Statuto dell'associazione

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art.1 - E’ costituita ai sensi del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n.460, con sede in Bologna, c/o Gabinetto del Sindaco Comune di Bologna P.zza maggiore 6 40124 Bologna , l’associazione denominata “ ASSOCIAZIONE FRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980” in acronimo “ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DEL 2 AGOSTO”
La durata dell’associazione è illimitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO
Art.2 - L’associazione non ha scopi di lucro, è basata su principi solidaristici, di aggregazione sociale e si propone di: “OTTENERE CON TUTTE LE INIZIATIVE POSSIBILI LA GIUSTIZIA DOVUTA”.
Art.3 - Per il conseguimento degli scopi anzidetti potrà a soloscopo dimostrativo:
a)promuovere leggi che permettano di perseguire lo scopo sociale per una giustizia completa e per migliori condizioni delle vittime,
b)partecipare a tutti gli atti giudiziari che si rendessero necessari per raggiungere lo scopo sociale
c)partecipare ad organismi che perseguano le stesse finalità
d)divulgare pubblicazioni che trattino dell’oggetto sociale
e)compiere tutti quegli atti e partecipare a tutte le iniziative che permettano il raggiungimento dello scopo sociale.
f)Organizzare in proprio o con altri iniziative, pubblicazioni, opere teatrali, musicali, cinematografiche tendenti al ricordo dell’evento e della sua genesi e preparazione
g)Organizzare qualsiasi evento che abbia come oggetto la memoria o la tutela delle vittime

TITOLO III

SOCI
Art.4 - Il numero dei soci è illimitato e tutti hanno gli stessi diritti e doveri.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche coinvolte direttamente nella strage o loro parenti:
a)per i deceduti: coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle e nipoti
b)per i feriti: i feriti stessi, i coniugi, genitori , figli, fratelli, sorelle e nipoti
L’Assemblea è costituita dalla totalità dei soci ad ognuno dei quali è attribuito il diritto di votare democraticamente su ogni delibera relativa alla vita dell’Associazione.

Art.5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Art.6 - I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, fisso indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio e valido fino alla data del 2 agosto di ogni anno.
Tale quota sarà determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro i tempi stabiliti sempre dal medesimo Consiglio Direttivo.
Le quote associative non sono trasmissibili, restituibili né rivalutabili.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE
Art.7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art.8 - L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a)che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
c)che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d)che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.
Art.9 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V

Art.10 - L’Associazione trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento da elargizioni degli associati , da privati cittadini e da sovvenzioni di enti pubblici o privati.
ESERCIZIO SOCIALE
Art.11 - L’esercizio sociale va dal 1 maggio al 30 aprile di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Di norma l’assemblea si terrà il 2 agosto di ogni anno.

TITOLO VI

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.12 - Sono organi dell’Associazione;
a)L’Assemblea degli associati;
b)Il Consiglio Direttivo;
c)Il Presidente
d)Il Collegio Sindacale se nominato
ASSEMBLEE
Art.13 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto inviato via lettera, fax o e-mail, almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 14 - L’Assemblea ordinaria:
c)approva il rendiconto consuntivo;
d)procede alla nomina delle cariche sociali e alla verifica annuale
e)delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
f)approva gli eventuali regolamenti.
L’assemblea si riunisce:
- una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e di tutti gli altri oggetti attinenti la vita dell’associazione il 2 agosto data di ricorrenza della strage
- quante volte se ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
Art.15 - In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.
E’ ammessa una delega per ogni socio.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art.16 - L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
In caso di assemblea straordinaria per modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno ¾ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di assemblea straordinaria per scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art.17 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.18 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 27 membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Ogni anno l’assemblea valuterà l’operato dei membri del consiglio direttivo.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente uno o più Vice Presidenti e l’amministratore.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all’unità superiore.
La convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto inviato via lettera, fax o e-mail, almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della convocazione.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a)curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b)redigere il rendiconto consuntivo;
c)compilare gli eventuali regolamenti interni;
d)stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
e)deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
f)nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione.
g)Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione
Art.19 - Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.
Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.
PRESIDENTE
Art.20 - Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed eventualmente 3 Vice Presidenti, che avranno l’incarico di rappresentare l’Associazione a livello nazionale e sul territorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate da un Vice Presidente.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

TITOLO VII

IL COLLEGIO SINDACALE (se nominato)
Art.21 - Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio Sindacale ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il rendiconto consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei rendiconti all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.
Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il presidente del Collegio stesso, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d’età.
Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali del Collegio Sindacale che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.
Il Collegio dei Sindaci convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO
Art.22 - In caso di scioglimento della Associazione, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.
Il patrimonio dell’associazione verrà devoluto, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX

CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI
Art.23 - Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purchè riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria.
Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.
A questi effetti la parte che desideri sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l’altra con una comunicazione contenente anche il nome dell’arbitro designato.
Nel caso che l’altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione ad istanza della parte più diligente.
La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.
Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell’arbitrato libero.
Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell’arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).
Fermo resta l’impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.
Art.24 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Bologna, 30 NOVEMBRE 2013
 


Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980
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