STATUTO dell'UNIONE dei. FAMILIARI delle VITTIME per STRAGI




Art. l
I rappresentanti dell'Associazione tra i familiari delle vittime della Strage

di Piazza Fontana di Milano, i rappresentanti dell'associazione dei fami1iari delle vittime della. Strage di Piazza della Loggia di Brescia del treno Italicus, i familiari delle vittime della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, oggi 6 Aprile 1963 riuniti a Milano hanno deciso di costituirsi in UNIONE.

Detta UNIONE assume la forma e la sostanza di una associazione privata.

Art. 2

E' stato stabilito di assumere la seguente denominazione:
"UNIONE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME PER STRAGI"

Art. 3
L'UNIONE si prefigge esclusivamente lo scopo di ottenere con tutte le iniziative possibili, la Giustizia dovuta ai familiari della vittime del terrorismo per Stragi.

Art. 4
L'UNIONE non ha scopo di lucro.

L'UNIONE trae i mezzi finanziari per il suo mantenimento da elargizioni degli Associati e da sovvenzioni di Enti pubblici e privati.

Art. 5

L'UNIONE ha sede presso Corsico (MI 20094) via XX settembre 19

Art. 6

Gli organi dell'UNIONE sono:
1- L'assemblea degli associati.

2- Il Consiglio Direttivo: composto da non più di sette membrri, rappresentanti dei famigliari delle varie Stragi, i qali, a rotazione, assumeranno le cariche di cui all'ultimo comma.

Al Consiglio direttivo è affidato il coordinamento delle iniziative da svolgere nel corso dell'anno.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di un anno.

Esso viene eletto dall'assemblea degli associati che si terrà annualmente.


(Art.6)
Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un vice Presidente, un Amministratore.
Art. 7

All'UNIONE possono aderire Associazioni analoghe a quelle che hanno costituito la stessa o familiari del Terrorismo per Stragi per i quali, non è stata emessa la condanna definitiva dei relativi colpevoli.
I familiari dovranno avere con la vittima uno dei seguenti gradi di parentela:
- per 1 deceduti: coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle, generi, nuore.
- per feriti stessi o chi per loro se minorenni.
Per aderire a11'UNIONE dovrà essere sottoscritta la relativa scheda di adesione.

L'ammissione a socio dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo in carica.

Art. 8
Tenuto conto dalla svariatissime residenze degli associati, le delibere delle assemblee degli associati e quelle del Consiglio Direttivo, saranno prese a maggioranza dagli intervenuti.
Gli associati che non potranno partecipare alle assemblee potranno essere rappresentati da altri soci mediante delega.

Tutte le iniziative da prendere dovranno essere discusse e approvatee dal Consiglio Direttivo.

Art. 9
L'appartenenza all'UNIONE non obbliga e non condiziona, in alcun modo, le azioni dalle Associazioni e dei singoli associati nel perseguimento, per conto proprio dell'obbiettivo previsto nei rispettivi statuti.

Art.l0

G1i associati verranno informati, a mezzo lettera, delle iniziative che di volta in volta verranno prese affinché vi possano partecipare.
Anche dall' unione, dalla perseveranza e dalla incisività delle azioni che l'UNIONE riuscirà a sviluppare. dipenderà il pieno raggiungimento dello scopo prefissosi. L'UNIONE terrà informati gli associati dei risu1tati che mano a mano saranno ottenuti.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile vigenti in materia di associazioni.

. .

_


Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980
c/o Comune di Bologna - P.zza Maggiore, 6 - 40124 Bologna (IT) - Tel. +39 (051) 253925 - Fax. +39 (051) 253725 - Cell. +39 (338) 2058295
© Copyleft, Se copiate, citate la fonte "2 Agosto 1980" - credits   Cookie Policy