenti falsi.
Questa è peraltro una chiara menzogna improvvisata in quella occasione, rivalutata e sfruttata in qualche modo, solo dopo quattro anni, dagli imputati nel tentativo di smontare questo ulteriore indizio a loro carico, frutto della leggerezza dell'amico. Il mendacio è però evidente.
Già la Venditti nei suoi primi interrogatori resi dopo l'arresto del 23 settembre 1980, ha dichiarato che fino alla data del 3 agosto 1980 Ciavardini non aveva alcun problema di documenti, precisando che in realtà qualche noia avrebbe potuto averla lo stesso giorno 3, per un incidente stradale occorsogli mentre stava recandosi all'appuntamento con loro a Venezia.
In ogni caso, ha aggiunto la Venditti, Luigi Ciavardini disponeva fin dal momento in cui si era dato alla latitanza a seguito dei fatti del 28 maggio 1980 di un documento falso (patente di guida) attestato a nome di "Marco Arena", di cui era sempre rimasto in possesso.
Ma anche Ciavardini esclude nei suoi primi interrogatori di aver mai avuto qualche problema di documenti in latitanza, ricorda come tra quelli di sua disposizione vi fosse fin dagli inizi una patente di guida intestata a Marco Arena.
Questa dichiarazione è rimasta ferma negli anni, fino al momento in cui Ciavardini ritenne opportuno escogitare con Fioravanti e Mambro una comune versione alternativa da fornire agli inquirenti per cercare di porre rimedio a quell'incauta telefonata del 31 luglio 1980 (quella stessa versione ritenuta ragionevolmente prospettabile dalla Corte d'Assise d'Appello). Così, ad esempio, ancora nell'int. del 5 giugno 1982 Ciavardini era fermo nell'escludere "nella maniera più assoluta che alla data del 2 agosto 1980" avesse "alcun problema di documenti"; tanto era vero il contrario — aggiungeva — che egli in quel periodo si muoveva con perfetta disinvoltura per tutta Italia.
La successiva versione, frutto dell'intervenuta collusione tra Fioravanti, Mambro e Ciavardini, oscillerà però tra due possibili documenti che in quel periodo sarebbero stati usati e bruciati dal Ciavardini. Dapprima si dirà infatti che il documento incriminato sarebbe stato una patente intestata a Flavio Caggiula che sarebbe stata "bruciata" (peraltro il 3 agosto) dall'incauto Ciavardini. Senonché gli inquirenti rintracciarono un verbale di contravvenzione elevato nel settembre 1980 dalla Polizia Stradale di Rovigo nei confronti dell'apparente proprietario e conducente di quella stessa autovettura (Golf) in uso a Valerio Fioravanti, il quale in quella circostanza aveva esibito una patente di guida intestata a Flavio Caggiula. Si accertava, così, che Valerio Fioravanti ancora nel settembre 1980 aveva usato di quel documento che non era stato affatto bruciato. Di più ancora, l'utilizzo di quel documento sempre nel settembre 1980 da parte del Fioravanti era comprovato dai registri degli alberghi nei quali aveva pernottato.
Si affermò allora che si erano sbagliati in quanto il documento bruciato (sempre il 3 agosto) dal Ciavardini era un altro, e cioè una patente intestata ad Amedeo De Francisci.
Si obiettò immediatamente che quel documento non poteva essere stato "bruciato" il 3 agosto in quanto già lo era stato (come tra l'altro ammesso da Valerio Fioravanti fin nei suoi primi interrogatori di febbraio 1981) il 14 luglio 1980, allorché si rinvenne a Roma il giubbetto di Valerio Fioravanti con circa un etto di Cocaina (di cui faceva uso il personaggio — non è dato sapere se la Corte d'Assise d'Appello si sia accorta di ciò e se pur tuttavia abbia ritenuto che lo stato di cocainomane del Fioravanti sia coerente "psicologicamente" con l'immagine che di lui si è intesa costruire —), pallottole cal. 38, fotografìe formato tessera di Valerio Fioravanti e certificati ad uso rilascio documenti intestati ad Amedeo De Francisci. In effetti quel significativo giubbetto costò l'emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti di Amedeo De Francisci. La replica di Fioravanti e soci è stata sconcertante: dopo un attimo di sbandamento, sono stati costretti ad affermare che proprio perché il documento era "bruciato", loro lo avevano consegnato a Ciavardini perché ne facesse uso solo per evenienze eccezionali, nel mentre lui ne aveva fatto uso per un'esigenza per così dire ordinaria e pertanto si era esposto al ridicolo. Di più ancora, alla domanda diretta a sapere quali fossero queste esigenze eccezionali, gli imputati hanno affermato: se fosse venuta la polizia nella casa della moglie del Cavallini per effettuare un controllo, Ciavardini, in mancanza d'altro, avrebbe potuto usare il documento De Frandsci ancorché bruciato. Dal che si dovrebbe dedurre che loro non avrebbero perdonato a Ciavardini il grande rischio al quale avrebbe esposto solo la sua persona, esibendo ad un automobilista con il quale aveva avuto una collisione il documento bruciato, nel mentre, invece, essi stessi ed in particolare anche Cavallini, avevano inteso acconsentire che quel medesimo documento potesse essere esibito dal latitante e ricercato amico ad agenti di P.G. che si fossero recati a casa della moglie del Cavallini, ove egli era nascosto (!).
Perché, poi, si soggiunge da ultimo, Ciavardini avrebbe dovuto far uso di un documento bruciato "in mancanza d'altro", se è vero che ancora al momento dell'arresto gli veniva trovata indosso la famosa patente intestata a Marco Arena, di cui non aveva mai perso la disponibilità?
Tutte queste insormontabili menzogne ed aperte contraddizioni, addirittura di oggettiva consistenza, neppure prese a generico esame della Corte d'Assise d'Appello, che all'evidenza non può essersi avveduta della loro esistenza, e solo loro, compongono quell'altra possibile significazione delle telefonate fatte dal Ciavardini per impedire la venuta della Loreti e della Venditti sia l'1 che il 2 agosto 1980, diversa da quella altrimenti indiziante in senso accusatorio.
Ancora una volta devesi sottolineare l'enormità dell'errore commesso dal giudice di II grado e comunque la palese inadeguatezza della motivazione in ragione proprio della sua funzione di giudice dell'appello, laddove la Corte di I grado aveva svolto argomentazioni — come al solito — assai pertinenti e soprattutto aderenti alla realtà processuale, in ordine ai tre documenti in possibile possesso del Ciavardini (cfr. nota n. 160 a pag. 678 della sent. di 1° grado), nonché alle "scoperte" menzogne di quest'ultimo e degli altri imputati ed aveva adottato (cfr. da pag. 674 a pag. 686) una motivazione articolata e completa, che è rimasta totalmente ignorata dal giudice di II grado, a meno che di non volerla ritenere implicitamente, ma in maniera intrinsecamente contraddittoria, richiamata in virtù di quel generico rinvio alle motivazioni di primo grado per tutto ciò che non ha trovato diversa espressa valutazone nella sentenza d'appello.
Palese in ogni caso è anche sotto questo profilo l'illegittimità della motivazione perché internamente contraddittoria.
È infine anche erroneo il principio valutativo degli indizi enunciato a pag. 369 in base al quale "l'indizio fa prova quando è prova", a null'altro equivalendo la considerazione con la quale trova degna conclusione l'infelice motivazione sul significato probatorio della telefonata del Ciavardini.
Solo in via di mero cenno devesi, da ultimo, stigmatizzare come meramente gratuita la valutazione che la Corte d'Appello ha ritenuto di poter fornire del personaggio Ciavardini, laddove ha affermato che costui avrebbe spesso ceduto "ad una sorta di imprudente vanagloria" (v. pag. 369). Non si sa dove il giudice dell'appello possa aver tratto lo spunto di questa valutazione, né — ovviamente — il mistero può trovare soluzione nella motivazione che, come al solito, rifiuta ogni riferimento a concrete risultanze probatorie, e si libera, incontrollata e non controllabile in una rarefatta atmosfera di astratte, paradossali e forse anche ironiche pure asserzioni. Certo è che il singolare opinamento del giudice dell'appello non si è potuto formare dalle risultanze processuali (del resto ignorate pressoché nella loro totalità), le quali attestano invece che il Ciavardini era tanto leggero, quanto pericoloso proprio perché tutto ciò che, incautamente, confidava era — purtroppo per lui e per loro — sempre puntualmente vero. Singolare è in tal senso la dichiarazione con la quale Cecilia Loreti riferì, addirittura con tono d'imbarazzo, quanto le aveva confidato Ciavardini a proposito dell'omicidio Evangelista infarcendo il racconto (sempre secondo la Loreti) di particolari così spettacolari che non sembravano credibili, parendo più consoni alla scenografìa di un film poliziesco; sarà cura della Loreti sottolineare che sia lei che il fidanzato Pizzari (che di lì a poco verrà ucciso dal gruppo di Valerio Fioravanti) non gli avevano creduto, né gli credevano almeno per quegli incredibili particolari che sembravano il frutto di sua megalomania ovvero vanagloria.
Senonché quegli incredibili e spettacolari riferimenti (la fuga in motocicletta, la sbandata e la collisione con un "matto" che si era posto all'inseguimento, la ferita al volto, la rapina di un taxi, la successiva sparatoria, la nuova rapina di un'altra autovettura... il proseguire della fuga, nonostante la gravità della ferita e del sangue che sgorgava confondendogli la vista..., da vero e proprio film d'avventura) si dimostreranno tutti, non uno escluso, puntualmente esatti. Proprio per questo Ciavardini era "una bomba vagante", un ingenuo (un "idiota" affermerà Valerio Fioravanti, perché mancava della necessaria riservatezza (cfr. int. reso al dibattimento di I grado davanti alla Corte d'Assise di Roma che lo giudicava per l'omicidio di Francesco Mangiameli), che sull'onda dell'entusiasmo di quanto stavano compiendo (non si risparmierà neppure il 22 giugno 1980 di far capire alla Loreti ed al Pizzari che Mario Amato, sarebbe stato ucciso da lui. Cavallini, Fioravanti e Mambro; il che avvenne proprio il giorno successivo), non riusciva a contenersi e si lasciava andare a gravi confidenze anche verso coloro che non facevano strettamente parte del suo gruppo terroristico.
Non v'è però agli atti un solo elemento, anche meramente indiziario che possa far ritenere che almeno una volta Ciavardini sia stato "vanaglorioso". Se questo dunque attestano le pacifiche risultanze processuali, basta alla Corte di II grado affermare in maniera apodittica che costui cedeva spesso alle tentazioni della vanagloria per chiudere l'argomento.
d) L'incalzare del tempo e l'angosciante assillo di dover comunque rispettare ciò che residua del termine di cui all'art. 201 c.p.p. prev., dopo la lettura e lo studio dell'impugnata sentenza, nel mentre vi si sta provvedendo alla redazione — ovviamente frettolosa — dei presenti motivi di impugnazione, che già si avverte stanno assumendo proporzioni elefantiache che, ci si augura verranno perdonate nel momento in cui ci si renderà conto dell'enormità delle devastazioni arrecate alle risultanze probatorie da una decisione che, proprio perché motivata su vuote parole e non sui fatti e sulle relative risultanze probatorie, costringe ad un defatigante ed abnorme lavoro, inducono a ritenere preferibile rimandare per quanto attiene alla motivazione addotta a proposito della significazione probatoria dell'omicidio Mangiameli e dell'autodenuncia di Volo alle censure illustrate, in via d'anticipazione, sub 1.6.
Qui ci si limita a sottolineare l'illogicità palese della motivazione per così dire conclusiva svolta a pag. 375.
La Corte di II grado nella disperata ricerca di un'illazione che possa spezzare l'eloquente ed univoco nesso che lega l'intervista di Amos Spiazzi pubblicata su "L'Espresso" del 24 agosto 1980 e l'omicidio Mangiameli eseguito da Fioravanti e Mambro il 9 settembre 1980, riesce a congetturare un legame di significato alternativo rispetto a quello chiaramente indiziante della responsabilità della strage.
Se è condivisibile, afferma il giudice di II grado, che Fioravanti abbia deciso di sopprimere l'amico Mangiameli per eliminare un pericoloso testimone, depositario di indicibili segreti non è però necessariamente conseguenziale ritenere che ciò che ebbe a determinare l'impulso omicida sia stata la responsabilità per la strage del 2 agosto 1980.
Ben può ipotizzarsi, infatti, prosegue la Corte che Fioravanti temesse che Francesco Mangiameli "nella prevedibile stretta degli inquirenti" potesse diventare "una mina vagante, poco affidabile ed incontrollabile, lui depositario di segreti tanto gravi, ed i suoi congiunti, ancora più fragili... (per il) prevedibile pericolo di coinvolgimento nell'omicidio di Piersanti Mattarella (il cui fatto criminoso è ancora sub iudice)".
Senonché Mangiameli non è Ciavardini, ma soprattutto nessuno e meno che mai Amos Spiazzi ha accusato Mangiameli dell'omicidio di Mattarella. L'intervista che provoca l'irresistibile determinazione omicida del Fioravanti contiene in realtà una chiara denuncia di Mangiameli, dei NAR e dell'ambiente di Terza Posizione come responsabili della strage alla stazione.
Importante è, pertanto, la decisione di sopprimere Francesco Mangiameli che prontamente pervade Valerio Fioravanti; ma ancora più rilevante è la sua decisione di zavorrarne il cadavere, per così cercare di cogliere impreparati ed uccidere la moglie e la bambina dell'ucciso; di straordinaria significazione è però il fatto che insieme alla moglie ed alla figlia dell'amico dovevano essere uccisi anche i leaders di Terza Posizione, Fiore ed Adinolfi (accusati da Fioravanti di essere degli strumentalizzatori di ragazzini, perciò degni di meritare la morte).
Quest'ultima coeva volontà omicida è però sfuggita all'attenzione e quindi all'esame della Corte d'Assise d'Appello, che pure ha virgolettato il deposto su questa medesima progettualità omicida di Valerio Fioravanti fino al momento in cui venivano fatti i nomi di Fiore ed Adinolfi, che puntualmente sono stati omessi.
Ed in effetti se già poco logico appariva il collegamento tra l'intervista di Spiazzi ed il conseguente omicidio di Mangiameli e l'intenzione suicida di sopprimere tutta la famiglia di questo ultimo per il timore che costui, indagato per la strage, avrebbe potuto fare compromettenti ammissioni sulle responsabilità relative all'omicidio di Piersanti Mattarella (del gennaio 1980), addirittura paradossale ed improponibile sarebbe stato (siccome peraltro era doveroso) ricordare che le intenzioni omicide del Fioravanti si erano coevamente indirizzate verso Fiore ed Adinolfi che — a quanto consta — non sono sfiorati dal benché minimo sospetto in ordine all'omicidio del presidente della Regione Sicilia.
Se l'esame di queste risultanze processuali fosse stato completo non sarebbe stato assolutamente evidente l'agghiacciante corrispondenza tra il messaggio di morte implicitamente contenuto nell'intervista di Amos Spiazzi, con esclusivo riguardo alla strage del 2 agosto, per la quale egli aveva denunciato la verosimile congiunta responsabilità di;
a) tale "Ciccio":
b) dei N.A.R.;
c) di T.P..
e gli intenti omicidi di Valerio Fioravanti?
Soppresso a) e la sua famiglia, eliminati i dirigenti di c), non è oggettivamente comprovato l'isolamento della componente b)?
Di più ancora, perché mai, sempre in quel medesimo periodo di tempo, in cui Valerio Fioravanti uccideva Mangiameli, voleva uccidere la moglie e la figlia di costui, ed i dirigenti di Terza Posizione, stava anche "dando la caccia" ai due "ragazzini" di T.P. come Luigi Ciavardini e Marcello De Angelis, sempre al fine di ucciderli?
Risponderà Valerio Fioravanti alla Corte d'Assise di Roma che, giudicandolo per l'omicidio Mangiameli, insistentemente gli chiedeva perché mai proprio nel momento in cui uccideva quest'ultimo (per pretese questioni di soldi) cercava anche di uccidere Ciavardini (v. verbale dell'interrogatorio dibattimentale), facendo presente che il loro ambiente non perdonava chi, in stato di latitanza, si comportava così leggermente da commettere gravi imprudenze.
Valerio Fioravanti con questa dichiarazione ha pertanto espressamente confermato la sua volontà di punire Ciavardini per le sue leggerezze. Meglio valutando le parifiche risultanze processuali su queste circostanze si evidenzia però che il giorno 6 agosto 1980 (v. int. di Venditti, Ciavardini, Mambro, Fioravanti e Cavallini, nonché le dichiarazioni di Cristiano Fioravanti) a seguito di definitivo e burrascoso chiarimento, il gruppo di Valerio Fioravanti espulse Ciavardini per le pericolose leggerezze commesse, lasciandolo allo sbando.
E però solo dopo un mese, ed esattamente quando Valerio Fioravanti decise di dover uccidere l'amico Mangiameli, che ritenne il provvedimento d'espulsione inadeguato alle colpe del Ciavardini che meritava invece la morte. Perché, poi, stessa sorte avrebbe dovuto condividere Marcello De Angelis che non aveva — a quanto consta — alcuna colpa da farsi perdonare, se non quella di essere "un ragazzino di Terza Posizione".
Tutte queste circostanze, compiutamente analizzate dai giudici di prime cure, hanno indotto a ritenere il delitto Mangiameli univocamente indiziante delle responsabilità dell'omicida per la strage del 2 agosto.
Per la Corte di secondo grado l'esame di quel delitto, effettuato senza il congiunto esame degli ulteriori elementi di giudizio posti ad espressa base motivo della decisione di I grado avrebbe potuto essere ugualmente indiziante, da un punto di vista logico, delle responsabilità dell'uccisore di Mangiameli per l'omicidio di Piersanti Mattarella.
* * *
La sentenza di assoluzione di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro è quindi — all'evidenza — palesemente nulla per illegittimità della sua motivazione che appare illogica, internamente contraddittoria (se è vero che per relationem si compone dell'ulteriore — contraria — motivazione di I grado per tutto quanto non è stato espressamente valutato in maniera differente), ovvero gravemente carente e comunque viziata da un vistoso omesso esame di punti decisivi.
* * *
1.11.2.1 — L'assoluzione di Sergio Picciafuoco. Errata applicazione del principio di valutazione delle prove; contraddittorietà ed illogicità della motivazione; travisamento dei fatti.
Sproporzionatamente dilatata ed assai più ampia rispetto alla scarna, se non addirittura inesistente motivazione addotta per l'assoluzione di Fioravanti e Mambro, è invece la motivazione con la quale, con una certa, apprezzata, abilità, la Corte d'Assise d'Appello ha dato contezza del procedimento seguito per il formarsi del suo convincimento sulla posizione di Sergio Picciafuoco.
È forse questa la parte migliore della sentenza impugnata, che sul punto non ha fatto, come altrove, scandaloso ricorso all'"assurdo" ed alle vistose apodittiche asserzioni fino ad ora denunciate, ma che, al contrario, è apparentemente ben costruita e presentabile.
Senonché anche questa motivazione è da ritenersi illegittima, sia per errata applicazione del principio di valutazione delle prove, sia per contraddittorietà, sia per illogicità nonché, infine, per travisamento delle risultanze probatorie.
In linea di principio è da osservare come alla valutazione, a volte pertinente, dei singoli elementi di prova, questa volta effettuata con una qualche aderenza alle emergenze degli atti processuali, non sia però mai seguita la necessaria opera di confronto e di esame degli elementi "sezionati" e di ricomposizione logica e critica dei medesimi in una valutazione comparativa e congiunta.
Anche in questa parte della sentenza, che è forse l'unica che appare il frutto, sia pure errato, di una effettiva valutazione del giudice dell'appello, si è fatto ricorso a quell'errato principio di valutazione delle prove indiziarie più volte sopra censurato.
Le conseguenze dannose che hanno negativamente concorso al formarsi dell'errato convincimento del giudice sono di duplice ordine.
Da un lato il mancato esame congiunto dei vari elementi ha consentito che nell'ambito dell'unitaria motivazione finale siano venute a coesistere valutazioni tra di loro palesemente contraddittorie, quando invece il loro raffronto avrebbe evidenziato l'univoco significato che venivano ad assumere le relative risultanze probatorie, d'altro lato la mancata adozione di quel criterio di "selezione del fortuito" più sopra illustrato, in base al quale al sommarsi di circostanze che in apparenza potrebbero essere tutte di per sé casuali, diminuisce con progressione geometrica la possibilità che le medesime siano da ascriversi al verificarsi di straordinarie ed occasionali coincidenze, ha impedito di cogliere l'univocità, la gravità e la concordanza in senso accusatorio di tutti gli indizi, nessuno escluso, a carico di questo imputato.
Sempre in via per così dire generale, si è poi fatto ricorso ad un modo vistosamente contraddittorio di valutazione del comportamento processuale dell'imputato.
Così invero tutte le incredibili menzogne alle quali questo ultimo ha fatto sistematico ricorso (prendendo letteralmente in giro inquirenti e giudici), pur di non raccontare la verità su alcuni episodi, sono state valutate non tenendo conto di questa evidentissima realtà ed anzi più le menzogne sono apparse clamorose, più la Corte si è sentita in dovere di non accettarle per tali, ritenendo di dover trarre segni di inquietudine dalla loro pretesa inutile gravità, in base a correnti canoni di valutazione dei comportamenti per così dire "normali".
Senonché, quando, dopo una serie notevole di "demolizioni" così sorprendentemente arrecate al materiale probatorio, rivisitato alla luce del principio per il quale ogni menzogna di cui non si colga il senso deve essere ritenuta verità, la Corte trovandosi di fronte ad un'analoga e questa volta non superabile menzogna, anche secondo il principio adottato, l'ha ritenuta sostanzialmente marginale e in maniera palesemente contraddittoria con quanto fino a quel momento osservato, ha così affermato "appare ovvio che ciò fa parte della spiccata tendenza alla confabulazione della personalità del soggetto (ampiamente registrata nel corso del processo), affinata dalla lunga esperienza della latitanza e dalla correlata necessità esistenziale del mentire" (v. pag. 405 sent. imp.).
Questa valutazione è all'evidenza in aperto contrasto con quella che in precedenza ha indotto la Corte a disfarsi di gravi elementi indizianti desumibili da assai rilevanti menzogne dell'imputato ritenute invece dubbie proprio perché troppo gravi e tali che una persona normale si sarebbe astenuto dal fornirle agli inquirenti.
Se la Corte avesse paraltro tenuto conto anche nelle sue precedenti valutazioni che effettivamente Picciafuoco è persona che, nei momenti di grave bisogno, ha dimostrato una irresistibile propensione alla menzogna, avrebbe evitato di affermare che quelle che apparivano in senso univoco chiare menzogne, e per tali erano state accertate, erano forse il risultato di sfavorevoli circostanze occasionali fortuite, perché altrimenti sarebbero apparse troppo clamorose.
Così invero da pag. 385 inizia una lunga e sofferta valutazone della Corte che, analizzando una miriade di oggettive menzogne del Picciafuoco, sulla sua presenza alla stazione di Bologna, tutte puntualmente valorizzate dal giudice di I grado e che in sede d'appello si erano arricchite di ulteriori rilevanti aspetti, viene già nelle sue premesse ad essere negativamente influenzata dalla seguente domanda: "C'è innanzi tutto da chiedersi quale ragione possa aver spinto l'imputato a formulare siffatto assunto, quando, esaminato come teste, avrebbe potuto dare una meno articolata e più semplice ragione della sua presenza in stazione quale ad esempio...". Senonché se al momento in cui si formulava questa premessa critica la Corte si è poi ricordata della personalità dell'imputato, così come emerge da quanto esattamente osservato a pag. 405, avrebbe evitato di affermare che le dichiarazioni del Picciafuoco, ancorché possano apparire false, sono forse veritiere perché non si comprende il motivo per il quale l'imputato avrebbe così mal mentito, mentre avrebbe potuto farlo meglio.
Sugli episodi in cui, poi, le menzogne si sono intensificate fino ad apparire non suscettibili di rimedio critico, la Corte non ha preferito "sorvolare", ribaltando la situazione processuale, non apprezzata più per quello che oggettivamente rappresentava, e cioè il ricorso al mendacio sistematico, progressivo e a volte anche clamoroso pur di nascondere il motivo inconfessabile e comunque non confessato della sua presenza alla stazione di Bologna.
Se le osservazioni a tal proposito svolte hanno un qualche pregio, ciò è solo in ragione della contraddittoria e riduttiva valutazione di fondo del personaggio, che hanno indotto il giudice dell'appello a negare la sua attenzione agli elementi probatori più significativi e rilevanti. "È inutile soffermarsi su codesto diffuso campionario, puntigliosamente ammannito dal fantasioso ed esperto Picciafuoco per allontanare da sé l'accusa e meticolosamente controbattuto dalla sentenza" (v. pag. 390 sent. imp.).
Vero è inoltre che la valutazione degli elementi di prova a carico di questo imputato è stata irrimediabilmente compromessa dai gravissimi errori precedentemente commessi e che sono stati illustrati nelle osservazioni sopra svolte sub 1.9 e 1.10.
Sulla scorta, infatti, di un non viziato e completo esame delle risultanze probatorie provenienti dalle fonti Vettore, Spiazzi, Naldi, Giovagnini, Robbio, Nicoletti, Calore, Aleandri, Soderini, Sordi, Napoli, Izzo, Furiozzi e dai documenti più sopra ricordati, è, quanto meno, certo che un primo sostanzioso compendio omogeneo ed organico di gravi indizi di ordine generico viene a stagliarsi a carico del gruppo di Valerio Fioravanti e Mangiameli e gli ambienti in cui entrambi agivano: NAR e Terza Posizione.
Non v'è dubbio, pertanto, che ove si fosse raggiunta la prova che taluno di costoro (Fioravanti o Mangiameli) fosse stato presente alla stazione di Bologna la mattina del giorno 2 agosto 1980, si sarebbe aggiunto al precedente mosaico indiziante un tassello specifico di grande significato.
Così, infatti, uno scaltro delinquente come Valerio Fioravanti (che non aveva alcuna possibilità di prevedere di poter poi essere giudicato da una Corte d'Assise d'Appello per la quale principio cardine ispiratore della ricerca e della verifica della verità giudiziaria, ovvero della negazione del concetto stesso di verità legale, conseguibile processualmente, è quello del possibilismo giuridico) giustamente si preoccupò che Francesca Mambro fosse stata notata alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980 e potesse quindi essere riconosciuta.
Se, in altri termini, fosse stata conseguita la prova diretta (e non solo attraverso la confessione resa allo Sparti) della presenza di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980, nessuno e forse neanche la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, avrebbe negato l'importanza di questo ulteriore elemento di prova.
Se poi infine, di fronte all'impossibilità di negare la loro presenza alla stazione Valerio Fioravanti e Francesca Mambro fossero stati costretti ad ammetterla e si fossero però rifiutati di giustificarla, ovvero, peggio ancora ciò avessero fatto fornendo versioni ed adducendo motivi che, a verifiche effettuate, si sarebbero rivelati rispettivamente falsi e non credibili; se, a seguito di ciò, i due avessero modificato sensibilmente le loro precedenti dichiarazioni, fornendo ulteriori particolari e più puntuali precisazioni che, peraltro, a loro volta non avrebbero retto alla verifica e così ancora nuova versione ed ulteriori accertamenti del mendacio per tutto il corso del procedimento, sino ad evidenziare che essi non potevano o comunque non volevano confessare i motivi della loro presenza sul luogo del delitto, si sarebbe conseguito un ulteriore e decisivo elemento di prova a loro carico.
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Gli episodi del passato, ma anche e soprattutto i mostruosi tentativi di depistare le indagini di questo procedimento, e quelli ancora più gravi, che non sono mai cessati (né c'è, purtroppo, motivo che possa far sperare che almeno ora siano terminati), portati contro il processo ed il suo scopo di giungere a quella verità processuale che si è sempre cercato di sabotare con ogni mezzo, avevano ed hanno indotto alla massima cautela, ovvero a diffidare anche e soprattutto delle prove a carico degli imputati.
Lo studio, attento e penetrante, degli assai importanti atti acquisiti da altri procedimenti ha infatti consentito di cogliere ed apprezzare un'efficace tecnica di inquinamento della giustizia che in maniera assai raffinata ha fatto versare agli atti di quei processi, facendole passare dalla parte dell'accusa, importanti prove della responsabilità degli imputati le quali, nell'evolversi del procedimento si sono sempre di più arricchite di grande significato accusatorio per poi però miseramente e clamorosamente scoppiare nel momento in cui la difesa di qualche imputato, che non a caso era munita della chiave che consentiva l'attivazione del congegno di scoppio, le faceva saltare in aria, dimostrando la loro falsità e la loro artificiosa costruzione ai danni degli incolpati, che subito indossavano i panni delle vittime calunniate da uno Stato che commetteva delitti e costruiva colpevoli. A nulla è valso in quei procedimenti, denunciare con forza, che quelle falsità, erano un inganno ed erano proprio state partorite dalla collusione di infedeli servitori dello Stato con gli stessi imputati al fine di assicurare loro l'impunità; al giudice che doveva decidere di quei fatti e sulla scorta solo di quei fatti, residuava pur sempre un legittimo dubbio sull'effettivo significato di quel sabotaggio del procedimento.
Proprio tenendo conto che Sergio Picciafuoco, di cui si ignorava quasi tutto, fosse nel presente procedimento il "cavallo di Troia" con il quale introdurre un ennesimo tentativo di inquinamento e di grave disturbo dell'intero procedimento, si è a lungo diffidato di costui, fino a che, però, si sono conseguite prove oggettive e sicure (per le quali si doveva escludere l'artificiosa predisposizione) del suo inserimento nel gruppo di Mangiameli e Fioravanti e la sua militanza in Terza Posizione. Queste prove, sorprendenti, perché neppure prevedibili al momento in cui l'attenzione degli inquirenti si era rivolta nei confronti di Sergio Picciafuoco, congiunte al fatto che costui era presente alla stazione di Bologna e che non ha voluto mai confessare il vero motivo della sua presenza, neppure quando stava per essere condannato all'ergastolo (e nemmeno dopo che lo è stato), costituiscono quell'omogeneo, grave ed univoco compendio probatorio che è stato validamente posto a motivazione della sentenza di I grado.
Su queste basi la motivazione del giudice di II grado appare gravemente errata sia per il modo con il quale è stata condotta la valutazione, sia per la dispersione dei dati di prova nei due filoni di maggiore rilevanza ai quali affluiscono: l'internità di Picciafuoco al gruppo Fioravanti e Mangiameli; la sua non giustificata presenza sul luogo del delitto.
1.11.2.2 — L'intemità di Picciafuoco al gruppo Mangiameli — Fioravanti — I documenti falsi.
La prova più affidabile e per così dire oggettiva dell'inserimento di Picciafuoco in questo ambiente e della sua militanza nell'organizzazione è stata involontariamente fornita dall'imputato e consiste principalmente:
— nell'uso, durante la latitanza, di documenti falsi che provengono da quell'ambiente e addirittura da quel gruppo;
— nell'avvenuto suo inserimento nell'organizzazione Terza Posizione e nei contatti intrattenuti in particolare con Leonardo Giovagnini e Luigi Ciavardini;
— nell'essersi trovato il suo nominativo in un elenco di camerati stilato da Gilberto Cavallini, sequestrato all'atto dell'arresto di quest'ultimo, avvenuto nel settembre 1983.
V'è compiuta prova agli atti del processo che l'imputato Sergio Picciafuoco durante la latitanza ha fatto uso di più documenti falsi sotto tre diverse generalità: Vailati Eraclio, Vailati Enrico e Pierantoni Enrico.
Più precisamente tale Vailati Enrico, nato a Roma l'11 novembre 1945 ed ivi residente alla via Gregorio VII n. 139, risultava essere nell'elenco delle centinaia di persone che erano state curate negli ospedali bolognesi la mattina del 2 agosto 1980 per le ferite riportate a seguito dello scoppio della bomba.
Nell'ambito delle indagini di routine svolte dagli investigatori per rintracciare possibili testimoni, si ricercò detto Vailati Enrico, che però risultò sconosciuto all'indirizzo e che neppure figurava tra i nati nel comune di Roma.
Senonché il 27 maggio 1980 i carabinieri di Merano avevano sequestrato la patente di guida falsificata a nome di tale Vailati Eraclio, nato a Roma il 7 settembre 1944 ed ivi residente alla via Gregorio VII n. 133, che riproduceva le sembianze del ricercato Sergio Picciafuoco.
Nel corso poi del procedimento penale per l'omicidio Mangiameli era stata sequestrata ad Alberto Volo, camerata ed amico intimo dell'ucciso, un'altra patente di guida intestata a Vailati Adelfìo, nato a Roma il 18 gennaio 1945.
Le analogie tra la patente del Volo e quella usata da Sergio Picciafuoco sono del tutto evidenti e denotano una comune matrice di falsificazione.
Basti pensare non solo al cognome uguale, estremamente raro, alla comune origine greca dei due nomi, all'identico luogo di nascita. Di più ancora chiaro significato indiziante rivestono le incredibili menzogne proferite sia da Volo che da Picciafuoco, che non hanno mai voluto confessare il modo con il quale erano stati falsificati i documenti e come loro ne erano venuti in possesso.
A questo proposito si deve segnalare il vistoso travisamento del fatto compiuto dal giudice di II grado che ha ritenuto "realistica e verosimile la versione esplicativa del Volo, dell'aver scelto il nome Vailati Adelfio come variante di quello proprio dettato da ricordi letterali e calcistici" (cfr. pag. 416).
Non ricorda, tra l'altro, la Corte che il Volo ha avuto anche modo di specificare che alla falsificazione avrebbe provveduto lui stesso senza l'uso di alcun mezzo chimico, ma con una tecnica di ricalco; questa versione è stata però clamorosamente smentita dalla perizia espletata, che ha invece evidenziato come sia stato utilizzato lo strumento chimico.
Volo in un primo momento ebbe poi a dichiarare che il cognome Vailati gli era stato suggerito da una riminescenza letteraria, essendo Vailati uno scrittore contemporaneo.
Senonché constatato che non esiste e non è mai esistito uno scrittore contemporaneo a nome Vailati, il Volo ritenne successivamente di prospettare agli inquirenti un'alternativa, affermando che aveva tratto quel cognome da un riferimento calcistico, chiamandosi Vailati un giocatore del Palermo. Ma in questo caso è stato possibile accertare che effettivamente esisteva un giocatore del Palermo a nome Vailati, che aveva però giocato a calcio solo a partire dalla stagione 1980 — 1981, quattro anni dopo che era avvenuta la falsificazione della patente.
Queste ed altre evidentissime accertate menzogne proferite dal Volo pur di nascondere l'origine della falsificazione del documento (esattamente valorizzate dal giudice di I grado, cfr. pag. 753 e segg.) sono state apoditticamente apprezzate nel loro opposto significato dal giudice dell'appello che ha pertanto totalmente travisto le relative risultanze.
Picciafuoco ha a sua volta fatto ricorso ad un significativo mendacio progressivo a proposito del suo analogo documento.
In un primo momento si è rifiutato di fornire alcuna indicazione sull'autore della falsificazione ovvero su colui che glielo aveva procurato.
In un secondo momento ha poi indicato in tale Antonio Smedile l'autore della falsificazione e della fornitura della patente, salvo ritrattare tutto, affermando persino di non conoscere lo Smedile in sede di confronto, dopo che questi lo aveva impietosamente sbugiardato.
È solo nel dicembre 1985 (dopo quasi cinque anni di carcere) che Picciafuoco fornisce un'ulteriore versione ed afferma che il documento gli sarebbe stato fornito nel settembre 1970 da tale Ludovighetti, su indicazione di un certo Loria. Senonché da un lato si accertava che la data di rilascio del documento falsificato era indicata nell'aprile 1971 e che, guardacaso, sia il Lodovighetti che il Loria erano da poco tempo morti.
Stupefacente e giustamente rivelatrice della collidità dell'imputato è stata la pronta risposta a questa significativa circostanza: "Non avevo mai fatto prima i loro due nomi... finché mi è stato possibile... perché erano morti, pensai che poteva essere creduto un espediente".
È pervero paradossale la versione dell'imputato secondo la quale finché erano in vita, non avrebbe fatto il nome dei fornitori del documento, ma avrebbe atteso successivi più favorevoli eventi, quali la morte degli stessi, per riferirli e ciò per il timore di non essere creduto (!). Di più ancora, perché mai accusava falsamente Antonio Smedile, quando sarebbe stato comunque meglio tacere e rimanere reticenti.
Quest'ultima menzogna conferma l'assoluta inadeguatezza dei criteri della logica comune per cercare di valutare i profondi significati del comportamento dell'imputato: se è vero, infatti, che la calunnia dello Smedile non poteva seriamente giovargli, non è da ciò e con ciò che può trarsi il convincimento che quella debba o comunque possa essere allora la verità; in questi termini, invece, ha sempre ragionato la Corte d'Assise d'Appello di fronte alle più clamorose menzogne dell'imputato "C'è innanzi tutto da chiedersi quale ragione possa aver spinto l'imputato a formulare siffatto assunto, quando... avrebbe potuto dare una più... semplice ragione...".
Le mendaci dichiarazioni di Picciafuoco sono tali anche se clamorose, a renderle vere non vale certo chiedersi perché abbia così mal mentito.
Per quanto concerne i documenti "Vailati" è innegabile, da un punto di vista oggettivo, il collegamento che lega quello in possesso di Volo Alberto, camerata palermitano, amico intimo di Francesco Mangiameli, con quello, coevamente in uso di Picciafuoco Sergio.
Il dato indiziante di per sé debolmente significativo, per il suo non univoco significato, assume assai più corposa consistenza a seguito delle incredibili menzogne con le quali gli interessati, e soprattutto Picciafuoco che pur ha chiaramente avvertito la drammatica piega che stavano prendendo per lui gli eventi processuali, si sono tenacemente rifiutati di indicare da chi e come li avessero ricevuti.
All'atto dell'arresto l'1 aprile 1981 a Tarvisio, Sergio Picciafuoco venne trovato in possesso di tre documenti falsi (una carta d'identità, una patente di guida ed un passaporto) riproducenti le sue sembianze, intestato a tale Pierantoni Enrico, nato a Roma il 7 settembre 1949 (con l'età aumentava al latitante la voglia di ringiovanirsi almeno anagraficamente), ed ivi residente alla via Gregorio VII.
Il passaporto era contrassegnato dal n. E213730.
Questo numero è risultato il medesimo di quello (legittimo) di un componente del gruppo di Valerio Fioravanti, Brugia Riccardo, che all'epoca era per così dire "pulito".
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Significativa in tal senso è la figura di Riccardo Brugia, siccome emerge dagli atti acquisiti. Costui, "pulito" sino al 1982 (cfr. rapporto DIGOS 30 settembre 1987) venne fermato per la prima volta il 5 aprile 1982 perché indiziato di favoreggiamento personale commesso oltre un anno prima nei confronti di Cristiano Fioravanti per l'allestimento di un covo in Abruzzo per i latitanti Mambro Francesca e Giorgio Vale.
Venne poi arrestato per una rapina commessa nel 1982 insieme a Walter Sordi e Gilberto Cavallini e per altri reati.
Tra i delitti per i quali Riccardo Bragia ha riportato sentenza di condanna, alla pena di sette anni ed otto mesi, passata in giudicato, si segnalano la partecipazione alla banda armata NAR ed il favoreggiamento personale di Alessandro Alibrandi al quale, nel settembre 1980 allorché era latitante "lasciò usare" il numero "pulito" del proprio passaporto per consentirgli di espatriare in Libano; il numero è per l'appunto il medesimo usato anche da Sergio Picciafuoco.
Oltre al precedente specifico di Alessandro Alibrandi, quello di Picciafuoco Sergio, per il quale pende ancora separato giudizio, è il solo ulteriore caso in cui risulta che Brugia, che fino al 1982 ha svolto soprattutto funzioni di supporto logistico e di aiuto di camerati latitanti, si sarebbe reso disponibile a questa particolare attività di favoreggiamento.
È appena il caso di osservare che oltre a ciò, Sergio Picciafuoco, non ha mai potuto o voluto confessare come e da chi venne effettivamente in possesso dei documenti falsi a nome Pierantoni.
Anche questo dato probatorio, che si compone dunque di tre distinti elementi, consistenti: nel medesimo numero del passaporto originale e pulito di Riccardo Brugia che compare (stando a quanto risulta da procedimenti penali celebrati o pendenti per quei fatti) solo in passaporti falsificati usati da Alessandro Alibrandi e Sergio Picciafuoco; nell'internità di Riccardo Brugia (all'epoca dell'uso da parte dei latitanti Alibrandi e Picciafuoco del tutto ignota) nella banda armata NAR nella quale egli svolgeva essenzialmente opera di favoreggiamento di latitanti, e nell'essersi il Picciafuoco sempre rifiutato di rivelare da chi e come si fosse effettivamente procurato il passaporto con il numero di Brugia, assume, quindi, grave significato indiziante dell'internità di Sergio Picciafuoco nell'ambiente favorito dal medesimo Riccardo Brugia, che è per l'appunto quello di Fioravanti ed Alibrandi.
Se anche si volesse ritenere del tutto tranquillizzante questo indizio complesso, che pur tuttavia appare grave, preciso e concordante, ove lo si raffronti con l'altro sopra esaminato relativo alla patente Vailati Eraclio che pure conduce il Picciafuoco all'interno del gruppo Volo — Mangiameli — Fioravanti, l'unitaria significazione probatoria dei due dati assume il carattere della certezza e supera l'ambiguità alla quale conduce la valutazione compiuta solo partitamente dalla Corte d'Assise d'Appello, che si palesa pertanto illegittima. È appena il caso poi di ribadire che ai fini del presente motivo di gravame non si intende denunciare l'erroneità (sebbene del tutto evidente) della valutazione di questi dati effettuata dalla Corte d'Assise d'Appello, ma, il modo con il quale è stata compiuta, che ha determinato la dispersione del loro univoco significato.
1.11.2.3 — La politicizzazione di Sergio Picciafuoco; gli accertamenti dei Carabinieri; Leonardo Giovagnini.
A questi elementi di prova, di per sé decisivi, si aggiungono poi gli accertamenti compiuti dai Carabinieri d'Osmio che, attingendo alla loro fonte, Leonardo Giovagnini, danno atto che il Picciafuoco, esperto nell'uso delle armi, si era politicizzato ed inserito nel movimento eversivo "Terza Posizione", e l'annotazione del nome dell'imputato nell'elenco di camerati sequestrato a Gilberto Cavallini.
La prima questione è stata oggetto di alcune considerazioni critiche svolte con riferimento a due argomenti.
Con il primo si è recepita una delle più ardite fantasie della difesa dell'imputato, la quale aveva sostenuto che essendo stato stilato il rapporto dei Carabinieri di Osimo il 16.2.1981, quando già si era identificato quel tal Vailati Enrico in Sergio Picciafuoco, che pertanto era ricercato come testimone della strage del 2 agosto, era ipotizzabile che i redattori del medesimo avessero attinto le notizie relative all'inserimento del personaggio nel movimento di Terza Posizione dai colleghi di Modena, i quali ciò avevano appreso dal Copparoni, il quale a sua volta aveva raccolto questa informazione presso la Questura di Bologna.
La Corte d'Assise d'Appello nel recepire l'illazione della difesa dell'imputato si è vista però costretta a ricucire scorrettamente, in un unico contesto due momenti separati e distinti degli accertamenti che sono stati svolti dall'Arma dei Carabinieri ed ha totalmente ignorato quella parte della decisione di I grado che assai congruamente ha esaminato la relativa vicenda (v. pag. 742 e segg.).
Per rendersi conto dell'illogicità manifesta dell'illazione della Corte d'Assise d'Appello è sufficiente ricordare che nel rapporto dei Carabinieri di Osimo si dava anche atto che il ricercato Picciafuoco era stato visto aggirarsi nei dintorni di Osimo.
Queste notizie all'evidenza non possono essere rimbalzate ai carabinieri marchigiani dai colleghi di Modena; è invece del tutto logico ritenere che le medesime siano state attinte in sede locale, da quel Leonardo Giovagnini loro confidente, inserito nel movimento Terza Posizione.
Illogico è in definitiva il ragionamento meramente ipotetico del giudice di II grado volto a prospettare una possibile fonte informativa del rapporto dei Carabinieri di Osimo del 16.2.1981 alternativa a quella locale rappresentata dal confidente Leonardo Giovagnini.
Con un secondo ed ultimo ordine di considerazioni la Corte d'Assise d'Appello ha poi ritenuto poco verosimile il convincimento del giudice di I grado che aveva ritenuto di poter individuare proprio in Leonardo Giovagnini e nell'emittente radiofonica di Osimo, di cui era direttore e che diffondeva le idee eversive di Terza Posizione, un punto di riferimento del Picciafuoco.
Ha obiettato al riguardo il giudice dell'appello che non appare credibile che un latitante come il Picciafuoco corresse il rischio di farsi vedere nei luoghi di nascita e per giunta tra gli eversori che si coagulavano attorno alla emittente radiofonica.
Le osservazioni della Corte, che hanno (questa volta) astratta rilevanza logica, urtano però contro alcune circostanze del tutto ignorate. In primo luogo si è dimenticato che proprio nei luoghi natii del Picciafuoco è stata ritrovata l'autovettura BMW del Copparoni con la quale l'imputato era fuggito da Modena, questa circostanza costituisce prova per così dire oggettiva del fatto che il latitante ebbe di fatto ad accettare il pericolo prospettato dal giudice dell'appello.
In secondo luogo è da ricordare che, in effetti, i carabinieri di Osimo accertarono che il Picciafuoco era stato "visto in zona".
In terzo luogo è da tener presente che l'emittente radiofonica ed il Giovagnini medesimo hanno favorito un altro latitante di Terza Posizione, quel medesimo Luigi Ciavardini che era profondamente inserito nel gruppo di Fioravanti — Mangiameli, così come è accertato nella sentenza, passata in giudicato, con la quale Leonardo Giovagnini è stato condannato per questo reato.
Da ultimo si segnala per completezza che nel corso del procedimento penale pendente davanti al Tribunale per i Minori di Bologna a carico di Luigi Ciavardini per il delitto di concorso nella strage del 2 agosto 1980, sono stati di recente resi pubblici gli atti delle indagini condotte dal P.M.. Tra questi, in particolare, si evidenziano quelli che hanno consentito di individuare i testimoni diretti della frequentazione di Radio Mantakas da parte di Picciafuoco, e dell'assiduo rapporto di quest'ultimo con Leonardo Giovagnini all'interno proprio dell'emittente. Queste ulteriori fonti di prova sono nuove e come tali potranno e dovranno trovare ingresso nel presente procedimento solo in virtù di rinnovazione parziale del dibattimento, dopo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. La circostanza però è già agli atti del procedimento e costituisce elemento indiziante a carico dell'imputato giusta le assai acute valutazioni contenute nella motivazione di I grado.
Anche quest'elemento indiziante viene poi a sommarsi agli altri fino ad ora accennati.
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1.11.2.4 — L'elenco dei camerati di Gilberto Cavallini — La data dell'arruolamento di Picciafuoco da parte del terrorismo neofascista.
Ha ritenuto la Corte d'Assise d'Appello di non poter attribuire significato indiziante all'annotazione del nome del Picciafuoco nell'elenco di camerati sequestrato a Gilberto Cavallini.
Si è affermato, infatti, che in via puramente ipotetica l'assunto del Cavallini, in base al quale egli non saprebbe il motivo per il quale annotò in quell'elenco il nome di Picciafuoco (a suo dire persona a lui sconosciuta) e che forse ciò potrebbe aver fatto per averlo desunto dalle cronache giornalistiche dell'epoca, non è non credibile e parrebbe anzi probabile in quanto, se fosse stato effettivamente inserito nel loro ambiente, avendo Cavallini appreso dalla stampa che costui era accusato della strage del 2 agosto, avrebbe evitato di annotare il suo nome per non lasciare una pericolosa traccia.
È, poi, comunque da osservare, secondo il giudice dell'appello, che l'annotazione del Cavallini potrebbe in ogni caso dare contezza dell'internità del Picciafuoco alle formazioni eversive di destra, ma non anche dal momento del suo ingresso, essendo possibile ipotizzare l'avvenuta politicizzazione del medesimo nel periodo intercorrente tra la strage del 2 agosto 1980 e la data del suo arresto dell'l aprile 1981.
Con queste due osservazioni, veramente illogiche, è stato distrutto l'indizio proveniente da Cavallini.
La prima considerazione della Corte è erronea sotto diversi profili, non ultimo quello dell'interna contraddittorietà e dell'illogicità.
Innanzitutto si è dimenticata la Corte che quell'elenco manoscritto da Gilberto Cavallini contiene oltre duecento nominativi che, esaminati uno per uno (veggasi, ad esempio, il verbale dell'audizione di Walter Sordi al dibattimento di primo grado) sono risultati tutti, non uno escluso, appartenere non già, o meglio non solo, alla generica area della destra, ma più in particolare a quell'area eversiva del neofascismo che praticava la lotta armata e che si coagulava nelle esperienze militari dei NAR e di Terza Posizione.
Di più, a fianco di alcuni di quei nominativi il Cavallini aveva disegnato una croce; solo a pochissimi ne risultavano attribuite tre (come ad esempio a Walter Sordi).
Constatato che il segno grafico non poteva essere l'indicazione di un decesso avvenuto, dal momento che le persone che ne erano state contraddistinte erano vive e vegete, è logico escludere che a quell'elenco il suo compilatore avesse destinato la funzione di registro anagrafìco dei neofascisti detenuti.
Dal momento, poi, che quei nominativi che sono stati evidenziati da una croce si riferivano tutti a camerati che avevano scelto la strada della collaborazione con la giustizia, è logico concludere che quel segno grafico altro non significava che un desiderio, se non addirittura una condanna, di morte degli infami, graduati, secondo il numero di croci, addirittura in ragione dei guasti provocati al movimento nazionalrivoluzionario (all'infamone" Sordi erano state per l'appunto regalate ben tre croci): quell'elenco altra funzione non poteva avere — all'evidenza — che registrare la situazione del pentitismo con il quale le forze rivoluzionarie, che ne subivano le dannose conseguenze, dovevano fare i conti.
L'annotazione del nome di Picciafuoco, senza alcuna croce, è altamente significativa.
Illogico e palesemente contraddittorio è supporre che quel nome, e solo quel nome, sia stato tratto dalle cronache dei giornali che avevano riportato la notizia dell'accusa di strage mossagli.
Di più, veramente le conoscenze di Gilberto Cavallini sui militanti dello spontaneismo armato erano così superficiali da dover essere attinte dai servizi giornalistici?
Quale esatto contrario dell'"assurdo" che ha ispirato la supposizione della Corte, se il Picciafuoco, il cui nome Cavallini, avrebbe appreso dalle notizie di giornale che riportavano l'accusa addebitatagli di aver commesso la strage, non fosse stato da lui ben conosciuto, sarebbe stato gravemente pericoloso porlo insieme ai nomi degli altri camerati d.o.c., tra i quali Fioravanti, Mambro, Fachini, Rinani e Signorelli (che erano in rapporti assai stretti ed addirittura intimi con il compilatore dell'elenco) e che pure erano accusati di aver commesso quella medesima strage.
Si sarebbe rischiato infatti di collocare accanto a vari camerati, ingiustamente accusati di una strage non commessa, un loro preteso complice che in realtà ben avrebbe potuto essere il vero responsabile, sicario di un ambiguo centro di potere che voleva criminalizzare la destra.
Anche nei riguardi di questo elemento di prova la Corte pare essersi ispirata a quella medesima "contrologica formale" di cui ha fatto sfoggio per motivare l'assoluzione di Valerio Fioravanti.
È invero da ribadirsi che Cavallini se non fosse stato del tutto certo della fede politica di Sergio Picciafuoco, mai avrebbe corso il rischio di riportare il nome di questo possibile stragista, di diversa provenienza, accanto a quello dei camerati che erano accusati di aver con lui concorso nel medesimo delitto di strage.
L'osservazione della Corte è all'evidenza una mera asserzione sorretta da un ragionamento ipotetico semplicemente assurdo, che non vale certo ad incrinare la contraria, coerente e logica motivazione del giudice di I grado.
La Corte d'Assise d'Appello, resasi evidentemente certa dell'illogicità del suo ragionamento, che mirava del resto solo a rendere ipoteticamente ambiguo un dato che tale non è, ha in via conclusiva osservato che quell'elenco non contiene in ogni caso l'indicazione del momento in cui Picciafuoco venne ad inserirsi nelle formazioni eversive NAR o Terza Posizione.
L'osservazione è certamente esatta; il dato probatorio che proviene da quell'annotazione vale, infatti, ad indicare che in epoca sicuramente antecedente 1'1.4.1981, giorno dell'arresto del Picciafuoco (un ingresso successivo e cioè un reclutamento carcerario dell'imputato, di per sé assai poco logico ed addirittura paradossale per un non politico che viene accusato di una strage politica, non avrebbe - per di più - impensierito il Cavallini di un suo possibile pentimento tale era lo scopo dello elenco), la sua politicizzazione in questa area dell'eversione terroristica era già avvenuta. È, comunque, astrattamente possibile che l'arruolamento del Picciafuoco possa essere avvenuto tra il 3 agosto 1980 ed il 31 marzo 1981. È però da osservarsi che proprio in quel periodo nei confronti di questa area si era abbattuta la scure della repressione che l'aveva falcidiata, costringendo i più fortunati alla latitanza all'estero; in particolare i leaders di Terza Posizione, per sopravvivere alla furia omicida di Valerio Fioravanti, si erano rifugiati a Londra.
Un latitante comune che non è mosso da una marcata e prevalente ideologia e che deve fare i conti con i problemi quotidiani della sicurezza personale, assai verosimilmente non avrebbe sottoposto ad ulteriore gravissimo rischio la sua libertà, avvicinandosi, per la prima volta, ad un ambiente fortemente indagato e sottoposto ad una serie notevole di controlli ed accertamenti.
Il dato che si ricava da questo elemento indiziante va logicamente restituito al quadro delle risultanze dal quale è stato erroneamente sottratto ed in particolare va a sommarsi agli altri dati fino ad ora illustrati che, se congiuntamente esaminati, avrebbero indotto il pur amletico giudice di II grado a conclusioni di certezza processuale.
1.11.2.5 — I passaporti provenienti dall'Austria.
Nel corso del dibattimento di I grado sono stati acquisiti atti provenienti da altro procedimento penale nel frattempo instaurato a carico di Sergio Picciafuoco con riferimento ad una vicenda criminale, assai significativa, che per lungo tempo era sfuggita all'attenzione degli investigatori.
Tale Russo Antonio, infatti, il giorno 26.1.1981 segnalava alla questura di Roma di aver rinvenuto tra la sua corrispondenza al fermo posta di San Silvestro un pacco proveniente dall'Austra contenente 7 passaporti privi della foto dei titolari che era stata sostituita con la copia della fotografìa, formato tessera, di una medesima ignota persona.
Di questi passaporti, risultati falsificati, due corrispondevano a quello originale "pulito" di un camerata dei NAR, Petrone Luciano ed altri due riportano lo stesso numero del passaporto "Pierantoni" in uso a Picciafuoco, corrispondente a quello originale di Riccardo Brugia.
Lo stesso giorno della spedizione del pacco postale da Vienna risultava essere presente in quella città, come da sua precedente dichiarazione, l'imputato Sergio Picciafuoco.
Del tutto logico è apparso considerare che proprio Picciafuoco fosse lo speditore del pacco di quei documenti falsi che dovevano agevolare la latitanza di alcuni camerati italiani.
In sede di rinnovazione parziale del dibattimento, è stata, poi, acquisita la perizia grafotecnica espletata il 14.3.1989 con la quale sono stati comparati i sei passaporti sequestrati il 26.1.1981 a Roma con quello in possesso del Picciafuoco all'atto dell'arresto dell' 1.4.1981. Queste le osservazioni del perito d'ufficio: "Le indagini condotte sui documenti in sequestro e le comparazioni effettuate hanno messo in rilievo una identica provenienza dal punto di vista merceologico, disegnativo e compositivo per tutti e sette i passaporti. Essi presentano infatti lo stesso tipo di carta, le stesse dimensioni, gli stessi caratteri a stampa, la stessa correzione dello stemma della Repubblica, la stessa filigrana, gli stessi timbri di validità e di rilascio e gli stessi timbri di visti di ingresso e di uscita della D.D.R. e della Danimarca.
Inoltre tre dei passaporti esaminati, quello del Picciafuoco e due dei sei sequestrati hanno addirittura lo stesso numero. Per quanto riguarda le parti compilate a mano i sei passaporti in sequestro sono stati compilati da una stessa persona sia nella parte a stampatello che in quella relativa alla firma — sigla di rilascio. Appare infine sintomatico che su i sei passaporti erano apposte sei copie fotografìche relative ad un soggetto... "stranamente" molto somigliante allo stesso Picciafuoco".
Tanto osservato, le conclusioni peritali sono state: "II passaporto sequestrato a Picciafuoco Sergio ed i sei passaporti... hanno una comune provenienza...; le parti manoscritte a stampatello presentano alcune caratteristiche comuni all'analoga scrittura del Picciafuoco... È possibile affermare che lo "stampatello" di tutti e sette i passaporti rientra nelle possibilità grafiche del Picciafuoco (n.d.r trattandosi di scrittura a stampatello le conclusioni non possono essere espresse in termini di certezza); ... i timbri... di tutti e sette i passaporti sono contraffatti ed assolutamente autentici...".
Anche i sei passaporti spediti da Vienna a Roma, lo stesso giorno in cui momentaneamente soggiornava in quella città Sergio Picciafuoco, si collegano con oggettiva certezza allo stesso passaporto in possesso dell'imputato al momento del suo arresto e sia quest'ultimo, che gli altri sei riconducono al gruppo NAR di Valerio Fioravanti.
La Corte d'Assise d'Appello di Bologna, dopo aver fatto un mero cenno, pervero quasi incomprensibile nelle ultime 6 righe di pag. 420 e nelle prime tre di pag. 421 della sentenza, al solo fatto del ritrovamento del pacco contenente i sei passaporti, non ha svolto alcuna valutazone al riguardo, né ha benché minimamente esaminato le relative risultanze.
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Se le diverse e tra di loro completamente differenti vicende dei documenti fossero poi state valutate insieme agli accertamenti dei carabinieri di Osimo ed all'elenco del Cavallini, ed alle sorprendenti menzogne dell'imputato, avrebbe mai potuto residuare un dubbio sull'inserimento dell'imputato in quel gruppo terroristico?
Per chi scrive la risposta è ovviamente negativa, ma anche per la Corte d'Assise d'Appello, che ha omesso di effettuare l'esame e la valutazione congiunta di questi dati, la risposta sarebbe stata assai verosimilmente negativa.
Quel che è comunque certo è la motivazione che in tal senso è stata illegittimamente adottata rende nulla la sentenza impugnata.
1.11.2.6 — La presenza di Picciafuoco alla Stazione di Bologna il 2 agosto 1980. È la presenza di un componente del gruppo Mangiameli — Fioravanti — Le menzogne dell'imputato.
Le menzogne proferite da Sergio Picciafuoco a proposito della sua presenza alla stazione di Bologna sono talmente numerose da indurre chi scrive a fare rifermento a quelle, pervero minime tra la miriade, valorizzate dal giudice di I grado da pag. 723 a pag. 739 della sua sentenza.
La conclusione — l'unica consentita — che si deve trarre da tutto ciò, è che Sergio Picciafuoco non ha potuto o comunque non ha voluto dichiarare il motivo per il quale il 2 agosto 1980 era presente alla stazione di Bologna.
Le menzogne profuse a tal riguardo spaziano su tutti i fronti, e non risparmiano nulla. Tutti gli accertamenti che sono stati eseguiti per verificare le varie dichiarazioni, le successive rettifiche e gli ulteriori aggiustamenti hanno sortito esito totalmente negativo.
Così, invero si ricordano le dichiarazioni di Picciafuoco che ha affermato di essersi recato alla stazione di Modena il 2.8.1980 con l'intenzione di andare a Milano e di aver quindi acquistato il biglietto di andata e ritorno prima ancora di aver saputo che a quell'ora non partivano treni che gli evitassero fermate intermedie, che urtano il suo sistema nervoso o che comunque gli sono insopportabili; di talché egli avrebbe deciso di recarsi a Bologna in taxi per prendere l'espresso Bologna — Milano delle ore 10,34, evitando così le odiate fermate intermedie.
A chi gli ha chiesto nel corso degli anni, perché avrebbe preso un taxi per andare a Bologna, quando il percorso ferroviario è non solo assai meno oneroso, ma consentiva anche di percorrere quei pochi chilometri che separano le due stazioni in pochissimi minuti, nel mentre il tempo di percorrenza stradale era di gran lunga superiore, tanto più che — stando a quanto dichiarato — egli avrebbe avuto a disposizione più di un treno per raggiungere la stazione ferroviaria di Bologna in tempo utile per prendere l'agognato treno espresso; l'imputato ha risposto:
— di odiare il treno, e pertanto di aver per questo preso il taxi;
— di non aver avuto all'epoca alcun problema economico che gli potesse far preferire l'uso del mezzo ferroviario per la tratta Modena — Bologna in luogo di quello automobilistico, nonostante il costo di quest'ultimo fosse circa sei volte quello dell'altro;
— di non essersi posto alcun problema di tempo, dal momento che non aveva un orario da rispettare per arrivare a Milano.
Queste risposte, di per sé stesse poco convincenti e contraddittorie con le precedenti, sono poi state accompagnate dall'indicazione di alcuni particolari dei quali il Picciafuoco ha sempre affermato di essere assolutamente certo. Tra questi, se ne fa menzione solo perché non ricompreso tra le menzogne valorizzate dal giudice di I grado, v'è quello per il quale la sera del 2 agosto 1980, appena rientrato a Modena, il Picciafuoco sarebbe andato alla stazione ferroviaria di quella città per farsi rimborsare il biglietto per Milano che, acquistato la mattina, non era stato utilizzato.
Su questa circostanza, che appariva poco verosimile e comunque contraddittoria con le ferite riportate dal Picciafuoco che, per quanto leggerissime (si trattava di una scalfittura, ovvero di una ferita lacero contusa alla regione parieto — occipitale sinistra, che non aveva necessitato di alcun punto di sutura e che era stata giudicata guaribile in 10 giorni) erano assai appariscenti, per la bendatura della testa, avrebbero indotto un ricercato a non fare troppo sfoggio di sé quel giorno in una stazione ferroviaria così pericolosamente vicina a quella di Bologna e che soprattutto pareva attestare una sorta di "spilorceria" o meglio di giusta ponderazione del valore del denaro da parte del medesimo che pretendeva il rimborso di circa 4.000 lire, nel mentre però per il solo viaggio di andata in taxi — vista l'agiatezza economica del momento — non aveva neppure apprezzata la possibilità di risparmiarsi 25.000 lire, si è più volte ritornati, e l'imputato è sempre rimasto fermo nella sua risposta. Veggansi al riguardo, ad esempio le dichiarazioni rese il 3.10.1983 ancora in qualità di testimone: "Il biglietto da me acquistato, mi è stato rimborsato la sera stessa al momento del mio rientro a Modena che è avvenuto verso le 18 — 19 circa".
Ed ancora nell'interrogatorio reso al dibattimento di II grado, ad una domanda posta sul punto su richiesta dello scrivente difensore di parte civile, il Picciafuoco confermava l'avvenuto rimborso del biglietto e forniva ulteriori precisazioni sull'ora e sul mezzo usato (bicicletta) per recarsi alla stazione di Modena per farsi rimborsare il prezzo del biglietto.
Senonché risulta acquisita agli atti la contabilità di cassa degli sportelli della stazioni ferroviaria di Modena, addirittura nell'originale manoscritto da parte del responsabile, con riferimento alla giornata del 2 agosto 1980 e dei giorni seguenti.
La contabilità riporta gli importi dei biglietti rimborsati (pervero pochissimi) e non anche però la località alle quali essi si riferivano.
Dall'esame delle singole somme rimborsate risulta però che né il giorno 2 agosto 1980, né in quelli successivi, la stazione di Modena abbia rimborsato somma di denaro corrispondente:
a) al biglietto di sola andata di I classe Modena — Milano;
b) al biglietto di sola andata di II classe Modena — Milano;
c) al biglietto andata e ritomo di I classe Modena — Milano;
d) al biglietto andata e ritomo di II classe Modena — Milano.
È quindi assolutamente certo che anche questo particolare, tutt'altro che marginale perché avrebbe in un certo qual modo confermato le dichiarazioni dell'imputato, si sia dimostrato non vero.
Falso è tutto il racconto del Picciafuoco ed a renderlo credibile — come più volte osservato — non vale chiedersi il perché di siffatte menzogne. Se peraltro si volesse effettivamente affrontare questo tema, occorrerebbe ricordare come questo tipo di menzogna corrisponda addirittura allo stereotipo del perfetto mentitore che pur essendo tutt'altro che un mitomane (tale non è con ogni evidenza il Picciafuoco che ha dimostrato di saper distinguere ove si poteva dire la verità e ove ciò non era possibile), ha la callidità di colorire le menzogne alle quali è costretto ricorrere pur di nascondere la realtà, di particolari assai minuti e di fornire dettagli, non richiesti, assolutamente precisi, per poi cercare di aggiustare, nei limiti resi necessari e possibili dall'esito delle effettuate verifiche, gli inevitabili errori commessi, avendo comunque pronta una risposta finale — la migliore — ove la rettifica non valga comunque a rendere compatibile gli aggiustamenti con la realtà: ma vi pare che se non fosse stato vero, proprio io vi sarei venuto a dire una cosa del genere che non era né richiesta, né necessaria, esponendomi così al rischio di non essere creduto?!
Picciafuoco ha mentito sull'ora in cui era stato medicato all'ospedale di Bologna (ed in un primo momento, fino a quando non è stato rintracciato il relativo certificato medico che risulta compilato alle ore 11,30) aveva affermato di essersi fermato in ospedale fino a pomeriggio inoltrato (v. esame test. sopra citato nel quale per l'appunto afferma che solo verso le 18 — 19 dopo essere stato dimesso dall'ospedale aveva potuto far ritorno a Modena) ed ha in genere mentito su tutto; tant'è che si sa solo che alle ore 10,25 era presente nei pressi della stazione di Bologna, ma non è dato sapere né come sia arrivato in questa città, né da dove provenisse, né dove si trovasse al momento della esplosione.
Si reputa inutile soffermarsi sulla serie di incredibili menzogne proferite a tal riguardo dall'imputato, che hanno trovato tutte una insuperabile ed oggettiva smentita nei plurimi accurati accertamenti riportati nelle 520 pagine di cui si compone la cart. 383 (nelle sue due parti) del Vol. IX bis dei Rapp. Giud. A, che si ritiene non sia stata neppure sfogliata dal giudice dell'appello.
Epperò su di una particolare menzogna dell'imputato si sente la necessità di svolgere alcune considerazioni perché la stessa ha dato modo al giudice dell'appello non tanto di esprimere personali considerazioni ispirate all'ipotetico ovvero all'assurdo, quanto di esprimere gratuiti e gravissimi giudizi sull'onestà dei cittadini e lavoratori modenesi ed in particolare dei tassisti di quella città che non tornano certo ad onore degli autori di questa incredibile e stupefacente parte della motivazione della sentenza impugnata.
Picciafuoco ha riferito circostanze più precise in ordine al viaggio che avrebbe compiuto in taxi da Modena a Bologna fin dall'esame del 3.10.1983.
In sintesi Picciafuoco ha affermato:
— che il 2.8.1980 si era recato verso le ore 8,50 alla stazione di Modena ove, dopo aver acquistato il biglietto per Milano, si era però accertato che il treno delle ore 9 circa in partenza per il capoluogo lombardo era già partito. Aveva quindi deciso di prendere un taxi per recarsi alla stazione di Bologna e lì prendere il treno in partenza per Milano per le ore 10,34. Devesi subito osservare che la sua fobia per i treni che fanno troppe fermate e le altre cui si è fatto sopra cenno, verranno alla luce in successive dichiarazioni, dopo che gli sarà contestato come il suo racconto non fosse credibile, perché il treno che egli affermava di aver perso perché giunto in ritardo alla stazione di Modena era in realtà partito a sua volta in grave ritardo rispetto allo orario, pochi minuti prima delle ore 9, dopo cioè il suo preteso arrivo alla stazione ed esattamente quando egli affermava di aver già intrapreso il viaggio in taxi; e perché per raggiungere Bologna in tempo utile per le ore 10,34 egli avrebbe avuto a disposizione ben tre treni in partenza da Modena tra le ore 9 e le 9,42 che gli avrebbero consentito di giungere alla stazione di Bologna rispettivamente alle ore 9,25; 9,56 e 10,08, con largo anticipo, quindi, rispetto al treno delle ore 10,34. È di tutta evidenza come già il primo dettagliato racconto di Picciafuoco era stato artatamente costruito a tavolino prima dell'esame del 3.10.1983. Invero dall'orario ferroviario del 1980 si evince che dalla stazione di Modena, verso le ore 8 circa, partissero per Milano solo due treni (ciascuno dei quali peraltro soggetto a molte fermate lungo il tragitto) il primo alle ore 8,08 ed il secondo alle ore 8,37.
Nel mentre il primo è risultato però partito pressoché in orario (e più precisamente con solo due minuti di ritardo), quello delle 8,37, per disgrazia del Picciafuoco che a distanza di oltre due anni non si era potuto procurare la relativa notizia, era partito da Modena con quasi mezz'ora di ritardo e cioè dopo l'asserito arrivo in stazione dell'imputato medesimo.
Che l'esame del 3.10.1983, sia stato "studiato" sulla base dell'orario ferroviario dell'epoca lo conferma il fatto che a distanza di oltre due anni il Picciafuoco era in grado di ricordare esattamente l'orario del treno che da Bologna avrebbe dovuto portarlo a Milano: esattamente 10,34 (e non già neppure 10,30 circa).
L'imprevisto si era verificato per colpa di quel disgraziatissimo ritardo del treno delle ore 8,37; da qui gli aggiustamenti progressivi, quasi ridicoli (si è spostato l'orario d'arrivo alla stazione di Modena alle ore 8,30 e si è affermato che era il treno delle 8 ad essere già partito; di fronte poi alla domanda del perché non avesse aspettato quello delle ore 8,37 in ritardo, è nata la "barzelletta" della fobia per le troppe fermate intermedie, nonostante però il numero di quelle dei due treni fosse il medesimo).
Sempre nell'esame del 3.10.1983 Picciafuoco ha poi affermato a proposito del taxi con il quale avrebbe raggiunto Bologna: "Ero arrivato a Bologna, verso le ore 10 circa, con un taxi preso davanti alla stazione ferroviaria di Modena... l'autista del taxi da me preso alla stazione di Modena lo conosco in quanto ho usufruito della sua macchina più volte... l'autovettura in questione era una Opel Ascona".
Sull'episodio il Picciafuoco è stato costretto a ritornare il successivo giorno 6 ottobre, in quanto non essendosi riuscito a rintracciare l'autista in base alle indicazioni fornite tre giorni prima, gli si chiedevano eventuali ulteriori particolari. Picciafuoco aveva pertanto modo di aggiungere e precisare: "Mi servii di un taxi in sosta sul piazzale della stazione di Modena. Si trattava di un'autovettura quasi nuova, credo una Ascona Opel o una 132 della Fiat. Conoscevo l'autista del quale mi ero servito altre volte, ma non sono in grado di indicarne il nome. Dovrebbe avere circa 40 anni ed essere nato nel mese di novembre, perché lungo il tragitto si parlò tra l'altro di segni zodiacali ed egli mi disse di essere dello scorpione".
Gli accertamenti volti all'identificazione del taxista e della sua autovettura sono stati condotti con la medesima attenzione ed il migliore scrupolo.
Si è, innanzitutto esaminato presso il Comune di Modena l'intero incarto delle licenze comunali per Servizio Pubblico di Piazza, dal quale è risultato che i tassisti operanti a Modena all'epoca erano 56.
Autonomamente sono stati poi svolte indagini presso la Cooperativa CO.TA.MO presso la quale risultava consorziata la quasi totalità dei tassisti e presso il Comando dei Vigili Urbani di Modena.
I 56 tassisti risultavano suddivisi, all'epoca della strage, in 4 squadre.
I turni di servizio erano formati settimanalmente e venivano svolti a rotazione in quattro distinti posti della città: Piazza Dante (F.S.); Via Bocchini (stazione autocorriere) Via Canalgrande e Corso Duomo. Vi erano inoltre due sottostazioni, all'intemo del Policlinico ed in Piazzale Manzoni.
Nel turno settimanale che va dal 28.7. al 3.8.1980 risultava addetta al turno a Piazza Dante, la I squadra, composta di 14 tassisti.
Di questi 14 tassisti nessuno è risultato proprietario all'epoca dei fatti di una Opel Ascona o di una Fiat 132.
Di più, di detti tassisti uno solo, e più precisamente il capo squadra Ferrari Vincenzo, era nato sotto il segno dello scorpione, ma non solo — come detto — la sua autovettura non era del tipo indicato dal Picciafuoco, ma anche l'autista si dichiarava certissimo di non aver effettuato un viaggio da Modena a Bologna il 2.8.1980.
Nessun tassista, inoltre, risultava soddisfare le due indicazioni fornite dal Picdafuoco: essere dello scorpione, ed essere proprietario di una Opel Ascona o Fiat 132.
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Il giudice di II grado, pur dopo aver dato atto, in maniera generica, della completezza delle ricerche effettuate per rintracciare il conducente del taxi indicato dal Picdafuoco, (epperò ha incredibilmente osservato che "uno dei quali era perciò deceduto") (n.d.r. — quel Previdio proprietario di un'Audi 100 di cui sopra —), ha ancora una volta oltrepassato la difesa degli imputati ed ha avuto la spudoratezza di svolgere gratuite, gravissime insinuazioni sul senso civico dei tassisti modenesi e sulla loro "non improbabile ritrosia a venire in aiuto di un presunto terrorista nero" (cfr. pag. 393 sent. imp.).
Con ciò altro non si è voluto affermare se non che la categoria dei tassisti modenesi è così criminalmente inaffidabile da potersi ritenere probabile che detti autisti nulla avrebbero fatto pur di lasciar condannare per un delitto gravissimo una persona che loro sanno essere innocente, ma che pur sempre potrebbe essere un terrorista nero!
L'illazione, gravissima e gratuita, suscita sdegno e fornisce la misura su come risulta costruita tutta la sconcertante sentenza impugnata.
Altrettanto gratuite sono le illazioni della Corte a proposito del perché mai Valerio Fioravanti, che avrebbe deciso di uccidere Mangiameli per far terreno bruciato attorno a sé per la strage del 2 agosto, se Picciafuoco fosse stato suo complice, non avrebbe ritenuto di dover uccidere anche lui.
La risposta appare tanto agevole da destare sconcerto. In primo luogo Amos Spiazzi aveva denunciato Mangiameli e non Picciafuoco; in secondo luogo dell'esistenza di costui da parte degli inquirenti si ebbe notizia dopo che Valerio Fioravanti era già stato arrestato a seguito dei fatti di Padova.
Solo dopo che l'attenzione degli investigatori si era rivolta verso Picciafuoco, avrebbe avuto un senso la possibile volontà di Fioravanti di sbarazzarsi di un complico pericoloso: a quella data Valerio Fioravanti era già in carcere.
Ancora una mera illazione è che Picciafuoco si sia ferito mentre si trovava sul marciapiede del terzo binario. Tutte le indicazioni fornite a tal proposito dall'imputato sono risultate infondate.
.........
Nel segnalarsi la natura meramente assertiva, mai supportata dalle relative risultanze processuali, di tutte le ulteriori considerazioni svolte dal giudice dell'appello per "giustificare" l'assoluzione di Sergio Picdafuoco, è da ribadirsi, in via conclusiva, che oltre ai vizi delle singole parti che compongono la motivazione in ordine;
— all'internità di Sergio Picciafuoco nel gruppo Fioravanti — Mangiameli;
— alla sua presenza alla stazione di Bologna al momento della strage;
— alle sconcertanti menzogne dallo stesso profuse pur di nascondere sia la sua internità nella formazione terroristica, sia per non dichiarare cosa stesse facendo alla stazione di Bologna; emerge la gravità dell'errore con il quale si è omesso di valutare congiuntamente i singoli elementi di prova, valutati solo singolarmente.
* * *
L'assoluzione di Massimiliano Fachini — Illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione — Travisamento delle risultanze probatorie — Nullità per illegittimità derivata.
1.11.3.1 — La fonte d'accusa Vettore Presilio.
La motivazione dell'assoluzione dell'imputato Fachini dal delitto di strage si fonda su di una premessa di ordine generale veramente sconcertante.
Ha infatti affermato il giudice dell'appello che le valutazioni da lui in precedenza svolte (nel capitolo relativo alla banda armata, di cui si tratterà appresso) sull'impossibilità, sul piano della prova, di attirare anche il Fachini allo interno di quel ristretto gruppo di fuoco guidato dal Fioravanti", comportano il venir meno del "peso indiziante" del materiale accusatorio utilizzato dai primi giudici per il formarsi del loro convincimento di reità del medesimo imputato.
Il giudice di II grado ha segnalato, in altri termini, che la sua valutazione del materiale accusatorio a carico del Fachini è stato negativamente influenzato dal non felice esito sortito dalle prove relative al reato associativo che avrebbe dovuto legare costui a Valerio Fioravanti.
La perfetta autonomia degli elementi di prova a carico del Fachini, indizianti della sua responsabilità per il delitto di strage, rispetto a quelli che rilevano ai rapporti oggetto del delitto di banda armata, rende assolutamente incomprensibile l'osservazione della Corte e suscita perplessità sul ragionainento seguito.
Le precedenti statuizioni assolutorie, secondo l'iter valutativo e motivazionale seguito dal giudice dell'appello, avrebbe dovuto, al contrario, indurre a non "abbassare la guardia" ed anzi, dopo l'assoluzione di Valerio Fioravanti dal delitto di strage, a compiere con il massimo rigore e la migliore attenzione la verifica e l'esame delle risultanze probatorie ad esclusivo ed autonomo carico del Fachini e del gruppo veneto.
Le prove a carico del Fachini si stagliano infatti sul cd. versante veneto della banda armata; l'eliminazione del legame tra la cellula veneta e romana e l'assoluzione di quest'ultima dal delitto di strage, avrebbe dovuto suggerire la particolare attenzione agli elementi di prova relativi alla responsabilità veneta per la strage e meno che mai l'illogico e contraddittorio convincimento che da quelle assoluzioni veniva ad essere sminuito il quadro delle prove ad esclusivo carico di Massimiliano Fachini.
Dopo questa stravagante, ma anche devastante precisazione sul principio seguito per valutare le prove a carico dell'imputato, la Corte ha soffermato la sua attenzione sugli elementi di reità provenienti dalla fonte Vettore Presilio.
Questo testimone, che riferisce notizie apprese da Roberto Rinani e come, sopra osservato (v. sopra sub 1.10.3), è in grado già in luglio di preannunciare al giudice Tamburino la strage del 2 agosto 1980, denunciando per tale delitto Rinani e Fachini, formula accuse verso il solo ambiente veneto, di talché la precisazione di premessa appare veramente incomprcnsibile se riferita anche a costui.
Stridente con l'enunciato di principio di minore significazione del materiale accusatorio a carico del Fachini è poi l'osservazione secondo la quale "Dice il vero VETTORE se dalle sue parole deve ricavarsi un contatto, anche operativo, tra il FACHINI ed il RINANI ed il progetto di attività terroristiche che circolava nell'ambiente".
Senonché nell'ambito di quel progetto circolante nello ambiente veneto, anticipato da Roberto Rinani a Vettore Presilio, c'è anche la perpetrazione della strage del 2 agosto ad opera di un gruppo di cui egli faceva parte, ed a capo del quale vi era Massimiliano Fachini.
Per quanto attiene ai gravissimi vizi che affliggono la motivazione esposta in ordine alla valutazione del dato probatorio proveniente da Vettore Presilio si rimanda a quanto dedotto sub 1.10.3. L'illegittimità di quella motivazione comporta la nullità della sentenza di assoluzione del Fachini che su tale motivazione si fonda in maniera determinante, nulla avendo il giudice dell'appello ulteriormente osservato o considerato nella parte motiva espressamente dedicata alla posizione dell'imputato rispetto al delitto di strage (cfr. pagg. da 431 a 442).
1.11.3.2 — Fachini e l'esplosivo, ovvero la relazione biunivoca che lega il secondo al primo — Le risultanze probatorie ancorché certe devono essere pregiudizialmente disattese — Illogicità della motivazione — Ulteriore applicazione dell'illegittimo criterio di valutazione delle prove di cui sub A
Cospicuo anche per il giudice di II grado è il materiale di prova che in termini veramente significativi lega il capo del gruppo terroristico veneto, Massimiliano Fachini allo "esplosivo", sia per il suo ruolo di fornitore, sia per le sue qualità di esperto.
In particolare, plurime fonti di prova, che hanno sortito riscontri significativi e di grande rilevanza, indicano il Fachini come l'unica persona che era in grado di disporre di T4, che recuperava da munizionamenti militari di provenienza bellica.
Questo tipo di esplosivo, definito nobile per la sua enorme potenza, è totalmente sconosciuto agli impieghi civili a causa della sua violenza e degli effetti distruttivi che provoca, del tutto inconciliabili con quelli calcolati e per così dire "mirati" nell'uso civile.
La nobiltà dell'esplosivo si accompagna anche alla sua estrema rarità: il T4 non esiste in commercio (ci si intende riferire al commercio effettuato da industrie specializzate nel settore del munizionamento militare) e come ha esattamente osservato il Gen. Grassini "è raro anche nelle polveriere militari", servendo, in quantità minime, da "arricchitore di potenza" di altro esplosivo ordinario al quale va miscelato.
L'ordigno esplosivo alla stazione di Bologna conteneva anche T4 in quantità apprezzabili (v. perizie).
Numerosi e qualificati testi hanno non solo dichiarato che Massimiliano Fachini era l'unico che disponeva in tutto l'ambiente terroristico della destra del raro T4, ma hanno anche ricordato i suoi preziosi ed insostituibili insegnamenti sul modo di utilizzazione di questo esplosivo nel confezionamento degli ordigni. Calore ed Aleandri in particolare, hanno poi dichiarato (fornendo una serie notevole di particolari, tutti positivamente riscontrati) di essere certi, per averlo saputo anche dal diretto interessato, che il Fachini si approvvigionava di esplosivo di provenienza bellica, dal quale ricavava ANFO e T4, da un lago del Veneto che egli utilizzava come personale santabarbara clandestina.
Napoli Gianluigi, non solo ha confermato quanto dichiarato dagli altri testi a questo proposito, riferendo a sua volta particolari inediti, ma nel corso del dibattimento di I grado è addirittura riuscito a far ritrovare nel lago di Garda la polveriera clandestina del Fachini. Il recupero effettuato delle munizioni, che ancora giacevano nel lago, ha consentito di accertare come da alcune di esse fosse effettivamente possibile ricavare, con operazioni assai semplici e senza bisogno di alcuna attrezzatura particolare, l'ANFO ed il T4, di cui avevano parlato da diversi anni Calore ed Aleandri, ricordando che l'unico che ne disponeva era il Fachini che, per l'appunto, se lo procurava da un lago del Veneto.
Completa, esauriente e pertinente è la motivazione addotta al riguardo dal giudice di I grado (cfr. da pag. 815 a pag. 835). Ne dà atto anche il giudice dell'appello, laddove riconosce "Indubbiamente, il percorso fatto dai primi giudici ha utilizzato passaggi successivi che rendono di grande significato il tema dell'esplosivo", (cfr. pag. 436 sent. imp.), ciononostante "è altrettanto evidente che quello stesso tema perde vigore se innestato nel quadro sin qui delineato, all'interno del quale si sono perduti alcuni dei passaggi motivazionali, e in particolare, l'inserimento operativo del Fachini, in una banda armata romano - veneta" (sent. imp. loc. cit.).
Ma che cosa c'entra la banda romano - veneta con questa indicazione probatoria che vuole Massimiliano Fachini l'unico terrorista di destra che disponeva di T4, recuperato da munizioni militari? Anche questo dato di prova, che la stessa Corte d'Assise d'Appello ammette essere di "grande significato", è stato illogicamente e contraddittoriamente "buttato via" per una asserita e pregiudizialmente causa ostativa rappresentata dai non accertati legami tra Fachini e Fioravanti (?!).
Il ragionamento seguito dalla Corte è assolutamente incomprensibile; la sua motivazione è palesemente illogica.
Sull'argomento "esplosivo — Fachini" ha infine ritenuto il giudice di II grado di spargere il sale definitivo della sua saggezza, facendo notare che se è vero che tutte le fonti di prova note indicano Massimiliano Fachini come l'unico personaggio della destra neofascista che disponeva di T4, è però altrettanto vero che le perizie espletate non hanno consentito di accertare, anche perché era impossibile farlo ("Si tratta, innanzitutto, di una impossibilità tecnica di accertamento"(!) v. pag. 437 sent. imp.), che "il T4 immesso nella miscela di Bologna provenisse da quantitativi in possesso del Fachini", di talché "non si tratta... di un passaggio obbligato e ineludibile, ben potendo il T4 adoperato alla stazione avere avuto una diversa provenienza" (v. sent. imp. pp. 436 — 437).
Ancora una volta un dato probatorio positivamente raccolto in quanto processualmente accertato, è stato ritenuto non utilizzabile, perché potrebbe essere contraddetto da ciò che è processualmente ignoto. ma pur sempre possibile.
1.11.3.3 — II preannuncio di strage contenuto nell'avvertimento di Fachini alla Cogolli — Illegittimità e contraddittorietà della motivazione — Ennesima applicazione dell'illegittimo criterio di valutazone delle prove di cui sub A — Motivazione omessa -
Secondo il giudice dell'appello è solo "la logica della valorizzazione successiva di elementi che trovano forza indiziante nello stesso fatto di essere valutati dopo altri ed essere posti in necessario collegamento con questi" (che) ha portato i giudici di primo grado ad utilizzare anche l'episodio "dell'avvertimento del Fachini alla Cogolli" (così sent. imp. pag. 438).
L'osservazione della Corte è completamente sbagliata. L'episodio in questione è stato valutato dai giudici di I grado per quello che oggettivamente rappresenta, la sua valorizzazione non ha trovato e non può trovare maggiore, minore o più suggestiva significazione in ragione della sua collocazione spazio — temporale. È invece vero, ma anche giuridicamente corretto ed anzi addirittura doveroso, porre questo elemento di prova in valutazone congiunta con gli altri del procedimento; il giudice che si vuol privare dell'indispensabile strumento valutativo a sua disposizione che gli impone di porre a confronto tutti i vari elementi di prova, si sottrae al compito di verifica del materiale probatorio che precipuamente gli fa carico, e disperdendo inevitabilmente il significato unitario delle risultanze, si mette nella condizione di non poter giudicare. Tale sembra essere stata la preoccupazione massima della Corte d'Assise d'Appello.
La circostanza in questione riveste grandissimo significato e, quanto al suo oggetto, rappresenta un ulteriore preannuncio della strage, del tutto simile a quello proveniente dagli ambienti indagati da Amos Spiazzi, ed a quello contenuto nelle dichiarazioni di Vettore Presilio (di cui sub l.l0.2 e l.l0.3).
Poco prima del verificarsi della strage del 2 agosto, Massimiliano Fachini ebbe infatti ad avvertire la bolognese Jeanne Cogolli che stava per succedere qualcosa di grosso a Bologna, per cui era opportuno che si allontanasse dalla città.
Questa è stata la dichiarazione che la Cogolli, entrata nel movimento Terza Posizione, fece a Mauro Ansaldi prima, e poi anche a Paolo Stroppiana (a questi poi confermata anche dallo Zani), quando i giovani del movimento stavano subendo i danni della repressione scattata a seguito della strage del 2 agosto 1980.
La gravità dell'episodio, che lo valorizza rispetto ai preannunci più generici e per così dire d'ambiente che pure sono contenuti nelle dichiarazioni di Mirella Robbio e Leonardo Giovagnini (v. sopra sub 1.10.5.1), è dovuto dal fatto che è stato accertato come effettivamente i bolognesi Naldi e Cogolli, subito dopo l'avvertimento di Fachini a quest'ultima si allontanarono immediatamente da Bologna, partendo all'alba del 2 agosto 1980, in autostop. Puntuale, tempestivo ed opportuno è stato l'avvertimento di Fachini. Gli investigatori rivolsero, infatti, subito la loro attenzione nei confronti dei neofascisti bolognesi, ma non li trovarono in città.
Questa la dichiarazione resa da Elio Naldi il 4.8.1980: "Sono fratello di Naldi Mario Guido... con me residente. Mio fratello... in atto si trova in Corsica, almeno così ha detto che andava con mia madre... è partito sabato mattina 2.8.1980 all'alba a mezzo di autostop... insieme ad una amica a nome Cogolli Giovanna da Bologna".
Il giudice dell'appello di fronte al dato in questione assai gravemente significativo per l'imputato Fachini, lo stesso Fachini — lo si ricorda — che aveva indirettamente consentito nel medesimo arco temporale a Vettore Presilio di preavvertire il proprio avvocato ed un magistrato della prossima consumazione di un clamoroso e gravissimo attentato, ha ritenuto di potersi disinteressare delle "analitiche e sottili argomentazioni" svolte dai primi giudici per evidenziare i riscontri positivi sortiti dalle fonti di prova Ansaldi e Stroppiana che rendono affidabile il loro deposto, in quanto l'"avvertimento alla amica... non proviene più da un Fachini già gravato da forti elementi indizianti e da una accertata responsabilità nella formazione di una banda armata concertata con Fioravanti ed altri. Quelle parole, se dette da un simile soggetto, avrebbero avuto, come, in realtà, hanno avuto, per i primi giudici, un evidente significato indiziante" (così, sent. imp. p. 439).
L'illogicità di questa motivazione, coerente del resto con tutte le argomentazioni svolte per questo imputato, è addirittura di sconcertante evidenza.
Perché mai il fatto che Massimiliano Facilini pochi giorni prima del 2 agosto 1980 fosse perfettamente al corrente che la città di Bologna stava per essere colpita da un grave attentato, avrebbe significato indiziante a carico di un Fachini legato ad una medesima banda armata con Valerio Fioravanti ed invece sarebbe privo di rilevanza probatoria in caso contrario?
Sconvolgente — lo si ripete — è poi il fatto che questa incomprensibile motivazione sia stata esposta dalla Corte dopo l'assoluzione di Valerio Fioravanti dalla responsabilità per la strage. Parrebbe addirittura che la motivazione dell'assoluzione di Fachini fosse stata preparata prima che si fosse rimeditata la posizione di Fioravanti, decidendo di assolvere anche costui: la condanna di quest'ultimo per la strage, avrebbe infatti imposto la resezione del cordone che lo legava alla cellula veneta del Fachini, per consentire a quest'ultimo di lasciare sulle sole spalle dell'ex socio romano la responsabilità del delitto di strage.
Così solo parrebbe avere un senso anche l'incredibile metodologia della motivazione sulla responsabilità per il delitto di strage, che è stata inframmezzata dalla trattazione del capitolo dedicato alla banda armata che ha per l'appunto avuto il solo compito di recidere i legami che portavano Fachini a Fioravanti, tant'è addirittura che quest'ultimo ed i soci romani sono stati condannati per una banda armata che non è affatto corrispondente a quella oggetto del capo d'imputazione ed anzi non ci si capisce neppure in che cosa consista.
Se la continua valorizzazione del venir meno delle prove a carico esclusivo di Massimiliano Fachini a seguito della sua assoluzione dall'imputazione che lo vedeva associato nella medesima banda del Fioravanti, sarebbe stato, in altri termini, logicamente compatibile con la sola condanna di quest'ultimo per la strage; assurdo è il ragionamento che viene svolto dopo l'assoluzione del Fioravanti.
È poi da osservare come la motivazione che ha dato per scontato che questo elemento probatorio, che doveva essere esaminato dalla Corte, non poteva più assumere significato indiziante per l'imputato, costituisce una vera e propria petizione di principio.
Il procedimento che doveva tendere alla verifica del dato processuale è palesemente illegittimo essendo stato posto a base di partenza del suo svolgimento quello che doveva essere il risultato dell'operazione: il valore indiziante o meno della circostanza.
È poi sconcertante anche il modo con il quale la Corte si è preoccupata di ridimensionare anche lo stesso significato della risultanza probatoria in questione, a suo dire arbitrariamente interpretata in senso sfavorevole all'imputato.
Pervero, ha osservato la Corte, "l'avvertimento alla Cogolli" non può essere assegnato ad "una precisa sfera di significatività indiziante; trovando, al contrario, origine e spiegazione in mille altri modi, quanti la realtà può suggerire".
I mille modi della realtà o della fantasia o peggio ancora dell'arbitrio del giudice se non vengono esplicitati restano come è accaduto nella specie, assolutamente incomprensibili.
Preavvertire una persona dell'opportunità di lasciare una città in cui sta per accadere qualcosa di veramente grosso, assume — ad avviso di chi scrive — un solo significato possibile, che è indiziante del fatto che chi ha avvertito abbia avuto conoscenza di ciò che poi è puntualmente avvenuto.
Quali origine e spiegazione alternative dell'avvertimento rispetto alla significazione indiziante dell'effettiva conoscenza del fatto si possono immaginare? Si può supporre la mitomania casualmente suffragata dal verificarsi di una straordinaria coincidenza? Ovvero la premunizione onirica? Ovvero la rivelazione medianica? C'è altro che possa essere suggerito dai mille modi della realtà?
La motivazione è all'evidenza illogica, incomprensibile e totalmente carente, dal momento che lascia anche insoddisfatta la curiosità di sapere quali avrebbero potuto essere le "mille illazioni" della Corte.
Con un'ultima considerazione la Corte ha, infine, osservato che la leggerezza che avrebbe mostrato Fachini nell'avvertire l'amica bolognese del prossimo verificarsi di un attentato nella sua città, mal si concilierebbe con la sua abituale riservatezza, dal momento "che, in seguito, chiunque, avrebbe potuto porre (quella comunicazione) in relazione ad un fatto della gravità della strage di Bologna", sicché apparirebbe più logico ritenere che Fachini "non partecipe della straordinaria operazione terroristica, ne avrebbe potuto cogliere una qualche indistinta avvisaglia, che gli avrebbe consigliato prudenza e circospezione... da trasmettere... anche agli amici" (v. sent. imp. pp. 441 — 442).
Al riguardo è agevole osservare la palese contraddittorietà della motivazione, laddove la Corte dapprima si è mostrata restia a credere ad un'avvertimento che avrebbe poi esposto Fachini alle accuse di chiunque e ha poi osservato che è invece verosimile che un monito, frutto della preoccupazione che qualcosa di straordinariamente grave "era nell'aria", avrebbe poi logicamente potuto essere esteso agli amici.
Vero è in realtà che Jeanne Cogolli non era e non è una "chiunque", ma più che una amica, addirittura una preziosa camerata, fidata collaboratrice che aveva intessuto intensi rapporti di collaborazione con il Fachini fin dalla loro comune militanza eversiva nel gruppo di Costruiamo l'Azione.
L'avvertimento della Cogolli è stato dettato dall'esigenza di salvaguardia in quanto dirigente politica che si era inserita nel movimento di "Terza Posizione".
Sia la Cogolli che lo Zani, alla quale la prima era sentimentalmente legata, dopo una pregressa militanza in Ordine Nuovo (lo Zani, per l'esattezza, aveva anche militato in Avanguardia Nazionale, era stato poi personaggio di spicco in Ordine Nero e protagonista degli attentati dinamitardi del '74 — '75) erano approdati ai quadri dirigenti di Terza Posizione. Dimentica la Corte d'Assise d'Appello, poi, che, il rapporto Fachini — Zani era strettissimo e di grandissima fiducia, tant'è che uno dei pochissimi mitra MAB, modificati dal Fachini con le medesime caratteristiche tecniche di quello che il 13.1.1981 verrà rinvenuto a Bologna nella valigia piena di esplosivo collocata sul treno Taranto — Milano, è risultato consegnato dal Fachini allo Zani.
L'osservazione ulteriore della Corte per la quale la gravità del massacro del 2.8.1980 di preavvertire anche gli amici, dà per presupposto ciò che nelle risultanze processuali emerge nel suo esatto contrario, e cioè che Massimiliano Fachini fosse a conoscenza delle proporzioni che avrebbe assunto l'attentato in programma alla stazione di Bologna.
Nell'immediatezza del dopo strage è invece provato come il movimento nazionalrivoluzionario che stava scontando le conseguenze della repressione, e segnatamente Edgardo Bonazzi che aveva svolto gli opportuni accertamenti, aveva già espressamente accusato Signorelli e Fachini di"essersi affidato a persone inesperte" che avevano provocato effetti assai più disastrosi di quelli preventivati che avrebbe potuto causare l'attentato dimostrativo che era stato programmato per Bologna, così come per Milano e Genova. Proprio per questo, aggiungeva Bonazzi al Nicoletti, Fachini e Signorelli dovevano pagare, perché "se è vero che i "soldati" devono essere puniti per gli errori commessi è anche giusto che paghino i "generali" che sono responsabili delle azioni dei primi (cfr. quanto illustrato sub. 1.10.5.3).
Molto tempo dopo le dichiarazioni del Bonazzi (per la precisione ad oltre un anno e mezzo di distanza) solo dopo che Fachini era in carcere con pochi altri generali, e moltissimi soldati, ai giovani latitanti che stavano personalmente constatando come l'attentato di Bologna si fosse rivelato un disastro politico per il movimento, la Cogolli riteneva di poter rivelare l'episodio dell'avvertimento fornitele alla vigilia del 2 agosto e, nella sostanza, confermare la responsabilità di Fachini per la strage alla stazione.
Anche quest'ultima parte della motivazione appare in conclusione il frutto di un grave travisamento dei fatti oltre ad essere intrinsecamente illogica e contraddittoria e puramente assertiva.
* * *
Le assoluzioni di Paolo Signorelli e Roberto Rinani. Nullità della sentenza per illegittimità derivata della motivazione — Illogicità manifesta della motivazione — Omesso esame di punti decisivi — Motivazione carente —
1.11.4.1 — L'assoluzione di Paolo Signorelli.
L'assoluzione di Paolo Signorelli trova laconica motivazione nelle osservazioni con le quali si è affermato che nessun rilievo sufficiente per l'attribuzione della sua penale responsabilità per la strage potrebbe rivestire il ruolo di teorico della "strategia della tensione", attraverso l'utilizzo strumentale "dei ragazzini", che egli potrebbe aver rivestito alla vigilia della strage.
Al riguardo devesi ricordare che al Signorelli era più concretamente attribuita una posizione di assoluto vertice politico — strategico in quel ristretto ambiente del terrorismo neofascista che alla vigilia del 2 agosto si tonificò con nuove tematiche e rilanciò l'indicazione dell'attentato ed anche della strage come metodi di lotta politica radicale (v., in particolare, quanto dichiarato da Sordi, Ansaldi, Stroppiana, Napoli, Volo, Affatigato, Nicoletti, Brogi). Sul piano pratico e non solo teorico il Signorelli nel 1980 si era, poi, attivato non solo per l'indottrinamento di singoli terroristi, secondo modelli pedagogici differenziati (v. Soderini e Fratini), ma anche per l'inserimento nell'agone della lotta armata di militanti già formati (come per esempio è accaduto per Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini) e per l'attività di controllo volto a finalità egemoniche dei movimenti giovanili, come Terza Posizione (v. sentenza di I grado pagg. 1038—1040).
Non è pertanto con l'insufficienza di significazione accusatoria dei dati desumibili dal ruolo teorico di questo imputato che la Corte poteva ampiamente valutare le argomentazioni dell'accusa sostenuta a carico del medesimo.
Ma anche in questo caso la valutazone è stata non soltanto negativamente influenzata, ma addirittura impedita dagli errori di ordine di principio commessi in precedenza (v. quanto sopra illustrato sub A, B e C, nonché sub 1.9).
Anche per Signorelli, poi, si sono tratti pregiudizievoli, illogici ostacoli per la valutazione degli elementi a suo carico per la precedente valutazone espressa sull'impossibilità di collocare il medesimo imputato nella stessa banda armata di cui faceva parte Valerio Fioravanti.
La motivazione non è solo illegittima per l'illegittimità che inficia la motivazione dell'assoluzione per il delitto di banda armata (di cui si tratterà appresso), ma è anche intrinsecamente contraddittoria ed illogica.
1.11.4.2 — L'assoluzione di Roberto Rinani.
Alla motivazione dell'assoluzione dell'imputato Roberto Rinani la Corte d'Assise d'Appello dedica 13 righe (cfr. pag. 442 — 443).
Il giudice dell'appello si è limitato, infatti, a richiamare le medesime considerazioni già espresse a proposito di Massimiliano Fachini.
Ci si limita in tal senso a richiamare correlativamente quanto sopra illustrato nei motivi dedotti a proposito di questa assoluzione.
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Essendo ormai pressoché esaurito il tempo a disposizione ex art. 201 c.p.c./1930 per la redazione dei presenti motivi di impugnazione, si dovrà essere necessariamente sintetici per l'indicazione e l'esposizione dei vizi che inficiano di illegittimità le motivazioni che sorreggono le statuizioni emesse per i delitti di banda armata e di associazione eversiva.
È però opportuno ricordare che le argomentazioni svolte nella prima parte dei presenti motivi nell'illustrazione delle illegittimità di ordine generale che affliggono tutta la sentenza impugnata, valgono ad integrare le scarne osservazioni che seguiranno.
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II — Sull'assoluzione degli imputati dal delitto di banda armata.
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2.3.1 — I singoli rapporti interpersonali Fioravanti — Signorelli.
La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha inteso costruirsi una sua personale ed originale opinione sul Valerio Fioravanti, non traendola certo dalle carte processuali, sempre sistematicamente ignorate, bensì da incontrollabili "impressioni" soggettive; il quadro della motivazione è completo: agli enunciati meramente assertivi si aggiungono le sensazioni e le intuizioni personali del giudice di II grado.
Quest'ultimo, che ha pure paragonato una eccellente parte della motivazione del giudice di primo grado ad una "miniaturistica" esposizione di fatti ed avvenimenti, e che celierà in seguito, definendo "impressionante, ma in realtà impressionistico" il quadro delineato dal P.M. appellante, per non sottrarsi ad un confronto artistico con costoro, pare abbia inteso ispirarsi alle figurazioni paralogiche del surrealismo ed ha adottato una motivazione che sembra in sintonia con il Manifesto di Breton.
Cosi il momento culminante della motivazione con la quale si è affermata l'assenza di rapporti operativi tra il giovane Fioravanti ed il più anziano Signorelli è rappresentato dalla diversità di vedute tra i due personaggi, apodidatticamente presupposta dalla Corte che ha forse in tal senso ancorato il relativo convincimento alle risultanze delle certificazioni anagrafìche, dopo averlo così desunto: la diversità di vedute tra il Signorelli ed il Fioravanti. che non è attribuibile soltanto ad una linea difensiva dei due, è stata sottolineata, con accenti convincenti, dallo stesso Fioravanti nel corso del suo interrogatorio innanzi a questa Corte.
È così "l'intonazione" dell'eloquio del Fioravanti nel corso del suo interrogatorio al dibattimento di II grado che ha fornito al giudice le "sensazioni" dalle quali ha tratto il suo convincimento.
Si è reso così possibile ignorare come del tutto evidente sia invece l'intenso rapporto che dalla fine del 79 fino all'agosto 1980 ha legato questi due imputati.
Fioravanti, dopo la carcerazione patita insieme a Signorelli e Calore nell'estate e fino al novembre 1979, appena uscito dal carcere stabilì rapporti assai stretti con i medesimi Calore e Signorelli e si inserì subito nei progetti militari che in quel momento erano in cantiere, partecipando a rapine (tra le quali quella all'orefice di Tivoli, consumata l'11 dicembre 1979 insieme a Maziani, Rossi, Cavallini ed altri), che avevano il compito di reperire i fondi necessari per la campagna politica — terroristica del 1980.
Appena dopo sei giorni la rapina di Tivoli, Fioravanti partecipò con il Calore ed altri all'omicidio del giovane Leandri, scambiato (tale è almeno la versione degli imputati) per l'anziano Avv. Arcangeli, che avrebbe dovuto essere la vittima prescelta.
Il 19 aprile 1980 Marco Mario Massimi riferì al Dott. Mario Amato particolari assai precisi in ordine alle rapine all'armeria Omnia Sport ed alla Cheasse Manhattan Bank e sull'attentato all'Avv. Arcangeli. Aggiunse che quei crimini erano stati materialmente eseguiti da Valerio Fìoravanti ed altri giovani terroristi che facevano parte di un gruppo assai importante, diretto da prestigiosi personaggi quali il Prof. Signorelli ed il Prof. Semerari. Avvertì inoltre che quel gruppo aveva progettato l'uccisione di poliziotti e che era anche in programma un attentato contro lo stesso Mario Amato.
Tutte le notizie riferite da Massimi nell'aprile 1980, che in seguito sarà costretto per le pressioni di Signorelli a ritrattare tutto, giungendo anche a calunniare Mario Amato di aver "falsificato" le sue pretese dichiarazioni, si sono rivelate puntualmente esatte, ad eccezione di quella che voleva che l'attentato all'Avv. Arcangeli fosse stato deliberato da Paolo Signorelli. Quest'ultimo dopo essere stato, infatti, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio che da quell'attentato ne era seguito ai danni del giovane Leandri, è stato prosciolto in secondo grado dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma (la motivazione di questa sentenza si fonda pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da uno degli esecutori materiali di quel delitto, Sergio Calore che furono ampiamente liberatorie per Paolo Signorelli. Affermerà in seguito Sergio Calore che in quell'occasione ritenne necessario dover mentire per salvare Paolo Signorelli).
Vere fin nei minimi particolari si sono rivelate le notizie relative agli incontri tra Signorelli, Calore e Fioravanti, ad alcuni dei quali aveva partecipato lo stesso Massimi (Cristiano Fioravanti ha dichiarato che il fratello Valerio gli aveva confidato che solo per una di quelle riunioni il Massimi si era parzialmente mal ricordato i presenti); come vere sono state accertate le circostanze riferite in ordine alle responsabilità ed alle modalità esecutive delle rapine; drammaticamente e tragicamente esatto si è purtroppo rivelato anche quel progetto terroristico in atto che, secondo programma, avrebbe dovuto colpire dei poliziotti e lo stesso Mario Amato: di lì ad un mese Fioravanti, Cavallini, Mambro ed altri uccideranno l'appuntato di P.S. Evangelista e feriranno assai gravemente i poliziotti Manfreda ed Orefice; di lì a due mesi i medesimi camerati uccideranno Mario Amato.
Le notizie riferite da Massimi circa l'inserimento di Valerio Fioravanti dal dicembre 1979 alla primavera del 1980, epoca delle dichiarazioni, nella medesima struttura nella quale operava Paolo Signorelli, provengono da fonte attendibile e qualificata e sono per di più state riscontrate.
Sui rapporti Fioravanti — Signorelli è poi assai rilevante quanto dichiarato da Walter Sordi che ha ricordato come i rapporti tra i due, dal gennaio al marzo 1980, furono intensissimi. Queste sue conoscenze dirette, desunte all'epoca del "comune ambiente di lavoro", gli furono confermate da Cavallini e dalla Mambro.
Ritornando al Massimi va ricordato come costui riferì anche che proprio in quel periodo Fioravanti gli aveva commissionato un documento d'identità falso per le sue esigenze e che aveva inviato a ritirarlo Paolo Signorelli.
Il particolare riferito dal Massimi su quell'episodio, se si vuole marginale, ma che pur sempre attesta le preoccupazioni del Signorelli per i membri della sua organizzazione, hanno comunque costretto Signorelli e Fioravanti a significative ammissioni.
Tutto ciò è stato ovviamente ignorato dal giudice di II grado che ha unicamente ricordato come per l'omicidio del Dott. Mario Amato, Paolo Signorelli, che pure aveva tentato di fermare quel magistrato con iniziative "solo formalmente legittime, poi non praticate", sia defìnitavamente uscito indenne dal precedente che lo vedeva coimputato insieme a Valerio Fioravanti.
Per completezza e precisione va però osservato che Paolo Signorelli ancora non è uscito indenne dal procedimento penale che lo vede imputato dell'omicidio del Dott. Mario Amato.
Vero è, infatti, che dopo numerose sentenze di condanna all'ergastolo per le responsabilità di questo delitto, pronunciate nei suoi confronti dai giudici di merito e dopo due sentenze d'annullamento della Corte di Cassazione, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, alla quale il procedimento fu rinviato, per esaurimento delle Sezioni della Corte di Bologna, ha assolto l'imputato e la Procura Generale non ha proposto impugnazione. È però vero che l'impugnazione è stata proposta per gli interessi civili dalle parti civili; al momento della stesura dei presenti motivi, i ricorsi devono ancora essere decisi.
Ma anche a prescindere dalla respnsabilità penale di Paolo Signorelli per l'omicidio del Dott. Amato, dagli stessi enunciati delle sentenze d'annullamento (ed in particolare dall'ultima che ha disposto il rinvio alla Corte fiorentina) si evince come dopo le "iniziative solo formalmente legittime" per fermare Mario Amato, Paolo Signorelli sia poi ricorso ad "istigare" Valerio Fioravanti a commettere l'omicidio.
In termini puramente giuridici, ha osservato la Corte di Cassazione nella decisione d'annullamento, che per poter ritenere questa condotta penalmente rilevante non è sufficiente constatare di fatto come l'istigazione sembri essere stata raccolta per aver Fioravanti ucciso il magistrato, ma occorre anche poter dimostrare che quel "mandato" sia stato determinante per far scattare la determinazione omicida del Fioravanti e che costui non fosse stato in realtà già così personalmente ed autonomamente deciso nel procedere alla uccisione di Mario Amato (al momento in cui riceveva l'invito del Signorelli) da far ritenere l'istigazione priva di nesso causale con il determinismo psichico che l'aveva già mosso al delitto.
La condotta di Paolo Signorelli per l'omicidio del Dott. Amato rimane in tal senso comunque assai rilevante ai fini del presente procedimento e dimostra in ogni caso che questo imputato era in tali rapporti operativi con Valerio Fioravanti da poterlo invitare ad uccidere un magistrato. Assai poco interessa, poi, per i nostri fini che quell'invito si debba ritenere "condicio sine qua non" del delitto, ovvero un ininfluente messaggio rivolto ad una persona che aveva già deciso, in ogni caso, di uccidere Mario Amato.
In conclusione la Corte d'Assise d'Appello di Bologna nel valutare i rapporti tra Fioravanti e Signorelli, ha ignorato totalmente le risultanze processuali e si è affidata esclusivamente alle "sensazioni" derivatele dai toni e dagli accenti dell'eloquio del Fioravanti. il cui contenuto, carico di spaventose menzogne (v. sopra sub. 1. 11.1) è passato inosservato.
2.3.2 — Cavallini — Fachini.
Sorprendente è la motivazione con la quale la Corte d'Assise d'Appello di Bologna è riuscita a non avvedersi (in massima parte) ed a stravolgere (per il resto) delle prove pervero notevolissime dei rapporti operativi insistenti fra questi due imputati.
Desta stupore che la Corte abbia valorizzato proprio una dichiarazione di Sergio Calore, ribaltandone il pacifico significato, con un'operazione chirurgica di basso profilo. Il dichiarato di Calore è stato prrvero riportato tra virgolette, proprio fino al momento in cui si veniva a chiarire il senso delle sue dicharazioni, che è così rimasto celato.
La dichiarazione alla quale ha fatto riferimento la Corte d'Assise d'Appello è stata resa da Sergio Calore il 4.10.1985 al G.I. di Bologna (ed è stata poi confermata al dibattimento di I grado — cfr. verb. ud. 9 e 10.12.1987.).
Calore ha dichiarato che dopo aver appreso da Fioravanti che Melioli si era recato a Roma per proporgli di compiere un attentato ai danni di un magistrato veneto, capì subito che dietro a quel progetto c'era Fachini dal momento che Melioli era il suo "alter ego". Ritenne pertanto di avvertire Fioravanti di stare attento in quanto egli riteneva Fachini una persona ambigua "perché si trattava evidentemente di un personaggio che si muoveva su vari piani non del tutto a noi comprensibili". In seguito e precisamente in occasione della rapina a Tivoli alla gioielleria D'Amore, Calore riferì anche a Cavallini le sue considerazioni sulla proposta del Melioli a Fioravanti e le sue valutazoni sulla persona del Fachini.
A questo punto inizia la virgolettatura della Corte d'Assise d'Appello del dichiarato di Calore: ".. In seguito ebbi modi di parlare con Cavallini della cosa ed il Cavallini mi disse che avrebbe meditato sulla posizione di Fachini e che avrebbe preso le distanze da lui se avesse accertato che ...". Così incredibilmente termina l'espresso richiamo del giudice dell'appello, il quale si è pertanto sentito autorizzato a svolgere il seguente commento: "Dunque, manifestazione di una pesante diffidenza e di un sospetto nei confronti del preteso sodale proprio in epoca immediatamente prossima a quella che avrebbe dovuto vedere una piena intesa operativa con il "padrino" veneto" (cfr. sent. imp. pag. 327 — 328).
La diffidenza del Cavallini verso Fachini è quindi per la Corte sincera ed affidabile, siccome emerge dal dichiarato del Calore, e non già simulata e necessitata dalle stesse considerazioni e valutazoni con le quali quest'ultimo si era rivolto a lui.
È però assai grave che la Corte abbia omesso di ricordare che subito di seguito Sergio Calore ha così precisato e commentato la risposta del Cavallini "io poi fui arrestato e quindi non ho più potuto seguire le vicende dei rapporti tra Fioravanti, Cavallini e Fachini, che però so essere continuati". Calore ha quindi ricordato che Fachini poco prima aveva proposto a lui, presente anche Cavallini, di spacciare stupefacenti (eroina tailandese) per procacciarsi ingenti finanziamenti, ed ha poi così proseguito: "Cavallini ha continuato a mantenere stretti legami con Fachini anche durante la detenzione. So che quando Fachini fu aggredito a Rebibbia nell'81 Cavallini si pose a sua disposizione. Cavallini ribadì anche questa sua disponibilità nella primavera dell'anno successivo".
Oltre al travisamento di questo dato processuale, la Corte non ha compiuto nessun ulteriore esame.
Il vuoto motivazionale è abissale.
Mancanza di tempo impedisce di ricordare tutti i numerosissimi dati di prova che attestano la consegna di armi e di esplosivo che Fachini effettuava ai romani per il tramite di Cavallini (veggasi al riguardo quanto dichiarato tra gli altri, da Calore e Aleandri). Si tiene però a ricordare come su un tipo di arma in particolare tra quelle fornite dal Fachini sono state fornite assai rilevanti descrizioni delle modifiche apportate nel laboratorio veneto di quest'ultimo.
Calore ed Aleandri hanno infatti ricordato come alcuni esemplari di un vecchio tipo di mitra risalente all'ultima guerra mondiale, il MAB mod. 44, erano stati motifìcati dal Fachini che aveva asportato il calcio ed aveva saldato una impugnatura sulla quale poggiava una guardia del grilletto in lamiera che raccordava l'impugnatura medesima al corpo dell'arma.
Gli esemplari assai rari, non più di due o tre, vennero tutti forniti dal Fachini. È pertanto assai rilevante il fatto che nella valigia piena di esplosivo rinvenuta sul treno Taranto — Milano del 13.1.1981, si rinvenne un mitra MAB con le esatte modifiche descritte da Aleandri e Calore nei loro interrogatori.
Ma ancora Calore ha rilasciato importanti dichiarazioni sui rapporti Fachini ed i giovani dei NAR che in effetti risulteranno posti in essere non solo tramite il Melioli, ma anche tramite Rinani e Franco Giorno. Sempre Calore (v. ad es. dich. al P.M. di Bologna 14.2.1985) ha ricordato come Fachini in quel periodo "faceva la spola tra il Veneto e Roma poiché trasportava l'ingente quantitativo di oro rapinato dal gruppo di Giuliani ad un libico fuoriuscito".
Sul punto il dichiarato di Calore si integra perfettamente con quanto riferito da un interno del gruppo Giuliani, Marco Guerra (v. int. 7.5.1981 al P.M. di Roma, da Vol. VIII Atti Acq. Cart. 46 aff. 46) "Riferendomi nuovamente alla rapina al gioielliere ... un arabo ... nella zona di Santa Maria Maggiore... Egidio trasse un bottino di circa 150 chili d'oro che nel marzo 1980 portò a Padova ... con un certo Gigi, già condannato ed evaso ... Egidio ci ha sempre parlato in termini estremamente positivi del "gruppo di Padova", come di persone veramente serie".
Si deve omettere ogni ulteriore accenno al materiale processuale ignorato nella sentenza impugnata che, già valorizzato nella decisione di I grado, evidenzia l'illeggittimità della motivazione.
2.3.3 — Gli ulteriori rapporti interpersonali — Omesso esame delle circostanze relative ad altri delitti commessi in concorso tra gli imputati di competenza di altre A.G., il dispositivo della cui sentenza è stata acquisito con ordinanza del giudice di II grado del 20.6.1990.
Assolutamente certi sono gli ulteriori rapporti che legano tutti gli imputati del delitto di banda armata, come quelli ad esempio intercorrenti tra Fachini — Signorelli. È però da osservare che questi rapporti certamente assai stretti e quindi rispondenti a contatti bilaterali sono inseriti in un vero e proprio modulo organizzativo e quindi sono, per quel che rileva al capo d'imputazione in questione, assai più articolati e complessi. Distorta ed insufficiente si palesa in tal senso la stessa ottica riduttiva con la quale la Corte li ha (pretesamente) enunciati e valutati (si fa per dire) secondo parametri bilaterali.
In via conclusiva è da segnalare come la Corte abbia perfino ignorato che la Corte d'Assise di Roma con sentenza 28 maggio 1990 (il cui dispositivo è stato però acquisito con ordinanza 22.6.1990) nel procedimento penale a carico di Addis Mauro ed altri, ha condannato tra gli altri Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini e Valerio Fioravanti per i contestati crimini da costoro commessi in quel periodo.
Più in particolare Fachini e Signorelli sono stati condannati per partecipazione ad associazione eversiva volta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, sopprimere il sistema delle rappresentenze parlamentari, nonché a compiere atti di violenza ai fini di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico: in particolare i medesimi contribuirono a creare una struttura associativa interamente clandestina che per il conseguimento degli indicati fini terroristici e di eversione acquisiva ingente quantitativi di armi, munizioni ed esplosivo, realizzava e progettava attentati di vario genere ...; ed a banda armata "mediante l'acquisizione per gli associati, con forme e modalità diverse, di ingenti quantitativi di armi, munizioni ed esplosivi ..." Reati commessi in Roma ed altri luoghi fino ad epoca imprecisata e comunque successiva al 18.12.1979".
Né è di poco conto che Massimiliano Fachini sia anche stato condannato per ricettazione di un mitra MAB, e per concorso nella fuga di Freda, nel mentre Paolo Signorelli lo sia stato anche per detenzione di esplosivo. Desta comunque stupore che la Corte d'Assise d'Appello dopo aver disposto la rinnovazione del dibattimento per poter acquisire il dispositivo di questa sentenza, si sia poi dimenticata delle circostanze oggetto di quel precedente, che nel presente procedimento erano già state acquisite e ben valorizzate dal giudice di I grado.
Se il giudice dell'appello avesse poi esaminato il dispositivo della sentenza Addis ed altri di cui egli stesso aveva disposto l'acquisizione si sarebbe accorto del grave errore commesso nelle "premesse" allorché ha ritenuto di non dover neppure esaminare quegli episodi delittuosi da lui definiti "antefatti", perché privi di indicazioni di precise responsabilità personali degli imputati di questo procedimento (v.sopra sub. 2.1.2).
III — Sull'assoluzione degli imputati del delitto di associazione eversiva — Omesso esame di punti decisivi — Motivazione carente — Travisamento dei fatti — Illogicità della motivazione — Illegittimità del principio di valutazione delle prove.
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3.1.2 — La gestione degli effetti politici dell'attentato stragista — Gestione preventiva e successiva — Importanza del dato probatorio.
Quanto illustrato nella I parte consente di affermare che la matrice della strage del 2 agosto 1980, come di tutte le altre di cui più sopra si è trattato, è certamente ascrivibile al movimento terroristico ed eversivo del neofascismo.
Il drammatico episodio di questo procedimento è riferibile in via immediata alla strategia stragista delle formazioni eversive di destra che, proprio alla vigilia dell'attentato, aveva trovato una completa, brutale e cinica teorizzazione in documenti ideologici clandestini (vedi sub. 1.7).
Oltre a questa riferibilità d'autore emerge dalle risultanze processuali un più significativo e pericoloso ambiente, che ha avuto il principale ruolo di gestire politicamente gli effetti di questa, come delle altre stragi, secondo attività rivelatrici di un'implicazione nel delitto.
È così rilevante al delitto sia l'attività posta in essere prima della sua esecuzione, che si può definire di "gestione preventiva" dei suoi effetti, sia quella successiva.
Nell'ambito della gestione preventiva si colloca il mandato diretto all'esecuzione della strage; l'apprestamento di quanto necessario per far emergere nel gruppo terroristico una volontà politica che privilegiasse l'attentato indiscriminato quale strumento ottimale della sua strategia politica; l'adozione di quanto necessario a che gli attentatori potessero agire indisturbati; la predisposizione infine di "orme", ovvero di tracce sensibili da far utilizzare, a delitto avvenuto, per condurre le indagini verso obiettivi prescelti, con copertura dei responsabili del crimine.
Com'è evidente, le prime due attività concernono aspetti e ruoli interni all'eversione terroristica, nel mentre le ultime due, necessitando della possibilità di utilizzo di poteri e di capacità di intervento, si collocano in un piano più estemo al gruppo terroristico.
Per tutte le stragi di cui è rimasto vittima il paese, e così anche per la strage del 2 agosto 1980, è stata posta in essere una gestione preventiva del crimine secondo i quattro aspetti appena accennati.
Sono di volta in volta cambiate, ovviamente, le modalità esecutive, gli obiettivi da colpire, le vittime predestinate ad essere colpite dalla repressione e quindi le tracce da prefabbricare: e però immutata è rimasta l'esigenza di questa fase preparatoria e agevolativa del crimine. Una strage non preceduta da queste necessarie attività sarebbe stata "una fesseria" e così, infatti, il cap. La Bruna stigmatizzò con Massimiliano Facilini l'"anomalo" attentato di Vinciguerra.
Il dato probatorio rappresentato da questa gestione preventiva di straordinaria significazione, essendo di per sé rivelatore dell'esistenza di una struttura associativa avente la possibilità di porre in essere e coordinare le attività necessario per il perseguimento dei vari obiettivi.
L'attentato stragista si colloca come "momento centrale", al quale confluisce tutta l'attività preparatoria e dal quale si diparte quella successiva.
Nell'ambito della gestione successiva degli effetti della strage, si collocano le attività svolte per conseguire gli utili politici dell'atto criminale, conformemente al suo movente, sempre complesso, ed ha quanto necessario per assicurare da un lato la copertura dei responsabili rispetto alle indagini dell'A.G., e dall'altro per far colpire da quest'ultimi altri obiettivi, cercando in definitiva di assicurare l'impunità "al delitto".
3.1.3 — L'"impunità" del crimine è coessenziale al perseguimento del suo fine politico — Illogicità della motivazione.
L'impunità finale è l'obiettivo più importante dell'intero attentato ed è stato pervicacemente e tenacemente perseguito per la strage del 2 agosto 1980 e per tutte le stragi che, quanto a numero di vittime, si segnalano come più gravi.
È assai importante constatare come per attentati di straordinaria gravità come quello del 20 maggio 1979 al Consiglio Superiore della Magistratura (ove se il timer non si fosse inceppato, l'ordigno sarebbe esploso nella Piazza Indipendenza, gremita da migliaia di persone, provocando ancora più vittime di quante hanno perso la vita a Bologna il 2 agosto 1980) e come quello del 6.1.1975 perpetrato a Terontola dai camerati toscani Tuti, Franci ed altri (ove il tranciamento della rotaia per lungo tratto, in prossimità di una scarpata, avrebbe provocato una "carneficina" se, per puro miracolo, l'alta velocità dei treni e la differenza di quota dei tronconi della rotaia, non avessero determinato un effetto "trampolino" tale da evitare il deragliamento — veggansi sentenze acquisite —) e per molti altri, che per circostanze fortuite e certamente non previste dagli attentatori, non hanno causato vittime, sia stato possibile accertare la verità giudiziaria e condannare i colpevoli.
Il dato è doppiamente significativo. Da un lato attesta che lo scopo dell'impunità è stato ricercato con una serie di attività preventive e successive, oggettivamente accertate, solo per gli attentati che hanno scosso l'opinione pubblica, seminando terrore ed incutendo panico. La stessa impunità serviva, ed è servita, all'evidenza, ad alimentare la tensione sociale e a mantenere inalterati gli effetti che si volevano conseguire con il gesto criminale. L'identificazione e l'arresto dei sicuri colpevoli avrebbe certamente smorzato l'allarme sociale provocato dal delitto.
D'altro canto il medesimo dato attesta come gli esecutori non fossero partecipi di quel più alto livello che decideva se si doveva fornire la successiva copertura agli autori del crimine, così trattati come possibile "carne da macello", eppertanto non certamente membri del sodalizio in questione.
Tutti gli episodi stragisti che hanno macchiato il nostro paese sono caratterizzati da queste peculiari circostanze, che già di per sé sono importantissime e che, con il loro costante ripetersi negli anni, diventano di straordinaria rilevanza e di insostituibile fonte probatoria per questo procedimento.
La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha ritenuto di poter "banalizzare" i pochissimi dati presi a sommario esame, solo per taluni episodi del passato, e di fronte alla evidente opera di copertura che altissimi e prestigiosi, ma infedeli, funzionali dello Stato hanno assicurato a terroristi di infimo rango, ai quali nulla li poteva legare, ha osservato che trattavasi pur sempre di iniziative "a carattere del tutto personale che non consentono di trarre necessarie illazioni circa l'esistenza e tanto meno circa la futura insorgenza di una struttura occulta avente i caratteri dell'associazione incriminata dell'art. 270. bis c.p.".
Di fronte, poi, a nuovi esempi di copertura assicurata da altri funzionari dello Stato, altrettando prestigiosi, quanto pur sempre infedeli, per ulteriori episodi, a favore di pericolosi delinquenti, il giudice dell'appello, dopo aver sparso ulteriore sale della sua saggezza su quei tristi tempi della nostra storia, caratterizzati da "accesa contestazione e (di) dilagante ribellismo verso i pubblici poteri ad opera di gruppi, movimenti ed ambienti della sinistra extraparlamentare" che avevano provocato la reazione di coloro che "propugnavano l'esigenza di uno stato forte e non guardavano con sfavore ai contrapposti ambienti della destra, attivi in siffatta direzione, giungendo anche a solidarizzare idealmente e talora perfino praticamente con essi, mediante convivenze, disimpegno vigilativo, coperture favoreggiatrici o addirittura calunnioso storno di indagini verso false piste, secondo quanto emerso nel processo relativo alla strage di Peteano", ha concluso che tutto ciò non rileva più che tanto, per l'ambiguità del dato.
Ed, infatti: "resta però sempre aperto il problema probatorio della riconducibilità di siffatte manifestazioni personalizzate di solidarietà anche criminosa (poste) in essere in contesti circostanziali diversi, ad un sottostante immanente vincolo associativo precostituito tra i soggetti di esse ed i destinatari dell'opera favoreggiatrice e deviatoria".
Con ciò la Corte non solo è ricorsa ad una motivazione scandalosa ed illogica, ma ha anche dimostrato di non aver compreso assolutamente nulla del capo d'imputazione contestato agli imputati, dell'impostazione dell'accusa e neppure della sentenza di I grado.
3.1.4 — II riferimento all'attentato di Peteano — L'errore di metodo e l'illogicità della motivazione.
Il riferimento che nel riportato brano di motivazione viene fatto alla strage di Peteano, chiarisce che non si è neppure trattato di un marginale equivoco, bensì di un grave errore che è caduto su di un aspetto determinante del processo.
Secondo il giudice di secondo grado, infatti, il contesto storico — politico dell'epoca (1972), compromesso dalla perniciosa contestazione studentesca che l'aveva preceduto e dal generale clima di ribellismo che era seguito al '68, ben poteva giustificare una solidarietà ideale ed anche pratica di funzionari dei più alti livelli dello Stato, con Vincenzo Vinciguerra che aveva (solo) massacrato tre carabinieri (!), senza che con ciò si debba necessariamente ipotizzare che un criminale vincolo associativo possa aver necessitato questo, quasi normale, intervento di copertura.
Più ancora che illogica, la motivazione è vergognosa e scandalosa e non offende solo i familiari di quei tre carabinieri, la cui vita ben sarebbe stata per i loro superiori un bene di minore valore rispetto alla solidarietà ideologica e culturale che li legava al massacratore, ma anche tutti coloro che ancora credono o vogliono ancora credere in quello Stato per il quale lavorano con onestà e fedeltà.
Ma non basta, l'esame compiuto dalla Corte sulla strage di Peteano, pervero fugace e sommario, risulta anche "scentrato".
Il Cap. La Bruna e tutti quegli ufficiali dello Stato che giungeranno a calunniare persone innocenti, "fabbricando" a loro carico false prove, pur di coprire un personaggio come Vinciguerra, che aveva ucciso tre di loro, che non erano legati secondo l'assunto dell'accusa, né praticamente né ideologicamente con l'autore del massacro.
Del resto, è lo stesso Vinciguerra, che ha fatto osservare la singolarità della sua esperienza: questi personaggi non lo coprirono affatto per un altro attentato pure da lui compiuto in quel periodo, ma ciò fecero solo per la strage di Peteano.
Sempre nel '72, Vinciguerra tentò di dirottare un aereo all'aereoporto di Ronchi del Legionari, ed uccise una persona nel corso della sparatoria che ne seguì.
Per quel delitto nessuno cercò di favorire Vinciguerra, siccome sarebbe stato del tutto agevole, mancando qualsiasi prova diretta della sua responsabilità (nel mentre per la strage di Peteano un informatore della Guardia di Finanza aveva raccolto confidenze pericolose direttamente dall'autore del delitto) e non essendo neppure necessario fabbricare false prove a carico di persone innocenti.
Non era, quindi, un diretto rapporto tra Vinciguerra e gli infedeli servitori dello Stato (di qualsiasi natura esso potesse essere) che poteva determinare costoro a coprire il primo quando commetteva stragi ed uccideva tre carabinieri, e a non aiutarlo quando tentava di dirottare un aereo ed uccideva una persona.
Ma se non era stato il "favorito", che tra l'altro nulla aveva richiesto, a determinare l'intervento, è ovvio dover ritenere che ciò che si è voluto favorire non è l'"attentatore", ma l'"attentato".
Per una strage che deve incutere terrore ed alimentare la strategia della tensione, l'autore ed il suo ambiente devono essere protetti, ed il fine del movente, volto proprio alla criminalizzazione della sinistra ribellista e contestatrice, giustifica la calunnia di innocenti appartenenti alla sinistra extraparlamentare.
L'attentato stragista è la predicazione di Massimiliano FACHINI: si pone in funzione di intimidazione politica della società civile e mimetico — provocatoria nei confronti della sinistra.
3.1.5. — L'attentato di Terontola del 6.1.1975 — L'omesso esame di punti decisivi e l'illogicità della motivazione.
Illuminante e significativa è anche la vicenda relativa all'attentato stragista commesso lungo la linea ferroviaria nei pressi di Terontola il 6.1.1975, per il quale sono stati condannati con sentenza passata in giudicato Franci e Tuti.
Si è già sopra accennato come quell'attentato che, nelle intenzioni degli autori doveva provocare un massacro, per pure circostanze fortuite non causò vittime.
Gli atti di quel procedimento e quelli relativi alla strage del 4.8.1974 al treno Italicus, acquisiti al presente giudizio, hanno consentito l'accertamento di fatti di straordinaria importanza.
Non interessa ai fini delle considerazioni che si vengono a svolgere, la responsabilità o meno di Franci e Tuti per la strage dell'Italicus, con alterne pronunce, talora ammessa e talaltra negata ad ancora sub indice.
Quel che rileva sono le sole singolari circostanze di fatto accertate in maniera assolutamente certa in quel procedimento.
Tra l'altro, è stato accertato che più volte Mario Franci ed il suo gruppo era stato denunciato alla Questura di Arezzo ed ai carabinieri di quella città, perché ritenuto un pericoloso terrorista in quanto "maneggiava" esplosivo di cui disponeva in rilevanti quantità.
In particolare è risultato che la moglie del Franci ed una sua vicina di casa, avevano segnalato alla squadra politica di Arezzo, (con denuncia scritta) che il rispettivo marito e vicino "fabbricava ordigni esplosivi in casa".
Laddove successive esigenze istruttorie relative al procedimento per la strage del 4.8.1974 comportarono la necessità di verificare quali ed, in quel momento, e quale esito avessero sortito gli eventuali accertamenti svolti dalla Questura o dai Carabinieri di Arezzo (occorreva controllare l'esattezza dei ricordi del Gen. Bittoni) nei confronti del Franci, si provvide ad acquisire l'intero incartamento delle forze di polizia. Si accertò, così, che agli atti della Questura di Arezzo esisteva solo la denuncia presentata nel 1973 dalla moglie e dalla vicina di casa del Franci ed il relativo verbale di deposito, stilato dal M.llo della Scientifica che, riportava anche la personale valutazione del compilatore il quale, dalla descrizione ricevuta dalle due donne, segnalava la pericolosità degli ordigni e sottolineava il fatto che il denunciato li fabbricasse in casa.
Con una certa sorpresa si constatava però che la denuncia non aveva sortito alcun seguito; non era stata eseguita una perquisizione domiciliare, né si era convocato l'interessato, né infine, erano state comunque assunte informazioni.
Chiesti i dovuti chiarimenti ai responsabili della Questura di Arezzo, si apprese che l'inazione non fu causata da dimenticanza o da troppo lavoro, bensì fu la consapevole determinazione assunta dopo aver pensato che, trattandosi di ordigni comunque fabbricati in casa dallo stesso artificiere, gli stessi non dovevano essere pericolosi: "Pensammo che si trattasse di bombe carta" è stata la sconcertante risposta fornita dal comandante della Squadra politica.
Nessuna indagine o controllo né precedenti, né successivi risultavano essere stati eseguiti fino alla data di metà gennaio '75 nei confronti del Franci da parte della Questura di Arezzo.
Si accertava inoltre che nell'estate del 1974 si era recato dai Carabinieri di Arezzo un loro confidente, tale Maurizio Del Dottore; inserito nel medesimo gruppo eversivo del Franci, il quale aveva segnalato che costui disponeva di esplosivo in certa quantità.
Di più ancora, subito dopo la strage del 4.8.1974, il Del Dottore era tornato dai Carabinieri di Arezzo e si era detto preoccupato degli attentati che erano stati eseguiti alle linee ferroviarie, in quanto riteneva che responsabili di questi delitti fossero Franci e gli altri suoi camerati. Aggiungeva in quell'occasione il Del Dottore che egli era a conoscenza del deposito nel quale Franci e soci custodivano l'esplosivo da loro utilizzato per compiere quegli attentati.
Il 7.8.1974, pertanto, il Maresciallo Cherubini si recava con il Del Dottore in località dell'Alpe di Poti, ove effettivamente veniva rinvenuta una certa quantità d'esplosivo.
Sequestrato il materiale, veniva redatto in data 10.8.1974 il relativo rapporto giudiziario a carico di ignoti, che era inoltrato alla Procura della Repubblica di Arezzo. L'esplosivo veniva però distrutto; dirà, poi, il M.llo Cherubini di non ricordarsi perché si fece brillare l'esplosivo se perché loro non disponevano di un luogo dove custodirlo, o se forse perché ciò era stato ordinato dalla Procura della Repubblica.
Di fatto, però né quel rapporto venne mai inviato all'A.G. che indagava per la strage dell'Italicus (è pervenuto dall'A.G. di Firenze che si occupava di altri attentati stragisti, solo in occasione del giudizio di rinvio dopo la sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha annullato la condanna all'ergastolo di Tuti e Franci), né i carabinieri di Arezzo compirono alcuna attività di controllo nei confronti del Franci. Il Del Dottore, esasperato e addirittura disgustato dalla scandalosa copertura assicurata al Franci ed al suo gruppo dai carabinieri di Arezzo si era "sfogato" verso la fine del 1974 con il M.llo Proietti della Polizia Stradale di Arezzo. Quest'ultimo a sua volta aveva inoltrato un'allarmata segnalazione ai colleghi della Squadra Politica, gli stessi che già sapevano che Franci fabbricava "pericolosi ordigni", ovvero "bombe di carta" in casa. Ma ancora una volta non si fece assolutamente nulla nei confronti del Franci, neppure un semplice controllo sulla sua utenza telefonica.
Fu solo dopo l'attentato di Terontola del 6.1.1975, e più precisamente quando il Del Dottore tomo alla carica con la Questura di Arezzo affermando che Franci e Tuti stavano per compiere un altro attentato contro la Camera di Commercio di Arezzo, che finalmente verso il 20 gennaio scattò un'operazione di controllo verso costui. Fu così che Franci venne colto con le mani nel sacco, nel mentre stava prelevando esplosivo da un deposito segnalato dal Del Dottore, e Tuti si sottrasse agli accertamenti uccidendo due poliziotti ad Empoli, nel mentre i Servizi Informativi facevano fuggire Augusto Cauchi (cfr. quanto sopra illustrato sub 1.8.6), il quale, all'evidenza, apparteneva ad un livello superiore.
Di straordinaria importanza è il fatto che per la strage di Terontola, dopo che l'attentato era stato eseguito e non aveva provocato vittime, non fu attuata alcuna copertura.
Nel mentre prima che l'attentato fosse stato eseguito, quando era peraltro già agevolmente possibile intervenire con l'aiuto del medesimo informatore, attivato solo quando i terroristi stavano volgendo le loro attenzioni alla Camera di Commercio di Arezzo, nulla era stato fatto.
.........
3.1.6— La gravità dell'errato principio di valutazione delle prove — La nullità della sentenza impugnata.
Analoga attività di copertura e di depistaggio si è poi puntualmente verificata, all'occorrenza, per gli attentati del 1969. Esigenze di tempo impediscono di approfondire quanto accennato sub 1.8.1.
In via di sintesi, è peraltro da osservare che anche per gli attentati del 1969 la copertura verrà assicurata solo per quelli più gravi che causarono vittime, nel mentre per quelli incruenti è stato possibile accertare la responsabilità degli eversori neofascisti veneti.
Ma ancora per gli attentati dinamitardi del 1971 a Trento (v. sopra sub. 1.8.2), per gli attentati del '78 e per quelli del 1979 si evidenziano analoghi comportamenti.
Solo se si tiene conto di ciò, la tenace, incredibile e sconvolgente opera di copertura e depistaggio, attuata anche e soprattutto con lo strumentale reato della calunnia, della responsabilità per la strage del 2 agosto del 1980 può avere un unico evidente senso, che non è all'evidenza quello della pubblica ruberia, in cui l'ha inteso illogicamente e grottescamente ridurre il giudice dell'appello.
Il primo e fondamentale esame che in realtà la Corte avrebbe dovuto compiere, a prescindere dalle poco decorose congetture sulla contiguità di ideali che avrebbero dovuto accomunare, nel clima della contestazione giovanile (ma anche dopo, come si è visto) prestigiosi funzionari dello Stato e massacratori di cittadini e di poliziotti, è quello di osservare se dagli atti processuali emergano dati che valgano a collegare le condotte di copertura e di depistaggio fornite per quei numerosi episodi nel non breve lasso di tempo di 11 anni di stragi, da importanti, autorevoli e sempre diversi personaggi.
Un dato comune di tipo oggettivo è già stato osservato: solo per l'attentato che ha provocato vittime, si è ritenuto di dover proteggere l'autore.
Da un punto di vista soggettivo, c'è poi un qualche dato che vale a accomunare gli infedeli funzionali dello Stato che singolarmente ne sono stati protagonisti?
Dal Gen. Miceli, al Gen. Maletti, al Cap. La Bruna, al Mag. D'Ovidio, al Gen. Bittoni, al Gen. Palumbo, al Gen. Grassini, al Dott. Cioppa, al Gen. Santovito, al Gen. Musumeci, protagonisti di quelle vicende c'è un solo dato che li accomuna: l'appartenenza alla loggia massonica P2.
Gli analoghi comportamenti tenuti in così diverse occasioni e tempi da differenti infedeli servitori dello Stato, di copertura dell'ambiente dell'eversione terroristica neofascista e dei singoli attentatori, ogni qual volta è stata consumata una strage che aveva creato grande allarme sociale, evidenziano come in tutti quegli episodi sia scattato un meccanismo che non può essere attribuito, come illogicamente ha fatto il giudice dell'appello, all'occasionale iniziativa dei singoli, ma che denota l'esistenza di un preciso programma che ha reso necessario quelle condotte agevolatrici.
Quando, poi, si riesce ad accertare l'incredibile esistenza di particolari rapporti tra quegli infedeli dirigenti dello Stato ed i dirigenti del movimento terroristico ed eversivo al quale appartenevano gli esecutori materiali degli attentati, le reciproche condotte sono univocamente rivelatrici di un accordo tra i medesimi. Ai fini del presente giudizio non interessa certo stabilire quando è insorto l'accordo; ovvero se lo stesso sia nel tempo nato e consolidato per così dire per fatti concludenti, oppure se sia stato oggetto di una previa precisa programmazione. È certo, infatti, che dopo anni di sperimentazione di reciproche, convergenti condotte, gli uni erano diventati — quanto meno — consapevoli del comportamento degli altri, e con ciò erano venuti a manifestare una proposta associativa, di fatto accettata, per il perseguimento degli scopi ormai sperimentati e diventati comuni.
È questo il minimo segmento di significazione probatoria che le risultanze processuali rendono assolutamente certo. Tanto è però sufficiente per ritenere provata l'esistenza dell'associazione eversiva contestata agli imputati.
È peraltro da tener presente quanto più sopra osservato sub 1.4 ed 1.5, laddove si è osservato come sia dato cogliere fin dalla metà degli anni sessanta fatti indizianti dall'avvenuta presa di coscienza da parte delle due anime dell'associazione di spazi comuni nei quali convergevano i loro interessi e dell'insorgere di stabili rapporti tra di loro.
Il giudice dell'appello, che ancora una volta si è attenuto ad un principio di valutazone dei dati probatori che ha consentito il solo esame frazionato (e per di più addirittura parziale), e che ha sempre rifiutato di effettuare un più organico e globale apprezzamento delle risultanze processuali, si è posto nella condizione di riuscire a mandar disperso quello straordinario complesso di significative emergenze raccolte tutte, per la prima volta, in un procedimento per strage, dagli inquirenti bolognesi, che pure erano stati oggetto di una incredibile opera di depistaggio. È veramente imperdonabile ed ingiustificabile l'errore commesso. Non ci si duole, infatti, della valutazone in sé e per sé, come tale sempre rispettabile, ma del metodo adottato.
Tutta l'impostazione accusatoria, coerentemente al capo d'imputazione contestato agli imputati, si è fondata sul valore insostituibile dei dati che emergono dalla consumazione dei precedenti attentati stragisti; ed anche, il giudice di I grado, che pure ha ritenuto di dover assolvere tutti gli imputati per insufficienza di prove dal delitto associativo, ha però tenuto conto nel suo procedimento valutativo di quei dati, di quelle singolarissime circostanze che hanno rappresentato anche per lui un elemento di giudizio insostituibile.
Nel merito quel giudizio ci è parso censurabile, sia perché non completo, sia perché viziato dalla pregiudiziale ricerca di un affidabile sinallagma che legasse prestazioni e controprestazioni, nel mentre il pactum sceleris non dà vita ad un rapporto sinallagmatico (cfr. motivi di impugnazione di questa parte civile).
E però il metodo adottato era corretto.
Il giudice dell'appello, al quale si è osato chiedere un approfondimento, ha in realtà distrutto il processo, e banalizzando e ridicolizzando fatti ed episodi gravissimi ed estremamente significativi (emblematico è l'infelice riferimento alla strage di Peteano contenuto a pag. 467 della sentenza impugnata), è riuscito nell'intento di devastare il materiale processuale e di disperdere il significato grave, preciso e convergente e, in ultima analisi, assolutamente univoco delle emergenze in questione.
Con sconcerto e rammarico si ricordano le esatte e pertinenti considerazioni espresse dal giudice di I grado nell'ambito della motivazione di una sentenza che pure ha respinto le richieste dell'accusa, pubblica e privata.
A titolo di esempio si ritiene opportuno riportare alcuni passi di quella motivazione; basterà porti a raffronto con qualsiasi momento della decisione d'appello per rendersi agevolmente conto di come sia stato possibile frustrare l'impegno delle difese e le illusorie attese di giustizia delle parti, con ragionamenti fatti di parole, pieni di dubbi giustificati solo dalla vastità delle omissioni, dalla cernita dei dati presi a formale esame, con paralogismi e sconvolgenti banalizzazioni.
A proposito della natura eversiva della condotta di calunnia, quella che in secondo grado si è "ridotta" in un sorprendente "dolo di peculato", la Corte di I grado, ha così motivato; "Dallo specifico orientamento del profilo teleologico è dato evincere la sussistenza dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 della legge n. 15/80. Infatti, la natura eversiva dell'intento di assicurare l'impunità a pericolosi terroristi è di tutta evidenza, almeno sotto due profili, entrambi strumentali alla strategia di Gelli ed accoliti: quello relativo alla possibilità del perpetuarsi dell'attività terroristica da parte dei medesimi individui cui si offre protezione, e quello che attiene all'impatto, sulla compagine sociale, di una diffusa sensazione di impotenza dell'autorità costituita di fronte a determinate forme di efferata criminalità" (così, sent. I grado pagg. 1405).
Ma ancora, sui rapporti tra dirigenti delle due componenti della pretesa associazione: venuto a cessare il rapporto di intermediazione tra il Gelli ed il De Felice da parte dell'Aleandri, dopo che quest'ultimo aveva avuto modo di presentare al maestro venerabile il Lanti ed il Salomone, personaggi gravitanti nell'orbita del De Felice, non viene certo meno il cordone ombelicale tra l'organizzazione ed il Gelli; i legami si rinsalderanno: entrerà personalmente in contatto col Gelli Aldo Semerari, costui presente, come Signorelli ed il Fachini alla riunione che segna il definitivo distacco del Calore e dell'Aleandri dal De Felice (riunione nel corso della quale quest'ultimo si esprime in termini da cui esce inequivocabilmente riaffermata la sua strategia tutt'altro che rivoluzionaria di accesso al potere) è lo stesso personaggio che già aveva proposto ad esponenti della banda della Magliana di collocare bombe ed effettuare sequestri di persona; unico è il vertice strategico ispiratore delle tre campagne di attentati del '78, del '79 e dell'80 (quest'ultima riferibile alla banda armata oggetto di giudizio).
A quel vertice strategico Semerari è indissolubilmente collegato ... per i rapporti che lo legano al De Felice, al Signorelli, al Fachini" (così sent. I grado, pagg. 1694 —1695).
A quella motivazione, esposta con aderenza alle carte processuali e tale, pertanto, da consentire di desumere le ragioni del convincimento e l'identificazione degli elementi dai quali è stato tratto, si è sostituita non tanto una diversa valutazione di quegli stessi elementi o di altri ulteriori, sfuggiti all'esame del giudice di I grado, quanto piuttosto una serie di affermazioni congetturali, assolutamente generiche, prive di qualsiasi aggancio (se non solo apparente) alle carte processuali, per la maggior parte ignorate e per la rimanente richiamate in maniera illogica, contradditoria o distorta, che non consente di comprendere i motivi per i quali si è ritenuto di dover fare a meno della quasi totalità delle risultanze processuali e addirittura le ragioni che hanno determinato le statuizioni conclusive.
Sembra quasi che la Corte d'Assise d'Appello abbia voluto ripudiare il suo ruolo di giudice del merito, e ambendo a poter decidere come se fosse il giudice della legittimità, abbia ritenuto di poter fare a meno non tanto dell'esame del merito dei fatti, quanto dei fatti stessi. È forse per questo che la sua motivazione pare reggersi solo sulle parole.
3.2.1 — L'omesso esame delle componenti strutturali della
associazione — La posizione di Licio Gelli — Illogicità della motivazione — Motivazione apparente —
La corte d'Assise d'Appello ha ritenuto di poter prescindere dall'esame degli elementi che compongono la struttura associativa, e consentono di identificare ruoli e funzioni della medesima ed ha preferito svolgere alcune considerazioni sugli imputati.
II primo ad essere stato beneficiato delle premurose attenzioni del giudice dell'appello è stato Licio Gelli. L'esame della posizione di questo imputato desta il massimo dello sconcerto. In via di ultima analisi la Corte ha, nella peggiore delle ipotesi, ritenuto di poter riservare all'imputato lo stesso trattamento regolato a pagg. 466 — 467 agli eccellenti servitori dello Stato che avevano ritenuto compatibile con il loro ruolo, e però anche con le loro idealità, "solidarizzare ... praticamente" (sic.!) con il Vinciguerra che aveva massacrato tre ordinari servitori dello Stato, loro colleghi nella vita "profana", ancorché non anche in quella di loggia.
Così come la condotta di favoreggiamento di colui che si sapeva aver fatto saltare in aria tre carabinieri, non è stata ritenuta significativa dell'esistenza di un qualcosa che aveva costretto quegli eccellenti personaggi, loro malgrado, a venire in aiuto del criminale (epperò si è anche avuta l'accortezza di sfumare i termini per renderli meno stridenti con la tragica drammaticità dei fatti, di talché "colludere con l'autore del massacro di Peteano", ha lasciato il posto ad un meno stridente "solidarizzare idealmente e ... perfino praticamente ... secondo quanto emerso nel processo relativo alla strage di Peteano"), anche i rapporti intrattenuti ed i finanziamenti erogati da Gelli ai gruppi terroristici e stragisti toscani, pur certi nella loro effettività, non sono poi stati ritenuti significativi.
Emblematica è la motivazione addotta a tal proposito: "II Gelli non avrebbe dunque finanziato un piano eversivo (assodandosi a forze attive per la sua realizzazione o associando queste a sé e al suo raggruppamento massonico) ma avrebbe esternamente contribuito ad alimentare risorse economiche di un locale gruppuscolo della destra extraparlamentare per consentire la sopravvivenza di esso e una resistenza armata in caso di spostamento a sinistra dell'asse governativo del paese".
Di più e di meglio anche la smaliziata difesa di Gelli non era riuscita a fare.
L'esterno contributo all'accrescimento delle risorse economiche di un gruppo di criminali pericolosissimi non è dunque significativo di un accordo criminale intercorso tra finanziatore e finanziante, essendo possibile pur sempre ipotizzare che tutto ciò sia stato fatto a "fin di bene", e quindi senza effettivamente sporcarsi le mani. Senonché quelle mani non solo sono sporche, ma sono anche maleodoranti ed a lavarle non servono il "giro di parole" e gli eufemismi della Corte d'Assise d'Appello.
Il giudice dell'appello ha poi ignorato che i finanziamenti hanno riguardato in special modo quell'Augusto Cauchi, assoldato dal SID di Firenze, nello stesso periodo di tempo di cui Licio Gelli usava di quella sede del Servizio Informativo come di un suo recapito personale.
Di più ancora i contributi, i contatti e addirittura i messaggi cifrati non sono neppure cessati quando Cauchi era latitante in Spagna presso Stefano Delle Chiaie, così come ha dichiarato Vincenzo Vinciguerra ed annotato nei suoi documenti Stefano Delle Chiaie.
Ma assai maggiori, ben più importanti ed addirittura imponenti sono gli elementi di prova che attestano il rapporto assocciativo criminale che ha legato Licio Gelli al terrorismo neofascista.
È peraltro fin da ora evidente l'assoluta illogicità con la quale è stato ritenuto inutilizzabile il dato probatorio attestante i rapporti tra Gelli e l'eversione terrorista e l'"apparenza" delle considerazioni esposte.
3.2.2 — II ruolo dell'imputato e la sua volontà eversiva.
Il controllo delle leve di potere, delle istituzioni, del governo del Paese è da sempre stata la costante che ha caratterizzato l'azione di Licio Gelli. È tuttavia possibile cogliere nel tempo il diverso atteggiarsi della sua condotta sulla scorta di due momenti essenziali, sufficientemente diversificati, rispondenti peraltro all'immutata aspirazione del personaggio che nel tempo ha anche "affinato" la tattica necessaria per giungere al controllo della gestione del Paese. In un primo tempo le azioni di Gelli sono contraddistinte da una forte aspirazione golpista — eversiva, di marcato segno fascista, in cui sono privilegiati i rapporti con il settore militare in vista di un possibile mutamento violento del sistema democratico, in un secondo momento Gelli, pur mantenendo inalterati i rapporti con l'eversione terroristica (concepita in modo più marcatamente strumentale per il perseguimento dei propri interessi) ha varato un più sottile e non meno pericoloso progetto di infiltrazione in tutti i gangli vitali delle istituzioni, per assicurarsene il controllo e la gestione indiretta al fine di attuare una invisibile presa di potere, con sovvertimento della costituzione formale. In questa seconda fase è stato privilegiato il rapporto con il mondo politico ed economico del paese. Il complotto contro lo Stato democratico è giunto in questa seconda fase ad un'articolazione assai vasta ed ha conseguito risultati (conosciuti) talmente rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, che non è dato sapere se esso sia mai cessato anche di fronte alla complessiva tenuta delle strutture democratiche, aggredite in maniera tanto subdola quanto pericolosamente efficace, ovvero sia in qualche modo sopravvissuto, sostanzialmente inalterato quanto al nucleo dei centri di interessi che da esso sono scaturiti, ancorché in fase apparentemente latente. Quel che è purtroppo certo è che il terrore che Gelli è riuscito ad inoculare nelle strutture e nelle maggiori articolazioni del sistema democratico è di natura maligna e la sua estirpazione sembra ben lungi dall'essere stata conseguita.
Il solo dubbio sull'effettivo ripristino della vita democratica del paese secondo le regole della costituzione formale, rappresenta un incredibile successo di quella azione eversiva che anche del discredito morale delle istituzioni ha teorizzato l'opportunità tattica per il perseguimento dei propri fini politici (v. doc. Nuoro — v. nello specifico — dep. Notarnicola al G.I. Bologna 17.11.1984, il quale ha dichiarato, a proposito dei documenti di Ciolini "la consegna di questi documenti si inserisce nel disegno e nella tecnica piduista di screditare gli organi dello Stato ai fini di destabilizzazione". Sostanzialmente analoghe sono le dichiarazioni del Gen. Lugaresi).
Trattando del delitto di banda armata si è avuto modo di osservare come il 1977 sia stato l'anno di svolta del movimento che dopo i guasti della repressione provocata dall'omicidio del magistrato Vittorio Occorsio, dopo lo scioglimento di entrambe le sue formazioni storiche, dopo l'arresto di Pierluigi Concutelli ed il ritiro dalla scena politica degli ordinovisti latitanti all'estero, ha posto le basi per la sua ristrutturazione in termini di maggiore adeguatezza alle mutate condizioni della società e di migliore funzionalizzazione dei militanti rivoluzionari. Con l'iniziativa "Costruiamo l'Azione" con la diffusione dei Fogli d'Ordini del M.P.O.N. e la creazione dello spontaneismo armato, si sono preparate le campagne degli anni successivi e si è rilanciata, in ultima analisi, la nuova guerra rivoluzionaria, intesa in termini più realistici, seguendo tappe ben programmate che vedevano la "collusione del potere ... e addirittura l'opera di vasta "corruttela", accanto alla consumazione di attentati terroristici anche di vasta eco.
Il 1977 è anche l'anno di svolta del potere massonico di Licio Gelli, e l'anno di svolta dei Servizi Segreti, che si sarebbero dovuti rinnovare con la legge di riforma n. 801/77 e che invece finirono con l'essere consegnati, in toto, a Licio Gelli.
Dopo alterne e burrascose vicende che avevano messo in discussione l'ascesa del personaggio e la "carriera" che, violando tutte le norme massoniche, egli si era conquistato nella massoneria, il potere massonico di Gelli decolla proprio nel momento in cui sembrava dover venire meno.
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La conquista del potere mediante l'occupazione degli spazi decisionali di maggiore rilievo con l'uso di strumenti criminali quali il sabotaggio dell'unificazione sindacale da perseguirsi con ogni mezzo, al limite con la corruzione, l'"acquisto" dei partiti maggiori (si fa il costo in termini economici delle tessere della D.C.) e della stampa costituisce attività — all'evidenza — eversiva delle regole fondamentali della costituzione dello Stato, disciplinanti la vita e la libertà della società; gli strumenti di Gelli per "truccare" le regole della vita democratica del paese, fondata sulla democrazia rappresentativa, manipolando partiti, stampa e sindacati (questi i tre obiettivi più immediati) si pongono siccome criminali attentati al sistema democratico e costituzionale sotto la duplice azione eversiva dello svuotamento del potere dei serbatoi formali ed il suo travaso in occulti contenitori.
La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha ritenuto di poter ridimensionare anche l'importanza di questo evidente dato e ha persino ignorato la valutazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2.
3.2.3.1 — I rapporti con l'eversione neofascista — I tentativi di colpo di Stato.
Assolutamente certi sono i rapporti che già in occasione del golpe Borghese legarono Licio Gelli agli eversori neofascisti.
Certa è inoltre l'opera di sconcertante copertura assicurata ai cospiratori dai Servizi Informativi, che, sebbene fin dalla primavera del 1969 fossero stati perfettamente a conoscenza che si stava programmando un colpo di Stato, ne seguirono gli sviluppi, senza mai intervenire, né prima, né dopo la notte del 7 dicembre 1970.
Le responsabilità degli eversori neofascisti per quel progetto di golpe sono altrettanto sicure, come è certo che da quell'episodio nacquero motivi di ricatto perenne nei confronti di altissimi funzionari dello Stato che si erano legati a quei criminali.
La stessa sentenza di I grado della Corte d'Assise di Roma, giudicando di quel tentativo di colpo di Stato, pur negando che gli insorti nella notte del tora — tora avevano posto in essere un vero e proprio tentativo insurrezionale (si è ritenuto trattarsi di una semplice esercitazione), ha però riconosciuto la loro lunga cospirazione già dal 1969, quando avevano formato gruppi clandestini armati, avevano raccolto consensi dalle Forze Armate ed avevano aggregato al progetto Avanguardia Nazionale e altre formazioni eversive (Ordine Nuovo, Fronte Delta, Europa e Civiltà).
Tra i cospiratori e le persone implicate in quel tentativo di colpo di stato sono risultati iscritti alla P2 o alla massoneria, Vito Miceli, Duilio Fanali, Sandro Saccucci, Lo Vecchio, De lorio.
Anche il costruttore romano Remo Orlandini è stato segnalato come iscritto alla P2 dall'Ispettore Santillo e dal Gen. Sirio Rossetti, tesoriere della Loggia di Gelli fino al 1974.
Roberto Fabiani ha poi affermato che in ognuno dei tentativi golpisti si è trovato un gruppo di massoni a svolgere il ruolo di gruppo catalizzatore. Per il golpe Borghese cita: Borghese, Saccucci, Orlandini, Salvatore Drago, Duilio Fanali e Vito Miceli.
Estremamente significativa è poi la lettera di Cavino Matta (Comunione di Piazza del Gesù) al Principe Borghese: "Caro Comandante, debbo comunicarle che la Loggia non intende assecondare la sua iniziativa, essendo per principio contraria ai metodi violenti. Con la presente, pertanto, vengo autorizzato ad annullare ogni precedente intesa".
Sul ruolo di Gelli nel golpe Borghese e nei successivi tentativi di colpo di Stato che seguirono, fino al 1974, e per meglio chiarire come e da chi partì il contrordine che pose fine al primo tentativo insurrezionale che già era in atto, quando ormai il Ministero dell'Interno era stato occupato dai cospiratori di Stefano Delle Chiaie, importanti sono le dichiarazioni di Paolo Aleandri.
Costui ha, in sintesi riferito, che Gelli aveva svolto un ruolo determinante per tutto il tentativo di colpo di Stato.
Non solo, infatti, aveva svolto opera di collegamento con i militari, ma anche con i Servizi Segreti. Lo stesso contrordine era provenuto dal suo ambiente. Il vero piano di golpe era più complesso e tendeva in realtà a far scattare un piano antinsurrezionale custodito dai Carabinieri di cui solo pochi ufficiali potevano disporre l'attuazione. L'autore di questa parte del progetto era stato Giannettini.
Queste circostanze hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni che l'imputato Spiazzi rese nel procedimento penale relativo alla cd. Rosa dei Venti, ed anche in quelle di Roberto Cavallaro, Sandro Rampazzo e dello stesso gen. Miceli.
Nei fatti, poi, si è dovuto accertare, con raccapriccio, che era addirittura vero quanto affermato nella "relazione Paglia", rinvenuta tra le carte del giornalista Mino Pecorelli, dopo il suo omicidio del 20.3.1979, circa l'avvenuta sottrazione la notte del 7.12.1970 di un mitra dal Ministero degli Interni da parte degli uomini di Delle Chiaie, che, al momento del contrordine, temendo di poter diventare in seguito il capro espiatorio della situazione, si portarono via l'arma, sottraendola dall'armeria del Viminale e nonostante i più pressanti inviti, si rifiutarono sempre di riconsegnarla.
Quel mitra, aggiungeva la relazione Paglia, è diventato un salvacondotto per Delle Chiaie che potrebbe così sempre dimostrare la collusione degli insorti con alti funzionari dello Stato e la gravità e vastità di quel progetto; tanto che al Ministero dell'Interno sono stati costretti a farsi costruire un falso mitra, esatta copia di quello sottratto.
La perizia tecnica espletata dai tecnici della casa costruttrice ha accertato la falsificazione dell'arma (e del punzone) regolarmente custodita come se fosse l'originale presso l'armeria del Viminale.
La circostanza era poi stata anche riferita dall'Aleandri che aveva anche ricordato chi era (tale Alberto Marinoni) l'avanguardista che continuava a detenere quel salvacondotto (unitamente agli altri documenti estremamente compromettenti, con i quali A.N. ha sempre ricattato, in maniera talvolta palese — come nel Bollettino di controinformazione — alcuni funzionari dello Stato).
Fondamentale resta la lucida e penetrante ricostruzione del movente e delle finalità del contrordine del golpe Borghese che ha fornito Aleandri sulla scorta di quanto appreso da De Felice e in base alla sua diretta esperienza di eversore ed al suo ruolo di diretto contatto con il venerabile Maestro: il tentativo di golpe del 1970, come tutti quelli successivi, erano in realtà uno strumento di controllo in momenti in cui avvenivano processi di trasformazione sociale e politica, il controllo si risolveva in una sorta di operazione gattopardesca, stabilire cioè nuovi livelli di equilibrio facendo in modo che il potere venisse gestito sempre dai medesimi apparati. Così in occasione del golpe del '70 il contrordine di Gelli consentì allo stesso di accrescere il suo potere di ricatto e di controllo nei confronti di ambienti politico —economici coinvolti nel tentativo eversivo ovvero intimoriti da esso.
Quanto riferito da Aleandri ha, poi, trovato riscontro nelle dichiarazioni di Sergio Calore (circa i rapporti esistenti tra De Felice e Gelli e la P2); Walter Sordi (al quale Cavallini riferì che De Felice, coinvolto nel golpe Borghese, era collegato a Gelli — cosa verissima dal momento che l'uomo di collegamento era proprio Paolo Aleandri e faceva parte della P2), Franco Colletti, Primicino, ma anche di Carlo Bordoni, già luogotenente di Sindona, il quale dopo aver rivelato, fornendo particolari notevolissimi, che quest'ultimo aveva finanziato i tentativi che seguirono a quello del '70 (la dichiarazione del Bordoni, in questione, fu resa al G.I. di Milano il 5.2.1980, oltre un anno prima che scoppiasse lo scandalo della P2) indicava tra le persone che con lui avevano agito a tal fine, in comunione di sentimenti, i nomi di: Spagnuolo, Salvini, Gelli, Miceli, Bonomi, Picchiotti, ricordando l'espressione con la quale il banchiere soleva dire di costoro erano tutti partecipi della "nostra famiglia" (così come affermato dal genero di Sindona Pier Sandro Magnoni).
I rapporti, poi, di finanziamento del Gelli ai terroristi toscani sono attestati da plurime, differenti fonti di prova, tutte assolutamente riscontrate eppertanto certe ed affidabili, e sono assai più numerose e precise di quelle alle quali ha fatto incongruo e generico accenno il giudice dell'appello (si rinvia al riguardo a quanto valorizzato dal giudice di I grado a pag. 1542 e segg. della sua decisione).
3.2.3.2 — I rapporti dopo la ristrutturazione del 1977 — In Italia con gli ordinovisti — De Felice — Semerari — Signorelli — Nullità della sentenza per illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione — Omesso esame di punti decisivi.
Dopo la ristrutturazione del 1977 le relazioni tra Licio Gelli ed il mondo dell'eversione neofascista si rinsaldarono su due fronti: il primo nazionale, con gli ordinovisti Fabio De Felice, Paolo Signorelli, e Aldo Semerari, il secondo internazionale con gli avanguardisti latitanti e soprattutto con Stefano Delle Chiaie, che dopo aver dovuto abbandonare il rifugio spagnolo, era stato arruolato dai Servizi Segreti Argentini, che di fatto erano diretti da Licio Gelli.
Il secondo fronte dei rapporti è rimasto assai poco sviluppato dal giudice di I grado, che ha mancato di analizzare quel formidabile compendio di prove che proviene dai documenti di Stefano Delle Chiaie, che, per la verità è stato però possibile acquisire nella sua interezza solo in secondo grado, a seguito di rinnovazione parziale del dibattimento. L'approfondimento sarebbe pertanto stato quindi possibile da parte di quel giudice che, avendo mostrato di ignorare l'intero processo, non poteva accorgersi dell'importanza di questi elementi, sebbene nel corso del procedimento di II grado egli stesso li avesse ritenuti indispensabili ai fini del decidere (chissà poi perché, dal momento che in seguito si è persino dimenticato della loro esistenza).
Per il primo ordine di rapporti, posizione di snodo hanno rivestito, secondo le ignorate emergenze processuali, Fabio De Felice, Paolo Signorelli e Aldo Semerari, come personaggi singoli ed il mondo della malavita e del crimine organizzato come strutture di comune riferimento.
Nel periodo antecedente la ristrutturazione del 1977 (massonica e del movimento nazionalrivoluzionario) Fabio De Felice aveva rivestito un ruolo particolarmente occulto anche all'interno dell'organizzazione, tant'è che il suo nome venne fatto rivelare da Clemente Graziani assai tardi anche ai quadri di un certo livello, ai quali pure era stato celato. Solo nel momento in cui Graziani decise di ritirarsi definitivamente da O.N., nella primavera del 1977, nominando "esecutore testamentario" Paolo Signorelli, chiede a De Felice di palesarsi ed assumere responsabilità dirigenziali in maniera palese (cfr. dich. assolutamente concordi di Aleandri e Calore).
Non è un caso che nel momento di estremo bisogno, nel mentre era ristretto in carcere e stava per crollare Aldo Semerari, in piena disperazione, lancerà un messaggio intimidatorio e sollecitatorio al suo ambiente e denuncerà in termini generici e criptici, ma estremamente significanti, Fabio De Felice, come responsabile dell'omicidio di Mario Amato ed implicato nel tentativo di colpo di Stato del '70.
Straordinario analogo comportamento terrà poi anche Sindona quando, nel mentre stava per essere estradato in Italia dagli Stati Uniti, chiese di poter collaborare con i Servizi statunitensi e si dichiarò disponibile a fornire notizie su moltissimi episodi che potevano interessare quel paese, come il traffico di droga e l'investimento dei relativi proventi (cd. narcodollari), epperò disse "parlerò di tutto fuorché del tentativo di colpo di Stato in Italia": questo era il messaggio che doveva mandare.
La circostanza del messaggio — minaccia lanciato dal Semerari è una delle poche che ha destato l'attenzione del giudice dell'appello, il quale l'ha però trovata poco pertinente al tema accusatorio, ed invero ha osservato che "l'argomento è suscettibile di controdeduzione giacché potrebbe osservarsi che nelle condizioni fisiopsichiche prossime al cedimento in cui il criminologo versava avrebbe elevato la sua richiesta di soccorso a ben più autorevoli personaggi (Gelli, i vertici dei Servizi) se egli per davvero fosse stato associato con loro nella realizzazione di un programma eversivo" (cfr. sent. imp. pag. 514).
La controdeduzione della Corte è illogica e dimostra per di più in qual modo la stessa abbia esaminato le carte processuali, laddove pure si è accorta (e non è successo spesso) della loro esistenza.
Il 20.12.1980 Aldo Semerari, mentre era ristretto nel carcere di Forlì, fu interrogato la mattina dal P.M. di Bologna, Dott. Persico, il quale gli contestò alcune circostanze assai rilevanti senza ottenere praticamente alcuna risposta; Semerari preferì non rispondere. Appena uscito il magistrato, chiese ed ottenne di poter parlare in via estremamente riservata e confidenziale con agenti della DIGOS.
Ai sopravvenuti agenti (Migliano e Ramini) il Semerari riferì quelle due indicazioni sul De Felice, dopo aver raccolto dai due agenti l'ampia assicurazione che avrebbero taciuto nel rapporto il suo nome, quale fonte confidenziale che avrebbero potuto riferire solo ai loro superiori.
Così invero nel rapporto stilato il 22.12.1980 si riportano in maniera estremamente generica quelle notizie, e si specifica che gli agenti le avrebbero apprese da fonte confidenziale. Per una serie di motivi, chi conosceva le carte del procedimento, era però in grado di capire che quella fonte confidenziale altro non poteva essere che il Semerari, e così al dibattimento di I grado il teste Migliano è stato costretto ad ammettere che costui era effettivamente la loro fonte.
L'internità di Semerari ai Servizi Segreti, con posizione di grande rilevanza, è assolutamente certa (v.dep. Ferracuti, Cogliandro, Era, Aleandri) ed è per così dire addirittura documentata e certificata dal fatto che proprio il giorno prima di essere ucciso, sentendosi in grave pericolo, il criminologo telefonò da Napoli, in piena notte, al responsabile del Centro C.S. del SISMI di Roma, pretendendo che il direttore del Servizio si attivasse immediatamente per fornirgli adeguata protezione.
L'episodio del carcere di Forlì, già eloquente per le sue stesse singolari modalità, non è pertanto (secondo logica formale) il messaggio disperato che lancia un disgraziato privo di conoscenza di un certo livello, bensì la chiara ed univoca minaccia che un personaggio eccellente — come era il Semerari — ha mandato ad importantissimi personaggi, già attivati, di fare presto perché se non si fossero sbrigati dal toglierlo dai guai, egli avrebbe parlato. Per rendere concreta la minaccia aveva voluto dimostrare, nei fatti, che, sia pure in forma confidenziale a due agenti della DIGOS, aveva iniziato a parlare di due episodi che avrebbero dovuto rendere pressante la richiesta e far tremare i destinatari: l'omicidio del Dott. Mario Amato ed i tentativi di colpo di Stato in Italia.
Di fatto i destinatari del messaggio tremarono effettivamente, e, in tutta fretta, con l'acqua alla gola (commettendo così errori anche grossolani, che sono giustificati solo dallo stato di angosciosa agitazione in cui li aveva costretti quel messaggio) Santovito, Pazienza, Musumeci e Belmonte montarono l'operazione di depistaggio "terrori sui treni", che si concluse con un rapporto trionfalistico nel quale il SISMI evidenziava come "pertanto" Semerari, Signorelli e Fachini non c'entrassero nulla con la strage del 2 agosto 1980!
Questi sono i fatti che sono sottesi alla "controdeduzione" della Corte che non solo è pertanto illogica, intrinsecamente contraddittoria e meramente assertiva, ma addirittura perniciosa perché vale a delineare, nella banalizzazione e nella dispersione dei fatti processuali, un processo diverso da quello che è stato celebrato davanti al suo disattento sguardo.
Si deve poi osservare che Semerari, a prescindere dalle eventuali responsabilità del De Felice per l'omicidio Amato, nel dicembre 1980 minacciava di coinvolgere quest'ultimo per un delitto commesso solo sei mesi prima da appartenenti alla medesima organizzazione di cui entrambi facevano parte. È, infine, da sottolineare che il rapporto 28.10.1980 non ha sortito alcun successivo esito; fatta riacquistare la libertà al Semerari, quel rapporto è rimasto così come era pervenuto, stranamente "isolato", inutilizzato e non sfruttato da alcuno.
Né — ovviamente — fu inoltrato agli investigatori ed agli inquirenti dell'omicidio del Dott. Mario Amato.
Su De Felice e sul suo ruolo di figura di maggior spicco nell'ambito dell'organizzazione, ha poi, reso importantissime dichiarazioni Paolo Aleandri, che ha ricordato come costui solesse improntare la sua visione ad un freddo realismo: era interessato ai luoghi del potere reale e tentava di inserirvisi anche con azioni terroristiche che incutessero paura e creassero consenso, finalizzate al mantenimento ed alla stabilizzazione di quelle fette di potere reale cui ambiva accedere.
Fu poi De Felice che suggerì al venerabile maestro l'opportunità di creare un'agenzia di stampa internazionale che avrebbe dovuto essere diretta da Franco Salomone e Claudio Lanti.
Franco Salomone, iscritto come il collega Lanti alla P2 era poi strettissimo collaboratore di De Felice. Nel momento della definitiva "sgridata" del Calore, il De Felice dopo averlo insultato, apostrofandolo come ragazzino che non capiva nulla della politica, aggiunse che mentre lui stava trastullandosi con l'Aleandri con le azioni di Costruiamo l'Azione (n.d.r. compivano attentati stragisti!) c'era chi rischiava molto per la "causa", come l'amico Salomone che aveva esposto a rischio il suo posto di lavoro per aver fatto pubblicare sul "Tempo" articoli di Aldo Semerari assai coraggiosi.
Ma ancora su De Felice e sul suo ruolo centrale nella organizzazione terroristica e di snodo con Licio Gelli, vi sono le ulteriori dichiarazioni di Sordi e Soderini.
Si rimanda al riguardo a quanto già illustrato nei motivi di impugnazione datati 5.6.1989 avverso la sentenza di I grado (cfr. pagg. 31 e segg.).
Per quanto conceme il ruolo di snodo tra eversione terroristica, P2 e Servizi Segreti rivestito anche da Aldo Semerari, la motivazione esposta dalla Corte d'Assise d'Appello, della quale si è anticipato il brano relativo al messaggio intimidatorio lanciato dall'interessato dal carcere di Forlì, desta ulteriore sconcerto.
Fino allo spazio dedicato ad Aldo Semerari la Corte si è impegnata (nei limiti in cui ciò le era possibile) a rinvenire prove tranquillizzanti ed affidabili sui rapporti tra eversori neofascisti e Licio Gelli. Dopo aver disperso i pochi dati fino a quel momento presi ad esame, si è quindi imbattuta per il Semerari in prove di così enorme portata da essere scorte anche dal suo sguardo miope. E così dopo non essersi risparmiata di spargere una possibile ombra di dubbio anche sull'appartenenza del personaggio alla Loggia P2, che tra parentesi si afferma "per la verità non documentata" (cfr.pagg. 512 sent. imp. ), viene a concludere che tutto sommato il fatto che Semerari fosse nel contempo un pericoloso terrorista, in stretti rapporti politico — criminali con Signorelli, De Felice e Fachini, un uomo dei servizi segreti ed un appartenente alla Loggia P2, non prova più di tanto.
Innanzitutto sarebbe da stabilire — osserva la Corte — se la sua ammissione alla Loggia P2 non sia stata il premio "per il prestigio professionale e la sua attività di terrorista e di eversore" (cfr. pag. 512 sent. imp.) e di poi puntualizza che la sussistenza di un patto associativo non si potrebbe logicamente desumere dalla prova dell'esistenza di questi legami, frutto della "proteiforme attività di una persona in campi disparati, leciti ed illeciti, in virtù dei rapporti da essa allacciati con persone operanti in quei campi" (cfr. pagg. 513 — 514 sent. imp.).
Andando con ordine, la prova dell'appartenenza di Aldo Semerari alla P2 è assolutamente certa. È stata addirittura dichiarata dal fratello Carlo Semerari.
La carriera massonica di Aldo Semerari, dalla sua iniziazione nella Loggia Pitagora di Roma, all'inserimento nel raggruppamento Gelli, che si riuniva presso lo studio Ascarelli, è stata ricostruita nei minimi termini (cfr. dich. Accornero, Siniscalchi).
Di più, dopo il sequestro di Castiglion Fibocchi, Semerari ebbe paura di rimanere coinvolto dallo scandalo e si pose subito in contatto con l'Avv. Cuttica per concordare il da farsi.
La considerazione di cui Semerari godeva nell'ambiente massonico è poi efficacemente testimoniata dal verbale della Giunta esecutiva di Palazzo Giustiniani del 6 settembre 1980, allorché il "fratello" era appena stato arrestato nel corso delle indagini per la strage del 2 agosto. Nel commentare l'arresto di questo loro fratello, i componenti la Giunta esecutiva fecero verbalizzare la loro opinione sul fatto che "Semerari scontava la colpa delle sue teorizzazioni", in quanto solo dei pazzi potevano aver messo in pratica le sue idee strampalate.
Se si tien conto che con l'espressione "solo dei pazzi" ci si stava riferendo agli autori della strage alla stazione di Bologna, e che la Giunta Esecutiva, che dà atto di conoscere assai bene le teorizzazioni del personaggio, trovava però sorprendente che qualcuno si fosse preso la briga di attuarle, facendo un massacro, la domanda — ridicola, ma adeguata al significato della sentenza di II grado — sul perché Semerari sia stato ammesso alla corte di Gelli, si palesa per quello che è: un singolare e forse provocatorio fuor d'opera.
Non si ritiene opportuno raccogliere la provocazione, ma non possiamo non notare come, almeno fino ad ora, non ci sia stato un solo iscritto alla loggia massonica P2 che non abbia cercato di negare anche l'evidenza, pur di prendere le distanze dalla banda criminale di Licio Gelli.
Se è certo che anche dei galantuomini, possono per dabbenaggine, per superficialità o per opportunismo essersi fatti abbindolare dal Gelli è però da constatare come nessuno abbia osato affermare che quell'iscrizione era stata il premio per le sue elevate capacità professionali e per le sue doti morali ed umane.
Addirittura insolente sarebbe stata una siffatta affermazione da parte del Semerari, dal momento che sarebbe stato agevole replicare che, se l'ammissione poteva essere stata il premio per le doti professionali umane e morali da parte di un'associazione che teneva conto di ciò, non si comprendeva come però non fosse poi seguita un'ignominiosa espulsione, laddove si era scoperto — come la Giunta Esecutiva del 6 settembre 1980 dimostra che era avvenuto — che il brillante professionista era anche un teorizzatore di stragi. E chi, poi, avrebbe dovuto espellerlo? Forse quel maestro venerabile che a chi commetteva stragi forniva soldi, o meglio "esternamente contribuiva ad alimentare le sue risorse economiche"?
Si prende comunque atto che anche in questo settore la Corte ha "sorpassato" i diretti interessati e si è spinta fin dove neppure i piduisti avevano osato.
Da ultimo non si è compreso il modo di procedere assunto dalla Corte; in linea di metodo si era infatti affermato nelle considerazioni introduttive che il suo procedimento valutativo in ordine all'esistenza del patto associativo tra Licio Gelli, gli infedeli funzionari dei Servizi informativi iscritti alla P2 e gli eversori del neofascismo si sarebbe indirizzato alla individuazione di legami tra i personaggi che ponessero in contatto questi ambienti, assumendo in altri termini la figura di "cerniera", e così si è proceduto nei riguardi dei vari "personaggi snodo". Quando però si è arrivati a Semerari e si è dovuto constatare, nonostante ogni sforzo, che egli effettivamente occupava una posizione di "cerniera", si è ripudiato il metodo e si è affermato che la conclusione che se ne doveva trarre era inconferente.
La motivazione, già affetta da illogicità, da notevoli omissioni e da evidenti travisamenti, è pure contraddittoria.
Ulteriori fonti di prova attestano inoltre come la proteiforme attività del Semerari avesse consentito all'organizzazione di cui egli faceva parte, unitamente a De felice e Signorelli, di stabilire profìcui rapporti collaborativi con la malavita organizzata ed in particolare con la banda della Magliana (cui propose di fornire informazioni utili per sequestrare persone che avrebbero meritato la loro "attenzione", dietro la commissione di attentati terroristici (cfr. dich. Lucioli, Aleandri, Siniscalchi, Izzo e Romano Falchi, direttore sanitario dell'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino).
Il giro della Magliana di cui parlano i testimoni, in cui era inserito Aldo Semerari a livello di raccordo di vertice con l'organizzazione terroristica, è il medesimo al quale si era pure rapportata la Loggia P2 all'epoca della banda dei Marsigliesi.
Gelli fu, infatti, convocato dal Dott. Vittorio Occorsio, pochi giorni prima della sua uccisione, per essere ascoltato nell'ambito delle indagini che quel magistrato stava conducendo sulla banda dei Marsigliesi. Del tutto nota è poi la vicenda di un fratello piduista assai vicino al venerabile maestro, che fu coinvolto in vicende criminali relative ai sequestri di persona.
La banda della Magliana, nelle convergenti dichiarazioni di Izzo, Cristiano Fioravanti, Walter Sordi (tra gli altri), rappresenta un importante centro di riferimento per i rapporti eversione fascista — P2.
Tutti questi dati di prova sono stati semplicemente ignorati dalla
Corte.
Per brevità, o meglio per assoluta mancanza di tempo, si deve anche semplicemente ricordare la figura centrale rivestita da Paolo Signorelli, che fungeva da cerniera tra l'eversione terroristica, la Loggia P2 ed i Servizi Segreti, così come comprovato da una serie notevolissima di fonti di prova, che in massima parte sono state ignorate dalla Corte e per il residuo sono state travisate.
Così invero esplicito è il dichiarato di Sergio Calore che ricevette in carcere la "confessione" del Signorelli sul fatto che la loro organizzazione aveva effettivamente agito in accordo con Licio Gelli, addebitando peraltro la colpa di ciò soprattutto al De Felice ed ai suoi intensi rapporti con il venerabile maestro.
Anche Sordi ha dichiarato che Cavallini, parlando degli attentati indiscriminati che avevano compiuto nel passato, con particolare riguardo a quello gravissimo al Consiglio Superiore della Magistratura del maggio '79, aveva ammesso che c'era stato un periodo della sua vita nel quale aveva avuto rapporti, sia pure indirettamente, con la P2, attraverso l'M.R.P. e le C.O.P. di Paolo Signorelli, e che era quest'ultimo che, per conto della P2 organizzava stragi.
Ma ancora Ansaldi, Stroppiana, Napoli ed Izzo hanno confermato il "de relato" di Sordi.
Il giudice dell'appello ha semplicemente ignorato questi dati di prova.
3.2.3.3 — I rapporti con Stefano Delle Chiaie e con Avanguardia Nazionale — L'omesso esame di punti decisivi; il travisamento dei fatti; l'illogicità nella motivazione — La posizione di Giorgi.
Di grande importanza, come sopra segnalato, sono i rapporti tra Licio Gelli — P2 e Stefano Delle Chiaie — An.
Questo settore non è stato, purtroppo, sufficientemente esplorato dal giudice di I grado e pure rappresenta un punto decisivo dell'imputazione.
Se è vero, poi, che la mancata impugnazione da parte del P.G. della sentenza nei confronti degli imputati avanguardisti non rende possibile modificare nei loro riguardi gli effetti penali della statuizione assolutoria, si ritiene pur sempre necessario illustrare i motivi di censura non solo — ovviamente — per gli effetti civili connessi alla proposta impugnazione delle parti offese, ma anche perché le relative questioni valgono anche nei riguardi dell'imputato Gelli e degli altri componenti del sodalizio.
I rapporti Delle Chiaie — Gelli risalgono a data lontana.
Il leader avanguardista fin dagli inizi degli anni 60 si mise al servizio di personaggi che avevano origine per così dire comune a quella di Lido Celli, il cui nominativo risulterà, poi, tra gli iscritti alla Loggia P2.
I servizi che gli erano stati commissionati sono di grande importanza, perché significativi del ruolo che Delle Chiaie venne ad assumere fin dall'inizio: mercenario al servizio di un sistema illeggittimo che, non volendosi sporcare le mani direttamente, ha demandato l'esecuzione dei crimini politici a "spregiudicati" neo — fascisti, cooptati nell'anticamera del potere, inseriti nelle strutture informative "deviate" e remunerati con denaro ed altre controprestazioni.
Nasce già in quell'epoca il sodalizio tra Delle Chiaie — Avanguardia Nazionale ed il sistema di potere di Licio Gelli e la struttura informativa "deviata" a lui facente capo.
Come tutti i sodalizi criminali, che hanno ad oggetto affari sordidi, anche quello che vede come parte Stefano Delle Chiaie ed il sistema di potere del Gelli darà luogo a rapporti anche diffìcili e complessi, che talvolta privilegieranno più l'arma del ricatto e della reciproca intimidazione che quella della comunanza di "ideali", sottesi allo scopo sociale, per condizionarsi vicendevolmente e l'uno non permettere all'altro, di cui si conoscono e temono brutalità e spregiudicatezza, di allontanarsi, ovvero di affrancarsi dal proprio ruolo.
È evidente peraltro che le "liti" tra condomini, sono pur sempre conciliabili con il condominio.
La prova certa, sicura ed univoca dell'insorgere di questi rapporti è stata documentalmente fornita da Stefano Delle Chiaie.
In ben tre distinti documenti, tra quelli sequestratigli all'atto dell'arresto a Caracas, questo imputato ha dato contezza di come sia stato arruolato dalla struttura informativa "deviata" o "illegittima", che è stata l'arma fondamentale con la quale Celli ha costruito il suo potere.
Nel suo documento, dattiloscritto, con correzioni autografe di Stefano Delle Chiaie, "Premessa", che inizia con le parole "Non sarei intervenuto in questo processo se non trascinatovi da un mondo squallido...", a pag. 12 si attaccano, in maniera palesemente intimidatoria, il sen. Tedeschi ed il Dott. Umberto D'Amato, già capo dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno al momento dei tentativi golpisti. Si afferma, infatti, che "negli anni 64 — 65 il Tedeschi ci fece avvicinare... per prospettarci un'azione psicologica contro il P.C.I..
L'operazione ci parve intelligente e positiva, saldandosi, tra l'altro, ai nostri interessi politici. Conducemmo l'operazione, nel Quadro dell'alleanza tattica con il gruppo Tedeschi, con ottimi risultati".
Ancora, nel doc. di cui a Rep. 1/1—7 che inizia con le parole "Questi frammenti di storia di A.N....", al Cap. I, a pag. 5, così si legge "Negli ultimi mesi del '64 prese contatto con noi Giuseppe (Pino) Bonanni...amico e collaboratore di Mario Tedeschi... ci sottopose la possibilità di partecipare ad una vostra operazione di intossicazione psicologica diretta ai quadri ed agli iscritti del P.C.I.... L'esecutivo di A.N. si riunì per analizzare la proposta. Questa appariva in linea con la nuova strategia... Prese quindi le mosse".
Nel doc. di cui Rep. 1/1—2, che inizia con le sue parole "Avanguardia Nazionale, nell'arco della sua esistenza", a pag. 12, infine, Delle Chiaie esplicita in maniera univoca il messaggio intimidatorio sotteso a queste notazioni e getta luce sull'intreccio di rapporti "assai sporchi", che ha tenuto in piedi il sodalizio, impedendo al partner (ora l'uno ora l'altro) di allontanarsi. Si legge, infatti, "Abbiamo già varie volte invitato il Tedeschi a non divulgare menzogne e a non spargere, con frasi volutamente equivoche, sospetti e discrediti su Avanguardia Nazionale. In un'occasione egli ci rispose che doveva "fare politica". Gli fu già risposto che anche noi potevamo decidere di emularlo. Tutti i tentativi per evitare uno scontro frontale sono stati da noi effettuati. L'ultimo episodio, quello della delazione al Ministero degli Interni contro camerati della Calabria... ci autorizzerebbe in assoluta tranquillità di coscienza a riferire sui particolari della sua attività ma non riteniamo di dover scendere al suo stesso livello.
Vogliamo solo ricordargli che nel periodo dal '64 al '65 ci ha fatto pervenire, tramite un suo giornalista, un aiuto mensile di lire trecentomila (con quasi cronometrica puntualità) e, anche negli ultimi tempi ha ritenuto (seppure una volta sola) di farci pervenire una modesta somma unitamente ad informazioni preziose".
Stefano Delle Chiaie addita, dunque, con senso chiaramente intimidatorio episodi significativi, ma marginali, al Tedeschi e, ciò fa in ragione della collocazione di quest'ultimo all'interno di una struttura, che costituisce l'essenza più profonda del potere di Gelli. È lo stesso Delle Chiaie che con altre notazioni, più o meno esplicite, lo rende manifesto.
Così, infatti, nel doc. di cui a Rep. 11. 2—5, che inizia con le parole "Negli anni 50, le differenze di opinioni...", Delle Chiaie fornisce uno squarcio illuminante di questa struttura e dell'inserimento in essa anche di camerati, militanti nazionalrivoluzionari. Nel paragrafo intitolato "D'Amato — Ministero Interni — Servizi", così scrive "D'Amato era molto amico di Tedeschi.. Oggi è facile comprenderne il motivo: i due facevano parte della P2... L'ufficio Affari Riservati (ndr. diretto all'epoca dal D'Amato) aveva contatti con un professore di Padova amico di Pozzan e di Giannettini... Contatti costanti venivano mantenuti dai servizi con vari personaggi...Cauchi. Azzi, Fachini... Altri elementi e gruppi legati ai servizi: Serpieri, Paglia. Ordine Nero, SAM, Orlandini, Degli Innocenti, Niccoli, Guerra ecc.."
Ma ancora, a pag. 6 del doc. "Questi frammenti..." sopra cit.. Delle Chiaie annota "Quali erano gli ingranaggi a noi ignoti che si occultavano alle spalle del gruppo Tedeschi? per saperlo non restava che parlare con il Bonanni (costui) rivelò che dietro l'operazione c'erano elementi della C.I.A. ed elementi del Ministero degli Interni, che facevano parte con Tedeschi, di un gruppo che aveva collaborato nel '46 con i Servizi Americani in funzione anticomunista.
Aggiunse che anche il Dott. Mazza aveva avvertito D'Amato che a sua volta aveva chiamato Tedeschi accusandolo di leggerezza... "La rottura fu immediata, ma non ci impedì di continuare la nostra strategia strumentalizzando l'attività che il gruppo Tedeschi continuò a svolgere"
L'indicazione fornita da Delle Chiaie sulla comune provenienza di quegli elementi che con il Tedeschi avevano collaborato con i Servizi Americani, si è rivelata straordinariamente esatta.
Lo stesso Federico Umberto D'Amato deponendo davanti alla Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2, ha ammesso di aver collaborato a suo tempo con i servizi militari statunitensi e di poi con quelli alleati (già O.S.S. ed in seguito C.I.A.).
Tra gli atti pubblicati dalla Commissione Parlamentare d'inchiesta figura, poi, un carteggio del 1944, tra la Legione Carabinieri di Pistoia, la Questura di Pistoia e locale Prefettura, dal quale emerge la prova "storica" dell'iniziale reclutamento nei servizi segreti statunitensi ed alleati (C.I.C., di poi O.S.S. ed in seguito C.I.A.) di Licio Gelli — cfr. doc. XXIII, N 2—quater 3/11, pagg. 91 e segg., 509—510—.
Il reclutamento di Gelli, D'Amato, Tedeschi nasce nello stesso momento e segue le stesse tappe. Superfluo è osservare come i tre si troveranno insieme anche nella Loggia P2.
I contatti, quindi, confessati quanto minacciati da Delle Chiaie nei suoi documenti sopra citati, forniscono la prova del momento nel quale quest'ultimo inizia a lavorare con quello che lui definisce gruppo Tedeschi, che, per diretta ammissione degli interessati e per le "certificazioni storiche" acquisite, sappiamo più propriamente essere la struttura informativa di Licio Gelli.
Questi contatti nascono nel '64 e già nel maggio dell'anno successivo Delle Chiaie, com'egli stesso annota, partecipa a quel convegno di studi strategici finanziato dal SID, più sopra illustrato.
Tutto questo notevole materiale di prova è stato ignorato dal giudice di II grado, che in maniera sorprendente ha esaminato solo pochi elementi di prova attestanti l'internità di Stefano Delle Chiaie con i Servizi Segreti deviati ed in particolare con il cap. La Bruna. La valutazione compiuta dalla Corte è sconcertante nel suo apparente illogico candore.
Osserva, infatti, il giudice che "è più realistico pensare" che quei contatti furono intrapresi in ragione delle indagini che per i legittimi motivi di servizio facevano capo al SID (cfr. pag. 521 e segg. sent. imp.).
L'osservazione della Corte è assurda quanto sorprendentemente ingenua.
Il primo episodio di questi rapporti, storicamente certo, perché ammesso da entrambi i protagonisti, esaminato dalla Corte, è quello del 30 novembre 1972, allorché La Bruna si reca in Spagna, munito della relazione Paglia ed in quell'occasione rivelò a Delle Chiaie che le armi di Camerino erano un'operazione di provocazione effettuata dai Servizi ("L'abbiamo fatta noi") con la collaborazione di Giannettini e Fachini. Secondo la Corte è certamente vero che La Bruna fece quelle assai gravi dichiarazioni, ma è più razionale ipotizzare che ciò abbia fatto per indurre l'avanguardista a collaborare e riferire utili informazioni.
Da un punto di vista logico la motivazione non sta in piedi.
È poi da osservare che la relazione Paglia conteneva la confessione di questo avanguardista, riportante notizie di una gravità impressionante su condotte cospirative che costituivano il massimo pericolo che potesse essere arrecato allo Stato democratico e costituzionale, bene supremo demandato per eccellenza alla tutela dei Servizi informativi.
Ciononostante quel rapporto — relazione non fu mai consegnato ad alcuna autorità giudiziaria procedente, né ad alcun organo investigativo, ma venne invece affidato ad un altro "fratello", di Loggia P2, il giornalista Pecorelli, tra le cui carte è stato ritrovato dopo il suo omicidio avvenuto il 20 marzo 1979.
Si è già sopra accennato all'implicazione del Gelli nei tentativi di colpo di Stato nei quali pure è stata parte attiva Stefano Delle Chiaie ed Avanguardia Nazionale.
Ma è dopo la ristrutturazione del 77 che Stefano Delle Ghiaie compie il salto di qualità.
I testimoni sen. Lanfrè e cap. Taddei, con estrema precisione, hanno dichiarato che Stefano Delle Chiaie iniziò la sua fortuna, anche economica, dopo che, nel 1977, proveniente dalla Spagna, iniziò a collaborare con i potenti Servizi Segreti Argentini, che spaziavano in tutta l'area sudamericana.
La fonte da cui proviene questo straordinario dato probatorio, semplicemente ignorato dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, è assai qualificata. Lo stesso Vincenzo Vinciguerra ha dichiarato che questi due eccellenti testimoni erano collaboratori della polizia segreta del tristemente noto ammiraglio piduista, intimo amico di Gelli, Emilio Massera.
Alle dichiarazioni di Taddei e Lanfrè offre il suo contributo di riscontro per cosi dire autentico, Stefano Delle Chiaie che ha annotato nei suoi diari, con entusiasmo, gli avvenimenti straordinari di cui cominciava finalmente ad essere grande protagonista, come l'incontro con il Gen. Pinochet ed il proficuo lavoro svolto per il colpo di Stato in Bolivia.
È poi assolutamente certo che in quel periodo i Servizi Segreti sudamericani erano controllati da Lido Gelli, che usava come suoi dipendenti, i dirigenti degli stessi e persino i famigerati Emilio Massera e Lopez Rega, oltre ai più prestigiosi ufficiali dell'esercito argentino.
Il direttore del SISDE, Gen. Grassini, per poter ottenere un qualche significativo risultato nel suo lavoro, ritenne in quel periodo, di non rivolgersi al suo pari grado argentino, dal quale non riceveva sufficiente collaborazione, bensì a Licio Gelli. L'intervento di quest'ultimo fu addirittura miracoloso: il giorno successivo, l'addetto militare argentino si mise a disposizione del Gen. Grassini.
Addirittura l'ex presidente della Repubblica Argentina, Frondizi indica nel Gelli il vero capo dei Servizi Segreti di quello Stato. È pertanto certo che l'arruolamento del Delle Chiaie nel 1977 nei Servizi Segreti Argentini, con incarichi di straordinaria importanza, è un momento estremamente significativo del rinsaldarsi di quel sodalizio i cui primi rapporti si scorgono già verso la metà degli anni 60.
I personaggi sono nel frattempo cresciuti, il potere di Gelli è enorme, il latitante neofascista può coronare il suo sogno di sempre, compiere vere rivoluzioni, sovvertire governi legittimi, lavorare per regimi autoritari, istruire gli uomini dei formandi Servizi Segreti alle tecniche della persuasione psicologica ed anche della tortura (di cui sarà un mirabile insegnante teorico, pratico un suo uomo, Pierluigi Pagliai, che addirittura atterrirà con la sua brutale e sadica crudeltà gli addetti ai servizi segreti boliviani che partecipavano alle sue lezioni pratiche), trovarsi al centro di affari internazionali di straordinaria rilevanza: rivestire, in altri termini, ed usando le parole di Valerio Fioravanti, i gradi del "capo mondiale del fascismo".
È quindi, estremamente significativo che proprio a partire dall'arruolamento di Delle Chiaie nei Servizi Segreti Argentini del Gelli, inizino le telefonate all'Excelsior tra il terrorista latitante ed il venerabile maestro, di cui ha riferito la Lazzerini.
Questa testimone ha ricevuto dalla Corte lo stesso (scandaloso) trattamento che qualche illuminato membro della Commissione Parlamentare d'inchiesta le ebbe a riservare (passando peraltro alla "storia" per questo suo singolare comportamento), quando si oppose strenuamente alla sua audizione in quanto quella persona, sospettata di essere l'amante del Gelli, era da lui ritenuta moralmente indegna di comparire al cospetto di deputati e senatori.
Se il giudice dell'appello non ha affermato che la Lazzerini non è attendibile perché moralmente indegna, ha però ritenuto che troppe diverse "possibilità", potrebbero opporsi al dichiarato della testimone e che un segno tangibile della sua "insincerità" sarebbe rappresentato dal fatto che costei, nei suoi diari, avrebbe annotato avvenimenti che dovevano ancora avvenire, a dimostrazione delle artificiosità delle annotazioni.
Così non è. I fatti sono stati spaventosamente travisati dalla Corte. In primo luogo, l'osservazione di principio — più volte enunciata a proposito delle varie circostanze esaminate, secondo la quale la realtà potrebbe essere diversa da quella riferita dalla Lazzerini, è illogica ed illegittima, dal momento che la medesima ripropone l'oggetto stesso del merito del giudizio che si deve compiere, e non costituisce un principio di valutazione della prova testimoniale. Coessenziale al deposto testimoniale, che non costituisce prova legale, ma prova valutabile, è la sua possibilità di essere rispondente a verità o meno.
Non vale in tal senso, ipotizzare eventuali realtà sostanziali diverse da quelle dichiarate, per far ritenere la testimonianza non attendibile. È sul terreno dei fatti accertati che si deve compiere la valutazione.
Su questo terreno la Lazzerini è stata confortata da tutti gli atti del processo, anche da quelli, quali l'arruolamento del Delle Chiaie da parte di Servizi Segreti Argentini nel 1977, che la medesima non conosceva e non poteva conoscere.
Per quanto attiene alla pretesa non genuinità dei suoi diari, argomento da sempre proposto e riproposto, con tenacia pari alla sfrontatezza, dalla difesa degli imputati, e incredibilmente fatto proprio dalla Corte, devesi ribadire che le annotazioni contestate, non sono "i diari" della testimone, ma gli appunti della medesima tratti da fogli in precedenza redatti.
La Lazzerini è, con chiarezza, cresciuta alla scuola del venerabile maestro e non ha fatto mistero, o se si vuole ha addirittura essa stessa dichiarato, con estrema onestà, di essere stata più volte costretta nel passato ad affidare le sue esigenze di sicurezza personale al patrimonio di conoscenza che le era derivato vivendo accanto a Gelli.
La Lazzerini in più occasioni, secondo necessità ha, pertanto, ricopiato i foglietti sui quali si era diligentemente annotati avvenimenti ritenuti significativi per affidare ad essi il salvacondotto della propria vita o delle necessità familiari.
È così, tra l'altro, che il "Corriere della Sera" assunse suo figlio geometra e lo pagò per non fare assolutamente nulla, ed avendolo poi dovuto "licenziare" per sopraggiunti motivi di difficoltà aziendali, lo riassunse subito, quando la Lazzerini fu costretta a sventolare alcuni foglietti.
La data del settembre 1980, che compare ad esempio in un foglietto nel quale si parla di un avvenimento accaduto durante il sequestro dell'On. Moro è — all'evidenza — riferita al momento nel quale la Lazzerini riprese e riutilizzò l'annotazione dell'epoca. Quella data rappresenta, in altri termini, il momento in cui la notizia fu spesa o fu minacciata di essere spesa. Questi foglietti sono, poi, stati consegnati spontaneamente dalla Lazzerini ed ha essa stessa fornito il relativo — ovvio — chiarimento, specificando che tutte le date corrispondono ai momenti nei quali la donna aveva preso contatti con vari personaggi, per lo più giornalisti (dello stesso entourage di Gelli) ai quali segnalava che avrebbe potuto consegnare appunti riferenti quelle notizie.
Così è accaduto per il caso Moro e per altri fatti.
La Corte non ha colto in fallo la testimone, si è semplicemente non accorta della precisazione che la medesima aveva fornito.
Gli equivoci e la confusione con la quale anche nel dibattimento di I grado la difesa degli imputati ha cercato di mettere in difficoltà la testimone, "giocando" sui termini "diari" e "annotazioni" contenute nei foglietti, non giustificano la gravità dell'errore in cui è incorsa la Corte.
Del resto se è certo che la Lazzerini riusciva ad intimidire gli interessati con quelle notizie, ove fosse stata una calunniatrice ed una falsaria, non avrebbe ricevuto un credito così straordinario come quello, ad esempio, comprovato dalla vicenda lavorativa di suo figlio. Ma ancora, se la testimone, avesse falsificato a fini ricattatori, quanto calunniatori fatti ed appunti, non è logicamente credibile che la sua callidità la potrebbe aver indotta a sbagliare la data del sequestro dell'On. Moro, spostandola dal marzo '78 al settembre 1980.
La valutazione dell'inattendibilità della testimone Lazzerini è evidentemente frutto di un grave travisamento, ma è per di più illogica, ed il risultato di un errato principio di valutarione delle prove; appare inoltre viziata per essersi dimenticata la Corte dell'esistenza di corposi ed insuperabili elementi di positivo conforto.
I documenti di Stefano Delle Chiaie, puntualmente ignorati dal giudice di II grado, controllano la Lazzerini e confermano la certa veridicità delle sue dichiarazioni.
Dopo l'assunzione nei Servizi Segreti Argentini, Delle Chiaie stabilisce importanti contatti di affari con gli uomini della P2, per conto degli Stati sudamericani per i quali agisce.
Di straordinaria rilevanza è in tal senso, ancora una volta la documentazione che proviene dall'imputato.
Nella lettera manoscritta del Sen. Lanfrè (conservata dall'imputato tra quelle che gli sono state sequestrate a Caracas) che inizia "circa 3 anni or sono...", si certifica l'insorgere dei rapporti tra delle Chiaie e Ciolini.
Lanfrè ricorda quali affari questo uomo di Licio Gelli era andato a curare in Argentina: "Voleva collocare due torpediniere inizialmente destinate all'Iran... dette torpediniere però non interessavano, "interessava invece una forte fornitura di armi (carri armati, carri d'assalto, artiglieria...)".
Fu così che si concluse l'affare. Delle Chiaie però si lamentò con Lanfrè per il ritardo con il quale gli aveva presentato un uomo così importante come Ciolini.
Nel suo "diario" (v. Rep. 11/2—5 sopra cit.) Delle Chiaie fornisce ulteriore conferma: "II Ciolini si presentò... come un commerciante interessato ad una serie di affari. Poiché avevo buoni contatti, Lanfrè e Taddei pensarono che potevo essergli utile... Ci incontriamo nuovamente in Argentina e in questa occasione parliamo della Bolivia. Conoscendo, infatti, i contatti commerciali del Ciolini, penso che una sua venuta possa essere di utilità per questo Paese...". Tra gli affari internazionali di cui Delle Chiaie afferma nel suo "diario" si occupò in Bolivia Elio Ciolini, v'è anche un accordo con la Francia per "lo sfruttamento dei giacimenti di uranio in Bolivia".
Delle Chiaie, Lanfrè e Taddei, con gli ulteriori specifici riferimenti contenuti nei documenti di Caracas ad altri episodi e personaggi (sempre del giro della P2 di Gelli, come Von Berger, Federici...) attestano in definitiva come l'Argentina ebbe ad approvvigionarsi di armi dall'agenzia di affari P2, per le sue esigenze belliche, tra le quali rientrava anche la preparazione del colpo di Stato in Bolivia, attuato nell'estate 1980, con la diretta e qualificata partecipazione di quell'ex mercenario neofascista che ormai era diventato un prezioso collaboratore di Licio Gelli, all'interno del medesimo sodalizio criminoso.
Un riferimento specifico al grande momento che cominciò ad attraversare Stefano Delle Chiaie dopo l'arruolamento del 1977 è confermato dal secondo numero dei Fogli d'Ordine del M.P.O.N., nel quale correggendosi il tiro del numero precedente, che aveva affermato che i latitanti all'estero erano da considerarsi "persi", essendo nella migliore delle ipotesi, delle palle al piede per il movimento nazionalrivoluzionario (venivano ironicamente bollati come "nazional turisti"), si afferma invece che grande utilità può derivare dai latitanti esteri, e dalle strutture che essi stanno ivi allestendo.
Tutti quegli elementi di prova che vedono, a ridosso della strage del 2 agosto 1980, Gelli e Delle Chiaie uniti nel medesimo sodalizio, sono stati ignorati dalla Corte d'Assise d'Appello, che pure ha ritenuto di dover respingere la richiesta del P.M. di acquisizione di altri documenti, comprovanti come il latitante Delle Chiaie fosse in contatto nel 1979 — 1980 con l'addetto militare all'ambasciata di Buenos Aires (iscritto alla P2) esponente del SISMI di Gelli, Santovito e Pazienza.
Nel medesimo periodo in cui questo addetto militare ha affermato di essersi incontrato a Buenos Aires con Gelli all'Hotel Plaza, avveniva nel medesimo albergo anche l'incontro con Stefano Delle Chiaie e Elio Ciolini.
Per finire sull'argomento relativo al commercio di armi intrapreso dall'Argentina con gli uomini di Gelli, va anche ricordato che le indagini sulla morte del banchiere Calvi (affiliato alla P2 ed all'altra organizzazione massonica intemazionale "OMPAM", creata da Gelli e Lopez Rega) hanno evidenziato, tra le ipotesi più verosimili, la "vendetta" del servizio segreto inglese per i finanziamenti P2, effettuati dal Banco Ambrosiano all'Argentina per l'acquisto di armi ed in particolare dei missili utilizzati per la guerra delle Falkland.
Ma è anche sul terreno nazionale che si saldano rapporti collaborativi tra avanguardisti ed ambienti finanziari massonici che gravitavano nell'orbita della malavita. Veggansi al riguardo le vicende della soc. ODAL—PRIMA e SOFINT, nonché le dichiarazioni di Citti, ma anche di Elio Ciolini.
Imponente è in definitiva il materiale che, già non esaminato dal giudice di I grado che peraltro non aveva potuto materialmente valutarlo, è stato invece ignorato dalla Corte d'Assise d'Appello che pure ne aveva disposto l'acquisizione, ritenendolo con ordinanza dibattimentale indispensabile ai fini del decidere, dal quale si evince con certezza l'esistenza di un assai stretto rapporto associativo tra Gelli e Delle Chiaie.
Quanto sopra osservato sulla posizione del Delle Chiaie, vale anche per il suo fido collaboratore sudamericano Maurizio Giorgi, il quale raggiunto dalle accuse di Miorandi e di Palladino, ha beneficiato della motivazione latamente assolutoria pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna nei riguardi di Avanguardia Nazionale.
3.3 — La componente avanguardista — Le posizioni degli imputati Tilgher e Ballan.
Nell'ambito dell'associazione eversiva, la componente avanguardista italiana ha svolto l'importante funzione di curare il reclutamento dei terroristi.
L'esperienza dello stesso Gilberto Cavallini, che pure ben due volte si rifugiò nella struttura avanguardista italiana di Ballan e Tilgher e tramite questi raggiunge la Bolivia, dove apprese che la strage del 2 agosto 1980 era stata voluta dall'amico Stefano Delle Chiaie "per rimescolare le carte del neofascismo italiano"; ma anche quella di Sordi, di Cristiano Fioravanti, di Alessandro Alibrandi e del medesimo Valerio Fioravanti, testimoniano con certezza che compito specifico di A.N., a partire dal 1979 è stato quello di reclutare terroristi praticanti la lotta armata ed esercitare il controllo sulle loro azioni.
Esattamente il compito che al luglio 1980 Amos Spiazzi ha accertato che stava svolgendo Francesco Mangiameli per conto di Stefano Delle Chiaie. Sul ruolo di avanguardista di Francesco Mangiameli veggasi anche Marco Affatigato.
Non è un caso che la strage del 2 agosto si colloca tra due significative riunioni di A.N. avvenute a Roma, tanto importanti da essere nobilitate dalla presenza del latitante "capo del fascismo mondiale".
La prima riunione tenutasi nella primavera del 1979 vale a lanciare la campagna di arruolamento e di controllo di coloro che stanno dedicandosi alla lotta annata (v.dep. Gentile, Casali, Vaccari). Sul punto pregevoli considerazioni sono state svolte nella sentenza di I grado.
La seconda riunione, assai burrascosa si svolse nel marzo 1981, presso la nuova sede di Confìdental. Si verificò una spaccatura.
Talmente significativo da non abbisognare di alcun commento è il documento di dissenso stilato da Genovese Zerbi, sequestrato poi a casa di Marco Ballan. L'autore a proposito delle elites avanguardiste così si espresse "iniziati che assumono la veste di profeti... e ritengono di aver ricevuto il potere di punire il popolo, quando non vuole accettare e subire le leggi divine, potere che si manifesta attraverso le più sventurate vicende di ordine materiale della realtà pratica della vita e che può essere la causa di altri lutti oltre che delle più aberranti contraddizioni". Agghiacciante è il riferimento alla strage del 2 agosto 1980!
L'attività di reclutatori (v. dich. di Sordi, di Cristiano e Valerio Fioravanti e di una serie impressionante di testimoni) svolta da Tilgher e Ballan all'interno del sodalizio denota la loro sicura cosciente partecipazione all'associazione.
La sentenza impugnata, che su di ciò ha omesso di motivare, deve essere annullata per carenza di motivazione, per omesso esame di punti decisivi e per travisamento dei fatti.
3.4 — La posizione di Francesco Pazienza. Illogicità della motivazione; motivazione carente; omesso esame di punti decisivi.
L'esordio della sentenza impugnata sulle risultanze relative alla posizione di questo imputato è davvero poco felice e fornisce la chiave di lettura del procedimento valutativo compiuto dalla Corte sulla base, forse, della fantasia — sfrenata e grottesca — di questo (singolare) personaggio, ma non certo sulla scorta delle risultanze processuali. Al di là della inconferente data nella quale il Pazienza può aver fatto traslocare a Roma il pregevole mobilio che arredava la sua casa di Parigi, è assolutamente certo che pochi mesi dopo la nomina di Santovito a direttore del Sismi (n.d.r. fine 1977), Francesco Pazienza approdò e si impadronì del Servizio.
È lo stesso Gen. Santovito a dichiararlo al G.I. di Trento, Dott. Palermo, vi è poi un numero strabiliante di concordi testimonianze in tal senso, non ultima quella dell'ing. Berarducci che il fantasioso, quanto incauto Pazienza chiese ed ottenne di far escutere dalla Corte di I grado. Questo teste ha infatti pacificamente confermato quanto univocamente accertato a tal proposito (veggasi anche la dich. di Nisticò, già addetto stampa del P.S.I.). Dubitare ancora come sembra voler fare il giudice dell'appello di quanto è stato esattamente osservato, con pienezza di motivazione, nella sentenza di I grado è semplicemente assurdo, tanto più che i pretesi elementi di dubbio sono stati già abbondantemente chiariti in prime cure. Il dato è sufficientemente marginale e financo irrilevante, ma il fatto stesso che la Corte si sia avveduta della questione, cara solo — ed in maniera per di più incomprensibile — alla difesa dell'imputato e non anche di altre circostanze di significato accusatorio pieno ed insuperabile, comprova l'infelice modo con il quale si è condotto il procedimento valutativo che ha ignorato le prove a carico dell'imputato. Nel mentre si rimanda al paragrafo successivo per quanto concerne la condotta di questo imputato nell'ambito dell'attività di depistaggio, posta in essere in ragione del ruolo rivestito all'interno del sodalizio criminale, devesi ora ribadire che Francesco Pazienza è certamente venuto in Italia (provenendo — tra l'altro — dagli Stati Uniti e non da Parigi), per sostituire un Gelli in declino o comunque per agevolare la sostituzione del venerabile maestro, divenuto personaggio scomodo e pericoloso.
La sentenza impugnata giunge pervero ad opposte conclusioni laddove afferma che è addirittura "priva di fondamento obiettivo l'opinione manifestata in sentenza che l'operazione mirasse ad un'affìancamento o ad una successione del Gelli da parte del Pazienza alla testa dell'impero" creato dal primo", (cfr. pag. 545 sent. imp.).
La natura meramente assertiva della considerazione della Corte consentirebbe di limitare la censura alla sua mera indicazione.
Val peraltro la pena di ricordare che è oggettivamente provato, nei fatti, che la presenza di Pazienza in Italia è stata necessaria dall'esigenza di un indolore avvicendamento di Gelli al vertice della P2, del SISMI e di tutti i rapporti massonici, economici già facenti capo al venerabile maestro.
Più sopra si è ricordato come sia avvenuto l'inserimento del Gelli nei Servizi Segreti Italiani, Francesco Pazienza ha seguito la stessa trafila. È l'imputato medesimo che si è vantato della sua provenienza dalla potente struttura informativa C.S.I.S. che ruota attorno alla Georgetown University, dalla quale fu "proposto, nel 1978, subito dopo il sequestro dell'On. Moro al SISDE, ed in particolare al "selettore" del Servizio, quel professor Ferracuti, che Semerari indicava essere anche al servizio della C.I.A.
Il professor Ferracuti ha dichiarato di aver rifiutato l'arruolamento del Pazienza, giudicato, fuor di metafora, un cialtrone.
Minore, anzi nessuna, difficoltà ritenne però di fare il SISMI del generale Santovito che aderì di buon grado alle pressioni politiche che gli erano state fatte per dare ospitalità a questo esperto, inviato dalle strutture informative statunitensi.
Pazienza appena arrivato in Italia, si inserì immediatamente in tutti i rapporti spionistici, massonici ed affaristici che già facevano parte a Gelli.
In campo massonico, mentre ancora ricopriva nella gerarchla ufficiale il primissimo gradino, andò a rappresentare — fatto veramente eccezionale — la famiglia massonica italiana ad una riunione internazionale, unitamente al Gran Maestro ed al Gran Segretario.
Si occuperà in seguito di finanziare la campagna elettorale di Armando Corona e si curerà, nonostante l'apparente modestia della sua posizione, di tutte le più delicate vicende di questa associazione.
In virtù di questi rapporti che lo hanno legato a personaggi assai signifìcativi e massonicamente importanti, come Elvio Sciubba, si inserì in posizione di vertice in ambienti finanziari che erano di esclusivo appannaggio della P2.
Entrò così in contatto con la società Condotte, con il Corriere della Sera, con la Rizzoli, con il Banco Ambrosiano, fino a diventare consigliere particolare di Calvi.
La vedova Clara Canetti ed i figli di Calvi si lamenteranno della successione Pazienza—Gelli, affermando che "quando c'era Gelli tutti portavano rispetto a Calvi, ma quando era subentrato Pazienza era invece iniziato il suo declino". La differenza di stile è così enorme da fare ritenere che i familiari di Calvi non abbiano per nulla esagerato.
La Corte d'Assise d'Appello, dopo aver disposto la rinnovazione parziale del dibattimento per ascoltare la vedova Calvi, ha poi però ben pensato che l'audizione di questa ultima non fosse necessaria al fine del decidere a ha quindi revocato la sua precedente ordinanza.
Così facendo ha però reso evidentemente contraddittoria ed intrinsecamente illogica la motivazione con la quale ha ritenuto priva di fondamento obiettivo la valutazone data dal giudice di primo grado circa l'affiancamento — successione del Gelli da parte del Pazienza.
Di più ancora, Pazienza è venuto ad inserirsi al vertice di quegli stessi rapporti facenti capo a Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi.
È lo stesso Federico Umberto D'Amato che ne ha dato atto nella sua audizione del 28 ottobre 1982 alla Commissione P2, ove tra l'altro ebbe modo di valorizzare il ruolo e la "provenienza" del Pazienza, così infatti si espresse in quella occasione (ogni tentativo di domanda al riguardo nel corso della sua escussione davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna è stato fermamente, quanto incredibilmente rifiutato dal Presidente) "i rapporti tra la classe politica italiana, il governo italiano e il nuovo gruppo che era andato al potere in America, erano tenuti da Pazienza e da Ledeen".
L'ambasciata americana non faceva nulla, erano tutti come bloccati, e anche la C.I.A.... Pazienza aveva profonde conoscenze in quell'ambiente, cioè praticamente nell'ambiente repubblicano... (era) uomo di collegamento con i Servizi Segreti".
La familiarità tra Pazienza e D'Amato, peraltro ammessa da entrambi, è del resto stata significativamente attestata dalla vedova Calvi che aveva ricordato l'espressione con la quale il primo era solito rivolgersi all'altro, chiamandolo "Umbertino".
Ma anche con il Tedeschi ed il settimanale di cui era ed è il direttore, il Borghese, Pazienza stringerà subito ottimi rapporti. L'imputato del resto si vantava di aver gestito per conto del SISMI un'operazione di aiuto nei confronti del direttore del Borghese. Oltre a quanto a tal proposito assai significativamente osservato nella sentenza della Corte d'Assise di Roma sul cd. supersismi, val la pena di ricordare anche la dichiarazione di Placido Magrì (resa il 10 dicembre 1983 al P.M. di Roma, dottor Sica, confermata al dibattimento di I grado). "Non trovando spazio con facilità nei settimanali il Pazienza cercò di contattare Mario Tedeschi, in quanto "Il Borghese" si trovava in grosse difficoltà finanziarie e la testata stava per essere venduta ad altra. Il Pazienza si mise d'accordo con il Tedeschi cui versò 60 milioni di lire che egli erano stati (dati) all'uopo dal SISMI".
Ma è lo stesso Pazienza che, ancor prima che scoppiasse lo scandalo della P2, ebbe a rivelare al giornalista Barberi, che ha esibito addirittura gli appunti manoscritti che redasse in occasione di quel colloquio, a dimostrazione della certezza dei suoi ricordi circa le esatte parole del suo interlocutore, che egli era stato mandato per affiancare e sostituire Gelli e che quest'ultimo essendosi dovuto appoggiare a lui per "salvarsi" massonicamente, si era però messo nelle sue mani.
Di lì a pochissimi giorni la Guardia di Finanza, in qualità di polizia giudiziaria, come preannunciato il giorno prima dal Pazienza a Placido Magrì, si recherà a Castiglion Fibocchi per cercare documenti commerciali assai compromettenti per Gelli, con riguardo ad affari finanziari oggetto del procedimento penale che riguardava Sindona, come da indicazione fornita all'A.G. di Milano da un uomo di quest'ultimo, qual'è il dottor Miceli Crimi, e però anziché quei documenti vi troverà una valigia contenente le carte di quello che è passato alla storia come lo scandalo della P2, stranamente dimenticata da Gelli, che tra l'altro annoverava, tra i suoi affiliati, i vertici della Guardia di Finanza.
È, in ogni caso, assolutamente certo che è obiettivamente provato che Pazienza era giunto in Italia per svolgere esattamente quel compito rivelato al giornalista Barberi.
Ulteriori notevoli conferme provengono dalle attività del Pazienza e dai suoi collegamenti con la malavita organizzata, nonché dalle rilevantissime ammissioni che lo stesso imputato fece agli organi ispettivi doganali statunitensi, ai quali tra l'altro confidò di aver aiutato Gelli ad evadere da Champ Dollon e chiese protezione pur di evitare di essere estradato in Italia, fornendo a titolo di acconto notizie assai precise e dettagliate sulla mafia italo — americana con la quale egli stesso era in rapporti, e promettendo, nel caso fosse stato possibile raggiungere l'intesa, di far prendere nel giro di ventiquattro ore Licio Gelli, e rivelare dove erano andati a finire, facendoli recuperare, cinquecento milioni di dollari dell'Ambrosiano.
Gli importanti apporti probatori che, in maniera decisiva, provengono dal rapporto doganale statunitense, cd. rapporto Custom, non sono stati neppure ricordati dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna che pure aveva rinnovato il dibattimento per acquisirli.
Appare in tal senso pretestuosa e addirittura grottesca la dissertazione valutativa compiuta dal giudice dell'appello circa l'attendibilità o meno della Lazzerini che ha dichiarato di avere a suo tempo visto il Pazienza alla corte del Gelli..
Nel mentre si preferisce non commentare la considerazione per la quale non sarebbe rilevante quanto dichiarato al G.I. di Milano da Michele Sindona, prima di morire, circa le offerte di aiuto prospettategli da Pazienza in nome e per conto del Gelli così espresse dalla Corte "Non si comprende perché si debba credere al Sindona e non al Pazienza che ha smentito di aver detto quanto l'altro gli attribuisce"(cfr. pag. 543 sent. imp. ).
Ad un giudice che ha affermato che anche le mostruose bugie del Picciafuoco, proprio perché clamorose, potrebbero essere non del tutto menzognere, che ha saputo cogliere "accenti di verità" nell'eloquio di Valerio Fioravanti, sarebbe inutile ricordare che le regole del processo non contemplano il libero arbitrio di preferire ciò che più piace, e ciò che più si ritiene utile o gradevole, ma impongono di parametrare con le risultanze processuali e con le prove critiche i dati che si devono verifìcare e non già fideisticamente accettare o pregiudizialmente respingere, perché contrastanti con la statuizione presa perché intuita, ma non meditatamente raggiunta al termine del procedimento valutativo.
Nel caso di specie gli impressionanti vuoti della motivazione rendono la medesima totalmente assente, più ancora che apparente, sembrando costruita su circostanze marginali, travisate ed illogicamente valutate.
3.5. — L'attività di intossicazione delle indagini e di depistaggio dei Servizi Informativi rivelatrice del patto associativo. La condotta di Gelli, Musumeci, Pazienza e Belmonte. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Essendosi totalmente esaurito il tempo a disposizione per la redazione dei presenti motivi di impugnazione, non si è in grado di sviluppare la vicenda relativa alla condotta tenuta dagli imputati Gelli, Musumeci, Belmonte e Pazienza, ma anche dal Santovito, siccome univocamente rivelatrice del patto che ha legato costoro agli altri imputati dell'associazione eversiva.
Nell'"appoggiarsi" a quanto le altre parti impugnanti non avranno mancato di far valere nei loro rispettivi motivi, in linea di estrema sintesi è qui da osservarsi e ribadirsi come la operazione di sabotaggio del procedimento nasca non già solo dopo la commissione della strage, ma ancor prima del 2 agosto. Si richiama a tal proposito quanto sopra anticipato in merito alla cd. "gestione preventiva" della strage.
Le risultanze processuali evidenziano come uomini dei Servizi Segreti, contraddistinti tutti dalla comune militanza della Loggia P2, fossero già in azione alla vigilia della strage del 2 agosto 1980 per precostituirsi gli elementi di cui si sarebbero avvalsi successivamente per le operazioni di copertura e di inquinamento delle indagini.
Le vicende di cui è nel SISMI protagonista il col. Belmonte e nel SISDE il dott. Cioppa, ma anche lo stesso direttore del servizio, che occultarono gli accertamenti compiuti nel luglio 1977 da Amos Spiazzi, fatti eseguire quando si sapeva che la destra neofascista stava per commettere una strage (v. l'espresso, straordinario richiamo alla situazione mensile sul terrorismo, con il quale termina il rapporto SISDE di Bolzano del 28 luglio 1980), sono strettamente collegate e dimostrano come fin dall'inizio vi siano stati funzionari e personaggi dell'uno e dell'altro servizio, accomunati dalla medesima militanza di loggia, pronti a scambiarsi le notizie utili, a lavorare in maniera incrociata per fornire gli uni i supporti necessari agli altri, al di là ed a prescindere dalle rivalità esistenti tra i servizi d'appartenenza, che nel momento del superiore richiamo dovevano cessare per lasciare il posto all'indispensabile collaboratore.
Le più salienti risultanze probatorie attestano infatti che nel luglio 1980 il col. Belmonte, dopo anni di silenzio durante i quali non aveva neppure inviato una cartolina di auguri al M.llo Sanapo, in servizio presso il posto dei carabinieri di Vieste, lo contattò all'improvviso per "salutarlo" e per sapere se gli fosse gradita l'idea di collaborare con il SISMI. Gli chiedeva inoltre se avesse mantenuto qualche contatto nella zona di Taranto. Rimandava al futuro ogni più opportuno approfondimento sulla collaborazione che eventualmente avrebbe potuto prestare al SISMI, facendogli peraltro presente che per lui era soprattutto importante poter contare su di un amico.
A partire però dal settembre 1980, e cioè subito dopo la strage, il Belmonte cominciò a frequentare con intensità il Sanapo, andando, lui colonnello del SISMI, a fargli visita almeno tre volte al mese, a Vieste.
Tutte le volte che il Belmonte giungeva lì, precisava che era di passaggio provenendo da Taranto o essendo là diretto.
Solo nel luglio 1981 Belmonte chiarirà il perché del suo singolare comportamento tenuto fin dal luglio 1980, nel momento in cui chiederà al Sanapo di aiutare Musumeci che non poteva scoprire un altissimo funzionario dello Stato, segretario — parente di Santovito (anche alti ufficiali del SISMI ritenevano che Pazienza fosse un nipote di Santovito) che aveva diretto una operazione segretissima e che per esigenze di massima sicurezza doveva rimanere coperto, coinvolgendo cosi il Sanapo nel tentativo di depistare l'A.G. bolognese. Il M.llo di Vieste ha anche ricordato come il Belmonte gli riferì, parlando di Calvi, che il segretario —parente di Santovito lo aveva "spremuto come un limone", giungendo a terrorizzarlo e a trattarlo senza il minimo rispetto. La circostanza che conferma sorprendentemente quanto dichiareranno i parenti di Calvi sul fatto che la posizione del loro congiunto era negativamente cambiata ed anzi addirittura precipitata da quando Pazienza era subentrato a Gelli, non poteva all'evidenza essere appresa dal M.llo di Vieste se non dal Belmonte.
È straordinariamente significativo notare come questo ultimo abbia mostrato improvviso ed ingiustificato interesse per Taranto e quindi per Sanapo, nel luglio 1980, esattamente quando Francesco Mangiameli allestiva il "covo di Taranto" per Valerio Fioravanti.
Costui dopo aver ucciso Mangiameli e meditato di uccidere, per precauzione anche la moglie e la figlia, continuerà tranquillamente a frequentare quel covo anche dopo che l'Amico Rosaria, vedova Mangiameli, sentita dall'A.G. che indagava sull'omicidio del marito, sia nell'esame del 24 settembre 1980 che in quello del 14 novembre successivo, aveva riferito che il Mangiameli verso la metà del luglio precedente era dovuto correre a Taranto, per ordine del Fioravanti, per procurargli un covo, della cui ubicazione forniva indicazioni sufficientemente precise.
Il Fioravanti che per cautela voleva uccidere l'Amico, pur (forse) non sapendo che costei aveva già bruciato il covo di Taranto, continuò per nulla preoccupato a frequentarlo con il suo gruppo sino al 12 gennaio 1981, convivendo, in perfetta tranquillità, in pieno inverno, con pochissimi locali, e con carabinieri e le guardie di finanza del posto.
II covo non fu mai rintracciato dagli investigatori, finché non venne individuato nel dicembre 1981 dal P.M. di Bologna che, munito dei verbali d'interrogatorio dei testi e di una piantina della zona balneare, si era recato di persona a Taranto e con il solo ausilio di quelle carte era riuscito ad identificare, nel giro di pochi minuti, quel covo introvabile.
Preziosa si era tra l'altro rivelata l'indicazione che quel covo si trovava quasi di fronte ad una caserma della Guardia di Finanza.
Se si pensa che il Belmonte aveva prestato servizio a Taranto in qualità di comandante dei carabinieri, è per lo meno stravagante che nel luglio 1980 chiedesse al M.llo di Vieste se egli avesse mantenuto un qualche contatto a Taranto.
In ultima analisi appare certo che il Belmonte ed il SISMI tenessero quanto meno sotto controllo fin dal luglio 1980 Valerio Fioravanti ed il suo gruppo, sapendo (v. relazione mensile sul terrorismo) che essi potevano compiere attentati di "devastante portata" da un momento all'altro.
Pur essendo il Fioravanti e gli altri componenti del suo gruppo già ricercati per reati gravissimi, né Belmonte né altri funzionari lo fermarono, ma lo lasciarono libero d'agire, ancorché potessero non sapere che stava per compiere l'attentato alla stazione di Bologna.
Dopo la strage di certo però coprirono Fioravanti e camerati, depistando le indagini fin dal primo momento, in epoca assai precedente all'operazione "terrore sui treni".
Estremamente importante è, poi, lo stesso comportamento "assurdo" di un terrorista latitante assai attento come il Fioravanti, che ha di fatto mostrato di essere al corrente della protezione che gli veniva assicurata, nel mentre continuava a frequentare il covo di Taranto.
Straordinariamente importante è sottolineare come il SISMI deviato di Santovito, Pazienza, Musumeci e Belmonte utilizzò dolosamente false notizie sulla strage, veicolando infondate informazioni raccolte e divulgate dal SISMI, riciclandole in maniera apparentemente autonoma, sì da far presumere che le stesse, controllandosi a vicenda, fossero seriamente attendibili.
La tecnica che ad un profano appare sofisticata ed eccellente, rientra in realtà nelle nozioni elementari della controinformazione e veniva praticata in larga misura dal Pazienza, come dimostrano gli appunti da lui personalmente dettati al Questore Pompò che, dovendo apparentemente provenire dalla polizia, avrebbero dovuto confermare identiche notizie, che sembravano essere state accertare in via autonoma anche dal SISMI (identici appunti, sfuggiti all'opera di bonifica degli interessati furono infatti rinvenuti in un cassetto della scrivania di Musumeci).
Il SISDE, che non utilizzò mai il rapporto Spiazzi, pur avendolo formalmente ricevuto e subito occultato, come dimostra l'appunto manoscritto del gen. Grassini, rendeva invece noto agli investigatori ed ai colleghi del SISMI, perché ritenuto utile alle indagini sulla strage, un lungo rapporto sul viaggio che tale Paul Durand, appartenente all'organizzazione internazionale Fane, aveva compiuto pochi giorni prima, nel luglio 1980, in Italia, incontrandosi con ragazzi di Terza posizione.
La pista internazionale utilizzata nel depistaggio SISMI ed in particolare nell'operazione terrore sui treni sostanzialmente si incentra sul preteso ruolo determinante dell'organizzazione Fane e di tale Paul Durand.
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Di più ancora, l'inquinamento delle notizie e la falsificazione dei dati da fornire successivamente agli inquirenti bolognesi nasce da una incredibile precisa volontà di Santovito e Musumeci, che dovettero anche preoccuparsi di aggirare l'ostacolo interno rappresentato da ufficiali prestigiosi ed onesti, quale il generale Notarnicola.
Val la pena di osservare che se è vero che l'oggetto di questi procedimenti penali è necessariamente patologico, per cui si è costretti ad occuparsi, con nausea e disgusto, di vergognosi ed umilianti comportamenti di altissimi personaggi dei Servizi Segreti, è altrettanto vero che la stragrande maggioranza degli altri dipendenti erano assai capaci e fedeli alle istituzioni dello Stato che servivano con lealtà e dignità.
È anche per questo che da un lato non si può prestar fede alla figura dello "sprovveduto" se non proprio del "perfetto imbecille" con la quale alcuni infedeli ufficiali hanno cercato di mascherarsi, pur di cercare di ridimensionare la gravità degli indizi a loro carico (tale è stato soprattutto il comportamento processuale di Musumeci e Belmonte), e dall'altro che assume grande rilevanza constatare come tutti questi criminali servitori dello Stato siano risultati iscritti alla loggia P2.
È invero da ricordare come la falsa pista internazionale sia stata prontamente "ordinata" da Gelli al Dott. Cioppa nel momento in cui le indagini, per colpa o merito della Digos, avevano colpito i vertici del movimento e non già solo le vittime predestinate, "i ragazzini di T.P.".
È poi illogica e paradossale l'osservazione della Corte per la quale la circostanza perderebbe di significato indiziante dal momento che l'iniziativa del colloquio parrebbe partita dal dott. Cioppa, anziché dal Gelli (!). Quel che rileva, secondo logica formale, è che Gelli usasse dettare ordini di servizio al gen. Grassini. il quale li rendeva operativi delegando i relativi compiti al Cioppa. La circostanza, documentalmente provata, è stata ammessa dallo stesso direttore del servizio.
Negli stessi giorni in cui Gelli ordinava a Cioppa di "battere" una pista internazionale, che fosse alternativa a quella seguita dall'A.G. di Bologna, Pazienza e Musumeci facevano altrettanto, coinvolgendo la stampa (v.dich. del giornalista Barberi) alla quale in via riservata e assai attendibile (mostrando e facendo consultare atti e rapporti presso la sede del SISMI, nello studio del direttore), affermavano che l'A.G. di Bologna era fuori strada, perché la pista del terrorismo era internazionale, e nel contempo si accingevano a fabbricare le prime false notizie, facendo leva su quel tale Paul Durand della Fane.
Si iniziò in quel momento l'opera di travaso di fuorvianti informazioni dal SISDE al SISMI e a nulla valse — ci sia consentito — l'attenta ed eccezionalmente coraggiosa ed onesta opera del generale Notarnicola, che già con nota del 14 ottobre 1980 segnalava al generale Santovito che le informazioni che la Div. di Musumeci e Belmonte (peraltro anche incompetente) pareva aver raccolto sulla strage davano luogo a perplessità.
Così il gen. Notarnicola si esprimeva "Le coincidenze surrilevate inducono a valutare con molte riserve la fonte in quanto potrebbe trattarsi di persona molto vicina ad ambienti qualificati che ha la possibilità di conoscere le notizie acquisite dai Servizi e dagli organi di P.G. e che, può, pertanto armonizzarli con opportune cuciture. In tal modo le informazioni rielaborate, dando per scontate le supposizioni espresse nelle informative originarie, appaiono categoriche e complete. Si è ritenuto doveroso sottolineare questo grave dubbio — che emerge dall'eccessivo numero di coincidenze riscontrate — perché se così fosse, fra i numerosi inconvenienti ... ci sarebbe quello più grave di essere incolpati di riciclaggio delle notizie altrui".
Ma ancora con nota successiva, al continuare dell'affluire delle notizie "fabbricate" da Musumeci e Belmonte "...in relazione a quanto sopra, si avanza nuovamente il sospetto che la fonte abbia raccolto notizie già note e le abbia riunite in un collage mediante elementi di interesse ma di impossibile o diffìcile verifica".
Queste note di ufficio del gen. Notarnicola, la cui acquisizione era stata disposta con ordinanza della Corte d'Assise, sono pervenute quando il dibattimento di I grado era già stato celebrato e sono state valorizzate, quindi, solo nel grado d'appello.
La Corte d'Assise d'Appello le ha totalmente dimenticate. Eppure esse attestano l'intensità del dolo del Santovito che, nonostante le motivate ed articolate critiche del competente ufficio del gen. Notarnicola, che aveva evidenziato la seria possibilità, ovvero come lo stesso ha scritto "il grave dubbio" che esse fossero false e volte al fine di intossicazione delle indagini, annotava con una scrittura autografa che essendo la questione troppo importante si dovesse continuare a procedere con sollecitudine.
L'intossicazione ed il depistaggio sono dolosamente nati, com'è oggettivamente provato, nello stesso momento in cui Gelli ordinava a Cioppa di "battere" la pista internazionale; Pazienza chiedeva la collaborazione della stampa per supportare una pista internazionale alternativa a quella seguita dall'A.G. bolognese; Musumeci, Belmonte e soprattutto Santovito (ma anche Pazienza con degli appunti dettati al questore Pompò) montavano false prove, superando gli ostacoli che un onesto e capace generale voleva loro frapporre.
Si rinvia alla diretta lettura della sentenza della Corte d'Assise di Roma sul cd. supersismi, per quanto attiene alle false e calunniose notizie che vennero immediatamente fatte circolare sull'attività spionistica a favore di stati stranieri che avrebbe compiuto il gen. Notarnicola (!).
La Corte d'Assise d'Appello ha ignorato tutta questa attività di inquinamento, di straordinaria importanza, che precede l'operazione terrore sui treni alla quale non solo si lega cronologicamente, ma anche contenutisticamente, dal momento che le false notizie fornite dalla fonte occasionale in quella circostanza, sono le medesime fabbricate in precedenza e nuovamente edite con la sola aggiunta del trasporto dell'esplosivo.
Il crollo psicologico di Semerari avvenuto nel carcere di Forlì il 22 dicembre 1980 ed il varo necessitato di questa clamorosa e spettacolare operazione, caratterizzata da una serie di imprecisioni che testimoniano la fretta spasmodica con la quale è stata montata, sono strettamente collegati.
La campagna di inquinamento e di falsificazione delle prove era iniziata, infatti, già nel settembre del 1980 e procedeva secondo i tempi necessari.
L'operazione terrore sui treni, già "partita" il 9 gennaio 1981, con l'arrivo di Musumeci, Pazienza e Santovito si è inserita in questa campagna ed aveva l'urgente compito di accelerare i tempi dell'inquinamento delle prove, per far riacquistare la libertà al Semerari, ormai pericoloso perché "scoppiato".
La Corte ha ignorato i dati che riguardano l'operazione di intossicazione e depistaggio nel suo insieme, dall'inizio alla fine; ma non si è neppure ricordata dell'esistenza delle segnalazioni al direttore del servizio da parte del generale Notarnicola, e ha valutato autonomamente, nell'ambito del procedimento per calunnia, l'operazione terrore sui treni.
Il metodo valutativo è semplicemente allucinante.
La condotta di inquinamento e di depistaggio è in realtà rivelatrice di un patto tra i funzionari piduisti dei servizi e gli eversori, terroristi favoriti: si è nascosto il rapporto SISDE del 28 luglio 1980, si è coperto fino all'inverosimile Valerio Fioravanti non fermandolo prima che commettesse la strage, né arrestandolo dopo, né, infine, scoprendo il covo di Taranto, si sono invece costruite falsità dopo falsità, sulla base di un forviante rapporto SISDE del 3 agosto 1980, per il quale si dovevano colpire i soli ragazzini di T.P. e non già i capi del movimento.
E così, pervero, il rapporto finale di Santovito affermerà con certezza che le falsità costruite da lui, Pazienza, Musumeci, e Belmonte, consentivano di affermare che Semerari, Signorelli e Fachini nulla avevano a che fare con la strage, essendo stato questo delitto eseguito da giovani esaltati italiani e tedeschi.
Per dare presentabilità alla notizia e destare l'interesse degli inquirenti si aggiungeva la figura del Delle Chiaie, che dal "suo impero" all'estero nulla poteva temere. Il depistaggio forse non avrebbe retto, ma sarebbe durato il tempo necessario per intossicare il processo e lasciare nel dubbio la responsabilità di questa strage.
Il primo grave errore che ha commesso la Corte è stato quindi quello di aver completamente isolata l'operazione terrore sui treni, da questo armonico contesto probatorio.
La valutazione compiuta ha poi ignorato tutti i più importanti dati di prova ed il "dolo di peculato" ipotizzato come rivelatore dell'intento dei depistatori non tiene conto, tra l'altro, che tutta l'operazione è stata resa possibile solo con gli espressi ordini del gen. Santovito, che ha messo a tacere la voce interna di disturbo, e ha consentito la realizzazione di una mostruosa opera di turlupinatura dell'A.G.
Il gen. Santovito non era inoltre soggetto ad alcun controllo contabile nella gestione del bilancio assegnatogli.
Gli atti anche di spesa di ogni singola divisione, per ogni operazione, restavano segreti e solo a lui noti.
La contabilità valeva solo per il direttore il quale, tra l'altro, doveva distruggerla non solo dopo il bilancio finale ed unitamente a questo, ma anche in occasione del suo rituale avvicendamento con altro direttore; il che puntualmente è avvenuto nel momento in cui il gen. Lugaresi ebbe a sostituire il Santovito.
Quest'ultimo se, pertanto, avesse voluto speculare o far ricchi gli amici (come pervero farà ricco il Pazienza v. dich. Magrì e Giardili) non avrebbe certo dovuto correre assurdi rischi e addirittura collocare una valigia piena d'esplosivo ed armi su di un treno.
La motivazione della sentenza che tale assurda valutazione invece compie non solo è frutto del travisamento dei fatti, ma è anche intrinsecamente illogica.
Del resto la Corte per cercare di renderla presentabile, si è dimenticata che del sodalizio criminale faceva parte il direttore del servizio, non giudicato solo perché nel frattempo deceduto, ed ha affermato, in maniera palesemente contraddittoria, che Musumeci e Belmonte non avevano il libero maneggio del denaro, che competeva solo al direttore, e pertanto se volevano rubare, come nella specie hanno voluto, un qualche trucco se lo dovevano pure inventare!
La tragedia consumata alla stazione di Bologna non meritava di essere chiusa dal giudice del merito con una "battuta" illogica, contraddittoria e mortificante.
La squallida attività di copertura e di depistaggio andava e andrà ancora valutata, con compiuto esame di tutti i dati probatori risultanti dalle carte processuali, spaventosamente ignorati dalla Corte, siccome rivelatrice del sodalizio associativo.
* * *
Per consentire una più adeguata risposta dell'A.G. alla domanda di giustizia che le parti civili, ma tutto il Paese hanno il diritto di pretendere per un crimine così bestiale come quello consumato il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, nei termini descritti dai presenti motivi si chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.
Bologna, lì 25 maggio 1991
Avv. Fausto Baldi
AVVOCATO DELLO STATO
Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980
c/o Comune di Bologna - P.zza Maggiore, 6 - 40124 Bologna (IT) - Tel. +39 (051) 253925 - Fax. +39 (051) 253725 - Cell. +39 (338) 2058295
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